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Agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete Articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni.

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1 Agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete Articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2 IL CONTRATTO DI RETE Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

3 IL PROGRAMMA COMUNE DI RETE Elemento essenziale del “contratto di rete” è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

4 AGEVOLAZIONE FISCALE Consiste nella sospensione di imposta accordata agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato.

5 LIMITE DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000,00. Detto limite di si applica per singola impresa, anche se aderisce a più di un contratto di rete, e per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione.

6 PERCENTUALE MASSIMA DEL RISPARMIO DI IMPOSTA L’ Agenzia delle Entrate determina la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, ossia con metodo proporzionale.

7 SOGGETTI BENEFICIARI Imprese residenti, indipendentemente dalla forma giuridica di costituzione e dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale. Stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti all’estero.

8 PRESUPPOSTI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE Adesione al contratto di rete. Istituzione del fondo patrimoniale comune. Asseverazione del programma comune di rete. Accantonamento degli utili ad apposita riserva. Presentazione, in via telematica, del “modello reti”. Effettiva realizzazione degli investimenti programmati.

9 PRESUPPOSTI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE I presupposti per beneficiare della agevolazione devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, ovvero al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune.

10 ADESIONE AL CONTRATTO DI RETE Efficacia del contratto dall’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”. Accesso all’agevolazione riservato alle imprese che costituiscono una rete priva di soggettività giuridica autonoma.

11 ISTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE COMUNE Accesso all’agevolazione riservato alle imprese aderenti a “reti” che abbiano previsto l’istituzione del fondo patrimoniale comune anche mediante apporto ad un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447- bis, primo comma, lettera a), del codice civile.

12 ASSEVERAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNE DI RETE - 1 Sono abilitati a rilasciare l’asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale. Verifica preventiva egli elementi propri del contratto di rete e dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

13 ASSEVERAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNE DI RETE - 2 Comunicazione di avvenuta asseverazione all’Agenzia delle entrate. Necessità di rinnovare l’asseverazione, in caso di modifica al programma di rete (successivi apporti al fondo patrimoniale - variazione delle imprese partecipanti).

14 ACCANTONAMENTO DEGLI UTILI AD APPOSITA RISERVA Denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame. Distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto. Informazione in nota integrativa.

15 PRESENTAZIONE DEL “MODELLO RETI” - 1 All’Agenzia delle entrate. Esclusivamente in via telematica. Dal 2 al 23 maggio di ciascun anno. Decorso il termine è possibile presentare validamente le comunicazioni contenenti eventuali rinunce, totali o parziali, all’agevolazione.

16 PRESENTAZIONE DEL “MODELLO RETI” - 2 Una sola comunicazione (anche per imprese che aderiscono a più reti). Indicazione dell’ammontare della quota degli utili dell’esercizio accantonati. Indicazione del risparmio d’imposta complessivo corrispondente.

17 REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI - 1 Devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello di accantonamento degli utili. Costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l’utilizzo di personale. Costi “figurativi” relativi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete.

18 REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI - 2 Effettuati a decorrere dall’inizio dell’esercizio in cui è assunta la delibera di accantonamento. Sono rilevanti solo gli investimenti successivi all’adesione al contratto di rete. L'imputazione degli investimenti al periodo di competenza, non rileva il momento cui avviene l’esborso finanziario.

19 FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE - 1 Variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi. L’importo sospeso può determinare anche una perdita fiscale che rileverà secondo le ordinarie regole previste dal TUIR.

20 FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE - 2 L’importo sospeso non rileva ai fini dei limiti all'utilizzo e al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione degli utili di cui all’articolo 84, primo comma, secondo periodo, del TUIR. L’agevolazione non rileva al fine del calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo.

21 CESSAZIONE DEL REGIME DI SOSPENSIONE - 1 Recesso o risoluzione del contratto di rete (solo se si verifica precedentemente al completamento del programma di rete). Utilizzo della riserva con finalità diverse rispetto alla copertura delle perdite (anche prima del completamento del programma di rete, senza obbligo di ricostituzione).

22 CESSAZIONE DEL REGIME DI SOSPENSIONE - 2 In caso di un impiego parziale degli utili cui è stata accordata la sospensione d’imposta, si verifica la decadenza dall’agevolazione per l’intero importo degli utili sospesi (salvo il caso di eventi non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore o di conseguimento di economie di scala o di costo).

23 AGEVOLAZIONE 2014 Nel DEF (Documento di Economia e Finanza) per il 2014, fra le Azioni in programma per il 2014, è previsto il rifinanziamento del Fondo per il regime agevolato delle Reti d’Impresa per 200 milioni di Euro, aumentando il limite degli utili accantonabili e semplificando il bilancio d’impresa.

24 simone.capannini@agenziaentrate.it


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