Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
PROCESSO CIVILE TELEMATICO Le novità del DL 90/2014
2
PROCESSO CIVILE TELEMATICO l’obbligatorietà
3
Art. 126, II comma Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale. Art. 133, II comma “dispositivo” sostituito da «testo integrale della sentenza»; Art. 207, II comma, le parole: “che le sottoscrive” sono soppresse. DL 90/2014 ART. 45 ART. 45 Modifiche CPC sottoscrizione verbale e comunicazione sentenza
4
NO marche (art. 10) autorizza zione COA (art. 7, c. 4) sanzione sospensione (art. 7, c. 4) registro cronolog. (art. 8) DL 90/2014 ART. 46 ART. 46 Modifiche alla legge 53/1994
5
entro il 30 novembre 2014 PA fornire a Ministero Giustizia indirizzo PEC ricevere comunicazioni e notificazioni DL 90/2014 ART. 47 ART. 47 indirizzi PEC della PA
6
Art. 530 cpc, VI comma -> sostituito dal seguente 30 giorni dopo la entrata in vigore DL Il giudice dell'esecuzione stabilisce che versamento della cauzione, presentazione delle offerte, svolgimento della gara tra gli offerenti, pagamento del prezzo, con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. DL 90/2014 ART. 48 ART. 48 Vendita cose mobili pignorate con modalità telematiche
7
DL 90/2014 ART. 49 ART. 49 processo tributario ART. 50 ART. 50 ufficio del processo ART. 51 ART. 51 razionalizzazione uffici
8
16 bis DL 179/2014 DL 90/2014 ART. 51 ART. 51 notificazioni telematiche
9
DL 90/2014 ART. 51 ART. 51 notificazioni telematiche 16 bis DL 179/2014 Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del Giudice.
10
DL 90/2014 ART. 51 ART. 51 notificazioni telematiche 16 bis DL 179/2014 Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11
DL 90/2014 ART. 51 ART. 51 notificazioni telematiche DPR 30 maggio 2002, n. 115 diritto di copia autentica Art. 40 comma 1 quinquies Art. 268 comma 1 -bis semplice Art. 40 comma 1 quater Art. 269 comma 1 -bis non è dovuto
12
DL 90/2014 ART. 51 ART. 51 notificazioni telematiche 16 sexies DL 179/2014
13
PROCESSO CIVILE TELEMATICO Le novità del DL 90/2014
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.