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Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
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norme di riferimento Legge Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228 ha modificato DL Crescita 2.0 18 ottobre 2012 n. 179 introducendo art. 16 quater modificato L. 21 gennaio 1994 n. 53 introducendo art. 3 bis
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Decreto Ministeriale nr. 44 del 21 febbraio 2011 Regole tecniche art. 18 Provvedimento responsabile DGSIA 21 febbraio 2011 Specifiche tecniche art. 19 bis Decreto Legge nr. 90 del 24 giugno 2014 in attesa conversione norme di riferimento
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Decreto Legislativo nr. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione digitale (CAD) D.P.R. nr. 68 del 11 febbraio 2005 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata D.P.C.M. 2 novembre 2005 Regole tecniche per l'utilizzo della posta elettronica certificata Decreto Legge nr. 179 del 18 ottobre 2012 art. 5 introduce -> art. 6 bis -> CAD Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) Decreto Ministeriale 19 marzo 2013 Decreto Ministeriale sviluppo economico 19 marzo 2013 Attuativo INI-PEC Decreto Legge nr. 90 del 24 giugno 2014 in attesa conversione norme di riferimento
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Art. 3-bis L. 53/1994 rispetto della normativa, anche regolamentare. 1.La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Avv. Fabrizio Pettoello norme di riferimento D.M. nr. 48 del 3 aprile 2013 (art. 1) modifica art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
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proprio indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi http://pst.giustizia.it/PSThttp://www.inipec.gov.it NO quello indicato nell’intestazione requisitirequisiti
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http://indice.PA.gov.it registro imprese http://pst.giustizia.it/PST INI PEC domicilio digitale cittadino indirizzo PEC destinatario risultante da pubblici elenchi requisitirequisiti NO CEC-PAC NO fino a 30.11.14 art. 47 DL 90/14
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INI PEC
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dispositivo di firma digitale requisitirequisiti
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firmadefinizionevalore probatorioesempi elettronica firma debole insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica valutabile dal giudice caso per caso PIN + carta magnetica (Bancomat) userID + psw firma biometrica avanzata …oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati 2702 c.c. realizzare in modalità informatica gli atti che per legge devono essere realizzati in forma scritta salvo casi in cui la legge richieda firma digitale o elettronica qualificata (es. 1350 cc 1->12) firma su tablet qualificata firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma… Secure Signature Creation Device – SSCD 2702 c.c. realizzare in modalità informatica gli atti che per legge devono essere realizzati in forma scritta token smart card digitale … su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici firmefirme
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art. 24. CAD - Firma digitale 1.La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2.L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3.Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4.Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
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Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica CAD 2.Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
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Art. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta.
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Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica CAD 3.L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. sospensione o revoca disciplinate da artt. 16 e ss. Decreto Presidente Consiglio dei ministri 13 gennaio 2013 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
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requisitirequisiti NO marche (art. 10) autorizza zione COA (art. 7, c. 4) sanzione sospensione (art. 7, c. 4) registro cronolog. (art. 8) DL 90/2014 art. 46
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documento informatico copia informatica predisposizione atti
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art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 1.L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
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documento informatico Formati art. 13 Specifiche Tecniche previste art. 34 DM 44/2011.pdf.odf.rtf.txt.jpg.gif.tiff.xml -.zip.rar.arj art. 13 Specifiche Tecniche.PDF unico valido per atti processuali in forma di documento informatico. privo di elementi attivi ottenuto da trasformazione documento testuale predisposizione atti art. 21 CAD
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predisposizione atti firma del documento informatico
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documento informatico copia informatica predisposizione atti
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art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 1.L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4.L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22 II CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis V comma L 53/ 1994.
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Art. 3 bis l. 53/1994 2.Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22 CAD, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
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art. 22 CAD formati art. 13 Specifiche Tecniche previste art. 34 DM 44/2011.pdf.odf.rtf.txt.jpg.gif.tiff.xml -.zip.rar.arj art. 13 Specifiche Tecniche.PDF unico valido per atti processuali in forma di documento informatico. predisposizione atti copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico
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Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici CAD conformità attestata pubblico ufficiale autorizzatodichiarazione allegata 2.Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
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art. 52 DL 90/2014 introduce il comma 9 bis all'articolo 16-bis DL 179/2012 Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
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art. 52 DL 90/2014 introduce il comma 9 bis all'articolo 16-bis DL 179/2012 diritto di copia autentica Art. 40 1 quinquies Art. 268 1 -bis semplice Art. 40 1 quater Art. 269 1 -bis non è dovuto
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documento informatico separata dagli atti da notificare art. 21 CAD sottoscritto con firma digitale predisposizione atti relata di notifica
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art. 3 bis L. 53/1994 5.L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a)il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b)gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e)l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f)l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g)l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
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art. 3 bis L. 53/1994 6.Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
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RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94, quale difensore del signor ___ di ___, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, che si allega ai sensi dell’art. 18 DM 44/2011 e dell’art. 83, 3° comma c.p.c. notifico atto di citazione posta elettronica certificataestratto l’allegato atto di citazione innanzi al Tribunale di ___ a ___ di ___ all’indirizzo di posta elettronica certificata ___ estratto dall’ ___ dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di ______________, Sezione _______, Giudice dott ___________, RG nr. ________ promosso da _________ nei confronti di _________ predisposizione atti se in corso di procedimento
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RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94, quale difensore del signor ___ di ___, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, congiunto al ricorso mediante strumenti informatici,. notifico ricorso e il decreto ingiuntivo nr. ___ emesso dal Tribunale di Udine posta elettronica certificataestratto l’allegato ricorso e il decreto ingiuntivo nr. ___ emesso dal Tribunale di Udine a ___ di ___ all’indirizzo di posta elettronica certificata ___ estratto dall’ ___ dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento monitorio promosso da ___ nei confronti di ___ avanti al Tribunale di ___, Sezione ___, Giudice dott ___, RG nr. ___ attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3-bis L. 53/94 e dell’art. 22 D. Lgs. 82/2005 che l’atto e il provvedimento notificati sono copie fotoriprodotte conformi all’originale da cui sono state estratte. attesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014, attesto che la copia informatica del ____ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE] notificato con modalità informatiche è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta. predisposizione atti se si deve attestare la conformità di un atto (quando si usa lo scanner) se si deve attestare la conformità di un atto (quando si scarica)
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riferibilità procura ad atto predisposizione atti procura alle liti
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art. 83 cpc La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce … … o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. L. 69 del 18 giugno 2009 L. 141 del 27 maggio 1997 > 3° comma, 3 proposizione
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art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 5.La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
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procura con documento digitale firmata digitalmente da cliente procura cartacea firmata di pugno da cliente copia digitale autenticata con firma digitale dell’Avvocato certificata con firma di pugno dell’Avvocato firmata digitalmente dell’Avvocato predisposizione atti procura alle liti
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predisposizione atti … come da procura alle liti rilasciata su documento informatico separato, allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale il presente atto è stato notificato. … come da procura alle liti rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine, allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale il presente atto è stato notificato. richiamo alla procura in epigrafe
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atto procura relata di notifica cartella schermata INI-PEC provvedimento predisposizione atti organizzare e ordinare
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Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94 tratti da pubblici registri atti da notificare preparazione PEC preparare la PEC
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gestore PEC mittente destinatario flusso PEC
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art. 3 bis L. 53/1994 3.La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. principio di scissione del momento perfezionativo della notifica C. Cost. 26 novembre 2002 n. 477 C. Cost. 26 novembre 2002 n. 477 buon fine notifica solo in caso di ricezione di entrambe le ricevute buon fine notifica solo in caso di ricezione di entrambe le ricevute
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formati.eml.msg salvataggio PEC
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le ricevute Avv. Fabrizio Pettoello prova di avvenuta notifica
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ricevuta di avvenuta accettazione Avv. Fabrizio Pettoello prova di avvenuta notifica
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Avv. Fabrizio Pettoello prova di avvenuta notifica ricevuta di avvenuta consegna
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Avv. Fabrizio Pettoello prova di avvenuta notifica organizzare e ordinare
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art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 6.La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3- bis III comma L. 53/1994 è quella completa, di cui all'articolo 6 IV, DPR 68/2005. Avv. Fabrizio Pettoello
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art. 9 bis L. 53/1994 1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Avv. Fabrizio Pettoello
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Art. 23. D. Lgs. 82/2005 Copie analogiche di documenti informatici 1.Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2.Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
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art. 19 bis specifiche tecniche 16.4.2014 Avv. Fabrizio Pettoello prova di avvenuta notifica atto principale allegatoallegato
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Prova della notificazione … in attesa che gli organi tecnici del Ministero della Giustizia definiscano le modalità per il deposito della prova in via telematica… La prova della regolarità della notificazione è costituita dalla copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata inviato e degli allegati allo stesso, nonché della copia cartacea della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna. Non devono essere estratte e prodotte copie cartacee del file “daticert.xml” allegato sia alla ricevuta di accettazione, sia a quella di avvenuta consegna. Non deve inoltre essere estratta e prodotta copia del file “postacert.eml” allegato alla ricevuta di avvenuta consegna, dato che lo stesso corrisponde alla PEC inviata e ai suoi allegati, dei quali è già stata estratta copia cartacea. Protocollo Tribunale di Udine
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Prova della notificazione … Dovrà essere inoltre prodotta la stampa su supporto cartaceo della videata del pubblico elenco dal quale è stato estratto l’indirizzo PEC del destinatario. Tale documentazione sarà elencata in una nota di deposito recante in calce l’attestazione di conformità ai documenti informatici da cui le copie cartacee sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, che quindi non dovrà essere apposta sui singoli documenti.
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Assolvimento dell’onere di apposizione della marca L’art. 10 L. n. 53/1994 prevede che, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, all’atto notificato debba essere apposta apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia. Poiché al momento non risulta possibile effettuare il pagamento della marca di cui sopra con mezzi telematici, come previsto dalla norma, l’onere relativo potrà essere senz’altro assolto mediante versamento secondo le modalità tradizionali, apponendo la marca sulla copia cartacea del messaggio inviato. Protocollo Tribunale di Udine
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Copie per l’ufficio La copia per l’ufficio degli atti notificati telematicamente dovrà essere costituita da una loro ulteriore copia cartacea, munita anch’essa della certificazione di conformità all’originale telematico. Protocollo Tribunale di Udine
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attestazione conformità
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art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 3.La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. ??
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147 c.p.c. Tempo delle notificazioni Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 nullità relativa, ma solo per rifiuto del destinatario (C., S.U., 946/1954; C. 2110/1972) non applicabile alla notifica via posta orario di cui all’art. 147 cpc è sostituito da quello di apertura degli uffici (C. 3478/1979) violazione 147 incide solo sua conoscenza e quindi su decorrenza termine impugnazione (C. St., Sez. VI, 2.8.2006, n. 4710) ??
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copie di cortesia: SI o NO art. 163 cpc un indirizzo giurisprudenziale ritiene non sufficiente l'avvertimento che si limiti a richiamare la disposizione del codice: dovrebbero essere indicate specificamente le decadenze in cui si incorre oggetto più esplicito testo con indicazione degli atti notificati copie di cortesia in formato.pdf ??
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copie di cortesia: SI o NO Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso.p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1)registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer; 2)accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente: Agenzia per l’Italia Digitale: http://dss.digitpa.gov.it/dsswebapp/signature.jsp o Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.ithttp://dss.digitpa.gov.it/dsswebapp/signature.jsphttp://vol.ca.notariato.it 3)seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato. Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitalehttp://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale Avv. ____ ??
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Impresa senza PEC art. 16, comma 6 d.l. n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito l. n. 2 del 28 gennaio 2009) Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro Imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria ??
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Impresa senza PEC art. 5 l. n. 221 del 17 dicembre 2012 (converte con modificazioni d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012) 1L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione) al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore (della legge di conversione) del presente decreto. 2Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda (fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata). ??
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Impresa senza PEC art. 2630 cc Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. applicabile anche in caso di comunicazione (volutamente ?) errata. ??
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Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
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