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CORSO BASE PER ASPP MODULO A

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Presentazione sul tema: "CORSO BASE PER ASPP MODULO A"— Transcript della presentazione:

1 CORSO BASE PER ASPP MODULO A
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA SEDE di G E N O V A  Via del Seminario 4                                                                                         CORSO BASE PER ASPP MODULO A Corso della durata di 28 ore – LEZIONE N.4 Docente: Dott. Ing. Augusto Mario Isola

2 PROGRAMMA DEL CORSO Dott. Ing. Augusto M. Isola  • l’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; • il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. n. 81/2008 : ­ i compiti; ­ gli obblighi; ­ le responsabilità civili e penali; • il sistema pubblico della prevenzione; • i criteri e gli strumenti per la individuazione dei rischi; • il documento di valutazione dei rischi; • la classificazione dei rischi in relazione alla normativa; • il rischio incendio ed esplosione; • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza; • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro; • le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

3 LEZIONE N. 4 • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza; • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro;

4 La valutazione dei rischi specifici
Principali malattie professionali; Rischio cancerogeni e mutageni; Rischio chimico; Rischio biologico; Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono; Rischio rumore, vibrazioni, videoterminali; Rischio movimentazione manuale dei carichi; Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; Rischio da campi elettromagnetici; Il microclima e l’illuminazione

5 I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO dal sito www.poliba.it/CISQ/Digiesi/1.ppt‎
I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative in un determinato luogo di lavoro, possono essere suddivisi in macro-categorie: RISCHI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO RISCHIO FISICO RISCHIO INFORTUNI RISCHIO CHIMICO/BIOLOGICO RISCHIO INCENDIO

6 RISCHI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RISCHI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro difficili

7 Fattori psicologici - esempi
ANSIA - RESPONSABILITA’ MANSIONI SUPERIORI RITMI ECCESSIVI LAVORO A COTTIMO MONOTONIA RIPETITIVITA’ CATENA DI MONTAGGIO TURNI DI LAVORO LAVORO NOTTURNO DOPPI TURNI Rischio da stress lavoro-correlato 7

8 AFFATICAMENTO MENTALE
Fattori ergonomici - esempi POSTAZIONI DI LAVORO NON PROGETTATE CORRETTAMENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI TROPPO PESANTI AFFATICAMENTO FISICO ILLUMINAMENTO INSUFFICIENTE AFFATICAMENTO MENTALE MICROCLIMA NON ADEGUATO POSTAZIONI DI LAVORO NON PROGETTATE CORRETTAMENTE 8

9 Campi elettromagnetici
I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RISCHIO FISICO Rumore Vibrazioni Campi elettromagnetici Radiazioni Illuminazione Microclima

10 RISCHIO FISICO - esempi
CARPENTERIA RUMORE SALA PROVE MOTORI TEMPERATURA MICROCLIMA UMIDITA’ VENTILAZIONE LUCE INSUFFICIENTE ILLUMINAZIONE ABBAGLIAMENTO RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZ. RAGGI X LASER CAMPI ELETTROMAGNETICI SORGENTI RADIOATTIVE VIBRAZIONI UTENSILI ARIA COMPRESSA BATTITURA PAVIMENTAZIONI

11 Rischio cadute dall’alto
I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RISCHIO INFORTUNI Rischio Meccanico Rischio elettrico Rischio cadute dall’alto

12 Rischio Meccanico - esempi
IMPIGLIAMENTO SCHIACCIAMENTO INTRAPPOLAMENTO TRASCINAMENTO PROIEZIONE ATTRITO - ABRASIONE ATTORCIGLIAMENTO URTO PERFORAZIONE CONTATTO - TAGLIO

13 Rischio Elettrico - esempi
CONTATTO DIRETTO CONTATTO INDIRETTO

14 RISCHIO CHIMICO/BIOLOGICO
I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RISCHIO CHIMICO/BIOLOGICO Rischio chimico Rischio dovuto a sostanze inquinanti che interagiscono con l’organismo umano e che possono provocare patologie acute croniche e irreversibili. Gas Vapori Aerosol (Polveri, fibre, nebbie, fumi) Rischio biologico Rischio dovuto alla esposizione ad agenti biologici (microrganismo, coltura cellulare, endoparassita umano) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

15 Rischio chimico - esempi
Saldatura: Ossidi di Carbonio Ossidi di Azoto GAS VAPORI Verniciatura: Solventi Galvanica: Bagni acidi e basici Macinazione - Argilla Plastica - Legno POLVERI Minerali (Amianto) - Organiche - Artificiali FIBRE AEROSOL NEBBIE Verniciatura a spruzzo Lavoraz. con impiego di oli FUMI Saldatura Stampaggio a caldo plastica

16 Rischio biologico - esempi
LAVORAZIONI CON OLI BATTERI PRODOTTI ANIMALI ATTIVITA’ SANITARIE LAVORAZIONI ALIMENTARI FUNGHI MUFFE PRODOTTI ANIMALI LAVORAZIONI AGRICOLE ATTIVITA’ SANITARIE VIRUS PRODOTTI ANIMALI PARASSITI LAVORAZIONI CON ANIMALI

17 RISCHI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RISCHI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Fattori psicologici Rischio da stress lavoro-correlato

18 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Lo stress é il secondo problema sanitario legato all’attività lavorativa. Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione [dei rischi], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

19 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e deriva dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. (Accordo europeo sullo stress sul lavoro, Bruxelles, 8 ottobre 2004)

20 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore. (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH 1999) “Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute ” (Accordo europeo sullo stress sul lavoro, Bruxelles, 8 ottobre 2004)

21 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Il “peso economico” dello stress Lo stress è il secondo problema di salute legato all’attività lavorativa riferito più frequentemente Lo stress interessa quasi un lavoratore europeo su quattro Dagli studi condotti emerge che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è dovuta allo stress Il numero di persone che soffrono di stress legato all’attività lavorativa è destinato ad aumentare. Nel 2002 il costo economico dello stress legato all’attività lavorativa nell’UE a 15 stati è stato di circa [M€]

22 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
La “percezione” dello stress

23 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Il “trend di crescita” dello stress Sono sempre più numerose le persone colpite da problemi di stress sul luogo di lavoro. Secondo uno studio della European Agency for Safety and Health at Work, i motivi sono: utilizzo di nuove forme di contratti di lavoro (contratti precari) e l’incertezza e l’insicurezza del lavoro stesso (scarsità di lavoro); forza lavoro sempre più vecchia (poco flessibile e poco adattabile ai cambiamenti) per mancanza di adeguato turn-over; alti carichi di lavoro, con conseguenti pressioni sui lavoratori da parte del management; tensione emotiva elevata, per violenze e molestie sul lavoro; interferenze e squilibrio fra lavoro e vita privata.

24 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 1 … 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. differito al 31 dicembre 2010

25 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
L’art. 28 non è l’unico riferimento, all’interno del Testo Unico, relativo allo stress lavoro-correlato. Nell’art. 15, tra le misure generali di tutela, sono inclusi: b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

26 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Altri riferimenti allo stress lavoro-correlato: Direttiva europea 90/270 sui rischi da VideoTerminali All’art.3 c.1 si dispone che: «I datori di lavoro sono tenuti a svolgere un’analisi delle postazioni lavorative al fine di valutare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto attiene ad eventuali rischi per la vista, disturbi fisici e problemi di stress mentale». Direttiva europea 93/104 e 00/34 in materia di Orario di lavoro All’art.8 in tema di durata del lavoro notturno, un termine particolare per i lavoratori notturni esposti a rischi particolari o a rilevanti tensioni di natura psichica o mentale. Direttiva europea 96/459 denominata “Direttiva macchine” e la successiva 98/37 All’Allegato I relativo ai Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza che «nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell’operatore, tenuto conto dei principi dell’ergonomia»

27 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
I riferimenti tecnici e normativi Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO GUIDA OPERATIVA (Marzo 2010) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro LETTERA CIRCOLARE – 18/11/2011 prot “Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress-lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modifiche e integrazioni.” Indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per la valutazione dello stress lavoro-correlato (Novembre 2010)

28 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
I riferimenti tecnici e normativi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro LETTERA CIRCOLARE – 18/11/2011 prot Ha notevolmente semplificato quanto emerso dalla guida operativa del Coordinamento Tecnico Interegionale del marzo 2010: si considerano condizioni di stress lavoro-correlato solo quelle causate da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. La valutazione del rischio stress lavoro-correlato é parte integrante della valutazione dei rischi. Quindi effettuata dal Datore di lavoro, avvalendosi dell’RSPP, con il coinvolgimento Medico competente dove nominato, previa consultazione del RLS/RLST. La valutazione deve prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio mansioni o partizioni organizzative).

29 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Gli strumenti per l’analisi del rischio VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Maggio 2011)

30 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Gli strumenti per l’analisi del rischio Gli indicatori per la valutazione preliminare: Indici Infortunistici Assenteismo Assenza per malattia Ferie non godute Rotazione del personale Cessazione rapporti di lavoro/Turnover Procedimenti/ Sanzioni disciplinari Richieste visite mediche straordinarie Specifiche e frequenti lamentele formalizzate Istanze giudiziarie

31 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
chiunque, a qualsiasi livello qualsiasi settore aziende di ogni dimensione Lo stress sul lavoro può colpire: Lo stress influisce: sulla salute e la sicurezza delle singole persone sulla “salute” delle imprese sulla salute delle economie nazionali Lo stress può mettere in pericolo la sicurezza sul luogo di lavoro e contribuire all’insorgere di altri problemi di salute legati all’attività lavorativa quali i disturbi muscolo-scheletrici. Lo stress incide in misura massiccia sul risultato economico di un’organizzazione.

32 La valutazione dei rischi (dalle dispense Ausind Dott. Musante)
Oggetto Il d.lgs. 81/2008 definisce (art. 2) la valutazione del rischio come un processo • globale: che considera l’organizzazione aziendale nel suo complesso; • documentato: supportato da documenti; che prende in esame tutti i rischi per la salute e la sicurezza cui sono esposti i lavoratori

33 VALUTAZIONE DEI RISCHI
SEZIONE II Valutazione dei rischi ART. 28 D.LGS 81/08 Oggetto della Valutazione dei rischi Comma 1 La Valutazione …., anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, …… le lavoratrici in stato di gravidanza,…….., nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri Paesi.

34 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (art. 28, comma 1)

35 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il documento di valutazione dei rischi deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; [..continua..]

36 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
[..continua…] e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

37 VALUTAZIONE DEI RISCHI
Comma 2 Il documento (DVR) redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati. L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. L’indicazione del RSPP, del RLS (o di quello territoriale) e del M.C. L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

38 VALUTAZIONE DEI RISCHI
ART. 29 D.LGS 81/08 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Il datore di lavoro effettua la valutazione e elabora il documento (DVR entro 90 giorni) … in collaborazione con il RSPP e il M.C. Le attività (di cui sopra) sono realizzate previa consultazione del RLS La valutazione e il documento debbono essere rielaborati (il DVR entro 30 giorni), ……, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. I documenti (DVR e DUVRI) devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

39 VALUTAZIONE DEI RISCHI
PRODOTTI INFORMAZIONI INFORMAZIONI PROCESSO PRODOTTI INFORMAZIONI PRODOTTI INFORMAZIONI INFORMAZIONI

40 FASI DEL PROCESSO DEFINIZIONE CRITERI INDIVIDUAZIONE STRUTTURA AZIENDA
AGGIORNAMENTO E REVISIONE PERIODICA MANUTENZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE VIGILANZA RICERCA E IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROGRAMMAZIONE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

41 ORGANIGRAMMA FUNZIONI/RESPONSABILITA’ SCHEDE REPARTI/MANSIONI
FASI DEL PROCESSO PRODOTTI INFORMAZIONI ORGANIGRAMMA ORGANIGRAMMA FUNZIONI/RESPONSABILITA’ ORGANIZZAZIONE INTERNA INDIVIDUAZIONE STRUTTURA AZIENDA ELENCO MANSIONI DELEGHE AREE/REPARTI ELENCO REPARTI LINEE PRODUTTIVE SCHEDE REPARTI/MANSIONI POSTAZIONI DI LAVORO

42 FASI DEL PROCESSO PRODOTTI INFORMAZIONI AMBIENTI DI LAVORO
RICERCA E IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI ATTREZZATURE DI LAVORO SCHEDA REPARTO MANSIONI/PERICOLI PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore, avente il potenziale di causare danni LAVORAZIONI SVOLTE SCHEDA REPARTO MANSIONI/PERICOLI AGENTI CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI, SCHEDA REPARTO MANSIONI/PERICOLI MONITORAGGI E MISURAZIONI SCHEDA REPARTO MANSIONI/PERICOLI DATI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

43 IDENTIFICARE I PERICOLI
AGENTI BIOLOGICI ILLUMINAZIONE AGENTI CANCEROGENI INCENDIO AGENTI CHIMICI INCIDENTI STRADALI APPARECCHI A PRESSIONE MATERIALI ESPLOSIVI ATMOSFERE ESPLOSIVE MATERIALI RADIOATTIVI CADUTA CARICHI MICROCLIMA CADUTE DALL’ALTO MOVIMENTAZIONE CARICHI CADUTE INCIAMPO PROIEZIONE SCHEGGE COLLISIONE CON MEZZI IN MOVIMENTO RADIAZIONI CONTATTO ELEMENTI IN TENSIONE RUMORE CONTATTO OGGETTI TAGLIENTI URTI CONTATTO ORGANI IN MOVIMENTO VIBRAZIONI CONTATTO CON SUPERFICI CALDE/FREDDE VIDEOTERMINALI ERGONOMIA ORGANIZZAZIONE - STRESS

44 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
FASE DEL PROCESSO INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI Con il termine valutazione si intende un processo atto a: identificare i pericoli VALUTARE I DANNI VALUTARE I RISCHI, ATTRAVERSO UNA STIMA O UN GIUDIZIO SULLE PROBABILITA’ RELATIVE SCHEDE REPARTI MANSIONI/PERICOLI

45 VALUTARE I RISCHI DANNO
Evento indesiderato conseguente all’esistenza di un pericolo.  Il danno è sempre misurabile in qualche unità di misura ma con un certo grado di soggettività , dovuta al recettore del danno.

46 Criteri di appartenenza al livello
VALUTARE I RISCHI Livello Criteri di appartenenza al livello Valore Altamente probabile -  Esiste una correlazione diretta tra l’esposizione ad un determinato fattore o agente e il verificarsi del danno ipotizzabile.  Si sono già verificati danni associati all’esposizione ad un determinato fattore o agente in azienda o in aziende simili, in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe stupore in azienda 4 Probabile L’esposizione ad un determinato fattore o agente può produrre un danno anche se in modo non automatico o diretto. E’ noto qualche caso in cui all’esposizione ad un determinato fattore o agente ha prodotto un danno in azienda o in aziende simili. Il verificarsi di un danno associato all’esposizione ad un determinato fattore o agente susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 3 Poco probabile - L’esposizione ad un determinato fattore o agente può produrre un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti solo rari casi in cui all’esposizione ad un determinato fattore o agente è conseguito un danno in azienda o in aziende simili. - Il verificarsi di un danno associato all’esposizione ad un determinato fattore o agente susciterebbe una grande sorpresa in azienda 2 Improbabile - L’esposizione ad un determinato fattore o agente può produrre un danno solo per concomitanza di più eventi poco probabili. - Non sono noti casi in cui all’esposizione ad un determinato fattore o agente è conseguito un danno in azienda o in aziende simili. - Il verificarsi di un danno associato all’esposizione ad un determinato fattore o agente susciterebbe incredulità in azienda 1

47 VALUTARE I RISCHI RISCHIO R = f(P,D) P 4 8 12 16 3 6 9 2 1 D

48 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALUTARE I RISCHI VALUTAZIONE DEL RISCHIO GIUDIZIO DESCRIZIONE 1 – 2 BASSO/TRASCURABILE Non si rileva alcun intervento necessario. Monitorare periodicamente le misure poste in essere. 3 – 4 SCARSO/MODESTO Occorre mantenere sotto controllo i rischi residui valutando ipotesi di interventi migliorativi in fase di programmazione. Non si ravvisano interventi urgenti. 6 – 8 MEDIO Occorre monitorare costantemente i rischi residui e predisporre misure transitorie. E’ necessario introdurre interventi migliorativi nel breve/medio periodo. 9 – 16 ALTO Predisporre con urgenza interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio. Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il pericolo.

49 VALUTARE I RISCHI SPECIFICI
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Vie di circolazione pavimenti e passaggi; Porte e portoni; Uscite e vie di emergenza; Altezza e cubatura locali; Aerazione; TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI Macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; uso DPI, requisiti DPI, obblighi lavoratori; TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Scavi, Ponteggi, Lavori in quota (scale a piolo, ponteggi, …) TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO VII VIDEOTERMINALI TITOLO VIII AGENTI FISICI (Rumore, vibrazioni, campi elettrom. Rad. ottiche) TITOLO VII PROTEZIONE AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE (agenti chimici, cancerogeni, amianto) TITOLO X ESPOSIZIONE AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

50 AZIONI DI MIGLIORAMENTO Le misure possono essere di tre tipi:
FASI DEL PROCESSO AZIONI DI MIGLIORAMENTO A seguito della valutazione dei rischi si dovrà provvedere all’individuazione di misure idonee ed efficaci a ridurre i rischi rilevati. Le misure possono essere di tre tipi: MISURE TECNICHE MISURE ORGANIZZATIVE MISURE PROCEDURALI

51 AZIONI DI MIGLIORAMENTO
FASI DEL PROCESSO AZIONI DI MIGLIORAMENTO MISURE TECNICHE: CONFINAMENTI/SCHERMI; DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE; DOTAZIONI ERGONOMICHE DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO BONIFICHE …… …….

52 AZIONI DI MIGLIORAMENTO
FASI DEL PROCESSO AZIONI DI MIGLIORAMENTO MISURE ORGANIZZATIVE: ACCESSI E PERCORSI; SEGNALETICA; PROGRAMMI INFORMATIVI E FORMATIVI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE;

53 AZIONI DI MIGLIORAMENTO
FASI DEL PROCESSO AZIONI DI MIGLIORAMENTO MISURE PROCEDURALI: DIRETTIVE AZIENDALI; PROCEDURE SPECIFICHE; SCELTA E MODALITA’ DI USO DPI; ………

54 AGGIORNAMENTO E REVISIONE PERIODICA
FASI DEL PROCESSO AGGIORNAMENTO E REVISIONE PERIODICA MANUTENZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DOCUMENTI DI AVVENUTA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO SCHEDE REPARTI RISCHIO/MANSIONI AGGIORNATE

55 DOCUMENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI
FASI DEL PROCESSO PRODOTTI INFORMAZIONI PROGETTO ESECUTIVO DELLE AZIONI INFORMATIVE: OBBLIGHI INFORMATIVI; OPPORTUNITA’ INFORMATIVE; ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE INTERNA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE PROGETTO ESECUTIVO DEL PROGRAMMA FORMATIVO DELEGHE DOCUMENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO

56 PORTATORI DI INTERESSE INTERNI
FASI DEL PROCESSO INFORMAZIONE FORMAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE PORTATORI DI INTERESSE INTERNI IL DATORE DI LAVORO (RSPP e SPP) I DIRIGENTI I PREPOSTI IL MEDICO COMPETENTE I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI I LAVORATORI

57 PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI
FASI DEL PROCESSO INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI I DATORI DI LAVORO APPALTATORI I FORNITORI DI SERVIZI I FORNITORI DI ATTREZZATURE DI LAVORO E PRODOTTI GLI ORGANI DI CONTROLLO

58 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Premessa Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. al Titolo VI (art. 167, 168, 169) e all’Allegato XXXIII disciplina la tutela dei lavoratori nello svolgimento di attività che comportano l’uso della forza manuale per spostare dei carichi. Le norme del decreto si applicano “alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro”. Per Movimentazione Manuale dei Carichi (M.M.C.) s’intendono azioni od operazioni comprendenti, non solo quelle più tipiche di sollevamento, ma anche quelle, rilevanti, di spinta, traino e trasporto di carichi.

59 schiacciamenti degli arti, mani e piedi, infortuni in genere;
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Gli effetti dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti ad un’impropria movimentazione manuale dei carichi sono: traumi e malattie muscolo scheletriche in particolare del rachide lombare; schiacciamenti degli arti, mani e piedi, infortuni in genere; affezioni cardiache, vascolari e nervose.

60 le dimensioni, la forma e le caratteristiche del carico;
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009  Oltre al peso del carico, per valutare l'insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori è necessario prendere in considerazione anche i seguenti elementi: le dimensioni, la forma e le caratteristiche del carico; l'altezza di sollevamento, la distanza da percorrere, la possibilità o meno di ripartire il carico; le caratteristiche dell'ambiente di lavoro (quanto spazio si ha a disposizione, dove spostare i carichi, il percorso da fare); il tipo di mansione svolta dal lavoratore (se è temporanea, oppure ripetitiva con pause più o meno previste, oppure se è un lavoro normale e continuo).

61 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Al fine di eliminare i rischi connessi alla Movimentazione Manuale dei Carichi, il datore di lavoro dovrà in primo luogo adottare le misure necessarie ad evitarla. Nel caso in cui ciò non sia possibile, egli dovrà adottare le misure necessarie per ridurre il più possibile i rischi, procedendo nel modo seguente: valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche del carico (peso, forma, dimensioni) e fornendo ai lavoratori informazioni al riguardo; fornire ai lavoratori adeguata formazione (relativa alle corrette modalità di Movimentazione Manuale) mezzi ausiliari appropriati e dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati; sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

62 Modalità di valutazione dei rischi
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Modalità di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi segue i seguenti punti: l’individuazione dei compiti che comportano una movimentazione manuale potenzialmente a rischio (presenza di uno o più degli elementi di rischio riportati nell’allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.); la meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione di carichi per eliminare il rischio; laddove ciò non sia possibile, l’ausiliazione degli stessi processi e/o l’adozione di adeguate misure organizzative per il massimo contenimento del rischio; l’uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo caso si tratta prima di valutare l’esistenza e l’entità del rischio e di adottare le eventuali misure per il suo contenimento tenendo conto di quanto riportato nell’allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 s.m.i.;

63 Modalità di valutazione dei rischi
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Modalità di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi segue inoltre i seguenti punti: la sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici) dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale; l’informazione e la formazione degli stessi lavoratori che, per alcuni versi, si struttura come un vero e proprio training di addestramento al corretto svolgimento delle specifiche manovre di movimentazione manuale, previste dal compito lavorativo.

64 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Si tratterà, quindi, di agire su quei fattori ed elementi risultati maggiormente critici in fase di valutazione e di ricorrere a soluzioni strutturali (diminuzione del peso, miglioramento delle zone e percorsi in cui avviene la movimentazione, ausiliazione) e a soluzioni organizzative (azioni svolte da più operatori, diminuzione della frequenza di azione, rotazione e condivisione tra più lavoratori delle attività di movimentazione).

65 Accorgimenti per la movimentazione dei carichi:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Accorgimenti per la movimentazione dei carichi: rispettare il limite dei 3 kg per ogni carico sollevato; le forniture dovranno essere trasportate dagli addetti ai trasporti; le modalità di sollevamento dovranno rispettare i criteri dei quali si riportano alcuni esempi:

66 Se si devono spostare oggetti Avvicinare l’oggetto al corpo.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 NO SI Se si devono spostare oggetti Avvicinare l’oggetto al corpo. Evitare di ruotare solo il tronco, ma girare tutto il corpo, usando le gambe. Evitare di tenere il carico lontano dal corpo: è assai pericoloso effettuare il movimento soprattutto se il peso è elevato o se il tronco è flesso in avanti.

67 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 NO SI Se si deve sollevare da terra Non tenere gli arti inferiori ritti. Portare l’oggetto vicino al corpo e piegare le gambe: tenere un piede più avanti dell’altro per avere più equilibrio.

68 Se si deve porre in alto un oggetto
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Se si deve porre in alto un oggetto Evitare di inarcare la schiena. Non lanciare il carico. Usare uno sgabello o una scaletta. NO SI

69 VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO AI VIDEOTERMINALI
FONTE Inail “Lavoro al video terminale” a cura di Barbara Manfredi Possibili disturbi L’utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche disturbo, essenzialmente per l’apparato muscolo-scheletrico e per la vista, o problemi di affaticamento mentale. Tuttavia, osservando alcune norme di buona pratica è possibile prevenirli. I disturbi che i lavoratori addetti ai videoterminali possono accusare sono: • disturbi alla vista e agli occhi; • problemi legati alla postura; • affaticamento fisico e mentale; Mal di testa, rigidità alla nuca, bruciore agli occhi, lacrimazione, dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani sono i disturbi che più frequentemente interessano gli addetti ai videoterminali. Negli ultimi anni questi disturbi sembrano essere più frequenti e ciò può essere spiegato da un lato con la maggiore diffusione del videoterminale, dall’altro con i ritmi di lavoro più stressanti.

70 VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO AI VIDEOTERMINALI
FONTE Inail “Lavoro al video terminale” a cura di Barbara Manfredi Misure preventive Ai fini della prevenzione è pertanto necessario: progettare ergonomicamente il posto di lavoro con una corretta scelta e disposizione degli arredi e dei videoterminali; organizzare correttamente il lavoro, rispettando le pause ed evitando di mantenere una posizione inalterata per tempi prolungati, la digitazione rapida e l’uso del mouse per lunghi periodi; avere a disposizione un videoterminale (schermo, tastiera, mouse e, se necessario, tappetino per il mouse) moderno e appropriato nonché arredi regolabili in base alle dimensioni corporee dell’operatore; avere un piano di lavoro con spazio sufficiente per l’appoggio degli avambracci e per la corretta collocazione dello schermo, della tastiera e del mouse; allestire il posto di lavoro in modo ottimale in funzione delle dimensioni corporee dell’operatore (altezza del sedile, del piano di lavoro e posizione dello schermo); usare occhiali appropriati per correggere eventuali difetti di vista; fare pause per rilassarsi; alternare spesso al lavoro al videoterminale attività lavorative in posizione eretta. In alcuni casi può essere utile disporre di accessori ergonomici come i poggiapiedi o i poggiapolsi per l’uso di tastiera e mouse o di accessori che consentano di lavorare anche in piedi.

71 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
ai sensi del Titolo VII - Capo II del D. Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro  Art Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.  Art Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 mPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

72 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
ai sensi del Titolo VII - Capo II del D. Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 Art Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 mPa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 mPa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 mPa). 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

73 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
ai sensi del Titolo VII - Capo II del D. Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 Art Valutazione del rischio 1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui é responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. (…)

74 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
ai sensi del Titolo VII - Capo II del D. Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 Art Valutazione del rischio (…) 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore. 4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica. 5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed é documentata in conformità all’articolo 28, comma 2. 5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

75 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
ai sensi del Titolo VII - Capo II del D. Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 Art Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2. 2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

76 ESPOSIZIONE AL RISCHIO VIBRAZIONI
 Titolo VIII, Capo III del D. Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009  Definizioni Ai fini del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., si intende per: vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide; esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

77 ESPOSIZIONE AL RISCHIO VIBRAZIONI
 Titolo VIII, Capo III del D. Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009  Valori limite di esposizione e valori di azione per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 20 m/s2; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, é fissato a 2,5 m/s2. per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 1,5 m/s2; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 0,5 m/s2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

78 ESPOSIZIONE AL RISCHIO VIBRAZIONI
 Titolo VIII, Capo III del D. Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009  Modalità della valutazione dei rischi Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 181 (del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs. 106/2009 e s.m.i., n.d.r.), il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV , parte A (del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs. 106/2009 e s.m.i., n.d.r.). L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV , parte B, (del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs. 106/2009 e s.m.i., n.d.r.).

79 ESPOSIZIONE AL RISCHIO VIBRAZIONI
 Titolo VIII, Capo III del D. Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009  Ai fini della valutazione di cui sopra, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'art. 201 (del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs. 106/2009 e s.m.i., n.d.r.); gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

80 ESPOSIZIONE AL RISCHIO DERIVANTE DA PRESENZA DI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Rischi/esposizione a radiazioni non ionizzanti L’esposizione al rischio di radiazioni non ionizzanti si evidenzia qualora vi siano sorgenti significative di Campi Elettromagnetici. Il limite di qualità è previsto dall’ Allegato XXXVI, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici connessi alla presenza di schermi video occorre valutare l’emissività degli stessi e la non pericolosità anche in caso di una loro concentrazione in ambienti confinati.

81 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ED ESPOSIZIONE A SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE
ai sensi del D.Lgs 81/2008- Titolo IX come modificato dal D.Lgs. 106/2009 Rischi/esposizione a radiazioni non ionizzanti L’esposizione al rischio di radiazioni non ionizzanti si evidenzia qualora vi siano sorgenti significative di Campi Elettromagnetici. Il limite di qualità è previsto dall’ Allegato XXXVI, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici connessi alla presenza di schermi video occorre valutare l’emissività degli stessi e la non pericolosità anche in caso di una loro concentrazione in ambienti confinati.

82 Il trasporto o l’eliminazione Il trattamento dei rifiuti
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ED ESPOSIZIONE A SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE ai sensi del D.Lgs 81/2008- Titolo IX come modificato dal D.Lgs. 106/2009 Il documento di valutazione del rischio chimico ha come scopo l’individuazione e l’analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’uso di agenti chimici pericolosi come richiesto dalla normativa vigente (si veda il paragrafo successivo). Tale normativa si applica a tutte le attività in cui siano presenti agenti chimici pericolosi, in particolare riguarda: La produzione La manipolazione L’immagazzinamento Il trasporto o l’eliminazione Il trattamento dei rifiuti

83 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ED ESPOSIZIONE A SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE
ai sensi del D.Lgs 81/2008- Titolo IX come modificato dal D.Lgs. 106/2009  Normativa di riferimento Per quanto riguarda gli agenti chimici, nell’art. 222 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 vengono date in particolare le seguenti definizioni: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; b) agenti chimici pericolosi: agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente; agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui é stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

84 Normativa di riferimento
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ED ESPOSIZIONE A SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE ai sensi del D.Lgs 81/2008- Titolo IX come modificato dal D.Lgs. 106/2009  Normativa di riferimento Per quanto riguarda gli agenti chimici, nell’art. 222 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 vengono date in particolare le seguenti definizioni: c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa; d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori é riportato nell’allegato XXXVIII; e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori é riportato nell’allegato XXXIX; f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione 108 dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

85 Valutazione dei rischi
Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria Valutazione dei rischi (articolo 223) Nella valutazione il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: Le loro proprietà pericolose Le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione Le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi I valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX Gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare Se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese

86 Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte lemisure tecniche.  Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.  Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.  La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.  Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.  Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

87 Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

88 Protezione dei lavoratori dal rischio di agenti chimici (articoli 224-225)
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi: Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; Riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; Riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; Misure igieniche adeguate; Riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. Misure specifiche di protezione e di prevenzione adottate dal datore di lavoro: Misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. Evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; Limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. Informare i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

89 Disposizioni in caso di incidenti o emergenze (articoli 226)
Il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro Predispone la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso Nel caso di incidenti o di emergenza, adotta immediate misure dirette ad attenuare gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Ai lavoratori, cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, fornisce indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. Misure di emergenza Devono essere contenute nel piano di emergenza previsto dal decreto n. 81 del 7 aprile del 1998 Nel piano di emergenza vanno inserite informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali. Qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure di emergenza. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

90 Informazione e formazione per i lavoratori (articoli 227)
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: Dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati Informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti Formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro Accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: Fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio Aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni

91 Registro e cartella sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (dal sito: Decreto 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell’art. 70, comma 9 del D.Lgs. 626/94Il Decreto 12 luglio 2007, n è in vigore dal 3 ottobre 2007 Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e le artelle sanitarie e di rischio devono essere istituiti entro il 3 maggio 2008

92 Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni e mutageni D.Lgs. 626/94 Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie

93 Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie
I lavoratori di cui all’art. 69 (esposti ad agenti cancerogeni e mutageni) sono iscritti in un registro nel quale è riportata per ciascuno di essi l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente

94 Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
Istituito dal datore di lavoro conformemente al modello allegato al decreto Compilato sulla base della valutazione del rischio di cui all’art. 63 D.Lgs. 626/94 Costituito da fogli legati e numerati progressivamente

95 Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
Il campo di applicazione della norma si estende a tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti cancerogeni e/o mutageni, sotto forma di : Sostanze Preparati Miscele Processi

96 Art.61 D.Lgs 626/94 definizioni Agente cancerogeno
1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modifiche e integrazioni 2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98 (abrogato dal D.Lgs.65/2003) 3. Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonché una sostanza o preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII

97 Art.61 D.Lgs 626/94 definizioni Agente mutageno
1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modifiche e integrazioni 2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98 (abrogato dal D.Lgs.65/2003)

98 Sono da considerare cancerogene e/o mutagene tutte le sostanze che sulla base dei criteri dettati dalla UE (direttiva 67/548/CEE nell’allegato VI) sono classificabili come cancerogene e/o mutagene di categoria 1 o 2

99 sostanze cancerogene Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione e lo sviluppo di tumori) Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo possa provocare lo svilupo di tumori) Frasi di rischio associate: T; R45 Può provocare il cancro T; R49 Può provocare il cancro per inalazione

100 Sostanze mutagene Categoria 1: sostanze note per gli effetti mutageni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione ed alterazioni genetiche ereditarie) Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenereche l’esposizione possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie) Frasi di rischio associate: T; R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

101 In questa definizione sono comprese
Tutte le sostanze classificate ufficialmente nell’allegato I alla Direttiva 67/548 CEE e successivi adeguamenti Il 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il D.M. 28 febbraio 2006 pubblicato sul S.O. G.U. n° 100 del 20/04/2006, tale adeguamento aggiorna gli allegati I e V.

102 Tutte le sostanze etichettate “provvisoriamente” a cura del produttore in mancanza di una classificazione ufficiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modificazioni per le sostanze pericolose D.Lgs. 16 luglio 1998 n e successive modificazioni (D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65) per i preparati pericolosi

103 Preparati Un preparato, come previsto dal D.Lgs 65/2003, è considerato cancerogeno e/o mutageno quando contiene una sostanza cancerogena o mutagena in percentuale maggiore allo 0,1% , se in allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono riportati limiti di concentrazione specifici per la sostanza

104 mutagena di categoria 1 o 2 con R46 alla concentrazione > o = 0,1%
Preparati Un Preparato è cancerogeno di categoria 1 e 2 – R45, R49: quando contiene almeno una sostanza cancerogena di categoria 1 o 2 con R45 o R49 alla concentrazione > o = 0,1% Un Preparato è mutageno di categoria 1 e 2 – R46: quando contiene almeno una sostanza mutagena di categoria 1 o 2 con R46 alla concentrazione > o = 0,1%

105 Elenco di sostanze preparati e processi – allegato VIII – titolo VII D
Elenco di sostanze preparati e processi – allegato VIII – titolo VII D.LGS. 626/94 Produzione di auramina col metodo Michler Lavori che espongono a IPA presenti nella fuliggine, catrame o pece di carbone Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico Lavoro comportante esposizione a polvere di legno duro

106 «DIRETTIVA 2004/73/CE DELLA COMMISSIONE
Rettifica della direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose («Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» L 152 del 30 aprile 2004) La direttiva 2004/73/CE va letta come segue: «DIRETTIVA 2004/73/CE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004 recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

107 Registro degli esposti
La valutazione dell’esposizione deve permettere la classificazione in : Lavoratori esposti Lavoratori potenzialmente esposti

108 Lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale Lavoratori potenzialmente esposti (art. 63 comma 4 lett. c) D.Lgs. 626/94): il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici

109 Nel registro degli esposti si devono iscrivere i lavoratori classificati come ESPOSTI E QUINDI SOTTOPOSTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Vi è l’indicazione a curare la compilazione di elenchi separati per i lavoratori potenzialmente esposti

110 Compilazione del registro comporta :
definizione di categorie di esposizione per lavorazione/mansione e individuazione degli addetti Verifica della tipologia/entità/variabilità dell’esposizione Esposizioni occasionali, accidentali

111 Destinatari del registro
ISPESL e Organo di vigilanza Al momento della prima istituzione Ogni tre anni per le avvenute variazioni Alla cessazione dell’attività a rischio Ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta

112 ISPESL Cartella sanitaria e di rischio e annotazioni individuali contenute nel registro per ogni singolo lavoratore che cessi la lavorazione a rischio Tutte le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione della lavorazione e/o della ditta

113 le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie sono conservate dal datore di lavoro almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni

114 Compilazione dei documenti
Firma del datore di lavoro sulla prima pagina dei documenti : Registro e cartella sanitaria e di rischio Trasmissione al datore di lavoro dei giudizi di idoneità Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella, devono essere allegati alla cartella, vistati e numerati dal medico competente E’ consentito l’impiego di strumenti informatici per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle con accesso ai soli autorizzati

115 Come comportarsi nei riguardi di agenti ritenuti cancerogeni ma che non riportano le frasi di rischio R45 e R49?

116 Il datore di lavoro è tenuto ad applicare quanto previsto nel D
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare quanto previsto nel D.Lgs 626/94 per agenti cancerogeni e mutageni come definiti dalla normativa Nei riguardi di altri agenti (o situazioni di esposizione) per i quali esistano evidenze scientifiche di cancerogenicità, il datore di lavoro dovrà comunque attuare delle precauzioni per effetto di obblighi che derivano dalla norme generali di tutela (art. 3 e art. 4 D.Lgs 626/94), le quali impongono di considerare tutti i rischi per la salute, indipendentemente dalla loro natura.

117 Esistono vari elenchi di sostanze valutate come cancerogene e/o mutagene da carie agenzie internazionali e nazionali (CCTN, IARC, NIOSH, …): Formaldeide Silice…. Esistono anche valutazioni di cancerogenicità IARC per miscele e circostanze di esposizione: Verniciatore, industria della gomma,produzione e riparazione scarpe e stivali, lavoro notturno

118 Il medico competente, prima di tutto perchè è un medico e non un burocrate, ha facoltà e il “dovere” di sensibilizzare il datore di lavoro rispetto alla pericolosità/cancerogenicità di un determinato agente chimico anche se la legislazione europea non è al passo.

119 Registro degli esposti?
Per gli esposti alla silice e agli altri cancerogeni valutati tali dalla IARC o altre agenzie: Registro degli esposti? Per i tumori professionali, data la lunga latenza, è necessario ricostruire esposizioni pasate anche molto lontane dall’evento

120 La sorveglianza epidemiologica dei lavoratori deve identificare e registrare le esposizioni potenzialmente associate alla patologia per poter avere una opportunità di prevenzione del fenomeno dei tumori professionali


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