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La nuova imposta unica comunale la nascita della TASI ed il passaggio dalla TARES alla TARI Domodossola 2 ottobre 2014 Luigi D’Aprano.

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1 La nuova imposta unica comunale la nascita della TASI ed il passaggio dalla TARES alla TARI Domodossola 2 ottobre 2014 Luigi D’Aprano

2 2 L’imposta unica comunale (commi dal 639 al 708) IUC IMU TASI TARI

3 Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 3 L’imposta unica comunale (commi dal 639 al 708)

4 La tassa sui servizi (TASI) 4

5 Presupposto impositivo Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. (comma 669 sostituito dal D.L. 16/2014). Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota approvata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (comma 681). 5 LA TASI (commi dal 669 al 683)

6 Presupposto impositivo Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola (D.L. 201/2011 – art. 13 com. 2 integrato dal D.L. 16/2012) La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale (ART. 688 riformulato con l’art.1 D.L. 88/2014 fatto salvo dalla legge di conversione del D.L. 66/2014) 6 LA TASI (commi dal 669 al 683)

7 Base imponibile La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675) Si applicano anche le riduzioni (in modo non cumulabile) della base imponibile del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili, nonché per quelli di interesso storico e artistico. 7 LA TASI (commi dal 669 al 683)

8 Presupposto impositivo Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 670) Abrogato dal D.L. 16/214. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671). 8 LA TASI (commi dal 669 al 683)

9 Criticità La norma non prevede i termini di efficacia in possesso dell’immobile né viene inserita la facoltà regolametare in capo al Comune, che comunque ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/97 dovrà decidere il criterio di calcolo (a giorni effettivi, a mesi interi, a bimestri, ecc..) Nel calcolo della TASI non si tiene conto della percentuale di possesso essendo un’unica ed autonoma obbligazione tributaria, per cui se i possessori hanno situazioni giuridiche differenti (abitazione principale / immobile a disposizione) con quale aliquota si determina la TASI e chi è il soggetto tenuto a versare e dichiarare? 9 LA TASI (commi dal 669 al 683)

10 Criticità L’eventuale occupante versa la sua quota tra il 10% ed il 30% determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, indifferentemente dai mesi di utilizzo dell’immobile. Esempio: TASI dovuta €. 1.000,00 affitto per sette mesi Possessore90%€. 900,00 Inquilino 10%€. 100,00 10 LA TASI (commi dal 669 al 683)

11 Presupposto impositivo In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna (comma 672). In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673). 11 LA TASI (commi dal 669 al 683)

12 Esempio 1: TASI dovuta €. 1.000,00 affitto per quattro mesi Possessore100%€. 1.000,00 Inquilino 0%€. 0 Esempio 2: TASI dovuta €. 1.000,00 con due contratti di affitto di cui per sette mesi ed uno per quattro mesi Possessore90%€. 900,00 Inquilino 110%€. 100,00 Inquilino 20%€. 0 12 LA TASI (commi dal 669 al 683)

13 Esempio 3: TASI dovuta €. 1.000,00 con due contratti di affitto di cui per sette mesi ed uno per quattro mesi (entrambi senza carattere di temporaneità) Possessore90%€. 900,00 Inquilino 1 e 210%€. 100,00 13 LA TASI (commi dal 669 al 683)

14 Presupposto impositivo Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 674). 14 LA TASI (commi dal 669 al 683)

15 Aliquota L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676). Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (comma 677). 15 LA TASI (commi dal 669 al 683)

16 Aliquota Periodo aggiunto dal D.L. 16/2014 convertito Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 16 LA TASI (commi dal 669 al 683)

17 Aliquota Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l’aliquota base dell’1 per mille (comma 678). 17 LA TASI (commi dal 669 al 683)

18 Aliquota Esempi: Un comune che ha l’aliquota IMU al livello massimo in realtà può eventualmente decidere di ridurla per applicare la TASI sia sul proprietario che sull’inquilino. 18 LA TASI (commi dal 669 al 683) Tipologia ImmobileAliquota massima IMU Aliquota IMU approvata del Comune Aliquota massima TASI applicabile Abitazione principale6,004,002,00 Area fabbricabile10,67,003,6 (tetto a 2,5) Fabbricato a disposizione 10,69,001,6

19 Aliquota Esempi: Finanziando le detrazione per l’abitazione principale 19 LA TASI (commi dal 669 al 683) Tipologia Immobile Aliquota massima IMU Aliquota IMU approvata del Comune Aliquota massima TASI applicabile Abitazione principale 6,004,002,8 (6,00 – 4,00 +0,8) Area fabbricabile10,67,003,6 (ridotta con il tetto a 3,3) Fabbricato a disposizione 10,69,002,4 (10,6 + 0,8 – 9,00) Abitazione princ Altri fabbricati 6,00 10,6 4,00 9,00 2,10 (+ 0,10 ) 2,30 (+ 0,70 )

20 Casi particolari I concessionari di aree demaniali non sono soggetti passivi TASI 20 LA TASI (commi dal 669 al 683)

21 Casi particolari La casa coniugale non è assimilata alla abitazione principale ma è stato costituito ai soli fini IMU un diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario. Il versamento TASI segue le normali regole: 1 – Coniuge assegnatario possessore al 50% è tenuto a versare la TASI solidalmente con l’ex coniuge 2 – Coniuge non assegnatario possessore al 100% è tenuto a versare la TASI come fabbricato a disposizione dividendo l’obbligazione tributaria con l’ex coniuge assegnatario 3 – Coniuge assegnatario possessore al 100% è tenuto a versare la TASI come abitazione principale 21 LA TASI (commi dal 669 al 683)

22 Casi particolari Gli immobili ATER/IACP non sono assimilati ai fini IMU all’abitazione principale, per cui versano la TASI come altri immobili eventualmente dividendo l’obbligazione con l’assegnatario Per le cooperative a proprietà indivisa esiste invece l’assimilazione ai fini IMU, per cui versa la TASI solo la cooperativa con aliquota prevista per l’abitazione principale. 22 LA TASI (commi dal 669 al 683)

23 Casi particolari Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, L’aliquota è quella dell’abitazione principale con ripartizione dell’obbligazione tributaria tra possessore e comodatario. 23 LA TASI (commi dal 669 al 683)

24 Casi particolari Art. 9-bis D.L. 47/2014 convertito con legge 80/2014 IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: « l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno (2014 e 2015), in misura ridotta di due terzi. 24 LA TASI (commi dal 669 al 683)

25 Riduzioni (comma 679) Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. Abrogata con il D.L. 16/2014 25 LA TASI (commi dal 669 al 683)

26 Esenzioni ( Art. 1 comma 3 D.L. 16/2014 ) Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 26 LA TASI (commi dal 669 al 683)

27 Estratto del Regolamento Generale Rifugi (approv. 1992, aggiorn. 1997) art. 1) Finalità-Definizione-identificazione. [...] In relazione alle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali connesse alla funzionalità alpinistica, come preventivamente individuate e riconosciute dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine, le strutture di proprietà del Sodalizio o delle singole Sezioni o dalle stesse gestite sono definite ed indicate come: a) RIFUGI - RIFUGI ALPINI: strutture ricettive sorte per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico gestite o custodite ed aperte al pubblico stagionalmente, convenientemente predisposte ed organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Dotate di separati locali ad uso del Gestore/Custode e - di norma - di un locale invernale con accesso indipendente per il ricovero di fortuna ed attrezzate sufficientemente per il primo intervento di soccorso. b) PUNTI DI APPOGGIO: strutture fisse generalmente ricavate con modesti interventi di restauro e recupero di esistenti edifici tipici dell'ambiente montano quali casere, baite, malghe non più utilizzate, purché agibili, al fine di salvaguardare un aspetto del paesaggio tradizionale della montagna. Ubicate in posizione intermedia tra il fondo valle e i rifugi alpini, devono consentire il ricovero ad alpinisti ed escursionisti, con una attrezzatura semplice, ma indispensabile al pernottamento, con eventuale dotazione di materiale da cucina e di riscaldamento. Raggiungibili esclusivamente a piedi con sentieri o mulattiere, escludendo quindi strade rotabili o impianti di risalita, hanno la funzione di punti di appoggio e di transito lungo itinerari in media quota, alte vie, traversate. Le Sezioni proprietarie si devono interessare direttamente per la loro permanente apertura e per la perfetta manutenzione, nonché delle condizioni igieniche, di pulizia estesa agli spazi adiacenti al Punto di appoggio. Sono escluse funzioni di gestione per servizi di fornitura cibi e bevande. c) BIVACCHI FISSI: costruzioni, per lo più di tipo prefabbricato, monolocali di modeste dimensioni con capienza normalmente non superiore ai 15 posti, generalmente ubicati nelle zone più elevate delle catene montuose, frequentate per alpinismo classico, quali basi prossime agli attacchi delle vie di salita o lungo percorsi alpinistici di quota. Sono strutture incustodite e aperte in permanenza, attrezzate con quanto essenziale per il riparo di fortuna degli alpinisti. 27 LA TASI (commi dal 669 al 683)

28 Casi particolari Immobili di proprietà comunale locati a terzi Non essendo destinati a finalità istituzionali, la TASI per la parte comunale non è dovuta per confusione tra soggetto attivo e passivo del tributo, mentre resta dovuta la parte relativa al detentore (anche se soggetto pubblico) 28 LA TASI (commi dal 669 al 683)

29 Casi particolari Immobili di proprietà privata locati ad Enti Pubblici l’obbligazione deve essere suddivisa tra privati (possessore) ed ente Pubblico (detentore) nella percentuale prevista dal regolamento comunale. Si ribadisce, a tal fine che tutte le agevolazioni e le riduzioni della TASI sono riferite sempre alla fattispecie imponibile del possessore, per cui non sono esenti in questo caso gli Enti Pubblici. 29 LA TASI (commi dal 669 al 683)

30 Potestà regolamentare (comma 682) Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 30 LA TASI (commi dal 669 al 683)

31 I servizi indivisibili dei Comuni sono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico, i quali sono rivolti a tutta la collettività indistintamente è non si può misurare l’utilità per il singolo individuo. Ad esempio: pubblica sicurezza e vigilanza tutela del patrimonio artistico e culturale illuminazione stradale pubblica servizi cimiteriali servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico servizio di protezione civile servizio di tutela degli edifici ed aree comunali I servizi socio-assistenziali 31 LA TASI (commi dal 669 al 683)

32 Criticità Se il Comune indica i costi per servizi indivisibili coperti dalla TASI, nasce il problema del riconoscimento di eventuali riduzioni o esenzioni per le zone effettivamente e palesemente non servite. 32 LA TASI

33 Potestà regolamentare (comma 683) Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 33 LA TASI (commi dal 669 al 683)

34 Dichiarazione (comma 684 - 687) I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. 34 LA IUC

35 Versamento (comma 688 modificato dal D.L. 16/2014) Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (comma 688). 35 LA IUC

36 Versamento TARI (comma 688 modificato dal D.L. 16/2014) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 36 LA IUC

37 Versamento TASI (comma 688 modificato dal D.L. 16/2014) Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (16 giugno e 16 dicembre). È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 37 LA IUC

38 Versamento TASI (comma 688 modificato dall’art. 1 D.L. 88/2014 fatto salvo dalla legge di conversione del D.L. 66/2014) Viene inserito un discorso di acconto/saldo con un meccanismo particolare per il primo anno: a) se il Comune pubblica le aliquote TASI entro il 31 maggio 2014 (approvazione entro il 23 maggio), i contribuenti verseranno l’acconto nella misura del 50% dell’aliquota deliberata al 16 giugno ed il restante 50% a saldo al 16 dicembre, ovvero tutto in unica soluzione al 16 giugno; b) se il Comune pubblica le aliquote TASI entro il 18 settembre 2014 (approvazione entro il 10 settembre), i contribuenti verseranno l’acconto nella misura del 50% dell’aliquota deliberata entro il 16 ottobre ed il restante 50% a saldo entro il 16 dicembre, ovvero tutto in unica soluzione al 16 ottobre; 38 LA IUC

39 Versamento TASI (comma 688 modificato dall’art. 1 D.L. 88/2014) c) Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI é effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo di in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. d) Per gli anni successivi, in assenza di ulteriori deliberazioni, il contribuente versa in acconto in relazione alle aliquote dell’anno precedente e salda con le eventuali nuove aliquote per l’anno di riferimento. 39 LA IUC

40 Versamento TASI Codici Tributo F24 Risoluzione 46/E del 24/04/2014 3958 Abitazione principale e sue pertinenze 3959 Fabbricato rurale 3960 Area Fabbricabile 3961 Altri fabbricati 3962 Interessi da accertamento 3963 Sanzioni da accertamento 40 LA IUC

41 Versamento La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 690). I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (comma 691 modificato dal D.L. 16/2014). 41 LA IUC

42 42 LA IUC CommaFattispecie 692Nomina del Funzionario responsabile del tributo 693Invio dei questionari accertativi 694Accertamento per presunzioni semplici 695Sanzione per omesso o insufficiente versamento 696Sanzione per omessa dichiarazione 697Sanzione per infedele dichiarazione 698Sanzione per mancata o incompleta risposta al questionario

43 43 LA IUC CommaFattispecie 699Acquiescenza all’accertamento 700Attenuazione delle sanzioni per potestà regolamentare 701Riferimento alla legge 296/2006 art. 1 commi dal 161 al 170 702Riferimento all’art. 52 D.Lgs. 446/97 703Integrale applicazione della normativa IMU 704Abrogazione della TARES

44 La tassa sui rifiuti (TARI) 44

45 45 TARSU (Artt. 58 – 79 D.Lgs. 507/93) TIA 1 (art. 49 D.Lgs. 22/97) TIA 2 (Art. 238 D.Lgs. 152/2006) TARES (ART. 14 D.l. 201/2011) TARI (Legge 147/2013)

46 Elementi similari alla TARES -Presupposto oggettivo e soggettivo (commi 641 – 642) -Detenzione temporanea dell’area o del locale tassabilità in capo al possessore (comma 643) -Solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori (comma 642) -Adempimento unico in caso di centro commerciale o multiproprietà (comma 644) -Tassazione delle istituzione scolastiche pubbliche (comma 655) -La tariffa giornaliera (commi 662 – 665) -L’applicazione della quota provinciale (comma 666) -Potestà regolamentare (comma 682 lett. a) 46 LA TARI (commi dal 641 al 668)

47 Determinazione della base imponibile (commi 645 – 648) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 47 LA TARI (commi dal 641 al 668)

48 Determinazione della base imponibile (comma 647) Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. LA TARI (commi dal 641 al 668)

49 Determinazione della base imponibile (Art. 2 lett. d-bis legge di conversione D.L. 16/2014) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647»; 49 LA TARI (commi dal 641 al 668)

50 Determinazione della base imponibile fabbricati cat. A,B,C 2013 Avvio del sistema di interscambio Base imponibile = superficie calpestabile 2014 Base imponibile = Superficie calpestabile 2015 ---------------------- Ipotizziamo che il sistema di interscambio diventi operativo il 30 giugno 2016 2016 Base imponibile = Superficie calpestabile 2017 Base imponibile = 80% Superficie catastale 50 LA TARI (commi dal 641 al 668)

51 Determinazione della base imponibile fabbricati cat. D, E ed aree scoperte 2013 Avvio del sistema di interscambio Base imponibile = superficie calpestabile 2014 Base imponibile = Superficie calpestabile 2015 ---------------------- Ipotizziamo che il sistema di interscambio diventi operativo il 30 giugno 2016 2016 Base imponibile = Superficie calpestabile 2017 Base imponibile = Superficie calpestabile 51 LA TARI (commi dal 641 al 668)

52 Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati (commi 649 e 661) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (comma 661) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero (comma 649). 52 LA TARI (commi dal 641 al 668)

53 Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati (commi 649 e 661) 53 LA TARI (commi dal 641 al 668) Rifiuti Urbani Rifiuti speciali Rifiuti Assimilati Privativa comunale Aree tassate Privativa comunale Smaltimento autonomo Aree tassate Aree escluse

54 Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati (commi 649 e 661) Prima stesura del D.L. 16/2014 Viene soppresso l’ultimo periodo del comma 649 per cui viene eliminata la possibilità di ridurre la parte variabile e si conferma l’esenzione del comma 661. Approvazione finale con legge di conversione Viene abrogato il comma 661 relativo all’ipotetica esenzione e modificato il comma 649 ritornando all’obbligo della riduzione. 54 LA TARI (commi dal 641 al 668)

55 Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati Art. 2 comma 1 lett. e) legge di conversione D.L. 16/2014 al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 55 LA TARI (commi dal 641 al 668)

56 Concetto di Recupero e riciclo dei rifiuti urbani e assimilati Art. 183 D.Lgs. 152/2006 lett. t recupero : qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Art. 183 D.Lgs. 152/2006 lett. u Riciclaggio (o riciclo) : qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento 56 LA TARI (commi dal 641 al 668)

57 Ipotesi di calcolo della percentuale di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo basato sul medesimo criterio di determinazione delle tariffe di cui al DPR 158/99 % di riduzione parte variabile = T.R.A.R. / ( Kd X mq) T.R.A.R. = totale rifiuti avviati al riciclo dall’azienda nel corso dell’anno precedente Kd = è il coefficiente potenziale di produzione di rifiuto riferito alla parte variabile della tariffa per la singola attività. T = TF + ( TV ↓ della quantità avviata al recupero) 57 LA TARI (commi dal 641 al 668)

58 Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati Art. 2 comma 1 lett. e) legge di conversione D.L. 16/2014 Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 58 LA TARI (commi dal 641 al 668)

59 Determinazione delle tariffe (commi 650 - 654) La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650) Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651) 59 LA TARI (commi dal 641 al 668)

60 Determinazione delle tariffe (commi 650 - 654) Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (comma 652) 60 LA TARI (commi dal 641 al 668)

61 Determinazione delle tariffe (commi 650 - 654) Art. 2 comma 1 lett. e-bis della legge di conversione D.L. 16/2014 al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2 (kb parte variabile UD), 3a, 3b (kc parte fissa UND), 4a e 4b (kd parte variabile UND) dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (ka parte fissa UD) del medesimo allegato 1»; 61 LA TARI (commi dal 641 al 668)

62 Determinazione delle tariffe (commi 650 - 654) In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654). A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653) 62 LA TARI (commi dal 641 al 668)

63 Riduzioni (commi 656 - 661) Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 63 LA TARI (commi dal 641 al 668)

64 Riduzioni comma 660 sostituito dall’art. 2 comma 1 lett. e-ter della legge di conversione del D.L. 16/2014 Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 64 LA TARI (commi dal 641 al 668)

65 Trasformazione del tributo in tariffa (commi 667 - 668) Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ……… sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. 65 LA TARI (commi dal 641 al 668)

66 Trasformazione del tributo in tariffa (commi 667 - 668) I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 66 LA TARI (commi dal 641 al 668)


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