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ARMONIZZAZIONE CONTABILE, DUP E BILANCIO DOTT.LUCIANO FAZZI

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Presentazione sul tema: "ARMONIZZAZIONE CONTABILE, DUP E BILANCIO DOTT.LUCIANO FAZZI"— Transcript della presentazione:

1 ARMONIZZAZIONE CONTABILE, DUP E BILANCIO DOTT.LUCIANO FAZZI LUCIANOFAZZI@PROGETTOEFFE.COM

2 Definizione del processo di programmazione Principio 4/1 allegato al Dlgs.n.118/11 La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

3 Gli elementi qualificanti del nuovo processo di programmazione degli enti locali 1.La valenza pluriennale del processo; 2.L’anticipazione del processo (stante la situazione attuale è un vantaggio?!?!?); 3.La riduzione dei documenti da presentare (snellimento e sistematizzazione dei documenti di programmazione); 4.La coerenza dei vari documenti della programmazione (rappresentazione a cascata degli obiettivi dell’ente obiettivi strategici per ciascuna missione e obiettivi operativi per ciascun programma); 5.L’attualizzazione in termini non solo contabili di indirizzi strategici ed operativi declinati a livello politico e gestionale (chiarezza e comprensibilità sugli obiettivi che voglio raggiungere e le risorse che posso utilizzare); dalle linee di mandato = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  alla programmazione operativa

4 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI SONO: A) IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), PRESENTATO AL CONSIGLIO, ENTRO IL 31 LUGLIO DI CIASCUN ANNO, PER LE CONSEGUENTI DELIBERAZIONI (ATTO DI PROGRAMMAZIONE); B) L’EVENTUALE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP, DA PRESENTARE AL CONSIGLIO ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO, PER LE CONSEGUENTI DELIBERAZIONI (ATTO DI PROGRAMMAZIONE); C) LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, DA PRESENTARE AL CONSIGLIO ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO. A SEGUITO DI VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LA GIUNTA AGGIORNA LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE UNITAMENTE AL DUP (ATTO DI PROGRAMMAZIONE); D) IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PRESENTATO AL CONSIGLIO UNITAMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE (PRIMA APPLICAZIONE PREVISIONALE 2017/2019) (ATTO DI PROGRAMMAZIONE); E) IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCES APPROVATO DALLA GIUNTA ENTRO 20 GIORNI DALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO (ATTO DI GESTIONE); G) LO SCHEMA DI DELIBERA DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO, COMPRENDENTE LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, DA PRESENTARE AL DA DELIBERARSI DA PARTE DEL CONSIGLIO ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO (ATTO DI GESTIONE); H) LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO/GIUNTA/DIRIGENTE (ATTO DI GESTIONE) ; I) LO SCHEMA DI RENDICONTO SULLA GESTIONE DA APPROVARE DA PARTE DEL CONSIGLIO ENTRO IL 30 APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO ALL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (ATTO DI RENDICONTAZIONE) D) IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PRESENTATO AL CONSIGLIO UNITAMENTE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE (PRIMA APPLICAZIONE RENDICONTO 2016) (ATTO DI RENDICONTAZIONE); BILANCIO CONSOLIDATO DA PRESENTARE AL CONSIGLIO ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO (ATTO DI RENDICONTAZIONE)

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6 . RPP Piano Generale di Sviluppo DUP 5 anni SeS Almeno 3 anni SeO Bilancio di competenza annuale Bilancio pluriennale Bilancio di previsione almeno triennale…. Piano esecutivo di gestione e piano delle performance (valenza triennale e per il primo anno assegnazioni anche di cassa)

7 IL DUP ART:170 DEL TUEL 1.ENTRO IL 31 LUGLIO DI CIASCUN ANNO LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER LE CONSEGUENTI DELIBERAZIONI. ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO, CON LO SCHEMA DI DELIBERA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE. CON RIFERIMENTO AL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE DECORRENTE DALL'ESERCIZIO 2015, GLI ENTI LOCALI NON SONO TENUTI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E ALLEGANO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CHE COPRA UN PERIODO PARI A QUELLO DEL BILANCIO PLURIENNALE, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ORDINAMENTO CONTABILE VIGENTE NELL'ESERCIZIO 2014. IL PRIMO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE È ADOTTATO CON RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI 2016 E SUCCESSIVI. GLI ENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA SPERIMENTAZIONE ADOTTANO LA DISCIPLINA PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2015. 2.IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE HA CARATTERE GENERALE E COSTITUISCE LA GUIDA STRATEGICA ED OPERATIVA DELL'ENTE. 3.IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SI COMPONE DI DUE SEZIONI: LA SEZIONE STRATEGICA E LA SEZIONE OPERATIVA. LA PRIMA HA UN ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO PARI A QUELLO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO, LA SECONDA PARI A QUELLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE. 4.4. IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E' PREDISPOSTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4/1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (NON ESISTE SCHEMA TIPO!!!). 5.IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE COSTITUISCE ATTO PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE. 6.GLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI PREDISPONGONO IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PREVISTO DALL'ALLEGATO N. 4/1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 7.NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ SONO PREVISTI I CASI DI INAMMISSIBILITÀ E DI IMPROCEDIBILITÀ PER LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA CHE NON SONO COERENTI CON LE PREVISIONI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE.

8 1.L’ITER DI APPROVAZIONE DEVE ESSERE DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ; 2.IL DUP È UN DOCUMENTO CHE ANTICIPA IN TERMINI LOGICI E TEMPORALI IL BILANCIO DI PREVISIONE (LA RPP ERA ALLEGATA AL BILANCIO IL DUP NO); 3.SI SUPERA IL CRITERIO «STORICO - INCREMENTALE PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE» PREVISIONE DI ENTRATE E SPESA ELABORATE IN COERENZA CON STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (ART.10 DLGS N.118/11)  COSTI STANDARD 4.LA MANCATA APPROVAZIONE NON DETERMINA LE STESSE CONSEGUENZE MANCATA APPROVAZIONE BILANCIO (TUTTAVIA L’ART. 170 LO DEFINISCE PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER BILANCIO DI PREVISIONE); 5.IL DUP DEVE ESSERE VARIATO IN OCCASIONI DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO; 6.LA MODIFICA DELLE UNITÀ ELEMENTARI AI FINI DEL VOTO (TIPOLOGIA  ENTRATA, TITOLO  SPESA) RENDE IL BILANCIO MENO INTELLEGIBILE AL CONSIGLIERE…….VIENE INCONTRO IL DUP!!!! SI TENGA CONTO CHE LA POSSIBILITÀ DA PARTE DELLA GIUNTA DI POTER APPORTARE LIBERAMENTE MODIFICHE ALL’INTERNO DI UNO STESSO PROGRAMMA DI BILANCIO RISCHIA DI ESSERE UNA «DELEGA IN BIANCO» (IL DUP DEVE SPIEGARE BENE COSA SI VUOLE FARE!!!!)

9 9. LA PRESENTAZIONE DEL DUP RAPPRESENTA L’OCCASIONE PER LA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: PRINCIPIO 4/1 PUNTO 4.2........ « IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), PRESENTATO AL CONSIGLIO, ENTRO IL 31 LUGLIO DI CIASCUN ANNO, PER LE CONSEGUENTI DELIBERAZIONI. CONSIDERATO CHE L’ELABORAZIONE DEL DUP PRESUPPONE UNA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI TALE DOCUMENTO SI RACCOMANDA DI PRESENTARE AL CONSIGLIO ANCHE LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, DA EFFETTUARE, OVE PREVISTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 147-TER DEL TUEL»………»LO SCHEMA DI DELIBERA DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO, COMPRENDENTE LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, DA PRESENTARE AL DELIBERARSI DA PARTE DEL CONSIGLIO ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO »; L’ART.193, COMMA 2DEL TUEL (SALVAGUARDIA) PREVEDEVA CHE: « 2. CON PERIODICITÀ STABILITA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE LOCALE, E COMUNQUE ALMENO UNA VOLTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO, L'ORGANO CONSILIARE PROVVEDE CON DELIBERA AD EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ». FAQ N.7 SI CONFERMA CHE L’ARTICOLO 193 DEL TUEL NON PREVEDE, COME OBBLIGATORIA, LA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN SEDE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI. SI SEGNALA TUTTAVIA CHE L’ARTICOLO 147-TER, COMMA 2, DEL TUEL CONFERMA L’OBBLIGO DI EFFETTUARE PERIODICHE VERIFICHE CIRCA LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. TALI VERIFICHE RISULTANO PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL DUP, DA PRESENTARE AL CONSIGLIO ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO (PER L’ANNO 2015, ENTRO IL 31 OTTOBRE). PUR NON ESSENDO PIÙ OBBLIGATORIO, A REGIME, IL TERMINE DEL 31 LUGLIO APPARE IL PIÙ IDONEO PER LA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. Nella nuova versione dell’art 193 (dlgs 126/2014) non si parla più di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ……….che viene demandata al dup!!! ( modifica del dicembre 2015)

10 10. NEL CASO DI INSEDIAMENTO DI NUOVA AMMINISTRAZIONE SE ALLA DATA DEL 31/07 NON SONO SCADUTI I TERMINI PREVISTI DALLO STATUTO PER L’APPROVAZIONE DELLE LINEE DI MANDATO….. LINEE DI MANDATO E DUP VENGONO PRESENTATI IN CONSIGLIO CONTESTUALMENTE…. …..COMUNQUE PRIMA DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AL QUALE IL DUP SI RIFERISCE 11. NELLA SES SONO ANCHE INDICATI GLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI L'ENTE LOCALE INTENDE RENDICONTARE IL PROPRIO OPERATO NEL CORSO DEL MANDATO IN MANIERA SISTEMATICA E TRASPARENTE, PER INFORMARE I CITTADINI DEL LIVELLO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI, DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE COLLEGATE AREE DI RESPONSABILITÀ POLITICA O AMMINISTRATIVA. Sarebbe opportuno valutare di rivedere, alla luce delle norme sul DUP, la relazione di fine mandato prevista dall’art.4 del DL 149/11 e la relazione di inizio mandato prevista dall’art.4/bis dello stesso decreto (che coincide con sezione strategica)

11 LE CRITICITÀ LEGATE ALLE SCADENZE TEMPORALI DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE: DEFR REGIONALE  30 GIUGNO --------DUP  31 LUGLIO SE COME LO SCORSO ANNO VIENE RINVIATO IL PRIMO???? LEGGE DI STABILITÀ  15 OTTOBRE ----------- NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 15 NOVEMBRE PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  L’ART. 13 DEL DPR 207/2010 PREVEDEVA IL 30/09 LA REDAZIONE E ENTRO IL 15 OTTOBRE L’ADOZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA  DELIBERATO CONTESTUALMENTE ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

12 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI DEGLI ENTI LOCALI Organismi strumentali «articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica». Enti strumentali Realtà dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e contabile, Si dividono in controllate e partecipate Adottano la stessa contabilità dell’ente (finanziaria +Economico/patrimoniale Adottano la contabilità finanziaria o Economico/patrimoniale

13 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI DEGLI ENTI LOCALI ES. DI ORGANISMI STRUMENTALI  ISTITUZIONE (ART.114 TUEL) ES. DI ENTI STRUMENTALI  AZIENDA SPECIALE (ART.114 TUEL), ASP (EX IPAB), FONDAZIONI, CONSORZI TRA ENTI LOCALI ALTRA COSA SONO LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE (ARTT. 11- QUATER ED 11-QINQUIES DLGS. N.118/11) INTERESSATE DALLA RIFORMA CONTABILE ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO!!!

14 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI LOCALI SONO: IN CONTABILITÀ FINANZIARIA….. A) IL PIANO DELLE ATTIVITÀ O PIANO PROGRAMMA, DI DURATA ALMENO TRIENNALE, DEFINITO IN COERENZA CON LE INDICAZIONI DELL’ENTE CAPOGRUPPO; B) IL BILANCIO DI PREVISIONE ALMENO TRIENNALE, PREDISPOSTO SECONDO LO SCHEMA DI CUI ALL’ALLEGATO N. 9. C) IL BILANCIO GESTIONALE O IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, CUI SONO ALLEGATI, NEL RISPETTO DELLO SCHEMA INDICATO NELL’ALLEGATO N. 12 IL PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE, E IL PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE; D) LE VARIAZIONI DI BILANCIO; E) IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (SE L’ENTE APPARTIENE AL SETTORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEFINITO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196). IN CONTABILITÀ CIVILISTICA….. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ O PIANO PROGRAMMA, DI DURATA ALMENO TRIENNALE, DEFINITO IN COERENZA CON LE INDICAZIONI DELL’ENTE CAPOGRUPPO. IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI È AGGIORNATO IL PIANO DELLE ATTIVITÀ CON LA PREDISPOSIZIONE DI UNA APPOSITA SEZIONE DEDICATA AL PIANO INDUSTRIALE DEI NUOVI SERVIZI; IL BUDGET ECONOMICO ALMENO TRIENNALE. GLI ENTI APPARTENENTI AL SETTORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEFINITO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, ALLEGANO AL BUDGET IL PROSPETTO CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELLA PROPRIA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI, ACCOMPAGNATA DALLA CORRISPONDENTE CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NOMENCLATURA COFOG DI SECONDO LIVELLO, DI CUI ALL’ARTICOLO 17, COMMA 3, DEL PRESENTE DECRETO (TASSONOMIA); LE EVENTUALI VARIAZIONI AL BUDGET ECONOMICO; IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (SE L’ENTE APPARTIENE AL SETTORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEFINITO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196).

15 . Le scadenze 2016… 30 aprile 2016: approvazione rendiconto della gestione 2015; 31 luglio 2016: presentazione del Dup 2017 – 2019; 31 luglio 2016: assestamento bilancio 2016 – 2018; 31 luglio2016: salvaguardia equilibri bilancio 2016 – 2018; 30 settembre 2016: approvazione del bilancio consolidato relativo all’anno 2015; 15 novembre 2016: presentazione della nota di aggiornamento del Dup e del progetto di bilancio 2017- 2019; 31 dicembre 2016: approvazione del bilancio 2017 – 2019;

16 DLGS.163/2006 ART. 128. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI [ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)] IL PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 1.LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000,00 (PERTANTO SUGLI ALTRI AMMINISTRAZIONE AVEVA PIENA DISCREZIONALITÀ) ; 2.PUBBLICAZIONE PER ALMENO 60 GG CONSECUTIVI; 3.IL PROGRAMMA DOVEVA PREVEDERE UN ORDINE DI PRIORITÀ - MANUTENZIONI - RECUPERO PATRIMONIO ESISTENTE - COMPLETAMENTO DEI LAVORI INIZIATI - PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI - INTERVENTI PER I QUALI SI POSSA RICORRERE AL CAPITALE PRIVATO 4. L’ORDINE DI PRIORITÀ POTEVA ESSERE DISATTESO IN CASI DI INTERVENTI IMPOSTI DA CALAMITÀ, EVENTI IMPREVEDIBILI, MODIFICHE DI LEGGI O REGOLAEMENTI, E ATTI AMMINISTRATIVI A LIVELLO STATALE O REGIONALE

17 DLGS.163/2006 ART. 128. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI [ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)] 5. PER I LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 1.000.000 È NECESSARIO ALMENO STUDIO DI FATTIBILITÀ (GLI STUDI DI FATTIBILITÀ CONSISTONO IN UNA RELAZIONE CHE DEVE INDICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL’OPERA, I SUOI PRESUMIBILI COSTI DI REALIZZAZIONE E DI GESTIONE, IL SUO IMPATTO PAESAGGISTICO, I SUOI BENEFICI SOCIO-ECONOMICI, AMBIENTALI O DI ALTRA NATURA E, ESSENZIALMENTE, UN PRIMO GIUDIZIO DI MASSIMA SULL’ASSENZA DI OSTACOLI DI ORDINE TECNICO ED AMMINISTRATIVO ALLA ESEGUIBILITÀ DELL’OPERA (ART. 14, CO. 2, DELLA LEGGE ABROGATA). OPERA ESEGUIBILE  PROGETTAZIONE  REALIZZAZIONE 6. PER LAVORI ESEGUITI RICORRENDO ALLA FINANZA DI PROGETTO È NECESSARIO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 7. PER I LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 1.000.000 NECESSARIA APPROVAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE; 8. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE È NECESSARIA UNA STIMA SOMMARIA DEI COSTI

18 DLGS.163/2006 ART. 128. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI [ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)] 9. I LAVORI RICOMPRESI DEVONO ESSERE CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI O ADOTTATI 10. DEVE INDICARE I MEZZI FINANZIARI PER FARE FRONTE AI LAVORI 11. I LAVORI NON RICOMPRESI NEL PIANO (ESCLUDI GLI INTERVENTI STRAORDINARI) NON POSSONO RICEVERE ALCUNA FORMA DI FINANZIAMENTO DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 12. IL PROGRAMMA TRIENNALE DEVE ESSERE REDATTO SU SCHEMI TIPO DEFINITI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 13. ENTRO 30 GG DALL’APPROVAZIONE L’ELENCO VA TRASMESSO AL CIPE PER VERIFICA COMPATIBILITÀ CON DOCUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI

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20 DLGS.50/2016 ART. 21. PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI 1. LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ADOTTANO IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI NONCHÉ I RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI 2. I DOCUMENTI SONO APPROVATI NEL RISPETTO DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E IN COERENZA CON IL BILANCIO 3. PROGRAMMA TRIENNALE CONTIENE I LAVORI DI IMPORTO >= A € 100.000 PREVIA ATTRIBUZIONE DEL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) [È UN'ETICHETTA STABILE CHE IDENTIFICA E ACCOMPAGNA UN PROGETTO D'INVESTIMENTO PUBBLICO, SIN DALLA SUA NASCITA, IN TUTTE LE FASI DELLA SUA VITA. CORRISPONDE A UNA SORTA DI "CODICE FISCALE" DEL PROGETTO E SI PRESENTA COME UNA STRINGA ALFANUMERICA DI 15 CARATTERI E VIENE RICHIESTO PER VIA TELEMATICA]. 4. DEVE INDICARE I LAVORI DA AVVIARE NELLA PRIMA ANNUALITÀ ED I RELATIVI MEZZI FINANZIARI 5. PER I BENI DI IMPORTO > DI € 1.000.000 PREVENTIVA APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 6. INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI DA SVOLGERE CON CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO

21 DLGS.50/2016 ART. 21. PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI 7. NELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE I BENI IMMOBILI DISPONIBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE 8. PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZIDI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000. 10. IL PROGRAMMA BIENNALE QUELLO TRIENNALE ED I RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI, SONO PUBBLICATI SUL PROFILO DEL COMMITTENTE, SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRSPORTI E DELL’OSSERVATORIO (ORGANISMO DI CUI SI AVVALE L’ANAC PER IL MONITORAGGIO DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

22 I DECRETI ATTUATIVI IL CODICE DEL 2006 (DLGS.N.163/2006)  MODELLO UNITARIO ATTUAZIONE DELLE REGOLE  REGOLAMENTO GOVERNATIVO (DPR 207/2010) IL CODICE DEL 2016 (DLGS 50/2016)  TRE DIFFERITI TIPOLOGIE DI ATTI ATTUATIVI: 1.Decreto ministeriale e decreto presidente consiglio dei ministri 2.Delibera anac a carattere vincolante (anche tramite linee guida) 3.Delibera anac non vincolante (anche tramite linee guida) ATTI SOSTANZIALMENTE NORMATIVI DOTATI DEI CARATTERI DELLA GENERALITÀ ASTRATTEZZA E INNOVATIVITÀ NON HANNO VALENZA NORMATIVA MA SONO ATTI AMMNISTRATIVI GENERALI APPARTENENTI AGLI ATTI DI REGOLAZIONE DELLE AUTORITÀ AMMNISTRATIVE INDIPENDENTI (DATO L’ELEVATO TECNICISMO SI DEMANDA ALLE AUTORITÀ DI SVILUPPARE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL POTERE STESSO) ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI CHE FORNISCONO INDIRIZZI E ISTRUZIONI OPERATIVE ALLE STAZIONI APPALTANTI (SE CI SI DISCOSTA DA QUANTO DISPOSTA DALL’AUTORITÀ È NECESSARIO MOTIVARLO) (FONTE AVV. A. MASSARI)

23 I DECRETI ATTUATIVI SONO PREVISTI 60 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI A CARATTERE VINCOLANTE……+ LINEE GUIDA A CARATTERE NON VINCOLANTE… ART.21, COMMA 8 DEL DLGS 50/2016 PREVEDE UN DECRETO ATTUATIVO A CARATTERE VINCOLANTE (MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E MEF, PREVIO PARERE CIPE E CONFERENZA UNIFICATA) CHE STABILISCA: MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI; ORDINE DI PRIORITÀ E SUDDIVISIONE LOTTI FUNZIONALI E CONDIZIONI CHE CONSENTONO DI MODIFICARE IL PROGRAMMA; CRITERI E MODALITÀ COMPLETAMENTO DELLE OPERE; CRITERI INCLUSIONE OPERE NEL PROGRAMMA E LIVELLO DI PROGETTAZIONE MINIMO PER TIPOLOGIA E CLASSE DI IMPORTO; SCHEMI TIPO E INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO CONTENERE; MODALITÀ DI RACCORDO CON SOGGETTI AGGREGATORI E CENTRALI DI COMMITTENZA AI QUALI LE STAZIONI APPALTANTI DELEGANO LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO; FINO ALL’ADOZIONE DEL DECRETO SOSTANZIALMENTE RIMANGONO VALIDI I PRECEDENTI PIANI GIÀ ADOTTATI ED EFFICACI O SI PROCEDE CON LE VECCHIE REGOLE L’EMANAZIONE DEL CITATO DECRETO ERA PREVISTA PER IL 19/07/2016, AD OGGI NON RISULTA ANCORA EMANATO!!!!!

24 I DECRETI ATTUATIVI IL D.LGS. 50/2016 ABROGA L’ART. 105 DPR 207/2010 CHE CONSETIVA DI PREVEDERE I LAVORI DI MANUTENZIONE PRESCINDENDO DAL PROGETTO ESECUTIVO!!! LA MAGGIOR PARTE DEGLI APPALTI RIGUARDA LE MANUTENZIONI LAVORI PREVALENTEMENTE A «CHIAMATA» LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO «BLOCCA I LAVORI» I DECRETI ATTUATIVI ART. 102, COMMA 8 DEL D.LGS.50/2016  I DECRETI ATTUATIVI DOVREBBERO DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLAUDO E I CASI IN CUI IL CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI LAVORI E IL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ POSSONO ESSERE SOSTITUITI DAL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ART. 102 (COLLAUDO) 1. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CONTROLLA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONGIUNTAMENTE AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 2. I CONTRATTI PUBBLICI SONO SOGGETTI A COLLAUDO PER I LAVORI E A VERIFICA DI CONFORMITÀ PER I SERVIZI E PER LE FORNITURE, PER CERTIFICARE CHE L'OGGETTO DEL CONTRATTO IN TERMINI DI PRESTAZIONI, OBIETTIVI E CARATTERISTICHE TECNICHE, ECONOMICHE E QUALITATIVE SIA STATO REALIZZATO ED ESEGUITO NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI E DELLE PATTUIZIONI CONCORDATE IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE O AFFIDAMENTO. PER I CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 35 IL CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI LAVORI E IL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ, NEI CASI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI DAL DECRETO DI CUI AL COMMA 8, POSSONO ESSERE SOSTITUITI DAL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RILASCIATO PER I LAVORI DAL DIRETTORE DEI LAVORI E DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I SERVIZI E LE FORNITURE SU RICHIESTA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, SE NOMINATO Nei decreti attuativi si chiedono provvedimenti correttivi!!! Esigibil ità????

25 IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DUP L’ART. 170 DEL TUEL NON PREVEDE PARERE A CARICO DELL’ORGANO DI REVISIONE!! IL PRINCIPIO CONTABILE 4/1 NON PREVEDE IL PARERE DA PARTE DELL’ORGANO DI REVISIONE!! CONSIDERATO CHE LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DUP PRESENTATO A LUGLIO HA, O UN CONTENUTO DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO, O COSTITUISCE UNA FORMALE APPROVAZIONE, CHE È NECESSARIO IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA DELIBERA DI GIUNTA A SUPPORTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, RESO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO DELL’ENTE (FAQ.N.10 ARCONET) L'ORGANO DI REVISIONE SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI: …. B) PARERI, CON LE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN MATERIA DI: 1) STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (ART.239 DEL TUEL); LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE, FINANZIARIO E IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SONO PREDISPOSTI DALL'ORGANO ESECUTIVO E DA QUESTO PRESENTATI ALL'ORGANO CONSILIARE UNITAMENTE AGLI ALLEGATI ED ALLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO.(ART.174 DEL TUEL VECCHIA VERSIONE!!) L’ART. 9/BIS DEL DL 113/2016 MODIFICA L’ART.174 DEL TUEL. LA NUOVA NORMATIVA NON PREVEDE PIÙ IL PARERE DEI REVISORI DEI CONTI QUALE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN QUANTO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI, IL PARERE POTRÀ ESSERE PRESENTATO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IN QUALITÀ DI ORGANO DI COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO, PRIMA DELL’AVVIO DELL’ITER DI DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DEI DOCUMENTI AI FINI DELLA LORO APPROVAZIONE. ASSUME, PERTANTO, IMPORTANZA FONDAMENTALE QUANTO STABILITO NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’ENTE ATTO A DISCIPLINARE IN DETTAGLIO I TEMPI E LE MODALITÀ PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

26 IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI BILANCIO PREVISIONE 2016/2018 7. L’ENTE (>5000 AB.) HA ADOTTATO IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP-ORDINARIO)? E LA NOTA DI AGGIORNAMENTO? A) DUP SÌ □ ALLA DATA DEL...../..../...... NO □ B) NOTA DI AGGIORNAMENTO SÌ □ ALLA DATA DEL...../..../...... NO □ 7.1 GLI INDIRIZZI GENERALI INDIVIDUATI NELLA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP RIGUARDANO PRINCIPALMENTE: 1.ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 2.INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 3.PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE 4.TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 5.SPESA CORRENTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI 6.GESTIONE DEL PATRIMONIO 7.INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITÀ 8.EQUILIBRI DI BILANCIO 9.REPERIMENTO E ’IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

27 IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI BILANCIO PREVISIONE 2016/2018 10.DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE IN RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 11.COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALDI FINANZIARI E DI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 8. IL DUP CONTIENE: 8.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E L’ELENCO ANNUALE DELLE OPERE AD ESSI RELATIVO? SÌ □ NO □ 8.2 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE? SÌ □ NO □ 8.3 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI? SÌ □ NO □ 8.4 IL PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI CUI ALL’ART. 2, COMMI 594 E 599 DELLA LEGGE N. 244/2007? SÌ □ NO □ 9. L’ENTE (≤5000 AB.) HA ADOTTATO IL DUP SEMPLIFICATO, (ART. 170, COMMA 6, DEL TUEL), AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/1 P.8.4? SÌ ALLA DATA DEL...../...../..... NO □

28 COME «MIGLIORARE» IL DUP EVITARE RINVIO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE: LA PROGRAMMAZIONE NON PUÒ ESSERE FATTA AD ESERCIZIO INIZIATO; LA PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA DI INVESTIMENTO NELLA MORE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO NON PUÒ PARTIRE ( ESERCIZIO PROVVISORIO NON SI IMPEGNA SPESA DI INVESTIMENTO, NON SI CONTRAGGONO MUTUI SENZA BILANCIO APPROVATO); LO SPOSTAMENTO A SETTEMBRE FORSE RENDEREBBE PIÙ SEMPLICE REDIGERE UN DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE COERENTE CON IL BILANCIO SE DEVE TENER CONTO DELLE MANOVRE E DELLE NORME IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE PERCHÉ LE DELIBERE DI APPROVAZIONI DI ALIQUOTE E IMPOSTE NON VIENE PREVISTA NEL DUP?? CON IL DUP SI POTREBBE RISOLVERE IL PROBLEMA SULLA COMPETENZA TRA GIUNTA E CONSIGLIO DEI VARI ASPETTI DELLA PROGRAMMAZIONE SI DOVREBBERO AVERE NORME DI FINANZA PUBBLICA ALMENO TRIENNALI

29 LE VARIAZIONI DI BILANCIO 7. PRINCIPIO DELLA FLESSIBILITÀ ALL.N.1 DLGS.118/11 NEL SISTEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE I DOCUMENTI NON DEBBONO ESSERE INTERPRETATI COME IMMODIFICABILI, PERCHÉ QUESTO COMPORTEREBBE UNA RIGIDITÀ NELLA GESTIONE CHE PUÒ RIVELARSI CONTROPRODUCENTE. IL PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ È VOLTO A TROVARE ALL'INTERNO DEI DOCUMENTI CONTABILI DI PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE DI BILANCIO LA POSSIBILITÀ DI FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DERIVANTI DALLE CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI E STRAORDINARIE CHE SI POSSONO MANIFESTARE DURANTE LA GESTIONE, MODIFICANDO I VALORI A SUO TEMPO APPROVATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO. PER TALE FINALITÀ LA LEGGE DISCIPLINA L'UTILIZZO DI STRUMENTI ORDINARI, COME IL FONDO DI RISERVA, DESTINATI A GARANTIRE LE RISORSE DA IMPIEGARE A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE A EVENTI PREVEDIBILI E STRAORDINARI. UN ECCESSIVO RICORSO AGLI ALTRI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ, QUALI LE VARIAZIONI DI BILANCIO, VA VISTO COME FATTO NEGATIVO, IN QUANTO INFICIA L'ATTENDIBILITÀ DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E RENDE NON CREDIBILE IL COMPLESSO DEL SISTEMA DI BILANCIO. DIFFERENTE FUNZIONE HA LA FLESSIBILITÀ DEI BILANCI IN SEDE GESTIONALE, VOLTA A CONSENTIRE VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE MISSIONI E TRA PROGRAMMI CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI DI TRASFERIMENTI DEL PERSONALE ALL'INTERNO DI CIASCUNA AMMINISTRAZIONE E LA RIMODULAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE INTERNE A OGNI PROGRAMMA. NON È CONSENTITO L'UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER FINANZIARE SPESE CORRENTI. IL PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ SI APPLICA NON SOLO AI VALORI FINANZIARI CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE SU CUI TRANSITA LA FUNZIONE AUTORIZZATORIA, MA ANCHE AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SUI QUALI SI FONDA LA GESTIONE ED IL RELATIVO CONTROLLO INTERNO. E' NECESSARIO CHE NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RISULTANZE DI ESERCIZIO SI DIA ADEGUATA INFORMAZIONE SUL NUMERO, SULL'ENTITÀ E SULLE RAGIONI CHE HANNO PORTATO A VARIAZIONI DI BILANCIO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO E ALTRESÌ SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ORDINARI DI FLESSIBILITÀ PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE.

30 LE VARIAZIONI DI BILANCIO L’ART. 175 DEL TUEL REGOLAMENTA LE VARIAZIONI DI BILANCIO...VARIA L’UNITÀ ELEMENTARE AI FINI DEL VOTO PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO E QUINDI LE COMPETENZE DEGLI ORGANI DEPUTATI A VARIARE IL BILANCIO DI PREVISIONE SPESA ENTRATA IL CONSIGLIO  INDIRIZZO E CONTROLLO LA GIUNTA  GESTIONE Competenza ConsiglioCompetenza Giunta MissioneProgrammaTitoloMacroaggregatoCapitoloArticolo Competenza ConsiglioCompetenza Giunta TitoloTipologiaCategoriaCapitoloArticolo

31 LE VARIAZIONI DI BILANCIO LA CLASSIFICAZIONE DELL’ENTRATA (TITOLOII) SECONDO IL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PEG COMPETENZA CONSIGLIO COMPETENZA GIUNTA/DIRIGENTE E.02.01.01.01.001 ENTRATA Titolo II Trasferimento correnti Livello 3 Tipologia 101 Trasferimento correnti da amministrazioni pubbliche Livello 4 (capitolo) Categoria 01 Trasferimento correnti Amministrazioni Centrali Livello 5 (Articolo) Trasferimento correnti da Ministeri

32 LE VARIAZIONI DI BILANCIO LA CLASSIFICAZIONE DELL’ENTRATA (TITOLOIII) SECONDO IL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PEG COMPETENZA CONSIGLIO COMPETENZA GIUNTA/DIRIGENTE E.03.01.02.01.008 ENTRATA Titolo III Entrate Extratributarie Tipologia 1(00) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Livello 4 Capitolo Entrate dalla vendita di servizi Livello 5 Articolo Proventi da mense Livello 3 Categoria 2(00) Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi

33 LE VARIAZIONI DI BILANCIO LA CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA SECONDO IL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PEG COMPETENZA CONSIGLIO COMPETENZA GIUNTA/DIRIGENTE U.1.03.02.01.008 SPESA Titolo I Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi Livello 4 Capitolo Manutenzione ordinaria e riparazioni Livello 5 Articolo Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili Livello 3 Acquisto di servizi

34 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO LE VARIAZIONI POSSONO ESSERE DI COMPETENZA E DI CASSA SONO FATTE ENTRO IL 30/11 SALVO QUELLE CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 31/12…ALTRE ENTRO TERMINI APPROVAZIONE RENDICONTO (ESERCIZIO SUCCESSIVO)!! RESTA INVARIATA LA NORMA NEL VIETARE: -LO SPOSTAMENTO DELLE VOCI DALLE ENTRATE E SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IN FAVORE DELLE ALTRE PARTI DEL BILANCIO; -GLI SPOSTAMENTI TRA RESIDUI E COMPETENZA; VANNO COMUNICATI AL TESORIERE: LE VARIAZIONI DI BILANCIO TRAMITE IL MODELLO DI CUI AGLI ALLEGATI 8/1 E 8/3 AL DLGS N.118/11 LE VARIAZIONI DELL’FPV EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO TRAMITE IL MODELLO DI CUI ALL’ALLEGATO 8/2 AL DLGS N.118/11 LE VARIAZIONI DEI RESIDUI A SEGUITO DEL LORO RIACCERTAMENTO Atto di variazione adottato da organo incompetenteSanato da organo competente Incompetenza relativa  atto annullabile

35 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA RAPPRESENTANO UN LIMITE IN CIASCUNO DEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO (CARATTERE AUTORIZZATORIO): GLI STANZIAMENTI DI CASSA RAPPRESENTANO UN LIMITE IN CIASCUNO DEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO (CARATTERE AUTORIZZATORIO): GLI STANZIAMENTI DI CASSA E DI COMPETENZA NON RAPPRESENTANO UN LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E PER LE PARTITE DI GIRO Agli accertamenti riguardanti le accensioni di prestiti (Tit.VI)Agli impegni di spesa Alle riscossioni riguardanti le accensioni di prestitiAl pagamento della spesa

36 LE VARIAZIONI DI BILANCIO ALCUNE VARIAZIONI DI BILANCIO POSSONO ESSERE FATTE …FINO AL 31/12…( ART.175, COMMA 3).  L'ISTITUZIONE DI TIPOLOGIE DI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA E IL CORRELATO PROGRAMMA DI SPESA;  L'ISTITUZIONE DI TIPOLOGIE DI ENTRATA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE, CON STANZIAMENTO PARI A ZERO, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ENTRATE NON PREVISTE IN BILANCIO, SECONDO LE MODALITÀ DISCIPLINATE DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA  L'UTILIZZO DELLE QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ED ACCANTONATO PER LE FINALITÀ PER LE QUALI SONO STATI PREVISTI  QUELLE NECESSARIE ALLA REIMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI, DI OBBLIGAZIONI RIGUARDANTI ENTRATE VINCOLATE GIÀ ASSUNTE (VUOL DIRE ACCERTATE IN BASE AL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE) E, SE NECESSARIO, DELLE SPESE CORRELATE  LE VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI DI CASSA DI CUI AL COMMA 5-BIS, LETTERA D  LE VARIAZIONI DI CUI AL COMMA 5-QUATER, LETTERA B) [LE VARIAZIONI DI BILANCIO FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA DI, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 VARIAZIONI ESIGIBILITÀ]  LE VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI I VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE E I VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI INTESTATI ALL'ENTE (COMPETENZA DEI DIRIGENTI).

37 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO ART.175, COMMA 2 DEL TUEL «LE VARIAZIONI AL BILANCIO SONO DI COMPETENZA DELL'ORGANO CONSILIARE SALVO QUELLE PREVISTE DAI COMMI 5-BIS E 5-QUATER». ( SONO DEFINITE IN VIA RESIDUALE)!!!! «LE VARIAZIONI AL BILANCIO SONO DI COMPETENZA DELL'ORGANO CONSILIARE SALVO QUELLE PREVISTE DAI COMMI 5-BIS E 5-QUATER». ( SONO DEFINITE IN VIA RESIDUALE)!!!!  ADOZIONE DELIBERA DI SALVAGUARDIA E DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO;  APPLICAZIONE QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COSTITUITA DAGLI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, O RISULTANTI DALL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO, PER LE FINALITÀ CUI SONO DESTINATE (A BILANCIO APPROVATO!!!!!);  APPLICAZIONE QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA E LIBERA;  ISTITUZIONE DI CAPITOLI DI ENTRATA CON STANZIAMENTO ZERO NELL'AMBITO DI TIPOLOGIE SENZA STANZIAMENTO (PER QUELLE CON STANZIAMENTO È COMPETENZA DELLA GIUNTA) LO STANZIAMENTO PARI A ZERO GARANTISCE L’EQUILIBRIO  È POSSIBILE ACCERTARE LE ENTRATE PER QUALSIASI IMPORTO (TRANNE AL TITOLO IV) ;  APPLICAZIONE DELL’AVANZO VINCOLATO FORMATOSI IN ESERCIZI PRECEDENTI ALL’ULTIMO…. Sempre necessario parere organo di revisione!!!

38 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO LA GIUNTA HA FACOLTÀ DI ADOTTARE IN VIA DI URGENZA LE VARIAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO SALVO RATIFICA (A PENA DI DECADENZA) DI QUEST’ULTIMO ENTRO 60 GIORNI O ENTRO IL 31/12 (PARERE DELL’ORGANO SULLA DELIBERA DI CONSIGLIO CHE RATIFICA NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE ENTI LOCALI); IL CONSIGLIO È TENUTO AD ADOTTARE SUCCESSIVAMENTE PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI PER REGOLARE I RAPPORTI SORTI A SEGUITO DELLA DELIBERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE NON RATIFICATA ELEMENTI DA INSERIRE NELLA DELIBERA DI VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART,175 DEL TUEL:  RIFERIMENTO AL COMMA DELL’ARTICOLO 175 CHE DEFINISCE LA COMPETENZA DELLA VARIAZIONE  CHE LA VARIAZIONE ASSICURI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO;  CHE SIA RISPETTATO IL PAREGGIO DI BILANCIO ( VA COMPILATO L’APPOSITO SCHEMA);  VERIFICARE LA NECESSITÀ DI VARIARE ANCHE GLI STANZIAMENTI DI CASSA PER GARANTIRE UN SALDO DI CASSA FINALE «NON NEGATIVO»;  CHE LE VARIAZIONI COMPORTANO VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE;

39 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART.193 DEL TUEL;  CON PERIODICITÀ STABILITA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE LOCALE, E COMUNQUE ALMENO UNA VOLTA ENTRO IL 31 LUGLIO DI CIASCUN ANNO, L'ORGANO CONSILIARE PROVVEDE CON DELIBERA A DARE ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO O, IN CASO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO AD ADOTTARE, CONTESTUALMENTE:  IN OGNI CASO, AL MOMENTO DEL CONTROLLO E DELLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN CORSO DI ANNO E DELLA VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO, L’ENTE DEVE DARE ATTO DI AVERE EFFETTUATO LA VERIFICA DELL’ANDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI FINANZIATI (CRONOPROGRAMMI) AI FINI DELL’ADOZIONE DELLE NECESSARIE VARIAZIONI (PRINCIPIO 4/2 PARAGRAFO 5.3.11) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

40 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART.193 DEL TUEL; DOMANDA N. 7: VISTA L'IMMINENTE SCADENZA PER L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO SI CHIEDE SE LA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, ESPUNTA DALL'ART. 193 TUEL RISPETTO ALLA VERSIONE ORIGINARIA, DEBBA COMUNQUE ESSERE EFFETTUATA IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO INDICATO NEL PRINCIPIO SULLA PROGRAMMAZIONE (ALLEGATO 4/1 AL DLGS 118/11) CHE AL PARAGRAFO 4.2 COSÌ RECITA: “G) LO SCHEMA DI DELIBERA DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO, COMPRENDENTE LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, DA PRESENTARE AL CONSIGLIO ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO; “ RISPOSTA: SI CONFERMA CHE L’ARTICOLO 193 DEL TUEL NON PREVEDE, COME OBBLIGATORIA, LA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN SEDE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI. SI SEGNALA TUTTAVIA CHE L’ARTICOLO 147-TER, COMMA 2, DEL TUEL CONFERMA L’OBBLIGO DI EFFETTUARE PERIODICHE VERIFICHE CIRCA LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. TALI VERIFICHE RISULTANO PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL DUP, DA PRESENTARE AL CONSIGLIO ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO (PER L’ANNO 2015, ENTRO IL 31 OTTOBRE). PUR NON ESSENDO PIÙ OBBLIGATORIO, A REGIME, IL TERMINE DEL 31 LUGLIO APPARE IL PIÙ IDONEO PER LA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

41 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI CASSA ART.183 COMMA VIII DEL TUEL «…… QUALORA LO STANZIAMENTO DI CASSA, PER RAGIONI SOPRAVVENUTE, NON CONSENTA DI FAR FRONTE ALL'OBBLIGO CONTRATTUALE, L'AMMINISTRAZIONE ADOTTA LE OPPORTUNE INIZIATIVE, ANCHE DI TIPO CONTABILE, AMMINISTRATIVO O CONTRATTUALE, PER EVITARE LA FORMAZIONE DI DEBITI PREGRESSI». SEMPRE SALDO NON NEGATIVO!!!  NON CI SONO COMUNQUE SANZIONI SE L’ESERCIZIO CHIUDE IN ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (QUESITO DI LUCCA……) Equilibrio di cassaAlla data del 31/07Alla data del 31/12 Fondo di cassa iniziale Incassi Pagamenti Fondo di cassa finale

42 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL FCDE. L’ART.193 DEL TUEL PARLA DI ADEGUARE IL FONDO ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE!! IL PRINCIPIO 4/2 AL PARAGRAFO 3.3 RECITA: «IN SEDE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO E ALLA FINE DELL’ESERCIZIO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO, È VERIFICATA LA CONGRUITÀ DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ COMPLESSIVAMENTE ACCANTONATO: NEL BILANCIO IN SEDE DI ASSESTAMENTO; NELL’AVANZO, IN CONSIDERAZIONE DELL’AMMONTARE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E DI QUELLO DELL’ESERCIZIO IN CORSO, IN SEDE DI RENDICONTO E DI CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI. L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL FONDO È CALCOLATO APPLICANDO ALL’AMMONTARE DEI RESIDUI ATTIVI LA MEDIA DELL’INCIDENZA DEGLI ACCERTAMENTI NON RISCOSSI SUI RUOLI O SUGLI ALTRI STRUMENTI COATTIVI NEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI. IN CORSO DI ESERCIZIO SI FANNO LE OPPORTUNE VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI DEL FCDE (CONP.CONSIGLIO) A RENDICONTO SI VINCOLANO /SVINCOLANO QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ( COMP.CONSIGLIO)

43 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO RISORSE DA UTILIZZARE NELL’ANNO IN CORSO E NEI DUE SUCCESSIVI (COMMA 3 ART.193 TUEL) [IL BILANCIO DI PREVISIONE È ORMAI TRIENNALE E LA VERIFICA VA FATTA SULL’INTERO TRIENNIO] Economie di spesa Tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione I proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (NON PER L’ANNO 2016 comma 26 art.1 L.208/15) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale; (paragrafo 9.2 del principio 4/2) Salvo pre-dissesto e dissesto

44 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA ART. 175 COMMA 5/BIS DEL TUEL - LE VARIAZIONI DI PEG ( PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) FINO AL 15/12 SALVO QUELLE DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRO IL 31/12  DECLINA A LIVELLO OPERATIVO QUANTO PREVISTO NELLA SEO DEL DUP!!/ TRANNE QUELLE DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI!! È REDATTO PER COMPETENZA E PER CASSA PER IL PRIMO ESERCIZIO E PER COMPETENZA PER GLI ALTRI ESERCIZI SUCCESSIVI AL PRIMO COMMA 5 QUINQUIES COMMA 5 QUINQUIES :LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DISPOSTE CON PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, NEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO, E LE VARIAZIONI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE NON POSSONO ESSERE DISPOSTE CON IL MEDESIMO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. SONO AD ES. VARIAZIONI DI PEG: ECCEZIONE!! PERCHÉ SAREBBERO DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI (COMMA 5 QUATER LETT.A) Capitoli di spesa all’interno stessi macroaggragati (trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, trasferimenti in conto capitale)

45 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA L’ARTICOLAZIONE DELLA SPESA LIVELLO piano dei conti VOCE CONTABILECODICEDENOMINAZIONE ISpese correntiU.1.00.00.00.000Titolo IIRedditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000Macroaggregato IIIRetribuzioni lordeU.1.01.01.00.000Livello non denominato IVRetribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000Capitolo VVoci stipendiali corrisposte al personale a TD U.1.01.01.01.002Articolo Bilancio decisionale Peg, bilancio gestionale

46 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA Missione/programmaCodiceDescrizioneCompetenzaCassa 01/02 Segreteria generale U.1.03.02.16.002 Spese postali+1.000 01/02 Segreteria generale U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e bollo Esempio di variazione di macroaggregati (03 acquisto di beni e 02 imposte e tasse) diversi all’interno di uno stesso programma e missione

47 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA Variazione Dirigente Variazioni ex comma 5/quater dell’art.175 del tuel Non necessita variazione di PEG Variazione Consiglio o urgenti di Giunta salvo ratifica Varia stanziamento programma/titolo spesa o tipologia entrata Necessita variazione di PEG per adeguare l’ulteriore suddivisione di entrate e spese a livello più elementare fini ai capitoli e agli articoli Variazione Giunta Variazioni ex comma 5/bis lett. a)- e/bis dell’art.175 del tuel Necessita variazione di PEG per adeguare l’ulteriore suddivisione di entrate e spese a livello più elementare fini ai capitoli e agli articoli

48 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA ART. 175 COMMA 5/BIS DEL TUEL - - LE VARIAZIONI DI BILANCIO  VARIAZIONI CHE NON HANNO CARATTERE DISCREZIONALE;  SI CONFIGURANO COME APPLICATIVE DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE;  VANNO COMUNICATE AL CONSIGLIO SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (MODALITÀ DIVERSE MA OBBLIGATORIE)  SOLITAMENTE NON RICHIEDONO IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 1.VARIAZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA E ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO (SIA PRESUNTO CHE ACCERTATO) CONSISTENTI NELLA MERA REISCRIZIONE DI ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA STANZIAMENTI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CORRISPONDENTI A ENTRATE VINCOLATE, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 187, COMMA 3- QUINQUIES (SE L’ENTE NON È IN ESERCIZIO PROVVISORIO LA COMPETENZA È DEL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI O DELLA SPESA SE PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ!! ). PREVIO PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  ECCEZIONE PREVIO PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  ECCEZIONE VARIAZIONE POSSIBILE SOLO IN CASO DI «NECESSITÀ» ( IL MANCATO SOSTENIMENTO DELLA SPESA CREA UN DANNO PER L’ENTE) RELAZIONE DOCUMENTATA DEL DIRIGENTE RELAZIONE DOCUMENTATA DEL DIRIGENTE APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DI UN PROSPETTO SULLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMNISTRAZIONE PRESUNTO APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DI UN PROSPETTO SULLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMNISTRAZIONE PRESUNTO

49 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA Riferimento norma Tipo di variazioneData ultima BilancioCompetenzaParere organo di revisione Art.175 comma 5/bis, lett.a) Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione (sia presunto che accertato) consistente nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate 31/12Esercizio provvisorioGiuntaSI Art.175 comma 5/bis, lett.a) Applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione presunto costituita da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato 31/12Esercizio provvisorioGiuntaSI Art.175 comma 5/bis, lett.a) Applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione presunto derivante da accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente 31/12Esercizio provvisorioGiuntaSI

50 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA ART. 175 COMMA 5/BIS DEL TUEL 2. VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI RISORSE COMUNITARIE E VINCOLATE, NEL RISPETTO DELLA FINALITÀ DELLA SPESA DEFINITA NEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, O QUALORA LE VARIAZIONI SIANO NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DA INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA O DA ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, GIÀ DELIBERATI DAL CONSIGLIO 3. VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI LIMITATAMENTE ALLE SPESE PER IL PERSONALE, CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELL'ENTE  SPOSTO UN DIPENDENTE DA UN UFFICIO AD UN ALTRO…. 4. VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI DI CASSA, SALVO QUELLE PREVISTE DAL COMMA 5-QUATER, GARANTENDO CHE IL FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO SIA NON NEGATIVO  PER LE VARIAZIONI DI COMPETENZA DEL C.C. LE CONSEGUENTI VARIAZIONI DI CASSA SPETTANO …….. 5. VARIAZIONI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, EFFETTUATA ENTRO I TERMINI DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO IN DEROGA AL COMMA 3. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PREVIO PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE VARIAZIONE PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI ART.227 COMMA 6 QUATER DEL TUEL  CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO, LA GIUNTA ADEGUA, OVE NECESSARIO, I RESIDUI, LE PREVISIONI DI CASSA E QUELLE RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 188, COMMA 1, IN CASO DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.) 6. VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA MACROAGGREGATI DELLO STESSO PROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA STESSA MISSIONE. COMMA 6  SONO VIETATE VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA MACROAGGREGATI APPARTENENTI A TITOLI DIVERSI  SI METTONO A RISCHIO GLI EQUILIBRI PARZIALI DI BILANCIO (CORRENTE E CAPITALE!!!) eccezione

51 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EX ART.3, COMMA 4 DLGS.N.118/11 … AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA ENUNCIATO NELL'ALLEGATO 1, GLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 PROVVEDONO, ANNUALMENTE, AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VERIFICANDO, AI FINI DEL RENDICONTO, LE RAGIONI DEL LORO MANTENIMENTO…..  ATTO GESTIONALE  LE SPESE REIMPUTATE HANNO GIÀ COPERTURA FINANZIARIA  DELIBERA DI GIUNTA  PREVIO PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  VARIAZIONE DI BILANCIO NECESSARIA PER LA REIMPUTAZIONE FATTA DALLA GIUNTA  È NECESSARIO PROVVEDERE ALLE OPPORTUNE VARIAZIONI DI CASSA (R 60, CP 100, CS 150 IL TESORIERE NON PAGA PIÙ DI 150!!)  ALLA DELIBERA SONO ALLEGATI I PROSPETTI PER COMUNICARE AL TESORIERE LE VARIAZIONI DI CASSA E DI FPV  POSSIBILE ANCHE IN ESERCIZIO PROVVISORIO MISSIONE01Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101Programma01Organi istituzionali Titolo 1Spese correntiprevisione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

52 52 Nel RIACCERTAMENTO ORDINARIO In occasione del riaccertamento ci possiamo trovare di fronte a residui: 1.da reimputare  in base all’esigibilità stabilita dal principio contabile e non a discrezione dell’ente!!!; 2.da riclassificare  a seguito di errata classificazione; 3.insussistenti  (doppi, errati, riduzione debito credito a seguito transazione, venuto meno il titolo giuridico, ecc..); * 4.prescritti  il diritto è venuto meno a seguito dell’intervenuta prescrizione (per gli attivi responsabilità erariale); 5.di dubbia e difficile esazione  si mantengono ma si svalutano con il FCDE Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione (mancata coincidenza tra FSC e FCDE)

53 53 Nel RIACCERTAMENTO ORDINARIO L’elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio devono essere dettagliati in un allegato al rendiconto: Il credito stralciato viene inserito tra le immobilizzazioni finanziarie ed opportunamente svalutato tramite il Fondo svalutazione crediti!! CANCELLAZIONE di residui passivi privi di obbligazione giuridica perfezionata: L’ente deve dimostrare l’impossibilità di realizzare il credito e le azioni poste in essere per la sua riscossione Prenotazioni di spesa fatte in base alla disponibilità di un capitolo senza un contratto sottostante (impegni di massima) Bandi per assegnazione contributi senza aver identificato i beneficiari

54 54 Nel RIACCERTAMENTO ORDINARIO E’ vietato pagare/incassare a residuo se l’obbligazione giuridica non è scaduta al 31/12 Non può essere mantenuto a residuo un accertamento/impegno privo dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità Non è possibile attivare il FPV di fronte a somme prive di certezza Il FPV consente di rinviare ad esercizi futuri somme acquisite anticipatamente che vanno a finanziare spese esigibili in esercizi successivi Il FPV non è più generato come differenza tra residui attivi e passivi, ma come somma dei residui reimputati al netto delle entrate correlate. La formazione dell’FPV in occasione del riaccertamento ordinario può prescindere dalla natura vincolata delle fonte di finanziamento L’FPV garantisce la copertura di spese reimputate che altrimenti andrebbero finanziate con avanzo di amministrazione o entrate di competenza

55 55 RIACCERTAMENTO ORDINARIO E’ necessario sapere la fonte di finanziamento che ha generato FPV  ( es quello generato da debito non rileva ai fini del PAREGGIO DI BILANCIO)……. Ai fini dell'applicazione del comma 409 L.208/15, le -entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, -e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. -Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Per il 2017-2018 è previsto che la «quota» di FPV rilevante ai fini del pareggio di bilancio venga stabilità in occasione della legge di bilancio Dal 2019 dovrebbe poter essere utilizzato tutto ( escluso quello rinveniente da debito!!) Il fondo pluriennale vincolato derivante da debito è sempre escluso dalle poste rilevanti ai fini del pareggio di bilancio, anche se proviene da mutui contratti quando l’ente non era soggetto al Patto di stabilità Interno (Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto – Deliberazione n.257/2016/PAR)

56 56 Nel RIACCERTAMENTO ORDINARIO eccezione: Nel caso in cui ci troviamo di fronte ad un impegno per la realizzazione di un’opera pubblica seppur nel caso di assenza di obbligazione giuridica perfezionata, anziché cancellare l’impegno ed alimentare l’avanzo di amministrazione è possibile attivare il FPV e rinviare la spesa all’anno successivo solo però se si è verificato uno dei due seguenti casi: 1.Sia stata formalmente indetta la gara o ci sia stato l’invito a presentare le offerte nel caso di affidamento dei lavori in economia; 2.Siano state impegnate alcune spese del quadro economico ad eccezione delle spese di progettazione; -Incontrovertibile intenzione dell’ente nel procedere con la realizzazione dell’opera -In assenza dell’aggiudicazione definitiva della gara entro l’esercizio successivo le risorse accertate cui il fondo si riferisce confluiscono nell’avanzo disponibile, destinato o vincolato a seconda della fonte di finanziamento

57 57 RIACCERTAMENTO ORDINARIO A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione

58 58 8)In occasione del riaccertamento ordinario è necessario fare anche una verifica della «quadratura» dell’FPV Verificare la quadratura dell’FPV diventa fondamentale in quanto rappresenta le risorse derivanti dagli esercizi precedenti che danno copertura alla spesa imputata agli esercizi successivi. per i residui passivi reimputati finanziati con FPV l’eventuale economia dell’impegno comporta: -Se l’entrata non è vincolata si genera la corrispondente indisponibilità dell’FPV in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto e non all’01/01* liberando risorse a favore del risultato di amministrazione (da applicare solo dopo approvazione del rendiconto); -* altrimenti: 1. non ci sarebbe corrispondenza tra fpv al 31/12 (accertato a rendiconto) e quello all’01/01 anno successivo 2.le economie di spesa non genererebbero avanzo -Se l’entrata era vincolata, e il mancato rispetto dei termini potrebbe generare perdita di risorse o danni per l’ente, il principio non prevede la riduzione dell’FPV ma ne consente l’utilizzo per finanziare un nuovo impegno coerente con i vincoli; A fine anno in avanzo residui competenza

59 59 Nel RIACCERTAMENTO ORDINARIO è opportuno analizzare i residui suddividendoli tra quelli della competenza e quelli che derivano dal riaccertamento dell’anno precedente; 1)I residui approvati con il Rendiconto 2015 e non reimputati con il riaccertamento ordinario non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio; gli eventuali residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. 2)In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all’erroneo presupposto che l’entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell’ assunzione dell’impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile. 3)E’ invece necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all’accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili. (altrimenti si avrebbe un’operazione elusiva del pareggio di bilancio!!!) 4)A seguito del riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio. 5)La cancellazione/reimputazione dei residui incide sull’accantonamento a rendiconto del FCDE

60 60 7)Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un’entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, in occasione del riaccertamento è necessario: (nel riaccertamento straordinario i residui erano reimputati in base al principio della prevalenza e non del piano dei conti integrato) Residui attivi Residui passivi Nell’ambito dello stesso titolo si opera una variazione in aumento e diminuzione in modo che il totale dei residui per titolo rimanga invariato Se il residuo deve essere allocato in un titolo diverso rispetto a quello iniziale si opera una rettifica in aumento ed una corrispondente in diminuzione dei residui attivi Nell’ambito dello stesso titolo si opera una variazione in aumento e diminuzione in modo che il totale dei residui per titolo rimanga invariato Se il residuo deve essere allocato in un titolo diverso rispetto a quello iniziale si riconosce un debito fuori bilancio, la rideterminazione delle coperture e la successiva registrazione di un impegno imputato alla competenza e la eliminazione dell’impegno erroneamente imputato Variazioni al 1 gennaio dell’anno successivo!! Si azzera il vecchio e si crea il nuovo. Il totale dei titoli non cambia può cambiare l’importo tra i titoli ma sempre di parte corrente o capitale

61 LA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA SUPPONIAMO DI AVERE AL 31/12 UN IMPEGNO RELATIVO AD UN ORDINE DI CANCELLARIA FATTO NEI PRIMI GIORNI DI DICEMBRE SUPPONIAMO DI AVERE AL 31/12 UN IMPEGNO RELATIVO AD UN ORDINE DI CANCELLARIA FATTO NEI PRIMI GIORNI DI DICEMBRE: IL PRINCIPIO CONTABILE PREVEDE LE FATTURE NON DEVONO RIPORTARE LA DATA DEL 31/12 MA FARE RIFERIMENTO A LAVORI FATTI NEL 2016 Se la merce è stata consegnata, si è ricevuta la fattura entro il 28/02 anno successivo, c’è attestazione responsabile della spesa anche se non c’è fattura Si mantiene il residuo passivo al 31/12 Se merca non è stata consegnata l’obbligazione diviene esigibile esercizio successivoSi reimputa la spesa attivando l’FPV 2016Acquisto cancelleria-100€ 2016FPV (spesa)+100€ 2017FPV (entrata)+100€ 2017Acquisto cancelleria+100€

62 LA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA NEL BILANCIO 2017 AVREMO:

63 LA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA LA SPESA DI PERSONALE DIRIGENTE E NON LE SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE, LIQUIDATE NELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO CUI SI RIFERISCONO, SONO STANZIATE E IMPEGNATE IN TALE ESERCIZIO  MA FINANZIATE NELL’ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCONO  IMPEGNO LA SPESA  NON IMPEGNO LA SPESA  MANDO IN AVANZO VINCOLATO IL VINCOLO SI CREA AL MOMENTO DELLA CREAZIONE DEL FONDO!!!!!! Il criterio generale che determina l’esigibilità della spesa di personale è la liquidabilità della spesa!! Sottoscrivo contrattazione integrativa entro 31/ 12 Non sottoscrivo contrattazione integrativa entro 31/ 12 Nel caso di mancata costituzione del fondo le economie di bilancio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale

64 LA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA I CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE L’ESIGIBILITÀ DEL CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE È STRETTAMENTE CORRELATO ALLA SPESA CHE VA A FINANZIARE: ( SE CORRISPOSTO DA UNA AMMINISTRAZIONE «ARMONIZZATA» DEVE COINCIDERE ESERCIZIO DI IMPEGNO E DI ACCERTAMENTO ) 1.SE NEL 2016 ACCERTO ENTRATA PER CONTRIBUTO E POI NON IMPEGNO LA RELATIVA SPESA  REIMPUTO RESIDUO ATTIVO IN BASE ALLA PREVISIONE DI SPESA  NON SI GENERA AVANZO!!!! 2.SE INVECE NEL CORSO DEL 2016 ACCERTO E IMPEGNO LA SPESA, A SEGUITO DELLA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA REIMPUTO DI PARI IMPORTO L’ENTRATA ALMENO CHE NEL FRATTEMPO NON SIA STATA INCASSATA  FPV LA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE (CONCESSE O RICEVUTE) NEL CASO IN CUI LE RATE SCADANO OLTRE I 12 MESI VANNO IMPUTATE ALL’ESERCIZIO NEL QUALE SCADONO 1.LA CANCELLAZIONE DEL RESIDUO GENERA UNA DISECONOMIA NELL’ANNO DELLA CANCELLAZIONE 2. CONSENTE DI «ALLEGGERIRE» IL FCDE 3.GENERA UN EFFETTO POSITIVO SUL PAREGGIO DI BILANCIO NELL’ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE (POSSIBILE ELUSIONE) «comanda la spesa» cronoprogramma

65 LA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA AL 2018 DEVE TRANSITARE DAL 2017 Cap.ImpegnoDescrizionePrevisioneVar +Var -Previsione def. 1500130/2016Incarico legale5.000 0 1500/99Fpv- incarico legale5.000 Cap.AccertamentoDescrizionePrevisioneVar +Var -Previsione def. ------------Fpv in entrata parte corrente05.000 Cap.ImpegnoDescrizionePrevisioneVar +Var -Previsione def. 1500/99------Fpv- incarico legale5.000 Cap.AccertamentoDescrizionePrevisioneVar +Var -Previsione def. -----------------Fpv in entrata parte corrente05.000 Cap.ImpegnoDescrizionePrevisioneVar +Var -Previsione def. 1500130/2016Incarico legale05.000 2016 2017 2018

66 REIMPUTAZIONE DI UN ACCERTAMENTO LA CANCELLAZIONE DI UN ACCERTAMENTO DETERMINA UNA «DISECONOMIA» CHE PUÒ DETERMINARE UN DISAVANZO DI COMPETENZA NELL’ESERCIZIO DI CANCELLAZIONE ( MINORE ENTRATA NON COMPENSATA DA MINORE SPESA ) DETERMINA UNA ENTRATA DI COMPETENZA NELL’ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE ( ATTENZIONE PUÒ DERIVARE DALLA REIMPUTAZIONE DI UN VECCHIO RESIDUO REIMPUTATO IN OCCASIONE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ) INOLTRE SE DI DUBBIA ESIGIBILITÀ VA SVALUTATO ACCANTONANDO FCDE DA FINANZIARE CON RISORSE DELL’ANNO ( SE FOSSE RIMASTO A RESIDUO AL 01/01/2015 SAREBBE STATO COPERTO CON ACCANTONAMENTO CHE GENERAVA DISAVANZO STRAORDINARIO RIPIANABILE IN 30 ANNI )

67 LE «ALTRE» VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA Riferimento norma Tipo di variazioneData ultima BilancioCompetenzaParere organo di revisione Principio applicato paragrafo 8.13, lett. b) Istituzione di capitoli di entrata con stanziamento zero nell'ambito di tipologie CON stanziamento 31/12Bilancio approvato ed esercizio provvisorio GiuntaNO Artt.166 e 176 del TUELPrelevamenti dal Fondo di Riserva (deve essere comunicata al Consiglio nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità comunque entro 31/12) 31/12Bilancio approvato ed esercizio provvisorio* GiuntaNO Artt.166 e 176 del TUELPrelevamenti dal Fondo di riserva di Cassa (non deve essere comunicato al Consiglio) 31/12Bilancio approvato ed esercizio provvisorio GiuntaNO Art. 176 del TUELPrelevamenti dai Fondi spese potenziali (non deve essere comunicato al Consiglio) 31/12Bilancio approvatoGiuntaNO * I prelevamenti dal Fondo di Riserva in Esercizio provvisorio servono per fare fronte a provvedimenti giurisdizionali, obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire l’inizio o la prosecuzione di attività soggette a termine o scadenza la cui mancata attivazione potrebbe generare un danno per l’ente

68 LE «ALTRE» VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA FONDO DI RISERVA EsercizioMissioneProgrammaTitoloMacroaggregatoCapitoloVariazione 20162001110Xxx-150€ CONTRIBUTI ASSISTENZA ANZIANI EsercizioMissioneProgrammaTitoloMacroaggregatoCapitoloVariazione 20161207104Yyy+150€ EsercizioFONDO DI RISERVA di Cassa* ProgrammaTitoloMacroaggregatoCapitoloVariazione 20162001110Xxx-150€ CONTRIBUTI ASSISTENZA ANZIANI EsercizioMissioneProgrammaTitoloMacroaggregatoCapitoloVariazione 20161207104Yyy+150€ * Il prelevamento dal Fondo di riserva di cassa si realizza tramite uno storno tra stanziamento di cassa del fondo di riserva e lo stanziamento di cassa del capitolo interessato. A differenza delle variazioni di cassa che non devono garantire l’equilibrio ma il saldo finale non negativo, in questo caso è necessario che le due variazioni si compensino e quindi la variazione sia in equilibrio

69 LE «ALTRE» VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA TRA I POSSIBILI ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI POSSONO ESSERE RICOMPRESI: QUOTE DELLE PERDITE NON RIPIANATE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE; QUOTE PER IL CONTENZIOSO NEL QUALE L’ENTE HA SIGNIFICATIVE PROBABILITÀ DI SOCCOMBENZA; QUOTE INDENNITÀ FINE MANDATO DEL SINDACO QUOTE RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE; FONDO SPESE POTENZIALI EsercizioMissioneProgrammaTitoloMacroaggregat o CapitoloVariazione 20162003110Xxx-50€ SPESE PER SOCCOMBENZA CAUSA «BETA» EsercizioMissioneProgrammaTitoloMacroaggregat o CapitoloVariazione 20160802110Yyy+50€

70 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI ART. 175 COMMA 5/QUATER DEL TUEL LA COMPETENZA È, SE DISPOSTO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, DEI RESPONSABILI DELLA SPESA ALTRIMENTI DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 1.LE VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI ENTRATA DELLA MEDESIMA CATEGORIA E FRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO, ESCLUSE LE VARIAZIONI DEI CAPITOLI APPARTENENTI AI MACROAGGREGATI RIGUARDANTI I TRASFERIMENTI CORRENTI, I CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI, ED AI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE, CHE SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA 2.LE VARIAZIONI DI BILANCIO FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118. LE VARIAZIONI DI BILANCIO RIGUARDANTI LE VARIAZIONI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SONO COMUNICATE TRIMESTRALMENTE ALLA GIUNTA  PROSPETTO DI RATEIZZAZIONE, MODIFICA CRONOPROGRAMMA……ENTRO LA FINE DELL’ESERCIZIO 3.LE VARIAZIONI DI BILANCIO RIGUARDANTI L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTI DA STANZIAMENTI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CORRISPONDENTI A ENTRATE VINCOLATE, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 187, COMMA 3-QUINQUIES  IN CASO DI BILANCIO APPROVATO 4.LE VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI I VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE E I VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI INTESTATI ALL'ENTE LA CDP RENDE DISPONIBILI LE SOMME OGGETTO DEL FINANZIAMENTO IN APPOSITO CONTO INTESTATO ALL’ENTE MA LE SOMME SONO EROGATE A SAL: 1) 2) Si deve incassare il mutuo al titolo 6 dell’entrata (accensione prestiti) e fare mandato al titolo 3 della spesa (spesa per incremento attività finanziarie). Al momento in cui la cassa ddpp versa le somme al comune si fa reversale al titolo 5 dell’entrata (entrate da riduzione attività finanziarie) e si pagano i lavori al titolo 2 della spesa

71 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI 5.LE VARIAZIONI NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI, COMPRESA L'ISTITUZIONE DI TIPOLOGIE E PROGRAMMI, RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI 6.IN CASO DI VARIAZIONI DI ESIGIBILITÀ DELLA SPESA, LE VARIAZIONI RELATIVE A STANZIAMENTI RIFERITI A OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO GIÀ AUTORIZZATE E PERFEZIONATE, CONTABILIZZATE SECONDO L'ANDAMENTO DELLA CORRELATA SPESA, E LE VARIAZIONI A STANZIAMENTI CORRELATI AI CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118. LE SUDDETTE VARIAZIONI DI BILANCIO SONO COMUNICATE TRIMESTRALMENTE ALLA GIUNTA  SE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL’ESIGIBILITÀ VARIASSERO ANCHE GLI IMPORTI (SE PUR COMPENSATI) ALLORA TRATTASI DI VARIAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO!!!! 7.AL SOLO FINE DI CONSENTIRE UNA CORRETTA REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO IN CORSO DI OBBLIGAZIONI DA INCASSARE O PAGARE NECESSARIAMENTE PRIMA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO, È POSSIBILE, CON PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE, EFFETTUARE UN RIACCERTAMENTO PARZIALE DI TALI RESIDUI …………L’ATTO DI GIUNTA CHE DELIBERA IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PRENDE ATTO E RECEPISCE I RIACCERTAMENTI PARZIALI Riaccertamento parziale Delibera di Giunta di riaccertamento dei residui Il reg. di contab. non può prevedere tale Competenza in capo agli altri dirigenti Non sono reimputazioni di spesa collegate all’fpv!!! Recentemente modificato prima di competenza del Consiglio

72 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI QuandoEntro il 31/12 Tra l’ 01/01 e il riaccertamento ordinario Riaccertamento ordinario Competenza Responsabile servizi finanziari o altri dirigenti/responsabili Responsabile servizi finanziari Giunta Parere organo di revisioneNOSI Variazioni esigibilità della spesa Durante la gestione A rendicontazione

73 LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI 8. PRINCIPIO 4/2 PARAGRAFO 3, NEL CASO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ENTRATE PER LE QUALI, IN BILANCIO, NON È PREVISTA L’APPOSITA “TIPOLOGIA DI ENTRATA” E NON È POSSIBILE PROCEDERE ALLA VARIAZIONE DEL BILANCIO ESSENDO SCADUTI I TERMINI DI LEGGE, L’OPERAZIONE È REGISTRATA ISTITUENDO, IN SEDE DI GESTIONE (VARIAZIONE DIRIGENZIALE)!!, APPOSITA VOCE, CON STANZIAMENTO PARI A ZERO  PER EVITARE IMPUTAZIONE PROVVISORIA ALLE PARTITE DI GIRO!!!! LE VARIAZIONI DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI NON NECESSITANO DEL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE NEI COMUNI DI PICCOLE DIMENSIONI DOVE NON ESISTONO I DIRIGENTI, LE VARIAZIONI SONO DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI (VARIAZIONE COMPENSATIVA) APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO NELL’AMBITO DELLO STESSO CAPITOLO DI SPESA  SE TRA MACROAGGREGATI DIVERSI DELLO STESSO CAPITOLO COMPETENZA DELLA GIUNTA  LE VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO ALLOCATO IN MISSIONI DIVERSE COMPETENZA DEL CONSIGLIO

74 LA COMUNICAZIONE AL TESORIERE DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO SOLO SE VARIA PROGRAMMA O TIPOLOGIA CON MODELLI 8/1 E 8/3 DETTAGLIARE QUALI VARIAZIONI VANNO COMUNICATE COMUNICAZIONI VAR FPV PER VERIFICARE STANZIMENTO DI COMPETENZA AL NETTO DEL FONDO E LO STANZIAMENTO DI CASSA SENZA DISTINZIONE TRA COMPETENZA E RESIDUI

75 LE VARIAZIONI DI CASSA IN OCCASIONE DELLE VARIAZIONI DI CASSA BISOGNA DARE ATTO DEL RISPETTO DEL SUDDETTO SALDO FINALE Le variazioni di cassa non devono rispettare il pareggio tra entrate e uscite…..... ma garantire un saldo finale «non negativo»

76 LE VARIAZIONI DI CASSA QUESITO ANCI IN CASO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA DELL’ORGANO CONSILIARE, È NECESSARIA UNA SUCCESSIVA DELIBERA DELL’ORGANO ESECUTIVO CHE MODIFICHI LE RELATIVE PREVISIONI DI CASSA? L’ARTICOLO 175, COMMA 2 DEL TUEL PREVEDE, COME REGOLA GENERALE, CHE LE VARIAZIONI LA BILANCIO SIANO DI COMPETENZA DELL’ORGANO CONSILIARE, AD ECCEZIONE DI QUELLE TASSATIVAMENTE ELENCATE NEI COMMI 5-BIS (DI COMPETENZA DELLA GIUNTA) E 5-QUATER DEL MEDESIMO ARTICOLO (DI COMPETENZA DIRIGENZIALE). DIVERSAMENTE DAL COMMA 1, CHE OPERA UNA DISTINZIONE TRA VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA (“IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PUÒ SUBIRE VARIAZIONI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA E DI CASSA…”), IL COMMA 2 NON INDIVIDUA, NELL’AMBITO DELLA GENERALE COMPETENZA DEL CONSIGLIO AD ADOTTARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE, UNA DISTINZIONE TRA VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA. IL CONTENUTO DELLO SCHEMA DI ALLEGATO N. 8/1 AL D. LGS. 118/2011 (ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DA ALLEGARE AL PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE E TRASMETTERE AL TESORIERE AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DEL MEDESIMO ARTICOLO 175) CONFERMA LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO AD ADOTTARE ANCHE LE VARIAZIONI DELLE PREVISIONI DI CASSA, IN QUANTO IL PROSPETTO DI CUI ALL’ALLEGATO 8/1 DEVE ESSERE COMPILATO DA UN UNICO ORGANO DELIBERANTE RECANDO L’INDICAZIONE DELLE VARIAZIONI SIA DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA CHE DELLE PREVISIONI DI CASSA, OLTRE CHE CON RIFERIMENTO A RESIDUI PRESUNTI. PERTANTO, NELL’AMBITO DELLE PREROGATIVE DEL CONSIGLIO IN TEMA DI VARIAZIONI DI BILANCIO RIENTRANO ANCHE LE CONTESTUALI VARIAZIONI DELLE PREVISIONI DI CASSA. RESTA SALVA LA COMPETENZA DELLA GIUNTA, OLTRE CHE IN TERMINI DI VARIAZIONI AL PEG AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 9, AD INTERVENIRE SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE, LIMITATAMENTE ALLE VARIAZIONI PREVISTE DAL COMMA 5-BIS. PROPOSTA DI RISPOSTA: L’ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS, LETTERA D), ATTRIBUISCE ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA LE VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI DI CASSA, SALVO QUELLE PREVISTE DAL COMMA 5-QUATER, DI COMPETENZA DIRIGENZIALE. PERTANTO, LE VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO. LA NECESSITÀ DI RICORRERE ALLA GIUNTA PER LE VARIAZIONI DI CASSA NON DETERMINA UN RALLENTAMENTO PROCEDURALE IN QUANTO, A SEGUITO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO APPROVATE DAL CONSIGLIO, È SEMPRE NECESSARIO UN SUCCESSIVO INTERVENTO DELLA GIUNTA, AL FINE DI ADEGUARE IL PEG. NELLA STESSA DELIBERA, IN SEZIONI DISTINTE, LA GIUNTA PUÒ VARIARE GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO IN TERMINI DI CASSA E GLI STANZIAMENTI DEL PEG. L’ALLEGATO 8/1 È PREVISTO PER TUTTE LE VARIAZIONI DI BILANCIO, SIA QUELLE DEL CONSIGLIO, CHE QUELLE DI GIUNTA E DEI DIRIGENTI. PERTANTO LA COLONNA RELATIVA ALLE VARIAZIONI DI CASSA È UTILIZZATA PER LE VARIAZIONI DELLA GIUNTA E DEI DIRIGENTI (OVE PREVISTO).

77 LE VARIAZIONI DI CASSA PERTANTO LE VARIAZIONI DI CASSA SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA ANCHE SE TRATTASI DI VARIAZIONI DI STANZIAMENTI CHE INTERESSANO PROGRAMMI DIVERSI!!! PRELEVAMENTI DAL FONDO DI CASSA ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL’ART. 166 VANNO COMUNICATI AL CONSIGLIO!! NO PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SE LA VARIAZIONE VARIA LA CASSA DEI PROGRAMMI O DELLE TIPOLOGIE CON IL MODELLO 8/1 VA COMUNICATA LA VARIAZIONE AL TESORIERE CON IL MODELLO 8/3 SE SIAMO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

78 L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE È REGOLAMENTATA DA: 1.ART.163 COMMA 7 DEL TUEL; 2.ART.175 COMMI 5/BIS, LETT.A) E 5/TER DEL TUEL; 3.ART.187 COMMI 3 E 3/QUINQUIES DEL TUEL; 4.PARAGRAFI 8.11 E 9.2 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2 RISORSE ACQUISITE E RINVIATE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI GESTIONE RESIDUICOMPETENZATOTALE Fondo cassa al 1° gennaio 0,00 RISCOSSIONI(+)0,00 PAGAMENTI(-)0,00 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE(=) 0,00 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre(-) 0,00 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE(=) 0,00 RESIDUI ATTIVI(+)0,00 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00 RESIDUI PASSIVI(-)0,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 0,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A) (2) (=) 0,00

79 L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Risultato di amministrazione come definito dall’art.186 del Tuel Quota accantonata Quota vincolata Quota destinata Quota libera Art. 186 del Tuel Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Art.187 Tuel Se l’avanzo non è in grado di comprendere tutte queste componenti l’ente è in disavanzo!!!!! Modalità ripiano ex art.188

80 L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Risultato di amministrazione Quota accantonata La quota accantonata è formata da: 1.FCDE (Missione 20 Programma 02) 2.Altri accantonamenti per passività potenziali ( Missione 20 Programma 03) - quote perdite non ripianate società partecipate; - contenzioso con probabile soccombenza; - indennità fina mandato Sindaco; - rinnovi contrattuali; Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo (art.167 comma 3 del Tuel)I

81 L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Risultato di amministrazione Quota Vincolata Costituiscono quota vincolata ex art.187 comma 3/ter (Tuel) 1.Vincoli da legge o da principio contabile; 2.Vincoli derivanti da mutuo o finanziamento; 3.Vincoli derivanti da trasferimento; 4.Vincoli formalmente attribuiti dall’ente (solo se non è stato rinviato il disavanzo, non ci sono debiti fuori bilancio e squilibri ex art.193 del tuel) Costituiscono quota vincolata ex principio 4/2 capitolo 9.2 1.l’eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto; 2.Il Mark to market positivo destinato a coprire estinzione del derivato o altri mark to market negativi; 3.una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito; 4.la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione, correttamente classificato;

82 L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Risultato di amministrazione Quota Destinata Economie su spese di investimento finanziate da entrate in c/capitale senza specifico vincolo di destinazione Es. Contributi per il rilascio dei permessi per costruire Art. 187 Comma 1 cap.II «L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse»

83 L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Risultato di amministrazione Quota Libera Viene calcolata come differenza tra l’importo del risultato di amminisirazione così come determinato dall’art.186 del Tuel e le quote accantonate, vincolate e destinate previste invece dall’art.187 Può comunque essere utilizzato secondo le seguenti priorità: a)per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c)per il finanziamento di spese di investimento; d)per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e)per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. NON SI PUO’ PIU’ UTILIZZARE AVANZO LIBERO PER FINANAZIARE SPESA CORRENTE!!

84 VINCOLI PER L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO E LIBERO NON PUÒ ESSERE «UTILIZZATO» L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NEL CASO IN CUI L’ENTI SI TROVI IN UNA DELLE SITUAZIONI PREVISTA DAGLI ART. 195 O 222 DEL TUEL; COSÌ ANCHE NEL CASO IN CUI L’ACCANTONAMENTO DEL FCDE NON SIA CONGRUO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRINCIPIO CONTABILE L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE APPLICATO SOLO AL PRIMO ESERCIZIO CONSIDERATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER APPLICARE AVANZO LIBERO PRIMA DELLA SALVAGUARDIA SAREBBE OPPORTUNO VERIFICARE IL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI E VERIFICARE L’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO

85 …CAMBIA IL CONCETTO DI DEBITO L’ART.199 DELLA COSTITUZIONE STABILISCE CHE: » ….. I COMUNI, LE PROVINCE, LE CITTÀ METROPOLITANE E LE REGIONI ………POSSONO RICORRERE ALL’INDEBITAMENTO SOLO PER FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO, CON LA CONTESTUALE DEFINIZIONE DI PIANI DI AMMORTAMENTO E A CONDIZIONE CHE PER IL COMPLESSO DEGLI ENTI DI CIASCUNA REGIONE SIA RISPETTATO L’EQUILIBRIO DI BILANCIO. È ESCLUSA OGNI GARANZIA DELLO STATO SUI PRESTITI DAGLI STESSI CONTRATTI». L’ART. 75 DEL DLGS.N.118/11 CHE MODIFICA L’ART.3, COMMA 17 DELLA LEGGE 350/2003 «AGGIORNA» IL CONCETTO DI INDEBITAMENTO ANNOVERANDO TRA I DEBITI DI REGIONI, PROVINCIE E COMUNI: 1.L'ASSUNZIONE DI MUTUI; 2.L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI; 3. LE CARTOLARIZZAZIONI RELATIVE A FLUSSI FUTURI DI ENTRATA, A CREDITI E AD ATTIVITÀ FINANZIARIE E NON FINANZIARIE; 4. L'EVENTUALE SOMMA INCASSATA AL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI DERIVATE DI SWAP (COSIDDETTO UPFRONT); 5.LE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO STIPULATE DAL 1° GENNAIO 2015; 6.IL RESIDUO DEBITO GARANTITO DALL'ENTE A SEGUITO DELLA DEFINITIVA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA (LA LORO INDIVIDUAZIONE CONSENTE DI DETERMINARNE ANCHE IL VINCOLO DI DESTINAZIONE  SPESA INVESTIMENTO) 85

86 COSA SI INTENDE PER SPESA DI INVESTIMENTO NON COSTITUISCONO INDEBITAMENTO, AGLI EFFETTI DEL CITATO ART. 119, LE OPERAZIONI CHE NON COMPORTANO RISORSE AGGIUNTIVE, MA CONSENTONO DI SUPERARE, ENTRO IL LIMITE MASSIMO STABILITO DALLA NORMATIVA STATALE VIGENTE, UNA MOMENTANEA CARENZA DI LIQUIDITÀ E DI EFFETTUARE SPESE PER LE QUALI E' GIA' PREVISTA IDONEA COPERTURA DI BILANCIO. VEDI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 86

87 L’INDEBITAMENTO E IL PRINCIPIO APPLICATO 4/2 IL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 AL DLGS.N.118/11 PRELIMINARMENTE FA ALCUNE «RACCOMANDAZIONI»: 1.PRIMA DI RICORRERE ALL’INDEBITAMENTE VALUTARE FORME FINANZIARIE ALTERNATIVE CHE NON DETERMINANO ONERI INDOTTI PER IL BILANCIO DELL’ENTE; 2.RICORSO A FORME FLESSIBILI DI INDEBITAMENTO (FPV INDICA DISTANZA TEMPORALE TRA ACQUISIZIONE ED UTILIZZO RISORSE) PER GARANTIRE CORRISPONDENZA TRA FLUSSI IN ENTRATA E FABBISOGNI DI SPESA DI INVESTIMENTO; 3.COMMISURARE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO AL PRESUMIBILE PERIODO NEL QUALE I CORRELATI INVESTIMENTI POTRANNO PRODURRE LA LORO UTILITÀ; 87

88 COSA SI INTENDE PER SPESA DI INVESTIMENTO L’ART.3, COMMA 18 DELLA L.350/2003 DEFINISCE COSA SI INTENDA PER SPESA DI INVESTIMENTO: a)L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI, COSTITUITI DA FABBRICATI SIA RESIDENZIALI CHE NON RESIDENZIALI; b)B) LA COSTRUZIONE, LA DEMOLIZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E IMPIANTI; c)C) L'ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MEZZI DI TRASPORTO E ALTRI BENI MOBILI AD UTILIZZO PLURIENNALE; d)D) GLI ONERI PER BENI IMMATERIALI AD UTILIZZO PLURIENNALE; e)E) L'ACQUISIZIONE DI AREE, ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE; f) F) LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE E I CONFERIMENTI DI CAPITALE, NEI LIMITI DELLA FACOLTÀ DI PARTECIPAZIONE CONCESSA AI SINGOLI ENTI MUTUATARI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI; g)G) I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E I TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DELLE GARANZIE DESTINATI SPECIFICAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI A CURA DI UN ALTRO ENTE OD ORGANISMO APPARTENENTE AL SETTORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; h) H) I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E I TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DELLE GARANZIE IN FAVORE DI SOGGETTI CONCESSIONARI DI LAVORI PUBBLICI O DI PROPRIETARI O GESTORI DI IMPIANTI, DI RETI O DI DOTAZIONI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI SOGGETTI CHE EROGANO SERVIZI PUBBLICI, LE CUI CONCESSIONI O CONTRATTI DI SERVIZIO PREVEDONO LA RETROCESSIONE DEGLI INVESTIMENTI AGLI ENTI COMMITTENTI ALLA LORO SCADENZA, ANCHE ANTICIPATA. IN TALE FATTISPECIE RIENTRA L'INTERVENTO FINANZIARIO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109; i)I) GLI INTERVENTI CONTENUTI IN PROGRAMMI GENERALI RELATIVI A PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, ESECUTIVI, DICHIARATI DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE AVENTI FINALITÀ PUBBLICA VOLTI AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 88

89 LIMITI ALL’INDEBITAMENTO PER GLI ENTI LOCALI ART.204 DEL DLGS.N.267/00 (TUEL) CHE RECITA: «L'ENTE LOCALE PUÒ ASSUMERE NUOVI MUTUI E ACCEDERE AD ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO REPERIBILI SUL MERCATO SOLO SE L'IMPORTO ANNUALE DEGLI INTERESSI, SOMMATO A QUELLO DEI MUTUI PRECEDENTEMENTE CONTRATTI, A QUELLO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PRECEDENTEMENTE EMESSI, A QUELLO DELLE APERTURE DI CREDITO STIPULATE E A QUELLO DERIVANTE DA GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI, NON SUPERA IL 12 PER CENTO, PER L'ANNO 2011, L'8 PER CENTO, PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2014, E IL 10 PER CENTO, A DECORRERE DALL'ANNO 2015, DELLE ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI VIENE PREVISTA L'ASSUNZIONE DEI MUTUI». ART. 202. «IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI È AMMESSO ESCLUSIVAMENTE NELLE FORME PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. PUÒ ESSERE FATTO RICORSO A MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194 E PER ALTRE DESTINAZIONI DI LEGGE. LE RELATIVE ENTRATE HANNO DESTINAZIONE VINCOLATA». 89

90 LIMITI ALL’INDEBITAMENTO ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.164/2016 CHE È ENTRATA IN VIGORE IL 13/09/2016. L’UTILIZZO DELL’AVANZO ED IL RICORSO AL DEBITO CHE RIMANGONO FUORI DAL «PAREGGIO DI BILANCIO» VENGONO DISCIPLINATI SEPARATAMENTE. DAL TESTO DELLA NORMA SEMBRA CHE L’AVANZO SIA TOUT-COURT ASSOGGETTATO AL LIMITE PREVISTO DAL CITATO ART.10  SI ATTENDE UN CHIARIMENTO UFFICIALE IN MERITO!!! LE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO E LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO REALIZZATE TRAMITE L’UTILIZZO DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI SONO EFFETTUATI SULLA BASE DI APPOSITE INTESE IN AMBITO REGIONALE CHE GARANTISCONO IL RISPETTO IL SALDO NON NEGATIVO DI COMPETENZA DI CUI ALL’ART.9 DELLA LEGGE 243/12; LE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO E DI INVESTIMENTO NON SODDISFATTE DALLE PREDETTE INTESE SONO EFFETTUATE SULLA BASE DI PATTI DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE. RESTA FERMO IL RISPETTO IL RISPETTO IL SALDO NON NEGATIVO DI COMPETENZA DI CUI ALL’ART.9 DELLA LEGGE 243/12 DEGLI ENTI TERRITORIALI 90 Si attende decreto attuativo che disciplini criteri e modalità

91 LIMITI ALL’INDEBITAMENTO INTERPRETAZIONE CORRETTA ART. 10 LEGGE 243/12 (MARATTIN) ENTRATE FINALI  100 SPESE FINALI  60 IL SALDO PER IL PAREGGIO DI BILANCIO ( AL NETTO DELLE VOCI DA NON RICOMPRENDERE)  40 PER EVITARE DI CHIUDERE CON UN SALDO POSITIVO È POSSIBILE APPLICARE AL BILANCIO AVANZO O RICORRERE ALL’INDEBITAMENTO FINO AD UN VALORE MASSIMO DI 40. L’ARTICOLO 10 INTERVIENE SOLO NEL CASO IN CUI CI SI VOGLIA INDEBITARE O UTILIZZARE AVANZO PER UN IMPORTO SUPERIORE A 40 O NEL CASO IN CUI IL SALDO DI PAREGGIO SIA PARIA ZERO. IN QUEL CASO PER LA QUOTA ECCEDENTE FUNZIONA COME I VECCHI PATTI DI SOLIDARIETÀ ORIZZONTALI REGIONALI E NAZIONALI 91

92 ULTERIORI CONDIZIONI PER RICORRERE ALL’INDEBITAMENTO PER LE REGIONI (ART.62 DLGS.N.118/11): -NON PUÒ ESSERE AUTORIZZATA LA CONTRAZIONE DI NUOVO INDEBITAMENTO, SE NON È STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE IL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO DI DUE ANNI PRECEDENTI A QUELLO AL CUI BILANCIO IL NUOVO INDEBITAMENTO SI RIFERISCE; -L'AUTORIZZAZIONE ALL'INDEBITAMENTO, CONCESSA CON LA LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O CON LEGGI DI VARIAZIONE DEL MEDESIMO, DECADE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO CUI IL BILANCIO SI RIFERISCE; PER GLI ENTI LOCALI (ART.203 DLGS.N.267/00): -AVVENUTA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCITO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI SI INTENDE DELIBERARE IL RICORSO A FORME DI INDEBITAMENTO; -AVVENUTA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE NEL QUALE SONO ISCRITTI I RELATIVI STANZIAMENTI; 92

93 ULTERIORI CONDIZIONI PER RICORRERE ALL’INDEBITAMENTO ART.204 DLGS.N.267/00. I CONTRATTI DI MUTUO CON ENTI DIVERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, E DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, DEVONO, A PENA DI NULLITÀ, ESSERE STIPULATI IN FORMA PUBBLICA E CONTENERE LE SEGUENTI CLAUSOLE E CONDIZIONI: A) L'AMMORTAMENTO NON PUÒ AVERE DURATA INFERIORE AI CINQUE ANNI; B) LA DECORRENZA DELL'AMMORTAMENTO DEVE ESSERE FISSATA AL 1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO. IN ALTERNATIVA, LA DECORRENZA DELL'AMMORTAMENTO PUÒ ESSERE POSTICIPATA AL 1 LUGLIO SEGUENTE O AL 1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO E, PER I CONTRATTI STIPULATI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO, PUO' ESSERE ANTICIPATA AL 1 LUGLIO DELLO STESSO ANNO; C) LA RATA DI AMMORTAMENTO DEVE ESSERE COMPRENSIVA, SIN DAL PRIMO ANNO DELLA QUOTA CAPITALE E DELLA QUOTA INTERESSI; D) UNITAMENTE ALLA PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CUI SI RIFERISCONO DEVONO, ESSERE CORRISPOSTI GLI EVENTUALI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO GRAVATI DEGLI ULTERIORI INTERESSI, AL MEDESIMO TASSO, DECORRENTI DALLA DATA DI INIZIO DELL'AMMORTAMENTO E SINO ALLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA. QUALORA L'AMMORTAMENTO DEL MUTUO DECORRA DAL PRIMO GENNAIO DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È AVVENUTA LA STIPULA DEL CONTRATTO, GLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SONO CALCOLATI ALLO STESSO TASSO DEL MUTUO DALLA DATA DI VALUTA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE SUCCESSIVO E DOVRANNO ESSERE VERSATI DALL'ENTE MUTUATARIO CON LA MEDESIMA VALUTA 31 DICEMBRE SUCCESSIVO; E) DEVE ESSERE INDICATA LA NATURA DELLA SPESA DA FINANZIARE CON IL MUTUO E, OVE NECESSARIO, AVUTO RIGUARDO ALLA TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO, DATO ATTO DELL'INTERVENUTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO O ESECUTIVO, SECONDO LE NORME VIGENTI; F) DEVE ESSERE RISPETTATA LA MISURA MASSIMA DEL TASSO DI INTERESSE APPLICABILE AI MUTUI, DETERMINATO PERIODICAMENTE DAL DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON PROPRIO DECRETO. 93

94 ENTRATE DA INDEBITAMENTO UN’ENTRATA DERIVANTE DALL’ASSUNZIONE DI PRESTITI È ACCERTATA NEL MOMENTO IN CUI È STIPULATO IL CONTRATTO DI MUTUO O PRESTITO (ANCHE OBBLIGAZIONARIO, OVE CONSENTITO DALL’ORDINAMENTO) O, SE DISCIPLINATA DALLA LEGGE, A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL PRESTITO. L’ACCERTAMENTO È IMPUTATO ALL’ESERCIZIO NEL QUALE LA SOMMA OGGETTO DEL PRESTITO È ESIGIBILE (QUANDO IL SOGGETTO FINANZIATORE RENDE DISPONIBILE LE SOMME OGGETTO DEL FINANZIAMENTO). GENERALMENTE, NEI MUTUI TRADIZIONALI LA SOMMA È ESIGIBILE AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO O DELL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. CONSIDERATO CHE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA, I CORRELATI IMPEGNI RELATIVI ALLE SPESE DI INVESTIMENTO SONO IMPUTATI ALL’ESERCIZIO IN CUI LE RELATIVE OBBLIGAZIONI SONO ESIGIBILI, L’INERENZA TRA L’ENTRATA ACCERTATA A TITOLO DI INDEBITAMENTO E LA RELATIVA SPESA FINANZIATA È REALIZZATA ATTRAVERSO APPOSITI ACCANTONAMENTI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEI CASI IN CUI LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (O ALTRO ISTITUTO FINANZIATORE), RENDE IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI LE SOMME OGGETTO DEL FINANZIAMENTO IN UN APPOSITO CONTO INTESTATO ALL’ENTE, LE STESSE SI INTENDONO IMMEDIATAMENTE ESIGIBILI (E DANNO LUOGO A INTERESSI ATTIVI) E DEVONO ESSERE ACCERTATE E RISCOSSE. PERTANTO, ANCHE IN TALI CASI, L’ENTRATA È INTERAMENTE ACCERTATA E IMPUTATA NELL’ESERCIZIO IN CUI LE SOMME SONO RESE DISPONIBILI!!!! SI DEVE INCASSARE IL MUTUO AL 6 TITOLO E FARE MANDATO AL TERZO DELL'USCITA (SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE). AL MOMENTO IN CUI LA CASSA DDPP VERSA LE SOMME AL COMUNE SI FA REVERSALE AL 5 DI ENTRATA (ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE) E SI PAGANO I LAVORI AL 2 DELL'USCITA. 94

95 FINANZIAMENTI ATTIVATI CON APERTURE DI CREDITO NEL CASO DI FINANZIAMENTI ATTIVATI CON “APERTURE DI CREDITO”, CHE SI CONSOLIDANO IN MUTUI PASSIVI A SEGUITO DELL’EFFETTIVA NECESSITÀ DI LIQUIDITÀ, COSTITUITE IN RELAZIONE AD ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E DI SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI, L’ACCERTAMENTO VIENE DISPOSTO, DAL RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI PRESTITO, SULLA BASE DEGLI EFFETTIVI UTILIZZI DELL’APERTURA DI CREDITO (EROGATO). L’UTILIZZO DELL’APERTURA DI CREDITO È EFFETTUATO SULLA BASE DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE DEI CORRELATI IMPEGNI DI SPESA NELL’ESERCIZIO. GLI IMPORTI DEI SINGOLI ACCERTAMENTI ED I RELATIVI ESERCIZI DI IMPUTAZIONE DELL’ENTRATA CORRISPONDONO A QUELLI DEGLI IMPEGNI EFFETTUATI PER LA CORRISPONDENTE SPESA DI INVESTIMENTO, SULLA BASE DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA. ENTRATE E SPESE VANNO DI «PARI PASSO»  FORMA FLESSIBILE AUSPICATA DAL PRINCIPIO!!!!!!! 95

96 RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI IN CASO DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO EVENTUALI -INDENNIZZI -PENALITA’ NON POSSONO ESSERE FINANZIATI CON IL NUOVO DEBITO MA SONO SPESE CORRENTI DA IMPUTARE AL BILANCIO DELL’ANNO NEL QUALE SI PROCEDE CON LA RINEGOZIAZIONE!!! L’AMMONTARE DEL DEBITO NOMINALE RESIDUO RINEGOZIATO NON PUÒ AUMENTARE A SEGUITO DI ONERI FINANZIARI O SPESE I RINEGOZIAZIONE 96

97 CONTABILIZZAZIONE RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI A SEGUITO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O RISTRUTTURAZIONE 1)CANCELLAZIONE DEGLI IMPEGNI RIGUARDANTI IL RIMBORSO DEI PRESTITI GIÀ REGISTRATI ED IMPUTATI AI VARI ESERCIZI IN BASE AL PIANO DI AMMORTAMENTO (SIA PER GLI INTERESSI CHE PER LA QUOTA CAPITALE)  LE QUOTE DI RIMBORSO CAPITALE SI IMPUTANO E SI IMPEGNANO IN BASE AL PIANO DI AMMORTAMENTO NEL TRIENNIO DEL BILANCIO, QUELLE CHE SCADONO SUCCESSIVAMENTE SI IMPEGNANO AUTOMATICAMENTE. 2)LA REIMPUTAZIONE AL TITOLO 4 DELLA SPESA «RIMBORSO PRESTITI» DELL’ESERCIZIO IN CUI AVVIENE L’ESTINZIONE DEGLI IMPEGNI CANCELLATI AL PUNTO PRECEDENTE RIGUARDANTI LA QUOTA CAPITALE DEL DEBITO RESIDUO AL FINE DI CONSENTIRE NEL CORSO DI TALE ESERCIZIO IL PAGAMENTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA (STESSO PROCEDIMENTO SI SEGUIREBBE ANCHE SE L’ESTINZIONE NON COMPORTA EFFETTIVE MOVIMENTAZIONI DI CASSA  REGOLAZIONE CONTABILE); 3)LA REGISTRAZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NOMINALE DEL DEBITO CHE È STATO REIMPUTATO PER L’ESTINZIONE E IL VALORE ATTRIBUITO AL DEBITO NELL’ESERCIZIO IN CORSO AI FINI DELL’ESTINZIONE ANTICIPATA SENZA TENERE CONTO DI PENALI O INDENNIZZI CHE VANNO REGISTRATI SEPARATAMENTE. TALE DIFFERENZA SE POSITIVA  PROVENTI FINANZIARI DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI (E.3,04,99,01,001) SE NEGATIVA  ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI (U.1.08.99.01.001) 97

98 CONTABILIZZAZIONE RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI A SEGUITO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O RISTRUTTURAZIONE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE SI PROCEDE ANCHE: ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE DEL NUOVO PRESTITO ATTRAVERSO ACCERTAMENTO NUOVA ENTRATA TRA ACCENSIONE PRESTITI E LA RELATIVA REGOLAZIONE CONTABILE E ALL’EMISSIONE DI UN MANDATO SUL CAPITOLO RIGUARDANTE IL RIMBORSO DEI PRESTITI ANTICIPATO PER UN IMPORTO PARI ALLA QUOTA DEL RIMBORSO FINANZIATA DAL NUOVO FINANZIAMENTO. TALE MANDATO È VERSATO IN ENTRATA DEL BILANCIO DELL’ENTE AL CAPITOLO DELL’ACCENSIONE DEL NUOVO PRESTITO. ALLA REGISTRAZIONE DEI NUOVI IMPEGNI RELATIVI AL NUOVO PRESTITO DISTINTAMENTE PER LA QUOTA CAPITALE E LA QUOTA INTERESSI. L’ART. 1, COMMA 537, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190,RECANTE LA LEGGE DI STABILITÀ 2015, HA CHIARITO, IN RELAZIONE AL SECONDO PERIODO DEL COMMA 2 DEL CITATO ART. 62 DEL DL N. 112/2008, LIMITATAMENTE AGLI ENTI LOCALI, CHE LA DURATA DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE, RELATIVE A PASSIVITÀ ESISTENTI GIÀ OGGETTO DI RINEGOZIAZIONE, NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A TRENTA ANNI DALLA DATA DEL LORO PERFEZIONAMENTO. 98

99 IL LEASING «FINANZIARIO» E QUELLO «OPERATIVO» CARATTERISTICHE DEL LEASING SECONDO IL PRINCIPIO 4/2 ALLEGATO AL DLGS.N.118/11 FINANZIARIO (LEASING TRASLATIVO): 1.CONSENTE ALLA PA DI DISPORRE DI UN BENE DUREVOLE MOBILE O IMMOBILE STRUMENTALE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA; 2.PAGAMENTO DI UN CANONE PERIODICO (CORRELATO ALLA DURATA ECONOMICA DEL BENE); 3.FACOLTÀ ALLA SCADENZA DI ESERCITARE OPZIONE DI RISCATTO DEL BENE ACQUISENDONE LA PROPRIETÀ; 4.SONO COINVOLTI L’UTILIZZATORE (PA), IL FINANZIATORE (CHE MANTIENE FINO ALLA FINE LA PROPRIETÀ DEL BENE) E IL FORNITORE (CHE VENDE ALLA SOCIETÀ DI LEASING IL BENE); 5.NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DEL LF I BENI DEL DEMANIO PUBBLICO O PATRIMONIO INDISPONIBILE IN QUANTO NON COMMERCIABILI OPERATIVO (LEASING DI GODIMENTO): 1.MANCANZA OPZIONE FINALE DI RISCATTO; 2.SOLITAMENTE È IL PRODUTTORE DEL BENE CHE LO CONCEDE IL LOCAZIONE; 3.IL CANONE RIGUARDA I SERVIZI OFFERTI E NON È RELAZIONATO ALLA DURATA ECONOMICA DEL BENE; 99

100 IL LEASING «FINANZIARIO» E QUELLO «OPERATIVO» CORTE DI CASSAZIONE (CASS. CIV. SEZ. UNITE, N. 65/1993) CHE HA QUALIFICATO:  IL LEASING FINANZIARIO COME “LEASING TRASLATIVO” OVE I CANONI NON COSTITUISCANO SOLTANTO IL CORRISPETTIVO DELL’UTILIZZAZIONE DEL BENE NEL PERIODO, MA INCORPORANO PARTE DEL PREZZO DEL BENE STESSO, COSICCHÉ L’UTILIZZATORE, AVENDO INTERAMENTE PAGATO IL PREZZO, AL TERMINE DEL RAPPORTO, È VINCOLATO, IN TERMINI DI CONVENIENZA ECONOMICA, ALL’ACQUISTO FORMALE DEL BENE.  IL LEASING OPERATIVO VIENE QUALIFICATO COME “LEASING DI GODIMENTO”, OVE I CANONI NON CONTENGONO ALCUNA PORZIONE DI PREZZO, COSTITUENDO IL CORRISPETTIVO DEL GODIMENTO ED ESSENDO RAGGUAGLIATI AL VALORE DI UTILIZZAZIONE DEL BENE. LO IAS 17, PARAGRAFO 10, CLASSIFICA UN CONTRATTO DI LEASING COME FINANZIARIO SE: IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE AL LOCATARIO AVVIENE AL TERMINE DEL CONTRATTO DI LEASING; IL LOCATARIO HA L’OPZIONE DI ACQUISTO DEL BENE AD UN PREZZO CHE CI SI ATTENDE SIA SUFFICIENTEMENTE INFERIORE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ALLA DATA ALLA QUALE SI PUÒ ESERCITARE L’OPZIONE, COSICCHÉ ALL’INIZIO DEL LEASING È RAGIONEVOLMENTE CERTO CHE ESSA SARÀ ESERCITATA; LA DURATA DEL CONTRATTO COPRE LA MAGGIOR PARTE DELLA VITA ECONOMICA DEL BENE ANCHE SE LA PROPRIETÀ NON È TRASFERITA; ALL’INIZIO DEL CONTRATTO IL VALORE ATTUALE DEI PAGAMENTI MINIMI DOVUTI PER IL LEASING EQUIVALE ALMENO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEL BENE LOCATO; I BENI LOCATI SONO DI NATURA COSÌ PARTICOLARE CHE SOLO IL LOCATARIO PUÒ UTILIZZARLI SENZA IMPORTANTI MODIFICHE. 100

101 IL LEASING «FINANZIARIO» PERTANTO IL LEASING FINANZIARIO COSTITUISCE DEBITO CHE FINANZIA LA SPESA DI INVESTIMENTO E COME TALE DEVE ESSERE CONTABILIZZATO DAL 1 GENNAIO 2015: -ALLA CONSEGNA DEL BENE  SI RILEVA IL DEBITO PER L’IMPORTO DEL BENE TRA LE «ACCENSIONI DI PRESTITI» (E TITOLO VI);  SI REGISTRA L’ACQUISIZIONE DEL BENE TRA LE SPESE DI INVESTIMENTO (U TITOLO II);  SI «REGOLARIZZA» L’OPERAZIONE ACCERTANDO, IMPEGNANDO E FACENDO UN MANDATO VERSATO IN QUIETANZA IN ENTRATA;  IL BENE È PRESO IN CARICO DALL’ENTE, INVENTARIATO E AMMORTIZZATO (CONTAB. EP); L’IMPORTO DEL FINANZIAMENTO È RAPPRESENTATO DAL VALORE DEL BENE ALL’INIZIO DEL LEASING (VALORE ATTUALIZZATO CON IL TASSO DI INTERESSE IMPLICITO DEL LEASING). 101

102 IL LEASING «FINANZIARIO» I CANONI PERIODICI DISTINTI TRA QUOTA CAPITALE ED INTERESSI SI REGISTRANO:  QUOTA CAPITALE (U TITOLO IV);  QUOTA INTERESSI (U TITOLO I); LA SPESA PER L’ESERCIZIO DEL RISCATTO FINALE SI REGISTRA TRA LE SPESE DI INVESTIMENTO:  RISCATTO ( U TITOLO II); E’ AMMISSIBILE LA CONCESSIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE DA PARTE DELL’ENTE PUBBLICO AL SOGGETTO CHE PROCEDERÀ ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA, PURCHÉ IL DIRITTO REALE SIA CONCESSO PER UN PERIODO CONSIDEREVOLMENTE PIÙ LUNGO DI QUELLO PREVISTO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA. 102

103 RISORSE DA UTILIZZARE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL DEBITO ART. 187 DEL TUEL «LA QUOTA LIBERA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, ACCERTATO AI SENSI DELL'ART. 186 E QUANTIFICATO AI SENSI DEL COMMA 1, PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO, PER LE FINALITÀ DI SEGUITO INDICATE IN ORDINE DI PRIORITÀ (IL RENDICONTO DEVE ESSERE APPROVATO!!): a)PER LA COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO; b)PER I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 OVE NON POSSA PROVVEDERSI CON MEZZI ORDINARI; c)PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO; d)PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE; e)PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI PRESTITI. PUNTO 3.13 DEL PRINCIPIO 4/2 IL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DI BENI IMMOBILI PUÒ ESSERE DESTINATO ANCHE ALL’ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI 103

104 LA SPESA DI INVESTIMENTO LE SPESE DI INVESTIMENTO SONO IMPEGNATE AGLI ESERCIZI IN CUI SCADONO LE SINGOLE OBBLIGAZIONI PASSIVE DERIVANTI DAL CONTRATTO O DALLA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO, SULLA BASE DEL RELATIVO CRONOPROGRAMMA. NEL CASO DI ACQUISIZIONE DI UN INVESTIMENTO GIÀ REALIZZATO, CON PAGAMENTO FRAZIONATO NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI, È NECESSARIO REGISTRARE LA SPESA DI INVESTIMENTO IMPUTANDOLA INTERAMENTE ALL’ESERCIZIO IN CUI IL BENE ENTRA NEL PATRIMONIO DELL’ENTE. A TAL FINE SI PROVVEDE ALLA CONTESTUALE REGISTRAZIONE: 1) DEL DEBITO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO A FAVORE DEL QUALE È PREVISTO IL PAGAMENTO FRAZIONATO, IMPUTATO ALLO STESSO ESERCIZIO DELL’INVESTIMENTO, PROVVEDENDO ALLA NECESSARIA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE; 2) DELL’IMPEGNO PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI SECONDO LE SCADENZE PREVISTE CONTRATTUALMENTE A CARICO DELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 104

105 LA SPESA DI INVESTIMENTO ECCEZIONE!!!!  SENZA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO IN AVANZO POSSONO ESSERE FINANZIATE DAL FONDO PLURIENNALE (E SOLO AI FINI DELLA SUA DETERMINAZIONE): -TUTTE LE VOCI DI SPESA CONTENUTE NEI QUADRI ECONOMICI RELATIVE A SPESE DI INVESTIMENTO PER LAVORI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”, ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ANCHE SE NON INTERAMENTE IMPEGNATE (IN PARTE IMPEGNATE E IN PARTE PRENOTATE), SULLA BASE DI UN PROGETTO APPROVATO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE. LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L’INTERO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE È CONSENTITA SOLO IN PRESENZA DI IMPEGNI ASSUNTI SULLA BASE DI OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, IMPUTATE SECONDO ESIGIBILITÀ, ANCORCHÉ RELATIVI SOLO AD ALCUNE SPESE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE, ESCLUSE LE SPERE DI PROGETTAZIONE. IN ALTRE PAROLE L’IMPEGNO DELLE SOLE SPESE DI PROGETTAZIONE NON CONSENTE LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE SPESE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE; -LE SPESE RIFERITE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ATTIVATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 53, COMMA 2, DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006, UNITAMENTE ALLE VOCI DI SPESA CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA (ANCORCHÈ NON IMPEGNATE) ( AFFIDAMENTI IN ECONOMIA, LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA O INVITO A PRESENTARE LE OFFERTE ) 105

106 LA SPESA DI INVESTIMENTO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA, LE SPESE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA PRENOTATE, ANCORCHÈ NON IMPEGNATE, CONTINUANO AD ESSERE FINANZIATE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, MENTRE GLI EVENTUALI RIBASSI DI ASTA, COSTITUISCONO ECONOMIE DI BILANCIO E CONFLUISCONO NELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A MENO CHE, NEL FRATTEMPO, SIA INTERVENUTA FORMALE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE DA PARTE DELL’ORGANO COMPETENTE CHE INCREMENTA LE SPESE DEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA FINANZIANDOLE CON LE ECONOMIE REGISTRATE IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE. QUANDO L’OPERA È COMPLETATA, O PRIMA, IN CASO DI SVINCOLO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, LE SPESE PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA E NON IMPEGNATE COSTITUISCONO ECONOMIE DI BILANCIO E CONFLUISCONO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COERENTE CON LA NATURA DEI FINANZIAMENTI.. 106

107 IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI INVESTIMENTO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL’ART.199 DEL DLGS.N.267/00 PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI GLI ENTI LOCALI POSSONO UTILIZZARE: A) ENTRATE CORRENTI DESTINATE PER LEGGE AGLI INVESTIMENTI; B) AVANZO DI PARTE CORRENTE DEL BILANCIO, COSTITUITO DA ECCEDENZE DI ENTRATE CORRENTI RISPETTO ALLE SPESE CORRENTI AUMENTATE DELLE QUOTE CAPITALI DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI; C) ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI, RISCOSSIONI DI CREDITI, PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI; D) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO, DELLE REGIONI, DA ALTRI INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI FINALIZZATI AGLI INVESTIMENTI, DA INTERVENTI FINALIZZATI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI; E) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, NELLE FORME DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 187; F) MUTUI PASSIVI; G) ALTRE FORME DI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO CONSENTITE DALLA LEGGE. LE SUDDETTE ENTRATE DI CUI AI PUNTI A), C), D) ED F) SONO DESTINATE ESCLUSIVAMENTE AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO E NON POSSONO ESSERE IMPIEGATE PER LA SPESA CORRENTE!!! 107

108 IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI INVESTIMENTO OLTRE IL PRIMO ESERCIZIO PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA 4/2 LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PER L’ESERCIZIO CORRENTE PUÒ ESSERE GARANTITA DA: 1)L’ACCERTAMENTO DI UNA ENTRATA IMPUTATA AL TITOLO 4, 5 O 6 DELLE ENTRATE; 2)IL MARGINE CORRENTE DELL’ESERCIZIO CUI È IMPUTATA LA SPESA; 108

109 ART.200 TUEL SPESA INVESTIMENTO 1-BIS.LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO IMPUTATE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI È COSTITUITA: A) DA RISORSE ACCERTATE ESIGIBILI NELL’ESERCIZIO IN CORSO DI GESTIONE, CONFLUITE NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACCANTONATO PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI; B) DA RISORSE ACCERTATE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI, LA CUI ESIGIBILITÀ È NELLA PIENA DISCREZIONALITÀ DELL’ENTE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; C) DALL’UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL PRIMO ESERCIZIO CONSIDERATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 187. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ CONFLUIRE NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACCANTONATO PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI. 109

110 IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI INVESTIMENTO OLTRE IL PRIMO ESERCIZIO PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA 4/2 PER EVITARE IL BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI È NECESSARIO TROVARE MODALITÀ ALTERNATIVE ALL’INDEBITAMENTO PER FINANZIARE LA SPESA IN C/CAPITALE……. LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE: 1)RISORSE ACCERTATE ED INCASSATE O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE* APPLICATO CHE CONFLUISCONO NEL FPV; 2)TRASFERIMENTI DA ALTRE PA; 3)MUTUI TRADIZIONALI CHE VENGONO EROGATI SUBITO E POI CONFLUISCONO NEL FPV; 4)FORME DI FINANZIAMENTO FLESSIBILE NEI QUALI L’ACQUISIZIONE DELLE RISORSE COINCIDE CON L’INVESTIMENTO; 5)ENTRATE ACCERTATE TRA LE ACCENSIONI DEI PRESTITI I CUI CONTRATTI PREVEDONO L’ESIGIBILITÀ SECONDO I SAL; IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE UTILIZZATO A CONDIZIONE CHE SIA RISPETTATO L’ORDINE DI PRIORITÀ: - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO; - RIEQUILIBRIO GESTIONE CORRENTE; - ACCANTONAMENTO PASSIVITÀ POTENZIALI (FCDE); - FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO O ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITI; (NON UTILIZZABILI ALTRE SPESE ACCERTATE ED IMPUTATE A GLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL PRIMO) 110

111 IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI INVESTIMENTO OLTRE IL PRIMO ESERCIZIO PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA 4/2 PUÒ COSTITUIRE COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE (SECONDO E TERZO) IL SALDO POSITIVO DI PARTE CORRENTE IN TERMINI DI COMPETENZA FINANZIARIA RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE: i.PER UN IMPORTO NON SUPERIORE AL MINORE TRA MEDIA DEI SALDI CORRENTI DI PARTE CORRENTE IN TERMINI DI COMPETENZA E LA MEDIA DEI SALDI DI PARTE CORRENTE IN TERMINI DI CASSA NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI, SE SEMPRE POSITIVI; ii.DETERMINATI AL NETTO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, DEL FONDO DI CASSA, E DELLE ENTRATE NON RICORRENTI CHE NON HANNO DATO COPERTURA A IMPEGNI O PAGAMENTI; (QUARTO E QUINTO) IL 60% DELLA MEDIA DEGLI INCASSI IN C/COMPETENZA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DEGLI ULTIMI 5 ESERCIZI RENDICONTATI.  LEGGE DI STABILITÀ 2016 DOVREBBE REINTRODURRE POSSIBILITÀ DI FINANZIARE SPESA CORRENTE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE… 111

112 IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI INVESTIMENTO OLTRE IL PRIMO ESERCIZIO PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA 4/2 IL SALDO POSITIVO DI PARTE CORRENTE NON PUÒ COSTITUIRE COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE NEL CASO IN CUI: GLI ULTIMI DUE ESERCIZI SI SIANO CHIUSI IN DISAVANZO; SE L’ESERCIZIO PRECEDENTE NON È ANCORA STATO RENDICONTATO; IN CASO DI DISAVANZO NELL’ULTIMO ESERCIZIO RENDICONTATO E DI DISAVANZO PRESUNTO NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE; NON RILEVA AI FINI DEL DISAVANZO : - IL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI; - IL DISAVANZO TECNICO EX ART.3, COMMA 13 D.LGS.118/11; - IL DISAVANZO DA INDEBITAMENTO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (REGIONI); 112

113 IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI INVESTIMENTO OLTRE IL PRIMO ESERCIZIO PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA 4/2 PUÒ COSTITUIRE COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANCHE LA QUOTA DI MARGINE CORRENTE ( OLTRE QUELLO CONSOLIDATO) DERIVANTE DA: IL 50% DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI L’INCREMENTO DEL GETTITO DERIVANTE: 1)DALL’APPLICAZIONE DI NUOVE O MAGGIORI ALIQUOTE FISCALI AL NETTO FCDE; 2)MAGGIORAZIONE DI ONERI CONCESSORI E SANZIONI AL NETTO FCDE; FORMALMENTE DELIBERATE E NON ACCERTATE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI ( DEVONO ESSERE NUOVE ENTRATE) !! RIDUZIONI PERMANENTI DI SPESA CORRENTE GIÀ REALIZZATE A SEGUITO DI UN TITOLO GIURIDICO PERFEZIONATO NON RISULTANTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (DEVONO ESSERE RIDUZIONI DI SPESA EFFETTIVE E NUOVE) 113


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