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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci
STUDIO LEGALE PROF. AVV. PAOLO VINCI & ASSOCIATI Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) - Sito web:
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COLPA PROFESSIONALE La responsabilità del medico rientra nel più vasto campo della responsabilità sanitaria con alcune peculiarità proprie. Obiettivo di chi denuncia: a) ottenere un risarcimento rapido (azione civile); b) soddisfare desiderio di «vendetta» (azione penale). L’attività medica del sanitario può comportare: Responsabilità civile Responsabilità penale c) Responsabilità amministrativa Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) - Sito web:
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IL RUOLO del MEDICO fino a QUALCHE TEMPO FA…
Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci IL RUOLO del MEDICO fino a QUALCHE TEMPO FA… Concetto paternalistico Dall’epoca di HAMMURABI (Babilonia, a.C.) a quella del famoso giuramento di IPPOCRATE (Grecia, a.C.) e fino a qualche decennio fa, il sanitario è stato considerato, in assoluto, un “taumaturgo”. Gli si riconosceva la competenza necessaria per decidere in favore e per conto del paziente. Insindacabilmente! «…il medico usa le cure per aiutare il malato secondo la sua abilità ed il suo giudizio, ma mai con l’intenzione di essere di danno..» Ippocrate Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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IL RIBALTAMENTO SOCIALE a PARTIRE dagli ANNI ‘80
Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci IL RIBALTAMENTO SOCIALE a PARTIRE dagli ANNI ‘80 Invece, dalla seconda metà del XX secolo, in seguito al progresso scientifico - tecnologico e ad una rivendicazione di spazi più ampi d’autonomia da parte del cittadino (approvazione della Carta dei diritti del Paziente - American Hospital Association 1973), sotto la spinta propulsiva degli USA, il rapporto medico- paziente evolve in una RELAZIONE CONTRATTUALE con la quale il paziente acquisisce il diritto, riconosciuto inappellabilmente, ad essere informato delle decisioni terapeutiche che lo riguardano
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PRECAUZIONI alle quali il SANITARIO dovrebbe ATTENERSI E’ divenuta un’esigenza oramai indifferibile, per il Sanitario, approfondire il rapporto con il proprio paziente, alla ricerca di un’intesa talmente forte e solidale da sfiorare la “complicità”. Gli interventi dei sanitari e la figura stessa del sanitario, che in passato erano avvolti da un’aura di sacralità, sono ora, infatti, sceverati con estrema diffidenza da pazienti sempre pronti a gridare all’errore ed a correre in Tribunale. Recuperare, da un lato, un po’ di quella fiducia che informava tale rapporto e permettere, dall’altro, di operare serenamente senza sentirsi continuamente sotto esame o, peggio ancora, sotto processo, costituisce una priorità assoluta. Solo così si potrà sperare di invertire l’attuale tendenza e di creare una base serena sulla quale professare.
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«Anche voi – medici – siete venuti al mondo, come sono venuto io, con una missione da compiere. Badate: vi parlo di doveri in un momento in cui tutti parlano di diritti… Voi avete la missione di curare il malato; ma se al letto del malato non portate l’Amore, non credo che i farmaci servano molto… L’Amore non può fare a meno della parola. Voi come potreste esprimerlo se non con parole che sollevino spiritualmente il malato?…» (Padre Pio - oggi San Pio – LCS, 5-V-58, p. 28).
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Legge Gelli - Bianco e responsabilità penale
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Legge Gelli - Bianco: Linee guida: «Suggerimenti atti ad orientare i sanitari nei comportamenti che devono porre in essere in relazione ai casi concreti» (v. Cass del 2006). Valenza probatoria delle linee guida con particolare riferimento all’esistenza della colpa professionale, ove esse si fondino su «autorevoli studi svolti anche a livello internazionale» (v. Cass del 2008). Le linee guida possono assumere rilevanza ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico soltanto quando indicano standards diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e non risultino ispirate esclusivamente a logiche di economicità della gestione, per contenere le spese in contrasto con le esigenze di cura del paziente (v. Cass del 2013).
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Cosa sono le linee guida?
Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Cosa sono le linee guida? Le linee guida non costituiscono uno strumento di precostituita, ontologica affidabilità. La valutazione del grado di affidabilità delle linee guida implica accertamento: caratteristiche del soggetto o della comunità che ha prodotto linee guida, la sua veste istituzionale, il grado di indipendenza da interessi economici condizionanti del metodo dal quale esse sono scaturite, nonché all’ampiezza e alla qualità del consenso che si è formato attorno alle specifiche direttive; vanno seguite cum grano salis -> non prescindere sia dalla scienza medica sia - soprattutto - dal buon senso. Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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Novità introdotte dalla Legge Gelli - Bianco
Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Novità introdotte dalla Legge Gelli - Bianco Art. 590 sexies: responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario; Nel caso di imperizia, la responsabilità è esclusa, ma solo qualora siano state rispettate le raccomandazioni delle linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali; Abrogazione dell’art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi; Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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L’EFFETTO PROBABILISTICO che INCIDE sul NESSO CAUSALE
Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci L’EFFETTO PROBABILISTICO che INCIDE sul NESSO CAUSALE Poiché la medicina è per definizione una scienza probabilistica, il giudice deve poter valorizzare proprio il dato probabilistico, soprattutto nelle ipotesi di reato omissivo nelle quali è più difficile effettuare un giudizio controfattuale, inserendo nella ipotetica ricostruzione dei fatti la condotta omessa che avrebbe potuto rivelarsi risolutiva. Proprio in questa direzione, rimane costante il monito delle Sezioni Unite Penali, con la sentenza Franzese (10 luglio 2002). Per giungere alla affermazione della penale responsabilità, occorre la prova che il comportamento alternativo dell’agente avrebbe impedito l’evento con un “elevato grado di probabilità prossimo alla certezza”. Questo principio è diventato una vera e propria pietra miliare della giurisprudenza italiana. Riforma dell’ art. 533 del codice di procedura penale: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio […]”. Da qui, una rigogliosa giurisprudenza, univoca e costante in sede penale.
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Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione
Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Cassazione Penale, Sez. IV, 6 giugno 2016, n «La limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia». Viene così formulato un principio di diritto che sembra porre fine ad una bagarre dottrinaria e giurisprudenziale che, nei primi anni di applicazione della legge Balduzzi, vedeva contrapporsi tesi discordanti sull’applicabilità della parziale abolitio criminis introdotta dalla novella del 2012, in relazione ai casi connotati dalla sola imperizia (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV n /13 nonché Cass. Pen. Sez. IV n /2015) piuttosto che dalla imprudenza e negligenza del sanitario. Secondo i Supremi Giudici, la valutazione che il giudice di merito deve effettuare rispetto all’ambito di operatività della scriminante introdotta nell’ordinamento dalla novella del 2012 «non può che poggiare sul canone del grado della colpa, costituente la chiave di volta dell’impianto normativo delineato dalla L. n. 189 del 2012, art. 3». Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) - Sito web: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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La responsabilità amministrativa
Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci La responsabilità amministrativa
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LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA del SANITARIO
Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA del SANITARIO Solo per dolo o colpa grave Azione di rivalsa DANNO ERARIALE TRE REQUISITI FONDAMENTALI: A) rapporto di servizio tra il sanitario e l’ente pubblico struttura-sanitaria danneggiata B) nesso di causalità tra condotta del sanitario ed il danno subito dall’ente (c.d. DANNO ERARIALE) C) L’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave
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Prof. Avv. Paolo Vinci patrocinante in cassazione
Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Prof. Avv. Paolo Vinci patrocinante in cassazione La Legge Gelli - Bianco e la responsabilità amministrativa Art.9: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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Comma 1: elemento soggettivo del dolo e della colpa grave Comma 2:limite temporale→ solo dopo l’avvenuto risarcimento ed entro un anno dal passaggio in giudicato Comma 3:necessaria chiamata in giudizio del sanitario, affinché la sentenza di condanna abbia efficaci anche nei suoi confronti Comma 4: la transazione non è mai opponibile al sanitario Comma 5: Giurisdizione → Importo: non superiore al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.
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Comma 6 Misura della rivalsa: non deve superare il valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Comma 7 Argomenti di prova: possono essere desunti dal giudice dalle prove presentate dal paziente danneggiato nel giudizio contro la Struttura Sanitaria o l’impresa assicuratrice ma solo se il medico è stato parte del giudizio
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Ricapitolando: IL GIUDICE COMPETENTE E’ LA CORTE DEI CONTI: L’accertamento della colpa grave viene effettuato autonomamente dalla Corte dei Conti, ad eccezione delle ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza penale di condanna. SE COLPA GRAVE/DOLO del SANITARIO: azione di rivalsa della Struttura Sanitaria nei suoi confronti. IPOTESI COLPA GRAVE: per colpa grave si intende la mancanza di diligenza, violazione delle disposizioni di legge, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, non osservanza del minimo di diligenza richiesto rispetto alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di esercizio. Deve trattarsi di errori inescusabili per la loro grossolanità, assenza di cognizioni fondamentali, difetto del minimo di perizia tecnica, esperienza e capacità professionale. IPOTESI DOLO: la responsabilità dolosa è costituita da trasgressioni volontarie e coscienti, collegate a stretto filo con l’esercizio della professione sanitaria. Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci L’ITER PROCESSUALE presso LA CORTE dei CONTI COME si SNODA nella SOSTANZA il PROCESSO Ricevuta la segnalazione dall’Ente, ritenuto che sussistano entrambe le condizioni della colpa grave/dolo e del danno all’Amministrazione, la procura della Corte dei Conti incardina un procedimento erariale a carico del dipendente, notificando un INVITO A DEDURRE: inizia così il procedimento contabile. Il PM contabile procede autonomamente all’accertamento della colpa grave ed effettua l’istruttoria al termine della quale, entro 120 giorni, “traduce” il dipendente pubblico, con atto di citazione, dinanzi alla Corte per il giudizio. Il giudizio si svolge autonomamente, prescindendo dalle eventuali prove pregresse assunte in sede civile/penale e senza una vera e propria fase probatoria, mirando solo a permettere alla Corte di acquisire un convincimento di condanna totale/parziale o di non condanna erariale. In caso di condanna, la Corte può discrezionalmente richiedere il rimborso completo e/o parziale dell’importo, o dividerlo in misura diversa tra i diversi soggetti condannati. Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci QUANDO e COSA OCCORRE SEGNALARE alla CORTE dei CONTI L’iter che conduce all’insorgenza delle indagini della Corte dei Conti è il seguente: 1) fumus sussistenza colpa grave/dolo del professionista; 2) pagamento della somma da parte della struttura sanitaria pubblica per esaurimento del massimale o inesistenza o inoperatività della polizza di RC della struttura (danno erariale); ) segnalazione da parte dell’Azienda Pubblica Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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La responsabilità civile
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione L’INTRODUZIONE DELLA LEGGE GELLI-BIANCO La Legge n. 24/2017, la c.d. Legge Gelli-Bianco cerca di far ordine in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie. Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) - Sito web:
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci La Legge GELLI - BIANCO nel CIVILE La Legge Gelli - Bianco sancisce il definitivo superamento della c.d. teoria da contatto sociale prodotto della giurisprudenza di legittimità. In particolare: - Si introduce il c.d. “doppio binario” di responsabilità : contrattuale a carico delle strutture sanitarie (pubbliche e private) e dei liberi professionisti ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura sanitaria (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale) con evidenti conseguenze sui termini di prescrizione e sull’onere della prova (orientamento già consolidato presso la sezione I del Tribunale di Milano – “nota” sentenza dr. Patrizio GATTARI); - Obbligo di presentare la domanda di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (con la presenza delle compagnie di Assicurazione) e in caso di esito negativo si procede nelle forme del processo sommario di cognizione; - Azione di Rivalsa solo per dolo o colpa grave; - Istituzione di un Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria; - Modifiche alla garanzia assicurativa. Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) - Sito web:
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Responsabilità Civile Prima: Legge Balduzzi, la responsabilità del sanitario si sta progressivamente riconducendo nell’alveo dell’art c.c. e questo comporta: Prescrizione del diritto al risarcimento da 10 a 5 anni Inversione dell’onere della prova sul danneggiato Onere della prova più stringente: il danneggiato deve provare tutti gli elementi della responsabilità e, quindi, anche quello della colpevolezza (o dolosità) dell'azione (o dell'omissione) Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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Ora: Legge Gelli - Bianco Art c.c.→ esercenti la professione sanitaria con i quali il paziente abbia contratto un’obbligazione e operanti privatamente nel proprio. L’ente sanitario (pubblico-privato) → sia per i danni di natura colposa, sia per quelli dolosi compiuti da medici, infermieri, ricercatori e qualunque persona operante presso la Struttura. Art c.c. → medici, esercenti le professioni sanitarie, ricercatori, operanti all’interno della Struttura a qualunque titolo rispondono per responsabilità extracontrattuale, ex articolo 2043 c.c. Essi devono essere coperti dall’assicurazione.
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LA RESPONSABILITA’ CIVILE DOPPIO regime di responsabilità: A) la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, assume una responsabilità che ha natura contrattuale, anche per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie; B) la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie assume, invece, natura extracontrattuale, quando chiamati in causa. Resta, poi, configurata come “contrattuale” la responsabilità di ogni professionista che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale con il paziente (ad esempio, un dentista). Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) - Sito web:
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione ONERE PROBATORIO Struttura sanitaria Esercenti la professione sanitaria Responsabilità contrattuale Responsabilità extracontrattuale (ex artt e 1228 c.c) (ex art c.c.) verso i terzi e verso i prestatori d’opera Il paziente danneggiato dovrà provare Il danneggiato dovrà provare: il titolo (il ricovero) e l’inadempimento Condotta; -Evento; - Nesso di causalità; -elemento soggettivo; Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) - Sito web:
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NOME RESPONSABILITA’ ONERE PROBATORIO ASSICURAZIONE PRESCRIZIONE Ospedale Contrattuale 1218 c.c. Il danno si è verificato per causa ad esso non imputabile SI 10 anni Medico operante privatamente nel proprio ambulatorio Il danno si è verificato per causa ad esso/i non imputabile Medico operante in Ospedale (sia assunto che a regime libero professionista), infermieri, ricercatori, sanitari in generale Extracontrattuale 2043 c.c. E’ il paziente che deve dimostrare il danno, la condotta, l’evento, il nesso 5 anni
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione FOCUS: GARANZIA ASSICURATIVA La Legge Gelli - Bianco prevede importanti innovazioni in relazione alla copertura assicurativa di Enti ed operatori sanitari. Art.10 -> dispone che tutte le strutture sanitarie siano obbligatoriamente provviste di idonea copertura assicurativa anche per le prestazioni sanitarie che siano svolte in regime di libera professione intramuraria. Conseguentemente l’azione di rivalsa sarà efficace se ciascun sanitario operante in aziende del SSN, in strutture o in enti privati provveda alla stipula, con oneri a proprio carico, di adeguata polizza di assicurazione. Art. 11 -> aggiunge che la garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunciati dall’assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo. Le Compagnie possono estendere l’operatività della garanzia assicurativa anche ad eventi accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa durante la vigenza temporale della polizza. Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) - Sito web: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci GIUSTIZIA ed EQUILIBRIO nel RISARCIMENTO Gaio – Giustiniano -> Homo liber inaestimabilis res Accertato giudizialmente l’errore medico, è legittimo che il danneggiato ottenga il giusto ed integrale risarcimento per le conseguenze pregiudizievoli patite nella sfera dei propri diritti. «Giusto», nel senso di effettivo e reale, senza sperequazioni e duplicazioni. Il messaggio che vorrei indirizzare a tutti Voi, ciascuno nel proprio ruolo, di assicuratore, di avvocato, di cittadino, di liquidatore, di magistrato, di medico-legale, di sanitario, è di mirare ad un diritto equo che guardi al giusto ristoro per la lesione patita e per la capacità compromessa, con la consapevolezza, da un lato, che «l’uomo è una inaestimabilis res» e, dall’altro, che occorrono, a garanzia di tutti, chiarezza e rigore giuridico, sostanziale e formale. Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web: Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) - Sito web:
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Prof. Avv. Paolo Vinci Avv. Irene Vinci Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione “Non è né la più forte, né la più intelligente delle specie che sopravvive, ma quella che meglio si sa adeguare ai cambiamenti” Charles Robert Darwin Piazza della Conciliazione n Milano Via F.lli de Jatta n Parabita (LE) – - Sito web:
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