CODICE AMBIENTALE Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza

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1 CODICE AMBIENTALE Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it

2 Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” Pubblicato sul Supplemento 96/L alla GU n. 88 del 14 aprile 2006 Pubblicato sul Supplemento 96/L alla GU n. 88 del 14 aprile 2006 Entra in vigore il 29 aprile 2006 Entra in vigore il 29 aprile 2006 Decreto in attuazione della “legge delega” per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale (legge 15 dicembre 2004, n. 308) Decreto in attuazione della “legge delega” per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale (legge 15 dicembre 2004, n. 308) Unico decreto per 6 materie per un totale di 318 articoli e 45 allegati: Unico decreto per 6 materie per un totale di 318 articoli e 45 allegati: 1.valutazione d’impatto ambientale e strategica (VIA, VAS) e autorizzazione integrata ambientale (IPPC) – Parte II 2.difesa del suolo, tutela delle acque, risorse idriche – Parte III 3.rifiuti - Parte IV 4.bonifica dei siti contaminati – Titolo V Parte IV 5.tutela dell’aria – Parte V 6.danno ambientale - Parte VI IL NUOVO CODICE AMBIENTALE

3 Abroga oltre 23 disposizioni tra leggi e decreti (tra cui il decreto Ronchi, il decreto 152/99, la legge Galli n.36/94, la legge 183/89 sulla difesa del suolo, il DPR 203/88 e le Linee Guida del 90) Abroga oltre 23 disposizioni tra leggi e decreti (tra cui il decreto Ronchi, il decreto 152/99, la legge Galli n.36/94, la legge 183/89 sulla difesa del suolo, il DPR 203/88 e le Linee Guida del 90) Recepisce 4 direttive comunitarie (direttiva quadro sulle acque, valutazione ambientale strategica, grandi impianti di combustione, danno ambientale ) Recepisce 4 direttive comunitarie (direttiva quadro sulle acque, valutazione ambientale strategica, grandi impianti di combustione, danno ambientale ) Prevede 109 decreti attuativi Prevede 109 decreti attuativi Quasi tutte le disposizioni del codice entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto Quasi tutte le disposizioni del codice entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto Modifica futura del nuovo Codice ambientale Modifica futura del nuovo Codice ambientale Entro 2 anni il Governo potrà: –emanare disposizioni integrative o correttive del decreto sulla base di una relazione motivata da presentare al Parlamento (art. 1. c. 6 della legge delega) –modificare ed integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione e le norme tecniche (art. 3 del nuovo Codice)

4 4 GESTIONE DEI RIFIUTI

5 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it RIFIUTI ● Rifiuti: qualsiasi sostanza od oggetto (che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del D.Lgs.152/06) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. – Parte IV del Codice: Artt. 177- 238 (+ bonifiche Artt. 239-253) – Sistema sanzionatorio: Artt. 254-263 – Disposizioni transitorie e finali: Artt.264-266

6 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it ● Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati; ● Prodotti fuori norma; ● Prodotti scaduti; ● Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione; ● Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.); ● Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.); ● Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.); ● Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.); Allegato A (1)

7 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it ● Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.); ● Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.); ● Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.); ● Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.); ● Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata; ● Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.); ● Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni; ● Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate. Allegato A (2)

8 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Campo di applicazione (Art. 177) ● Rifiuti ● Oli usati ● Batterie esauste ● Rifiuti di imballaggio ● PCB ● Discariche ● Inceneritori ● Rifiuti elettrici ed elettronici ● Rifiuti portuali ● Veicoli fuori uso ● Rifiuti sanitari ● Rifiuti contenenti amianto

9 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Definizioni nuove ● Materia prima secondaria : ● Materia prima secondaria : sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 181 si tratta cioè di materiali frutto di un processo di recupero le cui caratteristiche sono fissate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle attività produttive (residui di lavorazione delle attività siderurgiche e metallurgiche). ● Sottoprodotti: ● Sottoprodotti: i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendone l’oggetto principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono impiegati direttamente dall’impresa o da essa commercializzati a condizioni favorevoli, per essere consumati tal quali o impiegati in un successivo processo produttivo, senza necessità di ulteriori trasformazioni preliminari. ● E’ richiesto il rispetto di standard merceologici e la tracciabilità del sottoprodotto.

10 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Sottoprodotto = Residuo Produttivo (ART. 183 C.1 LETT. N) proveniente dall’attività dell’impresa; non costituisce l’oggetto dell’attività principale (prodotto); con origine continuativa; destinato ad un ulteriore impiego o consumo; altri sei requisiti;

11 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it NON SONO RIFIUTI Materia prima secondaria Sottoprodotti Scarichi idrici Terre e rocce da scavo

12 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Terre e rocce da scavo Le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie ed i residuati della lavorazione della pietra, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto...... solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari secondo le modalità previste dal progetto sottoposto a VIA (...)... sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dale norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.

13 13 Deposito Temporaneo La definizione è stata chiarita: il produttore può scegliere se asportarli con cadenza trimestrale (rifiuti non pericolosi) o con cadenza bimestrale (rifiuti pericolosi) oppure quando raggiungono i 20 mc (non pericolosi) o i 10mc (pericolosi). In quest’ultimo caso il deposito temporaneo non può comunque superare l’anno. –Deve essere effettuato per categorie omogenee (prima era per tipi omogenei)

14 14 Finalità (Art. 178) Principio di precauzionePrincipio di precauzione –Anche in assenza di certezza scientifica, si devono adottare le possibili misure per prevenire i rischi ambientali; Principio di proporzionalitàPrincipio di proporzionalità –L’intensità delle misure da adottare deve essere proporzionata al rischio; Principio di prevenzionePrincipio di prevenzione – Le misure devono essere finalizzate in via prioritaria a prevenire il rischio ambientale; Principio di responsabilizzazione e di cooperazionePrincipio di responsabilizzazione e di cooperazione – Sono interessati tutti i soggetti (produttori, distributori, utilizzatori, consumatori dei beni) nel rispetto del principio “Chi inquina paga”.

15 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Priorità nella gestione (Art. 179) ● Prevenzione e riduzione della produzione e della nocività ● Misure dirette al recupero mediante: – Riciclo – Reimpiego – Riutilizzo – Altre azioni volte ad ottenere MPS – Energia

16 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Catasto dei rifiuti (Art. 189) ● Modello Unico Dichiarazione solo per : – attività a titolo professionale di raccolta, trasporto rifiuti, commercianti e intermediari senza detenzione, recupero e smaltimento; – Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi (se non conferiti al servizio pubblico di raccolta); – Il MUD, completo in tutte le sue parti, deve essere presentato, alla Camera di Commercio competente per territorio; – La CCIAA competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce il MUD; – Ogni MUD è riferito ad una singola unità locale: in caso di imprese con pluralità di insediamenti produttivi necessario presentare un corrispondente numero di MUD. NON E’ PIU’ PREVISTO IL MUD PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

17 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Registri di carico e scarico (Art. 190) ● Allungati i tempi di registrazione; – Produttori: entro 10 gg. lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico (era una settimana); – Raccoglitori/trasportatori: entro 10 gg. lavorativi dal trasporto (era una settimana); – Commercianti e intermediari: entro 10 gg. lavorativi dalla transazione (era una settimana) ; – Recuperatori e smaltitori: entro 2 gg. lavorativi dalla presa in carico (erano 24 ore). ● I registri non è più obbligatoria la vidimazione preventiva da parte dell'Ufficio del Registro; ● Possibile utilizzo di carta formato A4 regolarmente numerata; ● Non è più necessario indicare sia i Kg o litri e i mc, ma solo uno dei tre.

18 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Formulario (art. 193) ● Solo i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario e che non eccedano i 30 Kg/l possono viaggiare senza formulario; ● Non è necessario per la tratta nazionale relativa ai trasporti transfrontalieri; ● Microraccolta: nei formulari devono essere indicate tutte le tappe intermedie previste; ● Sosta tecnica: è stata regolamentata e non rientra nelle attività di stoccaggio a determinate condizioni; ● Il formulario sostituisce a tutti gli effetti il modello F degli oli.

19 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Formulario (art. 193) ● Deve contenere questi dati fondamentali: ✔ Nome ed indirizzo del produttore o del detentore; ✔ Origine, tipologia e quantità del rifiuto; ✔ Impianto di destinazione; ✔ Data e percorso dell'istradamento; ✔ Nome ed indirizzo del destinatario; ● In caso di variazioni di percorso sarà cura del trasportatore indicarle nello spazio “annotazioni”; ● Deve ritornare in quarta copia al produttore senza alcuna correzione se non nei dati del “trasportatore” e del “destinatario”; ● Deve essere vidimato e numerato dall'Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio, o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

20 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Competenze dello Stato (Art. 195) Funzioni di indirizzo e coordinamento; Criteri generali e metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; Individuazione flussi omogenei; Individuazione degli impianti di preminente interesse nazionale, con possibilità di contributi compensativi; Linee guida per la predisposizione delle gare di appalto; Adozione delle norme e delle condizioni per le procedure semplificate; Determinazione dei criteri per l’assimilazione, con esclusione delle aree industriali; Adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento; Riorganizzazione e tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti; Definizione del modello e dei contenuti del formulario e adozione di un modello di registro; Regolamentazione del trasporto rifiuti (anche tipologie) che devono essere trasportati per ferrovia.

21 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Competenze Regioni, Province e Comuni (Artt. 196-198) ● Regioni: ● Regioni: sostanzialmente uguale (da segnalare che non sono più di competenza i contenuti della relazione procedure semplificate); ● Province: ● Province: essenzialmente funzioni di controllo (da segnalare che la comunicazione per procedure semplificate è da inviare all’Albo); ● Comuni: ● Comuni: gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

22 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Autorizzazioni e iscrizioni (Artt. 208-213) ● Autorizzazione unica (costruzione e gestione) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Art. 208); ● Rinnovo delle autorizzazioni agevolato per le imprese in possesso di certificazione ambientale (Art. 209); ● Autorizzazioni in ipotesi particolari (Art. 210); ● Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (Art. 211); ● Albo nazionale gestori ambientali ● Albo nazionale gestori ambientali (Art. 212); ● Autorizzazioni integrate ambientali (Art. 213).

23 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (Art. 209) ● Le imprese EMAS o ISO possono autocertificare alle autorità competenti: – Rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto; – Nuovo certificato iscrizione Albo e suo rinnovo. ● L’autocertificazione ha valore sino a 180 gg dalla comunicazione di decadenza della registrazione/certificazione; ● L’Amministrazione deve comunicare i nominativi delle imprese all’Albo. Tutte le imprese che svolgono operazioni di recupero e autosmaltimento dei rifiuti devono essere iscritte all'Albo ed autorizzza devono essere iscritte all'Albo ed autorizzzate

24 24 Gestione degli imballaggi (Artt. 217-226) I produttori partecipano a Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) salvo: – la possibilità di organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio; –Attestare che si è attuato un sistema di resi; Potranno essere costituiti più consorzi per ogni filiera.

25 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Sanzioni (1) - (Artt. 254-263) Principali sanzioni: ● Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione: – Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se trattasi di rifiuti non pericolosi; – Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000, se trattasi di rifiuti pericolosi. ● Pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni per iscrizioni/comunicazioni.

26 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Sanzioni (2) ● Chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata: – Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro; – Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 se utilizzata, anche solo in parte, per rifiuti pericolosi. ● Alla sentenza di condanna o a quella ex art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell’area, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino. ● Pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni per iscrizioni/comunicazioni.

27 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Sanzioni (3) ● Miscelazione di rifiuti non consentita: – Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro. ● Mancata partecipazione ai consorzi di cui agli artt. 233, 234, 235 e 236: – Sanzione amministrativa da 8.000 a 45.000 euro (fatti salvi i contributi pregressi). Sanzione ridotta della metà se l’adesione interviene entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di partecipazione.

28 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Sanzioni (4) ● Mancato invio del MUD o invio incompleto o inesatto: – Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro. – Sanzione amministrativa da 26 a 160 euro se l’invio interviene entro il 60° giorno dalla scadenza. ● Mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico: – Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro; – Sanzione amm. da 15.500 a 93.000 nonché la sanzione accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile della violazione e dalla carica di amministratore se il registro è relativo ai rifiuti pericolosi.

29 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Sanzioni (5) ● Se le indicazioni contenute nel MUD o nel registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati in essi riportati, nei formulari e nelle altre scritture contabili consentono di ricostruire le informazioni dovute: – Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.

30 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Sanzioni (6) ● Non utilizzo del formulario nel trasporto o questo riporti dati incompleti o inesatti: – Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300; – Reclusione fino a 2 anni in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. ● Certificato di analisi con false indicazione della natura, composizione, caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti o falso certificato durante il trasporto: – Reclusione fino a 2 anni.

31 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Ricordiamo che in data 3 luglio 2006 l’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europea a causa della definizione restrittiva di “rifiuto” introdotta nella normativa nazionale. Ciò significa che l'Italia si trova esposta al rischio di dover pagare per ogni procedura avviata, quanto meno circa 10 milioni di euro a titolo di sanzione pecuniaria forfettaria. Se l'adeguamento è successivo alla seconda sentenza, si somma una penalità di mora compresa tra un minimo di 11.904€ ed un massimo di 714.240€ per ogni giorno di ritardo. L'Europa

32 32 TUTELA DELLE ACQUE TUTELA DELLE ACQUE

33 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it NON SONO RIFIUTI Materia prima secondaria Sottoprodotti Scarichi idrici Scarichi idrici Terre e rocce da scavo

34 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Definizioni Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalla acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento (art. 74, c.1, lett. H) Definizione precedente “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; Scarico: Qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (Art. 74, c.1, lett. ff) Definizione precedente “Scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione

35 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it Come è evidente, rispetto al 1999, il nuovo Dlgs 152/2006 ha provveduto alla soppressione di due elementi: 1) un elemento “gestionale”: la cd. convogliabilità diretta 2) un elemento fisico: lo stato del refluo. CONSEGUENZA Si è ritornati all’istituto giurisprudenziale dello “scarico indiretto” come enucleato sotto la vigenza della ormai antica “legge Merli” (319/1976)

36 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it La necessità di capire esattamente quale sia lo “scarico” appare determinante in ragione del fatto che la disciplina sui rifiuti non si applica agli “scarichi idrici” ; essa, invece, si applica ai “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” (articolo 185, comma 1, lett. b), Dlgs 152/2006). Il reperimento di tale puntuale linea di discrimine è determinante al fine di comprendere quali siano i regimi amministrativi e sanzionatori applicabili (quelli previsti dalla parte terza, sulla tutela delle acque o dalla parte quarta, sulla gestione dei rifiuti, D.lgs 152/2006) In questo equivoco si innestano pratiche e realtà illegali: ● dalle aziende grandi e piccole che producono reflui di ogni tipo in vasca o cisterne; ● agli autospurgo; ● gestione dei depuratori privati ma soprattutto pubblici; ● allo spandimento di liquami sui terreni, e tanto altro ancora. Situazioni che possono rientrare nella nuova definizione di scarico e si sottraggono alla normativa di rifiuto liquido.

37 37 Autorizzazione Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124). Salvo diversa disciplina regionale, l’autorizzazione è presentata: –Alla provincia, per gli scarichi in acque superficiali –All’autorità d’ambito (art. 201 comma 2) per gli scarichi in pubblica fognatura. L’autorità provvede entro 60 giorni. Qualora detta autorità risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca.

38 38 EMISSIONI IN ATMOSFERA

39 39 D.Lgs. PARTE V TITOLO I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e Attività (artt. 267 – 281) TITOLO II Impianti termici civili (artt. 282 – 290) TITOLO III Combustibili (art. 291 – 298) 10 ALLEGATI

40 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it QUESTIONI PRINCIPALI ● Tutti gli impianti che generano emissioni; ● Autorizzazione a termine (15 anni); ● Obbligo di comunicazione in caso di modifica non sostanziale; ● Necessità di chiedere nuova autorizzazione per impianti già autorizzati secondo apposito calendario stabilito dall’A.C. (regione o provincia autonoma) ed entro i termini stabiliti dal decreto; ● Convogliamento emissioni diffuse.

41 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it ITER AUTORIZZATIVO ● L’Autorità Competente procede: – Convocazione entro 30 gg. dalla domanda di una Conferenza di Servizi; – Pronuncia entro 120 gg. (150 in caso di integrazioni). ● In caso di mancata pronuncia il gestore può, entro 60 gg., richiedere il pronunciamento del Ministro dell’Ambiente che si esprime, di concerto con quello della salute e delle attività produttive, sentito il Comune interessato, entro 90 gg. (150 per i casi di presentazione della nuova domanda per impianti anteriori al 1988 e 2006).

42 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it CONTENUTI DELL’AUTORIZZAZIONE ● L’autorizzazione stabilisce: – Modalità di captazione e convogliamento per le emissioni convogliabili; – Valori limite di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi, criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, periodicità dei controlli in capo al gestore; – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse; – Periodo intercorrente tra messa in esercizio (da comunicarsi almeno 15 gg. prima) e messa a regime; – La data per comunicare i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo non < 10 gg. dalla messa a regime e la durata di detto periodo; – Il numero di campionamenti.

43 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE ● 15 anni; ● La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 1 anno prima della scadenza; ● In caso di mancata risposta dell’A.C. occorre presentare la domanda al Ministero per poter continuare l’attività anche successivamente la scadenza dell’autorizzazione; ● L’aggiornamento dell’autorizzazione comporta un nuovo periodo di 15 anni solo in caso di modifica sostanziale;

44 Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza www.cgilverona.it LE ULTIME EVOLUZIONI Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno espresso parere positivo sul secondo (il precedente è stato approvato il 31 agosto 2006) decreto correttivo del Codice dell'Ambiente, intervenendo su: ● Deposito temporaneo di rifiuti; ● Terre e rocce da scavo; ● Albo nazionale dei gestori ambientali; ● M.U.D. Il Governo ha ricevuto la delega il 24 aprile scorso per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Lo schema di disegno di Legge prevede l'inserimento dopo il Titolo VI del libro secondo del Codice penale del “Titolo VI-bis. Dei delitti contro l'ambiente”


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