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Esercizio e Pratica Professionale
I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DAFNE 2017 Prof. Bruno Cirica
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Il QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
D.P.R. 917/ TUIR Art. 53 Redditi di lavoro autonomo Art. 54 Determinazione del redditi di lavoro autonomo
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DEFINIZIONE DI LAVORO AUTONOMO
l’art del codice civile definisce lavoro autonomo il contratto d’opera in cui: “una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente” Art. 53 TUIR Sono redditi di lavoro autonomo “quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni (esercizio di professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività diverse da quelle d’impresa)
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DEFINIZIONE DI PROFESSIONISTI
All’interno della categoria dei lavoratori autonomi rientrano le professioni intellettuali art del c.c. caratterizzate da una preventiva iscrizione in appositi albi tenuti dagli Ordini professionali atti a garantire al committente l’esistenza in capo al professionista delle caratteristiche tecnico professionali necessarie allo svolgimento dell’attività.
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DEFINIZIONE DI PROFESSIONISTI
Il professionista può organizzare la propria attività in differenti forme: - lavoro individuale; - lavoro in forma associata (studio associato); - costituzione di una società
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LE ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI
L’associazione tra professionisti è equiparata alla società semplice, per cui i redditi percepiti dalla società (principio di cassa) vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote ed in capo ad essi vengono tassati secondo il regime ordinario (criterio della trasparenza). I compensi percepiti dall’associazione sono soggetti alla ritenuta d’acconto irpef e le ritenute subite dall’associazione vengono attribuite agli associati con possibilità, per quest’ultimi, di riassegnare l’eventuale eccedenza, rispetto a quanto utilizzato, all’associazione stessa. L’Irap resta in capo allo studio associato.
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LE SOCIETA’ DI INGEGNERIA
E’ anche possibile costituire società di ingegneria: per essere considerate tali, devono sussistere contemporaneamente due presupposti [art. 90 c..2 lett. b) D.Lgs. 12/04/2006 n. 163]: Presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Presupposto oggettivo: avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale
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LE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Con l’emanazione del Decreto n. 34 dell’ 8 febbraio 2013 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183) è oggi possibile costituire: a) «società tra professionisti» o «società professionale»: società avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali. Ddl Semplificazioni 19/06/ regime fiscale: “per cassa” tassazione come le associazioni professionali - previdenza: soci professionisti (Cassa) soci non professionisti (Inps gestione IVS o separata)
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IL LAVORO INDIVIDUALE II professionista che opera in forma individuale deve fatturare le proprie prestazioni al momento della percezione del compenso (art. 6, comma 3 D.P.R. 633/1972). L’addebito dell’IVA in fattura e l’applicazione della ritenuta d’imposta a titolo d’acconto può o meno essere presente, in base al regime contabile scelto dal professionista.
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OBBLIGHI CONTABILI Per gli obblighi contabili dei lavoratori autonomi occorre fare riferimento alla normativa fiscale contenuta all’art. 19 D.P.R. 600/1973 il quale stabilisce: “per le persone fisiche che esercitano arti e professioni e per le società o associazioni tra professionisti c’è l’obbligo di annotare le somme percepite in un apposito registro denominato registro incassi e pagamenti”. Il nome del suddetto registro prende spunto dalla esigenza di determinare il reddito del professionista in base al c.d. “Principio di cassa”. I
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REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
IL “PRINCIPIO DI CASSA” I proventi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro autonomo sono indicati all’art. 54 del T.U.I.R. i più ricorrenti sono: 1. Compensi in denaro o in natura (valore normale), anche sotto forma di partecipazione agli utili, esclusi i contributi previdenziali 2. Corrispettivi percepiti per la cessione della clientela 3. Compensi percepiti nell’attività di amministratore (Circ. 105/2001 A.E.) (ove le società amministrate esercitino un’attività connessa all’attività tipiche della professione abituale)
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
“PRINCIPIO DI CASSA” Il reddito da lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra: • Compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta; • Spese inerenti effettivamente sostenute nel periodo d’imposta con talune eccezioni e limitazioni. I compensi diventano fiscalmente rilevanti al momento della percezione. I costi sono deducibili nell’esercizio in cui viene sostenuta la spesa
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I REGIMI FISCALI DEL LAVORO AUTONOMO
I regimi fiscali relativi all’attività di lavoro autonomo sono complessivamente tre: - Regime Ordinario - Nuovo regime forfetario agevolato - Regime fiscale di vantaggio
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vecchi regimi Al fine di consentire la graduale sostituzione di tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche con il nuovo regime forfetario, il legislatore, con la legge di stabilità 2015, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo regime), fossero abrogati: il regime delle le nuove attività produttive il regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1° gennaio 2012, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi il regime contabile agevolato. La legge di stabilità per il 2015 consente a coloro che applicavano il regime fiscale di vantaggio al 31 dicembre 2014 di continuare ad applicarlo per tutto il periodo residuo. Il legislatore ha, inoltre, consentito ai soggetti che, al 31 dicembre 2014, applicavano il regime fiscale di vantaggio di continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, ampliando poi detta possibilità anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016, i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario. Coloro che intendono applicare il nuovo regime possono, pertanto, effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi, nel corso del 2016, con addebito dell'imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, della Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine.
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nuovo regime forfetario agevolato
La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla legge di stabilità In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività. Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
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requisiti Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente: abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi i euro. Rilevanonel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.
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reddito e tassazione I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversifica a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir). Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.
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Agevolazioni per chi inizia una nuova attività
Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore con la legge di stabilità per il 2016, ha stabilito che, a decorrere dal 2016 sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività. E’ stato altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l’applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%. Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime. La possibilità di applicare l’imposta sostituiva al 5% è riconosciuta anche ai soggetti che applicavano il regime fiscale di vantaggio al 31 dicembre 2014 e che hanno i requisiti previsti per applicare la nuova agevolazione
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semplificazioni e adempimenti
Semplificazioni ai fini Iva Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute. Adempimenti ai fini Iva I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di: numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali; certificare i corrispettivi; integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.
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modalità di accesso al regime
Contribuenti già in attività i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva. Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato. Contribuenti che iniziano l’attività I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). Tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a euro. L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi. I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a euro. L'opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
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regime di vantaggio I giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che esercitano una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%. Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si intende lo svolgimento effettivo e l’inizio della stessa; non l’apertura della partita Iva.
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requisiti Possono fruire del regime di vantaggio le persone fisiche che hanno intrapreso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2015, in possesso dei seguenti requisiti: nell’anno precedente: hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto) non hanno effettuato cessioni all’esportazione non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro nel triennio precedente: non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro non hanno esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare non proseguono un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio: coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.) i non residenti, con esclusione dei residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto (disposizione introdotta dalla legge europea 2013-bis - legge 161/ in vigore dal 25 novembre 2014) chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
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durata Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività. I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Per coloro che, negli anni precedenti all’ingresso nel regime di vantaggio, avevano optato per il regime ordinario o per il soppresso regime semplificato per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni. Attenzione: Coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.
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agevolazioni Adempimenti
Chi aderisce al presente regime fiscale, oltre al vantaggio dell’imposta sostitutiva del 5% dell’Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni: non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”) esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”) esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta esonero dall'applicazione degli studi di settore. Adempimenti Restano obbligatori i seguenti adempimenti: 1- numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali certificazione dei corrispettivi 2- conservazione dei documenti emessi e ricevuti 3-integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari
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Regime (ordinario e contabile agevolato)
I contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario). Il regime ordinario prevede che: imprese possono optare per il “Regime contabile semplificato delle imprese minori” o per il regime contabile ordinario” i professionisti, invece, possono optare per il regime di contabilità semplificato (articolo 3, comma 2 del Dpr 695/1996) o per quello ordinario (articolo 19 del Dpr 600/73 - pdf). L’opzione per il regime ordinario, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Una volta effettuata l’opzione per il regime ordinario, non sarà più possibile rientrare nel regime di vantaggio.
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
IL “PRINCIPIO DI CASSA Esempio: Il Dott. Rossi presenta per il 2013 la seguente situazione: -compensi professionali incassati € - acquisto personal computer (€ 1.400) ammortamento 20% € - spese cancelleria € - altre spese deducibili inerenti € Totale spese € REDDITO PRODOTTO ANNO €
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
IL “PRINCIPIO DI CASSA” La rilevanza delle componenti negative del reddito deve essere vagliata in funzione della rispondenza alle seguenti condizioni: - Rispetto del principio di cassa - Inerenza con l’attività professionale - Documentazione delle spese e loro registrazione
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L’IRAP PER I PROFESSIONISTI
L’imposta regionale sulle attività produttive (3,90% + 0,92%) presuppone l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata alla produzione e/o scambio di beni e servizi. In generale non rientra nel campo di applicazione dell’imposta l’attività svolta con un livello minimo di mezzi materiali (es. parametri dei minimi) e senza l’ausilio di dipendenti e collaboratori di ogni tipo (anche occasionali). Onere della prova a carico del professionista. L’esercizio in forma associata della professione comporta l’Irap
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LA TASSAZIONE DEL REDDITO
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L’IVA PER I PROFESSIONISTI
Le prestazioni di servizi si considerano generalmente effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Qualora non fosse irrilevante la data di ultimazione della prestazione, si può optare per la fatturazione con IVA ad esigibilità differita (IVA esigibile e detraibile al momento dell’incasso/pagamento) nei seguenti casi: - operazioni imponibili nei confronti dello Stato e degli E.P. territoriali (non vincolante per le altre operazioni) - operazioni dei contribuenti con volume d’affari inferiore a € 2 milioni, 200 mila fino al 30/12/2012, (vincolante per le altre operazioni)
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LA PERIODICITA’ DI LIQUIDAZIONE DELL’IVA
La periodicità di liquidazione IVA ordinaria è mensile con il pagamento della differenza fra l’imposta attive e passiva entro il giorno 16 del mese successivo . I contribuenti minori (fatturato inferiore a 400 mila euro per le prestazioni di servizi) possono usufruire del regime semplificato optando per le liquidazioni e versamenti IVA con cadenza trimestrale entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.
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NUOVISSIMO REGIME FORFETTARIO
La legge di Stabilità per il 2015 interviene - in negativo, nei confronti dei liberi professionisti rendendo il nuovo regime forfettario non più così conveniente come il sistema in vigore fino al 31 dicembre In particolare: - il limite di fatturato scende da euro a euro; - l’imposta sostitutiva sale dal 5% al 15%; - l’imposta non si calcola più sul reddito effettivamente prodotto, ma su soglie preordinate in base all’ambito di attività. Anche per il nuovo regime le fatture vengono emesse senza IVA e senza ritenuta di acconto. Da indicare sempre in fattura il contributo integrativo a favore della Cassa di previdenza, chi aderisce al nuovo regime è escluso dagli studi di settore e parametri. Permanenza nel regime fin tanto sussistono i requisiti, per cui la durata del regime è senza vincoli di tempo.
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