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LA TASI E LA TARI Normativa e applicazione Le novità dell’estate in materia di IUC Aosta, 21 ottobre 2014 Christian Amadeo.

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1 LA TASI E LA TARI Normativa e applicazione Le novità dell’estate in materia di IUC Aosta, 21 ottobre 2014 Christian Amadeo

2 - La I.U.C.: introduzione e sue componenti - La TARI - La TASI - Disposizioni comuni IUC - Novità IMU 2 Indice

3 Imposta Unica Comunale I.U.C.

4 LA NORMA ISTITUTIVA Legge n. 147 del 27/12/2013 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2014) Commi da 639 a 731 NORME DI MODIFICA Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014 Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014, convertito con Legge n. 80 del 23/05/2014 Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, convertito con Legge n. 89 del 23/06/2014 4 IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

5 5 COMPOSIZIONE / ARTICOLAZIONE Comma 639 I.U.C. Componente Patrimoniale Componente Servizi I.M.U. Imposta Municipale Propria TASI Tributo per i servizi indivisibili TARI Tassa sui rifiuti, finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

6 6 IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. IMU NOVITA’ 2014 TARITASI Resta in vigore, con modifiche Sostituisce Tarsu, Tia e Tares Nuovo tributo

7 7 I.U.C. - Disciplina generale NORME RICHIAMATE Potestà regolamentare (comma 702) Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Limiti alla potestà regolamentare:  Individuazione fattispecie imponibili  Soggetti passivi  Aliquota massima

8 8 I.U.C. REGOLAMENTI CRITICITA’ Il Regolamento è UNICO per la IUC o ne deve essere approvato uno per ciascuna delle sue componenti (TARI, TASI E IMU)? Imposta “Unica”, ma con 3 componenti aventi caratteristiche in molti casi divergenti tra loro. Comunicazione del MEF prot. 4033 del 28/02/2014: si delinea l’ampia possibilità di scelta per i Comuni: IMU TARI TASI IMU E TARI IMU E TASI TARI E TASI IMU, TARI E TASI

9 9 TARI Tassa sui rifiuti

10 10 DA TARES A TARI TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) Il comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, istitutivo della TARES TARI (Tassa sui rifiuti) Istituita con comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, quale componente della IUC

11 11 TARI Tassa sui rifiuti DESTINAZIONE Comma 639 Finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti PRESUPPOSTO IMPOSITIVO (SOGGETTI PASSIVI) Commi 641 e 642  il possesso  la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

12 12 TARI Tassa sui rifiuti SUSCETTIBILITA’ DI PRODURRE RIFIUTI Principio di giurisprudenza consolidato: non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino “in obbiettive condizioni di non utilizzabilità”, sottraendo ad imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità. Sentenze Corte di Cassazione: n. 16785 del 30/11/2002, n. 9920/2003, n. 15658 del 12/08/2004, n. 22770/2009 1850/2010, n. 25012 del 10/12/2010, n. 16785 del 27/11/2012, n. 1332 del 21/01/2013 e n. 18022 del 24/07/2013 Nota Ifel 01/09/2014: il mancato utilizzo di un locale o di un’area non esonerano il contribuente dal pagamento della nuova tassa rifiuti (TARI).

13 13 TARI Tassa sui rifiuti TASSAZIONE A PRESCINDERE DALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI Principio di giurisprudenza consolidato:. la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità. Sentenze Corte di Cassazione: n. 10608 del 04/07/2003, n. 6312 del 22/02/2005, n. 21505 del 07/11/2005, n. 17381/2010, n. 1172 del 22/01/2010, n. 321 del 17/02/2010, n.

14 14 TARI Tassa sui rifiuti TASSAZIONE PER OCCUPAZIONE DI FATTO E ONERE DELLA PROVA INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI Occupazione di fatto: E’assoggettato ad imposizione chiunque disponga, a qualsiasi titolo, l’immobile, anche se di fatto non lo occupa: Sentenza Corte di Cassazione n. 17519 del 12/10/2012 Onere della prova: Il Comune deve solo dimostrare il fatto oggettivo dell’occupazione/detenzione dei locali o aree tassabili. È esclusivamente a carico del contribuente l’onere della prova contraria atta a dimostrare l’inidoneità dei locali/aree a produrre rifiuti: Sentenza Corte di Cassazione n. 14770 del 15/11/2000

15 15 TARI Tassa sui rifiuti ESCLUSIONI Comma 641, secondo periodo  le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative  le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

16 16 TARI Tassa sui rifiuti SOGGETTI PASSIVI – Specifiche disposizioni Vincolo di solidarietà (comma 642): In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Detenzione temporanea (comma 643): In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

17 17 TARI Tassa sui rifiuti SOGGETTI PASSIVI – Specifiche disposizioni Multiproprietà e centri commerciali integrati (comma 644): Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

18 18 TARI Tassa sui rifiuti SUPERFICIE IMPONIBILE UNITA’ A DESTINAZIONE ORDINARIA (CATEGORIE CATASTALI A-B-C) Superficie calpestabile (comma 645) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (interscambio Comuni e Agenzia delle Entrate), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Superfici dichiarate/accertate (comma 646, primo periodo) Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

19 19 TARI Tassa sui rifiuti SUPERFICIE IMPONIBILE UNITA’ A DESTINAZIONE ORDINARIA Attività di accertamento (comma 646, secondo periodo) Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

20 20 TARI Tassa sui rifiuti SUPERFICIE IMPONIBILE UNITA’ A DESTINAZIONE ORDINARIA Interscambio Comuni e Agenzia delle Entrate (comma 647): Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29/03/2013. In base a detto provvedimento, tramite il portale Sister vengono forniti ai Comuni i seguenti dati:  superfici catastali determinate secondo i criteri del DPR 138/1998, con planimetrie  ai fini dell’accertamento, superfici catastali scorporando, per le sole abitazioni, le superfici scoperte pertinenziali o accessorie. I Comuni segnalano eventuali incongruenze, attraverso apposita procedura presente sul portale Sister)

21 21 TARI Tassa sui rifiuti COOPERAZIONE TRA COMUNI E AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA REVISIONE DEL CATASTO (comma 647) DATI CATASTALI DELLE UNITA’ A DESTINAZIONE ORDINARIA (CAT. A-B-C) Allineamento TOPONOMASTICA Obiettivo DETERMINAZIONE SUPERFICIE ASSOGGETTABILE A TRIBUTO, PARI ALL’80% DELLA SUPERFICIE CATASTALE (D.P.R. 138/1998 ) NUMERAZIONE CIVICA INTERNA/ESTERNA COMUNICAZIONE AI CONTRIBUENTI I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

22 22 TARI Tassa sui rifiuti SUPERFICIE IMPONIBILE UNITA’ A DESTINAZIONE ORDINARIA (CATEGORIE CATASTALI A-B-C) DECORRENZA UTILIZZO SUPERFICI CATASTALI (ultimo periodo comma 645, aggiunto da lettera d-bis, comma 1, art. 2, del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014) Dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647

23 23 TARI Tassa sui rifiuti SUPERFICIE IMPONIBILE UNITA’ A DESTINAZIONE SPECIALE (CATEGORIE CATASTALI D-E, aree scoperte) Comma 648 Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

24 24 TARI Tassa sui rifiuti RIFIUTI SPECIALI ( comma 649, primo periodo) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. CONFRONTO CON PRECEDENTI NORME Art. 14, comma 10, D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 (TARES) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 (TARSU) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

25 25 TARI Tassa sui rifiuti RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI comma 649, secondo periodo Norma generale (commi 641 e 642) Tassabilità locali in cui si producono rifiuti speciali nel caso in cui sono stati assimilati agli urbani da parte del Comune. Il Regolamento comunale TARI disciplina (comma 649, secondo periodo):  Riduzioni per riciclo rifiuti assimilati agli urbani  Individuazione aree di produzione rifiuti speciali non assimilati e relative aree collegate

26 26 TARI Tassa sui rifiuti RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI comma 649, secondo periodo RIDUZIONI PER RICICLO DEI RIFIUTI ASSIMILATI SOGGETTI INTERESSATI: produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani RIDUZIONI (QUOTA): quota variabile del tributo RIDUZIONI (CALCOLO): proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati

27 27 TARI Tassa sui rifiuti RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI comma 649, secondo periodo DEFINIZIONI DI RICICLO / RECUPERO RICICLO (RICICLAGGIO), art. 183, lettera u), D.Lgs. 152/2006: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. RECUPERO (art. 183, lettera t), D.Lgs. 152/2006: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

28 28 TARI Tassa sui rifiuti RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI comma 649, secondo periodo INDIVIDUAZIONE AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E RELATIVE AREE COLLEGATE Il Comune individua Aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili Magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive Si estende il divieto di assimilazione ai quali:

29 29 TARI Tassa sui rifiuti RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI comma 649, ultimo periodo SANZIONI PER CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

30 30 TARI Tassa sui rifiuti CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA commi 651 e 652 Nella commisurazione della tariffa, il Comune tiene conto dei criteri (scelta alternativa): a)determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; b)nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. La disposizione di cui alla lettera b) ricalca sostanzialmente l'art. 65 del D.Lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU

31 31 TARI Tassa sui rifiuti COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA / CRITERI COEFFICIENTI DPR 158/1999 MODULABILI DAL COMUNE (comma 652, periodo aggiunto da lettera e-bis), art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2014) Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. N. 158 del 27/04/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere: PERIODO: anni 2014 e 2015 OGGETTO: l’adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato D.P.R. 158/1999 (parte variabile domestiche, parte fissa e variabile non domestiche) MISURA CONSENTITA: inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, del 50% ULTERIORE FACOLTA’: può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (parte fissa utenze domestiche).

32 32 TARI Tassa sui rifiuti DETERMINAZIONE E COPERTURA DEI COSTI Copertura integrale dei costi (comma 654) In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Decreto legislativo del 13 gennaio 2003 n. 36 Articolo 15 - Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Comma 1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).

33 33 TARI Tassa sui rifiuti DETERMINAZIONE E COPERTURA DEI COSTI Determinazione costi dal 2016 (comma 653) A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

34 34 TARI Tassa sui rifiuti ISTITUZIONI SCOLASTICHE comma 655 Resta ferma la disciplina secondo la quale dal 2008 il Ministero della Pubblica Istruzione corrisponde ai Comuni gli importi dovuti per il servizio raccolta/smaltimento rifiuti, in proporzione alla popolazione scolastica. Norma richiamata: articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

35 35 TARI Tassa sui rifiuti RIDUZIONI ED ESENZIONI commi da 656 a 660 RIDUZIONI OBBLIGATORIE Mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (comma 656) La TARI é dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di: mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

36 36 TARI Tassa sui rifiuti RIDUZIONI ED ESENZIONI commi da 656 a 660 RIDUZIONI OBBLIGATORIE Zone in cui non è effettuata la raccolta (comma 657) Nelle zone in cui non é effettuata la raccolta, la TARI é dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

37 37 TARI Tassa sui rifiuti RIDUZIONI ED ESENZIONI commi da 656 a 660 RIDUZIONI OBBLIGATORIE Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche (comma 658) Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

38 38 TARI Tassa sui rifiuti RIDUZIONI ED ESENZIONI (commi da 656 a 660) RIDUZIONI FACOLTATIVE PER IL COMUNE (comma 659) Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. NOTA BENE: eliminato limite massimo del 30% previsto per la Tares

39 39 TARI Tassa sui rifiuti RIDUZIONI ED ESENZIONI commi da 656 a 660 RIDUZIONI FACOLTATIVE PER IL COMUNE Ulteriori riduzioni ed esenzioni (comma 660) Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta, a scelta del Comune:  con ripartizione del costo su tutte le utenze soggette a TARI;  attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

40 40 TARI Tassa sui rifiuti TARI GIORNALIERA commi 662-663-664-665 Soggetti e tipologie (comma 662 primo periodo) Soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, versano la TARI in base a tariffa giornaliera. Periodo (comma 662 secondo periodo) L'occupazione/detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Misura tariffaria (comma 663) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

41 41 TARI Tassa sui rifiuti TARI GIORNALIERA comma 662-663-664-665 Dichiarazione (comma 664) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Norme di rimando (comma 665) Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

42 42 TARI Tassa sui rifiuti TRIBUTO PROVINCIALE comma 666 Applicazione e misura (comma 666) E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

43 43 TARI Tassa sui rifiuti SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI Commi 667-668 Sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti (comma 667) Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (Ministro dell'ambiente, di concerto con Mef, sentita Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:  sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o  di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

44 44 TARI Tassa sui rifiuti SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI Commi 667-668 Tariffa avente natura corrispettiva (comma 668) POSSIBILITA’ DI ADOZIONE: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 4461997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. CRITERI: Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. APPLICAZIONE E RISCOSSIONE: la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

45 45 TARI Tassa sui rifiuti REGOLAMENTO Comma 682 Con regolamento il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: a) criteri di determinazione delle tariffe; b) classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; c) disciplina delle riduzioni tariffarie; d) disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; e) individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

46 46 TARI Tassa sui rifiuti APPROVAZIONE TARIFFE Comma 683 Organo competente: Consiglio Comunale Termine: entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione Conformità: le tariffe della TARI sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani Piano finanziario:  redatto: dal soggetto che svolge il servizio stesso  approvato: dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

47 47 TARI Tassa sui rifiuti DICHIARAZIONE Commi 684-685-686-687 Termine di presentazione (comma 684): 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Dichiarazione unica (comma 684) Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Modello dichiarazione (comma 685): Messo a disposizione dal comune

48 48 TARI Tassa sui rifiuti DICHIARAZIONE Commi 684-685-686-687 Effetti (comma 685) Anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; Variazioni (comma 685) la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

49 49 TARI Tassa sui rifiuti DICHIARAZIONE Commi 684-685-686-687 Dati obbligatori (comma 685) Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati:  i dati catastali  il numero civico di ubicazione dell'immobile  il numero dell'interno, ove esistente

50 50 TARI Tassa sui rifiuti DICHIARAZIONE Commi 684-685-686-687 Superfici dichiarate/accertate Tarsu/Tia (comma 686) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini:  TARSU (D.Lgs. n. 507/1993)  TIA 1 (D.Lgs. n. 22/1997)  TIA 2 (D.Lgs. n. 152/2006)  TARES (D.L. n. 201/2011)

51 51 TARI Tassa sui rifiuti Strumenti di pagamento (comma 688) Il versamento della TARI e della tariffa corrispettiva è effettuato:  secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24)  tramite bollettino di conto corrente postale  tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

52 52 TARI Tassa sui rifiuti Scadenze (comma 688) Il comune stabilisce:  le scadenze di pagamento della TARI  prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Unica soluzione (comma 688) È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

53 53 TARI Tassa sui rifiuti VERSAMENTI Commi 688-689 Ipotesi scelta scadenze (comma 688) PRIMASECONDATERZAQUARTA 16 MAGGIO16 LUGLIO16 SETTEMBRE16 NOVEMBRE In tal modo viene garantito l’obbligo di consentire “di norma almeno due rate a scadenza semestrale” Unica soluzione 16 GIUGNO

54 54 TARI Tassa sui rifiuti VERSAMENTI Commi 688-689 Rendicontazione e trasmissione dati riscossione (comma 688) Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF (sentite Conferenza Stato-città e autonomie locali e principali associazioni rappresentative dei comuni) sono stabilite le modalità per:  la rendicontazione  la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

55 55 TARI Tassa sui rifiuti VERSAMENTI Commi 688-689 Modalità di versamento (comma 689) Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF (di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI), vengono:  stabilite le modalità di versamento  assicurata in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati  previsto l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

56 56 TARI Tassa sui rifiuti Modalità di versamento (comma 689) CRITICITA’ Come si concilia l’obbligo da parte del Comune di inviare modelli di pagamento preventivamente compilati con il termine di presentazione della dichiarazione al 30 giugno dell’anno successivo???

57 57 TARI Tassa sui rifiuti MEF – Quesito su acconto TARI Prot. 5648 del 24/03/2014 Il MEF sostiene che sia possibile prevedere versamenti in acconto sulla base degli importi versati nell’annualità precedente. Il riferimento citato è il vigente comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale il Comune stabilisce le scadenze della TARI. Unico vincolo: rispetto del numero minimo di due rate semestrali, imposto dallo stesso comma 688.

58 58 TARI Codici tributo Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E Ridenominati i codici TARES istituiti con Risoluzione n. 37/E del 27/05/2013: 3944TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011 3950TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 3945TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI 3946TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES – art. 14 DL n. 201/2011 - SANZIONI 3951TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI 3952TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI

59 59 TARI Tassa sui rifiuti TARI RISCOSSIONE (commi 690-691) Regola generale per riscossione IUC (comma 690) La IUC (di cui la TARI è una delle componenti) è applicata e riscossa dal comune. Tariffa corrispettiva (commi 690 e 691) la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Riscossione TARI a soggetto terzo (comma 691) I comuni possono, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza dl relativo contratto, la gestione dell'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva ai soggetti ai quali risulta affidato alla data del 31/12/2013:  il servizio di gestione dei rifiuti o  il servizio di accertamento e riscossione della TARES.

60 60 TASI Tributo per i servizi indivisibili Destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili Natura ibrida: in parte legato alla TARI in parte all’IMU

61 61 TASI Tributo per i servizi indivisibili fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale aree edificabili a qualsiasi titolo di: il possesso la detenzione ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli come definiti ai fini IMU PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Comma 669

62 62 TASI Tributo per i servizi indivisibili SOGGETTI PASSIVI Coobbligati in solido (comma 671) In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Differenza rispetto all’IMU: IMU: corrisposta in base a percentuali di possesso TASI: corrisposta da un solo soggetto (come la TARI) Effetti / criticità:  Scelta dell’unico soggetto  Adeguamento banca dati rispetto a IMU  Calcolo tributo: aliquota unica o differenziata in relazione a destinazione d’uso.

63 63 TASI Tributo per i servizi indivisibili SOGGETTI PASSIVI Locazione finanziaria (comma 672) SOGGETTO PASSIVO: locatario PERIODO: a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (cioè: dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna) DISPOSIZIONE IN LINEA CON L’IMU Detenzione temporanea (comma 673) TIPOLOGIA: detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare SOGGETTO PASSIVO: possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie DISPOSIZIONE IN LINEA CON LA TARI.

64 64 TASI Tributo per i servizi indivisibili SOGGETTI PASSIVI Commi 671-672-673-674 Multiproprietà e centri commerciali integrati (comma 674) SOGGETTO PASSIVO: il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte (??? Tipologia non prevista tra gli oggetti imponibili della Tasi, ndr) di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori ECCEZIONE: sono fatti salvi nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. DISPOSIZIONE IN LINEA CON LA TARI

65 65 TASI Tributo per i servizi indivisibili SOGGETTI PASSIVI Commi 671-672-673-674 Ripartizione tra occupante e proprietario (comma 681) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. NOVITA’

66 66 TASI Tributo per i servizi indivisibili SOGGETTI PASSIVI Commi 671-672-673-674 Ripartizione tra occupante e proprietario (comma 681) ESEMPIO: CRITICITA’: I comuni devono adoperarsi per abbinare ogni singola unità immobiliare all’occupante e al titolare di diritto reale. Importo complessivo TASI 100 % 20 % 80 % a carico dell’occupante a carico del titolare di diritto reale

67 67 TASI Tributo per i servizi indivisibili BASE IMPONIBILE Comma 675 La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

68 68 TASI Tributo per i servizi indivisibili BASE IMPONIBILE Riepilogo disposizioni per base imponibile IMU: TIPOLOGIA IMMOBILEBASE IMPONIBILE Fabbricati ordinari rendita catastale rivalutata e coefficienti moltiplicatori IMU Fabbricati in categoria D, posseduti da imprese e non iscritti in catasto valore delle scritture contabili rivalutato con coefficienti annuali Aree fabbricabilivalore venale in comune commercio Fabbricati di interesse storico/artistico riduzione base imponibile 50% Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabiliriduzione base imponibile 50%

69 69 TASI Tributo per i servizi indivisibili ALIQUOTE Commi 676-677-678 Aliquota di base (comma 676) 1 per mille. Riduzione aliquota (comma 676) Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

70 70 TASI Tributo per i servizi indivisibili ALIQUOTE Commi 676-677-678 Determinazione aliquote e aliquota massima 2014 (comma 677) Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

71 71 TASI Tributo per i servizi indivisibili ALIQUOTE Commi 676-677-678 Aumento aliquota massima 2014 (ultimo periodo comma 677 aggiunto da art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014) Per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo (10,6 x mille) e nel secondo (2,5 x mille) periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

72 72 TASI Tributo per i servizi indivisibili ALIQUOTE Commi 676-677-678 Aliquota massima per fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 678) L'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l’1 per mille Definizione di fabbricati rurali ad uso strumentale: come da art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1993 (richiamato dall’ art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 nel citato comma 678 della L. 147/2013)

73 73 TASI Tributo per i servizi indivisibili ALIQUOTE AUMENTO FINO ALLO 0,8 X MILLE DELL’ALIQUOTA MASSIMA IMU+TASI NUOVI LIMITI MASSIMI (ALTERNATIVI): TIPOLOGIA ATTUALE ALIQUOTA MASSIMA IMU+TASI NUOVA ALIQUOTA MASSIMA IMU+TASI Abitazione principale2,5 per mille3,3 per mille Altri immobili10,6 per mille11,4 per mille TIPOLOGIA ALIQUOTA MASSIMA IMU+TASI MAGGIORE ALIQUOTA APPLICATA Abitazione principale3,1 per mille0,6 per mille Altri immobili10,8 per mille0,2 per mille ESEMPIO DI SCELTA PER IL COMUNE:

74 74 TASI Tributo per i servizi indivisibili ALIQUOTE MASSIME TIPOLOGIA SOMMA ALIQUOTA MASSIMA IMU + TASI MASSIMA (BASE) SOMMA ALIQUOTA MASSIMA IMU + TASI MASSIMA (AUMENTO 0,8 ‰) Abitazione principale (NO A1-A8-A9) 2,5 per mille3,3 per mille Abitazione principale (A1-A8-A9) 6 per mille6,8 per mille Altri fabbricati10,6 per mille11,4 per mille

75 75 TASI Tributo per i servizi indivisibili ESEMPI ALIQUOTE - ALTRI FABBRICATI 0,8 PER MILLE UTILIZZATO TUTTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA IMU 2013 ALIQUOTA TASI CONSENTITA TOTALE ALIQUOTE IMU + TASI 10,6 per milleZero per mille10,6 per mille 9 per mille1,6 per mille10,6 per mille 7,6 per mille2,5 per mille10,1 per mille

76 76 TASI Tributo per i servizi indivisibili ESEMPI ALIQUOTE - ALTRI FABBRICATI 0,8 PER MILLE UTILIZZATO SOLO PER ALTRI FABBRICATI ALIQUOTA IMU 2013 ALIQUOTA TASI CONSENTITA TOTALE ALIQUOTE IMU + TASI 10,6 per mille0,8 Per mille11,4 per mille 9 per mille2,4 per mille11,4 per mille 7,6 per mille3,3 per mille10,9 per mille

77 77 TASI Tributo per i servizi indivisibili CIRCOLARE N. 2/DF DEL 29 LUGLIO 2014 TASI – chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille Definizione:  “primo limite”: somma aliquote Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile  “secondo limite”: aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille Esempi conformi e non conformi alla normativa.

78 78 TASI Tributo per i servizi indivisibili CONFRONTO IMU / TASI - ESEMPI ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTE BASE – DETRAZIONE IMU € 200, NO DETRAZIONI TASI CATEGORIA IMU 4 PER MILLE TASI 1 PER MILLE DIFFERENZA A/3€ 35,20€ 58,80+ € 23,60 A/2 € 304,00€ 126,00- € 178,00 A/7€ 472,00€ 168,00- € 304,00

79 79 TASI Tributo per i servizi indivisibili CONFRONTO IMU / TASI - ESEMPI ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA TASI 2,5 SENZA DETRAZIONI / DETRAZIONE IMU € 200 CATEGORIA IMU 4 PER MILLE TASI 2,5 PER MILLE DIFFERENZA A/3€ 35,20€ 147,00+ € 111,80 A/2 € 304,00€ 315,00+ € 11,00 A/7€ 472,00€ 420,00- € 52,00

80 80 TASI Tributo per i servizi indivisibili RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE PER IL COMUNE Comma 679 Il comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

81 81 TASI Tributo per i servizi indivisibili ESENZIONI Disposizione aggiunta da art. 1, comma 3 del D.L. n. 16/2014 convertito in L. 68/2014 Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti da: Stato nel proprio territorio, da:  Regioni  Province  Comuni  Comunità Montane  Consorzi fra detti enti, ove non soppressi  Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi

82 82 TASI Tributo per i servizi indivisibili ESENZIONI Disposizione aggiunta da art. 1, comma 3 del D.L. n. 16/2014 convertito in L. 68/2014 Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

83 83 TASI Tributo per i servizi indivisibili ESENZIONI Disposizione aggiunta da art. 1, comma 3 del D.L. n. 16/2014, convertito in L. 68/2014 f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni

84 84 TASI Tributo per i servizi indivisibili TIPOLOGIE ESENTI DALL’IMU MA SOGGETTE A TASI:  abitazioni assegnate da cooperative edilizie a proprietà indivisa;  alloggi sociali;  ex casa coniugale assegnata ad uno dei due ex coniugi;  abitazioni forze armate, polizia, vigili del fuoco, carriera prefettizia  fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

85 85 TASI Tributo per i servizi indivisibili REGOLAMENTO Comma 682 Con regolamento il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, Per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

86 86 TASI Tributo per i servizi indivisibili APPROVAZIONE ALIQUOTE Comma 683 ORGANO COMPETENTE: il consiglio comunale TERMINE: entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione CONFORMITA’ E DIFFERENZAZIONE ALIQUOTE:  in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682  possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

87 87 TASI Tributo per i servizi indivisibili DICHIARAZIONE Commi 684-685-686-687 Termine di presentazione (comma 684): 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Dichiarazione unica (comma 684) Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Modello dichiarazione (comma 685): Messo a disposizione dal comune

88 88 TASI Tributo per i servizi indivisibili DICHIARAZIONE Commi 684-685-686-687 Effetti (comma 685) Anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; Variazioni (comma 685) la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni Dichiarazione IMU (comma 687) Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

89 89 IMU Dichiarazioni Art. 13, comma 12-ter del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione (esclusione variazioni MUI) Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

90 90 TASI Versamenti Strumenti di pagamento (comma 688) Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:  secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24)  tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili (ccp unico nazionale n. 1017381649 intestato «Pagamento TASI», Decreto 23/05/2014)

91 91 TASI Codici Tributo Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E 3958TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3959TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif 3960TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif 3961TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif 3962TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI 3963TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI

92 92 TASI Scadenze di pagamento Scadenze (comma 688) Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. N. 23 del 14/03/2011:  PRIMA RATA: 16 giugno  SECONDA RATA: 16 dicembre  SOLUZIONE UNICA: 16 giugno Unica soluzione (comma 688) È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

93 93 TASI - versamenti Modalità di calcolo PRIMA RATA SECONDA RATA aliquota e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente a saldo, con conguaglio sulla base degli atti pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale al 28 ottobre di ciascun anno

94 94 TASI - versamenti Adempimenti del Comune ENTRO IL 21 OTTOBRE dello stesso anno esclusivamente in via telematica, mediante l’inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale AL FINE DELLA PUBBLICAZIONE AL 28 OTTOBRE Il Comune deliberazioni di approvazione di: - aliquote/detrazioni - regolamenti INVIA COMECOME COSACOSA

95 95 TASI - versamenti Mancata pubblicazione – Efficacia – altri adempimenti si applicano gli atti adottati per l’anno precedente Mancata pubblicazione entro 28/10 data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico EFFETTI Efficacia deliberazioni e regolamenti DECORRENZA Altro obbligo per i Comuni INSERIRE sul Portale, elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Mef, sentita l'Anci

96 96 TASI - versamenti Disposizione speciale anno 2014 La disposizione che detta le regole speciali per il solo anno 2014, riguardo ai termini di approvazione delle aliquote e la loro efficacia è prevista da: Il D.L. 09 GIUGNO 2014, N. 88 (“Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014”, pubblicato in G.U. n. 132 del 10/06/2014, non è stato convertito in Legge. Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11/08/2014 è stata inserita la seguente comunicazione “Mancata conversione del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.». Il citato decreto non è stato convertito in legge nei 60 giorni dalla sua pubblicazione. ART. 4, COMMA 12-QUATER DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014) Convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

97 97 TASI - versamenti Disposizione speciale anno 2014 SCADENZA 16 GIUGNO 2014 CASO 1: INVIO DELIBERE ENTRO 23/05/2014 Versamento PRIMA RATA ALIQUOTA E DETRAZIONI DELBERATE DAL COMUNE utilizzando qualora Il Comune invia (Portale Federalismo Fiscale) Entro il 23 MAGGIO 2014 Pubblicazione su sito MEF Alla data del 31 MAGGIO 2014

98 98 TASI - versamenti Disposizione speciale anno 2014 SCADENZA 16 OTTOBRE 2014 CASO 2: MANCATO INVIO ENTRO 23/05/2014 Versamento PRIMA RATA ALIQUOTA E DETRAZIONI DELBERATE DAL COMUNE utilizzando qualora Il Comune invia (Portale Federalismo Fiscale) Entro il 10 SETTEMBRE 2014 Pubblicazione su sito MEF Alla data del 18 SETTEMBRE 2014

99 99 TASI - versamenti Disposizione speciale anno 2014 UNICA SOLUZIONE 16 DICEMBRE 2014 CASO 3: MANCATO INVIO ENTRO 10/09/2014 Versamento UNICA SOLUZIONE ALIQUOTA DI BASE 1 PER MILLE (nel rispetto limiti massimi IMU+TASI) utilizzando Quota a carico OCCUPANTE 10 %

100 100 TASI Tributo per i servizi indivisibili MODALITA’ DI VERSAMENTO (comma 689) Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF (di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI), vengono:  stabilite le modalità di versamento  assicurata in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati  previsto l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

101 101 TASI Tributo per i servizi indivisibili MODALITA’ DI VERSAMENTO DISPOSIZIONI APPLICATIVE Decreto MEF di concerto con Agenzia delle Entrate, 23/05/2014, art. 5: «Il comune può inviare ai soggetti interessati i bollettini di ccp, prestampati negli spazi appositamente previsti…». D.L. 66 del 24/04/2014, convertito in L. 89 del 23/06/14, art. 4, comma 12- quater: A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli

102 102 TASI Tributo per i servizi indivisibili RISOLUZIONE MEF N. 1/DF DEL 23 GIUGNO 2014 TASI e IMU: inapplicabilità sanzioni e interessi per insufficiente o mancato versamento tributo Inapplicabilità di sanzioni e interessi per insufficiente o mancato versamento di IMU e TASI, in relazione a:  criticità normative (emanate in prossimità della scadenza)  criticità legate alla determinazione del tributo. Applicabile quindi art. 10 della legge n. 212 del 27/07/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Estensione della disposizione agli enti non commerciali, sia per il versamento sia per la presentazione dichiarazione (non ancora approvato modello ministeriale).

103 103 TASI Tributo per i servizi indivisibili RISCOSSIONE Commi 690-691 Regola generale per riscossione IUC (comma 690) La IUC, di cui la TASI è una delle componenti, è applicata e riscossa dal comune.

104 104 TASI Tributo per i servizi indivisibili Rendicontazione e trasmissione dati riscossione (comma 688) Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF (sentite Conferenza Stato-città e autonomie locali e principali associazioni rappresentative dei comuni) sono stabilite le modalità per:  la rendicontazione  la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

105 105 IUC Disposizioni comuni IMU TARI TASI

106 106 IUC Soggetti passivi / presupposti IMUTASITARI SOGGETTI PASSIVI Proprietario Titolare diritti reali Possessore Detentore Possessore (detenzione temporanea inferiore a 6 mesi) Detentore OGGETTI Fabbricati Aree fabbricabili Terreni agricoli Fabbricati, compresa abitazione principale Aree edificabili Locali Aree scoperte operative CONDIZIONI NO abitazione principale, salvo A1-A8-A9 Definizione IMU NO terreni agricoli Suscettibili di produrre rifiuti NO aree pertinenziali

107 107 RISCOSSIONE IUC Strumenti di pagamento e scadenze IMUTARITASI STRUMENTI DI PAGAMENTO F24 ccp intestato allo Stato Bollettino di ccp ccp intestato allo Stato Altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali SCADENZEPrima rata: 16 giugno Seconda rata: 16 dicembre Soluzione unica: 16 giugno Stabilite dal Comune, con almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato dalla TASI Soluzione unica: 16 giugno Prima rata: 16 giugno Seconda rata: 16 dicembre Soluzione unica: 16 giugno

108 108 TRASMISSIONE TELEMATICA DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI COMUNICAZIONE DEL MEF - PROT. N. 4033/2014 DEL 28/02/2014 Inserimento regolamenti e delibere tributi comunali su “Portale del federalismo fiscale”, percorso: area riservata – servizi – dipartimento delle finanze – IMU/IUC Inserimento dati suddivisi per singolo tributo o più tributi con seguente schema: IMU TARI TASI IMU E TARI IMU E TASI TARI E TASI IMU, TARI E TASI

109 109 TRASMISSIONE TELEMATICA DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI COMUNICAZIONE DEL MEF - PROT. N. 4033/2014 DEL 28/02/2014  Modifiche regolamenti: la delibera modificativa deve essere inserita selezionando, in ogni caso, il medesimo campo di applicazione originariamente individuato;  Per TARI avente natura corrispettiva: inserire nel campo TARI, indicando, nelle note interne, che trattasi di “tariffa avente natura corrispettiva”  Modalità: richiamo nota della Direzione del MEF del 11/11/2013, Prot. n. 24674;  Nella sezione IMU/IUC vengono automaticamente trasferiti regolamenti e delibere acquisiti per gli anni 2012, 2013 e 2014;

110 110 TRASMISSIONE TELEMATICA DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI COMUNICAZIONE DEL MEF - PROT. N. 4033/2014 DEL 28/02/2014  Sezione “Altri tributi”: resta dedicata:  TARES-TARSU-TIA  ICP-CIMP  TOSAP-COSAP  ISCOP  Imposta di soggiorno o sbarco  Regolamenti generali delle entrate tributarie

111 111 TRASMISSIONE TELEMATICA DELIBERE TARIFFE/ALIQUOTE E REGOLAMENTI COMUNICAZIONE DEL MEF - PROT. N. 4033/2014 DEL 28/02/2014  L’inserimento assolve l’obbligo di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011;  Automatica pubblicazione sul sito del Dipartimento del MEF per rapida e agevole consultazione da parte degli utenti internet.

112 112 I.U.C. - Disciplina generale FUNZIONARIO RESPONSABILE (comma 692) Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti: tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nota bene: Deroga al Processo Tributario, in particolare rispetto all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992: “L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”;

113 113 I.U.C. - Disciplina generale FUNZIONARIO RESPONSABILE (comma 692) CRITICITA’ Il Funzionario Responsabile è UNICO per la IUC o deve essere nominato per ciascuna delle sue componenti (TARI, TASI E IMU)? La criticità è meramente legata alle scelte del Comune, che effettua la decisione in relazione alla propria organizzazione.

114 114 I.U.C. - Disciplina generale FUNZIONARIO RESPONSABILE (comma 692) FUNZIONARIO RESPONSABILE – INVIO COMUNICAZIONE AL MEF Chiarimento MEF - Prot. 7812 del 15/04/2014 IMU: il mancato richiamo dell’art. 18-bis del D.L. n. 8 del 18/01/1993, rende superflua la comunicazione della nomina del funzionario responsabile al MEF. IUC: non necessaria comunicazione al MEF, sia per espresso richiamo alla normativa IMU, sia per mancata previsione della trasmissione del nominativo del responsabile IUC al MEF. ALTRE ENTRATE: non necessaria comunicazione al MEF per imposta di scopo, imposta di soggiorno, imposta di sbarco e addizionale Irpef. Per Tosap, Icpdpa, pur essendo previsto obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 11, comma 2 e art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, l’informazione al MEF può essere soddisfatta con la pubblicazione del nominativo del responsabile Icpdpa e Tosap sul sito informatico istituzionale di ciascun comune. SINTESI: al fine di evitare che si producano inutili oneri per la finanza pubblica, le deliberazioni di nomina di funzionari di tutte le entrate comunali non devono essere comunicate al MEF.

115 115 I.U.C. - Disciplina generale ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO (commi 693-694) Attività di verifica (comma 693) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:  inviare questionari al contribuente  richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti  disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Presunzioni semplici (comma 694) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

116 116 I.U.C. - Disciplina generale SANZIONI (commi da 695 a 700) Omesso/insufficiente versamento IUC (comma 695):  Sanzione amministrativa del 30%  Riduzione 1/15 della sanzione per ogni giorno di ritardo, per versamenti effettuati entro i 15 giorni dalla scadenza (la riduzione si somma ad eventuale ravvedimento operoso da parte del contribuente)  Sanzioni non applicabili per tributi iscritti a ruolo  Sanzioni non applicabili in caso di versamento a ufficio/concessionario diverso da quello competente

117 117 I.U.C. - Disciplina generale SANZIONI (commi da 695 a 700) Omessa dichiarazione (comma 696): sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Riduzione sanzione (comma 699) La sanzione viene ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

118 118 I.U.C. - Disciplina generale SANZIONI (commi da 695 a 700) Infedele dichiarazione (comma 697): Sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, Con un minimo di 50 euro. Riduzione sanzione (comma 699) La sanzione viene ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

119 119 I.U.C. - Disciplina generale SANZIONI (commi da 695 a 700) Mancata/incompleta/infedele risposta al questionario (comma 698): sanzione da euro 100 a euro 500. Riduzione sanzione (comma 699) La sanzione viene ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

120 120 I.U.C. - Disciplina generale SANZIONI (commi da 695 a 700) Circostanze attenuanti o esimenti (comma 700): Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

121 121 I.U.C. - Disciplina generale NORME RICHIAMATE (comma 701) Avvisi di accertamento, coattivo, rimborsi, interessi, arrotondamenti, compensazioni, importi minimi, deliberazione tariffe/aliquote, trasmissione dati (comma 701) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

122 122 Art. 1, commi da 161 a 170 della Legge del 27/12/ 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) VALIDI PER I.U.C. IN GENERALE ATTIVITA’ DI CONTROLLO (comma 161) Gli enti locali procedono alla notifica degli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

123 123 Art. 1, commi da 161 a 170 della Legge del 27/12/ 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) VALIDI PER I.U.C. IN GENERALE MOTIVAZIONE E CONTENUTO AVVISI DI ACCERTAMENTO (comma 162) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; Contenuto e allegati: allegare eventuale altro atto o suo contenuto essenziale; indicazione dell'ufficio per informazioni responsabile del procedimento organo o autorità presso il quale è possibile richiedere riesame in autotutela modalità, termine e organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento sottoscrizione del funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

124 124 Art. 1, commi da 161 a 170 della Legge del 27/12/ 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) VALIDI PER I.U.C. IN GENERALE RISCOSSIONE COATTIVA, TERMINI (comma 163) Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. RIMBORSI (comma 164) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

125 125 Art. 1, commi da 161 a 170 della Legge del 27/12/ 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) VALIDI PER I.U.C. IN GENERALE INTERESSI (comma 165) La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. ARROTONDAMENTO (comma 166) Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

126 126 Art. 1, commi da 161 a 170 della Legge del 27/12/ 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) VALIDI PER I.U.C. IN GENERALE COMPENSAZIONE (comma 167) Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. IMPORTI MINIMI (comma 168) Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002 (12 euro, ndr).

127 127 Art. 1, commi da 161 a 170 della Legge del 27/12/ 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) VALIDI PER I.U.C. IN GENERALE APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE (comma 169) Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

128 128 Art. 1, commi da 161 a 170 della Legge del 27/12/ 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) VALIDI PER I.U.C. IN GENERALE COMUNICAZIONE DATI AL MINISTERO (comma 170) Gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza.

129 129 IMU Imposta Municipale Propria

130 130 IMU Novità DISCIPLINA IMU Comma 703 Con l'istituzione della IUC viene fatta salva la disciplina dell'IMU. Norme principali in vigore, istitutive e di modifica: D.Lgs. 23/2011, artt. 8 e 9; D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, art. 13; D.Lgs. 504/1992 (solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti) D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012, art. 4; Legge 228/2012, art. 1, comma 380; D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; L.147/2013, art. 1, commi da 707 a 729 D.L. 47/2014, convertito in L. 80/14; D.L. 66/2014, convertito in L. 89/14. Con il comma 707 sono state cancellate IMU sperimentale e stabilita l’applicazione IMU a regime.

131 131 IMU Novità ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Comma 707 Escluse da IMU: Abitazione principale NON classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Relative pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 Soggette ad IMU: Abitazione principale classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Relative pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7

132 132 IMU Novità EQUIPARAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE Comma 707 I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata  l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi:  limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500  oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.  In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad  una sola unità immobiliare.

133 133 IMU - Novità RESIDENTI ESTERO Comma 707, art. 1, L. 147/2013 I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata Norma ABROGATA da: art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, convertito, con modificazioni, in L. 80 del 23/05/2014

134 134 IMU - Novità RESIDENTI ESTERO NOVITA’ DAL 2015 A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (comma 1) Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (comma 2) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante… (comma 3)

135 135 IMU Novità ALTRI CASI IN CUI NON SI APPLICA L’IMU Comma 707 a)unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b)fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; Definizione DM 22/04/2008: E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

136 136 IMU Novità ALTRI CASI IN CUI NON SI APPLICA L’IMU Comma 707 a)casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; b)un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;.

137 137 IMU Novità ALTRI CASI IN CUI NON SI APPLICA L’IMU “BENI MERCE” Comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, come sostituito da art. 2, comma 2 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013 A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Risoluzione MEF 11/df del dicembre 2013: compreso nella tipologia esente anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede ad interventi di incisivo recupero ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) f), del DPR n. 380 del 06/06/2001. Nel periodo dei lavori oggetto imponibile è l’area edificabile e all’ultimazione dei lavori il fabbricato rientra nell’esenzione..

138 138 IMU Novità FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Comma 708 A decorrere dall’anno 2014 NON E’ DOVUTA L’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale Per la definizione di “fabbricato rurale ad uso strumentale” si rimanda all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994. TASI: i fabbricati rurali ad uso strumentale sono soggetti alla TASI, ma con aliquota non superiore all’1 per mille (comma 678)

139 139 IMU Novità TERRENI AGRICOLI – NUOVO MOLTIPLICATORE Comma 707 TIPOLOGIA: terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola NUOVO MOLTIPLICATORE: 75 (precedente: 110) Restano invariatI:  moltiplicatore di 135 per tutti gli altri terreni agricoli  La rivalutazione del 25% del reddito dominicale risultante in catasto

140 140 IMU Novità TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA ESENZIONI DAL 2014 Art. 22, D.L. 66 del 24/04/14 convertito in L. 89 del 23/06/14 Con decreto del MEF, di concerto con MININT e Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dal 2014, si applica l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall‘ISTAT, diversificando tra:  terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola  e gli altri. NOTA: tale norma sostituisce quanto disposto con Circolare del Ministero n. 9 del 14/06/1993

141 141 IMU Novità TERRENI A IMMUTABILE DESTINAZIONE AGRO-SILVO-PASTORALE A PROPRIETA’ COLLETIVA INDIVISIBILE E INUSUCAPIBILE Art. 22, D.L. 66 del 24/04/14 convertito in L. 89 del 23/06/14 E’ riconosciuta l'esenzione dall'IMU per tali terreni se non ricadenti in zone montane o di collina in base al decreto in corso di emanazione. CARATTERISTICHE TERRENI: totale indisponibilità. I beni che ne fanno parte non possono essere sottratti alla loro finalità, ossia il conseguimento di un interesse pubblico. Non possono essere ceduti e non sono soggetti a prescrizione e usucapione. Usi civici. NORMA: L. 1766 del 16/06/1927, artt. Da 1 a 34 e da 36 a 43, R.D. 332 del 26/02/1928.

142 142 IMU Novità TERRENI A IMMUTABILE DESTINAZIONE AGRO-SILVO-PASTORALE A PROPRIETA’ COLLETIVA INDIVISIBILE E INUSUCAPIBILE DECRETO COLLEGATO: Mef del 29/07/2014 Trasmissione, da parte dei comuni, dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito IMU. I comuni inseriscono entro 15 /09/2014 sul portale del federalismo fiscali i dati di tali terreni. Consentito inserimento fino al 23/09/2014 (comunicato stampa 19/09/2014). Il mancato inserimento sarà considerato come inesistenza, nel territorio del Comune, di tali terreni, ai fini della compensazione del mancato gettito IMU (Nota del MEF del 08/09/2014, Prot. 30881/2014)

143 143 IMU Novità DETRAZIONI DI IMPOSTA PER ABITAZIONI PRINCIPALI ACCATASTATE IN A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE Comma 707 MISURA: 200 euro SUDDIVISIONE: se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica POTERE DEI COMUNI: l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

144 144 IMU Novità DETRAZIONI DI IMPOSTA PER EX-IACP Comma 707 MISURA: 200 euro CASI INTERESSATI: agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

145 145 I.M.U. / TASI Confronto tipologie impositive TIPOLOGIAIMUTASI Abitazione principale e pertinenze (esclusi A1-A8-A9) NON DOVUTADOVUTA Abitazione principale e pertinenze, (A1-A8-A9) DOVUTA unità immobiliare posseduta e non locata, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente Se equiparata ad abitazione principale dal Comune: NON DOVUTA Se non equiparata ad abitazione principale dal Comune: DOVUTA DOVUTA (varia l’aliquota a seconda dell’equiparazione o meno ai fini IMU) unità immobiliare posseduta e non locata da cittadini italiani residenti estero Se equiparata ad abitazione principale dal Comune: NON DOVUTA Se non equiparata ad abitazione principale dal Comune: DOVUTA DOVUTA(varia l’aliquota a seconda dell’equiparazione o meno ai fini IMU)

146 146 I.M.U. / TASI Confronto tipologie impositive TIPOLOGIAIMUTASI Unica unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente a quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500 o nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari Se equiparata ad abitazione principale dal Comune: NON DOVUTA Se non equiparata ad abitazione principale dal Comune: DOVUTA DOVUTA (varia l’aliquota a seconda dell’equiparazione o meno ai fini IMU) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari NON DOVUTADOVUTA

147 147 I.M.U. / TASI Confronto tipologie impositive TIPOLOGIAIMUTASI fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 NON DOVUTADOVUTA casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio NON DOVUTA DOVUTA (con regole generali, NO diritto reale di abitazione)

148 148 I.M.U. / TASI Confronto tipologie impositive TIPOLOGIAIMUTASI unico immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente a Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale carriera prefettizia, NON DOVUTADOVUTA alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 DOVUTA Aliquota stabilita dal Comune e detrazione di € 200 DOVUTA Fabbricati rurali ad uso strumentale NON DOVUTA DOVUTA (aliquota massima 1 per mille)

149 149 I.M.U. Novità DICHIARAZIONI IMU commi 719-720 ENTI NON COMMERCIALI (comma 719) Ai fini dell'IMU gli enti non commerciali presentano la dichiarazione:  esclusivamente in via telematica  secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF Medesime modalità e termini sono previste per la dichiarazione per l'anno 2013 si applicano anche per la dichiarazione per l'anno 2012. DICHIARAZIONI PER GLI ALTRI SOGGETTI PASSIVI (comma 720) Gli altri soggetti passivi dell‘IMU possono presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.

150 150 I.M.U. Novità ENTI NON COMMERCIALI - ESENZIONE IMU/TASI – NORME  Art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992: esenzione ICI (quindi anche IMU) per immobili utilizzati dai soggetti di cui art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR;  Art. 91 bis, comma 3, del D.L. n. 1 del 24/1/2012, convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012, come modificato dall’art. 9, comma 6, del D.L. n. 174/2012;  Regolamento attuativo di cui al Decreto Ministeriale n. 200 del 19/11/2012;  Risoluzione n. 1/DF del 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ;  Risoluzione n. 3/DF del 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale  Decreto MEF del 26/06/2014: approvazione modello dichiarazione IMU enti non commerciali; termine presentazione 30/06 a regime, 30/09/2014 per anni 2012/2013 (prorogato 30/11/2014)  Decreto MEF del 04/08/2014: specifiche tecniche per trasmissione telematica;  Decreto MEF 23/09/2014: proroga termine presentazione dichiarazioni del 30/09 al 30/11 (1 dicembre, in quanto il 30 cade di domenica).

151 151 I.M.U. Novità ENTI NON COMMERCIALI - ESENZIONE IMU/TASI Art. 7, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, come riscritto da art. 91 bis, del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012, integrato da art. 9, comma 6 del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012 Sono esenti da ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, c. 1, let c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, let. a), della L. 222/85 svolte con modalità non commerciali Dal 2014 aggiunta attività di “ricerca scientifica” (art. 2 del D.L. 102/2013 Convertito in L. 124/2013)

152 152 I.M.U. Novità ENTI NON COMMERCIALI - ESENZIONE IMU/TASI SOGGETTI ART. 87 TUIR: Enti pubblici o privati:  Diversi dalle società  Residenti nel territorio dello Stato  Aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività non commerciale AD ESCLUSIONE delle Fondazioni Bancarie (art. 9, comma 6-quinquies de D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012)

153 153 I.M.U. Novità ENTI NON COMMERCIALI - ESENZIONE IMU/TASI Per utilizzazione mista, regola generale:  Frazione di unità in cui si svolge attività di natura non commerciale: esenzione;  Restante parte: imponibilità, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, in base alla variazione presentata in Catasto o accertata in base ad art. 1, comma 336 della L. 311/2004; In caso di impossibilità a presentare variazione catastale: l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale e i requisiti – generali e di settore – per qualificare le attività indicate nella lettera i) dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, come svolte con modalità non commerciali, sono stabiliti con Decreto del Mef Effetti fiscali: in ogni caso dal 1 gennaio 2013, solo per l’utilizzazione mista.

154 154 I.M.U. Novità ENTI NON COMMERCIALI - ESENZIONE IMU/TASI D.M. 200 DEL 19/11/2012 (REGOLAMENTO ATTUATIVO) Fissati i requisiti: Generali per attività svolte con modalità non commerciali; - Specifici per tipologia di attività. Individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciale/non commerciale, con riferimento: - Spazio; - Numero dei soggetti; - Tempo. Le relative percentuali si applicano alla rendita catastale. Il D.M. del 26/06/2014 ha specificato che tali percentuali vengono sommate tra di loro e non applicate al prodotto.

155 155 I.M.U. Novità DICHIARAZIONI IMU ENTI NON COMMERCIALI DECRETO MEF DEL 26 GIUGNO 2014 APPROVAZIONE MODELLO DICHIARAZIONE “IMU TASI ENTI NON COMMERCIALI”  struttura: 3 fogli, contenuto, colore  presentazione: specifiche tecniche in successivo provvedimento, obbligo trasmissione telematica  Caratteristiche tecniche: requisiti di stampa, dimensioni  Termini presentazione:  a regime: entro il 30 giugno anno successivo  annualità 2012 e 2013: entro 30 settembre 2014 (*) (*) Termine prorogato al 30 novembre (1 dicembre, in quanto il 30/11 cade di domenica) dal D.M. 23/09/2014.

156 156 I.M.U. Novità DICHIARAZIONI IMU ENTI NON COMMERCIALI DECRETO MEF DEL 04 AGOSTO 2014 APPROVAZIONE SPECIFICHE TECNICHE PER TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI “IMU TASI ENTI NON COMMERCIALI”  nel frontespizio, indicare denominazione e codice catastale comune (tabella su www.agenziaentrate.gov.it)  nei quadri A e B, se immobile accatastato in comune diverso da quello destinatario della dichiarazione indicato nel frontespizio, il contribuente indica nelle Annotazioni del quadro A la nota “l’immobile/gli immobili di cui al/ai n. d’ordine … del quadro …. Risulta/risultano accatastato/i nel comune di …, il cui codice catastale è…” e riposta l’indicazione di detto codice negli appositi campi dei quadri A e B  nel quadro B, qualora la percentuale di imponibilità di cui ai righi d) e k) sia uguale o superiore al 100%, l’immobile è totalmente imponibile e deve essere dichiarato tra gli immobili imponibili del quadro A  rispetto delle specifiche dell’allegato A: determinazione record, dichiarazione annuale e scarto dichiarazioni non conformi a tracciati record

157 157 I.M.U. Novità DICHIARAZIONI IMU ENTI NON COMMERCIALI MODALITA’ TRASMISSIONE COMUNICATO MEF 01 OTTOBRE 2014 Le dichiarazioni IMU/TASI degli enti non commerciali vengono trasmesse attraverso i seguenti canali: Entratel Fisconline I canali sono disponibili a partire dal 13 ottobre 2014.

158 158 I.M.U. Novità VERSAMENTI ENTI NON COMMERCIALI Comma 721 Il versamento dell‘IMU da parte degli enti non commerciali è effettuato esclusivamente: con modello di pagamento F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 % dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

159 159 DISPOSIZIONI VARIE IMPORTI MINIMI per accertamenti tributi comunali (comma 736) All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014. Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti COMMA 10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali (PAROLE CANCELLATE), qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta..

160 160 DISPOSIZIONI VARIE IMPORTI MINIMI per accertamenti tributi comunali (comma 736) Normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 16/2012: Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1999 n. 129 Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 Articolo 1 - Rinuncia alla riscossione di crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali d'importo inferiore a lire 32.000 COMMA 1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila (€ 16.53). COMMA 2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma l, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. COMMA 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo..

161 161 DISPOSIZIONI VARIE IMPORTI MINIMI per accertamenti tributi comunali (comma 736) Interpretazioni: APPLICABILITA’ ART. 1, DPR 129/1999: anci Emilia Romagna, con nota del 10/01/2014 sostiene che si possa applicare, non essendo stato abrogato esplicitamente dall’art. 3 del D.L. 16/2012; NON APPLICABILITA’ ART. 1, DPR 129/1999: il MEF, con risposte a domande su mini-imu pubblicato il 14/01/2014 ha sostenuto che non si possa far “rivivere” tale disciplina e che pertanto non esiste più per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo il limite dei 12 euro per i versamenti spontanei..

162 162 DISPOSIZIONI VARIE IMPORTI MINIMI per accertamenti tributi comunali (comma 736) Novità in arrivo: Nella delega fiscale approvata con Legge n. 23 del 11/03/2014, tra le disposizioni inerenti il riordino della riscossione, prevede altresì l’emanazione di norme inerenti la riscossione di crediti di modesta entità, che potrebbero fornire risposta ai dubbi evidenziati.


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