Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoBenedetto Sacchi Modificato 7 anni fa
1
Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona
29/09/2017 Partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa Federturismo Confindustria Roma, 23 settembre 2009 Dr. Prof. Franco Vernassa Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona
2
Partecipazione agli utili
Art. 46 Costituzione italiana “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”
3
Partecipazione agli utili
L’articolo 46 della Costituzione italiana è una norma rimasta inattuata All’inizio della legislatura sono stati presentati al Senato due disegni di legge n. 803/2008 M.Castro n. 964/2008 T.Treu
4
Partecipazione agli utili
Successivamente si sono aggiunti due ulteriori disegni di legge Infine è stata redatta una bozza di testo legislativo predisposta da P. Ichino che sintetizza proposte di maggioranza e opposizione n. 1307/2009 Bonfrisco/Casoli n. 1531/2009 B. Adragna
5
Il disegno di legge Ichino
Il disegno di legge Ichino si compone di 5 articoli: Contenuto del contratto istitutivo Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo Consigli di sorveglianza Partecipazione azionaria dei lavoratori Partecipazione al finanziamento e al risultato di piani industriali
6
Il disegno di legge Ichino
Art. 1 Contenuto del contratto istitutivo Elencazione delle modalità attraverso cui i lavoratori possono venire coinvolti nell'andamento dell'azienda ed influenzarne le decisioni: obbligo di comunicazione ai lavoratori a carico dell’impresa (lett. a) procedure di verifica degli esiti dei piani concordati (lett. b) istituzione di organismi congiunti con poteri di indirizzo e controllo (lett. c)
7
Il disegno di legge Ichino
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori in organi di sorveglianza (lett. d) partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese (lett. e) distribuzione dei premi di produttività sotto forma di azioni o quote del capitale societario (lett. f) trasformazione di quote di TFR destinate a maturare in azioni o quote di capitale societario, sotto la condizione dell’adesione dei singoli lavoratori interessati (lett. g)
8
Il disegno di legge Ichino
partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza (lett. h) al verificarsi di alcune condizioni (di cui all’art. 3) accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa attraverso la costituzione di fondazioni che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell’impresa (lett. i)
9
Il disegno di legge Ichino
Art. 2 Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo Elencazione dei requisiti necessari per la stipulazione delle forme di partecipazione lett. h/i dell’art. 1 con effetti estesi a tutti i dipendenti(art. 2 co. 1) organizzazione sindacale con rappresentatività maggioritaria (art. 2 co. 1 lett. a) organizzazione sindacale che abbia conseguito più della metà dei voti espressi (entro l’ultimo triennio) o che possa considerarsi maggioritaria sulla base di un determinato indice (art. 2 co. 1 lett. b)
10
Il disegno di legge Ichino
In assenza dei requisiti di cui al comma 1, la stipulazione delle forme di partecipazione di cui lett. g/h/i dell’art. 1 deve essere sottoposta a referendum tra tutti i dipendenti (art. 2 co. 2 ) regolato mediante un accordo tra impresa e rappresentanze sindacali (art. 2 co. 3)
11
Il disegno di legge Ichino
Art. 3 Consigli di sorveglianza Partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di sorveglianza purché: si tratti di Spa o società europee che occupino complessivamente più di 300 dipendenti (art. 3 co. 1 ) tali società abbiano optato per il “modello duale” di corporate governance (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza) (art. 3 co. 1 ) ripartizione dei posti lasciata alla contrattazione (art. 3 co. 2 )
12
Il disegno di legge Ichino
Art. 4 Partecipazione azionaria dei lavoratori Il contratto istitutivo può disporre: l’accesso privilegiato dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote direttamente o con costituzione società di investimento/fondazioni/associazioni che possono essere partecipate dai dipendenti (art. 4 co. 1) parte della retribuzione del dipendente, destinata a maturare, costituita da quote di capitale o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare (art. 4 co. 2)
13
Il disegno di legge Ichino
Alcune agevolazioni fiscali: esenzione fiscale fino a euro con un periodo minimo di possesso di 4 anni per le azioni assegnate ai dipendenti (art. 4 co. 4) esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i prestiti di fedeltà concessi agli aderenti al piano (art. 4 co. 5)
14
Il disegno di legge Ichino
diritto a una detrazione Irpef del 19% per gli importi versati dai dipendenti che aderiscono al piano di partecipazione azionaria, fino a un massimo di euro (art. 4 co. 6) la retribuzione derivante da distribuzione di utili a titolo della partecipazione dei lavoratori nel capitale dell' azienda non concorre a contribuzione previdenziale (art. 5 co. 4)
15
Il disegno di legge Ichino
Art. 5 Partecipazione al finanziamento e al risultato di piani industriali Il contratto istitutivo può disporre il differimento di una parte della retribuzione dei dipendenti al raggiungimento di determinati obiettivi oggettivamente verificabili (art. 5 co. 1 lett. a) e la successiva attribuzione di una parte predeterminata del risultato operativo lordo imputabile al successo dell’iniziativa (art. 5 co. 2)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.