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Stefano Diana – Dottore Commercialista in Genova

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Presentazione sul tema: "Stefano Diana – Dottore Commercialista in Genova"— Transcript della presentazione:

1 Stefano Diana – Dottore Commercialista in Genova
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Stefano Diana – Dottore Commercialista in Genova

2 Le risorse possono provenire :
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Per lo svolgimento della propria attività le associazioni sportive dilettantistiche hanno la necessità di reperire risorse finanziarie . Le risorse possono provenire : dall’interno , dagli associati, tramite il versamento delle quote associative Dall’esterno da parte dei privati , delle imprese e dagli Enti Pubblici sotto forma di contributi e/o erogazioni ovvero come corrispettivo derivante dall’attività commerciale svolta dall’associazione di natura strumentale rispetto a quella istituzionale

3 Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche L’Ordinamento Fiscale Tributario prevede una serie di norme finalizzate ad agevolare il reperimento di tali risorse consentendo ai soggetti che erogano risorse a favore delle Asd dei vantaggi fiscali sotto forma di deduzioni dal proprio reddito imponibile ovvero di detrazione di imposta. La normativa è complessa ed articolata in quanto da una parte è animata dall’intenzione di agevolare lo sviluppo e la promozione dell’attività sportiva dilettantistica dall’altra evitare situazioni di abuso.

4 Occorre distinguere tra Persona fisica Privata non imprenditore
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Trattamento fiscale per il soggetto che eroga il contributo- Liberalità : Occorre distinguere tra Persona fisica Privata non imprenditore Imprenditore Commerciale Enti Pubblici e/privati a fronte di attività commerciali All’interno di ciascuna categoria di soggetti occorrerà distinguere tra Asd non Onlus , Asd Onlus e Asd di promozione sociale

5 In tutti i casi presupposto fondamentale è
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche In tutti i casi presupposto fondamentale è L’affiliazione ad una federazione sportiva nazionale o ad Enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni A cui da deve conseguire l’Iscrizione nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI Per le Asd Onlus e Asd di promozione sociale occorrerà essere iscritti nei rispettivi appositi registri

6 Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Le Onlus – associazioni di volontariato – hanno uno scopo di solidarietà sociale con un attività rivolta essenzialmente verso l’esterno , sono disciplinate dalla legge 266/91 che prevede l’iscrizione in un apposita sezione del registro regionale del Volontariato Le associazioni di promozione sociale hanno un attività rivolta sia a favore dei propri soci sia verso l’esterno sono disciplinate dalla legge 383/200 e devono essere iscritte in una apposita sezione del registro regionale dell’associazionismo

7 Persona fisica Privata non imprenditore
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Persona fisica Privata non imprenditore Quote associative : per quote associative si intendono i versamenti effettuati dai soci/associati in conformità a quanto previsto dallo statuto e/o da eventuali delibere regolamentari che consentono agli stessi di avere o mantenere lo status di socio. Non possono in nessun caso essere considerate erogazioni liberali e non sono pertanto deducibili o detraibili ai fini fiscali. Salvo il caso previsto dall’art 15 lett. 1 quinquies TUIR per i ragazzi tra 5 e 18 anni che prevede una detrazione di imposta del 19% , nel limite di 210 euro (con sostanziale beneficio di 40 euro)

8 Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche persone fisiche non imprenditori - Contributi alle associazioni sportive non onlus e non di promozione sociale : Detrazione di imposta del 19% prevista dall’ Art 15 TUIR lettera i-ter) : le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (carta di credito, assegno circolare o bancario NT per queste ultime due modalità da documentare con ricevuta da parte dell’Asd)

9 persone fisiche non imprenditori
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche persone fisiche non imprenditori Contributi alle associazioni sportive qualificate di promozione sociale: Compete una detrazione di imposta del 19% prevista dall’ Art 15 TUIR lettera i-quater) : per “le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire ( pari ad euro 2.065,83) , a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

10 persone fisiche non imprenditori
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche persone fisiche non imprenditori Contributi alle associazioni sportive qualificate come ONLUS L’ Art 15 n. 1.1 TUIR prevede una detrazione di imposta del 26% calcolato sulle erogazioni in danaro per importo non superiore a euro annui (limite in vigore dal 1/01/2015 dall'art. 1, comma 137, lett. b) legge 23 dicembre 2014 n. 190)

11 Contributi alle associazioni sportive qualificate come ONLUS
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche persone fisiche non imprenditori (ma anche per enti soggetti alla imposte sulle società) Contributi alle associazioni sportive qualificate come ONLUS Art. 14 D.L. 35/2005 (c.d. Legge più dai meno versi) Deducibilità nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che per le persone fisiche comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di euro Le liberalità possono essere effettuate in danaro o in natura . Per le erogazioni in danaro occorre sempre ricorrere a strumenti tracciabili . Per le liberalità in natura si pone il problema della loro valorizzazione . Secondo quanto indicato dalla CM 39/2005 occorre far riferimento al valore di mercato sulla base di criteri oggettivi (listini tariffari mercuriali o simili). Nel caso non sia possibile seguire un tale criterio(ad es. opere d’arte, gioielli) è necessario ricorre alla stima di un perito

12 persone fisiche non imprenditori
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche persone fisiche non imprenditori Un grosso limite al ricorso a tale forma di finanziamento per le Onlus è rappresentato da quanto indicato al comma 2 dell’art 14 : “Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria” Limite aggravato dalla presenza di un inasprimento delle sanzioni rispetto a quanto previsto da la sanzione amministrativa prevista dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta liquidata in base all’accertamento) è maggiorata del 200 per cento.

13 persone fisiche non imprenditori
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche persone fisiche non imprenditori Contributo 5 per mille Vi è anche la possibilità , per le Associazioni sportive dilettantistiche di partecipare al riparto del 5 per mille che viene destinato al momento della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche sono quelle che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (art. 1 DPCM del 23/04/2010). In particolare, per poter partecipare al riparto, le Associazioni sportive dilettantistiche devono: essere costituite ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002 (requisito già assolto per poter essere iscritto al Registro Coni); essere affiliata ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; avere il settore giovanile; svolgere prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport di giovani di età inferiore ai 18 anni; avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

14 Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Soggetti titolari di reddito di impresa sia persone fisiche sia società o Enti non commerciali : Occorre sempre distinguere tra Asd iscritta unicamente al registro Coni e Asd iscritta al registro delle Onlus o nel registro delle associazioni di promozione sociale Per quanto riguarda i contributi alle associazioni sportive non ONLUS e non di Promozione sociale L’art 78 TUIR richiama la possibilità di detrarre dall’imposta fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter) nel limite di euro

15 Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Per quanto riguarda i contributi alle Contributi alle associazioni sportive qualificate di promozione sociale L’art 100 comma 2 lettera L. prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

16 Imprese - Contributi alle associazioni sportive qualificate come Onlus
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Imprese - Contributi alle associazioni sportive qualificate come Onlus Art. 100 TUIR comma 2 lett. h spetta una deduzione dal reddito di impresa dichiarato per un importo massimo di € 2.065,83 oppure, per un importo superiore, comunque nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato Art. 14 D.L. 35/2005 (c.d. Legge più dai meno versi) Deducibilità nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che per le persone fisiche caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di euro Si rinvia alle considerazioni già svolte per i soggetti privati

17 Enti Pubblici e/o privati a fronte di attività commerciali
Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Enti Pubblici e/o privati a fronte di attività commerciali Un particolare accenno merita il particolare trattamento riservato alle contribuzioni- liberalità a sostegno di attività commerciali svolte dalla Asd : l’art 28 coma 2 DPR 600 stabilisce che “ Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”

18 Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Imprese - Sponsorizzazioni : costituiscono un importante forma di finanziamento per le ASD In proposito il comma 8 dell’ art 90 Legge 289/2002 stabilisce che “ Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”

19 Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Si tratta di attività commerciale svolta dalla ASD svolta sulla base di un rapporto sinallagmatico con la quale da una parte l’impresa corrisponde un corrispettivo a fronte di un attività promozionale che la Asd dovrà svolgere a favore dell’impresa promuovendo il marchio , l’insegna e/o prodotti / servizi nell’ambito della propria attività istituzionale. Per l’impresa che eroga il compenso si tratta di un costo deducibile (spesa di pubblicità) Per l’associazione il compenso è soggetto a tassazione Ires ed Irap secodo le modalità di determinazione del reddito scelto dall’associazione

20 Trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche Appendice Contributi a fondo perduto Enti Pubblici per lo svolgimento di attività istituzionale : Senza obbligo di controprestazione Non soggetto ad IVA ed alle Imposte sul reddito (IRES- IRAP) e non soggetto a ritenuta 4% ex art 28 c2 dpr 600/73 2 contributi corrispettivi con controprestazione 2.1 Per attività istituzionale in regime di convenzione ai sensi dell’art 143 c. 3 lett B TUIR non è soggetta ad IRES non è soggetta a ritenuta 4% ma è da ritenere soggetta ad IVA essendo a fronte del contributo un obbligo di fare ; 2.2 Per attività istituzionale non in convenzione è soggetta ad IRES, è soggetta ad IVA non è soggetta a ritenuta 4% Contributi a fondo perduto per l’esercizio di attività commerciali Per attività commerciale (non sinnallagmatica ad es contributo in c/esercizio per un bar di un centro sportivo) è soggetta ad IRES, non è soggetta ad IVA (art 2 comma 3 dpr 633/72) ed è soggetta a ritenuta 4% - ad eccetto dei contributi per acquisto beni strumentali


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