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PubblicatoBerto Orsini Modificato 8 anni fa
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Diritto Privato Europeo Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Quadro istituzionale dell’UE_ Introduzione - Consiglio Europeo - Consiglio prof. A. Venchiarutti
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2A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo2 Assetto istituzionale dell’Unione (art. 13 TUE) Art. 13 - “Quadro istituzionale che mira a promuovere il valori perseguire gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini” – –Parlamento Europeo (funzione legislativa e di bilancio); – –Consiglio europeo (dà all’UE gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità); – –Consiglio (congiuntamente al PE esercita funzione legislativa e di bilancio); – –Commissione europea (partecipa alla funzione legislativa, funzione esecutiva..); – –Corte di Giustizia dell’UE (Corte di giustizia (1952); Tribunale (1988), Tribunale della funzione pubblica (2004) (funzione giurisdizionali); – –BCE (con le Banche centrali nazionali conduce la politica monetaria); – –Corte dei Conti (controlla la gestione finanziaria); Le Istituzioni sono assistite da – –Comitato economico sociale e – –Comitato delle regioni;
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3A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo3 Assetto istituzionale dell’Unione Istituzioni politiche e istituzioni giudiziarie; Ripartizione dei poteri: – –Funzione legislativa ripartita – –Consiglio Europeo svolge essenzialmente un ruolo di indirizzo delle altre istituzioni politiche; Modifiche, aggiornamenti innovato in modo significativo il sistema istituzionale; – –sistema tende ad avvicinarsi modello delle democrazie rappresentative (cfr. art. 10 TUE); – –sistema risente modalità di funzionamento organizzazioni internazionali: ruolo determinante nel Consiglio e del Consiglio Europeo (espressioni dei governi: legittimazione democratica “indiretta”); – –volontà di conciliare esigenze di diverso segno ha determinato (talvolta) la creazione di procedure complesse (procedura legislativa; nomina Commissione, etc. );
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Consiglio Europeo
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5A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo5 Consiglio Europeo (art. 15 TUE) Riunioni informali Capi di Stato e di Governo (a partire anni ’60) Esame periodico delle questioni pendenti; stimolo per le più importanti iniziative politiche della Comunità; dirimere controversie di rilevanza politica; Istituito dal summit di Parigi del dicembre 1974; La prassi si consolida con l’AUE (nel 1986): Consiglio Europeo; art. 4, T. di Maastricht – –Capi di Stato e di Governo (Stati membri), oltre al Presidente della Commissione Europea, assistiti dai ministri degli Affari Esteri e da un membro della Commissione; - -2 riunioni (almeno) all’anno (termine semestre di Presidenza); - -Consiglio europeo dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali
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6A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo6 Consiglio Europeo Ora formalizzato nell’art. 15 TUE Composizione: art. 15 § 2 “capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione”: – –Scelta spetta agli Stati in ragione della propria struttura costituzionale; – –Presidente Commissione: raccordo; – –Partecipa ai lavori l’Alto Rappr. UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza: coordinamento v. Art. 15, § 6); Si riunisce.. (art. 15 § 3) Presidente del Consiglio europeo – –Il Consiglio europeo elegge il Presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. – –Competenza: “facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio ….”
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7A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo7 Consiglio Europeo Compiti: – –Art. 15, § 2: “Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative” Esercita notevole influenza sull’azione (normativa) dell’Unione.. Trattati prevedono in certi casi adozione di particolari delibere, stabilendo le relative modalità di voto: – –Adottare l’elenco delle formazioni del Consiglio e i turni di presidenza (art. 16, § 6 e 9 TUE e art. 236 TFUE); – –Potere di stabilire composizione del PE nel rispetto criteri stabiliti dal TUE (art. 14, § 2); – –Stabilire sistema di rotazione tra i cittadini degli Stati ai fini nomina della Commissione (art. 17, § 5, TUE);
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8A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo8 Consiglio Europeo In generale, deliberazioni per “consenso” (consensus); Qualora sia prevista la votazione: stesse regole previste per le delibere del Consiglio (art. 235 TFUE): Presidente del Consiglio e della Commissione non partecipano al voto (v. reg. interno Consiglio Europeo, 1° dicembre 2009); Connotazione marcatamente intergovernativa;
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9A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo9 Consiglio Europeo Attività non coinvolge il PE: – –Presidente del Consiglio Europeo presenta una relazione al PE dopo ciascuna riunione (art. 15, § 6, TUE); – –Presidente del PE può essere invitato e ascoltato dal Consiglio Europeo (art. 235, § 2 TFUE); Rapporti con i Parlamenti nazionali: poco significativi (cfr. art. 10, § 2 TUE);
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Il Consiglio
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11A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo11 Consiglio – –Dopo Maastricht: Consiglio dell’U.E. – –Dopo Lisbona: Consiglio (art. 16 TUE) – –Per certi versi (ora) una replica del Consiglio Europeo – giacché esprime anch’esso la volontà degli Stati - ma si differenzia per le funzioni che gli sono attribuite; “Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati” (art. 16 TUE).
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12 A Venchiarutti Diritto Privato Europeo12 Consiglio - Composizione “Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale,abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto” (art. 16 TUE); Ora 28 membri Organo intergovernativo/collegiale/ rappresentativo interesse Stati; tanti Varie formazioni (art. 236 TFUE): – –Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata: – –a) una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate (che sono del 2 più importanti) quella «Affari generali» e quella «Affari esteri», conformemente all'articolo 16, § 6 TUE;
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13A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo13 Consiglio - Presidenza Presidenza a rotazione (ad eccezione “Affari esteri”) – –“La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea” (art. 16, § 9, TUE) – –Dichiarazione n. 9 di Lisbona prevede che la presidenza venga esercitata da “gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi” che terrà conto “delle diversità e degli equilibri geografici dell’Unione”; Presidente – –Rappresenta il Consiglio; Convoca riunioni e prepara programma di lavoro cura relazioni con organizzazioni internazionali; Risponde alle interrogazioni del PE per conto del Consiglio; Cura le relazioni internazionali dell’UE; Bruxelles: apparato amministrativo del Consiglio: Segretariato Generale (circa 2000 dipendenti, che operano sotto la responsabilità del Segretario generale nominato dal Consiglio);
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14A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo14 Consiglio – Procedure di voto Validità votazioni: necessaria la presenza della maggioranza membri (art. 9 reg. interno ) – –assenza di un membro blocca adozione deliberazione se richiesta unanimità; – – decisioni a maggioranza: numero sufficiente a consentire il formarsi della maggioranza; 3 Sistemi di votazione (art. 16, TUE) – –Maggioranza qualificata – –Unanimità – –Maggioranza semplice
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15A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo15 Consiglio - Procedure di voto Maggioranza qualificata (meccanismo prevalente) – – Attualmente PROTOCOLLO n. 39 sulle disposizioni transitorie (assicurare il passaggio tra il sistema di voto stabilito prima del T. di Lisbona al nuovo meccanismo previsto nei Trattati a partire dal 1° novembre 2014) – –Complesso meccanismo di ponderazione dei voti attribuiti a ogni Stato, per un totale di 345 voti: con proposta Commissione magg.nza qualificata 255 che rappresentino la magg.ranza dei membri del Consiglio; negli altri casi sempre 255 voti che rappresentino però almeno i 2/3 dei membri del Consiglio ; CORRETIVO: ogni Stato può chiedere di verificare che la magg.ranza qualificata rappr.ti almeno 62% popolazione UE; – –A decorrere dal 1° luglio 2013 (Croazia): maggioranza qualificata: 260 voti dei 352 totali, da parte di almeno 15 Stati membri. Minoranza di blocco 90/92 (dopo il 1° luglio 2013) voti – –art. 205 TCE (superato c.d. Compromesso di Ioannina 29 marzo 1994 - mod. dec. Consiglio 1° genn. 1995 - raggiunto in sede di negoziati allargamento CE Austria, Finlandia e Svezia alzare minoranza di blocco allora vigente); In alcuni casi richieste maggioranze “particolari”;
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16A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo16 Sistema in vigore fino al 31.10.2014 – Ripartizione dei voti : Totale 352 - magg. qualificata 260 Francia 29, Germania 29 Italia 29; Regno Unito 29 Spagna 27; Polonia 27 Romania 14 Paesi Bassi 13 Belgio 12; Grecia 12; Portogallo 1, Repubblica ceca 12; Ungheria 12 Austria 10; Svezia 10; Bulgaria 10 Danimarca 7; Irlanda 7 Finlandia 7; Lituania 7 Slovacchia 7; Croazia 7 Cipro 4 Slovenia 4; Estonia 4; Lettonia 4; Lussemburgo 4 Malta 3
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17A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo17 Consiglio - Procedure di voto Maggioranza qualificata dopo 1° novembre 2014 – –Eliminata attribuzione di un peso particolare a ciascuno Stato – –“maggioranza qualificata almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino il 65% della popolazione dell’Unione” (art. 16, § 4, TUE; art. 238, § 3, TFUE); – –Applicazione cumulativa di due criteri; – –Impedire una delibera almeno opposizione di almeno quattro membri del Consiglio; – –Senza proposta della Commissione, percentuale sale al 72% e percentuale della popolazione resta al 65% (art. 238, § 2, TFUE); – –(accogliendo richiesta della Polonia, Protocollo prevede che tra 1.11.2014 e 31.12.2017 uno Stato membro possa chiedere che la delibera sia adottata sulla base del vecchio meccanismo di voto);
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18A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo18 Consiglio - Procedure di voto Unanimità dei votanti – –Metà anni ’60: Francia politica del “seggio vuoto” in dissenso verso passaggio, alla scadenza del periodo transitorio, dalla regola dell’unanimità a quella della maggioranza qualificata; – –(“Compromesso di Lussemburgo 29 genn. 1966: tutti convennero - seguendo la posizione francese - che nelle le ipotesi in cui erano coinvolti importati interessi nazionali sarebbe stato necessario cercare una soluzione accettabile per tutti gli Stati; prassi successiva ricerca consensus estesa a tutte le deliberazioni del Consiglio falsando sistema voluto dai T.); – –AUE ristabilito sistema originario dei T.: regola unanimità ipotesi politicamente più “sensibili” o di carattere “costituzionale”; TUE esteso voto unanimità in relazione alle nuove politiche; – –Tuttavia pressioni Spagna e Regno Unito (in sede di allargamento Ce Austria, Finlandia e Svezia) ridurre soglia minoranza di blocco (allora di 26 voti) condussero al c.d. “Compromesso di Ioannina” (1994): qualora in una determinata delibera vi fossero 23 voti contrari, il Consiglio doveva fare tutto il possibile per raggiungere.. una soluzione soddisfacente che potesse essere adottata con almeno 65 voti
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19A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo19 Consiglio - Procedure di voto Unanimità – per alcune categorie di delibere: rilevanza ovvero riluttanza Stati a rinunciare potere di ‘veto’; in particolare: – –Art. 352 TFUE – –Aspetti politica sociale (art. 153, § 2, TUE); – –Politica estera e sicurezza comune (art. 24, § 1, TUE) – –Atti che comportano integrazione dei Trattati (art. 25 TUE) Art. 48, § 7, TUE, Consiglio Europeo.. Art. 237, § 4, TFUE “astensione” non osta adozione delibera; in caso di assenza di uno o più componenti del Consiglio invece … 239, TFUE: possibilità di “delega”;
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20A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo20 Consiglio – Procedure di voto Maggioranza semplice (in pochi casi) – –regime normale in assenza diversa previsione (di fatto scarsa applicazione); – –Voto maggioranza degli Stati (ora con 28 Paesi,15 voti);
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21A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo21 COREPER Comitato dei Rappresentati Permanenti degli Stati membri (art. 16, § 7, TUE); – –responsabile preparazione lavori del Consiglio, – –e dell’esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna – –Può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno (art. 240, § 1) Organo collegiale di Stati – –organo permanente: composto dai Rappresentanti permanenti che ciascuno Stato invia presso l’Unione; – –svolge con continuità suo ruolo; – –punti “A” O.di G. del Consiglio, per i quali approvazione è possibile senza dibattito; punti “B” O.di G.per la discussione questioni problematiche – – Iniziativa legislativa della Commissione filtrata dal COREPER
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22A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo22 Consiglio - sedute Consiglio “seduta pubblica quando delibera su progetto di atto legislativo” (art. 16, § 8, TUE) “attività non legislativa” modo di procedere riflette “segretezza” proprio negoziati internazionali;
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