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Diritto Privato Europeo Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Quadro istituzionale dell’UE_ Introduzione - Consiglio Europeo - Consiglio prof.

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1 Diritto Privato Europeo Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Quadro istituzionale dell’UE_ Introduzione - Consiglio Europeo - Consiglio prof. A. Venchiarutti

2 2A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo2 Assetto istituzionale dell’Unione (art. 13 TUE) Art. 13 - “Quadro istituzionale che mira a promuovere il valori perseguire gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini” – –Parlamento Europeo (funzione legislativa e di bilancio); – –Consiglio europeo (dà all’UE gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità); – –Consiglio (congiuntamente al PE esercita funzione legislativa e di bilancio); – –Commissione europea (partecipa alla funzione legislativa, funzione esecutiva..); – –Corte di Giustizia dell’UE (Corte di giustizia (1952); Tribunale (1988), Tribunale della funzione pubblica (2004) (funzione giurisdizionali); – –BCE (con le Banche centrali nazionali conduce la politica monetaria); – –Corte dei Conti (controlla la gestione finanziaria); Le Istituzioni sono assistite da – –Comitato economico sociale e – –Comitato delle regioni;

3 3A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo3 Assetto istituzionale dell’Unione Istituzioni politiche e istituzioni giudiziarie; Ripartizione dei poteri: – –Funzione legislativa ripartita – –Consiglio Europeo svolge essenzialmente un ruolo di indirizzo delle altre istituzioni politiche; Modifiche, aggiornamenti innovato in modo significativo il sistema istituzionale; – –sistema tende ad avvicinarsi modello delle democrazie rappresentative (cfr. art. 10 TUE); – –sistema risente modalità di funzionamento organizzazioni internazionali: ruolo determinante nel Consiglio e del Consiglio Europeo (espressioni dei governi: legittimazione democratica “indiretta”); – –volontà di conciliare esigenze di diverso segno ha determinato (talvolta) la creazione di procedure complesse (procedura legislativa; nomina Commissione, etc. );

4 Consiglio Europeo

5 5A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo5 Consiglio Europeo (art. 15 TUE) Riunioni informali Capi di Stato e di Governo (a partire anni ’60) Esame periodico delle questioni pendenti; stimolo per le più importanti iniziative politiche della Comunità; dirimere controversie di rilevanza politica; Istituito dal summit di Parigi del dicembre 1974; La prassi si consolida con l’AUE (nel 1986): Consiglio Europeo; art. 4, T. di Maastricht – –Capi di Stato e di Governo (Stati membri), oltre al Presidente della Commissione Europea, assistiti dai ministri degli Affari Esteri e da un membro della Commissione; - -2 riunioni (almeno) all’anno (termine semestre di Presidenza); - -Consiglio europeo dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali

6 6A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo6 Consiglio Europeo Ora formalizzato nell’art. 15 TUE Composizione: art. 15 § 2 “capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione”: – –Scelta spetta agli Stati in ragione della propria struttura costituzionale; – –Presidente Commissione: raccordo; – –Partecipa ai lavori l’Alto Rappr. UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza: coordinamento v. Art. 15, § 6); Si riunisce.. (art. 15 § 3) Presidente del Consiglio europeo – –Il Consiglio europeo elegge il Presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. – –Competenza: “facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio ….”

7 7A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo7 Consiglio Europeo Compiti: – –Art. 15, § 2: “Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative” Esercita notevole influenza sull’azione (normativa) dell’Unione.. Trattati prevedono in certi casi adozione di particolari delibere, stabilendo le relative modalità di voto: – –Adottare l’elenco delle formazioni del Consiglio e i turni di presidenza (art. 16, § 6 e 9 TUE e art. 236 TFUE); – –Potere di stabilire composizione del PE nel rispetto criteri stabiliti dal TUE (art. 14, § 2); – –Stabilire sistema di rotazione tra i cittadini degli Stati ai fini nomina della Commissione (art. 17, § 5, TUE);

8 8A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo8 Consiglio Europeo In generale, deliberazioni per “consenso” (consensus); Qualora sia prevista la votazione: stesse regole previste per le delibere del Consiglio (art. 235 TFUE): Presidente del Consiglio e della Commissione non partecipano al voto (v. reg. interno Consiglio Europeo, 1° dicembre 2009); Connotazione marcatamente intergovernativa;

9 9A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo9 Consiglio Europeo Attività non coinvolge il PE: – –Presidente del Consiglio Europeo presenta una relazione al PE dopo ciascuna riunione (art. 15, § 6, TUE); – –Presidente del PE può essere invitato e ascoltato dal Consiglio Europeo (art. 235, § 2 TFUE); Rapporti con i Parlamenti nazionali: poco significativi (cfr. art. 10, § 2 TUE);

10 Il Consiglio

11 11A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo11 Consiglio – –Dopo Maastricht: Consiglio dell’U.E. – –Dopo Lisbona: Consiglio (art. 16 TUE) – –Per certi versi (ora) una replica del Consiglio Europeo – giacché esprime anch’esso la volontà degli Stati - ma si differenzia per le funzioni che gli sono attribuite; “Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati” (art. 16 TUE).

12 12 A Venchiarutti Diritto Privato Europeo12 Consiglio - Composizione “Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale,abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto” (art. 16 TUE); Ora 28 membri Organo intergovernativo/collegiale/ rappresentativo interesse Stati; tanti Varie formazioni (art. 236 TFUE): – –Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata: – –a) una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate (che sono del 2 più importanti) quella «Affari generali» e quella «Affari esteri», conformemente all'articolo 16, § 6 TUE;

13 13A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo13 Consiglio - Presidenza Presidenza a rotazione (ad eccezione “Affari esteri”) – –“La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea” (art. 16, § 9, TUE) – –Dichiarazione n. 9 di Lisbona prevede che la presidenza venga esercitata da “gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi” che terrà conto “delle diversità e degli equilibri geografici dell’Unione”; Presidente – –Rappresenta il Consiglio; Convoca riunioni e prepara programma di lavoro cura relazioni con organizzazioni internazionali; Risponde alle interrogazioni del PE per conto del Consiglio; Cura le relazioni internazionali dell’UE; Bruxelles: apparato amministrativo del Consiglio: Segretariato Generale (circa 2000 dipendenti, che operano sotto la responsabilità del Segretario generale nominato dal Consiglio);

14 14A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo14 Consiglio – Procedure di voto Validità votazioni: necessaria la presenza della maggioranza membri (art. 9 reg. interno ) – –assenza di un membro blocca adozione deliberazione se richiesta unanimità; – – decisioni a maggioranza: numero sufficiente a consentire il formarsi della maggioranza; 3 Sistemi di votazione (art. 16, TUE) – –Maggioranza qualificata – –Unanimità – –Maggioranza semplice

15 15A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo15 Consiglio - Procedure di voto Maggioranza qualificata (meccanismo prevalente) – – Attualmente PROTOCOLLO n. 39 sulle disposizioni transitorie (assicurare il passaggio tra il sistema di voto stabilito prima del T. di Lisbona al nuovo meccanismo previsto nei Trattati a partire dal 1° novembre 2014) – –Complesso meccanismo di ponderazione dei voti attribuiti a ogni Stato, per un totale di 345 voti: con proposta Commissione magg.nza qualificata 255 che rappresentino la magg.ranza dei membri del Consiglio; negli altri casi sempre 255 voti che rappresentino però almeno i 2/3 dei membri del Consiglio ; CORRETIVO: ogni Stato può chiedere di verificare che la magg.ranza qualificata rappr.ti almeno 62% popolazione UE; – –A decorrere dal 1° luglio 2013 (Croazia): maggioranza qualificata: 260 voti dei 352 totali, da parte di almeno 15 Stati membri. Minoranza di blocco 90/92 (dopo il 1° luglio 2013) voti – –art. 205 TCE (superato c.d. Compromesso di Ioannina 29 marzo 1994 - mod. dec. Consiglio 1° genn. 1995 - raggiunto in sede di negoziati allargamento CE Austria, Finlandia e Svezia alzare minoranza di blocco allora vigente); In alcuni casi richieste maggioranze “particolari”;

16 16A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo16 Sistema in vigore fino al 31.10.2014 – Ripartizione dei voti : Totale 352 - magg. qualificata 260 Francia 29, Germania 29 Italia 29; Regno Unito 29 Spagna 27; Polonia 27 Romania 14 Paesi Bassi 13 Belgio 12; Grecia 12; Portogallo 1, Repubblica ceca 12; Ungheria 12 Austria 10; Svezia 10; Bulgaria 10 Danimarca 7; Irlanda 7 Finlandia 7; Lituania 7 Slovacchia 7; Croazia 7 Cipro 4 Slovenia 4; Estonia 4; Lettonia 4; Lussemburgo 4 Malta 3

17 17A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo17 Consiglio - Procedure di voto Maggioranza qualificata dopo 1° novembre 2014 – –Eliminata attribuzione di un peso particolare a ciascuno Stato – –“maggioranza qualificata almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino il 65% della popolazione dell’Unione” (art. 16, § 4, TUE; art. 238, § 3, TFUE); – –Applicazione cumulativa di due criteri; – –Impedire una delibera almeno opposizione di almeno quattro membri del Consiglio; – –Senza proposta della Commissione, percentuale sale al 72% e percentuale della popolazione resta al 65% (art. 238, § 2, TFUE); – –(accogliendo richiesta della Polonia, Protocollo prevede che tra 1.11.2014 e 31.12.2017 uno Stato membro possa chiedere che la delibera sia adottata sulla base del vecchio meccanismo di voto);

18 18A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo18 Consiglio - Procedure di voto Unanimità dei votanti – –Metà anni ’60: Francia politica del “seggio vuoto” in dissenso verso passaggio, alla scadenza del periodo transitorio, dalla regola dell’unanimità a quella della maggioranza qualificata; – –(“Compromesso di Lussemburgo 29 genn. 1966: tutti convennero - seguendo la posizione francese - che nelle le ipotesi in cui erano coinvolti importati interessi nazionali sarebbe stato necessario cercare una soluzione accettabile per tutti gli Stati; prassi successiva ricerca consensus estesa a tutte le deliberazioni del Consiglio falsando sistema voluto dai T.); – –AUE ristabilito sistema originario dei T.: regola unanimità ipotesi politicamente più “sensibili” o di carattere “costituzionale”; TUE esteso voto unanimità in relazione alle nuove politiche; – –Tuttavia pressioni Spagna e Regno Unito (in sede di allargamento Ce Austria, Finlandia e Svezia) ridurre soglia minoranza di blocco (allora di 26 voti) condussero al c.d. “Compromesso di Ioannina” (1994): qualora in una determinata delibera vi fossero 23 voti contrari, il Consiglio doveva fare tutto il possibile per raggiungere.. una soluzione soddisfacente che potesse essere adottata con almeno 65 voti

19 19A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo19 Consiglio - Procedure di voto Unanimità – per alcune categorie di delibere: rilevanza ovvero riluttanza Stati a rinunciare potere di ‘veto’; in particolare: – –Art. 352 TFUE – –Aspetti politica sociale (art. 153, § 2, TUE); – –Politica estera e sicurezza comune (art. 24, § 1, TUE) – –Atti che comportano integrazione dei Trattati (art. 25 TUE) Art. 48, § 7, TUE, Consiglio Europeo.. Art. 237, § 4, TFUE “astensione” non osta adozione delibera; in caso di assenza di uno o più componenti del Consiglio invece … 239, TFUE: possibilità di “delega”;

20 20A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo20 Consiglio – Procedure di voto Maggioranza semplice (in pochi casi) – –regime normale in assenza diversa previsione (di fatto scarsa applicazione); – –Voto maggioranza degli Stati (ora con 28 Paesi,15 voti);

21 21A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo21 COREPER Comitato dei Rappresentati Permanenti degli Stati membri (art. 16, § 7, TUE); – –responsabile preparazione lavori del Consiglio, – –e dell’esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna – –Può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno (art. 240, § 1) Organo collegiale di Stati – –organo permanente: composto dai Rappresentanti permanenti che ciascuno Stato invia presso l’Unione; – –svolge con continuità suo ruolo; – –punti “A” O.di G. del Consiglio, per i quali approvazione è possibile senza dibattito; punti “B” O.di G.per la discussione questioni problematiche – – Iniziativa legislativa della Commissione filtrata dal COREPER

22 22A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo22 Consiglio - sedute Consiglio “seduta pubblica quando delibera su progetto di atto legislativo” (art. 16, § 8, TUE) “attività non legislativa” modo di procedere riflette “segretezza” proprio negoziati internazionali;


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