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PubblicatoAlessio Stella Modificato 8 anni fa
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PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI(CCNL) Dopo la Costituzione e le leggi, il rapporto di lavoro è regolato da fonti specifiche ed esclusive: Contrattazione collettiva ed usi aziendali. Questi ultimi consistono nei comportamenti che il datore di lavoro adotta ripetutamente e stabilmente nel tempo nei confronti dei propri dipendenti. La contrattazione collettiva può essere definita come un processo di negoziazione tra i datori di lavoro e le loro associazioni, da un lato, e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori dall’altro. I contratti possono essere stipulati su due livelli gerarchici: Il PRIMO LIVELLO comprende gli accordi interconfederali stipulati a livello di confederazioni ed i contratti collettivi nazionali, stipulati a livello di federazioni.
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PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone Il SECONDO LIVELLO riguarda la contrattazione decentrata siglata dalle strutture sindacali periferiche. Gli ACCORDI INTERCONFEDERALI sono accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con la frequente partecipazione dello Stato in funzione di mediatore e garante e per questo vengono chiamati anche contrattazione trilaterale. Fissano regole comuni per settori produttivi di attività di ciascun datore di lavoro e disciplinano in modo uniforme alcuni standard minimi di trattamento dei lavoratori.
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PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI(CCNL) I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e dei datori di lavoro sono espressione di autonomia privata. Disciplinano i trattamenti economici e normativi minimi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati. I soggetti stipulanti: il CCNL è di norma un accordo tra un gruppo di lavoratori e un gruppo di datori di lavoro, rappresentati dalle rispettive associazioni sindacali, per determinare le condizioni applicabili a ciascun rapporto, talvolta con la partecipazione dello Stato e del singolo datore di lavoro.
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PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone Il datore di lavoro non iscritto al sindacato non ha l’obbligo di applicare il CCNL. In tal caso egli può decidere di applicare un determinato CCNL, aderendovi esplicitamente, ad esempio nel contratto individuale o nella lettera di assunzione, scrivendo che per ogni istituto non previsto nella presente si rimanda alle previsioni del contratto collettivo. L’adesione può anche essere implicita, quando il datore di lavoro applica spontaneamente e costantemente un determinato CCNL o almeno le sue clausole più rilevanti e significative.
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PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone. L’applicazione o l’adesione da parte del datore di lavoro del CCNL può essere conveniente per poter fruire di benefici altrimenti preclusi (es agevolazioni normative e contributive). E’ invece obbligo inderogabile l’applicazione del CCNL se si intende eseguire lavori, forniture o servizi nei confronti di soggetti pubblici. L’affidatario della commessa, quale datore di lavoro, deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
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PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone Durata: Il CCNL ha generalmente una durate triennale, tanto per la parte economica che per quella normativa. Alla scadenza il contratto cessa di produrre i suoi effetti. Per evitare il rischio di periodi privi di disciplina, gli stessi contratti di solito prevedono la” clausola di ultrattività” che assicura la permanenza, fino a rinnovo avvenuto, delle discipline scadute. In particolare, anche a contratto scaduto, il lavoratore ha diritto al trattamento economico che assicura la congruità e sufficienza della retribuzione (nel rispetto dell’art. 36 della Costituzione).
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PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone Rinnovo: Il rinnovo del CCNL prevede la stipulazione di un nuovo contratto, che sostituisce il precedente, aggiornando le discipline contenute nel contratto scaduto. Si compone dei seguenti elementi: PROPOSTE per il rinnovo del contratto da presentare in genere sei mesi prima della scadenza. RISCONTRO da parte di chi ha ricevuto le proposte per il rinnovo entro venti giorni dal ricevimento;
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PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone In tale periodo di TRATTATIVE le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di lotta o di rottura, è il periodo di c.d. “tregua sindacale”; Le trattative sfociano in un accordo sulle modifiche da apportare al testo contrattuale c.d. IPOTESI DI ACCORDO che è condizionato nelle aziende dall’approvazione dei lavoratori mediante assemblea o referendum. L’ACCORDO DI RINNOVO, muta del contratto scaduto solo le parti che sono state oggetto dell’accordo stesso.
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