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Diritto privato Le persone giuridiche. Teorie sul concetto di persona giuridica In ordine al concetto di persona giuridica si possono distinguere fondamentalmente.

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Presentazione sul tema: "Diritto privato Le persone giuridiche. Teorie sul concetto di persona giuridica In ordine al concetto di persona giuridica si possono distinguere fondamentalmente."— Transcript della presentazione:

1 Diritto privato Le persone giuridiche

2 Teorie sul concetto di persona giuridica In ordine al concetto di persona giuridica si possono distinguere fondamentalmente le seguenti scuole di pensiero: 1- La c.d. Fiktionestheorie che fa capo a Savigny il quale vede nelle p.g. dei soggetti creati artificialmente 2- La Realitätstheorie che fa capo a Otto Von Gierke il quale ritiene che le persone giuridiche siano organismi naturali portatori di propri interessi ed in grado di manifestare una propria volontà. 3- Teorie negazioniste, negatrici della personalità giuridica.

3 Teoria finzionista Si individua il primo autore che ha riconosciuto l’esistenza di persone non fisiche dotate di soggettività in Sinibaldo de Fieschi il quale parla di “collegium in causa universitas fingatur una persona”, seguito da Bartolo di Sassoferrato il quale dell’universitas dice: “proprie non est persona: tamen hoc est fictum positivum pro vero, sicut ponimus nos iuristae”.In tale linea si muoverà Savigny per il quale si deve parlare di finzione di una “persona giuridica perché ammessa solo per uno scopo giuridico.”

4 Teoria realista Gierke per contro ritiene che si tratti di un fenomeno reale. Interessante è la posizione di Arangio Ruiz il quale non accetta in toto né la tesi della realtà né quella della finzione giuridica, ma conclude affermando che la persona giuridica è una “realtà giuridica”. Si tratta di un’entità meramente giuridica, le persone giuridiche “son fatte di diritto”.

5 Tesi negazioniste In primo luogo abbiamo le teorie dei diritti individuali privilegiati. Tali teorie muovono dall'assunto che l'unica volontà è quella dell'individuo. Pertanto attraverso la personalità giuridica non si fa altro che riconoscere ad alcuni soggetti, membri della p.g. alcuni privilegi rivolti a facilitare la pratica degli affari ( JHERING R.; VAN DEN HEUVEL;VAREILLES – SOMMIÈRES).

6 Tesi negazioniste In secondo luogo abbiamo le c.d. teorie normativiste cui fanno capo una serie di autori che negano il concetto di persona giuridica: a) ora rivedendo l'istituto alla luce dell'analisi del linguaggio (SCARPELLI e più recentemente D'ALESSANDRO F.); b) ora considerando la persona giuridica una mera sintesi semantica di una serie di rapporti tra persone fisiche sulla base di un processo di analisi economica del diritto (ASCARELLI T. e più recentemente GALGANO).

7 Tesi negazioniste Di recente F. Galgano (voce Persona giuridica, D. Civ., vol. XIII, pp. 392 ss.): “la persona giuridica è solo uno strumento del linguaggio giuridico, utile per riassumere una complessa disciplina normativa di rapporti intercorrenti tra persone fisiche…La persona giuridica apparirà all’interprete come speciale disciplina che, in deroga al diritto comune la legge ha previsto per i membri di determinati gruppi.”

8 Tesi c.d. neofinzioniste Si segnalano in particolare le tesi di: a) FERRARA F. sostiene che le p.g. siano costituite da un substrato soggettivo autonomo che rappresenterebbe la premessa del conferimento della personalità che sarebbe ridotta a mera veste legale. b) FALZEA A. sostiene che la presenza d interessi impersonali legittima l'ammissibilità di un soggetto giuridico diverso dall'individuo.

9 Persone giuridiche nel codice Il codice civile individua, come soggetti di diritto dotati di capacità giuridica, accanto alle persone fisiche gli enti (art. 12 ss. c.c.) Si distinguono: - Enti pubblici e enti privati; - Enti a scopo di lucro e enti no profit - Enti dotati di personalità giuridica e enti senza personalità giuridica.

10 Capacità, nascita e morte della persona giuridica Gli enti suddetti hanno capacità giuridica in quanto dalla loro costituzione sono idonei ad essere titolari di situazioni giuridiche. Come detto non potranno essere titolari di tutte le situazioni di cui possono essere titolari le persone fisiche (v. supra diritti della personalità; residenza, domicilio p.f.  sede p.g.; nome p.f.  denominazione p.g.).

11 Capacità, nascita e morte delle persona giuridiche Si creano per legge (enti pubblici), per atto privato (enti privati); Si estinguono in genere secondo le previsioni del loro statuto o dell’atto costitutivo o per raggiungimento dello scopo o quando questo è divenuto impossibile.

12 Capacità di agire Le persone giuridiche agiscono per il tramite dei propri ORGANI. Le fattispecie compiute dall'organo si imputano alla p.g. sulla base di una "selezione normativa“ [GIANNINI M.S., voce Organi (teoria generale), in Enc. dir.,1981, p. 46]. Gli organi potranno essere: collegiali (la loro volontà trova espressione in delibere assunte secondo il principio di maggioranza); individuali.

13 Capacità di agire Gli organi sono allora enti non aventi una propria autonomia rispetto alla p.g., non sono una o più persone che agiscono per l’ente, ma è l’ente stesso che agisce. Santi Romano, riteneva che il carattere fondamentale degli organi stesse nella loro “compenetrazione con un ente giuridico”. La rappresentanza organica dovrebbe allora essere tenuta distinta dalla rappresentanza ordinaria. La giurisprudenza ha però talvolta ritenuto estensibili le norme relative a quest’ultima a ipotesi di rappresentanza organica.

14 Personalità giuridica ART. 11 Persone giuridiche pubbliche. Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico

15 Personalità giuridica ART 12 Persone giuridiche private Articolo abrogato dall'art. 11 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo recitava: «[I]. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. [II]. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto» ART 13 Società “Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.” (v. infra)

16 Competenze di prefetture e regioni DPR 361/2000 art.1: Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

17 Competenze di prefetture e regioni Art. 7: Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

18 Competenze di prefetture e regioni art. 9: nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base allalegge 20 maggio 1985, n. 222, nonchè degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose. Sono inoltre salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II c.c.

19 Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta Gli enti con personalità giuridica hanno AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA= le vicende dell’organizzazione incidono solo sul patrimonio di questa. Gli enti senza personalità hanno AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA= le vicende dell’organizzazione incidono anche sul patrimonio delle persone fisiche “sottostanti”. L’ottenimento della personalità giuridica si riflette su profili di responsabilità patrimoniale (art. 2740).

20 Soggettività e personalità giuridica Soggettività e Capacità giuridica, come attitudine ad essere soggetti di diritto, la hanno tutti gli enti compresi quelli che non hanno personalità giuridica. Personalità giuridica, come fondamento dell’autonomia patrimoniale perfetta, la hanno solo alcuni enti.

21 Persone giuridiche private All’interno degli enti privati si distinguono primariamente: Gli enti di tipo associativo (CORPORAZIONI) sono caratterizzati da dominio e controllo delle persone fisiche sottostanti sull’ente. Gli enti di tipo non associativo (ISTITUZIONI) sono caratterizzate da una tendenziale separazione dal fondatore.

22 Le associazioni Le associazioni sono enti formati da una pluralità di persone perseguenti uno scopo comune non di lucro. Sono costituite per ATTO COSTITUTIVO, che dovrà avere la forma dell’atto pubblico. La vita dell’ente è regolata dallo STATUTO.

23 Le associazioni Gli organi delle associazioni sono: l’assemblea che delibera sui principali atti della vita dell’associazione. gli amministratori che compiono gli atti necessari alla vita dell’ente.

24 Le associazioni Le associazioni occupano un ruolo rilevante tenuto conto del loro riconoscimento a livello costituzionale oltre quanto previsto all’art. 2. L’art. 18 della costituzione sancisce: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

25 Le associazioni non riconosciute La disciplina delle associazioni non riconosciute è essenzialmente contenuta nell’art. 38 in base al quale … “ per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

26 Le fondazioni Sono enti creati da uno o più soggetti che destinano un patrimonio, e le sue rendite, a un determinato scopo. Possono essere create con un atto inter vivos o mortis causa

27 Atto costitutivo e Statuto di associazioni e fondazioni L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere ex art.16 c.c.: la denominazione dell'ente,l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente.

28 I comitati Sono enti creati per raccogliere presso il pubblico fondi da destinare ad un determinato scopo di interesse generale.

29 I comitati Si distinguono i seguenti profili di responsabilità (art. 40-41): Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato. I componenti, qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

30 Le società La SOCIETA’ è l’organizzazione per l’esercizio di un’impresa collettiva. Dà vita all’ente il contratto di società con cui “due o più persone conferiscono beni (in proprietà o in godimento) o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”.

31 Le società Momenti fondamentali delle società sono: >>Patrimonio (attivo sociale in un dato momento). >>Capitale (entità patrimoniale minima che la società garantisce di avere). >>Oggetto sociale è l’attività per il cui esercizio in comune la società è stata creata.

32 Le società Per la costituzione di una società sono essenziali: + Atto costitutivo (di norma il contratto sociale) + Statuto (affianca di norma l’atto costitutivo) + Altri adempimenti variabili in ragione del tipo di società e in particolare l’iscrizione nel registro delle imprese per quelle commerciali.

33 Tipi di società Società lucrative e società mutualistiche Società commerciali e non commerciali (società semplice) Società di persone: ss.; snc; sas (autonomia patrimoniale imperfetta) e società di capitali: srl; sapa; spa (autonomia patrimoniale perfetta)

34 Impresa sociale Con il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attuativo della legge delega 13 giugno 2005, n. 118 è stata, infatti, introdotta la definizione giuridica di impresa sociale e ne sono stati circoscritti i settori di attività.

35 Impresa sociale Impresa sociale e Costituzione In base all’art. 118 ult. co. “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

36 Impresa sociale Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno particolari requisiti.

37 Impresa sociale Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

38 Realtà e finzione della Persona Giuridica. Il problema dell’abuso della personalità giuridica Si parla di abuso della personalità giuridica con riferimento all'utilizzo della struttura corrispondente a quella di una società di capitali (si pensi ad una s.r.l. o una s.p.a.) il cui substrato reale soggettivo corrisponda sostanzialmente ad una sola persona fisica, la quale abbia utilizzato altri soggetti quali meri soci fittizi per poter fruire del beneficio della responsabilità limitata.


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