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Bilancio Consolidato Relatore: Dott. Cuzzola Vincenzo.

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Presentazione sul tema: "Bilancio Consolidato Relatore: Dott. Cuzzola Vincenzo."— Transcript della presentazione:

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2 Bilancio Consolidato Relatore: Dott. Cuzzola Vincenzo

3 INDICE Riferimenti normativi Soggetti Obbligati Soggetti Esclusi
Iter Procedurale Scadenze

4 Riferimenti Normativi
Bilancio Consolidato Riferimenti Normativi Il quadro normativo di riferimento in merito alla predisposizione del bilancio consolidato è collegato all’allegato 4/4 del D.lgs 118/2011, aggiornato successivamente dal D.Lgs 126/2014. Il Bilancio consolidato diventa a tutti gli effetti un documento obbligatorio che deve essere redatto dai vari Enti.

5 Bilancio Consolidato Riferimenti Normativi Il Bilancio Consolidato è, quindi, un documento consuntivo di esercizio, il cui fine è quello di rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di enti, organismi controllati o partecipati, elaborato dall’ente capogruppo posto al vertice.

6 Bilancio Consolidato Soggetti
Gli Enti che compongono il GRUPPO AMMINISTRZIONE PUBBLICA che comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica: Organismi Strumentali = ( art. 9 comma 7 DPCM 28/12/2011) «Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica» (Aziende Speciali, Istituzioni, Convenzioni, Consorzi). Enti Strumentali di cui l’ente locale capogruppo detenga formali e sostanziali poteri di indirizzo e controllo ( art. 11-ter D.lgs 118/2011). Soggetti OBBLIGATI

7 Bilancio Consolidato Soggetti
A tal proposito, l’allegato 4/4 D.lgs 118/2011 classifica tale voce in: Enti Strumentali Controllati. Enti Strumentali Partecipati. Sono quindi Enti Strumentali, degli Enti Locali, quelli descritti negli art. 30, 31 e 114 del D.lgs 118/2011. Società CONTROLLATE: quelle cioè in cui si detiene la maggioranza dei voti da esercitare in assemblea. Società PARTECIPATE: quelle cioè che risultano a totale partecipazione pubblica ed affidatarie dirette di servizi pubblici locali. Soggetti OBBLIGATI

8 Bilancio Consolidato Soggetti
Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non è quindi rilevante la forma giuridica nè la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi. Soggetti OBBLIGATI

9 Bilancio Consolidato Soggetti
Riepilogando: Fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica tutti gli enti senza personalità giuridica e tutti gli Enti con personalità giuridica che però hanno almeno il 50% +1 delle quote di possesso o di voti esercitabili. Tuttavia, qualunque sia la categoria di appartenenza, sono esclusi quegli enti o organismi ritenuti: irrilevanti nel caso in cui risulti difficile o dispendioso il reperimento delle informazioni ( eventi calamitosi ) nel caso in cui le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. Soggetti OBBLIGATI ed ESCLUSI

10 Bilancio Consolidato Soggetti ESCLUSI
Sono considerati irrilevanti i bilanci degli Enti o Organismi che presentano, limitatamente alla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, una incidenza inferiore al 10 % per gli enti locali e al 5 % per le Regioni e le Province autonome avendo riguardo alle seguenti voci della posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici.

11 Bilancio Consolidato Soggetti ESCLUSI In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

12 Definire gli enti e gli organismi che sono compresi nel gruppo.
Bilancio Consolidato Iter Procedurale Fase 1 Definire gli enti e gli organismi che sono compresi nel gruppo. A tal proposito è possibile distinguere 2 gruppi: Enti, Aziende e Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, come definiti dall’ art. 11-ter D.lgs 118/2011; Enti, Aziende e Società compresi nel bilancio consolidato, escludendo però quelli che risultano irrilevanti o per cui risulta impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

13 Avvio Comunicazione preventiva agli organismi partecipati
Bilancio Consolidato Iter Procedurale Fase 2 Avvio Comunicazione preventiva agli organismi partecipati L’Ente capogruppo deve segnalare agli organismi compresi del perimetro di consolidamento: L’elenco degli Enti, aziende e società compresi nel gruppo; Le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Esercitando così da un lato i propri poteri di indirizzo e dall’altro i poteri di controllo ,al fine di garantire una maggiore correttezza, veridicità e uniformità di tale documento.

14 Recepimento bilanci degli organismi da consolidare
Bilancio Consolidato Iter Procedurale Fase 3 Recepimento bilanci degli organismi da consolidare Secondo quanto disposto dall’allegato 4/4 del D.lgs 118/2011, aggiornato dal D.lgs 126/2014, i bilanci d’esercizio, nonché tutta la documentazione integrativa degli organismi da consolidare, devono essere trasmessi alla capogruppo entro 10 gg dall’approvazione degli stessi, in ogni caso entro il 20 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui tali bilanci non sono stati ancora approvati, deve essere trasmesso un pre-consuntivo con lo stato patrimoniale, il conto economico e tutte le informazioni riguardanti le operazioni interne al gruppo.

15 Predisposizione ed applicazione delle scritture di rettifica
Bilancio Consolidato Iter Procedurale Fase 4 Predisposizione ed applicazione delle scritture di rettifica In tale fase devono essere eliminate tutte le operazioni e i saldi reciproci tra gli organismi, in quanto costituiscono trasferimenti di risorse interne al gruppo, che qualora non venissero eliminati, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti.

16 Redazione del Bilancio Consolidato
Iter Procedurale Fase 5 Redazione del Bilancio Consolidato Ai sensi dell’art. 11-bis – 11quinquies del D.lgs 118/2011, comma 2, il bilancio consolidato è costituito da: Conto Economico Consolidato Stato Patrimoniale Consolidato Allegati: Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota Integrativa Relazione del Collegio dei revisori di conti

17 Redazione della Nota Integrativa
Bilancio Consolidato Iter Procedurale Fase 6 Redazione della Nota Integrativa Documento considerato allegato ma, che da considerarsi decisamente come documento importante, la Nota Integrativa deve essere predisposta in modo da contenere tutte le informazioni funzionali alla lettura nonché all’analisi del bilancio. A tal proposito il principio contabile applicato indica quelli che sono gli argomenti che devono essere presenti nella redazione di tale documento: L’elenco degli enti che compongono il gruppo; I criteri di valutazione applicati; Le ragioni delle variazioni intervenute nelle varie voci sia attive che passive rispetto a quelle dell’anno precedente; La composizione dei ratei e risconti; La composizione della voce Proventi e Oneri Straordinari L’ammontare dei compensi di spettanza ai vari amministratori e sindaci.

18 Bilancio Consolidato Settembre 2016: tutti gli Enti.
SCADENZE Settembre 2016: tutti gli Enti. Settembre 2017: Gli Enti che abbiano deliberato il rinvio con apposito atto. Settembre 2018: Gli Enti con popolazione inferiore a abitanti.

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