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Il contratto di lavoro part-time

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Presentazione sul tema: "Il contratto di lavoro part-time"— Transcript della presentazione:

1 Il contratto di lavoro part-time
Cassetto Giuridico aggiornato al 4 ottobre 2016

2 NORMATIVA È attualmente disciplinato agli artt del D. Lgs. n. 81/2015 rubricato “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Cassetto Giuridico

3 anche di apprendistato e di somministrazione.
DEFINIZIONE Il legislatore non dà alcuna definizione dell’istituto. Tale tipologia di lavoro si caratterizza per un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno come definito dal D. Lgs. n. 66 del 2003. Il contratto di lavoro part-time può essere applicato nell’ambito di qualsiasi contratto di lavoro subordinato, anche di apprendistato e di somministrazione. Cassetto Giuridico

4 È possibile porre in essere:
un contratto di lavoro part-time di tipo orizzontale: in tal caso la riduzione temporale fa riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro;       un contratto di lavoro part-time di tipo verticale: il lavoro è a tempo pieno ma limitato ad alcuni giorni della settimana, ad alcune settimane o ad alcuni mesi;      un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo misto: che utilizza sia la tipologia orizzontale sia quella verticale. Cassetto Giuridico

5 FORMA Il contratto di lavoro a tempo parziale
é stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve indicare puntualmente: Cassetto Giuridico

6 I La durata della prestazione lavorativa: in assenza di tale elemento,
su domanda del lavoratore é dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia; Cassetto Giuridico

7 II la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. In mancanza di tale indicazione, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Cassetto Giuridico

8 LAVORO SUPPLEMENTARE Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti. Cassetto Giuridico

9 Nel caso in cui la contrattazione collettiva non ha indicato alcun limite:
il lavoro supplementare può essere richiesto in misura non superiore al 25 % delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare é retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Cassetto Giuridico

10 LAVORO STRAORDINARIO Nel rapporto di lavoro a tempo parziale é consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite dell’orario a tempo pieno stabilito dalla legge.  Cassetto Giuridico

11 CLAUSOLE ELASTICHE Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono:     variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;       aumentare la durata della stessa. Tali clausole devono essere apposte per iscritto e nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. Cassetto Giuridico

12 Nel caso in cui tali variazioni venissero richieste
il prestatore di lavoro ha diritto:         a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti;         a specifiche compensazioni determinate dai contratti collettivi. Cassetto Giuridico

13 PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. Cassetto Giuridico

14 LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DA TEMPO PIENO A PART-TIME E VICEVERSA:
non costituisce giustificato motivo di licenziamento giacché è solo su accordo delle parti, risultante da atto scritto, che è ammessa tale trasformazione. Il divieto di licenziamento può essere superato soltanto nella ipotesi in cui - insegna la Corte di Cassazione con sentenza n del 27 ottobre sia dimostrata, in giudizio, la sussistenza di oggettive esigenze aziendali che impediscono la prosecuzione del rapporto a tempo pieno.   Cassetto Giuridico

15 E’ bene precisare che nell’ordinamento italiano,
salvi casi particolari, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non costituisce un diritto del lavoratore: è facoltà del datore concedere la riduzione dell’orario. Cassetto Giuridico

16 Tuttavia è tenuto a darne tempestiva informazione al personale
in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale e a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Cassetto Giuridico

17 CRITERI DI COMPUTO in proporzione all'orario svolto,
I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Cassetto Giuridico

18 DIRITTO DI PRECEDENZA Il lavoratore,
il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. Cassetto Giuridico


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