LA FISCALITA’ LOCALE NELL’ERA DELLA IUC E DELLA RIFORMA DEL CATASTO ANALISI,CONTROLLI, ACCERTAMENTO E PROSPETTIVE Dott. Gianluca Russo Responsabile del.

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1 LA FISCALITA’ LOCALE NELL’ERA DELLA IUC E DELLA RIFORMA DEL CATASTO ANALISI,CONTROLLI, ACCERTAMENTO E PROSPETTIVE Dott. Gianluca Russo Responsabile del Servizio Fiscalità Locale ed Acquedotto del Comune di Sant’Antimo (Na) Dottore Commercialista – Revisore dei Conti-Controller Docente Esclusivo ANUTEL Indirizzo e-mail: gianlucarusso3@virgilio.it

2 FONTE NORMATIVA DELLA PRETESA TRIBUTARIA ART. 53 COSTITUZIONE “Tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alla spesa pubblica in relazione alla loro capacità contributiva, il sistema tributario è informato a criteri di progressività” “EFFETTIVA CAPACITA CONTRIBUTIVA” DA REDDITODA PATRIMONIO (IMMOBILIARE)

3 Tassazione ispirata all’effettiva capacità contributiva Sistema tributario equo QUANDO? Ricerca dell’equità Ampliamento della base imponibile Lotta ai fenomeni distorsivi del sistema tributario (evasione / elusione)

4 DIFFICOLTÀ DI COMPROMESSO Ampliamento della base imponibile Costante e crescente incremento della pressione tributaria

5 AUMENTO PRESSIONE FISCALE CONTRASTO AI FENOMENI DISTORSIVI CORRELAZIONE INVERSA QUINDI STO TASSANDO SEMPRE, E SEMPRE PIU’ I SOGGETTI GIA’ NOTI….. LA PRETESA TRIBUTARIA CAPACITA’ DI ACCERTARE = CAPACITA’ DI GESTIRE LE INFORMAZIONI CAPACITA’ DI ACCERTARE = CAPACITA’ DI GESTIRE LE INFORMAZIONI Se aumenta, significa che non ho pianificato adeguate strategie di contrasto ai fenomeni distorsivi (non sto veicolando le informazioni disponibili verso un ampliamento della base imponibile) Se aumenta, significa che non ho pianificato adeguate strategie di contrasto ai fenomeni distorsivi (non sto veicolando le informazioni disponibili verso un ampliamento della base imponibile) AUMENTO EVASIONE/ELUSIONE

6 PRESSIONE FISCALE APPARENTE PRESIONE FISCALE EFFETTIVA È IL RAPPORTO (PERCENTUALE) TRA GETTITO DERIVANTE DA IMPOSTE DIRETTE, INDIRETTE, CONTRIBUTI SOCIALI, IMPOSTE IN CONTO CAPITALE, E PIL. È LA «CLASSICA «DEFINIZIONE DI PRESSIONE FISCALE - NEL 2013 = 43,8% È IL RAPPORTO (PERCENTUALE) TRA GETTITO DERIVANTE DA IMPOSTE DIRETTE, INDIRETTE, CONTRIBUTI SOCIALI, IMPOSTE IN CONTO CAPITALE, E PIL. È LA «CLASSICA «DEFINIZIONE DI PRESSIONE FISCALE - NEL 2013 = 43,8% LA PRESSIONE FISCALE NEL NOSTRO PAESE….. È QUELLA GRAVANTE REALMENTE SUI CONTRIBUENTI NOTI AL FISCO…… NEL 2013 = 56% È QUELLA GRAVANTE REALMENTE SUI CONTRIBUENTI NOTI AL FISCO…… NEL 2013 = 56%

7 Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Eurostat, MEF. LA PRESSIONE FISCALE ITALIA VS UE

8 In Italia, si colloca un PRELIEVO FISCALE ECCESSIVO E MAL DISTRIBUITO…… Alla fine del 2013, LA PRESSIONE FISCALE, È COMMISURATA AL 43,8 PER CENTO, quasi tre punti oltre il livello segnato all’inizio del terzo millennio e quasi quattro rispetto al valore medio degli altri VENTISEI PAESI UE (40 per cento, in riduzione nell’ultimo decennio). LE PROSPETTIVE, D’ALTRA PARTE, NON SUGGERISCONO SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NELLA GRADUATORIA EUROPEA CHE VEDE L’ITALIA AL QUINTO POSTO: IN UN CONTESTO IN CUI CONTINUA A PREVALERE LA TENDENZA ALLA FLESSIONE, LE PREVISIONI UFFICIALI PER IL NOSTRO PAESE (DEF 2014) ANNUNCIANO UN PRELIEVO IN AUMENTO, POSPONENDO AL 2017-18 I PRIMI SEGNALI DI UN’INVERSIONE DI TENDENZA. IL RAPPORTO 2014 DELLA CORTE DEI CONTI IN TEMA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA IL RAPPORTO 2014 DELLA CORTE DEI CONTI IN TEMA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

9 L’ITALIA È AL SECONDO POSTO QUANTO A PRELIEVO GRAVANTE SUI REDDITI DA LAVORO (CON IL 42,3 PER CENTO, SEI PUNTI OLTRE LA MEDIA EUROPEA); AL PRIMO POSTO IN QUELLO SUI REDDITI D’IMPRESA (25 per cento, ossia quasi il 50 per cento in più della media UE); al ventiquattresimo posto (con il 17,4 per cento) nel prelievo sui consumi, quasi tre punti in meno rispetto alla UE. PER QUANTO, INVECE, RIGUARDA IL PRELIEVO SUGLI IMMOBILI, LA REALTÀ ITALIANA HA SUBITO UN REPENTINO MUTAMENTO A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DELL’IMU: IL GETTITO, TRADIZIONALMENTE PARI, IN TERMINI DI PIL, ALLA METÀ DI QUELLO MEDIO UE (1,4 PER CENTO), È PRESSOCHÉ RADDOPPIATO IN TERMINI REALI, DETERMINANDO L’OMOLOGAZIONE DELL’ITALIA ALL’EUROPA. L’eccesso di prelievo gravante sul fattore lavoro trova conferma nei dati che l’OCSE 6 elabora annualmente con riferimento alla figura tipo del lavoratore dipendente con un reddito pari a quello medio di contabilità nazionale (tavola 2). Nel 2013, il cuneo fiscale (differenza fra costo del lavoro e retribuzione netta) sul lavoratore senza carichi familiari è risultato nel nostro paese superiore di quasi sei punti rispetto a quello medio dell’area euro, segnando (fenomeno comune solo alla Spagna) un ampliamento rispetto agli inizi del secolo. L’ITALIA È AL SECONDO POSTO QUANTO A PRELIEVO GRAVANTE SUI REDDITI DA LAVORO (CON IL 42,3 PER CENTO, SEI PUNTI OLTRE LA MEDIA EUROPEA); AL PRIMO POSTO IN QUELLO SUI REDDITI D’IMPRESA (25 per cento, ossia quasi il 50 per cento in più della media UE); al ventiquattresimo posto (con il 17,4 per cento) nel prelievo sui consumi, quasi tre punti in meno rispetto alla UE. PER QUANTO, INVECE, RIGUARDA IL PRELIEVO SUGLI IMMOBILI, LA REALTÀ ITALIANA HA SUBITO UN REPENTINO MUTAMENTO A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DELL’IMU: IL GETTITO, TRADIZIONALMENTE PARI, IN TERMINI DI PIL, ALLA METÀ DI QUELLO MEDIO UE (1,4 PER CENTO), È PRESSOCHÉ RADDOPPIATO IN TERMINI REALI, DETERMINANDO L’OMOLOGAZIONE DELL’ITALIA ALL’EUROPA. L’eccesso di prelievo gravante sul fattore lavoro trova conferma nei dati che l’OCSE 6 elabora annualmente con riferimento alla figura tipo del lavoratore dipendente con un reddito pari a quello medio di contabilità nazionale (tavola 2). Nel 2013, il cuneo fiscale (differenza fra costo del lavoro e retribuzione netta) sul lavoratore senza carichi familiari è risultato nel nostro paese superiore di quasi sei punti rispetto a quello medio dell’area euro, segnando (fenomeno comune solo alla Spagna) un ampliamento rispetto agli inizi del secolo. LAVOROIMPRESA CONSUMI ITALIA 42,3% 25% 17,4% U.E. 35,8% 17% 20,1% FONTE EUROSTAT

10 LOTTA ALL’EVASIONE/ELUSIONE PASSAGGIO OBBLIGATO, PRIMA ANCORA CHE UTILE ACCESSO AI FLUSSI INFORMATIVI DISPONIBILI SUI PORTALI SIATELSISTER VERIFICA DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA “REDDITUALE” VERIFICA DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA “PATRIMONIALE” APPROCCIO METODOLOGICO SISTEMICO E SISTEMATICO

11 CONTENUTI INFORMATIVI SISTER SIATEL  Catasto immobiliare  Note di variazioni immobiliari (ICI)  Accatastamenti e variazioni (DOCFA e planimetrie)  Fabbricati mai dichiarati (DOCFA e planimetrie)  Dati metrici TARSU  Dichiarazioni sintetiche dei redditi  Versamenti ICI su F24  Addizionale Comunale  Utenze elettriche  Utenze GAS  Contratti di locazione  Dichiarazioni di successione  Bonifici bancari

12 NELL’ULTIMO TRIENNIO… D.Lgs. n. 23/2011 I.M.U. Legge n. 214/2011 TARES Legge n. 147/2014 IUC

13 IMPOSTA UNICA COMUNALE TARI costi raccolta e smaltimento rifiuti TARI costi raccolta e smaltimento rifiuti Legge di stabilità 2014 n. 147/2013 E’ istituita la IUC che si articola in : TASI Servizi indivisibili comunali TASI Servizi indivisibili comunali IMU Possesso immobili IMU Possesso immobili L’ ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO???

14 L’evoluzione farraginosa della disciplina nell’ultimo quinquennio, ha minato fortemente la base imprescindibile di qualsivoglia ordinamento giuridico democratico: LA CERTEZZA DEL DIRITTO LA CAPACITA’DI ACCERTAMENTO

15 L’ACCERTAMENTO quale atto con cui l’Ente porta a formale conoscenza del contribuente le irregolarità rilevate a seguito dell’attività di controllo (INCROCIO BANCHE DATI) presuppone un obbligazione tributaria INSODDISFATTA O NON CORRETTAMENTE SODDISFATTA OBIETTIVO : LOTTA AI FENOMENI ELUSIVI ED EVASIVI DEI TRIBUTI OBIETTIVO : LOTTA AI FENOMENI ELUSIVI ED EVASIVI DEI TRIBUTI

16 CONTESTUALE “AMPLIAMENTO” DELLA BASE IMPONIBILE RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE RIFLESSI MACROECONOMICI : EQUITA’ FISCALE PER IL CITTADINO RIFLESSI MACROECONOMICI : EQUITA’ FISCALE PER IL CITTADINO BENEFICI IN TERMINI DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

17 CURVA DI LAFFER

18 RIPENSARE L’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA COMUNE MONITORING DELLE INFORMAZIONI IN FUNZIONE DI UNA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ORDINARIA, COSTANTE, EFFICACE, MIRATA E AD AMPIO SPETTRO (CON UNA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE) MONITORING DELLE INFORMAZIONI IN FUNZIONE DI UNA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ORDINARIA, COSTANTE, EFFICACE, MIRATA E AD AMPIO SPETTRO (CON UNA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE)

19 PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 52 D.LGS. N. 446/1997 1. Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, SALVO PER QUANTO ATTIENE ALLA INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE IMPONIBILI, DEI SOGGETTI PASSIVI E DELLA ALIQUOTA MASSIMA DEI SINGOLI TRIBUTI, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 3….OMISSIS………… ART. 52 D.LGS. N. 446/1997 1. Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, SALVO PER QUANTO ATTIENE ALLA INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE IMPONIBILI, DEI SOGGETTI PASSIVI E DELLA ALIQUOTA MASSIMA DEI SINGOLI TRIBUTI, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 3….OMISSIS…………

20 - L’ENTE IMPOSITORE è sottoposto alla legge tributaria, non possono esserci pattuizioni tra Ente e cittadino per esentarlo dai tributi: le esenzioni sono solo quelle previste dalla legge (art. 23 Cost.) -L’UGUAGLIANZA TRA I CITTADINI è rapportata alla diversa capacità contributiva (art. 53 Cost.) - Il tributo può anche non essere stabilito in ogni elemento dalla legge; i dettagli in genere sono fissati dal comune (art. 119 cost.) PRINCIPI FONDAMENTALI I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. ART. 97 COST I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. ART. 97 COST

21 CARATTERI DELL’AUTONOMIA REGOLAMENTARE DELL’ENTE Art. 7 D.Lgs. N. 267/2000 TUEL Art. 4 L. n. 131/2003 Art. 117 comma 6 Legge Cost. n. 3/2001 MINI TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 (l’intento del Legislatore è quello di assicurare una normativa stabile e duratura dei tributi locali e delle entrate extratributarie) MINI TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI LEGGE FINANZIARIA N. 296/2006 (l’intento del Legislatore è quello di assicurare una normativa stabile e duratura dei tributi locali e delle entrate extratributarie)

22 CARATTERI DELL’AUTONOMIA REGOLAMENTARE DELL’ENTE Art. 7 D.Lgs. N. 267/2000 Art. 4 L. n. 131/2003 Art. 117 comma 6 Legge Cost. n. 3/2001 I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo I princIpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo I princIpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

23 RIPENSARE IL PROCEDIMENTO una prima riflessione…. NELL’ATTUALE CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DEVE CAMBIARE, DEVE DARE SOSTANZA AL PRNCIPIO DELLA SUSSIDIARIETA’, NON PUO’ PIU ESSERE UN MERO PROCEDIMENTO IMPOSITIVO E COERCITIVO, DEV’ ESSERE UNA SORTA DI ELEMENTO «DEFLATTIVO» DEL RAPPORTO GERARCHICO ENTE-CONTRIBUENTE E QUINDI TALE DA SOSTANZIARE UN RAPPORTO COLLABORATIVO E PARTECIPATIVO CON LO STESSO.

24 ACCERTAMENTO FATTISPECIEFUNZIONESANZIONE D’UFFICIO DICHIARAZIONI OMESSE Indica elementi non denunciati e determina tributo e accessori 100% - 200% IN RETTIFICA DICHIARAZIONI INFEDELI O INCOMPLETE Corregge denuncia e determina tributo e accessori 50% - 100% OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO VERSAMENTO VERSAMENTI PARZIALI, RITARDATI OPPURE OMESSI Indica somme da versare e interessi (ex liquidazione) 30% TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

25 (SINO AL 31.12.2006) AVVISO DI LIQUIDAZIONE ( omesso, tardivo o parziale versamento) AVVISO DI LIQUIDAZIONE ( omesso, tardivo o parziale versamento) AACCERTAMENTO IN RETTIFICA ACCERTAMENTO D’UFFICIO = ACCERTAMENTO

26 CARATTERISTICHE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO INOPPUGNABILE IN ASSENZA DI TEMPESTIVO RICORSO NECESSITÀ DI FORMALE NOTIFICAZIONE MOTIVAZIONE NECESSARIA CHE DESCRIVA IL FONDAMENTO DI FATTO E DI DIRITTO DELLA PRETESA DELL’UFFICIO (RISULTATO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO A MONTE DELL’AVVISO) ART. 3 LEX N. 241/1990 e ART. 7 LEX N. 212/2000 ART. 3 LEX N. 241/1990 e ART. 7 LEX N. 212/2000

27 L’AVVISO DI ACCERTAMENTO PROCEDIMENTO TRIBUTARIO SUI GENERIS A STRUTTURA VARIABILE ( NON ESISTE UNO SCHEMA PREDEFINITO DI PROCEDIMENTO) PROCEDIMENTO TRIBUTARIO SUI GENERIS A STRUTTURA VARIABILE ( NON ESISTE UNO SCHEMA PREDEFINITO DI PROCEDIMENTO) MAGGIORE DISCREZIONALITA’ NELL’AGIRE AMMINISTRATIVO VINCOLATIVITA ’ DEGLI ESITI VALUTAZIONE DELL’ ECONOMICITA’ DELL’AZIONE E DELL’ EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE VALUTAZIONE DELL’ ECONOMICITA’ DELL’AZIONE E DELL’ EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE IRREGOLARITA’ RISCONTRATE = ACCERTAMENTO IRREGOLARITA’ RISCONTRATE = ACCERTAMENTO

28 L’ ATTIVITA’ ISTRUTTORIA AL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO TRIBUTARIO FINALIZZATO ALL’ACCERTAMENTO, NON E’ POSSIBILE ESTENDERE I DETTAMI DEL CAPO III DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 -ESCLUSIONE ART. 13 COMMA II- (partecipazione al procedimento amministrativo del destinatario dell’atto) AL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO TRIBUTARIO FINALIZZATO ALL’ACCERTAMENTO, NON E’ POSSIBILE ESTENDERE I DETTAMI DEL CAPO III DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 -ESCLUSIONE ART. 13 COMMA II- (partecipazione al procedimento amministrativo del destinatario dell’atto) RISERVATEZZA A TUTELA DEL CREDITO DELLA P.A. POI LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE HA LIMITATO LA TENDENZIALE SEGRETEZZA DEGLI ATTI INTRODUCENDO FORME DI COLLABORAZIONE (ISTITUTO DELL’ AVVISO BONARIO PER I TRIBUTI ERARIALI) POI LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE HA LIMITATO LA TENDENZIALE SEGRETEZZA DEGLI ATTI INTRODUCENDO FORME DI COLLABORAZIONE (ISTITUTO DELL’ AVVISO BONARIO PER I TRIBUTI ERARIALI)

29 L’ ATTIVITA’ ISTRUTTORIA CON L’AVVISO BONARIO (CHE NASCE PER I TRIBUTI ERARIALI), IL CONTRIBUENTE DEVE ESSERE INFORMATO SULLE CIRCOSTAZE EMERSE DALL’INDAGINE ISTRUTTORIA…..(SE RECEPITO DALL’ENTE NEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE) IN OGNI CASO, LA COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE PRESENTA UN DUPLICE VANTAGGIO: 1.MAGGIORE CERTEZZA DELL’ATTO; 2.ELEMENTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO. LEALTA’ E COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE CON L’AVVISO BONARIO (CHE NASCE PER I TRIBUTI ERARIALI), IL CONTRIBUENTE DEVE ESSERE INFORMATO SULLE CIRCOSTAZE EMERSE DALL’INDAGINE ISTRUTTORIA…..(SE RECEPITO DALL’ENTE NEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE) IN OGNI CASO, LA COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE PRESENTA UN DUPLICE VANTAGGIO: 1.MAGGIORE CERTEZZA DELL’ATTO; 2.ELEMENTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO. LEALTA’ E COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE

30 L’ ATTIVITA’ ISTRUTTORIA RISULTA SOSTANZIALMENTE MODIFICATA A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO DEL 18/12/2007 DI ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL’ ART. 37 COMMA 53 DEL D.L. 223/2006 – CONVERTITO IN LEGGE N. 248/2006 OPERATIVITA’ DEL SISTEMA MUI --- CIRCOLARITA’ DELLE INFORMAZIONI (SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE ICI) MUI REPORT DECRETO Agenzia del 13.11.2007 all’art. 2 : L’accesso al servizio di interscambio dei dati sia subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione RISULTA SOSTANZIALMENTE MODIFICATA A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO DEL 18/12/2007 DI ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL’ ART. 37 COMMA 53 DEL D.L. 223/2006 – CONVERTITO IN LEGGE N. 248/2006 OPERATIVITA’ DEL SISTEMA MUI --- CIRCOLARITA’ DELLE INFORMAZIONI (SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE ICI) MUI REPORT DECRETO Agenzia del 13.11.2007 all’art. 2 : L’accesso al servizio di interscambio dei dati sia subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione

31 31 SISTERSIATEL ALTRE BANCHE DATI GESTIONALI  Catasto immobiliare  Note di variazioni immobiliari (ICI)  Accatastamenti e variazioni (DOCFA e planimetrie)  Fabbricati mai dichiarati (DOCFA e planimetrie)  Dati metrici TARSU  Dichiarazioni sintetiche dei redditi  Versamenti ICI su F24  Addizionale Comunale  Utenze elettriche  Utenze GAS  Contratti di locazione  Dichiarazioni di successione  Bonifici bancari  Idrico  Ruolo TARSU  P.IVA operanti sul territorio  Anagrafe residenti o Nuclei o Grado di parentela  Banca dati TARSU o Oggetti TARSU o Denunce o Richiesta esenzioni  Gestionale ICI o Dichiarazioni o Bancadati catastale LE FONTI DELLE INFORMAZIONI

32 Fase di accertamento e contrasto all’evasione fiscale. Banche dati incrociate e risultati ottenibili Utenze elettriche Utenze gas Contratti di locazione Dichiarazioni di successione Dichiarazioni dei redditi: Sintetiche e Analitiche Bonifici bancari PORTALE SIATEL Ex agenzia del territorio Accatastamenti e variazioni - DOCFA Dati metrici TARSU/TARES Variazioni immobiliari (ICI/IMU) Catasto immobili PORTALE SISTER Banche dati interne (Comunali) Anagrafe residenti Denunce TARSU/TARES Dichiarazioni ICI/IMU Permessi a costruire Ruolo TARSU ALTRE FONTI (esterne) Partite IVA operanti sul territorio (CCIAA) Utenze idriche Versamenti ICI/TARSU I Portali istituzionali : SISTER SIATEL v2.0 PuntoFisco I risultati degli incroci -Consultazione dei risultati e report prodotti; -Commi 336-340.Commi 336-340. -Segnalazioni all’ex agenzia territorio;Segnalazioni all’ex agenzia territorio; -Segnalazioni qualificateSegnalazioni qualificate - Bonifiche banche dati Comune Bonifiche banche dati Comune -Controllo su agevolazioni ed esenzioniControllo su agevolazioni ed esenzioni -Accertamenti ICI-IMU-Tarsu-TaresAccertamenti ICI-IMU-Tarsu-Tares

33 Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente Legge 27 luglio 2000, n. 212 Art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie Le disposizioni tributarie non possono essere retroattive ad eccezione delle norme di interpretazione autentica

34 Legge 27 luglio 2000, n. 212  Per i tributi periodici, le modifiche si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche.  Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti con scadenza anteriore al 60 giorno della loro entrata in vigore.  i termini di prescrizione e decadenza non possono essere prorogati

35 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Art. 5 Informazione del contribuente L’amministrazione finanziaria DEVE Portare a conoscenza tutte le circolari e le risoluzioni emanate Portare a conoscenza attraverso idonee iniziative, tutte le disposizioni legislative ed amministrative in materia tributaria

36 Legge 27 luglio 2000, n. 212 I modelli di dichiarazione Le istruzioni Ogni ulteriore comunicazione Devono essere comprensibili; messi a disposizione del contribuente in tempi utili; nell’ottica della razionalizzazione degli adempimenti e nelle forme meno costose. Devono essere comprensibili; messi a disposizione del contribuente in tempi utili; nell’ottica della razionalizzazione degli adempimenti e nelle forme meno costose. Non possono essere richiesti al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione

37 IL CONTENUTO DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ( per tabulas dall’art. 1 commi 161-162 legge n. 296/06)  Soggetto Passivo  Fattispecie impositiva  Motivazione  Riproduzione del contenuto essenziale dell’eventuale atto richiamato  Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato  L’organo o l’autorità amministrativa pressoi quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela  Le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere  L’indicazione del responsabile del tributo  La sottoscrizione del responsabile del tributo ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELLA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO

38 devono essere notificati entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( art. 1 comma 161) Gli avvisi di accertamento in rettifica Gli avvisi di accertamento di ufficio -RUOLO COATTIVO- ART. 1, COMMA 163 “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento È DIVENUTO DEFINITIVO” (Caso avviso notificato il 01.12.2010 definitivo nel 2011 Con decadenza 2014) -RUOLO COATTIVO- ART. 1, COMMA 163 “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento È DIVENUTO DEFINITIVO” (Caso avviso notificato il 01.12.2010 definitivo nel 2011 Con decadenza 2014)

39 Legge n. 296/06 (comma 164) Legge n. 296/06 (comma 164) Rimborso delle somme versate e non dovute deve ESSERE RICHIESTO DAL CONTRIBUENTE entro il termine di 5 anni dal versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda l’Ente locale deve effettuare il rimborso

40 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 MINI TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI (ART. 1 COMMI DA 101 A 182) -DOPPIO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA MOTVAZIONE- MINI TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI (ART. 1 COMMI DA 101 A 182) -DOPPIO FONDAMENTO GIURIDICO DELLA MOTVAZIONE- Art. 7 comma 1 legge n. 212/00 che rinvia all’art. 3 legge n. 241/90 Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in base ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati Art. 7 comma 1 legge n. 212/00 che rinvia all’art. 3 legge n. 241/90 Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in base ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati se la motivazione fa riferimento ad altro atto -non conosciuto dal contribuente, questo deve essere ALLEGATO all’atto che lo richiama, -salvo che l’atto, che lo richiama (avviso di accertamento), non ne produca il contenuto essenziale. COMMA 162 MOTIVAZIONE DELL’ATTO COMMA 162 MOTIVAZIONE DELL’ATTO L’art. 3 della 241/1990 si limita a richiedere la semplice indicazione dell’atto richiamato e che lo stesso sia reso disponibile (CONOSCENZA O CONOSCIBILITA’ DELL’ATTO) L’art. 3 della 241/1990 si limita a richiedere la semplice indicazione dell’atto richiamato e che lo stesso sia reso disponibile (CONOSCENZA O CONOSCIBILITA’ DELL’ATTO)

41 L’ufficio presso il quale è possibile chiedere informazioni Il responsabile del procedimento; Le modalità, il termine,l’organo o l’autorità cui è possibile ricorrere; L’organool’autoritàamministrativapressoiqualiè possibile promuovere un riesame dell’atto; Il titoloesecutivodeve indicare l’eventuale precedente atto di accertamento. GLI ATTI DEVONO TASSATIVAMENTE INDICARE oltre la motivazione…. GLI ATTI DEVONO TASSATIVAMENTE INDICARE oltre la motivazione….

42 Non vi è alcun obbligo da parte del Comune di coinvolgere il contribuente nel procedimento liquidatorio e sanzionatorio. Non sussiste, infatti, alcun obbligo, ma solo la facoltà e l’opportunità, di attivare il contraddittorio in un procedimento amministrativo culminante in un atto che consente al contribuente l’impugnazione e la piena tutela giurisdizionale. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIB., 08 LUGLIO 2009, N. 16030 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO «SUI GENERIS» PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO «SUI GENERIS»

43 NON SUSSISTE L’OBBLIGO di allegare gli atti giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalita' di legge relative alla loro pubblicazione (corte di cassazione, sez. trib. sent. n.11446 del 12/05/2010; corte di cassazione sezione tributaria civile, ordinanza del 6 settembre 2010, n. 19113) ED IN MERITO ALLA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM….. (DI CUI ALL’ ART.3 LEX N. 241/1990- ART. 7 LEGGE 212/2000- ART. 1 COMMA 162 LEGGE N. 296/06)

44 Solo atti NON CONOSCIUTI e NON ALTRIMENTI CONOSCIBILI dal contribuente NON È NECESSARIO, ALLEGARE LE DELIBERE TARIFFARIE E REGOLAMENTARI in quanto, essendo atti a contenuto normativo, se ne presuppone la conoscenza legale da parte del contribuente; inoltre le delibere non costituiscono la motivazione dell’accertamento ma ne rappresentano il presupposto giuridico, ne consegue che, anche sotto il profilo letterale, ad esse non risulta applicabile l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 che attiene per l’appunto alla motivazione degli atti impositivi (Corte di Cassazione, sez.trib., 24.11.2004, n. 22197). (Corte di Cassazione, sez. trib. sent. n.11446 del 12/05/2010; Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 6 settembre 2010, n. 19113) MOTIVAZIONE PER RELATIONEM (rinvio ad altri atti o documenti)

45 CARENTE (ove manchi del tutto) OPPURE INSUFFICIENTE (non basta a chiarire l’iter logico..) MOTIVAZIONE (LE PATOLOGIE) CONTRADDITTORIA O APPARENTE ( sostanziata solo per evitare l’impugnazione..) CONTRADDITTORIA O APPARENTE ( sostanziata solo per evitare l’impugnazione..) VIZIO DI LEGITTIMITA’ DELL’ATTO ANNULLABILITA’ IN SEDE GIURISDIZIONALE

46 LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI AVVISI GLI AVVISI SONO SOTTOSCRITTI DAL FUNZIONARIO DESIGNATO DALL’ENTE PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO ARTICOLO 1, CO. 87, LEGGE N. 549/1995 La firma AUTOGRAFA del funzionario può essere sostituita dall’indicazione a STAMPA del nominativo del soggetto responsabile. In tal caso, l’avviso deve recare il relativo decreto dirigenziale. Legge 27 dicembre 2006, n. 296

47 SOTTOSCRIZIONE Legge 28 dicembre 1995, n. 549 Art. 1 comma 87 La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli attidi liquidazione e diaccertamento è SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE A STAMPAdel nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. (SI PENSI ALL’INVIO MASSIVO…) Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere INDICATI IN UN APPOSITO PROVVEDIMENTO DI LIVELLO DIRIGENZIALE

48 FONTI NORMATIVE DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE N. 241/1990 ) LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE N. 241/1990 ) STATUTO DEL CONTRIBUENTE (LEGGE N. 212/2000) STATUTO DEL CONTRIBUENTE (LEGGE N. 212/2000) ART.3 COMMA 133 LEGGE 662/1996 D.Lgs. n. 471/1997; D.Lgs. n. 472/1997; D.Lgs. n. 473/1997; IIL REGIME SANZIONATORIO

49 SANZIONISANZIONI SANZIONI TRIBUTARIE DISCIPLINA GENERALE DI CUI AL D.LGS. 472/1997 (per TL v. art. 16 d.lgs. 473/1997); DISCIPLINA SPECIFICA PER OGNI TRIBUTO (D.lgs. N. 504/1992- D.Lgs. N. 507/1993) LE SANZIONI REGIME MUTUATO DA QUELLO PENALISTICO, QUINDI NATURA SANZIONATORIA AFFLITTIVA, INTIMIDATORIA OVVERO DI DETERRENTE RISPETTO ALL’ILLECITO.

50 PRINCIPI APPLICATIVI GENERALI DEL SISTEMA SANZIONATORIO (D.lgs. N. 472/1997) principio di legalità: nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge (l’individuazione della fattispecie punibile è riservata al legislatore); TASSAVITA’/TIPICITA’SANZIONE principio di personalità della sanzione: il centro di imputazione delle conseguenze giuridiche è la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo; principio dell’irretroattività: la sanzione può essere applicata solo in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile); principio del favor rei: se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia definitivo Principio della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi;

51 PRINCIPI APPLICATIVI GENERALI DEL SISTEMA SANZIONATORIO (D.lgs. N. 472/1997) in merito all’intrasmissiilita’ delle sanzioni agli eredi…….(caso di notifica in vita) Principio della collaborazione e buona fede tra Ente e contribuente (principio mutuato dallo statuto del contribuente). PRINCIPIO DI DETERMINAZIONE DELLA PENA: in virtù di esso la sanzione deve essere determinata in base:  gravità della violazione commessa, desunta anche dalla condotta dell’agente;  opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della sua azione;  personalità del trasgressore, valutata in base ai suoi precedenti fiscali PRINCIPIO DI NON PUNIBILITÀ: non sono punibili quelle violazioni causate da: obiettive condizioni di incertezza sulla portata o l’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione ed il pagamento;

52 Principio di legalità (art. 3 d.lgs. 472/98) RISERVA LEGIS: l’individuazione dell’illecito è riservata alla legge; non vi è spazio per i regolamenti locali. IRRETROATTIVITÀ: legge sanzionatoria deve essere entrata in vigore prima della commissione dell’illecito. TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA: legislatore deve individuare illecito in modo chiaro e completo; Le norme punitive non sono non applicabili analogicamente. TRA I PRINCIPI PIU IMPORTANTI ….

53 ENTI CON PG: non sono responsabili Amministratori e Manager, ma solo l’ente; non si applicano le norme che presuppongono l’irrogazione a persone fisiche: capacità intendere e volere (art. 4), colpevolezza (art. 5), esimenti legate a stati psicologici (art. 6) in quanto strettamente legate al principio della personalità della sanzione….. ENTI SENZA PG: responsabilità solidale tra la persona fisica autore dell’illecito e l’ente;

54 Principio di rimproverabilità IMPUTABILITÀ (ART. 4): non è sanzionato chi non aveva capacità di intendere e volere COLPEVOLEZZA (ART. 5): l’illecito deve essere stato commesso: con dolo, ossia coscienza e volontà (intenzionalmente) con colpa: inavvedutezza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti. Principio di rimproverabilità

55 Cause di non punibilità (esimenti: art. 6) 12/06/2014 Le cause di non punibilità, sono sostanziate, tra le altre: -ERRORE INCOLPEVOLE -OBIETTIVA INCERTEZZA DELLA LEGGE. LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ (esimenti: art. 6) LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ (esimenti: art. 6)

56 IPOTESI DI ILLECITO IllecitoSanzione Omessa denuncia iniziale o di variazione Dal 100% al 200% min. 51 € Denuncia infedeleDal 50% al 100% Illeciti formali (non incidenti sul tributo)Da € 51 a € 258 Mancata collaborazione a richieste istruttorie Da € 51 a € 258 Omesso pagamento (art. 13 D.lgs. 471/1997) 30% Ritardato pagamento sino a 15 giorni (art. 13 Dlgs 471/97) DIVERSO DAL RAVVEDIMENTO 2% al giorno

57 Illeciti commessi dall’1.2.2011 (l. 220/10) IllecitoTermineSanzione ridotta mancato pagamentoentro 15 giorni entro 30 giorni entro un anno 0,2% al giorno 1/10 min. (3%) 1/8 min. (3,75%) omessa denuncia entro 90 giorni entro un anno 1/10 min. (10%) almeno 5€ 1/8 min. (12,5%) almeno 6€ denuncia infedeleentro un anno1/8 minimo (5%) altre violazionientro un anno1/8 minimo (6€)

58 Art. 1 comma 696 legge 147/13 INTRODUCE UN FAVOR ULTERIORE PER IL CONTRIBUENTE Sanzione per omesso presentazione della denuncia: Sanzione dal 100% al 200% del tributo NON VERSATO, con minimo € 50 (come la Tares) Tarsu: dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa DOVUTA (minimo € 51) art. 76 Dlgs 507/93 ICI: dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa DOVUTA (minimo € 51) art. 14 D.Lgs 504/92

59 Art. 1 comma 697 legge 147/13 Sanzione per infedele presentazione della denuncia Sanzione dal 50% al 100% del tributo NON VERSATO, con minimo € 50 (come la Tares) Tarsu: dal 50% al 100% della maggiore tassa DOVUTA (senza minimo) - ICI: dal 50% al 100% della maggiore tassa DOVUTA (senza minimo)

60 ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE ATTENZIONE SONO DUE ISTITUTI DIVERSI, DA NON CONFONDERE!!! ATTENZIONE SONO DUE ISTITUTI DIVERSI, DA NON CONFONDERE!!! ART. 16 D.LGS. N. 472/1997 Entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso Riduzione ad 1/3 delle sanzioni - OMESSA/INFEDELE DENUNCIA ART. 16 D.LGS. N. 472/1997 Entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso Riduzione ad 1/3 delle sanzioni - OMESSA/INFEDELE DENUNCIA D.LGS. N. 218 DEL 19.06.1997 CONCORDATO CLASSICO Art. 52 del D.lgs. N. 446/1997 (Disciplinandolo nel regolamento generale delle entrate) Ammesso solo per casi ad estimazioni di fatto che si risolvono in apprezzamenti valutativi D.LGS. N. 218 DEL 19.06.1997 CONCORDATO CLASSICO Art. 52 del D.lgs. N. 446/1997 (Disciplinandolo nel regolamento generale delle entrate) Ammesso solo per casi ad estimazioni di fatto che si risolvono in apprezzamenti valutativi

61 NELL’ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO L’INTRODUZIONE DELLA LEGGE N. 220/2010 (FINANZIARIA 2011) CREA SOSTANZIALI PROBLEMI IN TEMA DI REGIME SANZIONATORIO NELL’ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO L’INTRODUZIONE DELLA LEGGE N. 220/2010 (FINANZIARIA 2011) CREA SOSTANZIALI PROBLEMI IN TEMA DI REGIME SANZIONATORIO PER GLI ILLECITI COMMESI DAL 01.02.2011 SOGGETTI A DEFINIZIONE AGEVOLATA, TALE NORMA PREVEDEVA LA RIDUZIONE DEL PREMIO DA 1/4 AD 1/3 – MODIFICANDO IN TAL MODO QUANTO SOSTANZIATO DAGLI ART. 16 E 17 DEL D.LGS. N. 472/1997 MA CONTEMPORANEAMENTE LASCIANDO INALTERATE LE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE DI CIASCUN TRIBUTO LOCALE E REGIONALE (504/1992-507/1993) CHE ANCORA PREVEDEVANO LA VECCHIA MISURA DI 1/4 FINALMENTE L’ART. 13 COMMA 13 DEL DECRETO SALVA ITALIA(201/2011) CHE NELL’OTTICA DI UNIFORMARE IL SISTEMA SANZIONATORIO DEI TRIBUTI ERARIALI E LOCALI, CONFERMA LA MISURA DI 1/3

62 Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 (così come modificati dalla legge n. 220/10) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. ART. 13- D.L. 201/2011 (SALVA ITALIA) COMMA 13 ART. 13- D.L. 201/2011 (SALVA ITALIA) COMMA 13

63 Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia CON IL PAGAMENTO DI UN IMPORTO PARI AD UN TERZO DELLA SANZIONE INDICATA e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. ART. 16 – D.LGS. N. 472/1997 APPLICABILI DA QUANDO??? CIRCOLARE MINISTERIALE N. 3/12’ AFFERMA CHE IN BASE AL PRINCIPIO DI LEGALITA’ DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.LGS. N. 472/97 APPLICABILITA’ DAL 06.12.2011 (DATA ENTRATA IN VIGORE DEL 201/2011) APPLICABILI DA QUANDO??? CIRCOLARE MINISTERIALE N. 3/12’ AFFERMA CHE IN BASE AL PRINCIPIO DI LEGALITA’ DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.LGS. N. 472/97 APPLICABILITA’ DAL 06.12.2011 (DATA ENTRATA IN VIGORE DEL 201/2011)

64 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO La materia è regolata dagli artt. 16 e 17 d.lgs. 472/1997 (art. 1.161 l. 296/2006). Irrogazione immediata (art. 17) Nel caso di violazioni collegate al tributo: atto motivato contestuale ad accertamento. Nel termine per ricorrere in CTP il contribuente può: - ADERIRE ALL’ACCERTAMENTO, rinunciando ad impugnare versando il tributo con interessi e sanzioni ridotte a 1/3 (dal 06.12.2011) dell’irrogato; - IMPUGNARE L’ATTO; TALI POSSIBILITA’ VANNO SPECIFICATE NELL’ATTO PROCEDIMENTO DELLA MATERIALE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

65 Riscossione sanzioni (art. 19 d.lgs. 472/1997) L’EVENTUALE IMPUGNAZIONE DI UN ATTO O DI UNA SENTENZA NON NE SOSPENDE AUTOMATICAMENTE L’ESECUTIVITA’… IN ASSENZA QUINDI DI UN’ISTANZA SOSPENSIVA ACCOLTA DAL GIUDICE, IL CONTRIUENTE E’ TENUTO A VERSARE LE SOMME RICHIESTE NELLA MISURA STABILITA PER LEGGE.. PER I TRIBUTI ERARIALI, CONTESTUALMENTE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, SARA POSSIBILE VERSARE PROVVISORIAMENTE SOLOUNA PARTE DEL TRIUTO ( art. 68 d.lgs. 546/92 riscossone frazionata) PER I TRIBUTI LOCALI NON E’ PREVISTA LA RISCOSSIONE FRAZIONATA. SENTENZA CTR PALERMO N. 32 DEL 17/02/2012….. INFATTI SE L’ENTE DOVESSE RISCUOTERE IN PRIMIS PIU DI QUANTO STABILITO IN SENTENZA ALLORA DEVE RIMBORSARE LA DIFFERENZA IN CASO DI RICORSO

66 ESTINZIONE DELL’ILLECITO DECADENZA : mancata notifica della contestazione o irrogazione nei termini (art. 20.1); MORTE del trasgressore; ESTINZIONE DELLA SANZIONE PAGAMENTO; CONDONO; PRESCRIZIONE: 5 anni, interrotti dall’impugnazione in commissione e sospesi fino alla definizione del processo (art. 20.3).

67 Violazioni pluriennali L’ILLECITO DICHIARATIVO (omessa denuncia originaria o di variazione, dichiarazione infedele) si rinnova tacitamente di anno in anno (Cass. 6859/2005; 2823/2005; 932/2009): –SUSSISTE UNA VIOLAZIONE PER OGNI ANNUALITÀ; –SI PUÒ ACCERTARE OMISSIONE O INFEDELTÀ ANCHE PER ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO; LE VIOLAZIONI PLURIENNALI LA LOGICA DEL CUMULO

68 Cumulo CUMULO MATERIALE: le sanzioni irrogate anno per anno si sommano. CUMULO GIURIDICO: si determina una sanzione unica, nel limite del cumulo materiale, parametrata alla sanzione più grave commessa. Circ. 138/E/2000: il cumulo giuridico NON SI APPLICA AI TRIBUTI LOCALI. Cass. 2823/2005, 6859/2005, 20873/2007; 19650/2008; 15554/2009;16051/2010): si applica la disciplina del cumulo ex art. 12, comma 5,D.Lgs. 472/1997 (violazioni della stessa indole ovvero carattere formale o vincolo di progressione) IL CUMULO GIURDICO (Art. 12 D.lgs. N. 472/1997) IL CUMULO GIURDICO (Art. 12 D.lgs. N. 472/1997) Sanzione unica in luogo di una sanzione distinta e separata in funzione delle diverse violazioni commesse

69 Art. 12 D.Lgs. n. 472/97 COMMA 1 COMMA 2 sanzione unica (CUMULO GIURIDICO); in luogo di una sanzione per ciascun anno di imposta (CUMULO MATERIALE); sanzione unica (CUMULO GIURIDICO); in luogo di una sanzione per ciascun anno di imposta (CUMULO MATERIALE);

70 Art. 12 D.Lgs. n. 472/97 1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da ¼ al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro PROGRESSIONE, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di 1/5. 4. omissis…… 5. Quando violazioni della STESSA INDOLE vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l’Ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. LA STESSA INDOLE CI RIPORTA ALLA PROGRESSIONE (LEGAME TEMPORALE) 1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da ¼ al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro PROGRESSIONE, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di 1/5. 4. omissis…… 5. Quando violazioni della STESSA INDOLE vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l’Ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. LA STESSA INDOLE CI RIPORTA ALLA PROGRESSIONE (LEGAME TEMPORALE)

71 Art. 12 D.Lgs. n. 472/97 COMMA 1 COMMA 2 a)del soggetto che con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi; b) del soggetto che con più azioni od omissione commette diverse violazioni formali della medesima disposizione; c) del soggetto che anche in tempi diversi, commette più violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo a)del soggetto che con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi; b) del soggetto che con più azioni od omissione commette diverse violazioni formali della medesima disposizione; c) del soggetto che anche in tempi diversi, commette più violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo Stabilisce di applicare una sanzione unica nei confronti

72 Art. 12 D.Lgs. n. 472/97 COMMA 2 (VIOLAZIONI SOSTANZIALI) COMMA 2 (VIOLAZIONI SOSTANZIALI) IL FONDAMENTALE, IMPRESCINDIBILE CONCETTO DEL VINCOLO DELLA PROGRESSIONE ( RINVENIBILE ANCHE NEL CONCETTO DI STESSA INDOLE…) IL FONDAMENTALE, IMPRESCINDIBILE CONCETTO DEL VINCOLO DELLA PROGRESSIONE ( RINVENIBILE ANCHE NEL CONCETTO DI STESSA INDOLE…) IL CUMULO GIURIDICO, SI APPLICA ALLE INFRAZIONI SOSTANZIALI SOLO QUANDO SUSSISTE UN VINCOLO DI PROGRESSIONE DELLE VIOLAZIONI STESSE, ALTRIMENTI NEL CASO CONTRARIO, SI APPLICANO LE SANZIONI DISTINTE PER CIASCUN ANNO DI VIOLAZIONE OGNI ANNO DI IMPOSTA, SOSTANZIA UN OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA AUTONOMA LA VIOLAZIONE QUINDI SI ESAURISCE NEL SINGOLO ANNO DI IMPOSTA (NO PROGRESSIONE) IL CUMULO GIURIDICO, SI APPLICA ALLE INFRAZIONI SOSTANZIALI SOLO QUANDO SUSSISTE UN VINCOLO DI PROGRESSIONE DELLE VIOLAZIONI STESSE, ALTRIMENTI NEL CASO CONTRARIO, SI APPLICANO LE SANZIONI DISTINTE PER CIASCUN ANNO DI VIOLAZIONE OGNI ANNO DI IMPOSTA, SOSTANZIA UN OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA AUTONOMA LA VIOLAZIONE QUINDI SI ESAURISCE NEL SINGOLO ANNO DI IMPOSTA (NO PROGRESSIONE)

73 Art. 12 D.Lgs. n. 472/97 Violazioni della stessa indole per periodi di imposta diversi La sanzione base è aumentata dalla metà al triplo La sanzione finale non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (cumulo materiale)

74 IL CUMULO GIURIDICO ANNOVIOLAZIONETRIBUTOSANZIONE 2013Omessa200 2014Omessa300 2015omessa350 CUMULO MATERIALE 850 (limite) Sanzione + grave350 Aumento dalla metà al triplo (comma 5) 525 1050 SANZIONE IRROGABILE DA 525 a 850 (nel limite del cumulo materiale)

75 Regolarizzazione spontanea violazioni con riduzione delle sanzioni amministrative. L’istituto si applica agli Enti Locali senza necessità di regolamento (art.16 D.Lgs n. 473/1997) ISTITUTO MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 20 LETT. a della Legge n.220/2010 Il regolamento locale può ampliare disciplina statale per incentivare adempimenti tardivi (art. 50, Legge 449/1997). IL RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 D.lgs. 472/1997) IL RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 D.lgs. 472/1997)

76 RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 d.lgs. 472/1997) Il contribuente deve: RIMUOVERE LA VIOLAZIONE: presentare dichiarazione omessa, correggere dichiarazione infedele, effettuare versamento omesso; VERSARE GLI INTERESSI MORATORI SUL TRIBUTO NON VERSATO al tasso legale (non quello deliberato dall’ente); VERSARE SANZIONE IN MISURA RIDOTTA Termini: INDICATIDA LEGGE (O DA REGOLAMENTO) PRIMA CONSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE O INIZIO ATTIVITÀ ISTRUTTORIE FORMALMENTE NOTE A RESPONSABILE O OBBLIGATI IN SOLIDO. RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 d.lgs. 472/1997) RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 d.lgs. 472/1997)

77 Ravvedimento OPEROSO/SPRINT (come modificato dalla legge n. 220/2010) Art.13 dlgs 472/97Sprint art.23 comma 31 legge n. 111/2011 Omesso o ritardato pagamento Entro il 14 giorno entro il 30 gg 0,2% a giorno 3% Entro il termine per presentare la dichiarazione o entro un anno dalla omissione /errore 1/8 del minimo (3,75%) Omessa presentazione o infedeltà dichiarazione Entro novanta giorni o un anno dalla data per la presentazione 1/10 minimo

78 porta l’atto a legale conoscenza del destinatario; si perfeziona con formalità di legge; non rileva effettiva conoscenza. IN SOSTANZA, L’EFFICACIA DELLA NOTIFICA NON DERIVA DALL’EFFETTIVA CONOSCENZA CHE IL DESTINATARIO ABBIA DELL’ATTO, MA DALLA CONSEGNA DELLA COPIA AVVENUTA NELLE FORME DI LEGGE (PREVALENZA DELLA FORMA) LA NOTIFICA DEGLI ATTI PRINCIPIO DELLA RECEZIONE (affinchè l’atto sia efficace, basta che esso sia RICEVUTO ovvero sia entrato nella sfera giuridica del soggetto deputato a riceverlo- destinatario) NON QUELLO DELLA COGNIZIONE PRINCIPIO DELLA RECEZIONE (affinchè l’atto sia efficace, basta che esso sia RICEVUTO ovvero sia entrato nella sfera giuridica del soggetto deputato a riceverlo- destinatario) NON QUELLO DELLA COGNIZIONE

79 Quando si perfeziona la notifica? (REGOLATA DAL C.P.C. O SINGOLE LEGGI DI IMPOSTA) Prevede innanzi tre fasi: 1)FASE DI IMPULSO: (RICHIESTA DI NOTIFICA DA PARTE DELL’INTERESSATO ALL’UFFICIALE COMPETENTE) ART. 137 CPC LA NOTIFICA AVVIENE SU ISTANZA DI PARTE. 2)FASE DI INTERMEDIAZIONE : UFFICIALE GIUDIZIARIO (è l’autore della notificazione); 3) FASE DI CERTIFICAZIONE : RELATA DI NOTIFICA DELL’ATTO DA PARTE DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO; ART 148 COMMA 2 CPC LA RELATA DI NOTIFICA E’ ATTO PUBBLICO E QUINDI FA PROVA SINO A QUERELA DI FALSO

80 NULLITA’-----------------------INESISTENZA---------------IRREGOLARITA’ I VIZI DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA 1)inosservanza delle disposizioni sulla persona a cui deve consegnarsi l’atto; 2)incertezza assoluta sulla persona cui è stato consegnato; 3)incertezza assoluta sulla data di notifica. LA NULLITA’ E’ SANATA DAL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO (ART. 156 c.p.c.) atto effettivamente conosciuto da destinatario (Cass. S.U. 19584/2004). LA NULLITA’ E’ SANATA DAL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO (ART. 156 c.p.c.) atto effettivamente conosciuto da destinatario (Cass. S.U. 19584/2004).

81 I VIZI DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA 1)Eseguita da chi non ha potere; 2)Effettuata a chi non ha alcun collegamento con il destinatario; 3)Effettuata con modalità difformi da quelle di legge INESISTENZA LA NOTIFICA INESISTENTE NON E’ SANABILE

82 I VIZI DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA Esempio notifica effettuata presso il vecchio domicilio del destinatario che solo per caso ne viene a conoscenza IRREGOLARITA’ LA NOTIFICA E’ SANABILE (solo se il destinatario ricorre/eccepisce avverso la notifica irregolare……) LA NOTIFICA E’ SANABILE (solo se il destinatario ricorre/eccepisce avverso la notifica irregolare……)

83 IL LUOGO DELLA NOTIFICA NOTIFICA FORMALE (TRAMITE AGENTE): 1) ESEGUITA DA MESSI COMUNALI; 2) UFFICIALE GIUDIZIARIO; 3) MESSI SPECIALI AUTORIZZATI; 4) MESSI NOMINATI ART. 1 COMMI 158-160 DELLA LEX N. 296/06 PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL DESTINATARIO -risultante da dichiarazione fiscale- (DEROGA ALL’ART. 139 CPC -residenza) PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL DESTINATARIO -risultante da dichiarazione fiscale- (DEROGA ALL’ART. 139 CPC -residenza) 1)TERRITORIALITÀ; 2)CORSO DI FORMAZIONE; 3)ESAME DI IDONEITÀ. 1)TERRITORIALITÀ; 2)CORSO DI FORMAZIONE; 3)ESAME DI IDONEITÀ.

84 LA POSTA…… NOTIFICA DIRETTA CON R/R (inviata dall’Ufficio senza il tramite dell’Agente) non è necessaria la relata di notifica: la notifica è provata dall’ avviso di ricevimento (Cass. 15284/2008; SU 7821/1995); La busta verde garantisce in assenza del destinatario il compimento delle formalità di cui alla l. 890/1982 (la giacenza e invio avviso al destinatario).

85 ANCORA DI NOTIFICA…… 1)IN CASO DI RIFIUTO DEL DESTINATARIO: VIENE SPECIFICATO NELLA RELATA DI NOTIFICA, LA STESSA QUINDI S’INTENDE EFFETTUATATA NELLE MANI PROPRIE RIFIUTO=CONSEGNA 1)IN CASO DI RIFIUTO DEL DESTINATARIO: VIENE SPECIFICATO NELLA RELATA DI NOTIFICA, LA STESSA QUINDI S’INTENDE EFFETTUATATA NELLE MANI PROPRIE RIFIUTO=CONSEGNA 2) IN CASO DI ASSENZA TEMPORANEA VIENE SPECIFICATO NELLA RELATA DI NOTIFICA, L’ATTO VIENE CONSEGNATO AD UNA PERSONA DI FAMIGLIA, ADDETTO ALLA CASA, ETCC…PURCHÈ NON MINORE DI ANNI 14 IL CONSEGNATARIO (CHI RICEVE L’ATTO) SOTTOSCRIVE UNA RICEVUTA ED IL MESSO PROVVEDE A DARNE COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO CON R/R (ART. 37 COMMA 27 D.L. 223/2006- LEGGE 248/06 CHE MODIFICA L’ART. 60 DEL D.P.R. N. 600/73). ADEGUAMENTO AL CODICE DEI DATI PERSONALI 2) IN CASO DI ASSENZA TEMPORANEA VIENE SPECIFICATO NELLA RELATA DI NOTIFICA, L’ATTO VIENE CONSEGNATO AD UNA PERSONA DI FAMIGLIA, ADDETTO ALLA CASA, ETCC…PURCHÈ NON MINORE DI ANNI 14 IL CONSEGNATARIO (CHI RICEVE L’ATTO) SOTTOSCRIVE UNA RICEVUTA ED IL MESSO PROVVEDE A DARNE COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO CON R/R (ART. 37 COMMA 27 D.L. 223/2006- LEGGE 248/06 CHE MODIFICA L’ART. 60 DEL D.P.R. N. 600/73). ADEGUAMENTO AL CODICE DEI DATI PERSONALI 3) IRREPERIBILITA’: ART. 140 CPC IL MESSO DEPOSITA COPIA NELLA CASA DEL COMUNE CON AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA CASA DEL DESTINATARIO… 3) IRREPERIBILITA’: ART. 140 CPC IL MESSO DEPOSITA COPIA NELLA CASA DEL COMUNE CON AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA CASA DEL DESTINATARIO… 4) AIRE ---ART. 60 BIS DPR 600/73 INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 215/2005- ART. 1 COMMA 1 LETT. C : ACCORDO STATI MEMBRI L’ATTO VIENE NOTIFICATO SECONDO LEX STATO MEMBRO

86 IMPOSTA UNICA COMUNALE STABILITA’ 2014

87 IMPOSTA UNICA COMUNALE TARI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TARI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI LEGGE DI STABILITÀ 2014 N. 147/2013 Con la legge 147/2013, il legislatore ha operato una sostanziale riforma della fiscalità immobiliare, istituendo la IUC, che si articola in : TASI Servizi indivisibili comunali NASCE COME SERVICE TAX TASI Servizi indivisibili comunali NASCE COME SERVICE TAX IMU Possesso immobili IMU Possesso immobili PATRIMONIO IMMOBILIARE SERVIZI

88 Imposta Unica Comunale Attuali riferimenti normativi : 1) legge di stabilità (n°147/13), ART. 1 Commi 641-668 : disciplina speciale per la TARI (tassa sui rifiuti) Commi 669-681: disciplina speciale per la TASI (tributo sui servizi indivisibili) Commi 682-704: disciplina generale IUC (potere regolamentare, dichiarazione, riscossione, affidamento all’esterno, funzionario responsabile, attività di accertamento, ecc.) Commi 705-728: disciplina specifica per IMU (rimborsi, versamenti ENC, ecc.) 2) D.L. n. 16/14 (Decreto Salva Roma ter) – Art.1-2; 3) art. 4 comma 12 quater D.L. n. 66/14 (L. n. 89/2014); 4) art. 9 bis D.L. n. 47/14.

89 La storia : 1) Art. 13 comma 1, D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011) nasceva l’IMU; 2) Artt. 8 e 9 D.lgs. n. 23/2011; 3) D.L. n. 1/2012 e D.L. n. 16/2012; 4) Legge n. 228/2012- stabilità 2013; 5) D.L. n. 54/2012 e D.L. n. 133/2013 Imposta Unica Comunale ART. 1 COMMA 707 LEGGE n. 147/2013 IMU A REGIME….. ART. 1 COMMA 707 LEGGE n. 147/2013 IMU A REGIME….. CERTEZZA DEL DIRITTO !!

90 OLTRE ALLA MANCANZA DI UN DISEGNO LEGISLATIVO COORDINATO E RAZIONALE, TROVIAMO UN AMPLIAMENTO FITTIZIO DELLA BASE IMPONIBILE IMU E LA PIENA INATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE OLTRE ALLA MANCANZA DI UN DISEGNO LEGISLATIVO COORDINATO E RAZIONALE, TROVIAMO UN AMPLIAMENTO FITTIZIO DELLA BASE IMPONIBILE IMU E LA PIENA INATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE GETTITO ICI 9,5 MLD/€ GETTITO IMU 24 MLD/€ GETTITO ICI 9,5 MLD/€ GETTITO IMU 24 MLD/€ COMPARTECIPAZIONE DELLO STATO, OLTRE AD UN TAGLIO REALE ULTERIORE (RIDUZIONI FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE)

91 Presupposti IUC (Legge n. 147/2013- art.1 comma 639) 1)Possesso di immobili collegato alla natura e al valore (IMU) 2)Erogazione e fruizione di servizi comunali (Tari e Tasi???) IMU dovuta dal possessore di immobili; TASI (pensata come SERVICE TAX) a carico del possessore e dell’utilizzatore…….; TARI a carico del possessore o detentore.

92 Art. 1 commi 701-705 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni IUC, si applica il mini testo unico sui tributi locali, ossia art. 1 commi da 161 a 170 finanziaria 2007 (comma 700); Resta potere regolamentare (comma 702); Resta salva la disciplina IMU (comma 703) E’ abrogato l’art. 14 del Dl 201/11, quindi la norma su Tares (comma 704); L’attività di accertamento sulla maggiorazione per i servizi indivisibili spetta al comune a cui spetta le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni (comma 705)

93 L’IMU…… Presupposto Impositivo

94 Decreto Legge n. 201/11 art. 13 comma 2 (modificato dall’art. 1 comma 707 lett. b legge stabilità) : Possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’art. 2 D. lgs n. 504/92; L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze, eccetto le categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali si applica aliquota per abitazione principale con relative detrazioni PRESUPPOSTO FABBRICATI -AREE FABBRICABILI E TERRENI (INCOLTI COMPRESI) Si ripropone il problema (imposta dalla notifica, non dalla variazione catastale) della NOTIFICA (da parte dell’Agenzia) della rendita catastale sino alla sentenza Cass. ne n. 3160/2011

95 A proposito di rendita catastale….E quella presunta????!!!! Con l’abrogazione dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. N. 504/1992 Problema fabbricati da iscrivere in catasto…. -Quelli in corso di cost.ne ma di fatto utilizzati; -Fabbricati abusivi; -Etccc… Per alcuni sicuramente utilizzabile la procedura art. 1 comma 336 – legge n. 311/2004. Poi Sentenza Cass.ne n. 7041/2014 rendita presunta = quella proposta dal contribuente. PRESUPPOSTO

96 Il problema dello spacchettamento della famiglia di cui all’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 NELLA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE Nella nuova riformulazione del concetto di abitazione principale, l’elemento di novità e soprattutto di confusione, è quello dell’aver previsto che componenti dello stesso nucleo familiare (che non corrisponde a quello anagrafico), possano avere più abitazioni principali anche se non nello stesso comune….. ELUSIONE DI IMPOSTA

97 PERTINENZE (art. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011) per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate quali C2, C6 o C7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (SE GRAFFATA) I COMUNI NON POSSONO DISCIPLINARE ALTRIMENTI

98 ESCLUSIONE DIVERSA DA ESENZIONE ESCLUDERE SIGNIFICA NON RIENTRARE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA, ESENTARE INVECE SIGNIFICA CHE PUR RIENTRANDOVI, NON PAGA.

99 ALTRE ESCLUSIONI (OLTRE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE) L’art. 1 comma 707 lett. A- inserito nell’art. 13 del DL 201/11: Unità immobiliari possedute dalle COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari NB: (dal 1 luglio 2013-art. 2 comma 4 D.L. n. 102/13 equiparate ad abitazione principale; fino al 1 luglio 2013 equiparate allo IACP, quindi solo detrazione)

100 ALTRE ESCLUSIONI (art. 1 comma 707 lett. C- inserito nell’art. 13 comma 2: CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio -anche diversi dall’abitazione principale; -a prescindere dalla titolarità sull’immobile di un diritto di proprietà o altro diritto reale da parte dei coniugi o di uno dei coniuge NB: per il 2013, la prima rata non dovuta se abitazione principale del coniuge- la seconda rata non dovuta ai sensi del DL 133/13, in ogni caso QUINDI SINO AL 2013 GUARDAVA AL SOGGETTO, POI DAL 2014 L’ESENZIONE GUARDA ALL’IMMOBILE EX CASA CONIUGALE!

101 ALTRE ESCLUSIONI Fabbricati di civile abitazione destinati ad ALLOGGI SOCIALI come definiti dal DM infrastrutture del 22/4/08 (art. 1 comma 707 lett. b) Quindi non c’è più la equiparazione all’abitazione principale di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. 102/2013 dal 01/01/2014. Pare non sia rilevante la dichiarazione IMU, il cui obbligo era previsto dall’art. 2 del DL 102/2013 per la fruizione del beneficio, a pena di decadenza

102 ALTRE ESCLUSIONI D.M. n. 22/04/08 - E’ definito "alloggio sociale" l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato; - Rientrano nella definizione gli alloggi sociali quelli realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche "quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico" destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni; - Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione

103 ALTRE ESCLUSIONI DM 22/04/08 Il canone di locazione dell’alloggio sociale è definito dalle regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio Il canone di locazione dell’alloggio sociale di cui all’art.1, co.3, non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell’art.2, co.3, della L 431/98 Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale ed agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica, spetta una compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

104 ABITAZIONE PRINCIPALE: normativa speciale IACP e enti similari (art. 13 comma 10 riscritto dalla lett. d) comma 717 art. 1 legge 147/13) -E’ applicabile solo la detrazione, non l’aliquota prevista per le abitazioni principali (vedi sentenza n° 992 del 3 luglio 2013 Tar Liguria); - Non dovuta prima e seconda rata 2013 (DL102/13 e 133/13); - Non spetta esenzione per gli enti non commerciali perché gli immobili non sono utilizzati dall’istituto direttamente e le attività sono produttive di reddito (ordinanza cassazione 13896 del 31/05/13, sez unite n°28160/08); - Se hanno i requisiti del DM 22/08 sono esclusi.

105 ALTRE ESCLUSIONI Forze armate in generale (art. 1 comma 707 legge 147/13 lett. d) Non sono richiesti i due requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica previsti per l’abitazione principale e le pertinenze ai fini IMU: Unico immobile posseduto (ossia titolarità dir. Reale); iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare in catasto; Di categoria diverse da A1-A8-A9 (REQUISITO PREVISTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE AL Dl 102/13) Unità non locata Dal 1 gennaio 2014. Non è ripetuto obbligo di dichiarazione IMU, previsto dal D.L. n. 102/13

106 Soggetti passivi

107 SOGGETTI PASSIVI ICI (Art. 3 D.Lgs n. 504/92) IMU (art. 9 co1 D.Lgs n. 23/11) Proprietario di immobili di cui al comma 2 art.1, ovvero titolare di diritto reale di godimento sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello stato Proprietario di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili) a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare di diritto reale di godimento (usufrutto-uso-abitazione-enfiteusi- superficie). Concessionario aree demaniali Locatario finanziario dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto (comma così sostituito dall’art. 8 co.1 legge 99/09) Locatario finanziario dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto

108 Soggetti passivi Locatario Finanziario : colui che riceve un bene dal locatore per un determinato periodo dietro pagamento di un canone e con possibilità di riscatto. Soggetto passivo dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, soggetto passivo diventa la società di leasing, anche se il bene non è stato consegnato (vedi nota IFEL del 4 novembre 2013). NB: Può valere la precisazione fatta per la Tasi, ossia che resta soggetto passivo il locatario fino alla riconsegna del bene?

109 Soggetti passivi Concessionario aree demaniali: colui che ha il diritto di utilizzare in modo esclusivo e a determinate condizioni l’area demaniale con possibilità di costruirci un fabbricato ovvero un fabbricato già esistente sulla stessa Multiproprietà : in caso di diritti di godimento parziali il D.L. n. 16/2014, prevede che il versamento dell’imposta e la relativa dichiarazione siano obbligo dell’Amministratore; Cooperative edilizie a proprietà indivisa: fino alla stipula del rogito notarile soggetto passivo è la cooperativa. Dopo la stipula soggetto passivo è il socio.

110 Soggetti passivi Fallimento: sono da intendersi applicabili (secondo quanto stabilito dall’art. 9 co 7 del D.L. n. 23/2011), le disposizioni di cui all’art. 10 co 6 del D.L. n. 504/1992 -Comunicazione entro 90 gg dall’inizio della procedura; -Versamento dell’imposta dovuta per il periodo dell’intera procedura entro mesi tre a far data dal decreto di trasferimento dei beni immobili. IN CASO DI OMESSO,TARDIVO O PARZIALE VERSAMENTO DELLA STESSA, L’ENTE POTRA’ PROVVEDERE A NOTIFICARE AL CURATORE APPOSITO AVVISO DI ACCERTAMENTO- PER IL PERIODO PRE FALLIM.RE, L’ENTE DOVRA’ PRESENTARE AVVISO SIA AL FALLITO CHE AL CURATORE. PRIVILEGIO GENERALE

111 Soggetti passivi Successione Eredi sono soggetti passivi dalla data di apertura della successione (data del decesso) pro quota Eredità giacente: – Soggetto passivo sono i chiamati all’eredità, anche se non hanno ancora accettato (Cassazione 4227 del 1974), salvo rinuncia Attenzione al diritto di abitazione del coniuge superstite

112 Soggetti passivi Espropriazione,sequestro giudiziario, confisca Soggetto passivo è l’espropriato fino al decreto di esproprio: l’occupazione d’urgenza priva il proprietario della detenzione non del titolo quindi resta soggetto passivo. Sequestro giudiziario: il custode del bene non è soggetto passivo (LO E’ INVECE IL TITOLARE DEL DIRITTO REALE) Confisca: fino al decreto di confisca, il soggetto passivo è il proprietario confiscato

113 Soggetti passivi Operazioni straordinarie di impresa Fusione: la società nata dalla fusione risponde dei debiti, anche tributari, delle società fuse Scissione: le nuove società sono soggetti passivi relativi ai beni assegnati con la scissione al proprio patrimonio. Per i debiti tributari della società madre, vi è responsabilità solidale, se nulla è disposto Trasformazione: cambia solo forma sociale, il soggetto passivo è lo stesso

114 Base imponibile IMU (Art. 13 comma 3 D.L. n. 201/11) L’art. 13 comma 3 del D.L. n. 201/2011 (oltre a quanto previsto ai commi 4 e 5) rimanda ai fini dell’individuazione della base imponibile, a quanto già disciplinato ai fini ICI ovvero All’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 commi 1-3-5-6 Oltre ovviamente a quanto disciplinato nello stesso art. 13 commi 4 (fabbricati) e 5 ( terreni agricoli) L’art. 13 comma 3 del D.L. n. 201/2011 (oltre a quanto previsto ai commi 4 e 5) rimanda ai fini dell’individuazione della base imponibile, a quanto già disciplinato ai fini ICI ovvero All’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 commi 1-3-5-6 Oltre ovviamente a quanto disciplinato nello stesso art. 13 commi 4 (fabbricati) e 5 ( terreni agricoli)

115 Aliquote e Pubblicazione Art. 13 del D.L. n. 201/2011- commi da 6 a 9; Poi 9 bis 13 bis Dl 201/11 ESENZIONE BENI MERCE - fabbricati costruiti e destinati alla vendita- (dall’impresa costruttrice) ALIQUOTE BASE 7,6 per mille con +/- 3 punti (min. 4,6- max.10,6) No riduzione categoria D BASE 7,6 per mille con +/- 3 punti (min. 4,6- max.10,6) No riduzione categoria D 4 per mille Abitazioni principali e pertinenze con +/- 2 punti (min. 2- max 6) 4 per mille Abitazioni principali e pertinenze con +/- 2 punti (min. 2- max 6) Limiti minimi e massimi invalicabili per l’ENTE Circolare mef n. 3/2012

116 Art 13 regolamento IUC Anutel 1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto (come da art. 1 legge n. 296/06) dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

117 Art 13 regolamento IUC Anutel 2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296. 3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti del tributo devono essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico del Dipartimento delle Finanze.

118 Principali casi di esenzione

119 TERRENI AGRICOLI ASSOGGETTATI ALL’IMU COME PER L’ICI ( QUELLI ADIBITI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 2135 C.C.) OLTRE TERRENI INCOLTI (CHE SCONTANO NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IL MOLTIPLICATORE 75 ANZICHÉ 135) I TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE O IN COLLINA AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 8 D.L. N. 23/2011 SONO ESENTI IMU E I TERRENI MONTANI INCOLTI??? (non si dice nulla a differenza dell’ici…. TERRENI AGRICOLI ASSOGGETTATI ALL’IMU COME PER L’ICI ( QUELLI ADIBITI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 2135 C.C.) OLTRE TERRENI INCOLTI (CHE SCONTANO NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IL MOLTIPLICATORE 75 ANZICHÉ 135) I TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE O IN COLLINA AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 8 D.L. N. 23/2011 SONO ESENTI IMU E I TERRENI MONTANI INCOLTI??? (non si dice nulla a differenza dell’ici…. CASO TERRENI AGRICOLI/INCOLTI

120 NOTA IFEL DEL 3 GENNAIO 2013 ESENTI SE POSSEDUTI UNITAMENTE A QUELLI AGRICOLI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI NOTA IFEL DEL 3 GENNAIO 2013 ESENTI SE POSSEDUTI UNITAMENTE A QUELLI AGRICOLI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

121 Art. 1 comma 708 legge 147/13 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 2012: imposta con aliquota ridotta ex lege o esenzione se ricadenti in comuni montani o parzialmente montani secondo l’elenco dei comuni italiani predisposti dall’Istat; 2013: imposta non dovuta (DL 102/13 e 133/13); 2014: imposta non dovuta (art. 1 co 708 l. stabilità 2014) CORTE DI CASSAZIONE (SENT. N. 18565/2009- RURALITA’ CATASTALE A6 o D10-) ED AGENZIA TERRITORIO (RIF. D.L. N. 557/1993) D.L. N. 70/2011 (DOMANDA DI VARIAZIONE per chi già iscritto ma non in A6 o D10)) POI DECRETO MEF DEL 26/07/12 (annotazione per quelli già iscritti ma non in categoria rurale poi D.L. 102/2013 con decorrenza 5 anni precedenti)

122 Art. 13 co 9 bis D.L. 201/11 introdotto dall’art.2 DL 102/13 BENI MERCE A decorrere dal 1°gennaio 2014 SONO ESENTI DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI” Già per il 2013, l’art.2, D.L 102/2013 escludeva gli immobili merce dal pagamento della sola seconda rata

123 Risoluzione n° 11/DF del 11/12/2013 BENI MERCE Nel concetto di “FABBRICATI COSTRUITI” SI PUÒ FAR RIENTRARE ANCHE IL FABBRICATO ACQUISTATO DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE E SUL QUALE LA STESSA PROCEDE A INTERVENTI DI INCISIVO RECUPERO, AI SENSI DELL’ART.3, COMMI 1, LETT.C), D), E F) DEL D.P.R. 380/2001, (quindi sono esenti dalla fine dei lavori) ciò in virtù dell’equiparazione operata dall’art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 504/1992 – valido anche ai fini IMU – tra i fabbricati oggetto dei suddetti interventi e quelli in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori

124 Risoluzione n° 11/DF del 11/12/2013 BENI MERCE E’ considerata impresa di costruzione anche quella che, pur non essendo previsto nell’oggetto sociale in via esclusiva o principale la fabbricazione di immobili, costruisca al fine di vendere un fabbricato e, quindi, anche l'impresa che occasionalmente, e anche tramite appaltatori, svolge attività di produzione di immobili per la successiva rivendita NB: se viene locato anche per breve periodo l’immobile perde la caratteristica di bene merce

125 ESENZIONE ENTI PUBBLICI Art. 9 co 8 D.Lgs n. 23/11 (richiamato dal comma 13 art. 13 D.Lgs n. 201/11) SONO ESENTI DALL’IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, NEL PROPRIO TERRITORIO, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AI COMPITI ISTITUZIONALI (RISPETTO ALL’ICI MANCANO LE CCIAA).

126 ART. 9 CO 8 D.LGS 23/11 RICHIAMATO DAL COMMA 13 ART. 13 DLGS 201/11 Destinati esclusivamente ai compiti istituzionali: Utilizzo diretto, immediato ed esclusivo da parte dell’Ente per lo svolgimento dei compiti strettamente istituzionali, quali immobili adibiti ad ufficio CASSAZIONE,SEZ.TRIB.ORD.N.23390 DEL 09/11/2011; SENTENZE NN.30734-30733-30732-30731 DEL 30/12/2011; ORDINANZE NN.9478 E 9477 DEL 21/04/2010; ANCHE CORTE COSTITUZIONALE N° 179/2011

127 Art. 9 co 8 D.lgs 23/11 richiamato dal comma 13 art. 13 Dlgs 201/11 Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (rispetto all’ICI mancano i fabbricati, inagibili o inabitabili, recuperati per essere destinati ad attività assistenziali di cui alla legge n. 104 del 1992 – lett. g)

128 ESENZIONE ENTI NON COMMERCIALI REQUISITO SOGGETTIVO I soggetti di cui all’art. 73 sono: Enti pubblici o privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato ed aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività non commerciale A titolo di esempio Enti privati: associazioni, fondazioni e comitati, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettantistiche, ex IPAB privatizzate, Onlus Sono escluse le fondazioni bancarie (art. 9, comma 6-quinquies de D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012)

129 ESENZIONE ENTI NON COMMERCIALI REQUISITO SOGGETTIVO L’esenzione scatta se vi è coincidenza tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore (su tutte Cassazione nn. 4887/2013, 3843/2013) LA Risoluzione Mef N°4/DF DEL 04/03/2013 prevede l’esenzione se un ente non commerciale concede in comodato gratuito l’immobile ad altro ente non commerciale. Tale posizione va contro la giurisprudenza prevalente (su tutte Cassazione nn. 4887/2013, 21330/12) e contro il DM 200/12 che all’art. 1 comma 1 lett. e)

130 Art. 91 bis, D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012 Comma 2 Qualora l’unità immobiliare abbia una UTILIZZAZIONE MISTA, l’esenzione di cui al comma 1 SI APPLICA SOLO ALLA FRAZIONE DI UNITÀ NELLA QUALE SI SVOLGE L’ATTIVITÀ DI NATURA NON COMMERCIALE, SE IDENTIFICABILE ATTRAVERSO L’INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI O PORZIONI DI IMMOBILI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A TALE ATTIVITÀ. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44(comma 336) dell’art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale dal 1° gennaio 2013.

131 Art. 91 bis, D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012 Comma 3 NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE PROCEDERE AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 2, A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013, L’ESENZIONE SI APPLICA IN PROPORZIONE ALL’UTILIZZAZIONE NON COMMERCIALE DELL’IMMOBILE QUALE RISULTA DA APPOSITA DICHIARAZIONE. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 entro sessanta giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali(aggiunto dall’art9 DL 174/12)

132 Regolamento di cui al D.M. 220/12 REQUISITO OGGETTIVO ATTIVITÀ SVOLTE CON “MODALITÀ NON COMMERCIALI” REQUISITI GENERALI REQUISITI DI SETTORE

133 Regolamento di cui al D.M. 220/12 REQUISITI GENERALI Le attività istituzionali sono svolte con modalità NON COMMERCIALI SE L’ATTO COSTITUTIVO O LO STATUTO DELL’ENTE NON COMMERCIALE PREVEDONO: 1.Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi di riserva o di capitale in favore di soci, amministratori, lavoratori, collaboratori a meno che non vi è un obbligo di legge o a meno che la distribuzione avvenga a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della stessa struttura e svolgono la stessa attività o altra attività istituzionale 2.Obbligo di reinvestire gli utili e avanzi di gestione per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale 3.Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, in caso di scioglimento, ad altro ente non commerciale che svolge analoga attività, salvo diversa destinazione prevista dalla legge

134 Regolamento di cui al D.M. 220/12 REQUISITI SETTORIALI L’attività assistenziale e sanitaria si ritiene effettuata in modo non commerciale : Se vi è accreditamento o convenzione con stato, regioni, enti locali deve essere svolta in modo complementare e integrativo col servizio pubblico e deve prestare servizi gratuitamente, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa prevista dall’ordinamento per la copertura del servizio universale Se non vi è accreditamento, deve essere a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico e non superiore al 50% dei corrispettivi medi di mercato

135 Regolamento di cui al D.M. 220/12 REQUISITI SETTORIALI L’attività didattica si ritiene effettuata in modo non commerciale :  Se l’attività è paritaria rispetto a quella statale e non vi è discriminazione in fase di accettazione degli alunni;  Sono osservate gli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap, gli obblighi della contrattazione collettiva al personale docente e non docente;  L’attività è gratuita oppure con versamento di rette simboliche tali da coprire solo una parte del costo effettivo del servizio  Un ulteriore requisito previsto nel modello di dichiarazione imu in corso di approvazione è il limite della retta media, ossia deve essere inferiore al costo medio fissato dal MUIR in €7600,00 annuo

136 Regolamento di cui al D.M. 220/12 REQUISITI SETTORIALI Le attività ricettive, culturali, ricreative, sportive si ritengono effettuate in modo non commerciale :  Se sono svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico non superiore alla metà dei corrispettivi medi previste per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale  Nel modello di dichiarazione IMU vengono considerati commerciali le attività svolte da alberghi, bad and breakfast, beauty farm, motel, ecc. Si considerano potenzialmente non commerciali le attività ricettive con accessibilità limitata

137 ESENZIONE ENTI NON COMMERCIALI ART. 1 COMMA 719 LEGGE 147/13: DICHIARAZIONE IMU Gli ENTI NON COMMERCIALI presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità di cui ad un D.M. successivo, sia per il 2013 che per il 2012, entro il 30 giugno 2014

138 ESENZIONE ENTI NON COMMERCIALI ART. 1 COMMA 721 LEGGE 147/13: VERSAMENTI modalità: esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 n° 3 rate: - le prime due di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, la terza a conguaglio.

139 ESENZIONE ENTI NON COMMERCIALI Art. 1 comma 721 legge 147/13: Versamenti e Scadenze: prima e seconda rata nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cioè 16 giugno e 16 dicembre; la terza entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

140 I VERSAMENTI IMU L’art 9 comma 2 del D.Lgs. n. 23/2011- stabilisce : L’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero. A ciascuno degli anni solari, CORRISPONDE UN’AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (si ricordi il concetto di cumulo giuridico) L’art 9 comma 2 del D.Lgs. n. 23/2011- stabilisce : L’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero. A ciascuno degli anni solari, CORRISPONDE UN’AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (si ricordi il concetto di cumulo giuridico)

141 IMPOSTA UNICA COMUNALE TARI costi raccolta e smaltimento rifiuti TARI costi raccolta e smaltimento rifiuti TASI Servizi indivisibili comunali TASI Servizi indivisibili comunali IMU Possesso immobili IMU Possesso immobili L’ OBBLIGO DICHIARATIVO LA MANCATA PREVISIONE DI UN UNICO MODELLO DI DICHIARAZIONE: UNA MANCATA OCCASIONE LA MANCATA PREVISIONE DI UN UNICO MODELLO DI DICHIARAZIONE: UNA MANCATA OCCASIONE

142 TERMINE TEMPORALE UNICO fissato, come per l’IMU, al 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio occupazione o del possesso dei locali o aree imponibili (co. 684-685). LA DICHIARAZIONE IUC 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 685. La dichiarazione, redatta su MODELLO MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE, ha effetto anche per gli anni successivi ove non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

143 UNICA DICHIARAZIONE PER LE TRE COMPONENTI DEL TRIBUTO? AL MOMENTO NON PREVEDIBILE NON ESISTE UN MODELLO MINISTERIALE UNICO LA DICHIARAZIONE IUC DEVE ESSERE REDATTA SU DI UN MODELLO PREDISPOSTO DAL COMUNE

144 DEVE CONTENERE: Componente TARI 1)Generalità dei conviventi obbligati al pagamento della tassa; 2)Ubicazione dei locali e loro destinazione; 3)Superficie imponibile; 4)Data di inizio occupazione; 5)Dati catastali, numero civico ed interno dell’immobile oggetto della tassazione. Componente TASI Disposizioni concernenti la dichiarazione IMU

145 I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Pertanto le dichiarazioni IMU per l'anno 2014 devono essere presentate entro il 30/6/2015. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni. Pertanto le dichiarazioni IMU per l'anno 2012 possono essere presentate entro il 30/6/2013 (art. 10 co. 4 D.L. 8/4/2013 n. 35).(art. 10 co. 4 D.L. 8/4/2013 n. 35) LA DICHIARAZIONE IMU (art. 13 comma 12-ter d.l. n. 201/2011)

146 DICHIARAZIONE IMU (allo stato attuale, unico schema Ministeriale disponibile) Art. 13 comma 12 ter D.L 201/11 DISPOSIZIONE VIGENTE I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta MODELLO DA UTILIZZARE: quello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (D.M. 30/10/2012)

147 IL MODELLO DICHIARATIVO IMU Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. -BENI MERCE -COOP EDILIZIE A P.I. -ALLOGGI SOCIALI -FORZE ARMATE A PENA DI DECADENZA DAL BENEFICIO ESCLUSIONI

148 MODELLO DI DICHIARAZIONE ISTRUZIONI GENERALI Paragrafo 1.1: Compatibilità con dichiarazione ICI Mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini ICI in quanto compatibili Nell’individuazione delle fattispecie per le quali rimane l’obbligo della dichiarazione vengono confermate le disposizioni di cui all’ Art. 37 comma 53 D.L. n. 248/2006 (Decreto Bersani) (Soppressione obbligo presentazione dichiarazione ICI) Sistema Modello Unico Informatico (Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 18.12.2007)

149 Paragrafo 1.2: Dichiarazione IMU casi particolari : Enti non commerciali Il modello sarà approvato a seguito del D.M. previsto dal comma 3 art. 91 bis D.L. 1/12 [Sarà presentata solo per via telematica in base ad un decreto MEF. Le dichiarazioni 2012 hanno stessa scadenza delle dichiarazioni 2013 ovvero il 30.06.2014 (art.1 co. 719 legge 147/13)

150 DICHIARAZIONE I CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE: (paragrafo 1.3 del modello di istruzioni alla compilazione) IMMOBILI CHE GODONO DI RIDUZIONE DI IMPOSTA INAGIBILITA’ INABITABILITA’ DI FATTO NON UTILIZZATI (L’Ente, non possiede informazioni per la verifica del corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)

151 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO LEGGEN.137/2002) IMMOBILI PER I QUALI L’ENTE HA DELIBERATO LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA AI SENSI DEL COMMA 9 ART. 13 DEL D.L. N. 201/2011 - NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO; - POSSEDUTI DA SOGGETTI PASSIVI IRES; - LOCATI.

152 NELLA FATTISPECIE DEGLI IMMOBILI LOCATI BISOGNA PRECISARE CHE NEL CASO DI CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 1 LUGLIO 2010, LA DICHIARAZIONE IMU NON VA PRESENTATA, PERCHÉ NEI CONTRATTI SONO OBBLIGATORI I DATI CATASTALI

153 DICHIARAZIONE Obbligo ai sensi del D.L. n. 102/13 Beni merce finché restano non venduti e non locati - DAL 01/01/2014 ESENTATI- Immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari Caso degli alloggi delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura

154 DICHIARAZIONE IL CASO PARTICOLARE DEI COMODATI D’USO GRATUITO PREVISIONE D.L. 102/2013; ART. 2 BIS «I Comuni possono equiparare all’abitazione principale le abitazioni e le relative pertinenze concesse in c.d.g. a parenti in linea retta che le utilizzano come abitazione principale…» LEGGE N. 147/2013 ART. 1 COMMA 707 LETTERA B PUNTO 3 L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita non eccedente i 500€ oppure ISEE non superiore a 15.000€ /annui del comodatario

155 DICHIARAZIONE MODELLO ISTRUZIONI PAR. 1.3 CASI IN CUI L’ENTE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PR VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA -Locazione finanziaria; -Immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali; -Atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto su area fabbricabile; -Terreno agricolo divenuto area fabbricabile;

156 DICHIARAZIONE Modello approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 2012 Caso immobili locazione finanziaria: permane l’obbligo di dichiarazione entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto. La società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo. Nel caso di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing e il locatario sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna

157 DICHIARAZIONE Modello approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 2012 Caso aree edificabili: Vi è obbligo dichiarativo, in caso di acquisto o vendita dell’area edificabile, mutamento del valore dell’area edificabile, terreni agricoli divenuti edificabili, aree divenute edificabili a seguito della demolizione del fabbricato ex art.5, co.6, D.Lgs n.504/1992

158 DICHIARAZIONE Modello approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 2012 Caso fabbricati cat. D privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati : Vi è obbligo dichiarativo entro 90 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel corso del quale sono state contabilizzate le spese incrementative del valore contabile (La base imponibile ai fini IMU è pari al costo di acquisto. Al loro delle quote di ammortamento, rivalutato sulla base di indici ministeriali annui)

159 SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONDOMINIOAMMINISTRATORE LOCAZIONE FINANZIARIA LOCATARIO MISURE CONSERVATIVE CAUTELARI CUSTODE GIUDIZIARO

160 DICHIARAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: ( Immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) in linea di massima non sussiste obbligo dichiarativo. Eccezioni: 1. coniugi che hanno residenza e dimora in due immobili nello stesso comune (in quale applicare l’esenzione???) 2. residente all’estero se il comune ha deliberato esenzione; 3.più unità immobiliari contigue accatastate separatamente; 4. immobile adibito ad abitazione principale sito in più comuni (dichiarazione da presentarsi nel solo comune in cui il soggetto non ha la residenza).

161 Banche dati disponibili Al farraginoso contesto normativo, si contrappone una notevole circolarità di informazioni….

162 Dichiarazioni IMU Art. 13 comma 12 ter Dl 201/11 Regolamento Anutel art. 19

163 Regolamento Anutel (art. 19) art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011 1.I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, UTILIZZANDO IL MODELLO APPROVATO CON L’APPOSITO DECRETO MINISTERIALE (D.M. del 30/10/2012). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione (art. 2 comma 5 bis del d.l. n. 102/2013) 2.Dichiarazione obbligatori, pena decadenza benefici: - Beni merce; Coop. Edilizie a proprietà indivisa; Alloggi sociali; Forze di Polizia.

164 Regolamento Anutel (art. 19) 2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. 3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4. 4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

165 RIMBORSI art.1 commi da 724 a 728 legge 147/13 Disciplina generale prevista dal MINI-TESTO UNICO degli Enti Locali…. Art. 1 comma 164 DELLA LEGGE N. 296/2006 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di anni cinque ….. Disciplina generale prevista dal MINI-TESTO UNICO degli Enti Locali…. Art. 1 comma 164 DELLA LEGGE N. 296/2006 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di anni cinque ….. RIMBORSO IMPORTI PRESCRITTI = DANNO ERARIALE… RIMBORSO IMPORTI PRESCRITTI = DANNO ERARIALE…

166 RIMBORSI (comma 722) VERSAMENTO AD UN COMUNE DIVERSO  Il comune deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente, sia nel caso di rimborso di ufficio, sia nel caso di rimborso su istanza del contribuente  l’istanza del contribuente deve contenere:  Gli estremi del versamento;  L’importo versato;  I dati catastali degli immobili a cui si riferisce il versamento;  Il comune destinatario delle somme;  Il comune che ha ricevuto erroneamente le somme IMU  Validità: a decorrere dall’IMU 2012

167 RIMBORSI (COMMA 723) VERSAMENTO AD UN COMUNE DIVERSO  Per gli anni 2013 e seguenti, i comuni interessati comunicano al MEF e al Mini-Interno gli esiti delle procedure di riversamento al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale Problema dei due commi: non prevista alcuna tempistica da rispettare, né si parla di interessi, se dovuti o non dovuti

168 RIMBORSI (COMMA 724) VERSAMENTO AD UN COMUNE E ALLO STATO DI UN IMPORTO SUPERIORE AL DOVUTO  Istanza del contribuente al Comune  Il comune, previa istruttoria, rimborsa la quota di propria spettanza  Il comune segnala al MEF e al Mini-Interno:  L’importo totale da rimborsare;  L’importo rimborsato o da rimborsare a proprio carico;  l’eventuale quota a carico dell’Erario, che effettua i rimborsi ai sensi dell’art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello stato approvate con DM 29 maggio 2007  Seguono regolazioni finanziarie stato comune  Validità: a decorrere dall’IMU 2012

169 RIMBORSI (COMMA 725) Versamento allo Stato di una somma spettante al Comune  Il Comune, anche dietro comunicazione del contribuente dà notizia dell’esito dell’istruttoria al MEF e al mininterno;  IL mininterno effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo del proprio stato di previsione, per l’IMU 2012;  Il mininterno effettua le conseguenti regolazioni a valere sul fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1 comma 380 lett. B) legge 228/2012, per l’IMU 2013 e successivi

170 RIMBORSI (COMMA 726) Versamento allo Stato di una somma spettante al Comune e successivo versamento al comune  L'erario effettua il rimborso ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29/05/ 2007, pubblicato nel suppl. ord. alla G. U. n. 163 del 16/07/2007  Validità: a decorrere dall’IMU 2012

171 RIMBORSI (comma 727) Versamento al Comune di una somma spettante allo Stato  Il contribuente presenta al Comune una comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire  Il Comune determina l’ammontare della quota erariale e ne dispone il riversamento all’Erario per l’IMU 2012;  Per l’IMU 2013 e successivi il comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al MEF e al mininterno al fine delle regolazioni in sede di F.S.C.

172 RIMBORSI Art.1, co.4, D.L 06/03/2014, n.16 Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni Quindi le procedure descritte per l’IMU dalla legge di stabilità saranno valide anche per tutte le componenti IUC

173 Pubblicazione regolamento IUC Nota MEF del 28/02/2014 prot. 4033 Dal 3 marzo 2014 sul portale del federalismo fiscale, in area riservata, è attiva la sezione IUC dedicata alla trasmissione telematica delle delibere approvazione aliquote, tariffe e regolamenti. Vi è un menu a tendina con le seguenti possibilità di scelta: IMUIMU e TARIIMU, TARI e TASI TARIIMU e TASI TASITARI e TASI CIÒ CONFERMA LA NON UNICITÀ DELLA IUC

174 DISPOSIZIONI COMUNI IUC LEGGE N. 147/2013 - ART. 1 COMMI DA 692 a 703 Rappresentanza in giudizio comma 692 IL COMMA 701 PREVEDE L’APPLICAZIONE ALLA IUC DI TUTTE QUELLE DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I TRIBUTI LOCALI, IN PARTICOLARE QUELLE DI CUI ALLA LEGGE N. 296/06 ART. 1 COMMI DA 161 A 170

175 FUNZIONARIO RESPONSABILE/RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC: Sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, NONCHÉ LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO per le controversie relative al tributo stesso. Ciò in deroga al D.Lgs. 546/92 che dice che in giudizio può starci il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figure dirigenziali, il titolare di posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio (era così per la tarsu, l’ICI e l’IMU) Occorre rinominare il funzionario responsabile IMU- nell’ottica IUC, (se è vero che il comma 703- CHE DISPONE CHE L’APPLICAZIONE DELLA IUC LASCIA SALVA LA DISCIPOLINA IMU- LA DISCIPLINA IMU CHE PREVEDE LA NOMINA DEL RESP.LE ai sensi dell’art.11 co 4 D.Lgs 504/92, NON HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO).

176 Riscossione IUC Art.1 commi 688-691

177 Riscossione IUC La IUC, quindi Tari- Tasi- IMU è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario (art.1 comma 690)

178 Comma 688 RISCOSSIONE ORDINARIA TARI E TASI: CANALI DI VERSAMENTO a)Modello F24 b)Bollettino postale unificato c)Servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali Art 14 co 35 secondo capoverso Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

179 RISCOSSIONE ORDINARIA TARI E TASI (COMMA 688 MODIFICATO DALL’ART. 1 CO 1 LETT B del D.L. n. 16/14 LEGGE n. 68/14 ) TARI/tariffaTASI MODELLO F24 BOLLETTINO C/C POSTALE SERVIZI ELETTRONICI INTERBANCARI E POSTALI BOLLETTINO POSTALE UNIFICATO ALMENO DUE SCADENZE SEMESTRALI 16 GIUGNO – 16 DICEMBRE SOLUZIONE UNICA 16 GIUGNO

180 Comma 689 MODALITA’ VERSAMENTO Con decreto dipartimento MEF, di concerto con direttore AdE e sentita ANCI, si stabiliranno le modalità di versamento, prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento precompilati Per la tares il comma 35 recitava:….prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Art. 14 comma 35 terzo capoverso: Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento

181 ART. 4 CO. 12 QUATER D.L. n. 66/14 ASSISTENZA DEI COMUNI "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli”

182 Regolamento Anutel art. 58 RISCOSSIONE TASI Versamento in autoliquidazione (dubbio superato dal rinvio al 2015 dell’obbligo di invio dei bollettini precompilati) Scadenza e modalità indicate dal comma 688 Facoltà per i contribuenti di suddividere il tributo in base quota di possesso, ferma restando la responsabilità solidale in caso di pluralità di possessori o di detentori Utlizzo di F24 o bollettino unificato

183 Esternalizzazione IUC La versione della legge 147/13 approvata dal senato e modificata dalla camera prevedeva: -Riferimento alla IUC e non alla tari e alla Tasi - limite temporale dell’affidamento: 31 dicembre 2014 -Possibilità di affidamento alle società che gestivano il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della Tares ad una data precisa del 2013, ossia il 31 dicembre. NB: era tagliato fuori il soggetto che nel 2013 accertava e riscuoteva la Tarsu.

184 Esternalizzazione Tari Tasi (comma 691) L’accertamento e la riscossione Tari e della tariffa, in deroga all’art. 52 Dlgs 446/97, possono essere affidate ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, senza il limite del 31 dicembre 2014 (vecchia versione). L’accertamento e la riscossione Tasi, in deroga all’art. 52 del DLgs 446/97 e senza più il limite del 31 dicembre 2014, può essere affidato ai soggetti che gestiscono accertamento e riscossione IMU per lo stesso anno. (vecchia versione) (PERCHE’?

185 DENUNCIA IUC art. 1 commi 684-687 legge 147/13; - FAQ-

186 Denuncia IUC (art. 1 commi 684 -685 legge 147/13) I soggetti passivi dei tributi devono presentare la dichiarazione IUC entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio occupazione o detenzione. In caso di occupazione in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti (anche per la tasi?). Il modello lo sceglie il comune?? Valevole il principio di ultrattività della denuncia??? Le denunce di variazione vanno effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo (forse termine troppo lungo)

187 Denuncia IUC (art. 1 commi 684 -685 legge 147/13) FAQ Il modello lo sceglie il comune ma c’è il vincolo della obbligatoria previsione dei campi relativi ai dati catastali, numero civico, numero interno ove esistente, ciò al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune

188 Denuncia IUC FAQ Rispetto alla denuncia tares, c’è un termine previsto dalla legge, e non dai regolamenti comunali. Al di là di questo, non sembra vi siano sostanziali differenze, mentre differenze sostanziali vi sono con la dichiarazione IMU. Sebbene il legislatore l’abbia chiamata denuncia IUC, le disposizioni parrebbero sposarsi meglio con il mondo Tari Quindi si può ipotizzare un’unica denuncia, articolata nella parte Tari e nella parte Tasi, mentre dovrebbe resistere il modello ministeriale per l’IMU (comma 703)

189 Denuncia IUC FAQ Le denunce Tarsu- Tia- Tares degli anni precedenti sono valide anche ai fini Tari, se nulla è cambiato Per le denunce Tasi, si applicano le disposizioni in materia di dichiarazioni IMU Problema: per individuare gli occupanti facciamo fare la denuncia a tutti? Può essere utile un incrocio tra banche dati Ici/Imu- Tarsu/tares, locazioni? Questo problema ha rilievo ai fini dell’invio dei bollettini precompilati nel 2015

190 Regolamento IUC Anutel art. 60 1.I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento. segue

191 Regolamento IUC Anutel 3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1. 4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

192 Tributo per i servizi indivisibili TASI (art. 1 commi 669-681)

193 Finalità TASI SERVICE TAX O PATRIMONIALE??? (art. 1 comma 639) -Nota ANCI Emilia n. 36/2014; -Corte dei Conti Sez. Autonomie Locali audizione commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati -Nota ANCI Emilia n. 36/2014; -Corte dei Conti Sez. Autonomie Locali audizione commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati DOVREBBE INCIDERE SE FOSSE SOSTANZIATA QUALE SERVICE TAX, SUGLI OCCUPANTI… QUINDI ANCHE INQUILINI, SULLA SCORTA DI PARAMETRI CAPACI DI RILEVARE GLI EFFETTIVI BENEFICI DERIVANTI DAI SERVIZI COMUNALI…..

194 Finalità IL GETTITO TASI È DESTINATO ALLA COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI. ESSI SI INDIVIDUANO NELLE ATTIVITÀ COMUNALI CHE NON SONO EROGATE A DOMANDA INDIVIDUALE E COME TALI RIVOLTI ALLA COLLETTIVITÀ, SENZA CHE SIA MISURABILE LA QUANTITÀ DEGLI STESSI USUFRUITI IN CONCRETEZZA DAL SINGOLO. IN TERMINI ECONOMICI SI PARLA DI ASSENZA DI RIVALITÀ NEL CONSUMO (il consumo di un servizio pubblico da parte di un individuo non implica l'impossibilità per un altro individuo di consumarlo, allo stesso tempo) e di NON ESCLUDIBILITÀ nel consumo (una volta che il servizio pubblico è prodotto, è difficile o impossibile impedirne la fruizione da parte di tutti (si pensi ad esempio all'illuminazione stradale) INCIDE MIN 70- MAX 90 SUL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE!

195 Presupposto

196 Comma 669 ante 16/2014 PRESUPPOSTO Possesso o detenzione, a qualsiasi titolo di : Fabbricati, compreso l’abitazione principale ai fini IMU Aree scoperte nonché edificabili, a qualsiasi uso adibiti Dubbi: -A quale definizione di fabbricato far riferimento? Risposta più plausibile è la definizione ICI/IMU visto il richiamo del comma 675 (b. imp.) e del comma 681 (u.i.u.) -Per aree scoperte deve intendersi anche il terreno agricolo? PER IL MINISTERO NO (RISPOSTA A TELEFISCO 4/2/14)

197 Comma 669 ante 16/2014 PRESUPPOSTO Possesso o detenzione, a qualsiasi titolo di : Aree scoperte nonché edificabili, a qualsiasi uso adibiti Molte aree scoperte ai fini tari sono fabbricati ai fini ICI/IMU: Esempio C/5 : stabilimenti balneari e di acque curative C/6: posti auto scoperti C/7: tettoie chiuse D/3:campi sportivi senza costruzioni D/8: parcheggi a raso a pagamento Altre aree non hanno un valore imponibile di riferimento

198 Comma 669 (sostituito dall’art.2 co.1 lett. f D.L. n. 16/2014) PRESUPPOSTO Possesso o detenzione, a qualsiasi titolo di : Fabbricati, compreso l’abitazione principale, ai fini IMU; Aree edificabili ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli. ABROGAZIONE DEL COMMA 670 DA PARTE DEL 16/2014

199 Comma 670 (ora abrogato dall’art.3 co.1 lett. g DL 16/14) ESCLUSIONE Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili non operative (immobili cat. D) e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva CHIARAMENTE Norma applicabile ad un prelievo collegabile alla produzione di rifiuti, non collegabile ad un prelievo patrimoniale basato su rendita catastale. REFUSO TARI ILLOGICA

200 Comma 669 (sostituito dall’art.2 co.1 lett. f DL 16/14) PRESUPPOSTO Possesso o detenzione, a qualsiasi titolo di : Fabbricati, compreso l’abitazione principale ai fini IMU; Aree edificabili ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli. DUBBI SULLA NUOVA RIFORMULAZIONE: I terreni incolti rientrano? Valgono le esenzioni, le agevolazioni, le finzioni giuridiche previste per l’IMU?

201 OGGETTO DI IMPOSTA FABBRICATI: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. (art. 2 co.1 Dlgs504/92) ABITAZIONE PRINCIPALE: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobili

202 Art. 7 Regolamento IUC Anutel Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

203 Art. 7 Regolamento IUC Anutel Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

204 OGGETTO DI IMPOSTA DEFINIZIONE DI AREA PERTINENZIALE: Catastale: incide sulla rendita del fabbricato. Urbanistica: tutta l’area che ha contribuito alla potenzialità edificatoria del fabbricato. Civilistica:le cose destinate in modo durevole al servizio o ornamento di un’altra cosa (accolta da Cassazione prevalente; es. sentenze 19639/09- 22844/10)

205 Art. 2 Dlgs 504/92 richiamato dall’art. 13 AREA FABBRICABILE: area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di esproprio.

206 Art. 7 Regolamento IUC Anutel Area fabbricabile: ex art. 2 D.Lgs. 504/92, così come interpretato dall’art. 11 quaterdecies DL 203/2005: è sufficiente il PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi Area fabbricabile: ex art. 36 comma 2 DL 223/06: per ICI, imposte dirette, IVA, registro (e anche sulla IMP) stessa definizione: è sufficiente il PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi (norma richiamato dal regolamento IUC)

207 Posizione Consulta/Cassazione Posizione della Consulta: ord. N° 41/08-394/08: l’art. 36 co. 2 DL 223/06 è l’unica norma applicabile perché ha sostituito ex tunc l’art. 11 quaterdecies Dl 203/05: la potenzialità edificatoria di un’area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, influisce sul valore di mercato Posizione della Cassazione: sez. unite n° 25506/2006: conferma quanto detto dal legislatore e precisa che l’intervenuta approvazione regionale e gli strumenti attuativi possono incidere sulla concreta valutazione dell’area edificabile

208 Oggetto di imposta Rientrano le aree edificabili utilizzate per le attività agricole art.2, 1 co. lett.b) D.Lgs 504/1992? (Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell' articolo 9, sui quali persistel'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali…”) Le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, in quanto considerate ai fini IMU terreni agricoli e non aree edificabili, si ritiene siano escluse dalla tassazione TASI non rientrando nell’oggetto d’imposta (in tal senso la Faq n° 9 del MEF giugno 2014) Secondo la cassazione è un’agevolazione di carattere oggettivo (cfr sent. 15566/2010)

209 Oggetto di imposta Rientrano i terreni incolti? Poiché gli oggetti di imposta sono i fabbricati e le aree edificabili, ciò implica che tutto quanto non rientra in tali categorie non è tassato ai fini TASI. QUINDI NON SOLO I TERRENI AGRICOLI

210 ABITAZIONE PRINCIPALE ED EQUIPARAZIONI

211 Art. 13 Dl 201/11 comma 2 Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Dimora abituale va individuata con incrocio di alcune banche dati: consumi elettrici e idrici, denunce tassa sui rifiuti. Corte di cassazione n°12050 del 17/05/2010 (ICI): le sole utenze con consumi compatibili con residenze secondarie e il pagamento della tassa rifiuti non sono sufficienti a dimostrare la dimora abituale

212 Art. 13 Dl 201/11 comma 2 Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’inserimento del nucleo familiare segue l’orientamento giurisprudenziale costituitosi per l’ICI. Vedi Cass. 14389/2010: Il contribuente che dimora abitualmente in una casa non ha diritto all’agevolazione ICI prevista per l’abitazione principale, se moglie e figli vivono in un altro appartamento. Richiamato il concetto di casa coniugale di cui al codice civile. Pertanto per abitazione principale DEVE INTENDERSI IL LUOGO DI UBICAZIONE DELLA CASA CONIUGALE CHE INDIVIDUA LA RESIDENZA DI TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA SALVO CHE DETTA PRESUNZIONE SIA SUPERATA DALLA PROVA CHE LO SPOSTAMENTO DELLA DIMORA ABITUALE SIA CAUSATA DAL VERIFICARSI DI UNA FRATTURA DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA

213 Dimora abituale e residenza anagrafica del N.F. Se i componenti il nucleo familiare stabiliscono residenza e dimora in immobili diversi, siti nello stesso Comune, l’agevolazione per abitazione principale è unica (NORMA DI CARATTERE AGEVOLATIVO) Art. 13 comma 2 quinto periodo: Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

214 Dimora abituale e residenza anagrafica del N.F. Se i componenti il nucleo familiare stabiliscono residenza e dimora in immobili diversi, siti in comune diversi Soluzione circolare 3/12: Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative

215 Dimora abituale e residenza anagrafica del N.F. Se i componenti il nucleo familiare stabiliscono residenza e dimora in immobili diversi, siti in comune diversi Soluzione Regolamento IUC Anutel: Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile

216 Dimora abituale e residenza anagrafica del N.F. Se i componenti il nucleo familiare stabiliscono residenza e dimora in immobili diversi, siti in comune diversi Soluzione più aderente alla norma e al diritto vivente: poiché la regola generale, di carattere antielusivo, è che il nucleo familiare deve risiedere e dimorare abitualmente in un’unica unità immobiliare e poiché quanto disposto sempre dalla norma nel caso in cui le unità immobiliari siano due nello stesso comune, è una norma agevolativa, in tutti gli altri casi si applica appunto la regola generale sulla individuazione dell’abitazione principale codificata proprio dall’art. 13 DL 201/11

217 Unica unità immobiliare Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente Circolare 3/12: l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Caso particolare: fusione catastale ai fini fiscali

218 Unica unità immobiliare Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Diritto vivente per l’ICI: (Cass. N° 25902/2008- 3397/2010- 12269/2010 20567/20119,ecc.): ai fini ICI un’abitazione principale può essere composta da più di un’unità immobiliare catastalmente distinte ma di fatto costituenti una unica unità, purché non si trascenda la categoria catastale Caso particolare: fusione catastale ai fini fiscali

219 U nica unità immobiliare Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Caso particolare: fusione catastale solo ai fini fiscali: il tecnico anziché procedere alla vera e propria fusione catastale, presenta due dichiarazioni di variazione distinte.Ai fini del classamento, ad ogni unità viene attribuita la categoria e la classe corrispondente alle due unità messe insieme, mentre la rendìta viene ripartita tra i due immobili in base alla consistenza.

220 Art. 13 Dl 201/11 comma 2 periodo quarto Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (è prevista soltanto una limitazione numerica e di categoria catastale ma non di ubicazione ovvero di dimensione). Abrogazione espressa lett. d) art. 59 Dlgs 446/97: i comuni possono considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto

221 Art. 13 Dl 201/11 comma 2 periodo quarto Problema: iscrizione della pertinenza in catasto unitamente all’unità principale- Caso particolare: villetta con cantina e soffitta, il tutto accatastato in A7. Cantina e soffitta ipotetici C2 Soluzione circolare 3: agevolazione per entrambe le pertinenze, più eventualmente un’altra pertinenza di categoria diversa da C2

222 EQUIPARAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Requisiti comodato legge di stabilità (art. 1 comma 707 lett. b) punto 3 ): Parenti in linea retta; Utilizzo come abitazione principale; Agevolazione opera: O limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 di rendita catastale; o se il valore ISEE comodatario non supera € 15000,00 Agevolazione applicabile ad una sola unità immobiliare

223 Esenzioni Riprese quasi tutte le esenzioni IMU previste dall’art. 9 comma 8 Dlgs 23/11: 1.Immobili posseduti dallo stato e dagli enti (regioni, province, comuni, ecc.) nel proprio territorio destinati esclusivamente a compiti istituzionali 2.Rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi 3.I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 4.I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 5.I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 6.I fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 7.I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

224 Esenzioni Riprese quasi tutte le esenzioni IMU previste dall’art. 9 comma 8 Dlgs 23/11: 1.Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222)). Mancano i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Vedi però il presupposto del comma 669 e i fabbricati rurali strumentali

225 IMMOBILI NON ESCLUSI GLI IMMOBILI ESCLUSI DALL’IMU MA NON DALLA TASI (ART. 13 CO. 2 DL 201/11) IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA; IMMOBILI DELLE FORZE ARMATE; IMMOBILI DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI E, QUINDI, ANCHE QUELLI DEGLI ENTI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA; EX CASA CONIUGALE; FABBRICATI RURALI STRUMENTALI; BENI MERCE; ABITAZIONI PRINCIPALI, EQUIPARAZIONI PER REGOLAMENTO, PERTINENZE;

226 RIEPILOGO OggettoTASIIMU Abitazione principale no A1 A8 A9 X Abitazione principale A1-A8-A9 XX Coop. Indivise, ab. Ex coniuge, ab. Militari, alloggi sociali X Beni MerceX

227 Riepilogo OggettoTASIIMU Fabbricati, Aree edificabili XX Terreni agricoliX (se non montani) Immobili di stato, regioni, ecc per scopi istituzionali Rurali strumentaliX Fabbricati cat. E, di culto, usi culturali, stati esteri, enti no profit

228 SOGGETTI PASSIVI TASI

229 Comma 671 SOGGETTI PASSIVI POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO DI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI Responsabilità solidale tra i soggetti passivi (dello stesso tipo) L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (cod.civ. art 1292) 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

230 Comma 673 SOGGETTI PASSIVI Detenzione temporanea uguale o inferiore a sei mesi (anno solare) Possessore del locale e delle aree a titolo di proprietà o altro diritto reale (proprietà-usufrutto-abitazione- superficie ed enfiteusi)

231 Comma 681 SOGGETTI PASSIVI SE L’OCCUPANTE NON È IL TITOLARE DEL DIRITTO REALE Occupante e titolare del diritto sono soggetti passivi di distinte obbligazioni tributarie, avente lo stesso oggetto. Occupante dal 10% al 30% dell’ammontare complessivo Titolare di diritto reale per la differenza Misura da fissare nel regolamento 681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull'unita’immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. LA RESTANTE PARTE E' CORRISPOSTA DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'UNITA' IMMOBILIARE

232 Comma 681 SOGGETTI PASSIVI Se l’occupante non è il titolare del diritto reale Occupante e titolare del diritto sono soggetti passivi di distinte obbligazioni tributarie, avente lo stesso oggetto. Occupante dal 10% al 30% dell’ammontare complessivo Titolare di diritto reale per la differenza Misura da fissare nel regolamento Comma 688 modificato dal DL66/14. NEL CASO DI MANCATO INVIO DELLA DELIBERA ENTRO IL PREDETTO TERMINE DEL 10 SETTEMBRE 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI e' dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

233 Comma 681 ALCUNI CASI 1.Immobile locato/affittato o comunque occupato da un soggetto diverso dal possessore 2.Immobile concesso in comodato d’uso gratuito 3.Immobile assegnato all’ex coniuge (se non proprietario nè comproprietario) 4. Immobili delle cooperative edilizie e immobili assegnati degli enti per l’edilizia residenziale pubblica

234 Faq n° 11 Mef 3 giugno 2014 Domanda Posto che il comma 671 dispone che i possessori sono coobligati in solido al pagamento della tasi, a prescindere dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (A al 70%, B al 30%) e solo per uno dei due (ad es. B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il comune abbia fissato aliquota 3 per mille abitazione principale e zero per mille per altri immobili?

235 Faq n° 11 Mef 3 giugno 2014 Risposta Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota del 3 per mille. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide quindi sulla determinazione del tributo Risposta non condivisibile: se il comma 671 parla di unica obbligazione tributaria, non se ne possono avere due. Si possono accettare pagamenti parziali di un’unica obbligazione. Nella fattispecie si dovrebbe considerare la destinazione dell’immobile, quindi abitazione principale

236 Faq n° 19 Mef 3 giugno 2014 Domanda I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di alloggi sociali devono essere considerati occupanti ai fini TASI?

237 Faq n° 19 Mef 3 giugno 2014 Risposta …omissis Ai fini tasi, quindi, per la definizione di abitazione principale si deve richiamare l’art. 13 DL 201/11, ….nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Ad esempio l’imposta in capo alla cooperativa a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando l’aliquota prevista per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio. Risposta non condivisibile: tutto nasce dalla interpretazione data alla legge di stabilità sul trattamento IMU alle cooperative, alloggi sociali, ecc. Si ritiene trattasi di esclusioni oggettive e non di equiparazioni ad abitazione principale. Si applica il comma 681, ossia riparto tra possessore e detentore

238 Comma 672 SOGGETTI PASSIVI In caso di locazione finanziaria : - locatario dalla data di stipula per tutta la durata del contratto (da intendersi come il periodo che va dalla firma del contratto alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna). Norma in contrasto con nota IFEL del 04/11/13

239 COMMI 671- 672 SOGGETTO PASSIVO IN CASO DI LOCAZIONE FINANZIARIA Nota IFEL 4/11/13, a seguito di richieste fatte a numerosi comuni da parte di società di leasing di avere rimborso IMU, per immobili interessati da contratti di leasing, per i quali è avvenuta la risoluzione del contratto ma non la materiale riconsegna del bene - Art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 23 del 2011, che «per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». Norma che è identica a quella ICI (art. 3 comma 2 Dlgs 504/92) La circolare 3 /12 ripete la disposizione di cui all’art. 9 e all’art. 3 su riportati

240 Commi 671- 672 Soggetto passivo in caso di locazione finanziaria Nota IFEL 4/11/13, a seguito di richieste fatte a numerosi comuni da parte di società di leasing di avere rimborso IMU, per immobili interessati da contratti di leasing, per i quali è avvenuta la risoluzione del contratto ma non la materiale riconsegna del bene - In linea anche le istruzioni ministeriali alla dichiarazione Imu, pagina 4, dove si precisa che «l’art.9, comma 1, del D.lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che è soggetto passivo, tra gli altri, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. (…) Pertanto, sono compatibili le dichiarazioni ICI già presentate»

241 Commi 671- 672 Soggetto passivo in caso di locazione finanziaria Nota IFEL 4/11/13, a seguito di richieste fatte a numerosi comuni da parte di società di leasing di avere rimborso IMU, per immobili interessati da contratti di leasing, per i quali è avvenuta la risoluzione del contratto ma non la materiale riconsegna del bene - A pag.7 delle istruzioni (chi presenta la dichiarazione IMU), però, è scritto che nel caso di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing, che è il nuovo soggetto passivo e il locatario, che ha cessato di esserlo, sono coloro sui cui grava l’onere dichiarativo IMU entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna».

242 Commi 671- 672 Soggetto passivo in caso di locazione finanziaria Nota IFEL 4/11/13, - L'esemplificazione fatta dal provvedimento ministeriale –non in linea con la norma, ma basata sul comune convincimento che alla conclusione del contratto vi sia il rilascio del bene, come previsto dalla normativa civilistica –viene utilizzata dalla citata circolare di ASSILEA per giungere alla errata conclusione secondo cui il locatario sarebbe “soggetto passivo Imu anche nelle particolari situazioni in cui, nonostante sia intervenuta la risoluzione del contratto oppure il bene non sia stato riscattato a fine locazione, il bene non sia stato ancora riconsegnato alla società di leasing”.

243 Commi 671- 672 Soggetto passivo in caso di locazione finanziaria Nota IFEL 4/11/13, - Appare tuttavia del tutto incongruo ritenere che il ministero abbia voluto, in contrasto con la lettera della norma e con quanto affermato in tutti gli altri documenti di merito, affermare attraverso un passaggio delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU che la soggettività passiva relativa all’immobile dato in leasing sia condizionata non dalla risoluzione contrattuale,ma dalla eventuale riconsegna tardiva. La mancata riconsegna del bene implica una questione di risarcimento danno (ex codice civile)

244 Sintesi soggetti passivi TASI In sintesi: COMMI da 671- 672 - 673- 674 1. Possessore (se vi sono più possessori c’è solidarietà tra loro e l’obbligazione tributaria è unica) 2.Possessore e detentore ( titolari ognuno di un autonoma obbligazione tributaria) 3.Detentore (in caso di più detentori c’è solidarietà tra loro e l’obbligazione tributaria è unica) VEDI COMMA 681 4.Locatario finanziario (comma specifico rispetto all’IMU) ASSENZA DELL’ENFITEUTA E DEL CONCESSIONARIO SU AREE DEMANIALI

245 Comma 674 SOGGETTI PASSIVI

246 BASE IMPONIBILE COMMA 675 LA BASE IMPONIBILE E’ QUELLA PREVISTA PER L’IMU OVVERO QUELLA DI CUI ALL’ART. 13 comma 3 D.L. n. 201/2011 (che rimanda al D. Lgs. n. 504/1992 art. 5) LA BASE IMPONIBILE E’ QUELLA PREVISTA PER L’IMU OVVERO QUELLA DI CUI ALL’ART. 13 comma 3 D.L. n. 201/2011 (che rimanda al D. Lgs. n. 504/1992 art. 5)

247 Comma 675 BASE IMPONIBILE Rinvio all’art. 13 del DL 201/11, quindi da considerare la base imponibile IMU Vale la riduzione del 50% prevista per i fabbricati storici e inagibili/inabitabili DA CONSIDERARSI UNA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, NON UNA AGEVOLAZIONE ANCHE SE MEGLIO REGOLAMENTARE

248 Base imponibile Fabbricato: rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per nuovi coefficienti; Aree edificabili: valore venale avendo riguardo: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita,oneri per eventuali lavori di adattamento, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di analoghe aree; Comma 675 LA BASE IMPONIBILE E’ QUELLA PREVISTA PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU DI CUI ALL’ART. 13 D.L. 201/2011 Comma 675 LA BASE IMPONIBILE E’ QUELLA PREVISTA PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU DI CUI ALL’ART. 13 D.L. 201/2011

249 BASE IMPONIBILE Art. 13, comma 3, lettera b), d.l. n° 201/2011 “La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.” Esempio: muri perimetrali lesionati, così come solai o sottotetti, presenza di ordinanza di sgombero o di ripristino, ecc. La dichiarazione non può essere sostituita da permesso a costruire o da denuncia inizio lavori (cass. 9111/2012)

250 Base imponibile: casi particolari Inagibilità Problemi di staticità e strutturali Inabitabilità Carenze igienicosanitarie Inutilizzo In ogni caso il fabbricato non deve essere utilizzato

251 Periodicità e decorrenza obbligazione tributaria

252 Regolamento Anutel Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono DAL GIORNO IN CUI HA AVUTO INIZIO IL POSSESSO O LA DETENZIONE DEI FABBRICATI O DELLE AREE SOGGETTE AL TRIBUTO E SUSSISTONO FINO AL GIORNO DI CESSAZIONE. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili. In mancanza di una diversa previsione di legge, l'obbligazione tributaria ha una durata temporale computata in giorni, non essendovi una norma, come nell'IMU, che stabilisca un'applicazione su base mensile del tributo.

253 Faq n° 4 Mef giugno 2014 Domanda Nel silenzio della norma la Tasi va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 gg.) Risposta Si ritiene che si possono applicare, in questo caso, le regole dell’IMU

254 L’ ALIQUOTA

255 COMMI 676-677-678 ALIQUOTA ALIQUOTA DI BASE: UNO PER MILLE (COMMA 676) C’è possibilità di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento con delibera ai sensi art. 52 D.Lgs. n. 446/97 VINCOLO PER IL CONSIGLIO COMUNALE (COMMA 677) Somma di aliquota IMU e TASI non deve essere superiore all’aliquota max IMU al 31.12.2013, per ciascuna tipologia di immobile: 10,6 per mille 6 per mille per abitazioni principali (solo A1-A8 A9) per i fabbricati rurali strumentali (VEDI COMMA 678) Per il 2014 l’aliquota massima Tasi ≤ 2,5 per mille per il 2014, tali limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille…a condizione che siano finanziate detrazioni per le abitazioni principali. (DL 16/2014)

256 Comma 676-677-678 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (COMMA 678) L’aliquota massima della TASI non può superare l’uno per mille Possibile differenziare le aliquote per settore di attività, tipologia e destinazione degli immobili (COMMA 683) Dubbio: se il comune già ha deliberato il 10,6 per mille, l’aliquota TASI deve essere l’1 per mille o in automatico l’aliquota si azzera? Si propende per la seconda soluzione. OCCORRE PERÒ RAGIONARE SULLA POSSIBILITÀ DI RIDURRE L’IMU E INTRODURRE LA TASI A CARICO DELLE IMPRESE, IN QUANTO LA TASI È COMPLETAMENTE DEDUCIBILE

257 RIEPILOGO ALIQUOTE IMMOBILEIMU 2014 (per mille) ALIQUOTA TASI (PER MILLE) ALIQ. MAX IMU+TASI Abitazione principale EsclusaDa zero a 2,52,5 per mille Ab. Princ. A1- A8-A9 Dal 2 al 6 (IMU 4) Da zero a 2,56 per mille Altri immobiliDal 4,6 al 10,6 (IMU 7,6) Da zero a 2,510,6 per mille Rurali strum.Da zero a 11 per mille

258 Comma 677 (integrato da art.1 co. 1 lett.a D.L. n. 16/14) ALIQUOTA Per il 2014, si possono superare i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo (ossia 2,5-6-10,6 per mille), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità assimilate di cui all’art. 13 co. 2 DL201/11, detrazioni di imposta e altre misure, tali da generare effetti sul carico di IMPOSTA TASI EQUIVALENTI O INFERIORI A QUELLI DETERMINATISI CON RIFERIMENTO ALL’IMU RELATIVAMENTE ALLE STESSE TIPOLOGIE DI IMMOBILI

259 Comma 677 (integrato da art.1 co. 1 lett.a DL 16/14) PROBLEMI APPLICATIVI Difficoltà di costruire un sistema di detrazioni capaci di garantire l’equivalenza con la precedente situazione IMU. Ma l’equivalenza riguarda singoli contribuenti oppure per categorie? Può essere “tendenziale”? IL DL 16/14 convertito prevede che gli effetti delle detrazioni sulla TASI possano essere inferiori e non necessariamente equivalenti a quelli IMU

260 Approvazione aliquote e pubblicazione delibere

261 APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI COMMA 683 Le aliquote TASI sono APPROVATE dal Consiglio Comunale, in deroga al principio sancito dall’art. 42, c. 2, let. f, D.Lgs.267/2000, IN CONFORMITÀ CON I SERVIZI E I COSTI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 1 comma 683). E’ possibile differenziare in base alla tipologia catastale, alla destinazione degli immobili, al settore di attività

262 APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI INVIO DELIBERA AL MEF (portale del federalismo fiscale), in forma esclusivamente telematica ENTRO IL 21 OTTOBRE, affinché si possa procedere alla pubblicazione ENTRO IL 28 OTTOBRE (pubblicate entro 30gg dalla data di approvazione del bilancio di previsione) nel sito del portale del federalismo fiscale.(BILANCIO 30/09) Efficacia della deliberazione decorrente dalla data di pubblicazione sul sito informatico e ha effetti sulla seconda rata In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

263 Riscossione ordinaria Tasi (comma 688 MODIFICATO DALL’ART. 1 CO 1 LETT B DL 16/14) TASI Modello F24, bollettino postale unificato Scadenze: 16 giugno – 16 dicembre; soluzione unica: 16 giugno Prima rata calcolata su aliquota e detrazioni anno precedente Seconda rata a saldo dell’imposta dovuto per l’intero anno su base atti pubblicati al 28 ottobre; invio del comune entro il 21 ottobre In mancanza di pubblicazione valgono aliquote e detrazioni anno precedente

264 Approvazione aliquote Tasi REGOLA PER IL 2014 Versamento prima rata entro il 16/06 sulla base delle delibere pubblicate sul mef alla data del 31/5. Invio entro il 23/5 In caso di mancato invio il versamento della prima rata è effettuato entro il 16/10 sulla base delle delibere delle aliquote, nonché dei regolamenti, pubblicati al 18/09.Invio entro il 10/9. In caso di mancato invio, l’imposta è dovuta applicando aliquota 1 per mille, comunque entro il limite max di cui al comma 677, entro il 16/12

265 Versamenti

266 Problemi applicativi 1) cosa succede se vi sono due proprietari, e uno solo dimora abitualmente e risiede anagraficamente? IMU dovuta dall’altro proprietario; TASI dovuta dal residente, con responsabilità solidale dell’altro proprietario Se l’Imu è al 10,6 per mille? Risposta più plausibile: trova applicazione il limite di cui al comma 677 che riguarda la tipologia di immobile, a prescindere dalla quota, per cui la tasi si azzera Conseguenza per il comune: incassa solo l’imu su altri fabbricati

267 Problemi applicativi 1 ) cosa succede se vi sono due proprietari, e uno solo dimora abitualmente e risiede anagraficamente? Se l’Imu è inferiore al 10,6 per mille? Risposta più plausibile: trova sempre applicazione il limite di cui al comma 677 che riguarda la tipologia di immobile, a prescindere dalla quota, per cui la tasi si applica tenendo conto dell’aliquota IMU deliberata dal comune Conseguenza per il comune: incassa l’imu su altri fabbricati e la tasi da entrambi i proprietari

268 Problemi applicativi 1) cosa succede se vi sono due proprietari, e uno solo dimora abitualmente e risiede anagraficamente? Soluzione: considerare due autonome obbligazioni, come per l’ICI e l’IMU, ma occorre un intervento del legislatore, non del regolamento e nemmeno di una faq Nel regolamento si può prevedere di considerare validi i pagamenti fatti pro quota dai soggetti passivi

269 Potere regolamentare per la Tasi

270 Comma 679 RIDUZIONI E ESENZIONI (senza limite) a)abitazioni con unico occupante; b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c)locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d)abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. (abrogato art. 2 co 1 lett.h DL16/14)

271 Comma 682 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO TASI a)La disciplina delle riduzioni le quali possono tener conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’ISEE (sebbene di carattere soggettivo, la detrazione si estende anche agli altri soggetti passivi, visto il principio di solidarietà ) b)La percentuale di riparto tra possessore e detentore c)Numero di rate e scadenze d)Individuazione dei servizi pubblici comunali indivisibili da coprire, i costi degli stessi, distinti per servizio e che devono essere coperti dalla Tasi NB: le aliquote tasi devono essere approvate dal C.C. in conformità ai costi dei servizi individuati e quantificati (comma 683)

272 Normativa Tares Venivano abrogati: 1.Tarsu (Dlgs 507/93) 2.Tia1 ( art. 49 D.Lgs 22/97) 3.Tia 2 (art. 238 Dlgs 152/06) 4.Tariffa assimilati ex art. 195 comma 2 lett.e) Dlgs 152/06 (dal 2012) la norma che stabiliva la non assimilabilità agli urbani: a) dei rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti, eccetto i rifiuti prodotti negli spacci, mense, bar, locali aperti al pubblico ; b) dei rifiuti prodotti in superfici di vendita due volte superiori a 150 mq, per comuni inferiori a 10000 abitanti, e a 250 mq, per i comuni superiori 5.Addizionale ex eca (RDL 2145/1937)

273 Normativa Tares Cosa è successo a fine agosto 2013? Decreto Legge 102 del 31 agosto, convertito in legge 124/13: “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” Art. 5: Disposizioni in materia di TARES

274 Normativa Tares Riepilogo provvedimenti di legge concernenti la TARES Art. 14 D.L. 201/11 convertito in legge 214/11 Art. 1 comma 387 legge 228/12 Art.10 D.L. 35/13 convertito in legge 64/13 Art. 5 D.L. 102/13 convertito in legge 124/13 Art. 1 commi 681 -704 legge 147/13

275 Normativa Tares Sulla base delle disposizioni prima elencate la situazione a fine 2013: potrebbe essere così sintetizzata: Applicabilità TaresArt. 14 DL 201/11 e s.m.i. Applicabilità Tares rivista Art. 5 co. 1 DL 102/13 Applicabilità TarsuArt. 5 co. 4 quater DL 102/13 3° periodo Applicabilità Tares semplificata Art. 5 co. 4 quater 1° periodo DL 102/13

276 T.A.R.I.

277 Definizione Tari La Tari è la tassa destinata a finanziare i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti Il costo del recupero vi rientra, visto che, a differenza del comma 1 art.14 Tares, non si parla di gestione ma solo di raccolta e smaltimento? Cosa si intende per rifiuto ? Cosa si intende per rifiuto urbano? Cosa si intende per rifiuto speciale?

278 Art. 183-184 Dlgs 152/06 Definizione di rifiuto: Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi Definizione di rifiuto urbano: 1)Rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione 2)Rifiuti non pericolosi provenienti da locali diversi dalle abitazioni assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani,ai sensi dell’art. 198 comma 2 lett. g), che richiama l’art. 195 comma 2 lett. e) 3)Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

279 Art. 184 Dlgs 152/06 Definizione di rifiuto urbano: 4) Rifiuti giacenti su strade pubbliche o strade private soggetto ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua 5) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi, ecc; 6)Rifiuti cimiteriali

280 Art. 198 Dlgs 152/06 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27. 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) b) c) d) e) f) omissis g). l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e),ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)

281 Art. 195 Dlgs 152/06 2) Sono inoltre di competenza dello Stato (attuale versione) e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani; Decreto mai emanato

282 Rifiuti assimilati Conseguenza della mancata emanazione dei decreti attuativi è che anche in regime Tari i comuni hanno il potere regolamentare di assimilazione ai rifiuti urbani di quelli speciali, sia pur nel rispetto dei criteri dettati dalla delibera interministeriale del 1984, ossia, alla luce anche di recenti sentenze di cassazione, fissando limiti qualitativi e quantitativi (cassazione 9631/2012)

283 Rifiuti assimilati Cass 9312/2012 (stralci) E’ del tutto evidente, infatti, che l’impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto, quale è quello che connota le materie costituenti rifiuti speciali non pericolosi, non può essere correttamente valutato - in conformità ai criterì stabiliti con la deliberazione del CIPE del 27.7.84 - se non tenendo conto anche della sua quantità (cfr. Cass. 12752/02, 30719/11). Ne discende che - essendo stata la predetta assimilazione operata, in violazione delle disposizioni succitate, tenendo conto solo delle caratteristiche qualitative dei materiali costituenti rifiuti speciali non pericolosi, e senza fare ricorso alcuno a criteri di ordine quantitativo - la suddetta delibera ed il connesso regolamento attuativo sono da ritenersi del tutto illegittimi,

284 Rifiuti assimilati La delibera di assimilazione quindi deve individuare le caratteristiche qualitative del rifiuto da assimilare, riferendosi alla delib. Int. del 1984 ed il quantitativo (Kg/mq.) massimo di rifiuto per mq. di superficie producibile dall’operatore. In tal caso il rifiuto speciale può essere considerato assimilato. In caso contrario si ha la perdita della privativa e quindi del diritto al tributo Il regolamento MEF per la Tares, art. 3, suggerisce di stabilire il limite quantitativo in relazione al coeff Kd

285 Rifiuti sanitari assimilabili art. 2, lett. g), DPR 254/2003 Rifiuti delle cucine; rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, rifiuti ingombranti spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; indumenti e lenzuola monouso; gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi pannolini pediatrici e i pannoloni, contenitori e sacche delle urine; rifiuti verdi;

286 Art. 184 Dlgs 152/06 Alcune definizioni di rifiuto speciale: 1)Rifiuti da attività agricole o agro industriali; 2)Rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, di servizio 3)Rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, ecc. 4)I rifiuti derivanti da attività sanitarie

287 Natura della Tari art. 1 comma 639 legge 147/13

288 Natura della Tari NATURA DELLA TARI: TRIBUTO Conseguenze: -applicabile mini testo unico sui tributi locali; -Non applicabile l’IVA -Competenza giurisdizionale: CTP-CTR -Applicabile sistema sanzionatorio tipico tributario

289 Commi 668 Ulteriore conferma della natura tributaria viene dal comma 668: possibilità di istituire in alternativa al tributo, una tariffa avente natura corrispettiva

290 Comma 639 Differenze con la Tares La tares serve a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento (tassa) svolto in regime di privativa e dei costi relativi ai servizi indivisibili (imposta). Ibrido Tassa- imposta (comma 1 art. 14) La tari serve a coprire il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (manca la parola gestione che comprende anche il recupero). E’ definito dal comma 639 tributo; precisamente si tratta di una tassa. Fa parte della IUC

291 Soggetto Attivo

292 Soggetto attivo Soggetto attivo tares: comune nel cui territorio insiste, totalmente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. (norma tipica dell’ICI non presente in Tarsu, Tia1 e Tia2) Tarsu e Tia1: tributi di competenza comunale TIa2: entrata di spettanza dell’ATO (nelle more del completamento dell’entrata a regime del nuovo sistema era facoltà dei comuni dare applicazione alla tia2, ex art 5 comma 2 quater DL 208/08) Soggetto attivo IUC, e quindi tari, non è disciplinato

293 Regolamento Anutel IUC Commento art. 3 Nell’imposta unica comunale non è prevista la norma, presente invece nella Tares e nell’Ici, che disciplinava l’applicazione del tributo nell’ipotesi di immobili siti a cavallo tra due comuni. Si ritiene opportuno non disciplinare tale casistica nel regolamento per evitare possibili profili di violazione dei limiti della potestà regolamentare. Si ritiene che la fattispecie debba essere trattata suddividendo l’immobile soggetto al tributo, secondo gli specifici criteri applicativi (vedasi, per analogia D.M. 30/10/2012, di approvazione delle istruzioni alla dichiarazione IMU).

294 Poteri doveri del soggetto attivo Alcune conseguenze: il soggetto attivo “comune” deve approvare: - il nuovo regolamento; -Eventualmente il piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti; -Le tariffe; -- aggiornamento data base

295 Soggetto passivo Tari art 1 commi 642-643-644-655 L. 147/13

296 Comma 642 642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Soggetto passivo Tari. Chiunque sia possessore, detentore locali o aree scoperte. Responsabilità solidale dell’unica obbligazione tributaria Soggetto passivo Tares: Chiunque sia possessore, detentore, occupante locali o aree scoperte. Vincolo di solidarietà Soggetto passivo tarsu: La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte (art. 63 comma 1 Dlgs 507/93) Soggetto passivo Tia1: chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte (art. 49 comma 3 Dlgs 22/97) Soggetto passivo TIa2: chiunque possegga o detenga locali o aree scoperte, che producono rifiuti urbani

297 Comma 642 Soggetto passivo Possessore è colui che esercita un potere di fatto sull’immobile corrispondente ad un diritto reale; Occupante è colui che occupa materialmente il locale anche senza titolo (cass. 2680/10);Non c’è per la Tari Detentore è colui che dispone a qualsiasi titolo un immobile;

298 Comma 643 643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie. Soggetto passivo. Titolare del diritti reale solo in caso di detenzione di durata non superiore a 6 mesi all’anno (resa legittima una prassi regolamentare) Per la Tares: si parla di “utilizzi temporanei” (comma 6 art. 14) Problemi applicativi: a)in caso di stipula contratto di fitto a ottobre per quattro anni, chi è il soggetto passivo nel periodo ottobre-dicembre? Secondo IFEL (nota 1 settembre), la soggettività passiva spetta all’utilizzatore b)Se si concede in locazione a più soggetti nei diversi mesi dell’anno, chi paga la tari?

299 Comma 644 Caso particolare soggetto passivo:centri commerciali integrati o multiproprietà: Soggetto passivo è il singolo titolare del locale o area ad uso esclusivo, fatta eccezione per l’obbligo di pagamento, sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo, che grava sull’amministratore (come la tarsu e la tares) Cassazione n. 19379 del 17/12/2003 soggetto gestore è responsabile anche della dichiarazione oltre che del versamento. Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 28 gennaio 2010, n. 1848: In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i "centri commerciali integrati" (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale "la tassa è dovuta" (comma 1) a colui che ne "è responsabile" (comma 3),

300 Comma 655 Caso particolare soggetto passivo:scuole pubbliche Vale la disciplina di cui all’art 33 bis DL 248/07: il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo da coprire con la Tari. Per costo da sottrarre in genere si intende il contributo MIUR (in tal senso anche il regolamento Mef per la tares art.20corte dei conti Veneto parere n° 60/08). Secondo Ifel (nota 1 sett. 2014) la quota degli oneri relativi che non trova copertura nell’importo erogato dal ministero sembra dover restare a carico del bilancio comunale e non traslata sui contribuenti tari

301 Comma 655 Nota di lettura IFEL del 12.10.2012 per la tares “ La norma specifica altresì che “ i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti erogato alle istituzioni scolastiche statali deve essere detratto dal totale dei costi da coprire con il tributo”. In tal modo, la quota dei relativi oneri che non trova copertura nell’importo erogato dal Ministero resta a carico del bilancio comunale. Si ricorda, che, invece, nella TARSU e nella TIA 1 si era ritenuto che l’ammontare del costo eccedente rispetto ai proventi tariffari dovesse rimane a carico dei contribuenti (cfr. Corte dei Conti Veneto parere n.60 del 17.07.2008)

302 Presupposto Tari art. 1 comma 641 legge 147/13

303 Comma 641 La tarsu è dovuta per l' occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,……. in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa …..(art 62 comma 1 Dlgs 507/93) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62 comma 2 Dlgs 507/93).

304 Comma 641 Tassazione prevista per locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti urbani. (presupposto simile alla Tares) La suscettibilità di produrre rifiuti, cioè la idoneità del locale o area scoperta di produrre rifiuti urbani ed assimilati ENTRA NEL PRESUPPOSTO, a differenza della tarsu per la quale vi è la presunzione di producibilità del rifiuto, come conseguenza del semplice possesso o detenzione La cassazione sul concetto della suscettibilità ha assunto una posizione molto rigida: non è tassabile il locale oggettivamente inutilizzato e non soggettivamente inutilizzabile (mancanza di utenze e arredi implica una decisione soggettiva che non ha pregio. Cass 25012/10). Solo un locale inagibile, inabitabile, diroccato non paga.

305 Regolamento Mef Tares Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

306 Regolamento Mef Tares Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

307 Comma 641 AREE SCOPERTE Tarsu: non tassate le aree scoperte accessorie o pertinenziali a civili abitazioni (art. 62 Dlgs 507/93) (Il d.l. n. 8 del 26 gennaio 1999 prevede la tassabilità integrale delle aree scoperte operative e l’esclusione di quelle accessorie e pertinenziali a locali tassabili). Tia1: non tassate le aree scoperte ad uso privato pertinenziali o accessorie a locali (art. 49 comma 3 Dlgs 22/97) Tia2: non tassate le aree scoperte ad uso privato e pubblico pertinenziali o accessorie a locali (art. 238 DLgs 152/06)

308 Comma 641 Tares (comma 4 modificato dal DL 35/13): Sono tassate le aree scoperte operative, ossia destinate allo svolgimento di attività economiche, a meno che il contribuente non dimostri che è un’area di manovra o che si produce rifiuto speciale. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali di locali tassabili, cioè come avveniva nei precedenti prelievi Tari: sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operativi (aree a verde, giardini, balconi, terrazze, parcheggi di clienti e dipendenti)

309 Regolamento Anutel IUC art. 24 Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: Norma esemplificativa dei locali / aree escluse (opzionale) b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione ….

310 Comma 649 Sono esenti dalla tari così come per la tares (comma 10 art.14) : Superfici dove in via continuativa e prevalente si producono, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il contribuente deve dichiarare nella denuncia la parte di superficie occupata dove si producono rifiuti speciali, poi deve presentare quanto serve a dimostrare il tipo di rifiuto(contratto di smaltimento, formulari, ecc) e la quantità prodotta e smaltita

311 Regolamento Anutel IUC art. 26 1.Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. (pur avendo la norma richiamato il concetto di “prevalenza” della produzione di rifiuti speciali non assimilati, al fine di individuare le superfici non tassabili, si ritiene che debbano essere considerate solo quelle in cui avviene l’esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilati in via continuativa) 2.Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: (omissis)(vedi comma 682 punto 5 art. 1 legge 147/13)

312 Base imponibile Tari art. 1 commi 645-648 legge 147/13

313 Base imponibile Tarsu/Tia Art 1 comma 340 LEGGE 311/04. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; segue

314 Base imponibile Tarsu/Tia Art 1 comma 340 LEGGE 311/04. I comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, (omissis). ; segue

315 Base imponibile Tarsu/Tia Art 1 comma 340 LEGGE 311/04. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,omissis

316 SCHEMA ITER COMMA 340

317 Base imponibile Tarsu/Tia Circolare 13T 2005 Ai records relativi a ciascuna singola unità immobiliare, è stato associato un codice:  ES1 unità immobiliare con superficie calcolata;  ES2 unità immobiliare con superficie non calcolabile;  ES3 unità immobiliare con superficie in corso di definizione;  ES4 unità immobiliare con planimetria non presente in atti.

318 Base imponibile Tarsu/Tia Determinazione A.T. 9/8/05. Sono state disciplinate le modalità d’interscambio, incrocio e allineamento dei dati relativi alla superficie, all’ubicazione, all’identificativo catastale, all’indirizzo, ai dati metrici ed agli intestatari catastali di ciascuna u.i.u.. In particolare:  Calcolo delle superfici di tutti i vani principali ed accessori a servizio diretto  Calcolo di tutte le superfici dei vani accessori a servizio indiretto (cantine,soffitte, ecc)  Non sono applicate le percentuali di riduzione previste dal DPR 138/98(allegato C)  Non si tiene conto delle aree scoperte delle unità immobiliari ad uso residenziale (balconi, terrazze, aree pertinenziali)

319 Base imponibile Tarsu/Tia Determinazione A.T. 9/8/05  Non si considerano nel computo i locali con altezza utile inferiore a 1,5 mt » In caso di altezza unica < 1,5 mt si esclude l’intero locale » In caso di altezza max e minima si esclude se l’altezza max 1,5 mt a prescindere dalla minima  per le unità immobiliari classificate nelle categorie vigenti da A/1 ad A/9 e A/11, non sono considerate le superfici delle aree scoperte relative a: balconi, terrazzi e simili comunicanti o meno con i vani principali aree scoperte, o comunque assimilabili

320 Base imponibile Tares ante legge 228/12 (comma 9) Criterio della superficie catastale (80%sup cat. Ex DPr 138/98): Applicabile agli immobili iscritti in catasto nelle categorie A-B-C e a quelli iscrivibili in catasto (fabbricati fantasma, rurali che devono passare a catasto fabbricati, non dichiarati) Non applicabile agli immobili non soggetti all’obbligo di accatastamento ai sensi dell’art. 3 DM 28/98 ( Manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq, serre adibite alla coltivazioni sul suolo naturale, manufatti isolati di copertura, Tettoie, porcili, casotti, manufatti precari non stabilmente infissi al suolo) Non applicabile agli immobili categoria D-E, aree scoperte

321 B. Imponibile Tares ante legge 228/12 Criterio della superficie catastale: Immobili già denunciati: i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici inferiori all’80% sup.cat. a seguito di incrocio dei dati comunali con il catasto. Immobili con dati insufficienti: gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'Agenzia del territorio la planimetria catastale dell’immobile (DOCFA), per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

322 B. Imponibile Tares ante legge 228/12 (modifiche DL 16/12) «In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

323 B. Imponibile Tares ante legge 228/12 Criterio della superficie convenzionale: Immobili privi di planimetria catastale e Immobili con rendita presunta (art. 19, co. 10, d.l.78/2010): L'Agenzia del territorio determina una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso; la TARES è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.

324 B. Imponibile Tares ante legge 228/12 Criticità del comma: 1)I Comuni devono modificare anche le superfici iscritte a ruolo superiori all’80% e non solo le superfici inferiori, così come parrebbe dalla lettura della terza parte del comma 9 2) È possibile prevedere obbligo denuncia a tutti, visto che si tratta di un tributo nuovo? 3) Spesso uno stesso sub è diviso tra più contribuenti, o, al contrario, due sub sono accorpati perché aventi un’unica tariffa

325 Base Imp. Tares dopo legge 228/12 Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. (art. 14 co. 9 secondo periodo) Quindi in via transitoria, vale la superficie calpestabile

326 Base Imponibile Tari legge 147/13 Per l’applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. (art. 1 comma 646 primo periodo) Quindi, si utilizzano le superficie già presenti per la tarsu/tia

327 Base Imp. Tares dopo legge 228/12 Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (art. 14 co. 9 quarto periodo) Quindi, si equipara per presunzione semplice la superficie calpestabile delle unità a destinazione ordinaria all’80% di quella catastale di cui al dpr 138/98

328 Base Imponibile Tari legge 147/13 Le procedure di interscambio tra i comuni e l’agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi del comma 9 art. 14 (provv. emanato il 29/3/13 n°39724) Le superfici saranno trasmesse, per le destinazioni abitative, senza balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti. (art. 2 comma 2 provv 29/3/13) L’agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni i dati relativi alla superficie catastale determinata secondo il dpr 138/98, con riferimento alle u.i.u. a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate di planimetria. (art.2 comma 1 provv 29/3/13)

329 Base Imponibile Tari legge 147/13 Il comma 9 bis dell’art. 14 del DL 201/11 è integralmente riprodotto dal comma 647 terzo periodo art. 1

330 Base Imponibile Tari legge 147/13 Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile. (art. 1 comma 648)

331 Riepilogo Fino al completo allineamento delle banche dati catastali con quelle di tutti i comuni relativo alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile in catasto, la base imponibile Tari resta, in via transitoria, la superficie calpestabile. Si considerano valide le denunce o gli accertamenti effettuati ai fini tarsu/tia/tares. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile ai fini Tares e Tari, rimane e rimarrà quella calpestabile

332 Precisazione DL 16/14 Art. 2 d-bis) del D.L. n.16 approvato dalla Camera: al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 »;

333 Riepilogo Superficie utile netta (o calpestabile): Superficie interna del locale al netto dei muri interni, pilastri e perimetrali. Non rientrano: – Locali con altezza inferiore a 1,5 mt – Rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili – Scale, pianerottoli e ballatoi comuni – Scale all’interno dell’unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale

334 Riepilogo Il criterio della catastalizzazione delle superficie presenta: - problemi di legittimità sotto il profilo del legame con la produzione di rifiuti - Obbligo di allineare denunce con dati catastali - Possibili disparità con gli immobili soggetti all’altro criterio, della stessa ampiezza –

335 Periodicità e decorrenza obbligazione tributaria art. 1 comma 650 legge 147/13

336 Comma 650 La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. (come per la tares co. 8 art. 14) Non c’è più il concetto di bimestre solare successivo previsto per la tarsu, né per la nascita né per l’estinzione dell’obbligazione (vedi art. 64 Dlgs 507/93)

337 Regolamento Anutel IUC art. 37 1.L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. 2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. 4. Omissis 5. Omissis

338 Calcolo della tariffa art. 1 commi 651- 652 legge 147/13; DPR 158/99; D.LGs 507/93

339 Calcolo tariffa a) Metodo normalizzato. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri di cui al Dpr 158/99 (comma 651) (Vedi sentenza consiglio di stato 6208 del 04/12/2012: Il regolamento statale sul metodo normalizzato con il quale viene determinata la tariffa rifiuti, non viola la normativa comunitaria, così come rilevato dalla sentenza della Corte di Giustizia 16 luglio 2009, in C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché ‘è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore,’) b) Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. (comma 652)

340 Metodo normalizzato FASI: 1. individuazione e classificazione dei costi del servizio (gestore, con la collaborazione del comune)(PEF); 2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili (gestore)(PEF); 3. Individuazione delle utenze domestiche e non domestiche 4. ripartizione dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche (comune); 5. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo

341 METODO NORMALIZZATO COSTI FISSICOSTI VARIABILI costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL) costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); costi generali di gestione (CGG) (include il 50% dei costi del personale della gestione operativa) costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) meno contributo Conai; costi diversi (CCD) : è inserito il F. Sv. Cr., i crediti inesigibili e sono al netto di contributo miur e il recupero evasione Costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR) altri costi (AC) (campagne info) costi d’uso del capitale (CK)

342 metodo normalizzato Una volta individuati i costi fissi e i costi variabili, occorre attribuirli alle utenze domestiche e non domestiche; Le utenze domestiche sono sostanzialmente le abitazioni familiari. Le utenze non domestiche sono tutte le altre (attività produttive, commerciali, di servizi, residenze collettive in genere,ecc)

343 Determinazione numerosità utenze domestiche Per le utenze domestiche: 1) Risultanza anagrafiche al 1 gennaio dell’anno di imposizione, ignorando le variazioni in corso d’anno; 2)Risultanze anagrafiche al momento dell’emissione dell’avviso, in tal caso facendo eventuali conguagli, in caso di variazioni in corso d’anno (art.34 regolamento IUC Anutel) Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia (art. 17 regolamento MEF). Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni (art.34 regolamento IUC Anutel) Caso di più stati di famiglia in unico locale: si sommano gli occupanti (art. 17 regolamento MEF e art. 34 reg. iuc anutel)

344 Determinazione numerosità utenze domestiche Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. (art. 17 reg. Mef Tares) I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di: anziano dimorante in casa di riposo; soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi (art 34 regolamento iuc anutel)

345 Determinazione numerosità utenze domestiche Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. (art. 17 reg. Mef Tares) Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche (art. 34 regolamento iuc anutel)

346 Determinazione numerosità utenze domestiche Altre casistiche: 1)Utenze domestiche occupate da persone non residenti; 2)Abitazioni tenute a disposizione da residenti; Il numero degli occupanti proviene da una dichiarazione del contribuente, o, in mancanza, corrisponde al nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica, oppure a n°___unità, con possibilità di prova contraria del contribuente

347 Classificazione utenze non domestiche Art 36 reg. IUC Anutel Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo (Riportati a titolo di esempio. E’ possibile modulare la norma come ritenuto più opportuno, anche in base alle informazioni disponibili)

348 Classificazione utenze non domestiche Art 36 reg. IUC Anutel La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. (opzionale – su questo punto occorre specificare se si ritiene possibile applicare tariffe diverse per locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi e aventi differenti destinazioni). Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.

349 metodo normalizzato Una volta individuati i costi fissi e i costi variabili,e individuate le utenze domestiche e non domestiche, occorre ripartire i costi tra le due tipologie di utenza. Vari metodi possibili, purché “razionali” (devono quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza ) 1)in base alla composizione del ruolo tra domestiche e non domestiche: questo criterio avvantaggia le domestiche; 2)In base alle superfici o numero di utenze iscritte a ruolo: questo criterio avvantaggia le non domestiche 3)Stima dei rifiuti delle non domestiche, moltiplicando le superficie a ruolo per l’indice di produzione Kd ex dpr 158/99 e determinare per sottrazione i rifiuti delle domestiche (regolamento Mef)

350 metodo normalizzato Una volta ripartiti i costi fissi e i costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, occorre calcolare la quota fissa della tariffa che va a coprire i costi fissi e la quota variabile della stessa che va a coprire i costi variabili, per entrambe le tipologie di utenza

351 Calcolo tariffa Motivazione Anci: L’applicazione di criteri alternativi al Dpr 158/99, previsti dal comma 652, sono di difficile applicazione, in quanto presuppongono un’autonoma capacità del comune di valutare le produzioni di rifiuti medie di ciascuna categoria di utenza. Appare quindi necessario fornire uno strumento basato sui coefficienti del dpr 158/99 ampliati, al fine di assicurare una effettiva maggiore flessibilità all’avvio della tari, evitando repentini aumenti del prelievo

352 Riduzioni art. 1 commi 649- 656- 661 legge 147/13;

353 Riduzioni Tipologie di riduzione: 1.Riduzioni tecniche, collegate ad un minor utilizzo del servizio 2.Riduzioni agevolative, ispirate a motivi di carattere economico – sociale 3.Riduzioni obbligatorie, ossia stabilite dalla legge 4.Riduzioni facoltative, ossia rimesse alla potestà regolamentare 5.Implicite, ossia derivante da operazioni che portano ad un minor carico tributario ad una pluralità di utenti (es contributo del CONAI) 6.Esplicite, di cui beneficiano solo singoli utenti

354 Comma 659 Riduzioni regolamentari: a differenza della tares non c’è il limite massimo del 30% 1.Unico occupante 2.Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale 3.Locali diverse dalle abitazioni e aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente 4.Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano abitualmente all’estero per oltre sei mesi 5.Fabbricati rurali ad uso abitativo Sono Riduzioni facoltative, tecniche, esplicite. Sono a carico degli altri contribuenti tari. Importo complessivo da portare in detrazione dai proventi o da inserire tra i costi, per esempio nella voce accantonamenti, nel piano finanziario

355 Regolamento Anutel IUC art. 40 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 1.Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: Ipotesi opzionali 2.Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:Ipotesi opzionali 3.Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

356 Comma 656 Riduzione per mancato svolgimento del servizio (uguale al comma 20 art. 14 per la Tares) La riduzione deve essere almeno dell’80%. Spetta a tutte le utenze interessate in caso di: – Mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti – Effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento – Interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente È una riduzione obbligatoria, tecnica, esplicita da disciplinare nel regolamento

357 Comma 657 Riduzione zona non servita Nelle zone in cui non c’è raccolta, la Tari non può superare il 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino centro di raccolta. Analoga disposizione prevista dal comma 16 art. 14 per la Tares È una riduzione obbligatoria, tecnica, esplicita da disciplinare nel regolamento

358 REGOLAMENTO ANUTEL IUC art. 39 ZONE NON SERVITE 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a xxx metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità (inserire in base all’organizzazione del servizio nel comune).

359 REGOLAMENTO ANUTEL IUC art. 39 ZONE NON SERVITE 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 3.Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dallaraccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del xx% (minimo 60%) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a xxx metri lineari, calcolati su strada carrozzabile

360 REGOLAMENTO ANUTEL IUC art. 39 ZONE NON SERVITE oppure è ridotto in misura del: xx % se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a xxx metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a xxx metri lineari; xx% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a xxxx metri lineari (calcolati su strada carrozzabile). 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta (possibile una diversa decorrenza).

361 Comma 660 Ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberabili dal Consiglio Comunale, per motivi di carattere economico-sociale o per altre situazioni particolari Per la Tarsu e per la Tares prima del DL 102/13, l’onere era iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa. Copertura con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa

362 Comma 660 Ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberabili dal Consiglio Comunale, per motivi di carattere economico-sociale o per altre situazioni particolari Il DL 102/13 aveva abrogato il comma 19 dell’art. 14, per cui il costo delle riduzioni non doveva essere obbligatoriamente coperto da risorse del bilancio, nel senso che il comune poteva scegliere se far gravare il costo sui contribuenti tares oppure reperire risorse dalla fiscalità generale

363 Comma 660 Ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberabili dal Consiglio Comunale, per motivi di carattere economico-sociale o per altre situazioni particolari Dopo il DL 102/13 convertito, per la Tares la copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio (nuovo comma 19 art. 14) È una riduzione facoltativa, agevolativa

364 Comma 660 Ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberabili dal Consiglio Comunale, per motivi di carattere economico-sociale o per altre situazioni particolari Per la Tari la copertura poteva essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non potevano eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In tal caso, la copertura doveva essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Ora, con la modifica del DL 16/14, si è tornati alla situazione tarsu: 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

365 Riduzione per il recupero Legge di stabilità 2014 Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero Come si sposa con il comma 649? (Per i produttori di rifiuti speciali assimilati, nella determinazione della tari, il comune può prevedere riduzioni parte variabile tariffa proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero) La circ. 1/14 del min. Ambiente dice che prevale il comma 649 in quanto sopravvenuto al comma 661. Il comma 649 infatti è stato aggiunto dai lavori parlamentari mentre il comma 661 era già presente nel disegno di legge.

366 Riduzione per il recupero Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (comma 661) Come si sposa con il comma 649? (Per i produttori di rifiuti speciali assimilati, nella determinazione della tari, il comune può prevedere riduzioni parte variabile tariffa proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero) L’art. 2 comma1 lett.e) del DL 16/14 ha soppresso il secondo periodo del comma 649, in contrasto con la tesi del ministero ambiente. Tutto ciò porterà ad un probabile aggravio alle utenze domestiche, rispetto allo scorso anno

367 Riduzione per il recupero Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati avviati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero Esiste un limite massimo? Per assurdo se il produttore recupera tutto, ha diritto all’esenzione? Probabile risposta: no! Anche in caso di mancato svolgimento del servizio (comma 656) o di assenza del servizio (comma 657), vi è un tetto alla riduzione Motivi: 1) il servizio di raccolta dei rifiuti è un servizio di interesse generale relativa all’igiene e alla salute pubblica 2) Il servizio di smaltimento è in regime di privativa comunale ed ognuno di noi deve finanziarne il costo (se il locale è potenzialmente produttivo di rifiuti), anche se di fatto non si utilizza il servizio

368 Riduzione per il recupero Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero abrogato dal DL 16/14 convertito NB: Reintrodotto il secondo periodo comma 649 dal DL 16/14 convertito: « Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Vecchia versione: Per i produttori di rifiuti speciali assimilati, nella determinazione della tari, il comune può prevedere riduzioni parte variabile tariffa proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero

369 Riduzione per il riciclo " riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (art. 185 Dlgs 152/06 Sonoriciclabili:legno,vetro,carta,cartone,tessuti,pneumatici,alluminio,acciaio, ecc "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

370 Tributo Provinciale (Tefa) art. 1 commi 666 legge 147/13;

371 Tefa Permanenza del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (art. 19 D.Lgs 504/92) Applicazione – Commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo in base a quanto deliberato dalla Provincia (fino al 5%) sul tributo, tranne la maggiorazione per la componente servizi NB: Il Comune dovrà riversare il dovuto alla Provincia

372 Tefa Proposte dell’UPI presentate in precedenti provvedimenti di legge come emendamenti, ma non accolte: Riversamento alla provincia di quanto riscosso in 4 rate trimestrali (aprile, luglio, ottobre, gennaio), con allegato prospetto dettagliato Riversamento al netto della commissione pari a 0,30% del riscosso Entro il 31 gennaio il comune, quale agente contabile, deve presentare il conto giudiziale alla provincia

373 Tariffa giornaliera art. 1 commi 662-665 legge 147/13;

374 Tariffa Giornaliera Il regolamento deve prevedere le modalità di applicazione della Tari in base a tariffa giornaliera per soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico Per uso temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni in un anno solare La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%. Per la tarsu era 50% per laTIA1 e Tia2 nessuna previsione Analoga previsione era nella Tares (art. 14 comma24)

375 Tariffa giornaliera L’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la TOSAP temporanea ovvero per l’imposta municipale secondaria (quando ci sarà) – per tutto quanto non previsto si applicano in quanto compatibile disposizioni relative al tributo annuale. Analoghe previsioni anche per la Tares (art, 14 commi 25-26)

376 Tariffa corrispettiva art. 1 commi 668 legge 147/13;

377 Tariffa corrispettiva I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (pochissimi) possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della Tari, [ma limitatamente alla componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. Per la copertura del costo dei servizi indivisibili, i comuni devono applicare sempre il tributo previsto dall’art.14 comma 13]. […] solo per la Tares La normativa Tares stabiliva che il costo del servizio da coprire sarebbe stato fissato dal DPr delle tariffe di cui al comma 12 (che però fu abrogato, facendo divenire definitivo il metodo normalizzato che all’inizio doveva essere transitorio)

378 Tariffa corrispettiva I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (pochissimi) possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della Tari, [ma limitatamente alla componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. Per la copertura del costo dei servizi indivisibili, i comuni devono applicare sempre il tributo previsto dall’art.14 comma 13]. […] solo per la Tares Il Comune può tener conto del metodo normalizzato, nella commisurazione della tariffa La riscossione è affidata al gestore Motivo del comma 668 è evitare la “reinternalizzazione” che si sarebbe verificata per molti degli enti già a TIA, che non gestiscono da tempo la riscossione

379 Approvazione tariffe e pubblicazione delibere art. 1 commi 683 legge 147/13;

380 Approvazione tariffe Tari Le tariffe Tari (anche quelle Tasi) sono approvate dal Consiglio comunale, in deroga al principio sancito dall’art. 42, c. 2, let. f, D.Lgs267/2000, in conformità al PEF entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 1 comma 683). In mancanza dovrebbe prevalere la regola generale di cui al comma 169 art.1 legge 296/06, con problemi di copertura integrale dei costi: i costi dell’anno precedente dovrebbero essere uguali a quelli dell’anno in cui non si delibera Tariffe Tarsu e Tia competenza della Giunta –Tariffe Tares competenza del Consiglio Tariffe Tia erano di competenza del Comune anche nel caso in cui il servizio fosse passato all’ATO (Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza n. 8313 del 08/04/2010 – Consiglio di Stato sentenza 539 del 05/02/2012)

381 Approvazione tariffe Tari Ipotetico conflitto con il comma 1 bis dell’art 3 bis DL 138/11 che attribuisce la competenza agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali circa l’approvazione delle tariffe, per quanto di competenza.. Tale norma innanzitutto sarà applicabile dopo la nascita dei nuovi enti di governo. Inoltre, le tariffe tari resterebbero di competenza dei comuni in quanto prevista da una lex specialis che prevale sulla lex generalis, tanto è vero che l’art. 3 bis parla di approvazione di tariffe per quanto di competenza, ammettendo così possibile deroghe Linee guida PEF pag. 49 per le tariffe Tares

382 Approvazione tariffe Tari Alcuni dubbi: È possibile approvare tariffe, o regolamento, dopo l’approvazione del bilancio di previsione ma entro il termine ultimo previsto dalla legge? Risposta negativa: corte dei conti (delibera sezioni riunite n° 2/2011; Corte dei Conti Lombardia n° 4/06), Risposta positiva: MEF (risoluzione n°3/df del 2011) : basta procedere a “variazione di bilancio” Si ricorda che con la modifica apportata all’art. 193 TUEL dall’art. 1 comma 444 legge 228/12, in caso di squilibri di bilancio, si possono incrementare le aliquote di tutti i tributi entro il 30 settembre

383 Pubblicazione tariffe Tari e Tasi Pubblicità della deliberazione (Art. 13, c.15, DL 201/2011) – Invio, con modalità informatiche, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Entrate, di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie Termine: – 30 giorni dalla esecutività (decimo gg successivo alla pubblicazione) e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio Deliberazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero – Sostituisce la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale Mancato invio – Diffida del Ministero dell’Interno – Blocco dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti sino all’adempimento

384 Pubblicazione Tariffe Tari Nota n° 5343/2012 MEF E’ stata attivata la procedura telematica per trasmettere i regolamenti e le aliquote imposta municipale. Dal 16 aprile sostituisce altre modalità invio La procedura vale anche per le delibere di altri tributi ma necessita del decreto attuativo, per cui i dati non verranno pubblicati sul sito www.finanze.gov.itwww.finanze.gov.it Con provvedimento del 11 novembre 2013 del MEF, sono state apportate alcune modifiche alle pubblicazioni: per i regolamenti devono essere inseriti due distinti files: uno relativo alla delibera, un altro relativo al regolamento No a spedizione cartacea o a mezzo PEC dei documenti

385 Potere regolamentare per la Tari

386 Art. 1 Comma 702 legge 147/13 Confermata la potestà regolamentare ex art. 52 Dlgs 446/97. Quindi non si toccano: Fattispecie imponibili Aliquota massima Soggetti passivi Nonché limiti impliciti quali i principi costituzionali, sanzioni tributarie, principi generali dell’ordinamento

387 Potere regolamentare Tari Alcuni degli elementi da prevedere 1. Disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni tecniche (facoltative) (comma 659- 660) 2.Disciplina delle ulteriori agevolazioni che tengono conto altresì della capacità contributiva (anche a mezzo ISEE) (comma 682) facoltativo 3.Disciplina della tariffa giornaliera comma 662- 663 ) 4.Eventuale previsione e disciplina della tariffa corrispettiva ( comma 668) – facoltativo 5.Decorrenza obbligazione tributaria (mese, bimestre, giorno ecc.) 6.Numero delle rate e scadenze 7.Adempimenti per cessazione tributo 8.Modalità di effettuazione dei conguagli (in particolare nel caso del possessore soggetto passivo)

388 Potere regolamentare Tari Altri elementi da inserire nel regolamento Criteri di commisurazione della tariffa (metodo normalizzato o metodo alternativo) Metodo di conteggio per i non residenti Individuazione delle categorie di locali e aree non domestiche, Classificazione superfici promiscue (domestiche e non domestiche – con diverse attività) Criteri di individuazione dei costi e della loro ripartizione tra fissi e variabili Criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche Individuazione di categorie alle quali applicare riduzione in quanto si producono rifiuti ordinari e speciali

389 Potere regolamentare IUC Elementi previsti dalla legge 296/06 1. Fissazione del tasso di interesse, valido anche per i rimborsi (art. 1, c. 165, L. 296/06) 2. Determinazione dell’importo minimo al di sotto del quale il contribuente non deve versare(art. 1, comma 168, L. 296/06), che può essere anche diverso tra i tributi 3.Disciplina delle modalità della compensazione delle somme a credito (art. 1, c. 167, L. 296/2006 – art. 8, c.8, L. 212/2000) 4.Contenuto della dichiarazione tari- tasi

390 POTERE REGOLAMENTARE 1.Disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione al fine dell’applicazione della riduzione dell’imponibile (art. 13, c. 3, D.L.201/11) 2.“Assimilazione” all’abitazione principale delle – Unità immobiliari di anziani e disabiliti ricoverati (art. 13, comma 10, D.L. 201/11) 3.Introduzione dell’accertamento con adesione, in base ai criteri del D.Lgs 218/97 (art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011) 4.Prevedere rateizzazioni senza interessi nel caso di perfezionamento dell’accertamento con adesione e degli altri istituti di cui al D.Lgs 218/97 (art. 9, c. 5,D.Lgs 23/2011)

391 POTERE REGOLAMENTARE 5.Fissazione del tasso di interesse (tasso legale +/- 3 punti percentuali art1, c. 165, L. 296/06) 6.Determinazione dell’importo minimo per il versamento (altrimenti €12,00) Per le linee guida va sempre individuato, anche se 12 euro 7.Disciplina delle modalità della compensazione delle somme a credito (art. 1, c. 167, L. 296/2006 – art. 8, c. 8, L. 212/2000)

392 POTERE REGOLAMENTARE 8.Agevolazioni fino all’esenzione in favore degli esercizi commerciali e artigianali siti in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per opere pubbliche (art. 1, c. 86, L. 549/95) 9.– Agevolazioni, fino all’esenzione, per gli immobili delle ONLUS (art. 21 D.Lgs 460/97) 10.Reintroduzione dei comodati

393 L’INCROCIO DELLE BACHE DATI INDIVIDUARE tutte le banche dati utili per la lotta all’evasione ed averle disponibili sul proprio p.c. o in rete RENDERE TUTTE LE INFORMAZIONI LEGGIBILI in modo semplice ed uniforme (TRANSCODIFICARLE E RENDERLE OMOGENEE) CONSULTARE LE INFORMAZIONI con il seguente metodo: Bonificare le banche dati Analizzarle singolarmente, per verificarne la consistenza Incrociarle in diversi modi (c. fiscale; dati catastali, indirizzo, ecc.) AVERE DIVERSE VISIBILITÀ SUI DATI (a video o su REPORT), con possibilità di effettuare richieste specifiche

394 Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal primo gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata SECONDO I CRITERI STABILITI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di INCROCIO dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. NEL CASO IN CUI MANCHINO, NEGLI ATTI CATASTALI, GLI ELEMENTI NECESSARI PER EFFETTUARE LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE, I SOGGETTI PRIVATI INTESTATARI CATASTALI, PROVVEDONO, A RICHIESTA DEL COMUNE, A PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO LA PLANIMETRIA CATASTALE DEL RELATIVO IMMOBILE, SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 19 APRILE 1994, N. 701, PER L'EVENTUALE CONSEGUENTE MODIFICA, PRESSO IL COMUNE, DELLA CONSISTENZA DI RIFERIMENTO».REPORTREPORT I DATI TARSU Art 1 comma 340 – Legge n. 311/2004

395 Dal 1 gennaio 2007 i dati vengono forniti con i riferimenti metrici (superficie catastale) per tutte le unità censite. I dati si riferiscono alle unità immobiliari appartenenti al gruppo degli immobili a destinazione ordinaria (categorie: A, B, C). La superficie è calcolata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/98 e si riferisce ai vani principali e vani accessori diretti e/o indiretti. Questi ultimi vengono calcolati in percentuale secondo la tabella allegata al citato Decreto. Questi dati sono utili per verificare la consistenza degli immobili e confrontarli con i dati denunciati ai fini TARSU dai contribuenti, tenendo presente che esistono delle differenze tra i criteri di determinazione della superficie catastale e la superficie TARSU (vani accessori): Superficie cat.le Superficie tarsu Locali acc. indiretti comunicanti 50% 100% Locali acc. indiretti non comunicanti 25% 100% L’analisi dettagliata di questi dati e l’aggregazione degli stessi, è utile per diversi scopi, quali l’evidenza di superfici che potrebbero essere utili per la tassazione rispetto al dato metrico (ad esempio verificando le consistenze per ambienti A,B,C ed H) o la verifica di immobili con superficie catastale paria a zero o inferiore al limite minimo di assoggettamento (80%). Il Portale SISTER – Dati per TARSU – CALCOLO SUPERFICIE

396 Con Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 9/8/2005, emanata in attuazione dell’art. 1, comma 340, della Legge 311/2004, sono state disciplinate le modalità d’interscambio, incrocio e allineamento dei dati relativi alla superficie, all’ubicazione, all’identificativo catastale, all’indirizzo, ai dati metrici ed agli intestatari catastali di ciascuna u.i.u. Il comma 340 prevede per il cittadino la necessità di dichiarare, ai fini tarsu, la superficie dell’immobile in misura non inferiore all’80% della superficie catastale convenzionale presenti negli archivi dell’Agenzia del Territorio. Inoltre, al fine di permettere il corretto computo della superficie, in caso di assenza della relativa planimetria catastale o di imperfetta redazione della stessa, il titolare dell’immobile ha l’obbligo della sua presentazione presso gli uffici provinciali dell’Agenzia ED ANCORA…..

397 I PROCESSI DI COOPERAZIONE TRA AGENZIA DEL TERRITORIO E COMUNI PREVISTI DALLA FINANZIARIA 2005 Nell’ambito delle disposizioni contenute nella Legge 311/2004, sono stati previsti una serie di interventi finalizzati principalmente al recupero di aree di evasione ed elusione nel settore immobiliare che vedono come soggetti attori i Comuni e l’Agenzia del Territorio. In particolare con i commi 336 e 340 dell’art. 1 della Legge Finanziaria, sono state previste le seguenti tipologie di intervento:  COMMA 336. Revisione del classamento di singole uu.ii. di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.  COMMA 340. Rideterminazione della superficie delle uu.ii. di proprietà privata per le quali le superfici dichiarate ai fini del calcolo della tarsu risultino inferiori all’80% della superficie catastale.

398 ATTIVITA’ RICLASSAMENTO COMMA 336 (LEGGE 311/2004). COMMA 336 ART. 1: “I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio”. OBIETTIVI DEL COMMA 336: Individuare gli immobili non accatastati. Individuare gli immobili accatastati in modo difforme alle vigenti normative catastali. Notificare gli adempimenti agli aventi diritto ed obbligo. Pervenire al corretto accatastamento attraverso l’adempimento di parte ovvero tramite l’intervento d’ufficio dell’Agenzia del Territorio.

399 APPLICAZIONE COMMA 336 Sono interessate al procedimento in esame le unità immobiliari di proprietà privata oggetto di interventi edilizi qualora essi siano influenti sul classamento e sulla relativa rendita catastale. Sono anche interessate le unità immobiliari mai dichiarate, quelle variate nella destinazione d’uso, quelle costruzioni che sono passate dalla categorie delle esenti a quelle soggette a tassazione. Esempi di 336: interventi che aumentano la consistenza come la sopraelevazione di vani, la costruzioni di vani in adiacenza, la chiusura di balconi con telai metallici e pannelli in vetro, variazione degli distribuzione dei vani interni se tale variazione implica una variazione del mercato del 15%, accorpamento di più unità immobiliari con interventi edilizi, ampliamento della superficie di un’unità immobiliare mediante costruzione di soppalchi o solai, interventi significativi di riqualificazione come installazione di nuovi impianti, miglioramento delle finiture, ecc.

400 PROVVEDIMENTI RILEVANTI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO Il provvedimento dell’Agenzia Territorio 16 febbraio 2005 contiene le linee guida sui classamenti catastali ed elenca le varie tipologie di interventi edilizi che possono produrre effetti sulla rendita. La circolare 10 del 4 agosto 2005 detta disposizioni per l’attuazione del comma 336 definendo contenuti e modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte dei comuni. La circolare 1 del 3 gennaio 2006 individua i casi influenti e ininfluenti sul classamento e sulla rendita catastale. REPORTREPORT 1 REPORT 2

401 Gianluca Russo FUNZIONI La funzione “Inserimento Segnalazioni” permette di inviare all’Agenzia del Territorio i file contenenti le notifiche inviate dal comune ai propri contribuenti in base agli adempimenti previsti dalla Legge 311/2004.

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418 L’organizzazione dell’attività nei comuni

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426 LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE SONO TRASMESSE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE UN’APPLICAZIONE IN AMBIENTE WEB DISPONIBILE NELL’AMBITO DEL SISTEMA SIATEL V2.0 – PUNTO FISCO. TANTO SI EVINCE DALLA LETTURA DEI PROVVEDIMENTI DEL 3 DICEMBRE 2007 E DEL 26 NOVEMBRE 2008. La modalità di trasmissione - esclusivamente in via telematica - consente di tracciare il flusso delle segnalazioni qualificate in funzione della rendicontazione della quota di compartecipazione al gettito. RICORDIAMO CHE LA QUOTA, ALL’ORIGINE RICONOSCIUTA NELLA MISURA DEL 30% DELLE MAGGIORI SOMME RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI RISCOSSI A TITOLO DEFINITIVO, È STATA AUMENTATA AL 33% DALL’ARTICOLO 1 DEL DM 23 MARZO 2011 E, SUCCESSIVAMENTE, AL 50% DALL’ARTICOLO 2, COMMA 10, DEL DLGS 23/2011, ANCHE IN RELAZIONE ALLE SOMME RISCOSSE A TITOLO NON DEFINITIVO, E INFINE, PER IL TRIENNIO 2011/2014, AL 100% DAL DL 138/2011 I Comuni avranno pertanto la possibilità di verificare lo stato di lavorazione delle segnalazioni trasmesse e di conoscere l’esito delle stesse. Nel provvedimento a firma del direttore delle Entrate, si precisa tra l’altro che, una volta che gli avvisi di accertamento sono stati notificati e gli accertamenti con adesione sono perfezionati (ovviamente devono essere riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni qualificate), sono tracciati sino alla fase della riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o di accertamento contenuti nelle segnalazioni. L’INVIO E GLI ULTIMI SVILUPPI….

427 Come specificato dal Dm 23 marzo 2011, IL CALCOLO DELLE SOMME RICONOSCIUTE AI COMUNI È EFFETTUATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, COMMA 9, DL 78/2010. L’articolo 1 del Dm 23 marzo 2011 prevede che l’Agenzia delle Entrate, così come l’Inps e l’Agenzia del Territorio, entro il 10 settembre 2011 comunicano al dipartimento delle Finanze i dati relativi alle complessive riscossioni definitive, conseguenti agli accertamenti cui hanno contribuito i Comuni, avvenute nel primo semestre 2011. Il dipartimento delle Finanze, entro il 15 settembre, comunica al Ministero dell’Interno l’importo complessivo annuo che si prevede di erogare ai Comuni, ai fini del relativo stanziamento in bilancio. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO NETTO DA EROGARE AI COMUNI, L’AGENZIA DELLE ENTRATE, L’AGENZIA DEL TERRITORIO E L’INPS, ENTRO IL 31 MAGGIO, COMUNICANO AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE LE SOMME DEFINITIVAMENTE RISCOSSE, DISTINTE PER CIASCUN COMUNE. Entro il mese di ottobre, il ministero dell’Interno eroga le somme comunicate dal dipartimento delle Finanze, salvo il recupero negli anni successivi, delle somme erogate in misura superiore a quella spettante.

428 IL SISTEMA DEI CONTROLLI OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI, BANCHE DATI A DISPOSIZIONE, ALLINEAMENTO E BONIFICA, METODOLOGIE DI LAVORO

429 LE TRE “E”

430 I BENEFICI DELL’INCROCIO…. RISPARMIO DI TEMPI E COSTI PER RINTRACCIARE I POTENZIALI EVASORI MINORI MARGINI DI ERRORE NELLA FASE DI ACCERTAMENTO: analisi della posizione del contribuente verificandone la presenza in contemporanea su più banche dati; analisi degli immobili, verificandone la presenza in contemporanea su più banche dati RISPARMIO DEI TEMPI DI VERIFICA DELLE POSIZIONI DA ACCERTARE: utilizzare strumenti che consentono elaborazioni rapide e su specifiche informazioni (utilizzo di filtri di ricerca) ANALISI PUNTUALI DELLE INFORMAZIONI, ANCHE PER SPECIFICI TEMI: analizzare o incrociare solo immobili di una determinata categoria (C02, F03, F04, …) o di una determinata tipologia (abitazioni principali, ….); analizzare solo alcune tipologie di contribuenti (es. aziende commerciali);

431 REPORT Verifica evasori TARSU/TIA/TARES partendo dal dato catastale SCOPO: Verificare se per ogni immobile del Catasto è presente una posizione nella banca dati TARSU/TIA, controllando il proprietario dell’immobile ed il suo nucleo familiare BANCHE DATI INCROCIATE: Catasto SISTER, banca dati denunce TARSU/TIA, Anagrafe residenti, Docfa, locazioni, dati metrici, utenze REPORT ESEMPIOREPORT ESEMPIO Denunce TARSU/TIA (Sistemi dell’Ente) Incrocio banche dati Utenze elettriche o idriche Dati Metrici TARSU (SISTER) Anagrafica residenti (Sistemi dell’Ente) DOCFA e planimetrie CATASTO immobili Locazioni (Siatel) Probabile immobile non a ruolo INDIVIDUAZIONE EVASORI TARSU/TIA/TARES

432 REPORT Verifica evasori TARSU/TIA/TARES analizzando le utenze elettriche. SCOPO: Verificare se per ogni utenza elettrica è presente una posizione nella banca dati TARSU/TIA, controllando il proprietario dell’immobile ed il suo nucleo familiare BANCHE DATI INCROCIATE: Utenze elettriche, Anagrafe residenti, banca dati TARSU/TIA, dati metrici TARSU, banca dati ICI/IMU, locazioni REPORT ESEMPIOREPORT ESEMPIO Banca dati TARSU/TIA (Sistemi dell’Ente) Incrocio banche dati Dati Metrici TARSU (SISTER) Anagrafica residenti (Sistemi dell’Ente) b Banca dati ICI/IMU Utenze elettriche Accertamenti evasori/elusori INDIVIDUAZIONE EVASORI TARSU/TIA/TARES

433 VERIFICA EVASORI TARSU/TIA/TARES ANALIZZANDO LE UTENZE ELETTRICHE PRIME BANCHE DATI DA INCROCIARE: UTENZE ELETTRICHE. Analisi delle utenze, estraendo i dati per tipologia di utenza ANAGRAFE RESIDENTI. In caso di persone fisiche, estrazione dei componenti del nucleo familiare del soggetto intestatario dell'utenza di riferimento. BANCA DATI TARSU/TARES. Verifica esistenza di denuncia TARSU/TARES per ciascun componente del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza.

434 INDIVIDUARE EVASORI TARSU/TIA/TARES VERIFICA EVASORI TARSU/TIA/TARES ANALIZZANDO LE UTENZE (ELETTRICHE E GAS). Se non c’è riscontro nella banca dati TARSU Tares, si passa allo step successivo: sono verificate le seguenti banche dati: DATI METRICI TARSU. Verifica esistenza di uno o più immobili di proprietà per tutti i componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza. BANCA DATI ICI/IMU. Verifica esistenza di dichiarazione ICI/IMU per ciascun componente del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza. LOCAZIONI TELEMATICHE. Verifica esistenza di almeno un contratto di locazione per ogni componente del nucleo, per ottenere informazioni sul proprietario della locazione e sui relativi dati catastali, anche mediante invito a dichiarare gli stessi.

435 REPORT Verifica dimora abituale. SCOPO: Verificare se l’immobile ritenuto abitazione principale sia effettivamente dimora abituale del soggetto passivo e dei suoi familiari BANCHE DATI INCROCIATE: Banca dati ICI/IMU, Anagrafe residenti, banca dati TARSU/TARES, locazioni, utenze elettriche e GAS, dati metrici TARSU REPORT ESEMPIO ESEMPIO Evasione ICI abitazione principale Banca dati TARSU/TIA (Sistemi dell’Ente) Incrocio banche dati Locazioni Anagrafica residenti (Sistemi dell’Ente) b Utenze elettriche e GAS, idriche Banca dati ICI/IMU (sistemi dell’Ente) Accertamenti. Elusioni ed evasioni

436 EVASIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE Metodologia possibile: Individuazione proprietari di presunte abitazioni principali partendo dalla denuncia ICI, ovvero incrociando il dato catastale con la residenza anagrafica Ricerca per i vari proprietari se uno dei componenti del nucleo paga la tassa rifiuti. NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO NON È RISCONTRATO NELLA BANCA DATI TARSU: Verifica della utenza idrica: individuazione del contratto uso proprio o se vi è la presenza di un occupante non presente nel nucleo familiare Verifica delle utenze elettriche. Se viene riscontrata l’utenza va verificato se l’indirizzo è lo stesso. Lettura delle locazioni: Con dati catastali: se riscontrato, segnalare sul REPORT il locatario per verificare se paga la tassa rifiuti Senza dati catastali:se riscontrato, chiamare il proprietario per verificare se si tratta dell’immobile analizzato

437 IL CATASTO E’ l’insieme degli atti e registri contenenti i risultati di operazioni di accertamento, di misurazione e di stima eseguiti al fine di determinare la consistenza e la rendita dei beni immobili, nonché individuare i soggetti ai quali i beni stessi appartengono. Secondo il sistema attualmente vigente a livello nazionale, l’iscrizione dell’immobile in catasto non ha un valore probatorio, nel senso che non è di per sé sufficiente per provare la proprietà sul bene. Nell’art. 1 della legge fondamentale del 1886 si definisce per la prima volta il concetto di Catasto Italiano: Il catasto geometrico e particellare, è fondato sulla misura e sulla stima, non è probatorio, e nasce allo scopo di accertare la proprietà immobiliare evidenziarne le mutazioni e determinare le imposte

438 Il catasto moderno inizia nel 1886 con la “LEGGE MESSEDAGLIA” che sancì l’uso per tutto il territorio nazionale di un catasto geometrico “particellare” (basato su quello in uso nel regno di Sardegna). Il catasto terreni entra in conservazione nel 1956.

439 LA CARTOGRAFIA CATASTALE La cartografia catastale è concepita, fin dalla sua ideazione come una struttura di dati geometrici da tenersi costantemente aggiornata ed allineata con le informazioni contenute negli archivi censuari. Il sistema cartografico del catasto risulta oggi completo, e relativamente omogeneo, sull’intero territorio nazionale; è basato su cartografia a grande scala e gestito completamente in formato vettoriale. La particella di C.T. é una porzione continua di terreno, posta in un solo Comune, appartenente ad un unico possessore ed assoggettata ad un’unica specie di coltura (qualità) con uniforme grado di produttività (classe)

440 AGGIORNAMENTO DEL CATASTO Il problema dell’aggiornamento del catasto venne risolto, in un primo tempo, attraverso revisioni periodiche, per gruppi di comuni, dette “lustrazioni”, perché eseguite ogni 5 anni. Tale metodo necessitava però di tempi molto lunghi, inconciliabili con le esigenze della gestione corrente. Si ricorse allora al coinvolgimento dei liberi professionisti per la predisposizione degli atti tecnici per l’aggiornamento del catasto, demandando agli Uffici le funzioni e le prerogative di inquadramento dei rilievi e controllo degli atti, di standardizzazione delle procedure e conservazione e pubblicazione del prodotto cartografico.

441 A partire dagli anni ‘60-’70 del secolo scorso, l’aggiornamento “ordinario” della cartografia catastale viene eseguito utilizzando le informazioni geometriche contenute in specifici atti tecnici denominati “Tipo di Frazionamento” e “Tipo mappale”, presentati al catasto dai professionisti abilitati. Tipo di Frazionamento: documento tecnico che individua la porzione di territorio sulla quale si intendono trasferire i diritti reali; riporta le nuove linee dividendi (linee confine) su di un estratto autentico della mappa catastale. Tipo mappale: documento tecnico per la denuncia al catasto del cambiamento della qualità dei terreni a seguito di edificazione; viene predisposto su di un estratto autentico della mappa catastale.

442 DIGITALIZZAZIONE DELLE MAPPE CATASTALI Alla fine degli anni ‘70, viene avviata l’imponente opera di digitalizzazione delle mappe catastali, acquisendo le informazioni geometriche direttamente dalla “matrice trasparente” della mappa mediante l’impiego di “tavoli digitalizzatori”. Nasce nel 1989, preceduto dalla diffusione della circolare n. 2/1988, dettante le norme guida per il corretto uso del software, la procedura PROGEO Ogni cambiamento nello stato di terreni, avvenuto per edificazione, ampliamento, demolizione, anche parziale, di unità immobiliari, o per frazionamento di una particella di terreno, di norma ai fini di un passaggio di proprietà, deve essere dichiarato in catasto.

443 Il catasto fabbricati nasce nel 1939 (L.11/08/1939 n°1249) ed entra in funzione nel 1962 come inventario di tutte le costruzioni sia urbane (a partire dal 1939) sia rurali (a partire dal 1994). UNITÀ DI MISURA L'unità di misura del catasto dei fabbricati è costituita dall'unità immobiliare urbana: “una porzione di fabbricato o un fabbricato o un insieme di fabbricati o un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.”

444 COME SI IDENTIFICANO I FABBRICATI Il territorio di ogni Comune viene rappresentato da una Mappa, generalmente suddivisa in Fogli e Particelle. Le particelle sono costituite da aree comprese generalmente nello stesso foglio appartenenti a uno stesso proprietario. Per le aree edificate, ogni unità immobiliare facente parte del fabbricato è inoltre distinta da un proprio numero ("subalterno"). Le unità immobiliari urbane, in base alla destinazione, sono classificate in gruppi distinti per categorie: A: Immobili usati per abitazione ordinaria o assimilabili; B: Immobili usati come alloggi collettivi a destinazione pubblica (Collegi, alberghi); C: Immobili usati per attività commerciali; D: Immobili usati per destinazione speciale – uso produttivo (cinema,teatri, opifici, ecc.) la cui rendita è stimata caso per caso dall’Agenzia delle Entrate; E:Immobili destinati ad uso particolare (immobili adibiti all’esercizio pubblico dei culti, oppure ad esigenze pubbliche, ecc) la cui rendita è stimata caso per caso dall’Agenzia delle Entrate; F:Aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione, unità in corso di definizione, lastrici solari.

445 È un parametro che, nell'ambito di una stessa categoria, distingue gli immobili in relazione al livello delle finiture, della dotazione di servizi, dell'ampiezza dei vani e soprattutto della loro posizione. Il numero delle classi può variare da Comune a Comune in base alle differenze che sussistono tra i valori del mercato delle locazioni all'interno della stessa categoria catastale. La prima classe individua gli immobili a reddito più basso, l'ultima quelli a reddito più alto. LA CLASSE

446 LA CONSISTENZA Rappresenta la grandezza dell'immobile ed è espressa con unità di misura diverse per ciascuna A = VANI CATASTALI B = SOMMA CUBATURE –MC- C = SOMMA DELLE SUPERFICI- MQ-

447 LA RENDITA CATASTALE E’ il valore fiscale attribuito ad un immobile in base alle tariffe d’estimo. Le tariffe d’estimo sono riferite alla redditività dei terreni e dei fabbricati e vengono determinate, per ogni comune, in base alle zone censuarie dove è situato l’immobile. La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell’immobile. Per tener conto del costo della vita, le rendite catastali possono essere rivalutate, ossia aumentate di una determinata percentuale, incrementando così la base per l’applicazione delle imposte.

448 Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate – Territorio determinano le tariffe d'estimo di ogni immobile in base alle seguenti caratteristiche: comune dove è situato; zona censuaria in cui è ubicato (che per i comuni medio piccoli, in genere, è una sola e più di una per le città più grandi); categoria di appartenenza (ad esempio A/2 se l'immobile è di tipo civile, A/3 se di tipo economico, A/4 se di tipo popolare); classe in cui può essere inquadrato. La rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza (vani, mq o mc) per la tariffa.

449 Il valore catastale di un immobile (da non confondere con ilvalore commerciale), costituisce la base necessaria per la riscossione delle imposte. Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale per un coefficiente prestabilito che varia in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e alla categoria catastale di appartenenza. La riforma del catasto, prevede l’introduzione di nuovi principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili, tra i quali, la definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare e la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie in sostituzione del numero dei vani

450 LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23 DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE PIU EQUO, TRASPARENTE ED ORIENTATO ALLA CRESCITA : LA NUOVA FISCALITÀ EDILIZIA

451 A.Riforma del catasto degli immobili B.Regime fiscale agevolato per sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici C.Contrasto all’evasione e riordino dei fenomeni di erosione fiscale (tax expenditures) D.Rafforzamento della cooperazione Fisco-contribuente (es: dichiaraz. precompilate, interpelli flash, ridurre sanzioni) E.Nuove forme di compensazione e rateizzazione dei debiti tributari del contribuente F.Revisione del processo tributario e del sistema sanzionatorio penale G.Tassazione semplificata per imprese e contribuenti minori (es. Imposta sul Reddito Imprenditoriale – IRI) H.Nuove forme di fiscalità energetica e ambientale

452 REVISIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI La riforma del catasto degli immobili deve correggere le molte iniquità dell’attuale sistema delle rendite catastali… RENDERE PIÙ CONFORMI ALLA REALTÀ LE STIME DEGLI IMMOBILI L’efficacia dei nuovi valori catastali: - dovrà avvenire a saldi invariati per la finanza pubblica - non deve determinare un aggravio del carico fiscale per i contribuenti,

453 REVISIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI: PRINCIPI E CRITERI  ATTRIBUZIONE DI UN «VALORE PATRIMONIALE MEDIO ORDINARIO», IN BASE A:  localizzazione  caratteristiche dell’immobile per destinazione catastale e ambito territoriale  superficie in metri quadrato (in luogo dell’attuale riferimento ai vani)  valori di mercato (OMI) espressi nei 3 anni precedenti l’entrata in vigore della riforma  ATTRIBUZIONE DI UNA «RENDITA MEDIA ORDINARIA», IN BASE :  nformazioni raccolte nell’ambito del mercato delle locazioni, relative ai redditi medi da locazione  localizzazione  caratteristiche dell’immobile per destinazione catastale e ambito territoriale

454 FEDERALISMO CATASTALE SPIRITO DI MASSIMA COLLABORAZIONE ENTI LOCALI/AGENZIA ENTRATE A PIENO REGIME LA CIRCOLARITA’ DELLE INFORMAZIONI….. FEDERALISMO CATASTALE SPIRITO DI MASSIMA COLLABORAZIONE ENTI LOCALI/AGENZIA ENTRATE A PIENO REGIME LA CIRCOLARITA’ DELLE INFORMAZIONI…..


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