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Firenze, 15 luglio 2016 Le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli a cura di Gennaro Giliberti Settore produzioni Agricole Vegetali e zootecniche.

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Presentazione sul tema: "Firenze, 15 luglio 2016 Le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli a cura di Gennaro Giliberti Settore produzioni Agricole Vegetali e zootecniche."— Transcript della presentazione:

1 Firenze, 15 luglio 2016 Le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli a cura di Gennaro Giliberti Settore produzioni Agricole Vegetali e zootecniche. Promozione Regione Toscana

2 Il regolamento del Parlamento e del Consiglio Europa n. 1308/2013 ha varato la nuova organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, comprendente anche il settore vitivinicolo e ha istituito un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli, sotto forma di sistema di autorizzazioni per gli impianti, garantendo un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030.

3 A partire dal 1° gennaio 2016 l’impianto di un vigneto è consentito solo dietro concessione di una autorizzazione: autorizzazioni per nuovi impianti autorizzazioni per il reimpianto autorizzazioni per il reimpianto anticipato autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto Le autorizzazioni per i nuovi impianti rappresentano l’unica modalità per impiantare nuovi vigneti.

4 Le autorizzazioni per nuovi impianti vengono concesse gratuitamente su richiesta del produttore validità triennale Le autorizzazioni hanno validità triennale a decorrere dalla data di concessione e qualora il produttore non le utilizzi, cioè non realizzi l’impianto, nel corso del periodo di validità della autorizzazione, è soggetto a una sanzione amministrativa che, come dice il regolamento di riferimento, deve essere “proporzionata, efficacie e dissuasiva”. L’Italia non ha ancora fissato le sanzioni Le sanzioni saranno inserite nel Testo Unico sul vino che al momento non è ancora stato adottato

5 In una bozza del testo unico sul vino del maggio 2016, sono riportate le seguenti disposizioni: 1) Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ( ovvero non utilizzi le autorizzazioni entro 3 anni dalla data di concessione) limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento UE n. 1306/2013 sulla base dei seguenti limiti: - 3 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.500 euro/ha se la superficie impiantata è minore o uguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione; - 2 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro/ha se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione; - 1 anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro/ha se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale relativo della superficie concessa con l'autorizzazione. - Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento 2) Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione n. 2015/561 della Commissione (UE) viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 (cinquecento) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e non accede alle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola per due anni.

6 Per la concessione delle autorizzazioni per nuovo impianto, entro il 1° marzo di ogni anno, lo Stato membro deve decidere: il numero di ettari che mette a disposizione per il rilascio delle autorizzazioni ( pari al massimo all’1% della superficie vitata nazionale) il numero di ettari che mette a disposizione per il rilascio delle autorizzazioni ( pari al massimo all’1% della superficie vitata nazionale) se applicare o meno uno o più dei criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento UE 1308/2013 per il rilascio delle autorizzazioni se applicare o meno uno o più dei criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento UE 1308/2013 per il rilascio delle autorizzazioni se le superficie sono assegnate su base proporzionale oppure secondo criteri di priorità se le superficie sono assegnate su base proporzionale oppure secondo criteri di priorità.

7 BANDO DEL 2016 PER LA CONCESSIONE NUOVE AUTORIZZAZIONI Con il DM n. 12272 del 15 dicembre 2015 il Mipaaf ha stabilito di mettere a disposizione ogni anno un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalente al massimo all'1 % della superficie vitata totale del proprio territorio, determinata al 31 luglio dell’anno precedente ( 6.376 ettari circa) Il decreto ha stabilito che nel rispetto del principio del mantenimento della competitività del settore a livello regionale, è comunque garantita alle singole regioni la superficie richiesta e ammissibile uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all’articolo 6, comma 1, calcolata a livello regionale ( ). Il decreto ha stabilito che nel rispetto del principio del mantenimento della competitività del settore a livello regionale, è comunque garantita alle singole regioni la superficie richiesta e ammissibile uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all’articolo 6, comma 1, calcolata a livello regionale ( in altre parole viene riservato a livello regionale l’ 1% della relativa superficie vitata). Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che qualora, a seguito della prima attribuzione siano disponibili eventuali superfici per il raggiungimento del livello di cui all’articolo 6 comma 1, le stesse sono assegnate alle regioni che hanno registrato richieste in esubero rispetto alla relativa percentuale di cui al comma 5. Alla Regione toscana sono stati riservati 579,42 ettari circa, pari all’1% della relativa superficie vitata al 31/7/2015 (pari a circa 57.942 ettari).

8 BANDO DEL 2016 PER LA CONCESSIONE NUOVE AUTORIZZAZIONI Il decreto 12272/15 il Ministero ha stabilito per il 2016: - -che le richieste di autorizzazioni per i nuovi impianti sono considerate ammissibili se nel fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione - che il numero degli ettari disponibili è assegnato ai beneficiari proporzionalmente alle superfici richieste ritenute ammissibili.

9 - A livello nazionale a fronte di 6.376 ettari messi a disposizione, sono state presentate richieste per 66.216 ettari - l'Italia è l'unico stato europeo in cui si è verificato questo fenomeno. - le Regioni in cui si è verificato una richiesta percentualmente molto elevata rispetto alla superficie messa a disposizione sono: Friuli Venezia Giulia (4.566,93%) Veneto ( 4.306,52%) Emilia (887,50%) - in Toscana sono state presentate domande per una richiesta complessiva di ettari 2.754,66 ettari (pari al 476,27 % in più della superficie disponibile per la Regione Toscana) -per effetto dell’applicazione del criterio proporzionale, la superficie concessa ai singoli beneficiari in Regione Toscana è stata pari al 21,1% della superficie richiesta. BANDO DEL 2016 PER LA CONCESSIONE NUOVE AUTORIZZAZIONI

10 . In regione Toscana sono state concesse 784 autorizzazioni per un totale di 581,30 ha, così distribuite: Sulla base dei dati forniti dal Ministero hanno rinunciato solo poche aziende: 25 aziende per 86 ettari circa.

11 - il meccanismo, adottato dall'Italia per il 2016, non ha funzionato. - deve essere attivato un confronto a livello nazionale che potrebbe portare per il bando 2017 all’introduzione di altri criteri di ammissibilità e all’introduzione di criteri di priorità oppure all’introduzione di limitazioni per il rilascio delle autorizzazioni solo in determinate zone, in quanto non viene - va rivista anche la possibilità, attualmente consentita, di realizzare i vigneti in Regioni diverse da quelle in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. Tale possibilità contrasta con il principio sancito nel DM, in quanto non viene garantito l’ 1% regionale CONSIDERAZIONI SUL BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI DEL 2016

12 LIMITAZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOLO IN DETERMINATE ZONE Lo Stato membro può limitare il rilascio delle autorizzazioni in certe zone destinate alla produzione di specifici vini DOP o IGP o anche in zone che non hanno una indicazione geografica, tenuto conto delle “raccomandazioni” presentate dalle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore del vino (Consorzi di tutela, Associazioni di produttori, organizzazioni sindacali agricole), sulla base di accordi presi tra le parti interessate. Lo Stato membro può limitare a livello regionale il rilascio delle autorizzazioni in certe zone destinate alla produzione di specifici vini DOP o IGP o anche in zone che non hanno una indicazione geografica, tenuto conto delle “raccomandazioni” presentate dalle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore del vino (Consorzi di tutela, Associazioni di produttori, organizzazioni sindacali agricole), sulla base di accordi presi tra le parti interessate. Le eventuali limitazioni (devono avere una durata massima di tre anni) per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti devono essere motivate al fine di: evitare surplus di offerta per certi prodotti in rapporto alle loro prospettive di mercato (rischio di offerta eccedentaria) evitare surplus di offerta per certi prodotti in rapporto alle loro prospettive di mercato (rischio di offerta eccedentaria) evitare un evidente rischio di svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. evitare un evidente rischio di svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

13 CRITERI DI AMMISSIBILITA’ Lo Stato membro fissare dei criteri di ammissibilità già definiti nelle norme comunitarie e non modificabili: Lo Stato membro può fissare dei criteri di ammissibilità già definiti nelle norme comunitarie e non modificabili: a)il richiedente deve avere una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione ( è l’unico criterio utilizzato per il bando 2016); b) il richiedente deve possedere sufficienti capacità e competenze professionali; c) la domanda non deve comportare il rischio palese di usurpazione della notorietà di una denominazioni di origine protette o una indicazione geografica protetta; d) uno o più dei criteri scelti come criteri di priorità.

14 CRITERI DI PRIORITA’ Le autorizzazioni per i nuovi impianti sono concesse a livello nazionale con due distinte modalità: secondo una degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta ( modalità utilizzata per il bando 2016) secondo una DISTRIBUZIONE PROPORZIONALE degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta ( modalità utilizzata per il bando 2016) secondo “oggettivi” e “non discriminatori" secondo CRITERI DI PRIORITÀ “oggettivi” e “non discriminatori" In tal caso viene soddisfatta solo una parte dei richiedenti. In tal caso viene soddisfatta solo una parte dei richiedenti. Anche i criteri di priorità sono già fissati nel Regolamento comunitario non sono modificabili dagli Stati Membri. Se si applicano i criteri di priorità è obbligatorio applicare anche i criteri di ammissibilità I due sistemi possono anche essere applicati parzialmente.

15 Criteri di priorità I oggettivi e non discriminatori, sono contenuti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e poi esplicitati nel regolamento delegato: I criteri di priorità oggettivi e non discriminatori, sono contenuti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e poi esplicitati nel regolamento delegato: a) produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria; d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale g) progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie

16 Gli Stati membri possono anche individuare criteri di priorità aggiuntivi che tengano conto del comportamento precedente del produttore (il richiedente non ha vigneti abusivi o abbandonati, non ha fatto scadere precedenti autorizzazioni, ha rispettato gli impegni assunti), organizzazioni senza scopo di lucro per fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo o criminalità di altro genere Infine il regolamento prevede una clausola antielusione che consente agli Stati membri di introdurre criteri di ammissibilità o di priorità aggiuntivi rispetto a quelli già contenuti nel regolamento se necessario ma solo al fine di prevenire l’elusione del sistema.

17 Graduatoria nazionale La graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti. La graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti è nazionale.Tuttavia: i criteri di ammissibilità sono selezionati dallo Stato membro ma si possono applicare a livello nazionale oppure ad un livello territoriale inferiore; i criteri di ammissibilità sono selezionati dallo Stato membro ma si possono applicare a livello nazionale oppure ad un livello territoriale inferiore; i criteri di priorità sono selezionati dallo Stato membro a livello nazionale; i criteri di priorità sono selezionati dallo Stato membro a livello nazionale; lo Stato membro può attribuire a tutti i criteri selezionati la stessa importanza oppure una ponderazione diversa; lo Stato membro può attribuire a tutti i criteri selezionati la stessa importanza oppure una ponderazione diversa; la eventuale diversa ponderazione può essere applicata a livello nazionale oppure in funzione delle zone che compongono lo Stato membro. la eventuale diversa ponderazione può essere applicata a livello nazionale oppure in funzione delle zone che compongono lo Stato membro.

18 se lo Stato membro attribuisce la stessa importanza a tutti i criteri selezionati, a ciascuno di essi attribuisce il valore di 1; se lo Stato membro attribuisce la stessa importanza a tutti i criteri selezionati a livello nazionale, a ciascuno di essi attribuisce il valore di 1; se lo Stato membro attribuisce ai criteri selezionati un peso diverso, a ciascuno di tali criteri è associato un valore compreso tra 0 e 1 e la somma di tutti i valori individuati deve sempre essere pari ad 1 se lo Stato membro attribuisce ai criteri selezionati a livello nazionale un peso diverso, a ciascuno di tali criteri è associato un valore compreso tra 0 e 1 e la somma di tutti i valori individuati deve sempre essere pari ad 1 se ai criteri viene dato un peso diverso a livello di zone poste all’interno dello Stato membro, il valore attribuito ad ogni singolo criterio di priorità e per ciascuna zona deve essere compreso tra 0 e 1 e la somma di tutte le singole ponderazioni dei criteri selezionati per ciascuna zona deve sempre essere pari a 1 se ai criteri viene dato un peso diverso a livello di zone poste all’interno dello Stato membro, il valore attribuito ad ogni singolo criterio di priorità e per ciascuna zona deve essere compreso tra 0 e 1 e la somma di tutte le singole ponderazioni dei criteri selezionati per ciascuna zona deve sempre essere pari a 1 a ciascuna domanda viene pertanto attribuito un punteggio in relazione al suo livello di conformità ed un punteggio in relazione ad i criteri di priorità a ciascuna domanda viene pertanto attribuito un punteggio in relazione al suo livello di conformità ed un punteggio in relazione ad i criteri di priorità la graduatoria delle singole domande deve essere fatta a livello nazionale sulla base dei punti attribuiti a ciascuna domanda la graduatoria delle singole domande deve essere fatta a livello nazionale sulla base dei punti attribuiti a ciascuna domanda

19 Un’altra considerazione: Se non vengono poste limitazioni per determinate zone a DOP o IGP e se non sono applicati né i criteri di ammissibilità né i criteri di priorità - - l’ azienda può essere esentata dall'obbligo di indicare nella domanda la posizione specifica della zona in cui deve essere realizzato l’impianto - è possibile consentire su domanda dell’interessato, che il vigneto venga realizzato su una superficie dell’azienda diversa da quella per cui è stata concessa l’autorizzazione a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione e l’autorizzazione sia ancora valida. Quindi se lo Stato membro decide di applicare i criteri di ammissibilità e di priorità connessi alla ubicazione del vigneto nel rilascio delle autorizzazioni per nuovo impianto, nonché le limitazioni per determinate zone DOP e/o IGP, non solo il produttore è obbligato a dire dove effettuerà l’impianto ma non potrà neppure cambiare tale localizzazione !!!

20 Non trasferibilità delle autorizzazioni Le autorizzazioni per nuovo impianto, le autorizzazioni per reimpianto e le autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto non sono trasferibili, né a titolo oneroso né a titolo gratuito Questo è il principale elemento di distinzione tra i diritti di reimpianto (attuale sistema) e le autorizzazioni (dal 2016)

21 Il principio è che l’autorizzazione si lega sia che alla in cui deve essere realizzato l’impianto, che deve essere situata Il principio è che l’autorizzazione si lega sia al richiedente che alla superficie in cui deve essere realizzato l’impianto, che deve essere situata nell’ambito della stessa azienda del richiedente La norma comunitaria permette di derogare a tale principio, nei casi in cui non sia possibile l’uso celere e diretto dell’autorizzazione, purché in caso di subentro sia esclusa ogni forma di speculazione. Nella circolare AGEA n.ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016 sono state individuate quattro situazioni che consentono il subentro di una autorizzazione: a) morte del titolare della autorizzazione b) successione anticipata c) fusione di aziende d)scissione di aziende.

22 - Sono emerse numerosi dubbi interpretativi sulle 4 casistiche individuate dalla circolare AGEA - il Mipaaf ha invitato le Regioni a comportarsi in modo da evitare di favorire comportamenti "sleali" ed "elusivi", quindi ad essere molto rigidi nell'applicazione delle norme e ha detto che cercheranno di fare una sorta di vademecum/circolare per evitare comportamenti disomogenei da parte delle Regioni - con certezza è possibile affermare che il subentro di un’autorizzazione non è possibile in caso di affitto o compravendita, parziale o totale, di una azienda

23 Questioni da chiarire: a) in caso di morte del titolare di un’ azienda vitivinicola, qualora vi siano più eredi che si accordano nel dare in conduzione l'azienda ad un solo erede, non è chiaro se la titolarità delle autorizzazioni rimane in capo a tutti gli eredi o solo all'erede che si occupa della conduzione dell'azienda; b) “successione anticipata” se e quale atto sia necessario per formalizzare la successione anticipata. c) se il subentro di una autorizzazione è consentito anche nel caso in cui la fusione o scissione riguardi le persone fisiche (ad esempio nel caso in cui una persona fisica costituisca una nuova società o entri a far parte di una società già esistente)


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