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Riciclaggio per reati tributari e ipotesi di “autoriciclaggio” all’esame del Legislatore 1.

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Presentazione sul tema: "Riciclaggio per reati tributari e ipotesi di “autoriciclaggio” all’esame del Legislatore 1."— Transcript della presentazione:

1 Riciclaggio per reati tributari e ipotesi di “autoriciclaggio” all’esame del Legislatore 1

2 -Il riciclaggio presuppone l’esistenza di un bene proveniente da un delitto doloso. -Nei reati tributari il profitto è costituito da un risparmio d’imposta e non da un bene definito, materializzabile ed individuabile. -In relazione a ciò fino a non molto tempo fa si dubitava che un reato tributario potesse essere presupposto di un riciclaggio (salvi i casi di indebito rimborso). - Da ultimo la Giurisprudenza si è attestata nell’interpretazione che il “bene di provenienza illecita” possa ritenersi anche in “senso economico” e non solo in senso fisico (fra le molte: Cass. 7/7/2010 n. 35807). Pertanto si è ritenuto che anche a seguito di un reato fiscale che ha determinato un risparmio di imposta vi possa essere riciclaggio o impiego illecito (articoli 648, 648 bis, 648 ter c.p.). -E’ evidente però che quale presupposto vi dovrà essere un “delitto tributario punibile” e non semplicemente un “illecito tributario amministrativo”. 2

3 Art. 648 c.p. Ricettazione Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. 3

4 Art. 648 bis c.p. Riciclaggio Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.492. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 4

5 Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 5

6 -Con riferimento al rilievo dell’ “autoriciclaggio”, il problema non si pone rispetto all’illecito amministrativo di “riciclaggio” previsto all’articolo 2 del D. lgs. 21 novembre 2007 n. 231. -Infatti tale norma non distingue fra riciclaggio e “autoriciclagggio” e così non esclude quest’ultimo dalla sanzionabilità. 6

7 Art. 2 D.lgs 21/11/2007 n. 231 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a)la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b)L’occultamento o la dissimulazione della reale natura,provenienza,ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività: c)L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività d)la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione 7

8 continua 2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive 4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 5. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti. 6. L’azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 8

9 -In sede penale esiste invece il tema del cosiddetto “beneficio dell’autoriciclaggio”. -Ciò in base alla clausola di riserva espressamente contenuta negli articoli 648, 648 bis, 648 ter c.p. -Secondo tale clausola, non può rispondere di tali reati chi ha commesso il reato presupposto o chi è concorso nello stesso. -In tal modo trovano applicazione i principi del post factum non punibile e del ne bis in idem sostanziale. -“Non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno” (fra le molte Cass. pen. Sez. II 23/01/2013 n. 9226). -Si ritiene che la clausola di riserva sopra richiamata sia una “causa personale di esclusione della pena” e non una “causa oggettiva di esclusione della punibilità”. -Pertanto in base al disposto di cui all’articolo 119 c.p. essa riguarda solo chi ha commesso, o è concorso a commettere, il reato presupposto e non si estende ai concorrenti del delitto di riciclaggio. 9

10 Art. 119 c.p. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena. Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato. 10

11 -Uno dei principali problemi applicativi che si pone, è quello di distinguere fra concorrente nel reato presupposto (non punibile per il riciclaggio) e concorrente nel solo reato di riciclaggio (punibile). - Inizialmente si riteneva che il criterio discretivo fra le due ipotesi fosse quello temporale: la condotta compiuta fino ad un certo momento rilevava ai fini del reato presupposto, successivamente costituiva un post factum non punibile. -Successivamente, e attualmente, si valuta invece l’incidenza sia oggettiva che soggettiva rispetto al reato presupposto: se il concorso in quest’ultimo ha avuto l’unico fine del successivo riciclaggio, se era strumentale al successivo impiego etc. etc.; in tali ultimi casi si ritiene punibile il riciclaggio. -Va anche considerato che chi concorre con l’ “autoriciclatore” risponde di riciclaggio. 11

12 -Ai sensi della normativa ex D. lgs. 21/11/2007 n. 231 i professionisti hanno l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nei rapporti con i loro clienti e in relazione alle condotte da questi tenute. -Tale obbligo di segnalazione viene però escluso nei casi di cui all’art. 12 del D. lgs. n. 231/2007. 12

13 Art. 12 D. lgs. 231/2007 Professionisti 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 13

14 continua 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capi I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. 3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III. 14

15 15 -Va attentamente considerata la posizione dei professionisti e degli intermediari che consentono, o agevolano, all’autore del reato presupposto l’impiego e l’utilizzo del bene di provenienza delittuosa. -Costoro, se consapevoli della provenienza illecita, potranno rispondere di riciclaggio, pure in considerazione del fatto che si ritiene punibile tale delitto anche a titolo di dolo eventuale.

16 - In realtà, nei casi molto particolari previsti all’articolo 12 quinquies D.L. 8/6/1992 n.306 la Giurisprudenza ritiene che sia già prevista nell’ordinamento una figura di delitto che contempla anche la punibilità dell’ “autoriciclaggio”. Art. 12 quinquies D. L. 306/1992 Trasferimento fraudolento di valori. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni. 16

17 continua 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati. 17

18 Cass. pen Sez. II 16/11/2012 n. 12999 Il soggetto attivo del delitto di trasferimento fraudolento dei valori (art. 12- quinquies D.L. 8/6/1992, n. 306, convertito nella L. 7/8/1992 n. 356), può essere anche colui nei cui confronti sia pendente il procedimento penale per il rato presupposto, che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio. 18

19 -In ogni caso diversi progetti di legge oggi all’esame del Parlamento prevedono espressamente l’introduzione nell’ordinamento del reato di “autoriciclaggio”; talvolta limitandosi ad eliminare la clausola di riserva relativa al reato di riciclaggio, altre volte introducendo una previsione ad hoc. Progetti di riforma Commissione Greco Commissione Fiandaca Commissione Grasso 19

20 Progetto commissione Greco Articolo 517 sexies codice penale (riciclaggio) – Ipotesi 1 1. E’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. 5. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato. 6. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto. 20

21 Progetto commissione Greco Articolo 517 sexies codice penale (riciclaggio) – 2 ipotesi 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'art. 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000. 2. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648. 3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reatopresupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività. 4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie. 21

22 continua 5. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. 6. La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato. 7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto». 8. Gli articoli 648bis e 648ter del codice penale sono abrogati. 22

23 Progetto commissione Fiandaca Proposta di riscrivere l’art. 648 bis codice penale nel modo seguente: 1.Fuori dai casi previsti dall’art. 648, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque compie atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare l’identificazione dei proventi di un delitto doloso. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un diritto tributario o doganale. 2.Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni 3.Nei confronti della persona che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi si applicano la reclusione da tre a sei anni e la multa da (..) a (..). Ai concorrenti estranei a delitto si applicano le pene di cui al primo comma 23

24 continua 4. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’ambito di una professione ovvero nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria. 5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto 6. Si applica in ogni caso l’ultimo comma dell’art. 648 24

25 Progetto commissione Grasso Art. 518 bis codice penale: impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità E’ punito con la reclusione da due a dieci anni e con la mula da 2.500 a 25.000 euro: a)chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; a)chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; c) chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per i lquale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni le condotte di cui al comma che precede sono punite con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro 25

26 continua La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell’esercizio di un ‘attività professionale, nell’esercizio di attività bancaria, di cambia valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell’imprenditore. La pena prevista dai commi che precedono sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o l’identificazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista nel comma che precede e dagli art. 61 n. 6, 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e la diminuzione di pena si operano sulla quantità di pena risultante dell’aumento conseguente alla predetta aggravante. 26


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