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1. La forma canonica di celebrazione
Solo con il C. di Trento, la Chiesa è giunta a prescrivere una forma giuridicamente obbligatoria per considerare valido il matrimonio. Prima del C.di T. erano considerati validi per la Chiesa anche i matrimoni di coloro che si erano scambiati il consenso privatamente senza pubblicità o modalità di celebrazione, tant’è che assunse una non trascurabile diffusione il fenomeno dei matrimoni clandestini. Con il decreto TAMETSI emanato dal C.di T. nel 1563 fu stabilto che: I matrimoni fino ad allora celebrati – mediante il solo scambio di consensi – dovevano considerarsi validi; Per il futuro sarebbero stati considerati non validi (nulli) i matrimoni celebrati senza la presenza del vescovo o del parroco (o altro sacerdote delegato); senza la presenza di 2/3 testimoni. Il TAMETSI non entrò in vigore contemporaneamente in tutti i luoghi perché era accompagnanato dalla clausola che la sua vigenza sarebbe iniziata 30 gg. dopo la pubblicazione in ciascuna parrocchia. Per diverse ragioni la pubblicazione del decreto tardò o non fu mai pubblicato, si formarono due aree: 1) i luoghi tridentini 2) i luoghi non tridentini. Tale stato di incertezza durò fino al 1907 quando la S. Congregazione del Concilio emanò il decreto NE TEMERE che entrò in vigore in tutta la Chiesa.
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2. La forma canonica di celebrazione
ATTUALMENTE, il can del CIC richiede: Presenza dei contraenti nello stesso luogo (di persona o a mezzo procuratore); Assistenza di un legittimo ministro di culto (teste qualificato) Presenza di almeno 2 testimoni. Prima della celebrazione il Vescovo o il parroco deve verificare che nulla osti alla celebrazione del matrimonio. Il CIC (cann ), demanda alle Conferenze Episcopali il compito di regolamentare le pubblicazioni. Forme straordinarie di celebrazione: Matrimonio davanti ai soli testimoni; Matrimonio segreto o di coscienza (viene omessa la pubblicità esterna/ matrimonio annotato in un registro speciale conservato nell’Archivio segreto della diocesi) Peculiari disposizioni sono dettate per i matrimoni misti
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3. Nullità e convalida del matrimonio
Il matrimonio è contratto invalidamente (nullo) in presenza di : vizio di consenso, Impedimento non dispensabile o non dispensato Vizio di forma. Le sentenze di nullità pronunciate dalla competente autorità ecclesiastica producono effetti ex tunc, fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo. Favor matrimonii. La nullità deve comunque essere provata e nel dubbio si ritiene valido il matrimonio fin tanto che non sia provato il contrario (can. 1060). Favor fidei. Unica eccezione al favor matrimonii è contenuta nel can che pone una prevalenza del privilegio della fede (sul favor matrimonii) nel caso dei matrimoni celebrati tra due non battezzati quando uno dei due sposo si converte alla fede cattolica. Il vincolo sarà considerato invalido nell’interesse della fede
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4. Convalida del matrimonio
In presenza di un matrimonio invalido x vizio di consenso, per impedimento dispensabile o per vizio di forma, i coniugi hanno tre possibilità: continuare a vivere come fratello e sorella, ottenere la dichiarazione di nullità, avvalersi (qualora venga meno il motivo che aveva causato l’invalidità) del procedimento di convalidazione nelle due forme:Convalida simplex; Sanatio in radice. Convalida simplex (cann ): è il mezzo ordinario per ottenere la convalida ed è utilizzato tutte le volte che occorra rinnovare il consenso nel caso di difetto di consenso, difetto di forma o in presenza di impedimento dirimente non dispensato (ma dispensabile o venuto meno l’impedimento). Avviene mediante la rinnovazione di consenso di 1 (la parte consapevole dell’impedimento o del vizio di consenso) o di entrambe le parti Sanatio in radice (cann ): mezzo straordinario che si applica quando il consenso era valido originariamente, ma il matrimonio era invalido a causa d’impedimento o vizio di forma. La sanatio viene concessa dall’autorità ecclesiastica, non richiede la rinnovazione del consenso, è un atto amministrativo che comporta la dispensa dall’eventuale impedimento o dalla forma
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5. Separazione Per cause legittime, la comunione di vita coniugale può essere sciolta pur rimanendo fermo il vincolo coniugale. Separazione può aver luogo: Per mutuo consenso Per iniziativa di uno dei coniugi In presenza di causa legittima: a) In caso di adulterio b) Quando uno dei due coniugi compromette gravemente il bene spirituale o il bene corporale dell’altro coniuge e della prole c) Quando uno dei coniugi rende troppo dura la vita in comune. Questa materia ha perso gran parte della sua rilevanza nell’ordinamento canonico ed è ormai lasciata alla competenza del giudice civile.
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6. Scioglimento: a) rato e non consumato
Eccezionalmente il diritto canonico contempla due casi di scioglimento del matrimonio: 1. Matrimonio rato e non consumato 2. Matrimonio non rato e consumato. Matrimonio rato e non consumato (can. 1142). Presupposto matrimonio celebrato validamente tra battezzati (o tra 1 battezzato e 1 infedele). In caso di matr.r.n.c. si può ottenere lo scioglimento mediante DISPENSA dal matrimonio rato non consumato (super rato – o dispensa per inconsumazione) Can Il m. non consumato può essere sciolto dal Romano Pontefice, per una giusta causa, su richiesta di 1 delle parti anche se l’altra è contraria. Condizioni: a) inconsumazione; b) giusta causa (odio insanabile, impotenza sopravvenua, separazione civile). La dispensa viene concessa al termine di un procedimento quando gli atti vengono trasferiti al Tribunale della Rota Romana (fino al 2011 era competente la Congregazione del culto divino), che accoglie o rigetta il rescritto. Nonostante questa fase processuale gran parte della dottrina considera questo processo come un procedimento amministrativo e quindi anche il provvedimento finale (la dispensa) come un provvedimento amministrativo.
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7. Scioglimento: a) non rato e consumato
Scioglimento: a) non rato e consumato can. 1143). Riguarda i matrimoni celebrati da non battezzati (can. 1143). Scioglimento previsto in favore della fede. Fondamento teologico nella 1°lettera di S. Paolo ai Corinti (privilegio paolino) e contempla il caso del coniuge pagano che si voglia separare dal coniuge per convertirsi al cristianesimo. Deve trattarsi. a) di matrimonio celebrato tra due infedeli e b) successivamente uno dei due si converte e riceve il battesimo, mentre c) l’altro coniuge o non vuole coabitare con il convertito oppure non vuole coabitare senza tenere un comportamento offensivo verso Dio tale da pregiudicare i doveri morali/spirituali del convertito. In presenza di tale situazione il coniuge convertito acquista il diritto di passare a nuove nozze; non occorre uno specifico provvedimento che disponga lo scioglimento (che si attua ipso-iure con la celebrazione del successivo martimonio). La situazione che giustifica l’applicazione del privilegio deve essere accertata da un procedimento sommario teso ad accertare le reali intenzioni del coniuge non convertito.
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8. Altri casi di scioglimento non rato e consumato (per privilegio petrino)
Can NON RATO E CONSUMATO IN CASO DI PRIGIONIA E PERSECUZIONE: quando il coniuge infedele convertito e battezzato non voglia restaurare la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa di prigionia o persecuzione; Quando in caso di prigionia/persecuzione si convertano entrambe le parti, ma d dopo la conversione – non abbiano consumato (diventerebbe rato e non consumato). 2. Can PREVEDE IL CASO DI SCIOGLIMENTO PER PRIVILEGIO PETRINO DI UNIONI POLIGAMICHE E POLIANDRICHE Presupposto matrimonio tra infedeli e colui/colei che si converte abbia più mogli o più mariti. In questi due casi lo scioglimento si attua con la dispensa (rescritto) di scioglimento
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