Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoGianpiero Benedetti Modificato 8 anni fa
1
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a. 2015-16 Casi (1)
2
Cass. (S.U.) 25 giugno 2013 n. 15872 R.D.L. (legge fallimentare – l. fall.) (Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006; dal 16 sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 "Art. 9. Competenza. 1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. 2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel territorio dello Stato anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. 3. Sono salve le convenzioni internazionali."
3
Nuovo testo art. 9 L. fall.: Art. 9. Competenza. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.
4
Criterio di giurisdizione Sede sociale in Italia Trasferimento all’estero della sede sociale Momento del trasferimento Sede sociale legale e sede sociale effettiva
5
Trib. Bologna (decreto) 7 gennaio 2014 F.S. c. Min. interni e Comune di San Giovanni in Persiceto Matrimonio inter absentes Legge applicabile alla forma: art. 28 L. 218/95 Conoscenza della legge straniera da applicare: art. 14 L. 218/95 Contrarietà all’ordine pubblico (c.d. internazionale): art. 16 Norme d’applicazione necessaria: art. 17
6
Cass. 12 marzo 2014 n. 5710 Divorzio pronunciato da giudice straniero Cittadini italiani, residenti in Italia e matrimonio celebrato in Italia Competenza internazionale del giudice straniero (art. 64, a), L. 218/95) giurisdizione italiana (art. 3 e 32) Inderogabilità (art. 4) Non contrarietà della legge straniera all’ordine pubblico (art. 16 e 64 g)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.