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PubblicatoElisabetta Luisa Cenci Modificato 8 anni fa
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STUDIO BLU GIUSSANO Via 4 novembre 63 Giussano CONSULENTI TECNICI DI INFORTUNISTICA STRADALE
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO Art. 2054 C.C. comma 1 e 2 Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
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LA RESPONSABILITA’CIVILE AUTOVEICOLI La Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA o RCAuto) è un complesso di norme e procedure collegate all’esistenza di una polizza assicurativa obbligatoria per veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI E’ sancita dalla Legge n. 990 DEL 24/12/1969 I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere messi in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del C.C.
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO Un sinistro RCAuto prevede, dal 1 febbraio 2007, due modalità di gestione: Procedura ordinaria: la richiesta di risarcimento viene fatta alla compagnia del danneggiante Risarcimento diretto: la richiesta di risarcimento viene fatta alla propria compagnia
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RISARCIMENTO DIRETTO Risarcimento Diretto: quando si applica 1 )Urto fra non più di due veicoli coinvolti nel sinistro con lesioni del conducente fino a 9% di I.P. 2) Sinistri avvenuti in Italia tra veicoli assicurati in Italia 3) Anche senza firma congiunta della CAI 4) Urto contro un rimorchio agganciato alla motrice 5) Urto con parte del veicolo distaccatasi dalla struttura 6) Per il risarcimento dei soli danni materiali e fisici (micropermanenti) del conducente, anche in presenza di terzi trasportati danneggiati
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RISARCIMENTO DIRETTO Quando NON si applica: 1 Sinistri non verificatisi in Italia 2 Sinistri con rimorchi non agganciati alla motrice 3 Assenza di collisione diretta tra i due veicoli 4 Scopertura assicurativa 5 Sinistro con veicolo rubato 6 Sinistro con veicolo assicurato con impresa estera 7 Sinistro che coinvolge più di due veicoli 8 Sinistro che coinvolge un mezzo agricolo 9 Sinistro con ciclomotore con vecchio sistema di targa
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DIFFERENZA TRA LE DUE PROCEDURE Procedura Ordinaria La richiesta danni deve essere inoltrata alla compagnia assicurativa del veicolo di controparte E’ disciplinata dagli artt. 143 fino al 148 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Risarcimento Diretto La richiesta danni deve essere inoltrata alla compagnia assicurativa del proprio veicolo E’ disciplinata dagli artt. 149 e 150 del Nuovo Codice delle Assicurazioni nonché dal D.P.R. 254/2006 (Regolamento attuativo)
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TRASPORTATI Per il risarcimento delle lesioni subite dai trasportati a bordo di un veicolo a motore la richiesta dovrà sempre essere inoltrata (indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti) alla compagnia del vettore e del responsabile civile. La procedura è regolata dall’art del Nuovo Codice delle Assicurazioni I TRASPORTATI HANNO SEMPRE DIRITTO AD ESSERE RISARCITI
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FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA (FGVS) Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
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FGVS CASO Il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato Il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione Il veicolo o natante risulti assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente Il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria RISARCIMENTO Danni alla persona Danni a cose con franchigia € 500,00 (in caso di lesioni gravi al conducente) Danni alla persona Danni a cose Danni alla persona Danni a cose Il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale
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COMPILAZIONE MODELLO CAI I primi 5 campi (1-2-3-4-5) sono comuni ad entrambi i conducenti 1 data e ora del sinistro 2 luogo dell’incidente 3 danni materiali ad altri veicoli 4 presenza o meno di feriti (anche lievi) 5 presenza o meno di testimoni
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CAI I CAMPI DA 6 A 14 VANNO COMPILATI DA ENTRAMBI I DENUNCIANTI, CIASCUNO SULLA SUA PARTE 6 e 7 Contraente/Assicurato e Veicolo 8 e 9 Compagnia di Assicurazione e Conducente 10 e 11 Indicare, con precisione, con una freccia il punto d’urto iniziale (10) e descrivere gli eventuali danni visibili ai veicoli (11) 12 Circostanze dell’incidente: barrare le caselle che meglio descrivono le circostanze dell’incidente di entrambi i veicoli e, alla fine, scrivere quante caselle si sono barrate. Consiglio: barrare meno caselle possibile!
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CAI 13 Grafico dell’incidente: disegnare la dinamica dell’incidente (indicando i veicoli con le lettere A e B) e riportare con esattezza la segnaletica orizzontale e verticale presente sul luogo dell’incidente 14 Osservazioni: descrivere circostanze o elementi che possono influire sulla definizione o entità del rimborso 15 Firme dei conducenti: ricordarsi di firmarla entrambi i conducenti. La presenza di entrambe le firme serve per ottenere una liquidazione più rapida. Se vi sono testimoni o feriti compilare anche il foglio «Altre Informazioni»
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