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IRPEF - IRES
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Classificazioni delle imposte
(si rinvia alla distinzione nell’ambito dei tributi tra: imposte, tasse…) Imposte dirette: colpiscono immediatamente ed in misura esatta la capacità contributiva del soggetto passivo e sono prelevate direttamente dall’entità economica che costituisce la base imponibile (si basano sul possesso di un reddito o patrimonio) Imposte indirette: colpiscono una manifestazione indiretta di capacità economica (ossia tutte le imposte diverse dalle dirette, aventi quali presupposti i fatti individuati di volta in volta dalla legge come indici indiretti di ricchezza: es. trasferimenti, consumi, produzione)
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…segue Imposte personali: tengono conto, oltre che dell’indice di ricchezza isolatamente considerato, anche di vicende ad esso estranee e riferibili alla persona del contribuente (e alle sue condizioni socio familiari) Imposte reali: si riferiscono ai singoli redditi, patrimoni, trasferimenti, consumi, etc., considerati senza tener conto delle consizioni personali o familiari del soggetto
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IL REDDITO Il reddito: variazione che la ricchezza di un soggetto (patrimonio) registra in un determinato periodo di tempo. 4
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Il “reddito” individua una variazione di carattere positivo (incremento di ricchezza).
Per le variazioni negative si parla di “perdita”; si tratta tuttavia di situazioni concettualmente identiche.
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Il reddito non può essere determinato senza la specificazione di un periodo di riferimento (“periodo di imposta”) e senza che tale periodo si sia compiuto. Il periodo di imposta ha generalmente, per convenzione, la durata di un anno.
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Il reddito configura un incremento netto di ricchezza: è rappresentato cioè dalla somma algebrica delle singole variazioni positive e negative intercorse nel periodo di riferimento. Il reddito va inteso insomma al netto dei costi necessari a produrlo.
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La possibilità di sottrarre variazioni di ricchezza negative a variazioni di ricchezza positive (c.d. “deduzione” dal reddito di costi o spese) pone il problema dell’individuazione delle componenti negative fiscalmente rilevanti.
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Il criterio con cui queste componenti vengono generalmente identificate è quello dell’inerenza alla produzione di componenti positive. Secondo tale criterio, le variazioni negative sono ammesse in deduzione se e nella misura in cui sono risultate strumentali alla produzione di componenti positive fiscalmente rilevanti.
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Questa problematica è tipica delle imprese.
Per gli altri contribuenti, infatti, viene di norma adottato il criterio di cassa, si considerano cioè le variazioni (positive e negative) intervenute nell’anno solare, a prescindere dall’inerenza dei componenti negativi alla produzione delle componenti positive.
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L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
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Dalla legge delega 80/2003 ad oggi
obiettivo finale sostituzione dell’Irpef con l’Ire; due aliquote: 23% fino a euro e 33% oltre questa soglia; sostituzione del sistema di detrazioni con un sistema di deduzioni Attuati solo due moduli: 2003 e 2005 Legge finanziaria 2007: nuova riforma Revisione di aliquote e scaglioni Si torna a sistema di detrazioni
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Le riforme del 2003 e del 2005 Nel 2003 è entrato in vigore un primo modulo di riforma dell’Irpef, caratterizzato da modificazioni delle aliquote e dall’introduzione di un sistema di deduzioni volte a definire una No Tax Area (effetti di riduzione del gettito stimati in circa 5,5 miliardi di euro); nel 2005 la riforma è proseguita con un secondo modulo che ha ridisegnato ancora aliquote e scaglioni e introdotto un gruppo di deduzioni per oneri di famiglia. (La perdita di gettito stimata per questo secondo modulo è, a regime, attorno a 6 miliardi di euro.)
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La riforma del 2007 (legge finanziaria)
Obiettivo principale: consentire la riduzione del cuneo fiscale per redditi sotto una certa soglia (la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro in finanziaria è avvenuto con sgravi Irap sul datore di lavoro e Irpef sul lavoratore. In entrambi i casi ci si concentra sui redditi più bassi) La riforma determina un lieve aumento del prelievo Irpef complessivo (a regime 800 milioni di euro stimati), ma si accompagna ad un potenziamento degli assegni familiari (1,4 miliardi di euro) con un saldo netto complessivo positivo.
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IRPEF Unità impositiva: individuo
Soggetti passivi: residenti per i redditi di fonte interna ed estera; non residenti per redditi di fonte interna Presupposto: il possesso di redditi in denaro e natura rientranti nelle categorie previste dalla legge Base imponibile: reddito complessivo meno deduzioni Sono esclusi: redditi esenti (es. talune borse di studio, assegni familiari, …), redditi assoggettati a regimi sostituivi (es. attività finanziarie) o a tassazione separata (es. TFR, ..)
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Quadro riassuntivo della tassazione delle diverse categorie di reddito
Base imponibile Modalità di tassazione A. Redditi fondiari - redditi dei terreni Tariffa d’estimo catastale (se non rientrano nella categoria di redditi di impresa) Irpef ordinaria - redditi dei fabbricati: abitazione principale Rendita catastale di fatto esclusi da imposta (deduzione = rendita) ab. non locate 133% rendita catastale ab. locate 85% reddito effettivo (o rendita se >) Ulteriore riduzione del 30% se contratto con “canone convenzionale” B. Redditi di capitale Reddito effettivo Regimi sostitutivi (con eccezione dividendi partecipazioni qualificate)
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Quadro riassuntivo della tassazione delle diverse categorie di reddito
Base imponibile Modalità di tassazione C. Redditi di lavoro dipendente Reddito effettivo di cassa, al lordo spese di produzione Irpef (ritenute alla fonte, deduzioni e detrazioni specifiche) D. Redditi di lavoro autonomo Reddito effettivo di cassa, al netto delle spese di produzione (individuate analiticamente o forfetariamente, a seconda del reddito) Irpef; ritenute alla fonte a titolo acconto (20%), se committente è sostituto di imposta; deduzioni e detr. specifiche
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Quadro riassuntivo della tassazione delle diverse categorie di reddito
Base imponibile Modalità di tassazione E. Redditi di impresa (soggetti Irpef) Reddito effettivo di competenza (utile di bilancio + variazioni fiscali) Irpef ordinaria; tassazione pro quota in capo ai soci F. Redditi diversi - plusvalenze finanziarie e redditi prodotti derivati Reddito (al netto delle minusvalenze e delle perdite) Regimi sostituivi (con eccezione plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate) - altri redditi diversi (es. plusvalenze da lottizzazione terreni, alcune cessioni immobili, vincite, etc. Criteri eterogenei Regimi eterogenei
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Determinazione dell’imposta (2007)
Reddito complessivo -Deduzioni tradizionali = Reddito imponibile Applicazione della scala delle aliquote Imposta lorda - detrazioni = imposta netta
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Deduzioni tradizionali
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (in particolare rilevano quelli versati da lavoratori autonomi, in quanto per il lavoro dipendente quelli a carico del datore e del lavoratore sono già esclusi nella determinazione del reddito). Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (es. fondi pensione), fino a 5.164,54 euro) La deducibilità del risparmio pensionistico è coerente con modello di tassazione sulla spesa; in un modello di tassazione sul reddito sono tax expenditures Contributi obbligatori per gli addetti ai servizi domestici e familiari (entro limiti) Assegno periodico corrisposto al coniuge separato
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Deduzioni tradizionali
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (entro limiti) Contributi e liberalità a talune Onlus, fondazioni, università e centri di ricerca, etc… (con limiti) Rendita catastale abitazione principale Spese mediche e di assistenza specifiche per portatori di handicap Contributi versati a fondi integrativi del SSN (entro limiti) Varie finalità Personalizzazione dell’imposta (equità) Funzione incentivante (fallimenti mercato; attività meritorie…) Cresciute nel tempo …e alcune discutibili (dipende dal modello di riferimento)
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Scala delle aliquote 1983: riduzione a 9 scaglioni
1974 32 scaglioni; aliquote da 10% a 72% 2002 5 scaglioni; aliquote da 18% a 45% 2003 5 scaglioni; aliquote da 23% a 45% 2005 4 scaglioni; aliquote da 23% a 43% 2007 5 scaglioni; aliquote da 23% a 43% 1983: riduzione a 9 scaglioni 1989 riduzione t max a 50%
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RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI
2003 2002 Scaglioni in euro Aliquota legale Fino a ,14 18 Da 10329,14 a 15493,71 24 Da 15493,71 a 30987,41 32 Da 30987,41 a 69721,68 39 Oltre 68721,68 45 Scaglioni in euro Aliquota legale Fino a 15000 23 da a 29000 29 da a 32600 31 da a 70000 39 oltre 70000 45 NB: Le aliquote non comprendono la addizionale regionale dello 0,9%
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RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI
2003 2005 Scaglioni in euro Aliquota legale Fino a 15000 23 da a 29000 29 da a 32600 31 da a 70000 39 oltre 70000 45 Scaglioni in euro Aliquota legale Fino a 23 Da a 33500 33 Da a 39 Oltre 43 ( di “contributo di solidarietà”)
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RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI: Finanziaria 2007
La struttura delle aliquote legali d’imposta Le aliquote non comprendono addizionali regionali e comunali
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Finanziaria 2007 La Finanziaria 2007 sostituisce le deduzioni per la no tax area e per i carichi familiari con detrazioni, ritornando così alla struttura tipica della fine degli anni ’90. Di conseguenza, a parità di reddito complessivo la base imponibile dell’Irpef 2007 è più ampia di quella dell’Irpef 2005 e 2006.
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Tipologia di detrazioni (da 2007)
Per fonte di reddito (dipendente, pensionato ultra 75enne, pensionato, autonomo); decrescenti al crescere del reddito. Per carichi di famiglia, coniuge e figli a carico (equità orizzontale); decrescenti al crescere del reddito (equità verticale). Per oneri personali Per canoni di locazione e mutui Per altre finalità (scopi incentivanti)
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Detrazioni per tipologia di reddito
Le detrazioni per tipi di reddito presentano andamento decrescente, ma non sempre in modo lineare. Si applicano secondo le formule che seguono (dove RC è il reddito complessivo, al netto della rendita catastale dell’immobile adibito ad abitazione principale). Detrazione per lavoro dipendente: Dldip=1840 se RC<=8000 (no tax area implicita: 8000 euro) [(15000-RC)/7000] se 8001<RC<=15000 1338 [(55000-RC)/40000] se 15000<RC<=23000 1338 [(55000-RC)/40000] +10 se 23000<RC<=24000 1338 [(55000-RC)/40000] +20 se 24000<RC<=25000 1338 [(55000-RC)/40000] + 30 se 25000<RC<=26000 1338 [(55000-RC)/40000] + 40 se 26000<RC<=27700 1338 [(55000-RC)/40000] +25 se 27700<RC<=28000 1338 [(55000-Y)/40000] se 28000<RC<=55000 0 se RC>55000
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Detrazioni per tipologia di reddito
Le detrazioni per tipi di reddito presentano andamento decrescente, ma non sempre in modo lineare. Si applicano secondo le formule che seguono. Detrazione per pensione (aumentata per soggetti con età non inferiore a 75 anni): Dpens=1725 se RC<=7500 [(15000-RC)/750] se 7500<RC<=15000 1225 [(55000-RC)/40000] se 15000<RC<=55000 0 se Y>55000 Detrazione per lavoro autonomo: Dlaut=1104 se RC<=4800 1104 [(55000-RC)/50200] se 4800<RC<=55000 0 se RC>55000
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Detrazioni per tipologia di reddito
Determinano un livello di reddito escluso da tassazione (es per lavoro dip 8000 euro) Motivi delle differenze: discriminazione qualitativa reddito lordo o netto diverso tasso evasione
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Detrazioni per figli a carico (2007)
Detrazione: Df = D [1- RC/L] , dove RC è il reddito complessivo, al netto rendita catastale… D=800 per ciascun figlio oltre i tre anni, D=900 per ogni figlio di età inferiore ai tre anni; Se il contribuente ha almeno tre figli a carico, D è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo; L è il limite di reddito al quale cessa la detrazione: è uguale a euro per il primo figlio, ed aumenta di euro per ciascun figlio successivo al primo. Ulteriore detrazione per nuclei con almeno quattro figli: 1200 euro
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Altre detrazioni Dall’imposta lorda sono ammesse altre categorie di detrazioni: detrazioni relative ad oneri personali al 19%; es. per spese mediche, per interessi su mutui ipotecari, per assicurazioni sulla vita, spese scolastiche, … vi sono tetti e franchigie: es. Spese mediche franchigia di 129,11 euro Spesa non superiore a 2100 euro per assistenza familiare (se RC <=40.000) Interessi mutui ipotecari prima casa fino 4000 euro …..
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Altre detrazioni Dall’imposta lorda sono ammesse altre categorie di detrazioni: spese per ristrutturazioni edilizie (41%-36%, con tetto massimo, rateizzata in 10 anni) spese per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (55%, tre rate) spese per la sostituzione di frigoriferi , congelatori e loro combinazioni; spese per acquisto apparecchi televisivi e digitali; spese per acquisto motori ad elevata efficienza (20%, con limiti)
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Altre detrazioni: canoni di locazione (non cumulabili)
Contratti registrati RC<=15.493,71; 15.493,71<RC<= ,41 300 euro 150 euro Contratti a canone convenzionale 495,80 247,90 Lavoratori dip. che trasferiscono abitazione motivi lavoro RC<=15.493,71 991,60 Giovani fra 20 e 30 anni (per tre anni) Vedi anche altre detrazioni: 19% (es. studenti universitari fuori sede)
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Detrazioni Diverse finalità
Sono cresciute nel tempo, soprattutto con finalità incentivanti Non sempre giustificabili Manca monitoraggio e analisi costi benefici
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Aliquote medie In presenza di deduzioni e di detrazioni, una valutazione dell’onere dell’imposta per il contribuente non può essere compiuto solo sulla base delle aliquote legali. Più significative sono le aliquote medie, pari al rapporto tra l’imposta netta e il reddito complessivo del contribuente (T/RC). Poiché le deduzioni e detrazioni sono differenziate in relazione a molteplici fattori (natura del reddito, presenza di familiari a carico, particolari oneri sostenuti, ecc.) esistono diverse strutture di aliquote medie al variare dell’imponibile lordo. (Vedi figure testo)
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Le categorie di reddito
La fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche.
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Il legislatore fiscale non ha dato una nozione complessiva di reddito.
Ha preferito “isolare”, tra tutte le variazioni che avvengono nella ricchezza di un soggetto, taluni gruppi di queste, identificandole sulla base della loro natura e delle cause che le hanno determinate
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Categorie di reddito: individuano tassativamente le variazioni di ricchezza che assumono rilevanza ai fini dell’imposizione diretta. (art. 6 TUIR)
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Le categorie di reddito sono sei:
a) Redditi fondiari b) Redditi di capitale c) Redditi di lavoro dipendente d) Redditi di lavoro autonomo e) Redditi di impresa f) Redditi diversi
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La loro somma costituisce il reddito complessivo del soggetto.
Il reddito delle società è sempre considerato reddito di impresa.
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La somma dei redditi di ciascuna categoria determina la formazione della BASE IMPONIBILE complessiva di un soggetto. Gli imponibili possono essere soggetti a diverse forme di imposizione: - ordinaria; - separata; - sostitutiva.
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Ordinaria: Le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sono progressive, ossia aumentano al crescere della base imponibile; l’imposta sul reddito delle società (IRES) ha un’unica aliquota proporzionale
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Separata: alcuni redditi tassativamente elencati dalla legge, in genere a formazione pluriennale (arretrati, TFR, plusvalenze, ecc.) sono essere assoggettati al regime di tassazione separata IRPEF.
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Sostitutiva: alcuni redditi sono assoggettati a ritenuta definitive a titolo d’imposta e a imposte sostitutive (ad esempio i redditi di capitale).
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Redditi fondiari “Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati” (art. 25 del T.U.I.R.).
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Il possesso di immobili (terreni e fabbricati) costituisce dunque presupposto per la produzione di redditi fondiari. Questi redditi vengono generalmente calcolati in maniera forfetaria in base alle rendite calcolate dagli uffici del catasto.
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Per gli immobili dati in locazione la tassazione avviene invece sul canone di affitto.
Costituiscono reddito fondiario anche i proventi derivanti dallo svolgimento di un’impresa agricola condotta da persone fisiche o società semplici.
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Redditi di capitale In questa categoria rientrano i redditi che vengono percepiti a seguito dell’impiego del proprio capitale. Le tipologie più frequenti sono: - gli interessi (su conti correnti, mutui, obbligazioni, ecc.); - gli utili derivanti dalla partecipazione in società o enti soggetti all’IRES (dividendi).
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Non appartengono invece a questa categoria gli utili derivanti dalla partecipazione in società di persone, che sono considerati “redditi di impresa”. Costituiscono reddito imponibile anche i guadagni realizzati mediante la compravendita e la negoziazione di titoli (azioni ed obbligazioni), generalmente definiti capital gains. Tuttavia, questo tipo di guadagni viene inquadrato tra i “redditi diversi”.
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I redditi finanziari delle persone fisiche sono generalmente assoggettati a regimi impositivi sostitutivi: le imposte sono prelevate a titolo definitivo direttamente dai soggetti che erogano i redditi o intervengono nella loro erogazione (banche, intermediari, ecc.). I redditi assoggettati ad imposizione sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo e non vanno inclusi nella dichiarazione dei redditi.
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Redditi di lavoro dipendente
“Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri” (art. 49 del T.U.I.R.).
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Anche le pensioni costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Altri redditi (borse di studio, indennità e gettoni di presenza, assegni alimentari, ecc.) sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Dal 2001 tra essi rientrano anche i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, precedentemente assimilati ai redditi di lavoro autonomo.
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Redditi di lavoro autonomo
“Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di arti e professioni” (art. 53 del T.U.I.R.). Anche per il lavoro autonomo esistono figure di redditi assimilati (Es. compensi per diritti di autore.)
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Il reddito di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta (criterio di cassa) ed è assoggettato a IVA.
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Redditi d’impresa “Sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio per professione abituale, ancorchè non eslusiva, di imprese commerciali” (art. 55 del T.U.I.R.). Come già rilevato, l’esercizio di un’impresa agricola non dà luogo invece a reddito di impresa bensì a reddito fondiario.
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Il reddito di impresa è dato dalla differenza tra ricavi e costi di competenza dell’esercizio (criterio di competenza) e viene determinato apportando al bilancio civilistico le variazioni in aumento o in diminuzione indicate dalle norme fiscali. I redditi delle società sono sempre considerati redditi di impresa.
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Redditi diversi L’art. 67 del T.U.I.R. contiene l’elencazione dei redditi che, non rientrando nelle precedenti categorie, sono classificati come redditi diversi. Si tratta di un elenco tassativo. Pur trattandosi di una categoria residuale, i redditi diversi non sono tutti i redditi non altrove classificabili ma solo quelli specificatamente indicati dalla norma.
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Rientrano in questa categoria, tra gli altri redditi:
- i compensi che derivano da attività commerciali o di lavoro autonomo svolte in modo occasionale; - i proventi realizzati mediante operazioni speculative di carattere mobiliare o immobiliare (plusvalenze su terreni edificabili, capital gains su titoli e valute, ecc.); - i redditi degli immobili situati all’estero; - i compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di “fare, non fare e permettere”; - ecc.
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Redditi di partecipazione
Non si tratta di un’autonoma categoria di reddito (e infatti non figura nelle sei categorie individuate dal Testo unico), bensì di uno strumento utilizzato per la tassazione dei redditi prodotti in forma associata. Associazioni professionali e società di persone determinano in modo unitario il proprio reddito, secondo i criteri delle rispettive categorie, e poi lo attribuiscono pro quota ai rispettivi componenti, a prescindere dall’effettiva percezione.
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I redditi di partecipazione comprendono appunto i redditi di lavoro autonomo e i redditi di impresa rispettivamente attribuiti ai componenti delle associazioni professionali e ai soci delle società di persone.
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I redditi da proventi illeciti
L’art. 14 della legge 537/93 ha mutato radicalmente i termini della questione, disponendo che "nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6 devono intendersi ricompresi, se in essi classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale".
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L'art. 36, c. 34 bis, del D.L. n. 226/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006 ha ulteriormente ampliato la portata dell’art. 14, disponendo, con norma di interpretazione autentica che la disposizione citata deve essere letta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, se non ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, c. 1, del Tuir, devono essere comunque assoggettati a tassazione quali redditi diversi.
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Il reddito di lavoro autonomo
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Secondo la definizione contenuta nell’art
Secondo la definizione contenuta nell’art. 53 TUIR “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI” (redditi di impresa) “compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art. 5”.
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Connotati dell’attività
Autonomia nell’esercizio dell’attività: il soggetto svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente (caratteristica che serve a distinguere questa categoria reddituale da quella di lavoro dipendente)
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Professionalità ed abitualità: il soggetto deve porre in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (caratteristica che distingue questa categoria di reddito dai redditi diversi, nell’ambito dei quali si collocano le attività di lavoro autonomo occasionale)
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Natura non commerciale (connotato che discrimina le attività dai cui derivano redditi di lavoro autonomo da quelle da cui derivano redditi d’impresa)
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Rientrano nella categoria reddituale del lavoro autonomo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché le professioni intellettuali non protette.
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Il reddito derivante dalle attività suddette è considerato reddito di lavoro autonomo anche se il relativo esercizio viene svolto in forma associata ovvero attraverso associazioni tra professionisti senza personalità giuridica costituite per l’esercizio dell’arte o della professione.
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Redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo
Proventi derivanti dalla cessione di diritti di autore e diritti consimili; Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro (quando l’apporto non è costituito da lavoro il reddito dell’associato ha natura di reddito di capitale); Le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di spa, sapa, srl; Le indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia; Le indennità derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
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Il problema della corretta qualificazione del reddito riguarda essenzialmente le prestazioni di servizi diversi da quelli menzionati nell’art c.c. (che sono da considerarsi di impresa solo se “organizzate in forma di impresa” (art. 55, co. 2, lett. A) e che consistono in attività non materiali connotate da conoscenze tecniche o da regole o pratiche settoriali (fisioterapista, programmatore, grafico pubblicitario, estetista, pittore, fotografo, laboratorio analisi, etc.).
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Tali attività danno luogo alla produzione di reddito di impresa o di lavoro autonomo a seconda che il loro svolgimento avvenga per il tramite di un’organizzazione o in forma tipicamente personale.
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Modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo
Il reddito di lavoro autonomo è pari alla differenza tra i compensi percepiti (in danaro o in natura) e le spese sostenute nel periodo d’imposta. Nell’imputazione delle componenti reddituali (positive e negative) al periodo d’imposta viene perciò seguito il c.d. principio di cassa. Esistono tuttavia delle rilevanti deroghe con applicazione del criterio di competenza (ammortamenti, canoni di leasing, accantonamento TFR, etc.).
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Componenti positive Compensi professionali, ovvero i corrispettivi percepiti a titolo di remunerazione dell’attività ; Le somme ricevute a titolo di rimborso spese ottenuti dal cliente e gli interessi di mora e gli interessi per dilazione di pagamento; Restano esclusi i rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto del cliente e i contributi previdenziali ed assistenziali posti dalla legge a carico del cliente;
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Plusvalenze realizzate in occasione della fuoriuscita dei beni strumentali dall’ambito dell’attività di lavoro autonomo; Corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale o artistica;
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Le plusvalenze concorrono a formare il reddito se realizzate :
- mediante cessione a titolo oneroso; - mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei predetti beni; - se i beni vengono assegnati al consumo personale o familiare dell’esercente arte o professione o a finalità estranee all’arte o professione;
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La plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo (o l’indennità o il valore normale) e il costo non ammortizzato; Non è ammessa la rateizzazione della plusvalenza; Correlativamente sono ammesse in deduzione le minusvalenze ad eccezione delle minusvalenze derivanti dall’autoconsumo;
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Componenti reddituali negative
Le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo sono quelle inerenti all’esercizio dell’arte o della professione, vale a dire finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, con specifico riferimento all’oggetto che in concreto caratterizza l’attività;
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Alcuni costi sono deducibili secondo il principio di competenza:
- il costo di acquisto dei beni strumentali è deducibile mediante quote annuali di ammortamento; - sono deducibili per competenza i canoni di leasing dei beni strumentali;
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Per le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei beni immobili strumentali il principio di cassa si applica solo nel limite del 5% del costo complessivo dei beni strumentali e l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 anni successivi;
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Le spese per i beni mobili ad uso promiscuo sono deducibili per metà; con riferimento agli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile il 50% della rendita o del canone, se l’immobile è in locazione; Le spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare;
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Le spese per alberghi e ristoranti sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; Le spese di rappresentanza sono deducibili entro il limite dell’uno per cento dei compensi percepiti; tra le spese di rappresentanza sono compresi gli acquisti di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione;
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I compensi corrisposti al coniuge, ai figli e agli ascendenti del lavoratore autonomo non sono deducibili (e, correlativamente, non concorrono a formare il reddito del percipiente);
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Modalità determinazione redditi assimilati
I proventi derivanti dalla cessione dei diritti di autore sono tassati al netto di una deduzione forfetaria pari al 25% (40% se il percettore ha meno di 35 anni); I proventi derivanti dall’attività di levata dei protesti sono tassati al netto di una deduzione forfetaria pari al 15%;
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Riporto delle perdite Fino al le perdite potevano essere compensate soltanto orizzontalmente; Con la finanziaria per il 2007 venne introdotta la possibilità di compensare le perdite derivanti dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo con redditi della stessa natura e nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto (potevano, in sostanza, essere portate a nuovo);
88
Con la finanziaria per il 2008 è stato reintrodotto il riporto orizzontale (cfr. art. 8, co. 1, tuir secondo cui “il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite che derivano dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’art. 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni”);
89
Obblighi contabili (art.19 DPR n.600/73)
Rilevazione contabile delle somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell’esercizio dell’arte e della professione; Rilevazione contabile delle spese inerenti all’esercizio dell’arte e della professione delle quali si richiede la deduzione; Tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese (abrogato dalla manovra d’estate 2008);
90
I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 € (abrogato dalla manovra d’estate 2008);
91
Modalità di effettuazione delle ritenute (art. 25 DPR n.600/73
I compensi per prestazioni di lavoro autonomo sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20%; La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile dei compensi spettanti per la cessione di diritti di autore e diritti consimili;
92
La ritenuta del 20% deve essere operata anche sui compensi corrisposti per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; Se i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta del 30%;
93
Il reddito d’impresa
94
La nozione di reddito d’impresa trae origine dalla qualificazione civilistica.
Il c.c. all’art definisce imprenditore colui il quale esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La normativa tributaria, pur richiamandosi ai principi dettati dal codice civile per l’individuazione dell’impresa, ne amplia i presupposti.
95
Ai fini fiscali, mentre si prescinde dal requisito organizzativo, viene attribuito maggior rilievo al requisito della professionalità nello svolgimento dell’attività di impresa. È la professionalità abituale, anche se non esclusiva, che consente di distinguere, dal punto di vista fiscale, il reddito di impresa da altri tipi di reddito (occasionali).
96
Non ha, invece, rilevanza l’organizzazione in forma di impresa, cioè il modo attraverso il quale l’attività viene svolta.
97
L’art. 55 del TUIR definisce redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali, considerando tale lo svolgimento, per professione abituale, ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell’art del c.c. e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
98
Le attività indicate nell’art. 2195 del c.c. sono:
- attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; - attività intermediaria nella circolazione dei beni; - attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; - attività bancaria o assicurativa; - altre attività ausiliarie delle precedenti.
99
Le attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art
Le attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti sono: - attività di allevamento di animali se il numero dei capi allevati supera il limite di quelli allevabili con mangimi ottenibili per meno di ¼ dal terreno; - attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorchè non svolte sul terreno, che non rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per meno della metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
100
- attività dirette alla produzione di vegetali effettuata mediante strutture fisse o mobili (ad es. mediante serre), se la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.
101
Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
I redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art c.c.; I redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; I redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, per se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alla società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa.
102
Non sono titolari di reddito d’impresa:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; - i comuni; - le comunità montane; - le province; - le regioni.
103
Elementi costitutivi dell’imposta
Il presupposto d’ imposta: consiste nel fatto economico, o fattispecie imponibile, il cui verificarsi fa sorgere obblighi tributari, formali e sostanziali. Il soggetto attivo: è lo Stato o altro Ente pubblico che, in base alla legge, ha la possibilità di istituire tributi e riscuoterli. Il soggetto passivo: è la persona fisica o giuridica ovvero l’Ente che si trova in condizione di dover pagare l’imposta.
104
La base imponibile è la quantità di ricchezza, espressa in denaro, su cui viene effettivamente calcolata l’imposta; L’aliquota è la percentuale della base imponibile che determina l’ammontare di imposta dovuta
105
La qualifica di titolare di reddito di impresa prescinde dal tipo di imposta applicata: infatti, anche se le persone fisiche e le società di persone scontano l’Irpef e gli altri soggetti l’Ires, i criteri per determinare il reddito di impresa sono gli stessi. Per individuare i soggetti che producono reddito di impresa occorre fare riferimento a criteri formali, che riguardano la natura giuridica del soggetto, o a criteri sostanziali, che riguardano l’attività in concreto svolta.
106
Nel primo caso si parla di presupposti soggettivi per l’individuazione del reddito di impresa, nel secondo caso di presupposti oggettivi. La verifica dei presupposti soggettivi è generalmente più semplice e immediata: alcuni soggetti (ad esempio le società commerciali) producono per definizione redditi di impresa
107
Per le persone fisiche (ma anche per le associazioni e gli enti non commerciali) occorre invece analizzare l’attività svolta e dunque verificare l’esistenza del presupposto oggettivo.
108
In virtù della forma giuridica societaria Attribuzione reddito d’impresa In virtù dell’attività esercitata
109
Istituti e meccanismi per la determinazione del reddito d’impresa
Persone fisiche imprenditori (IRPEF) Deve distinguersi se il reddito è posseduto nell’esercizio di impresa commerciale (art. 55 TUIR) o se si configura un’altra tipologia di reddito. Per la determinazione si rinvia alle regole IRES.
110
Società di persone (IRPEF per trasparenza in capo ai soci)
In virtù del principio di attrazione (art. 6 comma 3 del TUIR) i redditi da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale sono considerati redditi di impresa. Per la determinazione si rinvia alle regole IRES.
111
Società di capitali (IRES)
In virtù del principio di attrazione (art. 81 comma 1 del TUIR) il reddito da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa. Per la determinazione si parte dal risultato di bilancio (regole IRES).
112
Nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa è possibile individuare due gruppi di norme:
- 1° gruppo: dedicato all’identificazione della fonte del reddito; - 2° gruppo: relativo alle modalità di determinazione del reddito medesimo
113
In seguito all’introduzione dell’IRES con il D. Lgs. n
In seguito all’introduzione dell’IRES con il D. Lgs. n.344/03 il gruppo di norme relativo alle modalità di calcolo del reddito d’impresa, prima previsto nell’ambito della disciplina dell’IRPEF, è stato trasferito all’interno della disciplina dell’IRES (titolo II del T.U.)
114
Le disposizioni che, ai fini IRES, regolano la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali si applicano, salvo alcune norme specifiche, anche alle persone fisiche ed alle società di persone.
115
Principi del reddito di impresa
Onnicomprensività Effettività Derivazione dall’utile civilistico Inerenza Competenza Simmetrie/asimmetrie
116
Effettività Il reddito di impresa si fonda sulla somma algebrica delle componenti positive e negative effettivamente conseguite o sostenute dall’imprenditore Eventuali “forfettizzazioni” o “normalizzazioni” sono meramente residuali (es. proventi degli immobili non strumentali, società di comodo)
117
Segue - effettività Corrispettivo/valore normale
Il reddito d’impresa viene determinato in base ai corrispettivi contrattuali, sia per quanto riguarda i costi sia per quanto riguarda i ricavi Il valore normale è irrilevante, salvi rari casi Es. componenti in natura, permute, destinazioni di beni a fini estranei all’impresa, rapporti intragruppo con l’estero Ma se il corrispettivo si discosta dal valore normale, ciò può costituire indizio di occultamento o simulazione … anche per presunzione legale (es. immobili)
118
Onnicomprensività del reddito d’impresa.
Ogni ricavo, o altra entrata, e ogni costo, spesa o perdita, riconducibile alla sfera giuridica dell’impresa è in linea di principio rilevante per determinare il reddito di impresa… ..anche se oggettivamente dovrebbe appartenere a diverse categorie reddituali (es. fitti, interessi).. o addirittura non rientra nel concetto stesso di reddito come “ritorno” di una qualche azione (es. donazioni ricevute, contributi).
119
Rapporti utile - reddito
La determinazione del reddito d’impresa prende le mosse dal bilancio civile, ma… il risultato civilistico (utile o perdita) è oggetto di una serie di aggiustamenti che prendono il nome di “variazioni” in aumento o in diminuzione (sottinteso) dell’imponibile rispetto al risultato di bilancio.
120
Segue - funzioni della normativa fiscale sul reddito d’impresa
In gran parte la normativa fiscale sul reddito d’impresa serve: 1) A precisare se determinati elementi reddituali rilevano o meno ed in che misura (in termini assoluti) (ad es. norme sull’inerenza e l’individuazione dei beni relativi all’impresa), 2 ) A precisare quando determinati elementi reddituali rilevano ed in che misura (in termini di ripartizione nei vari esercizi) (competenza in senso stretto, ammortamenti, accantonamenti, perdite su crediti, valutazione rimanenze etc.)
121
Segue - Variazioni in aumento o in diminuzione (concetto)
Variazioni in diminuzione Costi non imputati a conto economico, ma deducibili fiscalmente ricavi imputati a conto economico, ma non imponibili fiscalmente Variazioni in aumento Costi imputati a conto economico, ma non deducibili ricavi non imputati a conto economico, ma imponibili fiscalmente
122
Valori fiscali e valori di bilancio
Le variazioni, specie di tipo valutativo, provocano anche disallineamenti patrimoniali tra valori civili e fiscali alcuni valori iscritti in bilancio possono essere fiscalmente non riconosciuti (ad esempio a causa di plusvalenze iscritte) alcuni valori non iscritti in bilancio possono essere riconosciuti fiscalmente (ad esempio per precedenti svalutazioni fiscalmente non ammesse in deduzione)
123
Disallineamenti tra valori fiscali e valori di bilancio
Se il costo originario coincide, i disallineamenti sono temporanei ed alla dismissione del cespite utile e reddito complessivi coincidono Se il costo originario non coincide (es, acquisto da Paese blacklisted con costo fiscalmente non riconosciuto), il disallineamento è permanente e utile e reddito complessivi differiscono
124
Correlazione tra costi e ricavi
Deducibilità costi se ricavi imponibili INERENZA (all’attività di impresa) AFFERENZA (a ricavi di impresa imponibili) NB. In taluni casi vige il principio opposto: imponibilità di ricavi se costi dedotti Es. destinazione di beni a fini estranei all’impresa Indeducibilità di costi se ricavi non imponibili Non imponibilità di ricavi se costi non deducibili (Spese rappresentanza, beni promiscui, veicoli)
125
Competenza Le componenti positive e negative partecipano al reddito nell’esercizio in cui maturano … ovvero sorge giuridicamente il diritto (di credito) a conseguire o l’obbligo (debito) di corrispondere i relativi valori/prezzi Contrapposizione con il principio di cassa, che dà rilevanza al momento del saldo finanziario (incasso o pagamento di crediti o debiti)
126
Segue - Competenza Una componente può maturare con il decorso del tempo (es. interesse, canone, premio assicurativo)… In questo caso l’imputazione a periodo è pro rata temporis … ovvero in un preciso istante (es. acquisto o vendita di un bene) In questo caso la legge detta i criteri per individuare quale fase contrattuale (perfezionamento, consegna, ultimazione, etc.) è rilevante ai fini della competenza fiscale In ogni caso, i valori devono essere certi (an) e determinabili (quantum)
127
1) Disposizioni che indicano tassativamente l’esercizio di competenza,
Segue: Le disposizioni sulla competenza e sulle valutazioni di fine esercizio Le disposizioni sull’imputazione a periodo possono essere raggruppate anche sotto questo profilo: 1) Disposizioni che indicano tassativamente l’esercizio di competenza, 2) Disposizioni sulla valutazione del patrimonio, il cui mancato rispetto provoca solo un differimento della deduzione (svalutazioni magazzino, perdite su crediti, ammortamenti o accantonamenti)
128
Simmetrie ed asimmetrie nel reddito di impresa
Generalmente, nei rapporti tra imprese ciò che per una è un costo deducibile per l’altra è ricavo imponibile. Tuttavia si tratta di una constatazione pragmatica e non di un principio che influenza l’imponibilità o la deducibilità delle componenti reddituali .. .. che restano rette dai principi generali sopra illustrati (derivazione, inerenza, etc.)
129
Casi di asimmetrie Temporanee tra imprese (l’impresa che vende un impianto realizza un ricavo immediato; quella che acquista ammortizza il costo) Tra imprese e privati (tutti i consumi generano asimmetrie tra ricavi imponibili e costi non deducibili; raramente accade il contrario …) Tra Italia ed estero (importazioni ed esportazioni generano erosione o creazione netta di base imponibile nazionale)
130
Le componenti reddituali
DIVERSIFICAZIONI PER CARATTERISTICHE E TRATTAMENTO FISCALE
131
La regolamentazione degli elementi reddituali in funzione del rapporto con l’attività principale dell’impresa Ricavi/costi (derivano dalla cessione di beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa) Plus/minusvalenze (derivano dalla cessioni di beni “strumentali” o comunque diversi da quelli di cui al punto precedente) Sopravvenienze attive o passive (correzioni di elementi reddituali di precedenti periodi d’imposta)
132
Non tassatività della tripartizione Ricavi-Plusvalenze-Sopravvenienze
La ripartizione sopra indicata non esaurisce gli elementi positivi del reddito d’impresa, anche in base al sopra citato principio di onnicomprensività per il quale concorrono a formare il reddito tutti gli arricchimenti riconducibili all’impresa. Sono rilevanti ad esempio anche le prestazioni di servizi “atipiche” (che non danno luogo a plusvalenze, gli interessi i dividendi etc.)
133
Ordinarie e straordinarie (ricavi/plusvalenze)
A talune condizioni, le componenti positive straordinarie, e dunque diverse dai ricavi (plusvalenze e sopravvenienze) su opzione del contribuente possono concorrere alla formazione del reddito rateizzate in più esercizi Diverso trattamento Irap
134
Caratteristiche ed extracaratteristiche
Talune componenti extracaratteristiche (ad es. immobiliari) partecipano alla formazione del reddito con criteri forfettari Altre componenti extracaratteristiche (es. finanziarie) hanno un diverso trattamento forfettizzato ai fini dell’inerenza (e dell’Irap)
135
Realizzate ed estimative
Le componenti realizzate (cioè monetizzate mediante transazioni con terze economie) hanno requisiti di certezza e definitività Le componenti estimative (valutazioni, accantonamenti, ammortamenti) partecipano alla formazione del reddito anticipando gli effetti dei futuri realizzi; in quanto estimative la loro determinazione è soggettiva e dunque maggiormente opinabile
136
Specifiche e generali Talune componenti generali, ossia la cui partecipazione a specifiche fasi del processo produttivo non può essere individuata con precisione, sono soggette a riduzioni forfettarie nella deducibilità (pro-rata) (a seconda dell’esistenza di ricavi non imponibili Es. interessi passivi, spese generali di gestione
137
Il reddito d’impresa nelle società e associazioni
I diversi criteri di tassazione coordinamento della tassazione tra società e soci 137
138
Il reddito d’impresa nelle società personali e di capitali
Società di persone e assimilate Art. 5 TUIR Soggetti IRES Art. 73, lett. a) e b) del TUIR Le categorie di reddito sono attratte nel reddito d’impresa SNC - SAS Soc. Semplici Associazione Professionisti Criterio per evitare la doppia imposizione società-soci Sempre Redd. d’impresa Altre categorie Lavoro autonomo Credito d’imposta fino al Criterio per evitare la doppia imposizione società-soci Partecipation exemption dal Trasparenza: il reddito è imputato ai soci sulla base delle quote di partecipazione agli utili. 138
139
Il reddito d’impresa nei soggetti IRES di cui all’articolo 73, lett
Il reddito d’impresa nei soggetti IRES di cui all’articolo 73, lett. c) e d) Enti pubblici e privati che svolgono attività non commerciale Enti non residenti che svolgono attività commerciale (articolo 152 TUIR) Enti non residenti che non svolgono attività commerciale (Senza stabile organizzazione) La base imponibile è costituita dalla somma delle diverse tipologie di reddito prodotti in Italia . La base imponibile è determinata sommando le diverse categorie di reddito prodotte (art. 143 TUIR) La base imponibile è costituita dalla somma delle diverse tipologie di reddito prodotti in Italia . Ci sono delle differenze In considerazione delle diverse finalità istituzionali (articolo 154 TUIR) (Con stabile organizzazione) Reddito d’impresa riferito alla stabile organizzazione determinato partendo dal conto economico della stabile organizzazione 139
140
La fiscalità nel reddito d’impresa
La deduzione analitica dei costi sulla base del criterio convenzionale della competenza. 140
141
I beni strumentali: separazione tra beni propri ed in regime d’impresa.
Per gli imprenditori individuali è prevista una separazione tra beni propri e beni afferenti all’impresa (articolo 65 TUIR) I beni provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore individuale sono valutati in base al DPR n. 689/74 da inserire comunque in inventario Prodotti finiti o semilavorati Materie prime Beni strumentali acquistati in esercizio d’impresa I beni immobili strumentali per destinazione sono relativi all’impresa se inseriti nell’inventario. Beni inseriti in bilancio 141
142
La determinazione del reddito d’impresa
Il reddito d’impresa si determina in modo analitico Ricavi Costi Comp. straordinari Reddito d’impresa - +/- = Plus. Soprav. attive Minus. Soprav. passive Concetto di inerenza 142
143
La distinzione tra “beni merce” e beni strumentali all’attività
Sono considerati “beni merce” Sono considerati beni strumentali I beni elencati nell’art. 85, c. 1 del TUIR I beni diversi da quelli elencati nell’art. 85, c. 1 del TUIR Ricavi Plus/minus valenze 143
144
Deve essere esibito su richiesta
Il regime semplificato naturale e opzione per il regime contabile ordinario Sono in contabilità semplificata i soggetti Con volume di ricavi inferiore € ,14 Con volume di ricavi inferiore € ,90 Prestazione di servizi Altre attività Assolvono agli obblighi contabili Costi irrilevanti ai fini Iva Il registro dei beni ammortizzabili Nei quali sono inclusi Nei registri Iva Deve essere esibito su richiesta Rimanenze di beni 144
145
La contabilità dei soggetti in semplificata
Interessa, infatti, solamente la parte economica dell’operazione. La contabilità dei soggetti in semplificata è a partita UNICA Registrazione delle operazioni attive nei registri Iva Compilazione del quadro RG della dichiarazione dei redditi Ripresa dei valori e registrazione degli acquisti nei registi Iva Le registrazioni delle operazioni rilevanti ai soli fini dell’IRPEF Le scritture di chiusura ed assestamento 145
146
Gli obblighi contabili ordinari per opzione o per obbligo
Le imprese individuali devono redigere e conservare (articoli 14 e ss del dpr 600/73 Art. 12 DPR n. 435/2002 Il libro giornale e il libro degli inventari Per chi si avvale di sistemi meccanografici la stampa su cartaceo dei registri è obbligatoria entro il termini di presentazione della dichiarazione. Tali registri possono essere esclusi I registri prescritti ai fini dell’Iva Il registro dei beni ammortizzabili Il bilancio d’esercizio Solo per le imprese industriali di grandi dimensioni. Scritture ausiliarie di magazzino 146
147
Quindi se in merito ad una fattispecie concreta il TUIR
Il reddito d’impresa partendo dall’Utile d’esercizio: l’importanza dei principi contabili (art. 83 TUIR) Applicazione del cod. civ. ed i principi contabili. Determinazione dell’utile Determinazione del reddito d’impresa Applicazione delle disposizioni del TUIR se di deroga. Quindi se in merito ad una fattispecie concreta il TUIR nulla dispone rilevano i chiarimenti dei principi contabili. 147
148
Obblighi contabili “civili” e fiscali a confronto
Le diverse finalità e l’effetto traino degli obblighi contabili previsti ai fini Iva rispetto alla contabilità prevista dal codice civile.
149
Contabilità in ambito civile La contabilità in ambito fiscale
Le diverse finalità della contabilità fiscale rispetto a quella prevista dal codice civile. Contabilità in ambito civile La contabilità in ambito fiscale Ha l’obbiettivo di determinare l’incremento del patrimonio (utile) realizzato in ogni esercizio. Rende evidente come è determinato il reddito d’impresa, l’Irap e l’imposta sul valore aggiunto. Ha l’obbiettivo di evidenziare la composizione del patrimonio di ogni esercizio. Ha l’obbiettivo di rendere possibili i controlli per l’amministrazione finanziaria. Per questo motivo non vi sono obblighi contabili stringenti in corso d’anno Per tale motivo sussistono degli obblighi contabili stringenti e periodici in corso d’anno 149
150
Gli obblighi contabili previsti dal codice civile
Redatto con riferimento alle operazioni effettuate ogni giorno. Libro giornale Redatto per informare sull’incremento del patrimonio (utile) e la sua composizione. Bilancio d’esercizio Stato patrimoniale Non c’è nessun obbligo di registrare le operazioni in corso d’anno. In teoria, il bilancio si potrebbe redigere anche senza libro giornale. Conto economico Nota integrativa 150
151
Il Bilancio d’esercizio nel codice civile: finalità
Se gli amministratori non compilano il bilancio saranno esonerati dall’incarico dal soggetto economico e faranno perdere di credibilità alla società nei confronti dei creditori. La contabilità del codice civile (artt e 2216 c.c.) Per questo motivo le sanzioni si concentrano sulle ipotesi di falsità piuttosto che di omissione. E’ un esigenza dell’imprenditore. Serve a capire dove l’azienda sta andando. Mostra agli “stake holders”il patrimonio e il reddito di periodo. 151
152
L’esigenza delle registrazioni periodiche nel libro giornale
La redazione periodica del libro giornale ha una duplice obbiettivo. Consente all’imprenditore di effettuare verifiche dell’attività in corso d’anno. Interno. Per adempiere ad obblighi fiscali di registrazione. Esterno 152
153
2008 2009 La partita doppia tramuta i fatti economicamente rilevanti
La partita doppia come strumento funzionale alla redazione dello Stato patrimoniale ed del Conto economico e dei bilanci di verifica in corso d’anno. Variazioni del patrimonio (utile/perdita) La partita doppia tramuta i fatti economicamente rilevanti che accadono ogni giorno in azienda, in Variazione della composizione del patrimonio esistente (storno di partite). Che si possono prudentemente attribuire ad ogni esercizio d’impresa sulla base del criterio convenzionale della competenza economica. 2008 2009 Ricavi Costi Ricavi Costi 153
154
Le finalità della contabilità fiscale
La contabilità è solamente funzionale alla determinazione del reddito d’impresa dell’esercizio. La contabilità fiscale sia II.DD. che Iva. ha la finalità di Consentire all’A.F. di verificare la correttezza e la tempestività degli adempimenti fiscali. Ai fini II.DD. non vi sono obblighi fiscali da espletare durante il periodo d’imposta. Da questo punto di vista stona l’obbligo di effettuare le registrazioni nel libro giornale nei 60 g. (art. 22 dpr 600/73) Ai fini Iva, al contrario, l’imposta deve essere determinata con periodicità mensile o trimestrale. 154
155
I modelli UNICO
156
COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO Regole generali
I modelli contengono i quadri da utilizzare per compilare la dichiarazione dei redditi. Per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2009, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. L’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare quelli infrannuali, chiusi in data anteriore al 31/12 (ad es.: il periodo 1°/1 – 30/9/2009, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali intervenuta il 30/9/2009). È considerato periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, purché chiuso al 31 dicembre (ad esempio: società costituita in data 1° luglio 2009 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2009).
157
COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO Regole generali
Per i periodi di imposta che si sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2009 la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2010 approvato nel corso del 2010. La dichiarazione va presentata utilizzando il modello UNICO 2009 qualora, alla scadenza del termine di presentazione, non sia ancora disponibile il modello approvato nel corso del 2010: la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2010, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2010, relativamente all’anno d’imposta 2009; la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2010 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2010 relativamente all’anno d’imposta 2009. I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse. NOVITA’ Si ricorda che, ai sensi del comma 1, dell’art. 3, del D.P.R. n. 322, del 1998 come modificato dal comma 1,dell’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta dalla dichiarazione annuale.
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Quando e come si presenta la dichiarazione
Le società e gli enti, con esercizio coincidente con l’anno solare, presentano all’Agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 218, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche le società o associazioni di cui all’art. 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione telematicamente.
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Quando e come si presenta la dichiarazione
In base al D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi, IVA), scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta. Una società con periodo d’imposta c.d. “a cavallo” 1/7/2009 – 30/6/2010, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO 2010) per via telematica entro il 31 marzo 2011.
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Soggetti tenuti alla presentazione Generalità
Presentano la dichiarazione i soggetti residenti e in alcuni casi i soggetti non residenti Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato. Si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato (comma 5-bis dell’art. 73 del TUIR) L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata.
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Soggetti tenuti alla presentazione
Le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate: – società semplici; – società in nome collettivo e in accomandita semplice; – società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza); – società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale); – associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; – aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori); – gruppi europei di interesse economico GEIE.
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Soggetti NON tenuti alla presentazione
Le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse); Le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati); I condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 SEMPLIFICATO quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate.
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Soggetti tenuti alla presentazione
1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato; 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato; 3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
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Soggetti tenuti alla presentazione
1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato; 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); 3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, non residenti nel territorio dello Stato; 4) società non residenti, compresi i trust, che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; 5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. I soggetti all’IRES, diversi da quelli prima indicati, devono invece presentare il Modello “UNICO - Enti non commerciali ed equiparati”.
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Altri soggetti tenuti alla presentazione
Per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti: – società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni; – società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti; – imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000. I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI
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Altri soggetti tenuti alla presentazione
Devono considerarsi residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 73 comma 5-quater del Tuir, salvo prova contraria, le società o gli enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.
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Alcune considerazioni
L’intenzione del legislatore di assoggettare a Irpef il reddito complessivo delle persone fisiche subisce diverse limitazioni: I criteri di determinazione del reddito sono eterogenei (reddito normale o catastale per i redditi fondiari, reddito lordo per il lavoratore dipendente, criterio di competenza per i redditi d’impresa). I redditi di capitale e quelli diversi, in molti casi, sono assoggettati a tassazione sostitutiva di tipo proporzionale, sfuggendo così alla progressività dell’imposta.
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