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PubblicatoAntonia Brunelli Modificato 7 anni fa
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RICICLAGGIO e REIMPIEGO: criticità valutative e operative
Cesare Parodi Procura della Repubblica di Torino
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RICICLAGGIO Reato plurioffensivo, diretto a tutelare gli interessi patrimoniali aggrediti a seguito dei delitti presupposto, e, dall'altro, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico nonché quello economico-finanziario. Repressione delle condotte che pregiudicano o rendono maggiormente complesso l'accertamento della provenienza illecita dei beni e quindi lo svolgimento delle indagini, nonché l'inquinamento dell'economia e del mercato, attuato con la ricollocazione di ricchezze illecite in un flusso di capitali leciti. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Come nasce un procedimento per riciclaggio:
Correlato a indagini su c.o. Segnalazione UIF Emersione di «patrimoni» di sospetta entità e provenienza ….la denuncia è improbabile….. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Le segnalazioni UIF L’art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone a un’ampia platea di soggetti (cd. “soggetti obbligati”), costituiti da intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (cfr. art. 11), professionisti (cfr. art. 12), revisori (cfr. art. 13) e altri operatori non finanziari (cfr. art. 14), di portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, il decreto prevede alcuni strumenti operativi: gli indicatori di anomalia, emanati da autorità diverse su proposta della UIF (art. 41, comma 2 e 3); i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla UIF (art. 6, comma 7, lett. b). Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono una notitia criminis ma rientrano nella “collaborazione attiva” richiesta a tutte le categorie di intermediari finanziari e di altri operatori che dispongano di punti di osservazione privilegiati per valutare la coerenza tra il profilo economico e gli effettivi comportamenti della clientela. Le segnalazioni vengono trasmesse all’Unità di Informazione Finanziaria-UIF della Banca d’Italia, che le approfondisce sotto l’aspetto finanziario e le invia agli Organi Investigativi.
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La cosiddetta collaborazione attiva dei professionisti d.lgs. 231/2007
Adempimenti e obblighi in capo a professionisti, intermediari finanziari, istituti di credito ed altri soggetti indicati. ADEMPIMENTI identificazione della clientela tenuta di un archivio segnalazione delle operazioni sospette misure di controllo. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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CRITERI DI IDENTIFICAZIONE UIF
Operazioni sospette: operazioni che, per valore della prestazione, tipologia del cliente, modalità di condotta, possono far sorgere il sospetto che si tratti di operazioni volte al camuffamento di capitali di provenienza illecita. CRITERI DI IDENTIFICAZIONE UIF -incongruenze delle operazioni rispetto alla capacità economica del cliente - tipologia delle attività svolte - profilo di rischio di riciclaggio -coinvolgimento di soggetti insediati in regimi fiscali privilegiati -ingiustificata interposizione di soggetti terzi condizioni palesemente diverse rispetto a quelle che si verificano di norma nel mercato di riferimento comportamenti dei clienti reticenti a fornire informazioni complete. DECALOGO BANCA D’ITALIA Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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TIMORE DI PERDERE RAPPORTO CON CLIENTE
L n. 186/2014 Esenzione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette , ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato decreto, per i professionisti che hanno ricevuto informazioni dai propri clienti, nel corso dell'esame della posizione giuridica o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario, comprese le eventuali consulenze finalizzate proprio ad evitare un eventuale procedimento. TIMORE DI PERDERE RAPPORTO CON CLIENTE Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Art. 45 d.lgs. 231/2007 6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata 7. L'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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SUSSISTENZA E PROVA DEL REATO PRESUPPOSTO
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Presupposto per l'esistenza del reato è la commissione anteriore di un delitto non colposo.
Non è richiesta l'esatta individuazione della tipologia del delitto presupposto, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni di ripulitura compiute. Non è indispensabile che il reato presupposto sia giudizialmente accertato, dovendo unicamente essere ritenuto sussistente, in via incidentale, dal giudice procedente per il reato di cui all'rt bis c.p. e non dovendo essere stato escluso, in via definitiva, da altra a.g. ( non ostativi neppure quindi un decreto di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere relativi ai delitti presupposti) Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n /2008 Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute e ciò a fortiori nell'ambito del procedimento cautelare in cui è sufficiente la probatio minor scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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IL « FUMUS» del reato presupposto
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Subito, un problema: Cass. pen., Sez. II, 24 maggio 2016, n. 26301
Il mero possesso di un'ingente somma di denaro non può giustificare ex se, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'elevazione di un'imputazione di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l'esistenza del delitto presupposto, od anche solo l'esistenza di relazioni tra il ricorrente ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali era derivato quel denaro, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Nel caso in esame era stata fornita dal prevenuto un'idonea giustificazione che non era stata in alcun modo smentita da elementi di indagine di segno opposto. Il mero possesso di denaro contante non può assumere rilevanza ai fini di dell'elevazione di un'imputazione di riciclaggio. Tale condotta, commessa all'atto dell'ingresso in Italia, comporta tuttavia la violazione della normativa valutaria contenuta nel d.lgs. 195 del 2008, con conseguente applicabilità della misura amministrativa del sequestro. Trasmissione degli atti all'Ufficio delle Dogane competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa, mantenendo allo stato, il vincolo sui beni oggetto di sequestro. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Desunta l'origine illecita dei beni sequestrati da una serie di elementi, quali il copioso numero di titoli di credito nella disponibilità degli indagati, l'elevato importo della somma di denaro, le modalità di custodia ed occultamento (nel pensile della cucina e nel guardaroba), l'assenza di qualsiasi forma di giustificazione in ordine a tale disponibilità nonché i tentativi degli indagati di ostacolare l'attività di perquisizione ed i successivi tentativi di fuga (cfr., Cass. pen., Sez. II, sent. 7 gennaio 2016, n. 5142). Ritrovamento di fotocopie di titoli consegnati all'indagato per il pagamento del carburante, sulle quali erano apposte annotazioni a favore di terzi per ricevuta , dimostrative del fatto che gli assegni fossero stati cambiati in favore di altri soggetti (cfr., Cass. pen., Sez. II, 22 settembre 2015, n ). Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Anomalia dell'operazione finanziaria che aveva visto l'impiego di ingente denaro contante, anziché di un bonifico, in mancanza di qualsiasi ragione giustificativa, la circostanza che l'indagato era amministratore di una società in debito col fisco nonché il trasferimento della somma di denaro in Croazia prima del rientro in Italia (cfr., Cass. pen., Sez. II, 15 settembre 2015, n ). Operazione di svuotamento della cassa di un gruppo societario ed il successivo trasferimento del denaro ad un soggetto, attraverso assegni circolari e bonifici, con l'incarico di reimpiegare le somme per finanziaria altra società (cfr., Cass. pen., Sez. II, 9 febbraio 2016, n. 6148). Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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La fattispecie Art 648 bis c.p.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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CONDOTTE ALTERNATIVE Sostituzione: tutte quelle operazioni dirette alla ripulitura del profitto illecito mediante allontanamento da possibili collegamenti col reato. Es: deposito bancario, attraverso il quale l'istituto di credito si impegna a restituire la somma depositata ? Trasferimento: insieme di attività che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro ma anche da un luogo ad un altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della destinazione dei beni. Altre operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa: formula di chiusura, per reato a forma libera. Sanzionate tutte quelle tecniche utilizzate dalla criminalità al fine di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa della res. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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LA CASISTICA: I VEICOLI
Cass. n /2007 Integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un'autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell'indicata condotta ad ottenere l'occultamento della provenienza del bene. Cass. n /2005 Si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con la manipolazione del numero del telaio di un'autovettura proveniente da delitto, perché entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autovettura. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n /2013 L'alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di illecita provenienza è condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio. Cass. n. 2074/2013 Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell'art. 84 c.p. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento). Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n /2009 Integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l'agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. Nella fattispecie il colpevole era stato trovato anche in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l'Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell'autoveicolo: la Corte ha ritenuto che tali attività costituissero il compimento di operazioni dirette ad ostacolare l'accertamento della provenienza dell'autovettura. Cass. n /2003 Il semplice spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva non costituisce “trasferimento” punibile ai sensi dell'art. 648 bis c.p., in quanto non idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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CASISTICA: OPERAZIONI BANCARIE
Cass. n. 3397/2013 Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. (es: ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla "schermatura" dell'origine delle disponibilità). Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n /2012 In tema di riciclaggio, le operazioni di ripulitura del denaro "sporco" effettuate da esperti del settore bancario integrano l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale, che, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato. Cass. n. 495/2009 Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante la stessa somma depositata. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n /2009 Integra la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito. Non integra la fattispecie del delitto di autoriciclaggio la condotta consistita nel versamento del profitto illecito in una carta prepagata intestata alla stessa autrice del fatto illecito (Cass. pen., 28 luglio 2016, n ). Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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LA VALUTAZIONE DELL’”OSTACOLO”
RICICLAGGIO: FINALITA DISISIMULATORIA REIMPIEGO: NON RICHIESTA “DISSIMULAZIONE” ASTRATTA O CONCRETA AUTORICICLAGGIO: CONCRETA OSTACOLO ALL’IDENTIFICAZIONE Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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IL REIMPIEGO art. 648 ter c.p. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n. 9026/2014 Per la configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n. 4800/2010 Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. Qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero "post factum" non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648 ter c.p. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Art. 12 quinquies d.l. 306/1992: trasferimento fraudolento di valori
Sanzionata la condotta - salvo che il fatto non costituisca più grave reato - di chiunque attribuisce ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Determinazione di una situazione di difformità tra la titolarità formale, quella meramente apparente, e la titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, finalizzata ad evitare l'assoggettamento a misure di prevenzione o ad agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione della ricchezza di illecita provenienza. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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E’ configurabile il reato di cui all'art
E’ configurabile il reato di cui all'art. 12-quinquies, in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 12-quinquies consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego, non sussistendo, nel citato art. 12, una clausola di esclusione della punibilità per l'autore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti proventi. (Cass. Sez. Un /2014) Autoriciclaggio “ ante literam “ ? Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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RICICLAGGIO E RICETTAZIONE Cass. n. 47088/2003
La disposizione di cui all'art. 648 bis c.p. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. ( La semplice interposizione di persona tra il prenditore e lo spenditore di un assegno, provento di rapina, non integra il delitto di riciclaggio, ma quello di ricettazione, in quanto è diretta non già a nascondere l'origine illegale del bene, ma solo a creare incertezza sull'identità del soggetto percettore del titolo) Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n /2006 Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene in quanto mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l'elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio. (Nella specie si trattava di titoli di credito italiani e stranieri). Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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IN PARTICOLARE: ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E RICICLAGGIO
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Cass. n. 1024/2009 Anche il delitto d'associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto di quello di riciclaggio, atteso che lo stesso è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, come dimostra il fatto che tra gli scopi dell'associazione vi è anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite utilizzando il metodo mafioso. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n. 1439/2009 In tema di reati contro il patrimonio, il delitto presupposto del reato di riciclaggio può essere costituito non solo dai reati-fine attuati in esecuzione del programma criminoso in vista del quale l'associazione per delinquere di stampo mafioso si è formata, ma anche dallo stesso reato associativo, in quanto il riciclaggio può avere ad oggetto anche beni e denaro non provenienti dai reati fine ma dalla condotta costitutiva dell'associazione mafiosa. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Il reato associativo di stampo mafioso può costituire reato presupposto del riciclaggio, escludendo, di conseguenza, la configurabilità di un concorso tra i delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e quello di cui all'art. 416-bis c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (Cass. pen., S.U., 13 giugno 2014, n ). Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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In concreto, la figura del riciclatore «esterno» potrebbe non essere così semplice da inviduare.
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L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO
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Cass. n /2008 L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro. Quid iuris sulla consapevolezza di tale provenienza ? Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Configurabilità del dolo eventuale nel riciclaggio, ravvisabile laddove il soggetto agente si rappresenti la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa delle somme o beni oggetto della condotta. Cass., Sez. II, n. 8330, , CED Cass. Sez. II, , n CED Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Se è possibile fondare un giudizio di responsabilità in tema di riciclaggio a prescindere da un accertamento giudiziale del reato presupposto, sarebbe singolare ritenere indispensabile al medesimo fine una completa conoscenza del reato da parte del riciclatore. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. Sez. V, n. 8432, 28 febbraio 2007, CED 236254)
In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto- che escluderebbe la prima - non può essere solo quello temporale, occorrendo che il giudice verifichi altresì, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere. Cass., sez. 2, n , 5 giugno 2015. Una conoscenza “piena” del reato presupposto impone una verifica sulla possibilità di concorso nello stesso - in alternativa al reato di riciclaggio - laddove quale elemento della fattispecie di quest’ultimo si deve ritenere sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che la stessa si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. pen. , Sez. II, 7 ottobre 2016, dep. 7. 12. 2016, n
Cass. pen., Sez. II, 7 ottobre 2016, dep , n In relazione al delitto di riciclaggio, ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (ma non come certa) l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire "costi quel che costi", mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto. In particolare, il dolo, nella forma eventuale, non è escluso dalla circostanza che l'agente si sia rappresentato più possibili e diversi epiloghi della propria condotta, assumendo rilievo che egli comunque agisca accettando il rischio del verificarsi di uno di questi. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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IL CASO: GESTORE DI MONEY TRANSFER
Non sarebbe rilevante l’assenza di rapporti pregressi specifici tra le parti, atteso che – ove la stessa fosse stata accertata – avrebbe potuto casomai indurre l’individuazione di un dolo diretto nella condotta della titolare dell’agenzia. Non può essere la “chiara fama” criminale dell’autore del reato presupposto l’elemento di discrimine per la valutazione dell’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio. La non particolare rilevanza delle somme trasferite può di per sé sola giustificare un atteggiamento omissivo o comunque passivo da parte del titolare dell’agenzia. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Elementi da valutare in positivo: - entità delle somme
Il giudizio sulla sussistenza del dolo eventuale non può fondarsi solo su un’astratta omissione in termini di diligenza, occorrendo al contrario elementi concreti dai quali desumere la rappresentazione e la conseguente accettazione del risultato della condotta. Elementi da valutare in positivo: - entità delle somme - natura ripetuta dei versamenti - intestazione a diversi e falsi nominativi - il trasferimento di somme comunque apprezzabili in relazione alla qualità del soggetto che chiede l'operazione Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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IL «FATTORE INTERNAZIONALE» E LA RICERCA DELLA PROVA
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Data firma accordo 8 novembre 1990
Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 1990) Data firma accordo 8 novembre 1990 Data ratifica Italia 20 gennaio 1994 Data entrata in vigore per Italia 1 maggio 1994 Provvedimento legislativo L. n. 328 del 9 agosto 1993 Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Nazioni Unite Assemblea Generale
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo ( dicembre 2000) Articolo 1 Scopo: Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace LEGGE 16 marzo 2006, n.146 (Gazzetta Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2006 ) e PROTOCOLLO allegato Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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La Convenzione del Consiglio d’Europa relativa al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, entra in vigore dal prossimo 1° giugno Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2017, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha reso noto che, dal 1° giugno 2017, entra in vigore la Convenzione del Consiglio d’Europa (fatta a Varsavia il 16 maggio 2005) sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro, nonché la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Con la legge n. 153/2016 è stata autorizzata la ratifica della Convenzione. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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RICICLAGGIO E ATTIVITA’ DI IMPRESA
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Cass. pen., 15 febbraio 2012, n Soltanto le contravvenzioni ed i delitti colposi non possono costituire il presupposto di quello di riciclaggio; ne consegue che tutti i delitti dolosi, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio. Il riferimento dell'art bis c.p. alle altre utilità ben può ricomprendere il risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Le somme di denaro occultate al fisco possono considerarsi profitto proveniente da reato fiscale e, come tali, oggetto di “riciclaggio” ? il reato presupposto del riciclaggio può essere solo un delitto che determina un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell'autore e non solo un risparmio fiscale o, al più, un eventuale arricchimento futuro nelle ipotesi di indebito rimborso ? NO: omessa dichiarazione o infedele dichiarazione, omesso versamento di Iva o di ritenute SI: -emissione di fatture per operazioni inesistenti; la condotta finalizzata alla deduzione di un costo relativo ad operazioni fittizie, che determina un aumento di ricchezza nel patrimonio di chi emette il documento fiscale, corrispondente al compenso ricevuto per l'attività illecita -dichiarazione IVA fraudolenta che provochi un indebito rimborso. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. pen., 15 febbraio 2012, n Altre utilità: tutte quelle utilità che assumono per l'autore o il concorrente del reato presupposto un valore economicamente apprezzabile, tale da includere, dunque, non solo gli incrementi di capitale ma anche i mancati depauperamenti. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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- prioritaria consumazione del reato tributario
PROBLEMI: - prioritaria consumazione del reato tributario - conoscenza da parte dell'autore del delitto di riciclaggio. Se l’attività di riciclaggio avviene prima della consumazione del reato tributario ? Come si può riciclare in assenza di reato presupposto ? Distinzione a seconda del momento in cui è intervenuto l'accordo: se si è perfezionato prima o durante l'esecuzione del reato presupposto: concorso, avendo tale condotta contribuito causalmente alla realizzazione del reato Se l'accordo si è perfezionato in un momento successivo, la condotta sarà punibile a titolo di riciclaggio. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n /2009 L'illecito fiscale penalmente rilevante per l'ordinamento del paese straniero nel cui territorio viene integralmente consumato può costituire il reato presupposto necessario per la configurabilità del delitto di riciclaggio dei relativi proventi commesso successivamente nel territorio italiano. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Le cause di non punibilità del reato tributario presupposto.
In base all’art. 648-bis c.p., che richiama l'art. 648, comma 4, c.p., la fattispecie di riciclaggio è integrata anche quando l'autore del reato presupposto non è imputabile, non è punibile oppure manchi una condizione di procedibilità. Quid iuris in relazione alle cause di non punibilità tipiche del reato tributario: es. condono e scudo fiscale ? Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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La causa di non punibilità verificatasi dopo la realizzazione dell'attività di riciclaggio non elimina il connotato di illiceità del denaro L'attività compiuta, post causa di non punibilità, rimane scriminata , poiché la sanatoria dei profitti di evasione fiscale ha reso la condotta di immissione nel mercato del tutto lecita. Cass. pen., 11 maggio 2005, n Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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La ( vera. ) efficacia: art. 648 quater c. p
La ( vera ? ) efficacia: art. 648 quater c.p. - Confisca Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648ter.1, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Le indagini finalizzate alla confisca In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648-ter.1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n /2009 In caso di concorso di persone nel reato, la confisca "per equivalente" prevista dall'art. 648 quater c.p. può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto. La confisca "per equivalente" prevista dall'art. 648 quater c.p. non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto detta misura patrimoniale. (In motivazione la S.C. ha affermato che la confisca "per equivalente" ha natura sanzionatoria). Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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Cass. n. 2737/2011 Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 648 ter c.p., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell'intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita. Es: società che aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l'attività aziendale. Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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GRAZIE A TUTTI Iniziare con una breve panoramica della presentazione. Descrivere lo scopo principale della presentazione e i motivi per cui è importante. Introdurre gli argomenti principali. Per consentire sempre ai partecipanti di orientarsi, è possibile ripetere questa diapositiva introduttiva all'interno della presentazione, evidenziando il particolare argomento che verrà illustrato nelle diapositive successive.
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