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s.p.a. STRUTTURA CORPORATIVA DI S.P.A. tradizionale dualistico

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Presentazione sul tema: "s.p.a. STRUTTURA CORPORATIVA DI S.P.A. tradizionale dualistico"— Transcript della presentazione:

1 s.p.a. STRUTTURA CORPORATIVA DI S.P.A. tradizionale dualistico
AMMINISTRATORI COLLEGIO SINDACALE ASSEMBLEA dualistico ASSEMBLEA CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE monistico CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSEMBLEA COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

2 Gli amministratori (art. 2380 ss.)
funzioni GESTORIE decisioni relative allo svolgimento dell’attività di impresa rappresentanza vigilanza sull’amministrazione (prevenzione di atti pregiudizievoli/ attenuazione delle conseguenze dannose) AMMINISTRATIVE convocazione dell’assemblea e esecuzione delle relative delibere tenuta delle scritture e dei libri contabili e redazione del progetto di bilancio; adempimenti pubblicitari adottare modelli di organizzazione e gestione idonei

3 Gli amministratori (art. 2380 ss.)
FUNZIONI - INDEROGABILI - POTERE /DOVERE - RESPONSABILITA’ (civili e penali) - AUTONOMIA DECISIONALE (revisione struttura mandato) Divisione dei poteri quale contrappeso della irresponsabilità dei soci per le obbligazioni sociali Amministratori = imprenditori seppur coi limiti derivanti dal fatto che: a) trattasi di gestione di patrimonio altrui (interesse sociale) b) tutele degli interessi dei terzi coinvolti (creditori sociali) 3

4 Il rapporto assemblea - amministratori
Art bis: la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale Art. 2364, n. 5: lo statuto può prevedere che certi atti degli amministratori siano soggetti a preventiva autorizzazione assembleare; resta ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, anche se autorizzati dall’assemblea superata impostazione e prassi ante riforma vincolo solo procedimentale (scelta gestoria resta agli amministratori quali unici responsabili della stessa = nessun effetto liberatorio della delibera autorizzativa)

5 La nomina degli amministratori
REGOLA Primi amministratori: atto costitutivo Successivamente: assemblea ordinaria (con maggioranze derogabili in melius ma non in peius) Deroghe: Strumenti finanziari partecipativi Società partecipate da Stato o enti pubblici - Società quotate: a) “Voto di lista” e “quote rosa” b) Amministratore di minoranza c) Amministratore indipendente Richiede iscrizione nel registro delle Imprese (no modifica statutaria) 5

6 La nomina degli amministratori
possono essere soci e non soci requisiti personali di onorabilità, professionalità – facoltativi (statutari) - obbligatori per soc. bancarie/assicurative; cause di ineleggibilità (interdetto, inabilitato, fallito e condanne inderdittive) e di incompatibilità (impiegati Stato, avvocati etc…); durata in carica = 3 esercizi - scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio - rieleggibili

7 La cessazione dall’ufficio (art. 2385)
per scadenza del termine di durata per revoca assembleare (in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno se non vi è giusta causa); per rinuncia (dimissioni) - con effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amm.; altrimenti con l’accettazione dei nuovi amm. (v. infra); per decadenza (cause di ineleggibilità sopravvenuta); per morte.

8 Essenzialità organo amministrativo
PRINCIPIO: la società deve avere sempre un organo amministrativo funzionante o comunque quantomeno un facente funzioni così da evitare paralisi attività d’impresa (ratio). Termine del mandato ha effetto dal momento in cui l’organo è ricostituito (art. 2385, 2° comma - cd. prorogatio) Rinuncia: obbligo di comunicazione - effetto immediato se resta in carica maggioranza dell’organo - altrimenti resta in carica sino all’accettazione dei nuovi amministratori Regola della cooptazione / sostituzione degli amministratori 8

9 La sostituzione degli amministratori mancanti (art. 2386)
… se rimane in carica più della metà degli amm. (di nomina assembleare): nomina (per cooptazione) da parte degli amministratori superstiti con delibera approvata dal collegio sindacale (restano in carica sino a prossima assemblea); … se viene meno più della metà degli amm.: i superstiti convocano l’assemblea per le nuove nomine … se vengono meno tutti gli amm.o l’amministratore unico: collegio sindacale deve convocare con urgenza l’assemblea per la nomina dei nuovi amm. ed è competente per tutti gli atti di gestione ordinaria N.B.: principio a tutela continuazione attività d’impresa = DEROGABILE statutariamente (vd. clausola “simul stabunt simul cadent”)

10 Diritto al compenso (artt. 2389)
Natura onerosa dell’incarico (salvo rinuncia) possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria in assenza di determinazione Misura e modalità del compenso: - in misura fissa + incentivi (vd. Partecipazione agli utili e stock options) Competenza: sono stabilite dall’atto cost. o dall’ass. ord. all’atto della nomina. compete al c.d.a. la determinazione del compenso “spettante a amministratori investiti di particolari cariche” (delegati – comitato esecutivo) LIMITI (per superare difetto di trasparenza): a) assemblea può fissare importo complessivo b) se aperte: remunerazione con strumenti finanziari (azioni/obblig. etcc.) solo previa approvazione assembleare c) quotate: relazione sulla remunerazione .

11 La struttura dell’organo amministrativo
amministratore unico pluralità di amm.: il c.d.a. (obbligatorio nelle quotate) …se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono (altrimenti deleghe interne o atipiche)… comitato esecutivo delega di funzioni a organi delegati (art. 2381) amministratori delegati

12 Il c.d.a.: funzionamento è organo collegiale;
- quorum costitutivo: maggioranza amm. in carica - quorum deliberativo: maggioranza dei presenti (per teste) - non è ammesso il voto per rappresentanza (art c.c.); il presidente del c.d.a. è eletto tra gli amm. dall’ass. o dal c.d.a.; convoca il c.d.a, fissa l’o.d.g., provvede all’informazione degli amministratori, coordina i lavori del c.d.a. alle riunioni del c.d.a. (anche medianti mezzi di telecomunicazione) devono assistere i sindaci le decisioni del c.d.a. devono risultare dal libro delle relative riunioni e deliberazioni

13 L’invalidità delle delibere consiliari (art. 2388)
le delibere del c.d.a. non conformi alla legge o allo statuto sono annullabili con impugnativa proposta: 1 dal collegio sindacale dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della del., con applicazione del procedimento di impugnazione ex artt e 2378 le delibere del c.d.a. lesive dei loro interessi sono impugnabili anche dai soci: 2

14 …(segue) N.B.: non sono previste cause di nullità delle delibere del c.d.a. prevale l’esigenza di stabilità delle delibere * * * La disciplina dell’invalidità si applica anche alle delibere del comitato esecutivo.

15 Interessi degli amministratori (art. 2391)
Quando rispetto a una delibera del c.d.a. esiste un interesse di un amministratore (anche non necessariamente in conflitto con la società) l’amministratore deve informarne gli altri amministratori e il collegio sindacale, precisando natura, termini, origine e portata dell’interesse; l’amministratore può comunque votare la delibera del c.d.a. deve motivare ragioni e convenienza dell’operazione per la società N.B.: se si tratta di A.D., questo deve astenersi dal compiere l’operazione e investire il c.d.a. (o il comitato esecutivo) della relativa decisione Se Amm. Unico: informativa a collegio sindacale e prima assemblea (anche successiva) + obbligo motivazione (annullabili = v. disciplina su rappresentanza)

16 (segue): Violazione dell’art. 2391
In caso di (alternativamente): delibera adottata con omissione di informazione da parte dell’amministratore interessato; mancata motivazione della decisione malgrado l’informazione ricevuta; delibera che possa arrecare danno (potenziale) alla società adottata col voto determinante dell’amm. interessato (prova di resistenza) la delibera è annullabile (impugnativa anche di coloro che hanno dato voto a favore se omessa infomazione

17 …(segue) In caso di violazione dell’art. 2391, la società è legittimata a agire in responsabilità per danni contro: l’amministratore interessato gli altri amministratori a conoscenza dell’interesse che abbiano concorso all’approvazione della delibera L’amministratore risponde anche in caso di appropriazione di cd. corporate opportunities (art. 2391, ult. co. – v. anche 184 TUF su operazioni su azioni o strum. Finanziari della società utilizzando informazioni riservate). Soc. aperte = disciplina delle operazioni con parti correlate (art bis + reg. CONSOB)

18 Gli organi delegati (art. 2381 c.c.)
sono pluripersonali (comitato esecutivo) o unipersonali (amministratori delegati); possono coesistere; Funzioni non delegabili: adempimenti relativi alla riduzione del capitale per perdite; aumento delegato del capitale e emissione delegata di obbligazioni convertibili; redazione del bilancio; redazione del progetto di fusione e scissione. Doveri cura dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alle dimensioni e alla natura dell’impresa; relazioni periodiche al c.d.a. e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle op. di maggior rilievo della società e delle soc. controllate (almeno ogni 180 gg.)

19 (Segue): rapporto tra c.d.a. e organi delegati
Il c.d.a. è sempre in posizione sovraordinata rispetto agli o.d.: può impartire direttive vincolanti e avocare a sé funzioni rientranti nella delega e revocarla a piacimento Poteri-doveri del c.d.a. rispetto alle materie delegate: dovere di ciascun amm. di agire in modo informato; conseguente potere individuale di richiedere informazioni sulla gestione agli organi delegati; valutare, anche sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; esaminare i piani strategici, industriali e finanziari; valutare il generale andamento della gestione sulla base delle relazioni degli organi delegati

20 Potere di rappresentanza (art. 2384)
Rappresentanza: è il potere di compiere atti in nome e per conto della società: Prerogativa esclusiva dell’organo amministrativo Prerogativa individuale - amm. unico – presidente e/o singoli amm. indicati in statuto o nell’atto di nomina assembleare – delegati Prerogativa generale (non esiste più limite atti “ultra vires”) Sia civile che processuale Differenza con potere di gestione: Attività esterna / interna Presuppone preventiva formazione della volontà sociale (assemblea o c.d.a), salvo amm. unico o delegato (nei limiti della delega) Dovere di dare esecuzione a tale volontà salvo: a) impugnazione della delibera (onere) b) responsabilità personale (v. procedura di scarico di responsabilità verso società – resta comunque ferma quella verso i terzi) 20

21 Potere di rappresentanza (art. 2384)
Carattere “generale” del potere Ratio: tutela dell’affidamento dei terzi; garanzia della certezza e velocità degli traffici commerciali l’invalidità dell’atto di nomina degli amm. non è opponibile ai terzi di buona fede: gli atti compiuti vincolano la società salva la prova della mala fede del terzo le limitazioni statutarie al potere di rappresentanza, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salva la prova che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società Comprende ipotesi di omessa adozione di preventiva delibera non solo assembleare ma anche consiliare = prova dell’esistenza di un accordo fraudolento tra amministratore e terzo diretto a danneggiare la soc. (non è sufficiente la prova della conoscenza in capo al terzo dell’esistenza di limitazioni al potere di rappresentanza = deroga al principio dell’efficacia dichiarativa degli atti pubblicati nel R.I.)

22 Responsabilità degli amministratori
La responsabilità degli amministratori (e quella degli organi di controllo) è, unitamente alla disciplina sul capitale, l’elemento cardine delle società di capitali, in quanto: costituisce il disincentivo per definizione all’utilizzo dello schermo giuridico e dei relativi benefici in senso difforme dalle finalità per le quali questi sono stati concessi; lo strumento per ottenere (soprattutto in sede concorsuale) un ristoro della compromessa solvibilità dell’ente, affiancando ad essa la garanzia patrimoniale offerta dal patrimoni dei singoli gestori cui è imputabile l’insolvenza. 22

23 Responsabilità degli amministratori
Novità della Riforma del 2003 a) sostanziale inasprimento del regime di responsabilità degli amministratori in ragione del nuovo ruolo ad essi riconosciuto nell'ambito societario: organo gestore unico aumento obblighi specifici (vedi 2391 c.c. - aumento capitale senza richiamo dei decimi) aggravamento della disciplina in punto di diligenza richiesta: quale contrappeso al potere riconosciuto aumento dei soggetti passibili di intraprendere azioni per il ristoro dei danni subiti b) pendant: - attenuamento responsabilità da vigilanza per il caso di organi delegati - delimitazione dei termini di prescrizione 23

24 Responsabilità degli amministratori
Principio: l’insuccesso dell’attività dell’ente e persino il suo fallimento, non sono di per sé motivo di responsabilità dell’organo amministrativo essendo essa comunque subordinata ad un inadempimento di cui questi si siano resi colpevoli rispetto ai doveri sugli stessi gravanti in ragione della carica ricoperta, siano essi di natura legale o statutaria Bonelli: “i soci possono sperare che gli amministratori riescano nel compito loro affidato, ma non possono imputare a loro di non aver avuto fortuna” Responsabilità = Inadempimento (colpevole) dei propri doveri 24

25 Responsabilità degli amministratori
► tipi di doveri: possiamo distinguere: a) sulla base della fonte: contrattuale (statutaria o nell'atto di incarico) o legale b) tra doveri di amministrazione (inerenti al funzionamento ed alla configurazione corporativa dell’ente) e di gestione (inerenti alla conduzione dell’attività d’impresa) c) tra doveri specifici (resp. in re ipsa) e generali (la cui violazione presuppone un’indagine circa la non correttezza dell’adempimento da parte di questi secondo un criterio di diligenza) 25

26 La responsabilità degli amministratori azione sociale minoritaria
verso la società (art ) verso singoli soci o terzi direttamente danneggiati (art. 2395) verso i creditori sociali (art. 2394) azione sociale minoritaria (art bis; art. 129 T.U.F.) 26

27 Responsabilità verso la società
Art c.c. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. 27

28 Responsabilità verso la società
► Caratteri: a) contrattuale (inadempimento) b) per colpa (presunta) c) solidale 28

29 Responsabilità verso la società
1) doveri specifici (di amministrazione): - violazione dovere di convocare assemblea quando dovuto (vedi ipotesi di riduzione capitale sociale) - mancata comunicazione del proprio interesse nell'operazione (2391 c.c. e novità delle riforma) - mancata redazione o non corrette redazione bilancio - mancata tenuta delle scritture contabili - mancata esecuzione delle pubblicità di legge - il mancato accertamento senza indugio del verificarsi di una causa di scioglimento dare esecuzione alle delibere dei soci validamente assunte 2) doveri generici (di gestione): dovere di amministrare in maniera diligente ed in assenza di conflitti di interesse con la società. ► Se per i primi non si pongono particolari problemi: il mancato rispetto di tali doveri è in quanto tale motivo di responsabilità, per quelli generici occorre invece verificare se in concreto l’operato dell’organo amministrativo sia risultato inadempiente. 29

30 Responsabilità verso la società
Parametro = DILIGENZA Disciplina speciale per le s.p.a. (più rigorosa di quella generale sul mandato), in quanto diligenza: a) richiesta dalla «natura dell’incarico» ricoperto = professionale; Duty of care: un accorto gestore risulta colpevole qualora non si sia preventivamente informato sui fatti e non abbia adeguatamente considerato, sulla base dei dati acquisiti, i vantaggi e gli svantaggi della relativa operazione (business judgement rule) b) dalle «specifiche competenze» di cui l’amministratore è portatore (parametro soggettivo); c) divieto di decidere o agire se portatore di un interesse diretto o indiretto nell'operazione (Duty of loyalty) 30

31 Responsabilità verso la società
- Differenze con società di persone e s.r.l. - (DILIGENZA) Regola (mandato) = buon padre di famiglia + natura dell’attività esercitata Società Persone = Mandato + minor rigore se a titolo gratuito S.p.a. = sempre professionale + specifiche competenze + interesse S.r.l. = sempre (e solo) professionale Eccezione ex art c.c. : “obbligo di conservazione patrimonio” al verificarsi di una causa di scioglimento (a prescindere se accertata o meno) 31

32 Responsabilità verso la società SOLIDALE = DOVERE DI VIGILANZA
Materia oggetto di ampia rivisitazione ad opera della riforma per superare le critiche sorte nella vigenza della disciplina previgente, la quale prevedeva un generale obbligo di vigilanza in capo a tutti gli amministratori (rischio resp. oggettiva) 1) IPOTESI DI SOLO CDA - nel primo caso, atteso che tutte le decisioni passano per CDA, la solidarietà resta perfetta (nel senso che tutti effettivamente partecipano) - unico caso (legato al fatto che trattasi di responsabilità per colpa e che le decisioni si assumono a maggioranza) nel fatto che il dissenziente: a) manifesti il proprio dissenso a verbale b) lo comunichi al presidente del Collegio sindacale Ulteriore aggravio se legale rappresentante: obbligo di non dare esecuzione alla delibera (impugnandola e invocando responsabilità personali) 32

33 Responsabilità verso la società 2) IPOTESI DI ORGANI DELEGATI
- effetto della delega: spossamento delle funzioni (passato) obbligo di monitoraggio, ora invece nei limiti delle sole informazioni ricevute con riferimento alle competenze delegate Art I. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. Il suesposto principio attenuato dal fatto che, la solidarietà rivive per il caso in cui essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Qui la solidarietà presuppone quindi la “conoscenza” del fatto pregiudizievole: incentivo al delegato a far partecipare/coinvolgere il CDA nelle proprie scelte al fine di vedere nel caso diluita la propria responsabilità 33

34 Responsabilità verso la società
2) IPOTESI DI ORGANI DELEGATI (continua) ■ quindi: se vengono a conoscenza (per fatto proprio e dei dati riscontrati) di fatti che impongono loro di attivarsi per impedire l'azione dell'organo delegato ovvero per attenuare gli effetti dannosi in capo alla società essi hanno il dovere di attivarsi e non possono rimanere inerti 2) tale conoscenza, peraltro, secondo un recente orientamento delle corti di merito particolarmente rigoroso, deve ritenersi dovuta salvo che l'azione del delegato abbia impedito l'assunzione delle informazioni che sarebbe legittimo attendere che gli amministratori comunque raccolgano nell'adempimento del proprio incarico (se le informazioni del AD sono palesemente lacunose, è onere degli amministratori di colmare le lacune: dovere di agire informato) 34

35 Responsabilità verso i creditori sociali – soci e Terzi
RESPONSABILITA’ VERSO CREDITORI SOCIALI “violazione di obblighi di conservazione integrità patrimonio” - rappresenta un dovere più ridotto rispetto a quello verso la società che non si attende solo una conservazione ma presuppone la ricerca di un utili - qui invece si tutela la funzione di garanzia del patrimonio, quale effetto della limitazione di responsabilità propria della distinta personalità giuridica dell'ente RESPONSABILITA’ VERSO SOCI O TERZI “danni arrecati direttamente a questi” - direttamente deve intendersi nel senso che, a differenza dei casi precedenti, il danno non è un riflesso di quello subito dal patrimonio sociale, bensì di un danno diretto al proprio patrimonio personale - ipotesi di difficile applicazione atteso che deve trattarsi di inadempimenti nell’esercizio delle funzioni di amministratore (quindi agli obblighi gravanti su di loro) che non incidono su società ma su terzi (es.: operazioni su azioni o finanziamenti ottenuti in base a bilanci falsi) 35

36 Azioni di Responsabilità
Azione di responsabilità: s’intende la causa civile promossa contro gli amministratori per chiedere l’accertamento dell’inadempimento ed il risarcimento del danno procurato. TIPI DI AZIONI Le azioni di responsabilità si differenziano a seconda dei soggetti lesi dall'azione illegittima degli amministratori: 1) SOCIALE (della società) – (2393 – 2393-bis) 2) DEI CREDITORI SOCIALI (2394 e 2386 c.c.) 3) DEL CURATORE di cui al novellato (2394-bis c.c.) 4) DEI SINGOLI SOCI O TERZI (art c.c.) - a questi debbono aggiungersi 5) DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (art c.c.) 6) Prevista in materia di DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO (2497 c.c.) 36

37 Azione sociale di responsabilità
PRESUPPOSTI COMPETENZA 1) Assemblea ordinaria (regola) 2) Collegio sindacale (novità) 3) Minoranza (novità) 4) Curatore violazione del dovere (commissivo o omissivo) danno colpevole responsabilità esercizio dell’azione e evtl. revoca degli amm. (art. 2393)

38 Azione sociale della minoranza
Problema: salvi i casi di ricambio della maggioranza o di fallimento (Curatore), è raro che la società deliberi l’esercizio dell’azione degli amministratori dagli stessi nominati. Azione della minoranza (originaria nel TUF poi estesa con la riforma a tutte le spa): consente a minoranze qualificate di agire senza necessità di delibera assembleare - E’ azione SOCIALE: il risarcimento è a favore della società e non dei soci attori (società convenuta in giudizio + rimborso spese in caso di vittoria) soc. quotate soc. non quotate almeno 1/5 del capitale (derogabile sino ad 1/3) almeno 1/40 del capitale (5% o meno) - Serve per evitare azioni ricattatorie - nomina di un rappresentante per l’esercizio dell’azione

39 Azione sociale di Responsabilità RINUNCIA E TRANSAZIONE:
Art. 2393: La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell‘art bis. Serve a garantire che azione di minoranza non sia rinunciata o transatta da maggioranza, senza assenso di chi ha agito. 39

40 Responsabilità verso i creditori soc.
Tale previsione svolgeva un duplice fine esterno e interno: esterno: consentiva ai creditori di rivalersi sugli amministratori che avessero amministrato in maniera negligente il patrimonio sociale (o comunque avessero omesso di attuale le dovute garanzie di tutela dello stesso) per ottenere un risarcimento del danno in ristoro dell'incapienza patrimoniale procurata interno: serviva agli amministratori per sottrarsi dal dare attuazione a quelle decisioni dei soci/società (ai quali avrebbero dovuto altrimenti attenersi in virtù del rapporto organico e di rappresentanza) che risultano lesive del patrimonio sociale e quindi della garanzia 40

41 Responsabilità verso i creditori soc.
PRESUPPOSTI: (inadempimento) la violazione di obblighi di conservazione integrità patrimonio II) (danno): insufficienza del patrimonio a soddisfare i loro crediti: - solo laddove c’è incapienza patrimoniale = danno al creditore presuppone un giudizio di insufficienza con riguardo all'intero patrimonio sociale viene di fatto a coincidere con l'insolvenza, il cui accertamento, come noto, porta come effetto il fallimento azione quindi non esercitabile in bonis ma (di fatto) presuppone fallimento e quindi di competenza del curatore fallimentare (v bis) 41

42 Azione del Curatore 2394-bis c.c.
CARATTERI: Esercita cumulativamente le due azioni (sociale e dei creditori) in quanto lo scopo è quello di ristorare la massa fallimentare nell’interesse di entrambi. VANTAGGI: beneficia dei vantaggi delle singole azioni e quindi: i) il curatore agisce sempre per responsabilità a titolo contrattuale e comunque i doveri verso la società (inclusi quelli di natura patrimoniale) sono più ampi di quelli verso i creditori sociali ii) inopponibilità al curatore della rinuncia o transazione della società verso gli amministratori in quanto tale accordo lascia impregiudicati i diritti dei creditori sociali iii) Prescrizione (quinquennale) Sociale: decorre da quanto amministratori sono cessati Creditori: da quanto il diritto può essere fatto valere = dalla dichiarazione d'insolvenza 42

43 Altre Azioni AZIONE SINGOLO SOCIO O TERZO
Art C.C. Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. II. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo. AZIONE AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO Art ° COMMA C.C. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. AZIONE PER ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO Art ° COMMA C.C. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio 43

44 I Direttori Generali Direttori Generali: non definiti dal c.c. ma parificati ad amministratori sotto il profilo della responsabilità. Sono i dirigenti con compiti di alta gestione sociale (figure apicali) parificabili agli institori - Sono figure subordinate agli amministratori (che solitamente li nominano) ma con rilievo operativo parificato (v. rappresentanza) Stesse responsabilità degli amministratori 44

45 Amministratori di fatto
Amministratori di fatto: sono coloro che, seppur privi della veste formale di amministratore (nomina assembleare) si comporta come tale e quindi si ingerisce nelle decisioni e negli atti di direzione dell’impresa sociale. di solito: azionista di controllo o soci occulti Sono parificati agli amministratori sotto il profilo delle responsabilità penali, mentre sotto il profilo delle resp. civili, l’orientamento della giurisprudenza è persino più rigoroso, in quanto: - rispondono in solido con gli altri amministratori (come se fossero tali); - rispondono del danno a prescindere da indagine sulla colpa (recte negligenza) che viene presunta e non possono beneficiare dei meccanismi di scarico delle responsabilità (v. delegati) 45


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