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PubblicatoLelia Salvi Modificato 8 anni fa
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CASO FORTUITO CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, Sentenza del 10 Febbraio 2005, n. 2706 Università degli Studi di Milano-Bicocca Corso di Diritto del Turismo A.s. 2015/2016
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MASSIMA: “Il gestore di una pista da sci ne è custode ed è a titolo oggettivamente responsabile per tutti i danni ricollegabili alla presenza sulla stessa di ostacoli, a meno che non fornisca la prova rigorosa del caso fortuito, comprensivo anche dell’imprevista ed imprevedibile condotta colposa del danneggiato.”
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IL FATTO: I SOGGETTI COINVOLTI SCIATORE FUNIVIE VALDAORA S.p.A E SCUOLA DI SCI OLANG RASUN RICORRENTE/ ATTORE CONVENUTO
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IL FATTO In seguito a una caduta in pista, si ferisce a causa dell’impatto con un palo di legno che delimita la zona riservata alla scuola di sci. La scuola di Sci e gli impianti funivie Valdaora vengono citate in giudizio.
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IL FATTO (segue) I grado n.n. II grado La sentenza della Corte di merito è a favore del Gestore degli impianti III grado La Corte di Cassazione annulla la sentenza precedente, secondo alcuni motivi esposti dal ricorrente (sciatore), con rinvio al giudice di merito per il riesame di alcuni principi.
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Motivazioni del ricorrente (sintesi) LE MOTIVAZIONI DEL RICORRENTE VENGONO SOTTOPOSTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. 4. Contraddittoria motivazione riguardo un precedente giurisprudenziale 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 del c.c. 2. Insufficiente e carente motivazione riguardo la distanza di sicurezza dalla rete 1. Falsa applicazione dell’art.2051 del c.c.
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MOTIVAZIONI DEL RICORRENTE e ANALISI DELLA CASSAZIONE MOTIVAZIONE ACCETTATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE: - È Opera artificiale -Il gestore è sempre responsabile salvo provi il caso fortuito - Prevedibilità di incidenti, con conseguenza necessità di utilizzare materiali adatti 1. FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2051 DEL C.C.ART. 2051 La Corte ha errato: - Nel considerare la rete una caratteristica della pista - Nell’ escludere la responsabilità del gestore in quanto i pali erano ben visibili - Nell’ escludere la responsabilità del gestore senza provare che si tratta di caso fortuito - Nel ritenere irrilevanti le caratteristiche del palo - Nel aver ritenuto impossibili l’utilizzo di palificazione di plastica
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2.. INSUFFICIENTE E CARENTE MOTIVAZIONE RIGUARDO LA DISTANZA DI SICUREZZA DALLA RETE La Corte ha errato: MOTIVAZIONE ACCETTATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE: - L’urto è prevedibile in quanto pista utilizzata da sciatori anche inesperti. - non è stato realmente accertato il caso fortuito -Nell’escludere la pericolosità dei pali con un argomento che fa leva sulla possibilità di sciare a congrua distanza dalle reti -Nell’escludere la colpa dei convenuti (impianti e scuola sci) senza verificare se si trattasse realmente di un caso fortuito come previsto dall’ art. 2051 c.c. MOTIVAZIONI DEL RICORRENTE e ANALISI DELLA CASSAZIONE
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3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2043 DEL C.C.ART. 2043 La Corte ha errato: -Nel negare ogni nesso causale tra la collocazione del palo e l'evento. -Nell’ addebitare imprudenza della vittima MOTIVAZIONE ACCETTATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE: -Esistenza di un nesso causale tra l’evento e la collocazione del palo, nonché ostacolo -La vittima non è stata imprudente perché senza il palo la caduta non avrebbe prodotto conseguenze dannose.
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4. CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE RIGUARDO UN PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE. MOTIVAZIONE DISATTESA DALLA CORTE DI CASSAZIONE (omissis) MOTIVAZIONI DEL RICORRENTE e ANALISI DELLA CASSAZIONE
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Nel non osservare la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1218 C.C.ART. 1218 C.C La Corte ha errato: MOTIVAZIONE DISATTESA DALLA CORTE DI CASSAZIONE: - Non si può parlare di inadempimento contrattuale (di trasporto per la risalita), in quanto manca l’allegazione e prova di uno specifico accordo tra le parti.
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IL GESTORE È ANCHE IL CUSTODE DELLA PISTA? Legge 363/03 artt. 3,7,16 stabiliscono gli obblighi del gestore di un impianto sciistico e nell’art.4 della stessa legge viene definita la figura del gestore come «il soggetto civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste». I gestori sono custodi delle piste e quindi ne sono i responsabili in tutti i termini elencati nella legge 363/03
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QUAL È LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL GESTORE? ART. 1681 c.c. ART. 1681 c.c. non è applicabile per gli incidenti durante la discesa degli sciatori, dato che il «viaggio» da valle a monte è terminato, per cui la discesa non può essere vista come una prosecuzione della salita, La Legge 363/03 che definisce l’ area sciabile attrezzata sancisce che essa comprende «piste, impianti di risalita e di innevamento» -> quindi il contratto stipulato col gestore non ha più ad oggetto il solo trasporto ma anche la fruizione delle piste.Legge 363/03 Quindi la Funivia Valdaora oltre a fornire la risalita della pista deve assumersi l’obbligo accessorio di mantenimento in sicurezza della pista (art. 3). Inoltre l’art. 15 della stessa legge vieta di percorrere le piste da sci a piedi, di conseguenza la discesa con gli sci è prevedibile e non estranea al contratto. MA
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LE CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE: Annullamento della sentenza di II grado Rinvio al giudice di merito per il riesame dei seguenti principi: - Nella scelta della costruzione del palo, l’autore deve considerare la realtà fisica sulla quale incide e verificarne la pericolosità. - Per escludere la responsabilità del gestore occorre la prova rigorosa del caso fortuito
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QUADRO NORMATIVO Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. ART. 2043 C.CART. 2043 C.C. RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO. (responsabilità civile) Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. ART. 2050 C.C. RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. ART. 2051 ART. 2051 C.C. DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA.
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Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sè, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. ART. 1218 C.CART. 1218 C.C. RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE ART. 1681 C.CART. 1681 C.C. RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
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Art. 3. Obblighi dei gestori 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. Art. 4. Responsabilità civile dei gestori I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. Art. 7. Manutenzione e innevamento programmato 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune. 4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. [...] LEGGE 363/03 LEGGE 363/03 DEL 24 DICEMBRE 2003 (segue)
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LEGGE 363/03 DEL 24 DICEMBRE 2003 Art. 15. Transito e risalita 1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3. 3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata. Art. 16. Mezzi meccanici 1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. 3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione. Fine della conversazione in chat
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