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PubblicatoRosangela Petrucci Modificato 8 anni fa
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Diritto e ordinamento islamico
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ISLAM: impostazione monista - identificazione del potere politico e del potere religioso; compenetrazione tra religione e diritto – sovrapposizione religione e politica …alcune definizioni Shari’ah: la legge rivelata. E’ la via indicata da Allah attraverso i suoi profeti (dimensione religiosa) e, allo stesso tempo, è la via da seguire per regolare e valutare la condotta umana (dimensione giuridica). La Shari’ah regola sia il foro interno che quello esterno di ogni musulmano. E’immutabile e definitiva in quanto dettata da Allah. Fiqh: scienza del diritto che ha per oggetto la Shari’ah; in altri termini è la scienza giuridica che descrive e dichiara la legge rivelata
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Le fonti del diritto islamico Corano: libro sacro dell’Islam; contiene la rivelazione che Maometto ha ricevuto da Dio. Sunna: sono detti, fatti, comportamenti, consuetudini riferiti al profeta Maometto e basati su una serie di tradizioni o racconti (Hadith) Igma: è il consenso della comunità; “dove è il consenso della comunità musulmana, lì è la verità” Qiyas: ragionamento analogico
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La società Umma: società, comunità dei credenti Imam: il principe, capo della umma; autorità umana istituita da Dio, detentore del il potere supremo (sia religioso che politico) Alim: sapienti in materia religiosa, nonché giurisiti
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Criticità 1)Velo islamico 2)Dir. al ricongiungimento familiare 3)Poligamia: poligamia diacronica o matrimonio monoandrico poliginico simultaneo
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4) Rapporti tra i coniugi/educazione figli: - Preminenza dell’uomo sulla donna -potere di correzione del padre/marito - divieto di riconoscere il figlio naturale 5) Scioglimento matrimonio: ripudio – atto unilaterale non recettizio
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Velo islamico Corano 1) Sura 24 (la Luce), versetto 30 - E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto...” 2) Sura 33 (al-Ahzab), versetto 59 - O Profeta, di' alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli (…) così da non essere molestate
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Italia -Art. 85, R.D. 773/1931, T.U. Leggi pubblica sicurezza: “E’ vietato comparire mascherati in luogo pubblico” -Art. 5, L. 152/75, Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico: “E’ vietato l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”
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-Min. Interno – Circ. n. 4 del 1995 – autorizza l’uso del copricapo nelle foto destinate alle carte d’identità, purchè risultino ben visibili i tratti del viso Francia legge 228 del 2004 sui simboli religiosi “E’ vietato nelle scuole, nei collèges e nei licei pubblici portare segni o abiti mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile un’appartenenza religiosa” legge 11 ottobre 2010 - proibisce l’occultamento del volto negli spazi pubblici (burqa)
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Dir. al ricongiungimento familiare L. 30 dicembre 1986, n. 943 COLLOCAMENTO DI LAVORATORI - Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine Art. 4. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale ammesso il lavoratore e sempre che quest’ultimo sia in grado di assicurare a loro normali condizioni di vita.
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