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PubblicatoEleonora Quarta Modificato 8 anni fa
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EMPOLI 22 9.2016 1) Profili fiscali, contabili e civilistici nelle assegnazioni societarie, e nelle trasformazioni alla luce della circ. 37/16 2) Super ammortamenti e circ. 23/16 3) Le recenti sentenze della Cassazione sul reddito d’impresa 4) Il concetto di abuso del diritto alla luce della Circ. Assonime 21/16
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ASSEGNAZIONE, TRASFORMAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI ART. 1 commi 115 e sgg LEGGE STABILITA’ 2016 Circolare 26/E del 1.6.2016 e 37/E del 16/09/16
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Definizione di assegnazione: -L’assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene. ( circ. 26/16) -Ne deriva che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione ( circ. 37/16) : ma l’accollo di passività ? ??? 1. Senza ridurre il capitale con mero utilizzo di riserve 2. Riducendo il capitale sociale a)Scelta libera sulle riserve ? Cass. 12347/1999, OIC 28 impongono il rispetto di una gerarchia b) Circ. 37/16 smentisce circ. 26/16 e dichiara libera la scelta, ma proponendo che le riserve in sospensione d’imposta siano utilizzate solo dopo le altre riserve di utile e di capitale ??
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Procedura alternativa in assenza dei 90 gg per opposizione creditori Delibera di versamento in capitale Riduzione successiva del capitale mediante liberazione dall’obbligo di versamento Es. immobile 110. Cap. sociale 110 da ridurre a 10. 1) delibera di versamento in conto capitale per 100 > dare credito vs soci avere riserva versamento in c/capitale 2) assegnazione con riduzione della riserva per 100 3) Riduzione capitale sociale anche successiva an 30.9.2016 mediante liberazione dei soci dal versamento > Dare capitale sociale avere credito per 100
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Chi decide l’assegnazione o la cessione Cessione è decisa dall’organo amministrativo, in caso di disgiuntiva possibile opposizione dell’altro amministratore ex art. 2257 > conflitto risolto dai soci con decisione in base a partecipazione utili Assegnazione è decisa dai soci, quindi necessita unanimità, salvo diversa previsione atto costitutivo Società di persone Società di capitali Cessione è decisa dall’organo amministrativo, eventuale azione di responsabilità da parte del socio, o azione individuale del socio danneggiato Assegnazione è decisa dai soci, delibera a maggioranza con possibile azione contro abuso di maggioranza
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Chi decide la trasformazione Decisione a maggioranza ex art. 2500 ter C.C. ( come sembra emergere dalla Studio Notariato n. 92/2016) o all’unanimità ( Massima Notariato Triveneto K.A.18) ? Società di persone Società di capitali Decisione a maggioranza ex art. 2500 sexies C.C. con obbligo di consenso per soci che assumono responsabilità illimitata Nella società semplice il socio che non amministra può non assumere responsabilità illimitata se il patto di esclusione è inserito nello statuto e portato a conoscenza dei terzi ( 2267 C.C.)
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Rappresentazione contabile Immobile valore libro = 1000, valore catastale = 1500, riduzione riserve di utile = 1000 1. Assegnazione 2. cessione DARE Riserve 1000 AVERE Immobili 1000 DARE credito vs socio 1500 AVERE Immobile 1000 Plusvalenza 500
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Rappresentazione contabile ( tesi dottrina) Immobile valore libro = 1000, valore catastale = 1500, Capitale iniziale 4000 1. Assegnazione DARE Capitale sociale 1500 AVERE Immobili 1000 Riserva liberamente distribuibile 500
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Rappresentazione contabile ( tesi Documento CNDCEC del 14 marzo 2016/ Ifric 17) Immobile valore libro = 1000, valore catastale = 1500, Capitale iniziale 4000 DARE Riserve 1500 AVERE Immobili 1000 Plusvalenza 500 PROBLEMI: 1) HA SENSO ISCRIVERE UNA PLUSVALENZA SENZA NESSUN CONTATTO CON ECONOMIE TERZE ? 2) SE IL PATRIMONIO NETTO CONTABILE NON FOSSE CAPIENTE? 3) RILIEVI FISCALI ( CALCOLO DEL ROL 2016 Circ. 37/16)
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Effetto sulla riserve Circ. 37/E/16, par. 1.1. DARE riserve 1500 AVERE Immobili 1000 Plusvalenza 500 La plusvalenza di 500 va assoggettata a variazione diminutiva, e confluisce tra le riserve di utile che se distribuite generano dividendo tassabile sul socio ( effetto sterilizzazione generato da imposta sostitutiva su 500 si è già manifestato su altre riserve)
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esempio rappresentazione contabile SPA con Area edificabile, valore di libro = 50.000, valore di mercato = 800.000 capitale sociale 50.000, riserve 50.000 > applicazione concreta tesi CNDCEC DARE Riserve 800.000 AVERE Area edificabile 50.000 Plusvalenza 750.000 QUESTA OPERAZIONE SEMBRA VIETATA, O MEGLIO PRIVA DI AGEVOLAZIONI FISCALI, PER EFFETTO DEL FATTO CHE OCCORRE AVERE RISERVE PARI AL VALORE DI ASSEGNAZIONE ATTRIBUITO AL BENE
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Atto di assegnazione 1)Entro il 30 settembre 2016 ( l’atto non la semplice delibera) 2)In caso di riduzione del capitale sociale occorre programmare l’atto in modo che considerata la tempistica dei 90 giorni per le opposizioni dei creditori 3)L’atto deve rispettare la par condicio dei soci, ma non è necessario assegnare a tutti beni agevolati > conguagli 4)Se l’atto non rispetta la par condicio esso comporta la modificazione delle quote, operazione possibile secondo Notariato Triveneto (I.G.24) 5)Il rispetto della par condicio non sussiste se l’assegnazione avviene tramite recesso
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SOGGETTI INTERESSATI le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e quelle per azioni, oltre alle societa’ in accomandita per azioni. Non citate le società cooperative, non citate le società di fatto ( comprese nell’ambito soggettivo dalla Circ. 112/99, ma ambito oggettivo ?) Comprese le società in liquidazione ( circ. 26, par. 2)
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SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI Soci ( persone fisiche o giuridiche) che siano tali al 30 settembre 2015 ) Casi particolari: 1) In caso di operazioni straordinarie neutrali lo status di socio al 30 settembre 2015 va verificato sulla dante causa ( circ. 26/16, par. 2.1) 2) Non necessario che al momento dell’assegnazione i soci siano gli stessi ( e con le stesse aliquote) presenti al 30.9.2015 ma non devono sussistere soci nuovi, eccezion fatta per gli eredi 3) In caso di partecipazione con usufrutto lo status di socio agevolato è in capo al nudo proprietario 4) Possibile esistenza di socio società fiduciaria
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SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI Focus usufruttuario Secondo circ. 26 lo status di socio è da individuare solo sul nudo proprietario, quindi diritto di usufrutto potrebbe essere stato iscritto anche dopo 30.9.2015. Ma a chi spetta l’immobile ? Se oggetto della distribuzione sono riserve di utili, l’immobile dovrebbe essere intestato all’usufruttuario, il quale lo potrebbe acquisire con agevolazioni anche divenendo tale dopo il 30.9.2015
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SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI Focus Comunione legale Se uno dei soci è in regime di comunione legale l’immobile va intestato alla comunione il che può generare che per una parte di valore l’assegnazione non sia agevolata. Soluzioni ? 1)Separazione legale dei beni prima dell’assegnazione 2)Verificare le ipotesi di esclusione dalla comunione di cui all’art. 179 CC d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto;
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AMBITO OGGETTIVO I MMOBILI DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE : 1)immobili patrimonio ( compresi quelli delle immobiliari di gestione che sono oggetto e non strumento dell’attività) 2)Immobili strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente 3)Immobili merce 4)Non sono assegnabili i singoli diritti ancorché reali BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ( autoveicoli non strumentali nell’accezione di beni senza i quali l’attività d’impresa non potrebbe essere eseguita) Status del bene al momento della assegnazione ( circ. 26/16, par. 3) la quale precisa che il cambiamento di status in prossimità dell’atto non realizza operazione abusiva
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AMBITO OGGETTIVO Non assegnabili singoli diritti sull’immobile, tranne nell’ipotesi in cui il socio assegnatario tramite l’assegnazione realizza la piena proprietà sull’immobile Se la società è in liquidazione ( e non svolge più attività d’impresa) sull’immobile vi è una presunzione di non strumentalità anche se esso è la sede della società ( circ. 26/E, par. 3) Non è possibile assegnare immobili che fanno parte di contratto di affitto di azienda ( circ. 37/E/16) Sono assegnabili gli immobili delle immobiliari di gestione ( sono oggetto e non strumento), tranne nel caso in cui vengano eseguiti a favore degli affittuari servizi complementari ( gallerie commerciali, servizi turistici )
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Determinazione base imponibile imposta sostitutiva Differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto Per gli immobili possibile valore catastale Se la base imponibile è negativa l’operazione è cmq possibile secondo circ. 26/16, par. 4, ma la minusvalenza da assegnazione è indeducibile Il valore non può essere inferiore al minore tra «normale» e «catastale» e può anche essere un dato intermedio tra i due Terreni non edif. rendita x 112,5 C1/E x 42,84 A/10 e C x 63 Altri fabbricati x 126 B x 176,40 Prima casa x 115,5 * Rendita non rivalutata
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Determinazione base imponibile imposta sostitutiva Differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto Costo fiscalmente riconosciuto è determinato in base ad art. 110, lett b) Tuir Attenzione agli immobili rivalutati, per i quali nei periodi 2009/2012 le quote di ammortamento non sono state dedotte, quindi il costo fiscalmente riconosciuto sarà superiore al dato di bilancio
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IMPOSTA SOSTITUTIVA 8% MISURA ORDINARIA 10,5% MISURA PER SOCIETA’ DI COMODO - che tali siano in almeno due anni su 2013/2015 -Irrilevante se lo status di comodo deriva da non operatività o perdita sistemica -Aliquota 10,5% anche se cambia lo status di comodo nei due anni -Cause di esclusione e disapplicazione rilevano -Se sussistono situazioni straordinarie riconosciute o meno con interpello, non si applica aliquota maggiorata, ma occorre indicare la situazione nel modello Unico ( solo 2016) -Aliquota 8% se non c’e’ almeno un triennio alle spalle del 2016 - 13% nel caso in cui l’operazione determini la restituzione ai soci di riserve in sospensione d’imposta ( non spetta il credito per l’imposta da rivalutazione)
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IMPOSTA SOSTITUTIVA 13% nel caso in cui l’operazione determini la restituzione ai soci di riserve in sospensione d’imposta ( non spetta il credito per l’imposta da rivalutazione) Circ. 37/16 effetto liberatorio anche sul socio.. Ma questa risposta genera una situazione paradossale per chi ha affrancato la riserva nel 2008 Es. riserva 100 affrancata nel 2008 > 10 imposta sostitutiva Oggi è distribuita quindi dividendo per il socio con prelievo minimo 11,43 quindi 21,43 Riserva non affrancata 2008 oggi prelievo 13 ???
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IMPOSTA SOSTITUTIVA Versamento in due rate : -60% entro 30 novembre 2016 -40% entro 16.6.2017 Perfezionamento con indicazione modello unico ( anche in assenza di versamento, con ravvedimento possibile)
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Minusvalenze da assegnazione -Se derivano da beni strumentali sono indeducibili, mentre rilevano ai fini Irap e ROL -Se derivano da beni merce sono deducibili e rilevano ai fini Irap e ROL -In presenza di plus e minus su assegnazioni di più immobile è possibile eseguire la compensazione solo se la minus è deducibile ( beni merce)
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Effetti per il socio Imposta sostitutiva risulta definitiva e liberatoria anche per il socio Relativamente alla base imponibile su cui è stata versata l’imposta sostitutiva ( circ. 26 par. 6) MA…..
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Effetti per il socio Art. 47 tuir in genere : -riserve di capitali > Valore normale dei beni assegnati ( al netto dei debiti accollati) riduce il costo della partecipazione > eventuale -Riserve di utili > Dividendo tassabile in capo al socio sempre al valore normale del bene
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Effetti per il socio c. 118 : Non si applica l’art. 47 comma 1, ultimo periodo, e commi da 5 a 8 > significato sulla base della circ. 26/16 Se distribuite riserve da capitale il costo della partecipazione è ridotto del valore normale del bene assegnato ma prima incrementato dell’importo su cui la società ha versato imposta sostitutiva Se distribuite riserve di utile solo l’eccedenza tra riserva attribuita ed imponibile su cui la società ha versato imposta sostitutiva rileva come utile in capo al socio, ed il costo della partecipazione non viene modificato
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Esempi attribuzione riserve di utili Valore normale superiore al valore fiscalmente riconosciuto e l’immobile non è stato rivalutato nel 2008 Immobile valore contabile e fiscale = 1000 Valore normale/catastale = 1500 Differenza su cui viene versata imposta sostitutiva = 500 Riserva di utili attribuita per effetto dell’assegnazione = 1000 Dividendo tassabile in capo al socio = 1000 ( 1500 - 500 ) x 5% se socio è soc. capitali, x 49,72% persona fisica qualificata, ritenuta 26% da versare a cura del socio contestualmente alla consegna del bene se socio è persona fisica non qualificata Valore normale inferiore al valore fiscalmente riconosciuto e immobile non è stato rivalutato nel 2008 Immobile valore contabile e fiscale = 1000 Valore normale/catastale = 800 Differenza su cui è versata sostitutiva = 0 Riserva di utile attribuita per effetto dell’assegnazione = 1000 Dividendo tassabile in capo al socio = 800 Valore normale superiore al valore fiscalmente riconosciuto e immobile è stato rivalutato nel 2008 Immobile valore contabile = 1000 Valore fiscalmente riconosciuto = 1100 Valore normale/catastale = 1500 Differenza su cui è versata imposta sostitutiva = 400 Riserva di utili attribuita per effetto assegnazione = 1000 Dividendo tassabile in capo al socio = 1100 ( 1500 – 400 )
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Attribuzione riserve di capitale A) Non si applica art. 47, comma 5, ma valore normale del bene, al netto dei debiti riduce il costo della partecipazione, dapprima incrementata della base imponibile su cui la società ha versato imposta sostitutiva: 1) costo partecipazione = 1000, valore normale immobile 300, valore di libro 200, debiti accollati 50. > costo partecipazione 1000 + 100 + 50 – 300 = 850 2) ) costo partecipazione = 100, valore normale immobile 300, valore di libro 200, debiti accollati 50. > costo partecipazione 100 + 100 + 50 – 300 = - 50 ( sottozero tassabile come dividendo) B) Non si applica art. 47, comma 7, ma differenza tra valore normale bene assegnato e costo della partecipazione non rileva fiscalmente fino a capienza dell’imponibile su cui società ha versato sostitutiva : costo partecipazione 1000, valore normale bene 2000, valore di libro 1800. Reddito = 2000 – 200 = 1800, 1800 – 1000 = 800 reddito
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Attribuzione riserve di capitale e di utili Si applica criterio proporzionale: 1) costo partecipazione = 1000, valore normale immobile 300, valore di libro 200, riserve di utili attribuite = 50, riserve di capitale attribuite = 150 costo partecipazione 1000 + 75 – 225 ( 300 x 75%) = 850 dividendo tassabile = 300 x 25% = 75 – 25 ( 25% di 100 base imponibile imposta sostitutiva) = 50
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Società di persone Effetto distribuzione : riduzione costo della partecipazione Effetto liberatorio imposta sostitutiva : il costo della partecipazione viene prima incrementato della base imponibile su cui è versata sostitutiva e poi decrementato del valore normale del bene assegnato
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Società di persone circ. 26, par. 6, esempio 4: Valore normale del bene assegnato: 100; - Valore catastale del bene assegnato: 95 - Valore fiscale del bene: 90; - Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva: 5 (95-90); - Costo della partecipazione del socio ante assegnazione: 90; - Costo della partecipazione del socio post assegnazione: 0 (90 + 5 – 95); - Differenza da assoggettare a tassazione: 0; - Costo fiscale del bene in capo al socio: 95. Ma …. %
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Società di persone se il costo della partecipazione invece di 90 fosse 80 ?? Valore normale del bene assegnato: 100; - Valore catastale del bene assegnato: 95 - Valore fiscale del bene: 90; - Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva: 5 (95- 90); - Costo della partecipazione del socio ante assegnazione: 80; - Costo della partecipazione del socio post assegnazione: - 10 (80 + 5 – 95); QUALI EFFETTI???
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1) Notariato studio 20/ 2016 > nessun effetto 2) Circ. 37/16 > si forma reddito da art. 47 comma 7 ( ma in realtà questa norma quantifica solo il reddito non individua la categoria reddituale) 3) Ipotesi alternativa : si forma reddito solo in presenza delle situazioni di cui all’art. 20 bis Tuir NOTA BENE : IL PROBLEMA SOPRA RICHIAMATO E’ PARTICOLARMENTE PRESENTE NELLE SOCIETA’ IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA per le quali il costo della partecipazione si può determinare in via extracontabile)
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Effetti per il bene L’assegnatario riceve il bene ( immobile) al valore riconosciuto in capo alla società assegnante sul quale è stata versata imposta sostitutiva La detenzione decorre dall’atto di assegnazione ( quindi se persona fisica occorre attendere un quinquennio per trasferire il bene senza tassazione diretta) e…..
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IMPOSTE INDIRETTE IVA APPLICABILE ORDINARIAMENTE, tranne nelle ipotesi di acquisizione senza detrazione Iva per effetto di : 1)Acquisto ante avvento dell’Iva 2)Acquisto da privato 3)Acquisto senza detrazione, nemmeno parziale, ex art. 19, 19 bis 1, 19 bis 2 DPR 633/72 Attenzione, tuttavia, al caso di Iva detratta su interventi di riparazione e recupero edilizio con detrazione Iva per i quali non sia trascorso un decennio dalla detrazione
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IMPOSTE INDIRETTE Base Imponibile Iva : art. 13, c.2 DPR 633/72 > prezzo di acquisto « attualizzato» al momento della assegnazione, cioè costo di acquisto incrementato dalle spese sostenute per riparazioni, ristrutturazioni etc, o in mancanza prezzo «similare». In caso di riscatto da leasing ( definito prestazione di servizi) la base imponibile deve tener conto anche dei canoni pagati
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IMPOSTE INDIRETTE fabbricati abitativi e strumentali IVA ESENTE, tranne nel caso di immobile costruito ed ultimato nel quinquennio precedente o esercizio di opzione per applicazione Iva -Terreni non edificabili operazione non soggetta ad Iva -Terreni edificabili operazione soggetta ad Iva ordinaria terreni edificabili e non
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Imposte indirette rettifica della detrazione Va eseguita sia se l’immobile viene assegnato in esenzione Iva sia se l’operazione è esclusa da Iva Occorre monitorare se si è ancora nel periodo di tutela fiscale ( dieci anni per immobili) Nel caso dei leasing il decennio decorre dalla data del riscatto, ma su quale base imponibile va eseguita ? Sembra di poter dire che l’unica base imponibile sia data dal valore di riscatto, proprio in funzione della definizione di leasing quale prestazione di servizi ( i servizi relativi ai canoni sono già stati utilizzati al momento di vigenza del contratto )
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Altre imposte indirette Registro : se immobile e assegnazione è esente 1) abitativi 2% 2) Prima casa 1% 3) Terreni non edificabili 7,5% ( salve agevolazioni IAP) 4) Fabbricati non abitativi 2% Ipotecaria e catastale 50 € per 1),2),3) e 200 per 4) BASE IMPONIBILE CON VALORE CATASTALE se utilizzata anche ai fini della imposta sostitutiva ( circ. 37/16)
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CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Bene immobile viene trasferito al corrispettivo pagato purché esso non sia inferiore rispetto al valore normale/catastale -Ma per determinare il valore riconosciuto in capo al socio acquirente si fa sempre riferimento al corrispettivo anche se minore del valore catastale
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In caso di corrispettivo superiore al valore contabile Es. Immobile valore fiscale = 100 Valore di mercato = 200 Valore catastale = 120 1)Se il corrispettivo viene fissato in 200, la sostitutiva da versare può essere calcolata su 120 ? Tesi preferibile = NO 2)Se la plusvalenza è calcolata per 100, viene versata imposta sostitutiva e poi allocata a riserve, in caso di futura distribuzione si ha tassazione in capo al socio quale dividendo ? L’analogia con assegnazione comporta la detassazione dell’utile su cui viene versata imposta sostitutiva ( circ. 37/16, par. 5)
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CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Circ. 37/16 -deducibilità della eventuale minusvalenza in forza dell’art. 101, comma 1 del Tuir -Possibile compensazione con plus sempre da cessione agevolata -L’immobile si intende trasferito al socio all’atto della cessione, da cui decorre quinquennio per detassazione. -Se l’immobile va ceduto velocemente conviene pagare la sostitutiva su valore normale, piuttosto che su quello catastale. -Es. valore normale 200, valore catastale 120 valore di libro 100. Se l’immobile fosse ceduto a 120 su 80 si avrebbe Irpef in capo al socio, mentre se la società esegue la cessione al socio per 200, sempre su 80 viene versata sostitutiva pari all’8%
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CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Le imposte indirette vengono ridotte al 50% ( registro) ed in misura fissa le ipocatastali, mentre se si applica Iva in presenza di immobili strumentali ed acquirente soggetto Iva scatta il meccanismo del reverse charge -Base imponibile Iva è il corrispettivo, per le indirette valore catastale
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CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Operazione che permette di non rispettare la par condicio tra i soci -Non si pongono problemi di utilizzo delle riserve in sospensione -Il credito verso il socio potrebbe essere compensato con il debito per finanziamenti
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LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI PROCEDURALI
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DEFINIZIONE E TIPOLOGIE ART. 2498 c.c. Con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione (c.d. concetto di CONTINUITA’) Istituto non novativo, bensì evolutivo - modificativo TIPOLOGIE (dal 2004) OMOGENEA (tra società) – ETEROGENEA (società ed enti) Cambio forma Cambio la forma e lo scopo PROGRESSIVA - REGRESSIVA
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LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE con procedura concorsuale se sussiste incompatibilità con le finalità e lo stato (non si cita la liquidazione) Limiti specifici norma: art. 2499 Caso particolare: Possibile la trasformazione di una società di capitali con capitale azzerato per perdite in una società di persone (Notariato della Toscana - massima 04/06/2008) NOTARIATO TRIVENETO K.A.30 (TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE - 1° pubbl. 9/09) Si ritiene sempre legittimo, …, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea)
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RESPONSABILITA’ IN REGRESSIVA Delibera secondo quorum modifiche statutarie ma richiesto consenso esplicito soci che acquisiscono responsabilità illimitata PER LA SOCIETA’ PER I SOCI Rimedio per socio che diventa illimitatamente responsabile Continuità rapporti giuridici Viene acquisita responsabilità illimitata per obbligazioni sorte ante iscrizione atto 1)se non assume responsabilità illimitata > diritto di voto per sua percentuale 2)se assume responsabilità illimitata > può bloccare atto e può recedere (combinato disposto art. 2500 sexies e 2473 c.c.) Il socio di società semplice assume sempre responsabilità illimitata ?
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Trasformazione SNC/SAS in società semplice E’ la tesi preferibile perché: 1)Non vi è una trasformazione in società di capitali che va tutelata per incentivare la crescita strutturale/imprenditoriale 2)Il socio potrebbe perdere la responsabilità limitata ( accomandante) e tale esito non può essere deciso a maggioranza Decisione a maggioranza ex art. 2500 ter c.c. Decisione all’unanimità ( Not. Triveneto K.A.18)
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La trasformazione in società semplice Il difficile bivio La società semplice non può avere come oggetto il mero godimento degli immobili perchè in tal caso sarebbe una semplice comunione dei beni La società semplice non può avere come oggetto lo sfruttamento « dinamico» dei beni immobili perché in tal caso dovrebbe essere una società commerciale MA STUDIO NOTARIATO 4256/2003 RICONOSCE NELLA REITERATA PRODUZIONE DI NORME DI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA LA VOLONTA’ DI LEGIFERARE UN TERZO STATUS DI SOCIETA’ SEMPLICE QUALE SOCIETA’ DI MERO GODIMENTO ( resta il problema dell’eventuale rifiuto dei registri imprese ad iscrivere la ss)
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TRASFORMAZIONE AGEVOLATA Stesso ambito soggettivo, ma occorre che l’oggetto sociale esclusivo o principale sia la gestione degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ( al momento in cui viene eseguita la trasformazione) 1)Entro il 30 settembre 2016 2)A favore dei soci che avevano tale status il 30 settembre 2015 ( stesse regole, stesse deroghe dell’assegnazione, ma la presenza di nuovi soci ostacola l’atto con le regole agevolate, circ 26/16, Cap. III E l’atto di trasformazione avvenga..
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TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E ANALOGIA CON ASSEGNAZIONE Ambito oggettivo uguale ( immobili diversi da quelli strumentali per destinazione) Base imponibile uguale Imposta sostitutiva uguale Affrancamento necessario delle riserve in sospensione d’imposta
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LA FISCALITA’ DEL SOCIO Se società di persone non derivante da trasformazione regressiva non vi sono riflessi sul socio Se società di capitali, l’azzeramento delle riserve di utili determina attribuzione al socio ( art. 170,c 4 del Tuir), quindi tassazione per importo pari al valore contabile della riserva ( differenza con assegnazione), nel periodo di imposta successivo alla trasformazione ( circ. 26/16) Dal momento che la trasformazione regressiva da società di capitali interrompe il periodo d’imposta, le riserve devono intendersi attribuite nel periodo 1.10.16 / 31.12.16.. Ma…
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LA FISCALITA’ DEL SOCIO Se è società di persone, a stretto livello letterale non vi sarebbe una frattura del periodo d’imposta ( art. 5 bis DPR 322/98) quindi quello successivo ( nel caso in cui fossero presenti riserve ex srl ) deve intendersi il 2017 ? Occorre rispettare i termini di cui al DPR 322/98 ? Dichiarazione entro 9 mesi ?
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Distribuzione di utili per trasformazione in società semplice La distribuzione di utili e riserve Ipotesi 1 : Istruzioni Modello Unico Ammontare totale delle riserve nel rigo RN 10 il che comporta integrale imputazione al socio : RH del socio = 50 Ipotesi 2 : Norma del Tuir Nel quadro RL del socio indicazione del 49,72% ( o 40%) di 50 In ogni caso il periodo d’imposta successivo deve intendersi la seconda frazione del 2016
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LA società quale sostituto d’imposta Trasformazione : Se sono presenti soci non qualificati la società semplice opera la ritenuta del 26% ? DRE Piemonte Video del 18.5.2006 > Non opera alcuna ritenuta, socio diventa qualificato Tesi Preferibile : società opera cmq la ritenuta e la versa entro il 16 gennaio 2017 Assegnazione : art. 27 c.2 DPR 600/73 socio non qualificato versa alla società importo ritenuta ( calcolato su imponibile « ridotto» ), società versa entro il 16 ottobre 2016
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TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Non essendovi trasferimento non vi è imposta d’atto, se non nel caso di immobili costruiti da non più di 5 anni ( IVA) -Il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni viene aumentato dell’ammontare su cui è stata versata imposta sostitutiva ( compreso il valore su cui è pagata imposta sostitutiva per riserve in sospensione d’imposta Cfr circ 25/2007) -L’immobile eredita il periodo di detenzione dalla società
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TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Eventuali minusvalenze derivanti da valore catastale inferiore a quello contabile ? -Trattandosi di minusvalenze derivante da destinazione di beni a finalità estranee a regime d’impresa, devono ritenersi indeducibili
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TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Compensabilità tra componenti negativi di periodo e plusvalenze da trasformazione agevolata ? NO perché queste ultime sono soggette ad imposta sostitutiva -Conseguenze cessione immobile e distribuzione ricavato tra i soci. -Es. immobile valore fiscale 100, valore catastale 110, valore effettivo 200. Trasformazione pagando sostitutiva su 110. Poi l’immobile è ceduto a 200 – Valore della partecipazione per i soci = 110. Somma ricavata = 200 > 90 è reddito tassabile ? NO perché è generato da un reddito a monte non tassabile ( DRE Lombardia interpello n. 904/2014)
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SUPER AMMORTAMENTI LEGGE DI STABILITA’ 2016, art. 1, comma 91 e sgg
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Circ. 23/16 MAGGIORAZIONE 40% rileva solo ai fini degli ammortamenti e dei canoni leasing Super ammortamenti Non rileva nel test di operatività società di comodo Variazione diminutiva fruibile anche a riduzione del reddito minimo Beni inferiori a 516 €, rimangono tali anche dopo incremento 40% Esclusa la locazione operativa o il noleggio Nel caso del comodato è necessario che il bene utilizzato dal comodatario ceda la sua utilità al comodante nel senso che sia funzionale alla attività produttiva del comodante. Es. Tintometro utilizzato a vantaggio di chi produce vernici, ma il caso della macchine del caffe cedute in comodato per incrementare la vendita del caffe ?
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AMBITO SOGGETTIVO Soggetti che producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo NON RILEVA LA FORMA GIURIDICA NE’ IL REGIME CONTABILE ADOTTATO SI «VECCHI» MINIMI NO FORFETTARI NON RILEVA DATA INIZIO ATTIVITA’ (ANCHE SE NEL 2015 O 2016) Super ammortamenti Conferma Circ. 23/16 Nel caso dell’affitto di azienda l’agevolazione spetta a chi deduce gli ammortamenti
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REQUISITO NOVITA’ CHIARIMENTI Circ. 23/16 e precedenti «TREMONTI» -Acquisto diretto dal produttore o dal commerciante -Acquisto da soggetti diversi da quelli indicati, purchè il bene non sia mai stato utilizzato da alcuno -Bene esposto in «show room» è considerato nuovo -Per beni «complessi» requisito novità sussiste anche in presenza di beni non nuovi purchè non prevalenti Super ammortamenti
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Migliorie su beni di terzi Circ. 23/16 Dipende dalla classificazione contabile -Se si tratta di beni che pur essendo destinati ad impianti di terzi mantengono una propria autonomia funzionale ( a fine contratto sono recuperabili) sono iscritti quali immobilizzazioni materiali e sono agevolabili -Diversamente sono iscritti quali immobilizzazioni immateriali e non sono agevolabili Super ammortamenti
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AMBITO TEMPORALE Circ. 23/16 MOMENTO EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO -Acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 -Acquisto beni mobili: consegna o spedizione -Contratti di appalto: ultimazione della prestazione; se SAL divisibili rilevanza SAL liquidati definitivamente -Beni acquisiti in leasing: data di consegna all’utilizzatore tenendo conto dell’eventuale collaudo Super ammortamenti
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Determinazione dell’ammontare dell’investimento Circ. 23/16 Se vi sono contributi in conto impianti -Il valore è al netto dei contributi a prescindere dalla modalità di contabilizzazione ( tranne quelli specificamente esenti ai fini II DD) Super ammortamenti
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FUNZIONAMENTO AGEVOLAZIONE Circ. 23/16 AMMORTAMENTI Variazione in diminuzione quadro RF della quota maggiorata pari al 40% dell’ammortamento (no impatto a Conto economico) Bene 100, aliquota ammort. 10%, ammortamento a C.E. 10 Variazione in diminuzione quadro RF 4 Super ammortamenti Ammortamento civile non in linea con quello «tabellare » Bene 100, aliquota ammort. 10%, ammortamento a C.E. 5 Variazione in diminuzione quadro RF 4 e non 2 ( Circ. 23/16) Ammortamento civile in linea con quello «tabellare »
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FUNZIONAMENTO AGEVOLAZIONE Circ. 23/16 Variazione in diminuzione quadro RF della quota maggiorata pari al 40% della quota capitale del canone di leasing (circ. Assilea 29.10.2015: scorporo quota interessi con criterio forfetario D.M. 24.4.1998) Super ammortamenti LEASING ALTRI ASPETTI -Se la durata del contratto è superiore a quella fiscale il calcolo va fatto non considerando la quota imputata a conto economico ( minore) ma assumendo quella massima consentita ( criterio uguale a quello dell’ammortamento) -Se la durata del contratto è inferiore si assume la durata minima pari a quella fiscale
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AUTOVETTURE AUMENTO 40% SOGLIE DI DEDUZIONE ART. 164 LETT. B) TUIR -per auto non assegnate (imprese e lavoratori autonomi) aumento limite da 18.076 a 25.306 (utilizzo percentuale ammortamento 20%) -per auto agenti e rappresentanti limite da 25.823 a 36.152 (utilizzo percentuale ammortamento 80%) -la deduzione del super ammortamento (del 40%) avviene applicando le predette percentuali di ammortamento alle nuove soglie Super ammortamenti
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Superammortamento auto Costo € 10.000 > disciplina ordinaria > quota anno 1 12,5% di 10.000 = 1250 deducibile per 250 Disciplina agevolata > quota anno 1 12,5% di 10.000 = 1250 più quota agevolata 500 totale 1750 deducibile per 350 Costo 40.000 disciplina ordinaria > quota anno 1 12,5% di 18076 = 2259,5 deducibile 451,9 Disciplina agevolata > quota anno 1 12,5% di 25306 = 3163, deducibile 632
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DISCIPLINA DELLE RISERVE 1 SOCIETA’ DI PERSONE Super ammortamenti SOCIETA’ DI CAPITALI 2 Il minor reddito attribuito per trasparenza non incrementa il costo fiscale della partecipazione e la distribuzione dell’utile non lo riduce (in quanto eccedente il reddito attribuito per trasparenza) Si determina una riserva non tassata ma non in sospensione d’imposta e gli utili distribuiti sono tassati come dividendi
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Disciplina riserva esempio Es. acquisto macchinario € 100.000 quota 25%. Primo anno > quota ordinaria 12.500 quota agevolata in DR pari a 5000 Per una snc si tratta di un reddito non attribuito ai soci quindi non incrementa il costo della partecipazione ma in caso di distribuzione non si decrementa il costo della partecipazione, quindi utile totale pari a 100.000 di cui 5000 seguono la disciplina di cui sopra. Per una srl si tratta di una riserva non tassata e non in sospensione d’imposta. In caso di distribuzione genera dividendo tassabile in capo ai soci.
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ALTRI ASPETTI Super ammortamenti cumulabile con altre agevolazioni (salvo verifica normativa altra agevolazione) assenza meccanismo di recupero agevolazione in presenza di vendita bene, ma agevolazione calcolata pro rata temporis assenza di meccanismo di recupero in assenza opzione riscatto beni in leasing
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1)Dal maggior imponibile rilevato in sede di verifica è possibile scomputare le perdite del medesimo periodo d’imposta oggetto di accertamento 2)Il maggior valore eccedente accertato può essere ridotto con l’utilizzo delle perdite pregresse solo tramite istanza La gestione delle perdite in caso di accertamento Art. 25 del D.Lgs 158/15 DA INVIARE VIA PEC ALL’UFFICIO COMPETENTE PER ACCERTAMENTO ENTRO IL TERMINE FISSATO PER IL RICORSO
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In quali casi va presentato modello IPEA ? 1)ATTO DI ACCERTAMENTO GIA’ NOTIFICATO 2)PROCEDIMENTO DI ADESIONE A SEGUITO DI ATTO DI ACCERTAMENTO GIA’ NOTIFICATO 3)PROCEDIMENTO DI ADESIONE PER ATTO DI ACCERTAMENTO NON ANCORA NOTIFICATO
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Determinazione sanzioni 1)Relazione al D.lgs 158/15 : vanno calcolate alla maggiore imposta che risulta dopo aver scomputato le perdite
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Qui vanno indicate le perdite da scomputare
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Condizioni per la deducibilità degli interessi passivi Cass. 4615/2016 1 contratto in forma scritta che presenti data certa Sia indicato il saggio di interesse convenuto 2 Fino alla sentenza della Cassazione il problema della forma scritta derivava solo dall’articolo 45, comma 2 del Tuir secondo il quale la forma scritta permetteva di superare la presunzione di fruttuosità al saggio legale ed incasso per quota maturata entro il periodo d’imposta Ma secondo CTR Lombardia 55/18/12 il finanziamento può essere infruttifero anche senza forma scritta, e la prova della infruttuosità deriva dalla mancata deduzione di interessi passivi
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Gestione fiscale del lease back Cass. 35294/2016 1 Plusvalenza da cessione dal punto di vista contabile viene iscritta ex art.2425 bis in base alla durata del retrostante contratto di leasing Dal punto di vista fiscale Agenzia delle Entrate sostiene che la tassazione può essere rateizzata al massimo in 5 rate secondo le normali regole di cui art. 86 Tuir ( ris 237/09) 2 La Corte di Cassazione ritiene corretta la tesi della applicazione del principio di dipendenza dell’imponibile fiscale dal conto economico, quindi la tassazione avviene in base alla durata del retrostante contratto di locazione finanziaria
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Rinuncia la compenso da parte del lavoratore autonomo Cass. 1335/2016 La posizione delle Entrate Circ. 73/94 e ris. 152/2002 la rinunzia la credito eseguita da un soggetto sottoposto al principio di cassa ne determina l’incasso giuridico La posizione della Cassazione La rinunzia all’incasso di un credito per TFM ne comporta il conseguimento, in quanto la somma diventa disponibile per patrimonializzare la società, quindi la rinunzia è tassabile ed occorre operare la ritenuta di acconto La posizione della società beneficiaria Sopravvenienza attiva non tassabile a condizione che il rinunziante sia socio e che il valore fiscale del credito in capo al medesimo sia pari ( o superiore ) a quello del debito in capo alla società
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Decreto Abuso del diritto n. 128/15 in G.U. 190 del 18.8.15 Testo precedente art. 37 bis DPR 600/73 Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Testo nuovo art. 10 bis L. 212/2000 comma 1 Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti
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Decreto Abuso del diritto Art. 10 bis comma 2 Sono privi di sostanza economica le operazioni inidonee a produrre effetti significativi diversi da quelli fiscali Vantaggi fiscali indebiti i benefici anche non immediati in contrasto con le finalità delle norme fiscali
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Decreto Abuso del diritto Differenze con il passato La nuova norma si applica a tutti i tributi ( armonizzati e non) e prescinde da specifiche operazioni Vantaggi fiscali indebiti i benefici anche non immediati in contrasto con le finalità delle norme fiscali
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Decreto Abuso del diritto I tre presupposti della nuova norma Assenza di sostanza economica Realizzazione vantaggio fiscale indebito Vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione Comma 3: non c’e’ abuso se sussistono valide ragioni extrafiscali « non marginali». Rel Gov. : la non marginalità sussiste se l’operazione non sarebbe stata eseguita senza il conseguimento di tali ragioni
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Decreto Abuso del diritto Comma 4 :Affermazione del diritto a scegliere l’operazione fiscalmente più conveniente Rel Gover. : Volendo estinguere una società controllata non può essere dichiarata elusiva la scelta di incorporarla, piuttosto che procedere ad una liquidazione
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La norma antiabuso: casi pratici Circ. Assonime 21 del 4/8/16 Caso 1: lease back immobiliare per società senza problemi finanziari > Cass. N. 25756 del 5.12.2014 Il vantaggio tributario deve essere indebito e non può esserlo quello ottenuto da una operazione regolata dalla legge fiscale quale il leasing E’ presente valida ragione economica in quanto lo scopo è l’ottenimento della causa contrattuale ( Lease Back) non implementata di particolari clausole speciali L’essenzialità dell’obiettivo di risparmio fiscale non è rilevante se esso non è indebito
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La norma antiabuso: casi pratici Circ. Assonime 21 del 4/8/16 Caso 1: lease back immobiliare per società senza problemi finanziari > Cass. N. 25756 del 5.12.2014 Il vantaggio tributario deve essere indebito e non può esserlo quello ottenuto da una operazione regolata dalla legge fiscale quale il leasing E’ presente valida ragione economica in quanto lo scopo è l’ottenimento della causa contrattuale ( Lease Back) non implementata di particolari clausole speciali L’essenzialità dell’obiettivo di risparmio fiscale non è rilevante se esso non è indebito
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L’ammortamento e avviamento La fusione e la liquidazione sono due operazioni che hanno pari dignità anche sul piano civilistico, sicchè ogniqualvolta si possa eseguire una fusione essa è in sé legittima Caso 2 : fusione in alternativa alla liquidazione Se ciò è vero non è possibile sindacare il momento in cui la fusione viene avviata per accorciare la catena societaria, momento che ben potrebbe verificarsi a liquidazione già in fase avanzata Pag. 137 Es. Alfa SRL incorporanda detiene liquidità per € 100.000, C.S. 10.000 e riserve di utili 90.000. La liquidazione determinerebbe l’imponibile da dividendo per l’attribuzione delle riserve, mentre la fusione permette il trasferimento della liquidità senza prelievo fiscale > OPERAZIONE LEGITTIMA
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L’ammortamento e avviamento E’ certamente operazione ammessa sul piano civilistico, basti pensare alla previsione dell’art. 2506, comma 2 C.C. Caso 3 : scissione asimmetrica Sul piano fiscale la neutralità della scissione è stabilita per legge in quanto operazione di carattere successorio, senza potersi distinguere tra scissioni proporzionali e scissioni non proporzionali Pag. 137 Non si può paragonarla alla assegnazione in quanto i beni restano nel regime d’impresa e non si producono tramite la scissione effetti di salti di imposta o duplicazioni d’imposta, nel senso che i beni mantengono il valore fiscale ante operazione > OPERAZIONE LEGITTIMA
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L’ammortamento e avviamento Scissione di singolo bene ( immobile) con successiva cessione della partecipazione nella società immobiliare Caso 4 : spin off immobiliare Sul piano fiscale il vantaggio derivante dalla spostamento della tassazione dal bene di primo la bene di secondo grado, non può ritenersi indebito, considerando che se ab origine fosse presente una situazione in cui una certa società detiene la partecipazione in una società immobiliare, non si potrebbe dubitare la legittimità della cessione di detta partecipazione Pag. 137 La tassazione della plusvalenza sulla cessione della partecipazione è operazione sul piano fiscale, di pari dignità rispetto alla tassazione della plusvalenza sulla cessione del bene, quindi la scelta dell’uno o dell’altro regime rientra tra le opzioni legittime del contribuente > OPERAZIONE LEGITTIMA
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L’ammortamento e avviamento Conferimento di partecipazioni ad una società la quale successivamente le cede beneficiando della tassazione Ires rispetto a quella Irpef ( stessa ipotesi se viene costituita appositamente la holding per conferire le partecipazioni nella società operativa) Caso 5 : Costituzione di holding mediante conferimento blindato Sul piano fiscale il conferimento contestuale con il quale viene attribuito alla conferitaria il controllo sulla società target costituisce una operazione a «realizzo blindato» ex art. 177 comma 2 del Tuir, la successiva cessione delle partecipazioni da parte della holding, decorso l’holding period, beneficia della pex Pag. 137 La tassazione della plusvalenza sulla cessione della partecipazione non può considerarsi in assoluta più vantaggiosa, poiché per far pervenire ai soci il ricavato si dovrebbe comunque erogare un dividendo, e quindi assoggettando ad Irpef l’importo > OPERAZIONE LEGITTIMA
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L’ammortamento e avviamento Società di capitali con notevoli riserve di utili che distribuite genererebbero imponibile al 49,72%. Si rivalutano le partecipazioni, vengono cedute ad una Holding che incassando i dividendi paga il debito per l’acquisto Caso 6 : Leverage cash out Es. Alfa SRL detiene € 1.000.000 di riserve di utili con due soci. Distribuzione > imponibile per ciascuno 497.200. Irpef = 206.966. In alternativa Il socio rivaluta e spende 8% = 80.000. cede alla Holding che incassa i dividendi con tassazione dell’ 1,375 % ( 13.750) e poi paga il debito al socio che incassa € 500.000 spendendo € 93.750 contro € 206.966 Pag. 137 E’ vero che non si ritiene lecito, una volta eseguita la cessione della partecipazione, se essa è ceduta a terzi oppure indirettamente a sé stessi, ai fini del corretto utilizzo della imposta sostitutiva, ma il problema sorge quando viene erogato il dividendo > ABUSO DEL DIRITTO
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L’ammortamento e avviamento Società di capitali con notevoli riserve di utili le distribuisce e poi i soci riversano la liquidità alla società a titolo di sottoscrizione di prestito obbligazionario sul frutto del quale viene operata ritenuta d’imposta al 26%. La società deduce gli interessi passivi beneficiando di un risparmio del 27,5%. Caso 7 : Trasformazione di patrimonio netto in debito verso soci Operazione ritenuta legittima, ma il vantaggio ? ? Pag. 137
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CTR Trentino Alto Adige sent. 46/2/2016 La cessione di quote di una SRL che detiene meramente il possesso di un immobile ( avendo precedentemente ceduto il ramo operativo) non è operazione elusiva Ciò anche quando siano state precedentemente rivalutate le quote al fine di eseguire la cessione con minore capital gain. Aderire da parte del contribuente ad una normativa agevolativa rientra nella libera scelta di convenienza fiscale pienamente legittima
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L’ammortamento e avviamento Società di capitali con notevoli riserve di utili che distribuite genererebbero imponibile al 49,72%. Si rivalutano le partecipazioni, vengono cedute ad una Holding che incassando i dividendi paga il debito per l’acquisto Caso 6 : Leverage cash out Es. Alfa SRL detiene € 1.000.000 di riserve di utili con due soci. Distribuzione > imponibile per ciascuno 497.200. Irpef = 206.966. In alternativa Il socio rivaluta e spende 8% = 80.000. cede alla Holding che incassa i dividendi con tassazione dell’ 1,375 % ( 13.750) e poi paga il debito al socio che incassa € 500.000 spendendo € 93.750 contro € 206.966 Pag. 137 E’ vero che non si ritiene lecito, una volta eseguita la cessione della partecipazione, se essa è ceduta a terzi oppure indirettamente a sé stessi, ai fini del corretto utilizzo della imposta sostitutiva, ma il problema sorge quando viene erogato il dividendo > ABUSO DEL DIRITTO
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