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SPORTELLO CIA PER L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI

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Presentazione sul tema: "SPORTELLO CIA PER L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI"— Transcript della presentazione:

1 SPORTELLO CIA PER L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI
ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI VAI AVANTI Aggiornato al 10 gennaio 2017

2 MENU’ PRINCIPALE SELEZIONA L’ARGOMENTO CHE TI INTERESSA
INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO MEZZI DI SUSSISTENZA IL NULLAOSTA IL VISTO D’INGRESSO COSA FARE APPENA ARRIVATI ISCRIZIONE ANAGRAFICA – DOCUMENTO D’IDENTITÀ IDONETA ALLOGGIATIVA PERMESSI DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI PERMESSO DI SOGGIORNO CE (ex carta di soggiorno) LA CITTADINANZA LAVORO LAVORATORI DOMESTICI PERDITA DEL LAVORO SALUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA SE TORNO NEL MIO PAESE PRESTAZIONI SOCIALI REATO DI CLANDESTINITA’ (ingresso e soggiorno illegale) ESPULSIONE DIRITTO ALLA CASA I DIRITTI DELLA DONNA I DIRITTI DEL RIFUGIATO LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE I DIRITTI DEI MINORI I DIRITTI DAI 18 ANNI SPOSARSI IN ITALIA STUDIARE IN ITALIA IMPARARE L’ITALIANO COME INVIARE IL DENARO A CASA COME DIVENTARE IMPRENDITORE AGRICOLO I RAPPORTI CON IL FISCO

3 INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO SOTTOMENU’
MOTIVI PER ENTRARE E DOCUMENTI OCCORRENTI PAESI DI PROVENIENZA: DOCUMENTI CHI NON PUO’ ENTRARE MEZZI DI SUSSISTENZA: COME DIMOSTRARLI L’IMPORTO RICHIESTO PER DIMOSTRARE I MEZZI DI SUSSISTENZA VARIA A SECONDA DELLE TIPOLOGIE D’INGRESSO: - affari – cure mediche – sport – motivi religiosi – turismo - lavoro subordinato - lavoro autonomo - familiari al seguito e ricongiungimento familiare - studio RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

4 INGRESSO Lavoro Studio Motivi familiari
Ricongiungimento familiare Asilo politico Protezione sociale Turismo Attività Sportiva Residenza elettiva Tirocinio Culto Cure mediche Missione Affari Invito E’ POSSIBILE ENTRARE NEL TERRITORIO ITALIANO PER: E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI: Passaporto o altro documento equivalente visto d’ingresso, ove prescritto disponibilità di mezzi finanziari VAI AVANTI RITORNA AL SOTTOMENU

5 INGRESSO NELLO STATO ITALIANO
I cittadini appartenenti ad uno degli Stati Schengen o della Unione Europea possono entrare con un semplice DOCUMENTO DI IDENTITÀ valido per l’espatrio. Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Islanda, Svizzera, Estonia, Repubblica Ceca, Lituania, Ungheria, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Stati firmatari accordo SCHENGEN Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep. Slovacca, Slovenia, Ungheria, Cipro, Malta, Bulgaria e Romania. Dal 1 luglio 2013 la Croazia. Paesi aderenti all’Unione Europea I cittadini non provieni dai suddetti Stati per entrare in Italia devono possedere: passaporto, o di documento equipollente in corso di validità; visto d’ingresso; superato i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale; disponibilità di mezzi finanziari. RITORNA AL SOTTOMENU

6 Sottomenu documenti equipollenti DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
Elenco: Titolo di viaggio per apolidi Titolo di viaggio per rifugiati Titolo di viaggio per stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini Libretto di navigazione rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività Documento di navigazione aerea Lasciapassare delle Nazioni Unite Documento rilasciato della NATO Carta d’identità rilasciata ai cittadini dell’Ue Carta d’identità, ed altri documenti, per i cittadini degli stati aderenti all’accordo europeo sull’abolizione del passaporto Lasciapassare Lasciapassare o tessera di frontiera Elenco dei partecipanti a viaggi scolastici all’interno dell'UE. RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE RITORNA AL SOTTOMENU

7 CHI NON PUO’ ENTRARE IN ITALIA
Non può entrare nel territorio dello Stato italiano chi è stato: espulso e ha lasciato l'Italia da meno di dieci anni a meno che nel divieto d’espulsione non sia stato previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni; segnalato come soggetto pericoloso in base ad Accordi Internazionali; considerato una minaccia per l'ordine pubblico, per la sicurezza dello Stato o per uno dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen; condannato per reati che riguardino gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento alla prostituzione o di minori. condannato, con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela di diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti. RITORNA AL SOTTOMENU

8 MEZZI DI SUSSISTENZA denaro contante; fideiussioni bancarie;
Per poter entrare e soggiornare nello Stato italiano è necessario dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari sufficienti attraverso l’esibizione di: denaro contante; fideiussioni bancarie; polizze fidejussorie; equivalenti titoli di credito; titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito. Nei casi di ingresso per motivi di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, su richiesta del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente residente in Italia, la disponibilità di mezzi di sussistenza si intende dimostrata dalla stessa richiesta del datore di lavoro. RITORNA AL SOTTOMENU segue

9 Segue mezzi di sussistenza
Mezzi di sussistenza per ingresso per motivi di: affari, cure mediche (anche per l'eventuale accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi, turismo. Classi di durata del viaggio Un partecipante Due o più partecipanti Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva € 269,60 € 212,81 Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera € 44,93 € 26,33 Da 11 a 20 giorni: quota fissa € 51,64 € 25,82 Quota a giornaliera a persona € 36,67 € 22,21 Oltre i 20 giorni: quota fissa + € 206,58 € 118,79 € 27,89 € 17,04 RITORNA AL SOTTOMENU segue

10 Segue mezzi di sussistenza
la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono A CARICO DEL DATORE DI LAVORO che effettua la richiesta. LAVORO SUBORDINATO Nella proposta di “contratto di soggiorno” il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore: l’esistenza di una abitazione idonea per l’ospitalità secondo la legge italiana; il trattamento retributivo e assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei Ccnl evidenziato nel contratto di soggiorno; il pagamento delle spese di ritorno nel Paese d’origine. segue RITORNA AL SOTTOMENU

11 Segue mezzi di sussistenza
LAVORO AUTONOMO I mezzi di sussistenza sono a carico del lavoratore che deve dimostrare: disponibilità di 388,00 euro per il pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale oppure di una polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il periodo di soggiorno; l’esistenza di una abitazione sufficientemente grande dove risiedere secondo la legge italiana; disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, che può essere dimostrata anche con l’esibizione del biglietto di ritorno. Straniero in possesso di attestato di formazione per corsi approvati dal Ministero del Lavoro italiano Straniero NON in possesso di attestato di formazione ….. Deve possedere una somma pari a 2.912,45 euro per l’anno 2017 (la metà dell’importo dell’assegno sociale annuo). Deve possedere la disponibilità di 8.500,00 euro. RITORNA AL SOTTOMENU segue

12 Segue mezzi di sussistenza RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
FAMILIARI AL SEGUITO E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono a carico del lavoratore. Lo straniero che possiede un titolo per l’ingresso e il soggiorno in Italia può fare la richiesta per l’ingresso di un “familiare a seguito” o per il “ricongiungimento familiare”, purché dimostri di possedere: una abitazione sufficientemente grande, per ospitare i familiari, secondo la legge italiana; un reddito annuo di almeno 8.737,36 euro per l’anno 2017 per un familiare, di ,82 euro per due familiari, di ,27 euro per tre familiari. Se il ricongiungimento è richiesto per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito da dimostrare deve essere solo pari a ,82. Per 2 o più minori di 14 anni e un familiare ,27 € annuali. segue RITORNA AL SOTTOMENU

13 Segue mezzi di sussistenza
la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono a carico dello studente. STUDIO Lo studente deve dimostrare di possedere: la somma di 350,57 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico (anche mediante esibizioni di mezzi personali o familiari); la disponibilità una abitazione sufficientemente grande secondo la legge italiana; la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, documentabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno; la somma di 149, 77 euro per il pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il periodo di soggiorno. Per gli stranieri collocati alla pari (ossia le persone ospitate da famiglie italiane e senza attività lavorativa) il contributo è pari a 219,49 euro. Il possesso di eventuali borse di studio è considerato sufficiente se corrisponde all’importo del contributo sanitario, e concorre alla formazione dei mezzi di sussistenza, se di importo inferiore. RITORNA AL SOTTOMENU RITORNA AL VISTO PER STUDIO RITORNA AL PERMESSO PER STUDIO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

14 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
IL NULLA OSTA Il nullaosta è il documento necessario per ottenere il visto di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato e il visto per motivi familiari. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) rilascia SU RICHIESTA il nulla osta per i seguenti motivi di ingresso nel territorio italiano: MOTIVI DI FAMILIARI LAVORO SUBORDINATO LA RICHIESTA VA PRESENTATA da un datore di lavoro italiano o straniero in ITALIA nell’ambito delle quote annuali previste dal Decreto flussi per la prima assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero LA RICHIESTA VA PRESENTATA da un familiare per il rilascio del visto per motivi di ricongiungimento familiare o familiare al seguito INVIO DELLA DOMANDA: per la richiesta di nulla osta rivolgiti al PATRONATO-INAC Il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico viene consegnato al datore di lavoro oppure al familiare che ne ha fatto richiesta, che lo spedisce al lavoratore o al familiare all’estero (su richiesta lo Sui lo spedisce direttamente al consolato all’estero). Con il nullaosta lo straniero, entro e non oltre 6 mesi, deve ritirare presso il Consolato italiano il VISTO D’INGRESSO ed entrare in Italia. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

15 COME RICHIEDERLO E I DOCUMENTI OCCORRENTI PAESI ESENTI DALL'VISTO
IL VISTO D’INGRESSO SOTTOMENU’ COME RICHIEDERLO E I DOCUMENTI OCCORRENTI PAESI ESENTI DALL'VISTO PAESI CON OBBLIGO DI VISTO TIPOLOGIE DI VISTO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

16 Il visto, verrà rilasciato entro 90 giorni.
VISTO PER L’INGRESSO Per richiedere il Visto, lo straniero, deve fare la domanda alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nello Stato estero di origine. Alla domanda è necessario allegare: passaporto o altro documento di viaggio equipollente in corso di validità; foto formato tessera; documentazione che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il rientro in patria (comprovante anche dal possesso del biglietto di ritorno); documentazione che dimostri il motivo, la durata e il luogo del soggiorno; documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto; le condizioni di alloggio; per i familiari al seguito: documentazione autenticata dall’autorità Consolare italiana, comprovante il grado di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza; Nullaosta nei casi di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato o motivi di famiglia. Il visto, verrà rilasciato entro 90 giorni. RITORNA AL SOTTOMENU

17 PAESI SENZA OBBLIGO DI VISTO
I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d’ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni. Elenco: Albania, Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia (da dicembre 2015), Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela. Dal 1 gennaio 2010 non si applica più l'obbligo del visto esclusivamente ai cittadini dell’ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro in possesso di un passaporto biometrico, in cui nel microchip sono registrate le impronte digitali. La misura della esenzione del visto si applica inoltre ai: Cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas) Cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, con permesso per il traffico frontaliero Rifugiati statutari (Recognised Refugees), Apolidi. I cittadini di San Marino, Città del Vaticano e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in ogni caso. RITORNA AL SOTTOMENU

18 PAESI CON OBBLIGO DI VISTO
Elenco: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. RITORNA AL SOTTOMENU

19 Ricongiungimento familiare RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
TIPOLOGIE DI VISTO Lavoro subordinato Lavoro autonomo Ricongiungimento familiare Familiare al seguito Studio Cure mediche Motivi religiosi Turismo Vacanze lavoro Adozione Affari Gara Sportiva Invito Diplomatico Missione Residenza elettiva Transito Trasporto Reingresso RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE RITORNA AL SOTTOMENU

20 RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER ADOZIONE Consente di adottare o prendere in affidamento un minore straniero per un soggiorno permanente. Requisiti: autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali; dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti; provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale; dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorità consolare italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento. Una volta arrivato in Italia il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione NON DEVE RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

21 VISTO PER AFFARI Consente l'ingresso per contatti o trattative.
Requisiti: la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente; la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale e' richiesto il visto; l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero; adeguati mezzi di sussistenza. La pratica sarà più veloce se gli operatori stranieri sono in possesso di una "dichiarazione di invito“ da parte di un'impresa del settore manifatturiero o dei servizi connessi all'industria, regolarmente operante in Italia. Il visto per affari può essere rilasciato anche per gli accompagnatori, purché siano documentate le ragioni di lavoro. Una volta in Italia NON E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma è obbligatorio compilare una dichiarazione di presenza presso la Questura competente entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

22 RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER CURE MEDICHE Consente l'ingresso allo straniero che ha la necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. Requisiti: dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata; attestazione dell’avvenuto deposito di una somma cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste; documentazione per la disponibilità di vitto e alloggio per l’accompagnatore. Il visto per cure mediche può essere rilasciato anche per l’accompagnatore, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza. Lo straniero (accompagnatore) autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore che ha problemi psicofisici, può ottenere un permesso di soggiorno per “assistenza minore”, che consente di lavorare ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

23 RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO DIPLOMATICO passaporto diplomatico o di servizio, destinati a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari straiere in Italia o presso la Santa Sede. Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia ai possessori di: Le richieste dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del Ministero Affari Esteri. Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

24 VISTO PER FAMILIARE AL SEGUITO
Tale visto viene rilasciato in seguito alla richiesta di nullaosta, da parte di un familiare o anche da un procuratore speciale. La richiesta di nullaosta può essere presentata al PATRONATO-INAC visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno; visto per lavoro autonomo non occasionale; visto per studio; visto per motivi religiosi; permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno). Il visto consente l’ingresso, al seguito di un familiare titolare di: Che dimostri di avere: un reddito annuo di almeno 8.737,36 euro per l’anno 2017 per un familiare, di ,82 euro per due, di ,27 per tre familiari. Per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito da dimostrare deve essere pari a ,82 euro; documentazione attestante i rapporti di parentela (es. certificazione di stato civile e anagrafica del familiare richiesto), la minore età e lo stato di famiglia, invalidità o gravi motivi di salute, inabilità al lavoro, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero e autenticaticata dall’autorità consolare italiana; certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

25 VISTO PER GARA SPORTIVA RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
Consente l'ingresso allo straniero che vuole partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, purché dimostri di essere: sportivo; allenatore; direttore tecnico-sportivo; preparatore atletico; accompagnatore. Requisiti: comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo; lista ufficiale di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi. adeguati mezzi di sussistenza. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

26 RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER INVITO Consente l'ingresso Allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, come ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale ENTE INVITANTE spese di soggiorno a carico; indica la durata del visto. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

27 VISTO PER LAVORO AUTONOMO RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
Consente l'ingresso in Italia, allo straniero che vuole esercitare un'attività' professionale o lavorativa autonoma. Requisiti: risorse adeguate per l’esercizio dell’attività da intraprendere in Italia, tali risorse non devono essere inferiori alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari a 5.376,84 euro per il 2017, ottenuto moltiplicando l’importo mensile dell'assegno sociale per 12 mensilità (448,07x12); requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività e dove richiesto l’iscrizione in albi e registri; attestazione dell’autorità competente, in data non anteriore a tre mesi, che dichiari che non ci sono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che da svolgere; disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa; dimostrare di disporre un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.500,00). RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

28 VISTO PER LAVORO SUBORDINATO
Consente l'ingresso in Italia, allo straniero chiamato in base al Decreto flussi annuale, da un datore di lavoro per un lavoro subordinato. Documento di viaggio in corso di validità Nullaosta al lavoro subordinato Requisiti generalità del datore di lavoro; generalità del lavoratore; l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dai Ccnl di lavoro di categoria; la sede in cui verrà svolta l’attività lavorativa; le modalità di alloggio. La richiesta di nullaosta al lavoro del datore di lavoro deve contenere: Alla richiesta devono essere allegati: Fotocopia del documento di identità del lavoratore straniero; Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro. Il datore di lavoro può presentare la richiesta di nulla osta al lavoro presso il PATRONATO-INAC RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

29 E’ rilasciato alle seguenti categorie: RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER MISSIONE Consente l'ingresso allo straniero che deve recarsi in Italia per ragioni politiche, governative o di pubblica utilità. E’ rilasciato alle seguenti categorie: Stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, invitati in Italia nell’espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia. Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

30 VISTO PER MOTIVI RELIGIOSI
religioso con ordinazione sacerdotale; ministro di culto appartenente ad una organizzazione iscritta nell'elenco del Ministero dell'interno; partecipante a manifestazioni di culto; esercita attività ecclesiastica, religiosa o pastorale. Consente l'ingresso allo straniero, se: Requisiti l'effettiva condizione di "religioso"; documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno; nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza sufficienti. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

31 VISTO PER RESIDENZA ELETTIVA RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
Consente l'ingresso allo straniero che intende stabilirsi in Italia ed è in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. Requisiti: disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza; ampie risorse economiche autonome, di cui si possa supporre la continuità nel futuro (es. pensioni, vitalizi, possesso di proprietà immobiliari, titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato). Al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette capacità finanziarie siano adeguate. Lo straniero pensionato puoi richiedere un permesso di soggiorno per residenza elettiva RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

32 VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Tale visto viene rilasciato al familiare residente all’estero, per il quale è stato richiesto il nullaosta da parte dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia. Può essere richiesta per i seguenti familiari: Coniuge, solo se maggiorenne; figli minori, o maggiorenni con invalidità totale; genitori a carico o con più di 65 anni con assicurazione sanitaria o iscrizione al SSN se altri figli in patria non possono provvedere a loro; figli stranieri maggiorenni in adozione da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità' giudiziaria italiana competente. La richiesta di nulla osta può essere presentata al PATRONATO-INAC possesso del Permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno non inferiore a un anno, per lavoro subordinato, autonomo, asilo, studio o motivi religiosi; disponibilità di un alloggio; reddito annuo di almeno 8.737,36 euro per l’anno 2017 per un familiare, di ,82 euro per due familiari, di ,27 euro per tre familiari. Per più di un figlio minore di 14 anni, oppure se il richiedente è titolare dello status di protezione sussidiaria, il reddito deve essere pari a ,82 euro. Per la determinazione del reddito si tiene conto del reddito complessivo dei familiari conviventi del richiedente. Requisiti RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

33 RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER STUDIO Consente l'ingresso al fine di seguire corsi universitari, di studio o formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati. Requisiti: Documento d’identità in corso di validità; documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere (es. iscrizione all’Università); adeguate garanzie circa i mezzi di sussistenza sufficienti (pari a non meno di 350,57 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico) o borse di studio; dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio; la somma occorrente per il rimpatrio (comprovabile anche con il biglietto di ritorno aperto); copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese; età maggiore di anni 14. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

34 VISTO PER TRANSITO Consente di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a condizione che sia dimostrata l’effettiva necessità o convenienza di transitare attraverso lo spazio Schengen. La concessione del visto e' sempre subordinata: alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per "turismo“; al possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale. Il visto per transito e' rilasciato ai marittimi che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

35 RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER TRASPORTO Consente l'ingresso in Italia allo straniero per brevi periodi al fine di svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (es. autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati. Requisiti: documentazione attestante la condizione professionale dei richiedenti; documentazione inerente l'attività' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

36 NON CONSENTE DI LAVORARE RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
VISTO PER TURISMO Consente l'ingresso, allo straniero che per motivi turistici soggiorna in Italia per un periodo massimo di 90 giorni. Requisiti adeguati mezzi finanziari di sostentamento; il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio; la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.). Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, è necessaria una "dichiarazione d'invito" che attesti la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, nel caso in cui non sussistano tali mezzi, la dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una banca operante in Italia da parte di colui che invita, in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per l'importo relativo ai mezzi di sussistenza. NON CONSENTE DI LAVORARE NON E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma è obbligato compilare una dichiarazione di presenza in Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

37 VISTO DI REINGRESSO Il “visto di reingresso” viene rilasciato ai cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno valido in Italia, ma che si trova all’estero e vogliono fare rientro nel territorio nazionale. Viene rilasciato nei seguenti casi: Se il permesso di soggiorno scade durante il periodo di vacanza nel paese di origine, lo straniero deve recarsi presso la competente rappresentanza diplomatica/consolare munito del permesso di soggiorno scaduto e  “prenotare” il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale farà ritorno in Italia. E’ necessario che il permesso di soggiorno non sia scaduto da più di 60 giorni (fino a 6 mesi in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo grado), pena l’impossibilità di ottenere il suddetto visto e conseguentemente di non poter far rientro in Italia. Se lo straniero smarrisce, in viaggio, il proprio permesso di soggiorno, è sufficiente, produrre originale o copia autenticata della denuncia di furto o smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità di Polizia (tradotta e legalizzata) presso il Consolato italiano. USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

38 VISTO PER VACANZE LAVORO RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
Consente l'ingresso al cittadino appartenente ad un Paese con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi, tale quota è stabilita al di fuori del numero d’ingressi del decreto flussi (art. 27 T.U.). La durata massima del visto e' di due anni. Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Coni (art. 40, comma 16). I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto della disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

39 COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA 1 2
Se lo straniero possiede un visto d’ingresso per MOTIVI FAMILIARI o un visto di PRIMO INGRESSO per LAVORO SUBORDINATO 1 Entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi allo SPORTELLO UNICO per: l’eventuale firma del contratto di lavoro; Il ritiro del certificato di attribuzione del codice fiscale; ritiro del modulo di richiesta del permesso di soggiorno; firmare l’accordo d’integrazione. Poi, deve recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno. Se lo straniero possiede un visto per: Motivi religiosi, Missione, Residenza elettiva, Studio, Vacanze lavoro, Tirocinio formazione professionale, Attesa riacquisto cittadinanza, Lavoro autonomo, Soggiorno per lavoro art. 27. 2 Entro 8 giorni lavorativi, rivolgiti al PATRONATO-INAC per: la richiesta del permesso di soggiorno Dovrà, poi recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno. segue RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

40 COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA 3 4 5 6
Se lo straniero possiede un visto d’ingresso per motivi di: Cure Mediche, Gara Sportiva, Motivi Umanitari, Asilo politico, Minore età, Giustizia, Status apolide, Integrazione minore, Invito 3 Entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi in QUESTURA per: la richiesta del permesso di soggiorno; l’assegnazione del codice fiscale; firmare l’accordo d’integrazione solo se il permesso è di durata superiore ad 1 anno e se la tipologia del permesso prevede tale adempimento. 4 I minori con visto per: ADOZIONE O AFFIDAMENTO a scopo di adozione Non devono richiedere il permesso di soggiorno Se lo straniero possiede un visto per turismo, visita, affari e studio di durata inferiore a 3 mesi, è necessario dichiarare la presenza all’ufficio di polizia di frontiera. 5 Oppure, entro 8 giorni lavorativi, dovrà presentarsi presso la QUESTURA per: la dichiarazione di presenza 6 Con il PERMESSO DI SOGGIORNO presso il comune di residenza si richiede: l’iscrizione anagrafica la carta di identità RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

41 ISCRIZIONE ANAGRAFICA
L’iscrizione anagrafica si richiede entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. Requisiti: Permesso di soggiorno superiore a 3 mesi. Documenti per la richiesta: Passaporto in corso di validità; Permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo; Codice fiscale; Contratto di affitto registrato; Autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (per chi presenta la richiesta la prima volta) oppure la ricevuta di pagamento della tassa rifiuti inerente la nuova abitazione. Se si viene ospitati in una struttura di accoglienza o in una comunità, la dichiarazione di residenza sottoscritta dal direttore o dal responsabile della struttura. Novità: ci si può iscrivere all’anagrafe o cambiare residenza solo dopo la verifica da parte del Comune delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile. Importante: la ricevuta del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, relativa al decreto flussi, è valida ai fini dell’iscrizione anagrafica. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. Per irreperibilità accertata entro 6 mesi dalla scadenza del permesso viene effettuata la cancellazione dall’anagrafe. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

42 IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alle verifiche delle condizioni igienico sanitarie dell’abitazione di residenza. La domanda di idoneità alloggiativa deve essere dimostrata tramite: Certificato di idoneità alloggiativa e parere igienico sanitario rilasciati dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza. La domanda può essere presentata anche da una terza persona munita di delega e fotocopia del documento di identità di colui che richiede il certificato di idoneità. Il certificato di idoneità alloggiativa è necessario per: sottoscrivere il “contratto di soggiorno” in caso di assunzione; - il permesso di soggiorno per lavoro Autonomo; - il permesso di soggiorno per familiare al seguito; - il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; - il permesso di soggiorno per coesione familiare; - la ex carta di soggiorno, oggi “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. Non è richiesta nei seguenti casi: Nel caso di figli di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. Se il richiedente è ospitato e non è residente nell’alloggio, dovrà allegare la dichiarazione di ospitalità compilata e firmata dal titolare dell’alloggio con copia del suo documento d’identità. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

43 PERMESSO DI SOGGIORNO SOTTOMENU’
RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO E NUOVA TASSA ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’ PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC COMPETENZE DELLA QUESTURA E DELLO SPORTELLO UNICO TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO RINNOVO DEL PERMESSO CONVERSIONE DEL PERMESSO DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI art. 27 del T.U. e art. 27-ter (soggiorno per ricerca scientifica) CARTA BLU Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per le prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole dell’obbligo. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

44 RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO
E’ IL TITOLO CHE DA IL DIRITTO A SOGGIORNARE IN ITALIA La richiesta del permesso di soggiorno va presentata entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Requisiti per la richiesta e costi: Passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, più una fotocopia delle pagine riportanti i dati anagrafici, i timbri apposti dagli uffici di frontiera e il visto; n° 4 foto formato tessera; documentazione attestante la disponibilità di mezzi di ritorno nel Paese di provenienza e polizza sanitaria, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro; documentazione necessaria a seconda della tipologia del permesso; eventuale copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato; marca da bollo da € 16; Bollettino postale per versamento di 30,46 euro per la richiesta del permesso elettronico – da pagare anche per minori anni; Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale al momento della consegna della domanda; Firma dell’ “accordo di integrazione” per il quale ad ogni straniero verrà attribuito un punteggio, che crescerà o diminuirà in base al comportamento. Chi esaurisce i punti, perderà il permesso e sarà espulso. Non è più dovuto il pagamento della tassa al Governo italiano tra 80 e 200 euro Per soggiorni inferiori a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno. E’ sufficiente una dichiarazione di presenza da presentare alla frontiera o nella Questura di residenza entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia. Presso il PATRONATO-INAC richiedi la pre-compilazione on line della richiesta del permesso di soggiorno e poi vai all’Ufficio postale a spedire la busta. segue RITORNA AL SOTTOMENU’

45 ACCORDO DI INTEGRAZIONE RITORNA AL PERMESSO DI SOGGIORNO
Che cos’è l’accordo di integrazione L’accordo, entrato in vigore il 10 marzo 2012, facilita l’integrazione del cittadino straniero, che, per il periodo di validità del permesso di soggiorno, si deve impegnare per superare i seguenti obiettivi: acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana; acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica; garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori. Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero. Chi sottoscrive l’accordo Lo straniero che: fa il primo ingresso nel territorio italiano; presenta una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; ha età superiore a 16 anni. Per i minori di età compresa tra 16 e 18 anni l’accordo è sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Chi non deve sottoscrivere l’accordo Gli stranieri: affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale; minori non accompagnati; vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento; minori di 16 anni. Dove si sottoscrive L’accordo viene sottoscritto presso la Prefettura - Sportello Unico dell’immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare oppure presso la Questura nel caso di ingresso per altri motivi. Cosa accade dopo la sottoscrizione All’atto della sottoscrizione vengono assegnati 16 crediti. Entro tre mesi dalla firma dell’accordo, lo straniero viene convocato per partecipare ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia. La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti. RITORNA AL PERMESSO DI SOGGIORNO segue RITORNA AL SOTTOMENU’

46 ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’
Sospensione o proroga dell’accordo a domanda L’accordo può essere sospeso o prorogato a domanda dallo straniero, presentando idonea documentazione, per: gravi motivi di salute o di famiglia; motivi di lavoro; frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale; frequenza tirocinio di formazione; frequenza aggiornamento od orientamento professionale; studio all’estero. Verifica dell’accordo Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello Unico verifica il grado d’integrazione raggiunto invitando lo straniero a presentare la documentazione per ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti. Allo straniero residente nella provincia di Bolzano sono riconosciuti crediti anche per i test sostenuti in lingua tedesca. Nel caso non abbia idonea documentazione, lo straniero può richiedere di partecipare ad un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia necessario per l’adempimento dell’accordo. L’esito della verifica è: ESTINZIONE DELL’ACCORDO: lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione (crediti pari a 30 o maggiori di 30); PROROGA DELL’ACCORDO DI UN ANNO: lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all’estinzione (crediti compresi tra 1 e 29); RISOLUZIONE DELL’ACCORDO: lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente d’integrazione; viene revocato il permesso di soggiorno e espulso dal territorio nazionale (crediti uguale a 0 o minori di 0). Tale procedura non si applica per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per: asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, ricongiungimento familiare, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Consultazione on-line dello stato dell’accordo Lo straniero potrà consultare via Internet, all’indirizzo nel periodo di validità dell’accordo: i crediti maturati; le date di convocazione per lo svolgimento del test. A tal fine, al momento della sottoscrizione dell’accordo, verranno fornite allo straniero le istruzioni per l’accesso alle funzioni on-line. RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE RITORNA AL SOTTOMENU’

47 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC
Gratuitamente rivolgendoti al PATRONATO-INAC puoi richiedere i seguenti permessi: Adozione o Affidamento di maggiorenni, Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), Attesa occupazione, Attesa riacquisto cittadinanza, rinnovo Asilo politico, Conversione permesso di soggiorno, Duplicato Permesso di soggiorno, Rinnovo Famiglia, Famiglia minore anni, Lavoro Autonomo, Rinnovo Lavoro Subordinato, Lavoro casi particolari previsti art. 27, Lavoro subordinato-stagionale, Missione, Motivi Religiosi, Residenza elettiva, Ricerca scientifica, Status apolide rinnovo, Studio, Tirocinio formazione professionale. Il PATRONATO-INAC, per via telematica, inoltra le domande di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno e ne consegna una copia stampata allo straniero che è obbligato a spedirla presso uno degli UFFICI POSTALI abilitati (Sportello amico) e a pagare una commissione di 30 euro. L'operatore dell'Ufficio Postale rilascerà una ricevuta. La ricevuta: in attesa del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolare permanenza in Italia dello straniero, e deve essere conservata per il ritiro del permesso. L’ufficio immigrazione della Questura convoca, gli stranieri, con lettera raccomandata: la prima volta, per i rilievi fotodattiloscopici e per presentare 4 fotografie formato tessera; la seconda volta per la consegna del documento di soggiorno. RITORNA AL SOTTOMENU’

48 COMPETENZE DELLA QUESTURA
L’Ufficio immigrazione della Questura rilascia i seguenti permessi di soggiorno: Cure Mediche Gara sportiva Missione Motivi Umanitari (rilascio e rinnovo) Asilo politico (Richiesta-rilascio) Minore età Giustizia Status apolide (rilascio) Integrazione minore Invito Inoltre rilascia la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, che viene richiesta per i familiari extracomunitari di cittadini italiani o comunitari RITORNA AL SOTTOMENU’

49 COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
Lo Sportello unico rilascia il nulla osta per: 1.  Lavoro subordinato degli stranieri (al primo ingresso) 2. Il ricongiungimento familiare degli stranieri. Presso lo Sportello Unico, inoltre, vengono trattate le seguenti pratiche: Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all’estero nei casi, previsti dall’art. 27, comma 1, del T.U., che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d’ingresso; Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti; Conversione permesso per studio e per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato; Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte di studenti stranieri al raggiungimento della maggiore età; studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica; Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio; Richiesta nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari. Le domande vengono inviate esclusivamente per via telematica. Rivolgerti al PATRONATO-INAC per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato (in base al decreto flussi) o ricongiungimento familiare. RITORNA AL SOTTOMENU’

50 TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
SOTTOMENU’ lavoro subordinato lavoro autonomo lavoro stagionale per attesa occupazione studio ricongiungimento famigliare turismo cure mediche rifugiati politici motivi di protezione sociale Nel caso in cui il permesso di soggiorno elettronico non riportasse la tipologia del permesso, si può richiedere, in Questura, un’attestazione cartacea che ne specifichi la motivazione del rilascio. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE RITORNA AL SOTTOMENU’

51 PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
Il permesso per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore cittadino extracomunitario. viene rilasciato o rinnovato solo DURATA : 1 anno, per il contratto a tempo determinato; 2 anni, per il di contratto a tempo indeterminato. CONVERSIONE: è possibile svolgere per lo stesso periodo un’attività autonoma, se ne sussistono le condizioni. RINNOVO, è necessario presentare: passaporto o documento equivalente e relative fotocopie; fotocopia permesso di soggiorno scaduto; la copia della ricevuta della raccomandata con la quale è stato inviato allo Sportello Unico per l'Immigrazione il contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti o mod. Unilav; n° 4 foto formato tessera; marca da bollo da € 16; Bollettino postale per versamento di 30,46 euro per la richiesta del permesso elettronico; Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale per la spedizione della domanda. La richiesta del primo permesso di soggiorno si ritira allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Per la richiesta di rinnovo o conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO

52 PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO
Se lo straniero vuole svolgere un’attività di lavoro autonomo deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività. Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo straniero deve presentare la richiesta del permesso alla Questura allegando i seguenti documenti: n° 4 foto formato tessera; marca da bollo da € 16; passaporto o documento equivalente, visto d’ingresso e relative fotocopie; partita Iva; autorizzazione, licenza o nulla osta previsto per lo svolgimento dell’attività professionale e iscrizione agli albi professionali, ove previsto; dimostrazione di alloggio e di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00). possedere un reddito non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale (€ 5.376,84 per il 2017) ottenuto moltiplicando l’importo mensile dell’assegno sociale per 12 mensilità (448,07x12); Bollettino postale per versamento di 30,46 euro per la richiesta del permesso elettronico; Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale per la spedizione della domanda. Durata: non superiore a 2 anni. CONVERSIONE: Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, è possibile svolgere un lavoro subordinato, senza convertire il permesso di soggiorno, alla scadenza, si potrà convertire il permesso per l’attività effettivamente svolta. Per la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO

53 PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE
Questo tipo di permesso di soggiorno, si richiede solo nell’ambito del Decreto Flussi annuale, se c’è la richiesta, nominativa o numerica, da parte di: un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia; un’associazione di categoria per conto dei loro associati. DURATA: minimo 20 giorni e massimo 6 o 9 mesi a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto. PERMESSO DI SOGGIORNO PLURIENNALE Ne ha diritto lo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per lavoro stagionale. Lo richiede il datore di lavoro. CONVERSIONE: Al secondo ingresso, è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (qualora se ne verifichino le condizioni) se si dimostra di essere entrato per lavoro stagionale l’anno precedente e a condizione che ci sia un contratto di lavoro subordinato di un datore di lavoro, che può essere anche persona diversa da quella dei due anni precedenti. La richiesta di conversione può essere presentata dal lavoratore stesso, in Italia e senza rientro in patria, ma solo in seguito alla pubblicazione del Decreto Flussi che determina le quote di lavoratori subordinati non stagionali ammessi nel territorio italiano. Novità: se si verificano le condizioni sopra riportate la conversione è possibile anche al primo ingresso dopo 3 mesi di regolare svolgimento del rapporto stagionale che sussistano 39 giornate coperte da contribuzione previdenziale . Per la richiesta rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO

54 PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno regolare, se alla scadenza, non possiede più i requisiti per rinnovarlo (es. perdita del lavoro oppure fine del corso di studio), può ottenere la conversione in permesso per ATTESA OCCUPAZIONE. PER OTTENERLO: iscriversi nelle liste di collocamento la conversione va presentata entro i due mesi successivi dalla scadenza del permesso di soggiorno in possesso (es. lavoro o studio). RINNOVO: NON è possibile il RINNOVO. Scaduto il permesso, lo straniero, può ottenere la conversione del permesso in motivi familiari, lavoro, studio: dimostrando il possesso di un reddito complessivo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (euro 5.824,91 per il 2017). In caso contrario deve ritornare nel proprio paese. DURATA: non inferiore ad 1 anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, se superiore. Lo straniero in Italia con nulla osta al lavoro se trova indisponibile il datore di lavoro all’assunzione per cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE, allegando alla domanda una dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione. Per la richiesta o la conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO

55 PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Lo straniero con il visto per ricongiungimento familiare, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, deve presentarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, ritirare la richiesta di permesso di soggiorno da presentare all’Ufficio postale unitamente a: copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 16 euro.  Se lo straniero si ricongiunge con un cittadino italiano o comunitario ha diritto ad ottenere la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che ha la validità di 5 anni. Tale permesso viene richiesto con apposita domanda in Questura. Da al cittadino straniero le seguenti opportunità: accesso ai servizi sanitari (solo nel caso di ricongiungimento con i genitori con più di 65 anni è obbligatorio il pagamento al SSN o la stipula di un’assicurazione sanitaria privata); l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale; lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. CONVERSIONE: Non è necessario convertire il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per svolgere un’attività lavorativa, va convertito, invece al momento della scadenza del permesso. RINNOVO: La domanda va presentata unitamente a quello del familiare richiedente, oltre alla documentazione necessaria bisogna allegare il certificato di ‘stato di famiglia’. Durata: la stessa del familiare richiedente. Per la richiesta di rinnovo o conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO

56 PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO
E’ STATO ABOLITO Lo straniero, al momento dell’ingresso in Italia per motivi di turismo è obbligato a dichiarare la presenza all’ufficio di polizia di frontiera OPPURE In Italia, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, è obbligato a recarsi presso la Questura competente per compilare una DICHIARAZIONE DI PRESENZA DICHIARAZIONE DI PRESENZA E’ necessario indicare: la data dell'ingresso in Italia e il valico di frontiera utilizzato; Il luogo dove si è ospitati. Alcune Questure hanno predisposto un prestampato che va presentato in duplice copia (una delle quali, timbrata, rimane al cittadino straniero), allegando la fotocopia del passaporto e della pagina con il visto. La ricevuta della dichiarazione di presenza unitamente al visto e al documento di riconoscimento sono i documenti che dimostrano il soggiorno regolare dello straniero. Pertanto devono essere conservati e mostrati a richiesta dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO

57 PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE
Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato: a seguito di ingresso per cure mediche - in caso si intenda ricevere cure mediche in Italia; alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita; a seguito di sentenza del Tribunale per i Minorenni, che sancisce la possibilità di autorizzare la permanenza in Italia del genitore straniero irregolare per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico e alla condizioni di salute del minore. Rilascio e rinnovo si richiedono presso la Questura del luogo di domicilio Lo straniero in possesso del visto per cure mediche entro 8 giorni dal suo ingresso richiede il permesso della durata del visto e può rinnovarlo allegando la certificazione medica.  Deve sostenere tutte le spese mediche in quanto non ha diritto ad iscriversi al SSN . Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alle straniere irregolari in stato di gravidanza è richiesto con l’esibizione di certificato medico con la data presunta del parto. Tale permesso ha validità fino ai sei mesi di vita del bambino. Anche il padre del bambino ne ha diritto. Consente l'iscrizione al SSN gratuitamente (iscrizione obbligatoria) ma non permette lo svolgimento di un’attività lavorativa. Il permesso per cure mediche rilasciato a seguito di sentenza del Tribunale dei minorenni e ha durata pari a quella prevista dal Giudice che ha autorizzato la permanenza. Deve essere richiesto esibendo l’originale della sentenza e per richiedere il rinnovo è necessario formulare una nuova istanza al Tribunale. Consente l'iscrizione al SSN gratuitamente e lo svolgimento di attività lavorativa. Conversione: in tutti i casi il permesso per cure mediche non è convertibile in altro permesso di soggiorno (a meno che non si possa effettuare la coesione con un familiare regolare in Italia). RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO

58 PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO
Il permesso viene rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intendono frequentare in Italia. Per il RILASCIO oltre ai documenti di base è necessario presentare: certificato di iscrizione alla scuola o università in originale più n. 2 fotocopie; dichiarazione di mantenimento o distinta di conto corrente bancario oppure copie dei bonifici esteri ricevuti, in originale più n. 2 fotocopie; stipula di polizza assicurativa per malattia con Istituto assicurativo italiano o straniero purché valido su tutto il territorio nazionale, oppure iscrizione volontaria al SSN. DURATA: pari alla durata del percorso formativo prescelto, anche pluriennale, fatta salva la verifica annuale di profitto. LAVORO: si ha la possibilità di lavorare, come dipendente, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 annuali. CONVERSIONE: È possibile prima della scadenza e nell’ambito delle quote disponibili dal Decreto Flussi, stando direttamente in Italia, in: permesso per lavoro subordinato, presentando il contratto di soggiorno; permesso lavoro autonomo, presentando la documentazione necessaria. La conversione in lavoro autonomo è possibile anche se si è in possesso di un contratto a progetto. Al di fuori delle quote d’ingresso è possibile la conversione direttamente da studio a lavoro per: Studenti al compimento dei 18 anni; Stranieri che hanno conseguito una laurea anche triennale o specialistica, un dottorato o un master universitario di 2° livello in Italia. Tali studenti, Inoltre possono iscriversi al centro per l’impiego ed ottenere il permesso di attesa occupazione della validità di un anno. Per la richiesta, il rinnovo o conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

59 PERMESSO DI SOGGIORNO PER RIFUGIATI POLITICI Rigetto Accoglimento
RICONOSCIUTO: a chi, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel proprio Paese, per cui deve abbandonarlo. DOMANDA: presentata alla Polizia di frontiera all’ingresso in Italia deve contenere: dati anagrafici motivi della richiesta di riconoscimento di status di rifugiato politico o di asilo. Entro 90 giorni la Commissione notifica la decisione di: Rigetto Accoglimento Se il rigetto è ‘semplice’, non viene riconosciuto lo status di rifugiato e lo straniero viene espulso. Viene riconosciuto lo status di rifugiato politico. La Commissione rilascia il certificato e, la Questura il permesso di soggiorno, valido 5 anni, che consente di lavorare. Alla scadenza, il permesso può essere rinnovato. Se il rigetto è con ‘raccomandazione’, la Commissione dispone il rilascio, da parte della Questura, di un “permesso di soggiorno per motivi umanitari” della durata massima di 1 anno che permette di lavorare e studiare e, se ne sussistono le condizioni può essere convertito in lavoro. Alla scadenza, il permesso può essere rinnovato se ne sussistono ancora i motivi del rilascio. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: Può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per tutti gli altri cittadini stranieri. I rifugiati non devono però dimostrare la disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi. Per la richiesta di rinnovo rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO

60 PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE
Viene rilasciato dal Questore a chi ha subito violenza o grave sfruttamento o a chi corre un pericolo per la propria incolumità. La proposta può essere effettuata: da i servizi sociali degli enti locali, dalle associazioni, organismi, abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri; dal Procuratore della Repubblica. DURATA: 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o per il periodo necessario per motivi di giustizia Ti consente: la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale; l’accesso ai servizi assistenziali; l’accesso allo studio (si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio); l’iscrizione nelle agenzie per l’impiego; lo svolgimento di lavoro subordinato. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno, l’extracomunitario ha iniziato un’attività lavorativa, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto di lavoro. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO

61 DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso: 6 MESI per lavoro stagionale (o 9 nei settori che richiedono tale estensione); 1 ANNO in caso di lavoro subordinato a tempo determinato o studio per frequenza a corsi rinnovabili annualmente per corsi pluriennali; 2 ANNI per lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato o ricongiungimento familiare. RITORNA AL SOTTOMENU’

62 RINNOVO DEL PERMESSO I documenti da presentare:
La richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno va presentata 60 giorni PRIMA DELLA SCADENZA. I documenti da presentare: La copia del permesso scaduto; passaporto o documento equivalente e relative fotocopie; eventuale contratto di soggiorno (mod. UNILAV) o la ricevuta A.R. dell’invio allo Sportello Unico; n° 4 foto formato tessera; marca da bollo da € 16; documentazione attestante disponibilità di reddito da lavoro sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico; Bollettino postale per versamento di 30,46 euro per la richiesta del permesso elettronico; Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale al momento della consegna della domanda. La ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno, effettuato nei tempi stabiliti dalla legge, unitamente alla copia del permesso scaduto, da allo straniero gli stessi diritti riservati ai possessori del permesso di soggiorno. Per la richiesta di rinnovo rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA AL SOTTOMENU’

63 CONVERSIONE DEL PERMESSO
Il permesso di soggiorno può essere convertito in altro titolo in corso di validità o in caso di rinnovo se ne ricorrono i requisiti. NON è necessaria la CONVERSIONE: permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale consente il lavoro autonomo; permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente il lavoro subordinato; permesso di soggiorno per motivi familiari e studio consentono l’attività di lavoro subordinato. Al momento del RINNOVO verrà richiesto un nuovo permesso per l’attività che effettivamente si svolge. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dal lavoratore stesso presente in Italia e senza rientrare in patria, solo al momento della pubblicazione del decreto flussi per lavoro subordinato (non stagionale) se dimostra di essere stato già in Italia per lavoro stagionale l’anno precedente e in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato di un datore di lavoro in Italia. Novità: in presenza di quote e a determinate condizioni la suddetta conversione è possibile anche al primo ingresso Per la richiesta di conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA AL SOTTOMENU’

64 DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore adottata dagli Stati membri Ue e le disposizioni del Testo Unico della Legge Italiana, per procedere al rilascio del permesso di soggiorno, viene applicato, il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, con provvedimento scritto in lingua comprensibile allo straniero, contenente le modalità di eventuale impugnazione. Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico il provvedimento di DINIEGO NON DEVE ESSERE MOTIVATO SALVO quando è richiesto per: lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato; Lavoro stagionale; Lavoro autonomo; Lavori particolari; diritto all’unità familiare; ricongiungimento familiare; cure mediche; accesso ai corsi delle università. NON SI PUÒ RINNOVARE O PROROGARE il permesso nei seguenti casi: se lo straniero ha interrotto il soggiorno per più di 6 mesi continuativi; per i permessi di durata biennale, se interrotto per più della metà del permesso(12 mesi). RITORNA AL SOTTOMENU’

65 USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, dopo esserne usciti, intendono fare ritorno in Italia, devono esibire al controllo di frontiera: il passaporto o documento equivalente titolo di soggiorno in corso di validità Lo straniero che ha richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno oltre al passaporto, al controllo di frontiera deve esibire: Visto da cui si evince il motivo del soggiorno Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza. Lo straniero che ha richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno oltre al passaporto, al controllo di frontiera deve esibire: Copia de permesso di soggiorno scaduto L’uscita e i reingresso possono avvenire anche da diversi valichi di frontiera. Lo straniero, regolarmente residente in Italia, in possesso di permesso di soggiorno biennale o di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, può allontanarsi dal territorio italiano per un periodo di dodici mesi consecutivi, al termine dei quali deve fare rientro, altrimenti il permesso di soggiorno non può essere rinnovato e in caso di carta di soggiorno questa viene revocata. VISTO DI REINGRESSO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE RITORNA AL SOTTOMENU’

66 PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI
Si tratta dei casi contemplati dall’art. 27 del T.U. che definisce l’ingresso al di fuori delle quote riservato ai lavoratori stranieri dotati di un’elevata professionalità. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia; lettori universitari; professori universitari e ricercatori; traduttori ed interpreti; collaboratori familiari, che abbiano già instaurato un rapporto di lavoro domestico a tempo pieno all’estero da almeno un anno, con cittadini italiani o dell’Ue; persone che soggiornino in Italia per motivi di formazione professionale; lavoratori che siano ammessi temporaneamente, per funzioni o compiti specifici; lavoratori marittimi; lavoratori dipendenti che siano temporaneamente trasferiti dall’estero in Italia; lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti pubblici o privati, in manifestazioni culturali; sportivi professionisti destinati a svolgere attività presso società sportive italiane; giornalisti corrispondenti in Italia e dipendenti da organi di stampa stranieri; persone che, svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o “alla pari”; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. Nel 2008 è stato aggiunto al T.U. l’art. 27-ter, che consente l’ingresso ed il soggiorno per ricerca scientifica per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote in favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e’ stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Per l’assunzione è sufficiente una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato con modalità informatiche allo SUI. Per la richiesta rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA AL SOTTOMENU’

67 CARTA BLU Dall’8 agosto 2012 è in vigore la “Carta blu Ue”, una nuova tipologia di permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati. Gli interessati alla richiesta di nulla osta al lavoro potranno accedere alla procedura per l’invio delle domande agli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture competenti attraverso il servizio di invio telematico disponibile nella sezione 'nullaostalavoro' del sito del Ministero dell'Interno. In particolare, prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria che può fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a dire in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti flussi) e introduce un  nuovo permesso di soggiorno  denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.   Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro. RITORNA AL SOTTOMENU’

68 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
CITTADINI COMUNITARI I cittadini dell’Unione europea, e i loro familiari comunitari, possono soggiornare in Italia, per periodi inferiori a tre mesi, solo con un documento d’identità valido per l’espatrio, mentre i loro familiari extracomunitari con il passaporto e l’eventuale visto. Per un periodo inferiore ai tre mesi, i cittadini Ue possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale. L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario verrà considerato soggiornante in Italia da più di tre mesi. PER SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI: i cittadini Ue richiedono presso il comune di dimora l’ISCRIZIONE ANAGRAFICA; i familiari extracomunitari richiedono alla Questura la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” che ha la validità di 5 anni. documento d’identità in corso di validità; data d’ingresso; motivi del soggiorno(studio, lavoro, ecc.); indirizzo o luogo di dimora abituale; n° 4 foto tessera. Documentazione per ISCRIZIONE ANAGRAFICA Per i cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi diversi dal lavoro (studio, formazione o residenza elettiva) al fine dell’Iscrizione anagrafica non sarà più possibile utilizzare il parametro dell’importo dell’assegno sociale per dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno. A tal fine sarà valutata la situazione complessiva personale dell’interessato, con particolare riguardo alle spese relative all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base ad un altro diritto oggettivo. segue RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

69 RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE
I familiari comunitari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno sono: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. Documentazione da presentare per l’iscrizione anagrafica: documento d’identità; documento che attesti la qualità di familiare, o di familiare a carico; attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare comunitario avente un autonomo diritto di soggiorno; 4 foto formato tessera. I familiari extracomunitari dei cittadini dell’Unione hanno l’obbligo di richiedere la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” in Questura o presso le Poste italiane (kit con banda gialla) o per via telematica presso il PATRONATO INAC. Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti: documento d’identità o passaporto ed eventuale visto d’ingresso documento che attesti al qualità di familiare l'attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare del cittadino comunitario; 4 foto formato tessera. Diritto al soggiorno permanente: Si acquista su richiesta al Comune di residenza in seguito ad un soggiornato regolare di cinque anni (si perde per assenze superiori a due anni consecutivi). L’attestazione per gli stranieri extracomunitari, familiari di cittadini dell’Ue, è rilasciata dalla Questura. RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

70 PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo
La “Carta di soggiorno” è sostituita dal “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” e viene rilasciata al CITTADINO EXTRACOMUNITARIO titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che risiede in Italia da almeno 5 anni con assenze inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi complessivi nel quinquennio. Per ottenere il permesso di soggiorno Ce è necessario superare un test di lingua italiana. Per la richiesta rivolgiti gratuitamente al PATRONATO-INAC e per spedire la busta alla Questura competente devi recarti presso l’Ufficio postale e pagare una commissione di 30 euro. Il Permesso di soggiorno Ce viene rilasciato in formato elettronico entro 90 giorni ed è a tempo indeterminato. La scadenza è illimitata ma dopo cinque anni il documento elettronico deve essere aggiornato e non rinnovato. copia del passaporto o documento equipollente o carta d’identità italiana rilasciata dal Comune di residenza; n° 4 foto tessera; marca da bollo di 16 euro; versamento di 30,46 euro per rilascio di permesso elettronico; copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore a 5.824,91 euro per il 2017; Non è più dovuto il pagamento della tassa al Governo italiano di 200 euro Test di conoscenza della lingua italiana; in caso di richiesta per i familiari a carico, il richiedente, deve presentare una attestazione che dimostri la disponibilità di un alloggio che sia conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa rilasciati dall’Ufficio tecnico comunale. DOCUMENTI segue RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE test di lingua italiana

71 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
La richiesta può essere presentata ANCHE IN FAVORE DEL CONIUGE E DEI FIGLI MINORI CONVIVENTI residenti da 5 anni in Italia in tal caso, occorre anche: la documentazione che dimostri il rapporto di parentela. I documenti anagrafici provenienti dall'estero devono essere tradotti, legalizzati e validati dalla autorità consolare italiana nel paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero. La documentazione anagrafica non è richiesta qualora il figlio minore abbia già fatto ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare; la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali; Possedere un reddito pari all’importo dell’assegno sociale (pari a ,91 euro per il 2017) + la metà per ogni familiare da ricongiungere (es. il dichiarante + 1 familiare = 8.737,36 euro). Per più figli minori di 14 anni il reddito da dimostrare è solo il doppio dell’assegno sociale (11.649,82 euro). Il superamento del test di lingua italiana non si applica ai figli minori di 14 anni ed allo straniero affetto da gravi patologie o da handicap, certificati dalla struttura sanitaria pubblica. IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE (aggiornato ed in corso di validità) consente di: Entrare in Italia senza visto e circolare liberamente nel territorio degli stati Ue; Svolgere un’attività subordinata senza stipula di contratto di soggiorno; Accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione Italiana (es. prestazioni sociali, ecc.); Partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto). Non può essere rilasciato: agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato; ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, per motivi di studio o formazione professionale, per protezione temporanea o per motivi umanitari, attesa di riconoscimento dello status di rifugiato (protezione internazionale). Dall’11 marzo 2014 possono richiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo: I titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria) senza dimostrare un alloggio idoneo, inoltre, per il ricongiungimento di 2 o più familiari devono dimostrare solo un reddito pari al doppio dell’assegno sociale. Sono anche esonerati dal Test di lingua italiana. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

72 Test di conoscenza della lingua italiana
Lo straniero e i familiari per cui può essere richiesto il “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” sono obbligati a superare un test di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (parametro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue). Figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge; stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, patologie o handicap, certificati da una struttura sanitaria pubblica; stranieri in possesso di un attestato di livello A2 di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da enti certificatori riconosciuti dai Ministeri degli affari esteri e Ministero della pubblica istruzione (Università degli Studi di Roma tre, Università per stranieri di Perugia e di Siena, Società Dante Alighieri); stranieri che hanno conseguito un attestato di livello A2 di conoscenza della lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti; stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico italiano; stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27 in possesso della certificazione dei titoli di studio che attestano il livello di conoscenza della lingua italiana. stranieri titolari di protezione internazionale. Lo straniero che presenta richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non deve sostenere il test di italiano. Chi non deve svolgere il test La domanda di partecipazione al test deve essere presentata alla Prefettura territorialmente competente, che convoca, entro 60 giorni dalla richiesta, lo straniero. Per il superamento del test è necessario conseguire l’80% del punteggio complessivo. In caso di esito negativo, previa richiesta, è possibile ripetere la prova. Per la richiesta per via telematica rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

73 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
LA CITTADINANZA La domanda va presentata alla Prefettura della provincia di residenza, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero. Sulle richieste viene applicata una tassa di 200 euro. Se sei cittadino extracomunitario dopo 10 anni di residenza legale in Italia; Se sei comunitario dopo 4 anni di residenza legale in Italia; Se sei apolide o rifugiato politico dopo 5 anni di residenza legale in Italia; Se sei figlio o nipote in linea diretta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza legale in Italia; Se sei maggiorenne ed extracomunitario, adottato da cittadino italiano dopo 5 anni di residenza legale in Italia successivi all’adozione; Se hai lavorato all’estero per 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano. Se sei straniero, nato e residente in Italia al compimento del 18° anno e non oltre il 19° anno hai diritto a richiedere la cittadinanza italiana. REQUISITI: Si può chiedere: se hai un reddito sufficiente pari a euro (parametro per l’esenzione alla spesa sanitaria); se non hai precedenti penali. dopo il matrimonio, dimostrando 2 anni di residenza nel territorio italiano. Oppure dopo 3 anni dal matrimonio in caso di residenza all’estero. I tempi sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati da coniugi; non devono sussistere condanne penali nei casi indicati dalla legge italiana, ne impedimenti connessi alla sicurezza nazionale. Puoi acquistarla per MATRIMONIO con cittadino italiano senza rinunciare alla tua cittadinanza di origine: REQUISITI: Anche i figli minori conviventi di chi acquista la cittadinanza italiana, acquistano automaticamente la stessa cittadinanza, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. I figli maggiorenni dovranno fare un’autonoma richiesta, che potrà essere presentata solo 5 anni dopo dalla data di naturalizzazione del genitore. Se studenti il reddito da dichiarare è cumulabile con i familiari conviventi. Servizio online per consultare lo stato della pratica di concessione della cittadinanza italiana RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

74 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
LAVORO SOTTOMENU’ IL DECRETO FLUSSI LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO LAVORO STAGIONALE COME TROVARE IL LAVORO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

75 IL DECRETO FLUSSI Il Decreto flussi è un provvedimento con il quale il Governo italiano annualmente stabilisce una quota massima di ingressi di lavoratori stranieri residenti all’estero che vengono richiesti in Italia dai datori di lavoro italiani o stranieri. CHE INTENDE ASSUMERE UN CITTADINO EXTRACUOMUNITARIO NON RESIDENTE IN ITALIA UN DATORE DI LAVORO Nell’ambito delle quote previste dal DECRETO FLUSSI Deve presentare la richiesta di nulla osta allo SPORTELLO UNICO La PROCEDURA di richiesta di nulla osta relativa al primo ingresso per lavoro subordinato è effettuata da un datore di lavoro o da un operatore del PATRONATO-INAC della CIA, esclusivamente on line. RITORNA AL SOTTOMENU’

76 LAVORO SUBORDINATO la retribuzione prevista dai contratti di lavoro; la sistemazione alloggiativa; le spese di ritorno nel tuo Paese di provenienza; l’impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro all’Inps. La domanda di assunzione deve essere attivata dal DATORE DI LAVORO, che deve assicurarti: I datori di lavoro che devono assumere, prorogare o cessare un rapporto di lavoro con uno straniero, devono inoltrare il contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione e compilare il mod. UNILAV e inoltrandolo esclusivamente on line, al centro per l’impiego, entro le 24 del giorno antecedente l’assunzione. Per i lavoratori domestici è sufficiente la sola comunicazione obbligatoria all’Inps. RITORNA AL SOTTOMENU’

77 LAVORO AUTONOMO Inoltre devi: RITORNA AL SOTTOMENU’
Per svolgere in Italia un’attività di lavoro autonomo (industriale, artigianale, commerciale o professionale), o per costituire o essere socio di una società cooperativa, devi possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività, compresa l’iscrizione ad albi o registri, se necessaria. Inoltre devi: richiedere una dichiarazione preventiva all’ente preposto per il tipo di attività che si vuole intraprendere, di data non anteriore a tre mesi, che attesti l’assenza di motivi che impediscano il rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista; dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, oppure esibire la dichiarazione di ospitalità da parte di cittadini italiani o stranieri muniti di un regolare permesso di soggiorno, oppure di un ente; possedere un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (pari a euro); richiedere alla Camera di Commercio o all’Ordine Professionale competente un’attestazione dei parametri relativi alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell’attività (disponibilità in Italia di una somma non inferiore alla capitalizzazione su base annua di un importo mensile pari all'assegno sociale – 448,07 euro per l’anno 2017 moltiplicato per 12 mensilità - pertanto la somma da dimostrare è di 5.376,84 euro per l’anno 2017). Guida al lavoro autonomo in italiano, francese e inglese scaricabile online RITORNA AL SOTTOMENU’

78 LAVORO STAGIONALE 1 2 3 4 Un DATORE DI LAVORO
La richiesta per lavoro stagionale, nell’ambito del Decreto Flussi, deve essere fatta da: 1 Un’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA per conto dell’associato (CIA-Confederazione italiana agricoltori per i lavoratori agricoli) 2 Se hai già lavorato in Italia, il secondo anno, hai diritto di precedenza per l’ingresso. Se dimostri di aver lavorato in Italia per almeno 2 anni di seguito per lavoro stagionale hai diritto ad un permesso di lavoro pluriennale. La richiesta deve essere fatta dal datore di lavoro, anche se diverso dal precedente. 3 Al primo ingresso per lavoro stagionale, se ti viene offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puoi chiedere in Italia e senza rientrare in patria, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di lavoro subordinato (ma solo in seguito alla pubblicazione del decreto flussi per lavoro subordinato non stagionale e dimostrando che l’ingresso precedente sia almeno di 3 mesi). 4 Per la richiesta effettuata esclusivamente on line rivolgiti ad un operatore della CIA (Confederazione italiana agricoltori) RITORNA AL SOTTOMENU’

79 Può rilasciare su richiesta:
COME TROVARE IL LAVORO Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante che abbia compiuto 15 anni e abbia assolto gli obblighi scolastici, per la ricerca di un lavoro può iscriversi a: CENTRO PER L’IMPIEGO (struttura pubblica) AGENZIE PER IL LAVORO (strutture private) Può rilasciare su richiesta: SCHEDA ANAGRAFICA: documento che contiene le informazioni relative alle esperienze lavorative e competenze del lavoratore. Sulla base delle schede anagrafiche i centri per l’impiego e le agenzie private gestiscono l’ELENCO ANAGRAFICO che raccoglie i nominativi di coloro che cercano o vogliono cambiare occupazione. Integrato e aggiornato anche delle informazione dei datori di lavoro. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se perde il lavoro, può iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Tale permesso può essere rinnovato nel caso in cui il lavoratore possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (euro 5.824,91 per il 2017). RITORNA AL SOTTOMENU’

80 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
LAVORATORI DOMESTICI Se il lavoratore extracomunitario si trova all'estero Il datore di lavoro per assumere un lavoratore domestico extracomunitario che si trova all’estero deve attendere la pubblicazione annuale del Decreto Flussi. INVIO DELLA DOMANDA: rivolgiti al PATRONATO-INAC per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato Nella domanda il datore di lavoro deve: assicurare una retribuzione mensile e garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore; dimostrare di possedere un reddito annuo adeguato (pari al doppio della retribuzione annuale da corrispondere al lavoratore, più i contributi). Sono esenti dal requisito del reddito i datori affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza; assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato; impegnarsi a pagare le spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel paese d’origine; impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro all’INPS competente. Il lavoratore riceverà presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese d’origine la documentazione necessaria per poter ottenere il relativo visto d’ingresso per lavoratore subordinato e una volta arrivato in Italia, entro 8 giorni, dovrà recarsi, insieme al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno, la consegna del codice fiscale, e, dell’apposito kit, che dovrà consegnare all’ufficio postale, per la richiesta del primo permesso di soggiorno. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE segue

81 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
LAVORATORI DOMESTICI Se il lavoratore extracomunitario si trova in Italia Se il lavoratore extracomunitario è già in Italia, ed è in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il datore di lavoro (anche se si aggiunge ad un altro datore) è obbligato alla comunicare all’Inps l’assunzione del lavoratore domestico (extracomunitario, comunitario o cittadini italiano) e al pagamento dei relativi contributi previdenziali. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore extracomunitario dovrà esibire come documentazione la copia della denuncia di rapporto di lavoro dell’Inps che è comprensivo anche delle informazioni riportate sul modulo Unilav, usato per i lavoratori subordinati. Comunicazione all’Autorità di PS per ospitalità e alloggio Il datore di lavoro, se da alloggio ad uno cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine o ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza competente per territorio entro 48 ore dalla stipula del contratto. Nei comuni dove non sono presenti gli uffici della questura, la comunicazione va inoltrata al Sindaco del comune in quanto riveste anche la carica di Autorità di Pubblica Sicurezza. Il datore di lavoro rivolgendosi al PATRONATO-INAC può: assumere un lavoratore domestico, ricevere un servizio di conteggio per il pagamento dei contributi, busta paga, calcolo ferie e TFR. Il lavoratore domestico rivolgendosi al PATRONATO-INAC otterrà il rinnovo del permesso di soggiorno. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

82 PERDITA DEL LAVORO La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Si può richiedere un permesso di soggiorno attesa occupazione della durata di un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto, nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Allo scadere del permesso di soggiorno per attesa occupazione, se il lavoratore è ancora disoccupato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere rinnovato per il venir meno dei requisiti richiesti per l’ingresso e soggiorno. Se ne sussistono i requisiti può ottenere la conversione ad altro titolo (es. motivi d famiglia, studio, lavoro autonomo), altrimenti deve ritornare al suo Paese di origine. PROMESSA DI ASSUNZIONE NON ONORATA: Lo straniero in Italia con nulla osta al lavoro se trova indisponibile il datore di lavoro all’assunzione per cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE. Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

83 L’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario
SALUTE SOTTOMENU’ Tessera sanitaria L’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario L’iscrizione volontaria al servizio sanitario Documenti per l’iscrizione volontaria Stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (regolari e irregolari) Comunitari e Servizio Sanitario Nazionale (regolari e irregolari) Indennità di malattia RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

84 TESSERA SANITARIA COME OTTENERLA:
Il cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno ha diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con parità di trattamento e uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani. La tessera sanitaria è il documento che dimostra l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale e viene rilasciata dall'ASL di residenza, o di effettiva dimora. COME OTTENERLA: Presentare: copia del permesso di soggiorno; Ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso; copia del codice fiscale; il certificato di residenza o l'autocertificazione. RITORNA AL SOTTOMENU’

85 ISCRIZIONE D’UFFICIO AL SERVIZIO SANITARIO
I lavoratori (anche iscritti nelle liste di collocamento) e familiari a carico, regolarmente soggiornanti; I titolari di permesso di soggiorno (anche in corso di rinnovo) e familiari a carico regolarmente soggiornanti per: - motivi familiari - asilo politico o umanitario - per richiesta asilo - per attesa adozione o affidamento - per attesa acquisto di cittadinanza profughi e sfollati; detenuti (esenzione dal Ticket); Titolari di permesso di studio già presenti nel territorio italiano (ad es. maggiorenni che hanno convertito il permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per studio) Minori stranieri privi di permesso di soggiorno HANNO DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA L’ISCRIZIONE AL SSN DA DIRITTO A scelta del medico di famiglia o pediatra; cure mediche specialistiche, pagando il ticket; ricoveri ordinari e in Day Hospital gratuiti; assistenza farmaceutica (acquisto di farmaci). NOTA: Per nessun motivo può essere iscritto al SSN lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di salute o turismo. segue RITORNA AL SOTTOMENU’

86 RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE
L’assistenza sanitaria è garantita: Fino alla scadenza del permesso di soggiorno, e può essere prorogata esibendo la richiesta di rinnovo o il permesso di soggiorno rinnovato. DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AL SSN: autocertificazione di residenza oppure dichiarazione di effettiva dimora come risulta dal permesso di soggiorno; permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo; codice fiscale o autocertificazione; dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione; se si è disoccupati: autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio di collocamento; per familiari a carico: autocertificazione dello stato di famiglia e quella attestante la condizione di familiare a carico. RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE RITORNA AL SOTTOMENU’

87 L’ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO
Chi non è in Italia per motivi di salute o non possiede un permesso di soggiorno che da diritto all’iscrizione obbligatoria è tenuto: STIPULARE UNA ASSICURAZIONE contro il rischio di infortunio, malattia e maternità con una compagnia di assicurazione. b) chiedere L’ISCRIZIONE VOLONTARIA al SSN che viene concessa se: sei titolare di permesso di soggiorno superiore a 3 mesi; paghi il contributo annuale di 387,34. Il contributo è valido anche per l’iscrizione dei familiari conviventi e a carico; Se sei uno studente puoi chiedere l’iscrizione volontaria anche per periodi inferiori a 3 mesi e dovrai pagare un contributo annuo di € 149,77. Se sei una persona collocata “alla pari” puoi chiedere anche tu l’iscrizione volontaria pagando un contributo annuale di € 219,49. Per i familiari non a carico occorre pagare il contributo di € 387,34. L’iscrizione volontaria non viene concessa se sei titolare di permesso di soggiorno per motivi di cura. Per familiari a carico con più di 65 anni attualmente è obbligatorio stipulare un’assicurazione sanitaria (di importo pari a quella richiesta per il permesso per studio) e quando sarà definito il contributo necessario da pagare sarà possibile anche l’iscrizione al SSN. segue RITORNA AL SOTTOMENU’

88 DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN:
autocertificazione di residenza oppure in mancanza una dichiarazione di effettiva dimora così come risulta sul permesso di soggiorno; permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso; codice fiscale o autocertificazione; dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione delle qualità personali; ricevuta del versamento su conto corrente postale intestato al fondo sanitario regionale della somma dovuta; per il cittadino studente, autocertificazione di iscrizione al corso di studio. per i collocati alla pari, autocertificazione del proprio status di straniero collocato alla pari con dichiarazione dell’ospitante. RITORNA AL SOTTOMENU’

89 STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNATI Sono assicurate previo pagamento delle tariffe: prestazioni urgenti (diagnosi entro 24 ore); le prestazioni di elezione (intervento non urgente che può essere rinviato senza mettere a rischio la vita del paziente). STRANIERI NON IN REGOLA (clandestini, stranieri con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni, ecc.) Sono assicurate gratuitamente con il solo pagamento del ticket la seguenti prestazioni: cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e comunque essenziali per malattia o infortunio; medicina preventiva e vaccinazioni; tutela della gravidanza, della maternità e della salute del minore; diagnosi e cura delle malattie infettive. IMPORTANTE Il ricorso alle cure mediche non comporta da parte del medico alcuna segnalazione alle autorità di polizia I minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, debbono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale (Ssn) e accedere a cure continuative da parte di un pediatra di base. segue RITORNA AL SOTTOMENU’

90 Puoi richiede presso qualsiasi ASL una:
Se sei un cittadino straniero indigente privo di mezzi finanziari Puoi richiede presso qualsiasi ASL una: TESSERA STP in stato di indigenza (Straniero Temporaneamente Presente) valida 6 mesi ma rinnovabile. Presentando una dichiarazione di indigenza nella quale attesti di non possedere risorse economiche sufficienti, avrai diritto presso qualsiasi ASL: a cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio, in strutture pubbliche o convenzionate; a vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, diagnosi e cura delle malattie infettive. In particolare è tutelata la salute del minore, la gravidanza e maternità. Per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile), non devono essere esibiti i documenti inerenti il soggiorno. RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE RITORNA AL SOTTOMENU’

91 COMUNITARI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Per soggiorni inferiori a 3 mesi i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio. Solo in questo caso l’accesso alle prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) rilasciata dal Paese di provenienza; Per soggiorni superiori a 3 mesi i cittadini UE se richiedono l’iscrizione anagrafica al Comune di riferimento e sono in possesso dei requisiti che giustificano la presenza nel territorio italiano, possono iscriversi al SSN ed avere l’assistenza sanitaria al pari di un cittadino italiano. COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNATI COMUNITARI NON IN REGOLA (soggiorni superiori ai tre mesi senza giustificato motivo, in stato di indigenza o che sono in condizioni di fragilità sociale) Possono richiede presso qualsiasi ASL il: CODICE ENI (Europeo Non In regola) valido 6 mesi ma rinnovabile. Con il Codice ENI è possibile ottenere: cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio, in strutture pubbliche o convenzionate. In particolare sono garantiti: la tutela della gravidanza e maternità, salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e cura delle malattie infettive. RITORNA AL SOTTOMENU’

92 Nessuna indennità è prevista per i lavoratori autonomi.
INDENNITÀ DI MALATTIA E’ una prestazione che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. alla quasi totalità degli operai del settore privato; agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio); ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni primo dell’inizio della malattia. A CHI SPETTA: Nessuna indennità è prevista per i lavoratori autonomi. Massimo 180 giorni nell’anno solare, i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno l’assistenza Inps provvede al pagamento. PER QUANTO SPETTA: segue RITORNA AL SOTTOMENU’

93 COME SI OTTIENE: il lavoratore deve rivolgersi al medico curante per il rilascio del certificato di malattia che verrà inviato on line al datore di lavoro e alla sede Inps di residenza. L’indennità non spetta per ogni giorno di ritardo nell’invio del certificato. Il lavoratore deve accertarsi che sul certificato sia stato trascritto l’esatto indirizzo di reperibilità durante la malattia, per consentire i controlli. L’inesattezza dell’indirizzo comporterà la perdita dell’indennità. Il lavoratore deve rimanere a casa per i controlli dell’Inps o dell’Asl nelle fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 comprese le domeniche e i giorni festivi. In caso di assenza ingiustificata alla visita perderà l’indennità di malattia. RITORNA AL SOTTOMENU’

94 PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOTTOMENU’ La pensione di vecchiaia La pensione di anticipata La pensione agli invalidi civili La pensione di invalidità La pensione di inabilità La pensione ai superstiti L’assegno sociale La pensione se torni al Paese di origine RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

95 LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale, quando torna nel Paese d’origine, conserva i diritti previdenziali maturati in Italia. Fino al 31 dicembre 2017 la nuova legge sull’età pensionabile stabilisce: 65 anni e 7 mesi donne 66 anni e 7 mesi uomini 20 anni di contributi per i lavoratori dipendenti i seguenti Requisiti: 66 anni e 1 mesi donne 66 anni e 7 mesi uomini 20 anni di contributi per i lavoratori autonomi i seguenti Requisiti: Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda RITORNA AL SOTTOMENU’

96 LA PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI DIPENDENTI e AUTONOMI
Uomini 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Requisiti fino al Donne 41 anni e 10 mesi di contribuzione. Disposizioni eccezionali: Uomini 64 anni di età 35 anni di contributi al 31/12/2012 + aspettativa di vita Donne 60 anni di età donne 20 anni di contributi al 31/12/2012 Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda RITORNA AL SOTTOMENU’

97 LA PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
È un beneficio economico concesso ai cittadini che: non hanno contributi da lavoro e diventano inabili; non posseggono reddito o quest’ultimo non supera determinati limiti annuali che variano a seconda del tipo di invalidità. CHE COS’E’: Devi possedere il PERMESSO DI SOGGIORNO di durata non inferiore ad 1 anno; Oppure devi essere riconosciuto Rifugiato politico. Devi risiedere in Italia. Inoltre se sei un CITTADINO EXTRACOMUNITARIO Il riconoscimento di invalidità da il diritto al collocamento obbligatorio. Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda RITORNA AL SOTTOMENU’

98 LA PENSIONE DI INVALIDITA’ Requisiti:
Spetta ai lavoratori italiani o extracomunitari dipendenti o autonomi (ad eccezione dei lavoratori stagionali) in possesso del PERMESSO DI SOGGIORNO di durata non inferiore ad 1 anno, affetti da infermità che hanno versato i contributi per lavoro. Requisiti: infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’Inps, che riduca in modo permanente la capacità di lavoro a meno di un terzo; anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità. Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda RITORNA AL SOTTOMENU’

99 LA PENSIONE DI INABILITA’ Requisiti:
Spetta ai lavoratori italiano o extracomunitari dipendenti o autonomi (ad eccezione dei lavoratori stagionali) in possesso del PERMESSO DI SOGGIORNO di durata non inferiore ad 1 anno, che sono diventati totalmente inabili e possiedono contributi “per lavoro”. Requisiti: infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’Inps, che provochi un’assoluta o permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione; inabilità a svolgere alcuna attività lavorativa. Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda RITORNA AL SOTTOMENU’

100 LA PENSIONE AI SUPERSTITI
E’ la pensione del lavoratore che, spetta ai componenti del suo nucleo familiare, alla morte del lavoratore, assicurato o pensionato, avvenuta successivamente al compimento del 65° anno. Beneficiari: coniuge; figli minori, studenti o inabili e a suo carico; nipoti minori non economicamente autosufficienti, che siano stati a carico del parente defunto. La Pensione ai superstiti NON SPETTA: se il decesso del lavoratore è avvenuto prima del compimento dei 65 anni. Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda RITORNA AL SOTTOMENU’

101 L’ASSEGNO SOCIALE CHE COS’E’: REQUISITI:
E’ un sostegno economico concesso ai titolari di PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) 65 anni di età e 7 mesi; la residenza anagrafica, effettiva, stabile e continuativa in Italia da almeno 10 anni; e non posseggono redditi personali superiori a 5.824,91 euro se sono soli, oppure redditi cumulati, se sono sposati, superiori a ,82 euro per il 2017. La misura massima dell’assegno è pari a 448,07 euro per 13 mensilità per l’anno 2017. REQUISITI: Possono fare domanda, qualora sussistano tutti i requisiti anche: gli abitanti della Repubblica di San Marino; i rifugiati politici; i cittadini di uno Stato dell’Unione europea; IMPORTANTE: se il titolare, trasferisce la sua residenza definitivamente all'estero, la prestazione non viene più erogata. L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti. Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda RITORNA AL SOTTOMENU’

102 LA PENSIONE SE TORNI AL PAESE DI ORIGINE
Il lavoratore straniero può ottenere la Pensione a 66 anni e 7 mesi ed almeno 20 anni di contributi versati in Italia. La lavoratrice straniera a 65 anni e 7 mesi. Se il primo contributo lo hai versato a partire dal 1 gennaio 1996 allora sono sufficienti 5 anni e 70 di età più l’incremento all’aspettativa di vita. Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda RITORNA AL SOTTOMENU’

103 PRESTAZIONI SOCIALI SOTTOMENU’
Assegno di maternità Assegno per il nucleo famigliare Assegno per il nucleo famigliare erogato dai Comuni RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

104 L’ASSEGNO DI MATERNITA’
E’ un contributo economico concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps. Può essere richiesto per ogni figlio nato e per ogni minore adottato, o in affidamento preadottivo. Cittadine italiane e comunitarie Cittadine extracomunitarie in possesso (o in attesa del rilascio) del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo Cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario Cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino comunitario Cittadine extracomunitarie titolari dello status di rifugiate politiche e di protezione sussidiaria. Destinatari: Domanda: La richiesta dell’assegno di maternità deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data di nascita o dalla data di entrata di ingresso del bambino in famiglia (adozione o affidamento). reddito ISEE non superiore a ,95 euro per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi avvenuti nel 2016. non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità oppure percepire un trattamento previdenziale di importo inferiore a quello dell’assegno stesso. Requisiti: Beneficio: Per il 2016 l’importo mensile dell’assegno è di € 338,89  per 5 mensilità (1.694,45 euro). Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda Per il calcolo dell’ISEE rivolgerti al CAF-CIA RITORNA AL SOTTOMENU’ PRESTAZIONI SOCIALI RITORNA AL SOTTOMENU’ MATERNITA’

105 L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
E una prestazione, aggiunta alla retribuzione, a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Viene erogata ai lavoratori extracomunitari con le stesse regole che valgono per i lavoratori italiani. Lavoratori stranieri EXTRACOMUNITARI (anche per i familiari residenti in all’estero, se esiste una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia con lo Stato di provenienza del richiedente); Lavoratori stranieri RIFUGIATI POLITICI (diritto all’assegno per i familiari residenti all’estero). Titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria. Destinatari: reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, non superiore ad un importo stabilito annualmente da apposito decreto Ministeriale. Il reddito, per almeno il 70% derivante da lavoro dipendente o da prestazioni ad esso equiparate (es. pensione, oppure indennità di disoccupazione o di maternità o di malattia, ecc.). Requisiti: al proprio datore di lavoro (per lavoratori dipendenti non agricoli); alla sede INPS competente per residenza in tutti gli altri casi. Domanda: Per compilare la domanda rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA AL SOTTOMENU’ MATERNITA’ RITORNA AL SOTTOMENU’ PRESTAZIONI SOCIALI

106 L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE DEI COMUNI
E un sostegno economico, ai nuclei familiari in cui sono presenti almeno tre figli minori. Cittadini italiani e comunitari Cittadini extracomunitari in possesso (o in attesa del rilascio) del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo Cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario Cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino comunitario Cittadini extracomunitari titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Destinatari: Domanda: L’assegno deve essere richiesto al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono determinati i requisiti e viene erogato dall’Inps in due semestralità: può competere in misura intera o in misura ridotta per un massimo di tredici mensilità. nucleo familiare con tre o più figli conviventi di età inferiore ai diciotto anni; reddito ISEE non superiore a 8.555,99 euro per l’anno 2016 Requisiti: Per il 2016 l’importo dell’assegno, se spettante nella misura intera, è pari a 141,30 euro per tredici mensilità, per un importo complessivo di 1.836,90 euro. Beneficio: Per compilare la domanda rivolgiti al PATRONATO-INAC Per il calcolo dell’ISEE rivolgiti al CAF-CIA RITORNA AL SOTTOMENU’ MATERNITA’ RITORNA AL SOTTOMENU’ PRESTAZIONI SOCIALI

107 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
REATO DI CLANDESTINITA’ Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato senza un regolare permesso di soggiorno, commette reato di clandestinità. Non rischia il carcere ma è punito con l'ammenda da a euro. Viene espulso. Il questore può procedere all’espulsione con rito abbreviato, senza bisogno del nulla osta dell’autorità giudiziaria. Il clandestino può essere trattenuto presso i Cei (Centri di espulsione) fino a sei mesi, le proroghe vengono autorizzate dal giudice di pace quando il cittadino straniero non collabora o non arrivano i documenti necessari all’espulsione dal Paese d’origine. Chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio o affitta anche una stanza a stranieri che risultino irregolari al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, rischia da 6 mesi a fino a 3 anni di carcere e la confisca dell’immobile. E’ obbligatorio, per i pubblici ufficiali, denunciare i clandestini all'autorità giudiziaria tranne che per i medici e gli insegnanti che agiscono in virtù della tutela dei minori. Il datore di lavoro che occupa un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di euro per ogni lavoratore. Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per le prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole dell’obbligo. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

108 ESPULSIONE Il decreto di espulsione contiene l’intimazione a lasciare l’Italia entro 15 giorni. Lo straniero espulso, non può rientrare in Italia per un periodo di 5 anni. E’ disposta con decreto motivato: se lo straniero è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera; se non ha richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso, oppure ha il permesso revocato, o annullato, o scaduto da più di 60 giorni senza aver richiesto il rinnovo; se persona dedita a traffici delittuosi. Espulsione amministrativa Espulsione a titolo di misura di sicurezza Può essere ordinata nei confronti di un extracomunitario condannato per reati per i quali è previsto l’arresto e che risulti socialmente pericoloso. Può essere disposta, per un periodo non inferiore a 5 anni, dal Giudice che, nel pronunciare condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena a seguito di patteggiamento allo straniero che si trovi in una delle situazioni che comportano l’espulsione amministrativa del Prefetto, ritiene di dover condannare alla detenzione entro il limite di due anni, senza poter concedere la sospensione condizionale. L’espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione. La straniera in stato di gravidanza irregolare, non puo’ essere espulsa fino ai 6 mesi del bambino. Non possono essere espulsi gli stranieri conviventi con parenti entro il 2° grado di nazionalità italiana. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

109 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
DIRITTO ALLLA CASA I cittadini extracomunitari che esercitano una regolare attività di lavoro, titolari di agli alloggi della edilizia residenziale pubblica; al credito agevolato in materia edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. CARTA DI SOGGIORNO CE PERMESSO DI SOGGIORNO almeno biennale per LAVORO SUBORDINATO O LAVORO AUTONOMO Hanno diritto La nuova manovra economica, la legge 133/2008, all’art. 11 disciplina il piano nazionale di edilizia abitativa e limita la possibilità di accedere ad una casa popolare ai soli cittadini stranieri - a basso reddito - "residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione". RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

110 I DIRITTI DELLA DONNA SOTTOMENU’
MATERNITA’ Congedo e Indennità di maternità Espulsione I DIRITTI DELLA DONNA dal menù PRESTAZIONI SOCIALI Assegno di maternità Assegno per il nucleo famigliare Assegno per il nucleo famigliare dei Comuni RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

111 MATERNITA’ CONGEDO E INDENNITA’ DI MATERNITA’
La straniera con regolare rapporto di LAVORO SUBORDINATO ha diritto: di chiedere il congedo per maternità che consiste nell’ l’astensione obbligatoria dal lavoro, due mesi prima del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino, durante il quale percepisce l’indennità di maternità (80% della retribuzione). di fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per un massimo di 6 mesi, durante il quale verrà corrisposta un’indennità ridotta (30% della retribuzione); tale diritto del padre e della madre può essere richiesto anche in favore del figlio residente all’estero. Il certificato di nascita da allegare alla domanda e la firma apposta dall’altro genitore dovranno essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica o consolare operante nel territorio estero. dopo la nascita al riposo giornaliero per allattamento e a permessi per malattia del bambino; di non essere licenziata dall’inizio della gestazione fino al compimento di tre anni di età del bambino, salvo per giusta causa. La straniera con regolare rapporto di LAVORO AUTONOMO ha diritto: all’indennità di maternità solo se risulta iscritta ad una gestione previdenziale autonoma e sia in regola con il versamento dei contributi dovuti all’Inps alla data di inizio del periodo indennizzabile. La straniera con regolare rapporto di LAVORO DOMESTICO ha diritto: all’indennità di maternità , solo se ha sei mesi di contributi nell’anno precedente o in alternativa un anno di contributi nel biennio antecedente l’inizio del periodo di astensione. Se la gravidanza è iniziata all’interno del rapporto di lavoro non può essere licenziata fino al 3° mese dopo il parto. RITORNA AL SOTTOMENU’

112 MATERNITA’ LA STRANIERA IN STATO DI GRAVIDANZA senza permesso di soggiorno NON PUÒ ESSERE ESPULSA: Fino a quando il nascituro non compie i 6 mesi d’età e non potrà essere espulso per lo stesso periodo nemmeno suo marito, seppur entrato clandestinamente in Italia, purché viva con la propria congiunta (la richiesta è presentata, al momento della nascita, direttamente in Questura allegando passaporto e stato di famiglia). L’immigrata ha in questo caso diritto al permesso di soggiorno per cure mediche presso la Questura indicando generalità e luogo di dimora deve presentare: 6 foto formato tessera; una marca da bollo da 16 euro; certificato che attesti lo stato di gravidanza e la data presumibile del parto, rilasciato da un medico della Asl o da un consultorio. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno è possibile richiedere l’iscrizione al servizio sanitario nazionale che consentirà di usufruire dell’esenzione dal pagamento del ticket per tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio e per tutte le prestazioni specialistiche ai fini della tutela della maternità. Il permesso di soggiorno per cure mediche, in ogni caso, non consente di uscire dal territorio italiano, di lavorare e soprattutto non può essere trasformato in altro permesso di soggiorno, salvo casi eccezionali (se il marito è regolare in Italia e possiede i requisiti, il permesso di soggiorno per cure può essere convertito in motivi familiari). RITORNA AL SOTTOMENU’

113 I DIRITTI DELLA DONNA ASSISTENZA SANITARIA PROTEZIONE SOCIALE
Cure gratuite per le immigrate regolari e irregolari durante la gravidanza e fino al 6° mese di vita del bambino. Iscrizione al Ssn del minore e cure continuative da parte di un pediatra di base. Le immigrate sottoposte a violenza vengono inserite in programmi di assistenza sociale. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, non e’ richiesta da parte della vittima la denuncia, ne’ alcuna forma di collaborazione con gli organi di polizia o con l’Autorità’ giudiziaria. PROTEZIONE SOCIALE PERMESSO PER CURE MEDICHE Ti viene rilasciato se sei una clandestina solo durante la gravidanza e fino al compimento dei 6 mesi del bambino. Non puoi essere espulsa e puoi convertirlo in casi eccezionali in motivi di famiglia. PERMESSO DI SOGGIORNO CE Ti viene rilasciata se soggiorni regolarmente da almeno 5 anni. CARTA DI SOGGIORNO per familiare di cittadino comunitario Ti viene rilasciata se sei cittadina extracomunitaria e hai un figlio o un marito italiano o comunitario residente in Italia e con il quale convivi. Il genitore extracomunitario anche naturale del minore italiano ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La richiesta è presentata, al momento della nascita, direttamente in questura allegando passaporto e stato di famiglia. RITORNA AL SOTTOMENU’

114 I DIRITTI DEL RIFUGIATO
Il cittadino straniero può ottenere lo status di rifugiato, dimostrando che non può far ritorno in Patria per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Per l’ottenimento dello status può essere sufficiente dimostrare che il Paese d’origine è in guerra. Qualora lo status non venga esteso ai familiari, gli stessi possono essere ricongiunti oppure se si trovano in Italia possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ma sono esonerati dal dover dimostrare un alloggio idoneo e adeguato reddito. Diritto alla tutela familiare Per i minori l’accesso agli studi è al pari dei cittadini italiani. I maggiorenni accedono agli studi, all’aggiornamento e perfezionamento professionale al pari dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Diritto all’istruzione Diritto al documento di viaggio Viene rilasciato un documento di viaggio che consente i viaggi fuori del territorio nazionale della validità di 5 anni. Diritto al permesso di soggiorno Viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della validità di 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovato. Sul sito del Ministero dell’Interno: il modello di domanda da compilare L'opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato: italiano - inglese - francese - spagnolo - arabo segue RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

115 I DIRITTI DEL RIFUGIATO
L’Italia garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolari e alle loro famiglie parità e uguaglianza rispetto ai lavoratori italiani. In materia di accesso al pubblico impiego i rifugiati sono al pari dei cittadini dell’U.E. Diritto al lavoro Diritto all’assistenza sanitaria e sociale Sono equiparati ai cittadini italiani. Parità di trattamento con il cittadino italiano relativamente: al diritto di accedere ai Tribunali, ai diritti e interessi legittimi nei rapporti con la Pubblica amministrazione, all’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e modi previsti dalla legge. Tutela giurisdizionale Inerenti alla domanda di asilo: tutti gli atti relativi alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, alla richiesta di contributi economici e in generale tutti i documenti concernenti i rifugiati sono sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, come previsto dalla Legge n.241/90. Protezione dei dati Divieto di espulsione o respingimento Salvo il caso in cui il rifugiato diviene un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure non sia egli stato oggetto di una condanna già passata ingiudicato per un crimine o un delitto grave. RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

116 LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI
Il cittadino straniero, può ottenere lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria se, pur non avendo i requisiti per richiedere lo status di rifugiato, è ugualmente bisognoso di protezione internazionale. Lo status di protezione sussidiaria viene riconosciuto allo straniero per il quale sussistono fondati motivi per cui se tornasse in Patria correrebbe un grave rischio. Qualora lo status non venga esteso ai familiari, gli stessi possono essere ricongiunti oppure se si trovano in Italia possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Per il ricongiungimento di un familiare non bisogna dimostrare un reddito adeguato ne idoneo alloggio e pertanto vengono equiparati agli stranieri con riconoscimento di status di rifugiato. Diritto alla tutela familiare E’ rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della validità di 3 anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento. Permette l’accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro se ne sussistono i requisiti. Diritto al permesso di soggiorno segue RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

117 LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI
Qualora sussistono fondate ragioni che non consentono di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero il titolo di viaggio per stranieri. Diritto al documento di viaggio Diritto all’assistenza sanitaria e sociale Sono equiparati ai cittadini italiani. Godono dello stesso trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per tirocinio sul luogo del lavoro. In materia di accesso al pubblico impiego sono al pari dei cittadini dell’U.E. Diritto al lavoro Per i minori l’accesso agli studi è al pari dei cittadini italiani. Per i maggiorenni è riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti. Diritto all’istruzione RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

118 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Il ricongiungimento familiare, secondo la legge italiana viene rilasciato alla condizione che lo straniero immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari “normali condizioni di vita”. Il cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno Ce o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per motivi religiosi, con durata non inferiore ad un anno, può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: il coniuge maggiorenne non legalmente ed effettivamente separato (non è consentita la poligamia); i figli minori (affidati o adottati), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni con invalidità totale; i genitori a carico con più di 65 anni con assicurazione sanitaria se in patria non ci sono altri figli in grado di provvedere a loro; parenti entro terzo grado a carico inabili al lavoro. Requisiti documentazione che dimostri il rapporto di parentela, se proveniente dall'estero tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana nel paese di appartenenza dello straniero; disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale regionale o certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'unità sanitaria locale competente; Possedere un reddito pari all’importo dell’assegno sociale (pari a 5.824,91 euro per il 2017) + la metà per ogni familiare da ricongiungere (es. il dichiarante + 1 familiare = 8.737,36 euro). Per più figli minori di 14 anni il reddito da dimostrare è solo il doppio dell’assegno sociale (11.649,82 euro); per i genitori con più di 65 anni si dovrà stipulare un’assicurazione sanitaria, senza scadenza, che copra i rischi di malattia, infortunio e maternità (ad esempio in analogia a quanto richiesto ai cittadini stranieri beneficiari di visto per studio) oppure l’iscrizione volontaria al SSN. Il ricongiungimento con cittadini italiani è previsto solo per i familiari entro il 2° grado. Gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o protezione sussidiaria sono esonerati dal dimostrare reddito e alloggio Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE segue

119 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) rilascia SU RICHIESTA di un familiare il nulla osta per il ricongiungimento familiare o familiare al seguito necessario per ottenere il visto per l’ingresso nel territorio italiano Per l’invio della richiesta di nulla osta rivolgiti al PATRONATO-INAC. Il nullaosta viene consegnato al familiare che ne ha fatto richiesta, che a sua volta lo spedisce al familiare all’estero. Con il nullaosta lo straniero può ritirare presso il Consolato italiano all’estero il VISTO D’INGRESSO ed entrare in Italia, Entro 8 giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia presso lo SPORTELLO UNICO ritira il modulo di richiesta del permesso di soggiorno e si reca all’ufficio postale per spedire la richiesta permesso di soggiorno unitamente a: copia del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 16 euro. In presenza dei requisiti di alloggio e reddito è consentito l’ingresso del genitore naturale per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

120 I DIRITTI DEI MINORI RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
Non possono essere espulsi e diritto di restare in Italia Hanno diritto alla protezione e all’assistenza sanitaria (iscrizione SSN) Hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno Hanno l’obbligo scolastico e il diritto allo studio Non possono lavorare ma al compimento dei 18 anni possono ottenere un permesso per lavoro. Minori stranieri non accompagnati Minori stranieri adottati o affidati a scopo adottivo da cittadini italiani In possesso di visto, in Italia non devono richiedere il permesso di soggiorno ed acquistano automaticamente la cittadinanza italiana. L’iscrizione al SSN avviene come per un minore italiano. Chi è autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore per problemi psicofisici, può lavorare ma non convertire il permesso per motivi di lavoro. Nel diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare si deve considerare con priorità il superiore interesse del minore. Diritti all’unità familiare Hanno diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari Nella determinazione del reddito per il ricongiungimento di 2 e più minori basta dimostrare il doppia dell’assegno sociale Sono esenti nel pagamento del visto d’ingresso nei paesi Schengen Minori di 14 anni Hanno diritto al permesso di soggiorno per minori anni (per tale permesso va versato il contributo di 30,46 euro). Acquistano automaticamente la cittadinanza italiana se convivono con il genitore che l’ha ottenuta. Minori di anni Le pratiche di ricongiungimento o richiesta cittadinanza iniziate da stranieri minorenni se si concludono quando questi sono diventati maggiorenni conservano i diritti dei minorenni. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

121 I DIRITTI DAI 18 ANNI La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno. Ha il diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, se ne ricorrono i requisiti. Può convertirlo in permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, ricerca lavoro, cure mediche. Nel caso di conversione in permesso per studio, non paga l’iscrizione SSN se era già presente regolarmente sul territorio italiano e iscritto al SSN obbligatorio. Permesso per motivi familiari Può convertirlo in permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se : è entrato in Italia da almeno 3 anni; ha seguito per 2 anni un progetto di integrazione sociale; frequenta corsi di studio o svolge attività lavorativa. Permesso per affidamento Minori reclusi che abbiano commesso un reato Se hanno partecipato ad un programma di integrazione sociale, al compimento dei 18 anni possono ottenere un permesso per protezione sociale. Lo straniero, nato e residente legalmente in Italia, al compimento del 18° anno di età e fino al compimento del 19° anno ha diritto a richiedere la cittadinanza italiana. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

122 I documenti da presentare sono: RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
SPOSARSI IN ITALIA Può farne richiesta qualunque cittadino libero dal vincolo del matrimonio presso l’ufficio del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi. I minorenni devono prima ottenere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori. I documenti da presentare sono: Passaporto valido; Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese d’origine con firma autenticata in Prefettura se si tratta di un paese extracomunitario; Se il cittadino straniero è residente in Italia, certificato di stato libero e di residenza in bollo; Due testimoni con i documenti d’identità validi; (se stranieri con permesso di soggiorno); Per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla parrocchia. IMPORTANTE: La Corte Costituzionale, ha stabilito che lo straniero presente in Italia può contrarre matrimonio anche se non in possesso di documentazione attestante la regolarità dell’ingresso e del soggiorno nel nostro Paese. E’ bene sapere che, è prevista la revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, nel caso in cui, venga accertato che al matrimonio non sia seguita l’effettiva convivenza (salvo che dal matrimonio sia nata prole). Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per: le prestazioni sanitarie, le iscrizioni alle scuole dell’obbligo e per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile). RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

123 Se regolari possono frequentare corsi: RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
STUDIARE I ITALIA Agli studenti stranieri viene assicurato lo stesso trattamento riservato agli studenti italiani. Inferiori a 15 anni, sia regolari che irregolari, hanno diritto all'istruzione (scuola dell'obbligo). MINORI Se regolari possono frequentare corsi: di alfabetizzazione per conseguire il titolo della scuola dell'obbligo; di integrazione degli studi, fatti nel Paese di provenienza per il titolo della scuola dell'obbligo o il diploma di scuola secondaria superiore; di lingua italiana; di formazione professionali. ADULTI Possono iscriversi gli stranieri che abbiano una carta di soggiorno o un permesso per i seguenti motivi: lavoro subordinato o autonomo motivo familiare asilo politico o umanitario motivo religioso UNIVERSITA’ REQUISITI: titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia, oppure equivalente se ottenuto all'estero; certificazione che assicuri la conoscenza della lingua italiana adeguata alla frequenza dei corsi; Deve imparare l’italiano. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

124 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
DOVE IMPARARE L’ITALIANO Università per gli stranieri a Perugia Università per gli stranieri di Siena IcoN – Italian Cultur on the Net Italica Università degli studi di Bergamo Università degli studi di Bologna - Cilta Università degli studi di Firenze – Centro di cultura per stranieri Università degli studi di Firenze – Centro linguistico di ateneo Università degli studi di Genova Università degli studi de l’Aquila Università degli studi di Lecce Università degli studi di Milano Università degli studi di Parma Università degli studi di Roma Tre Università degli studi di Trento Università degli studi di Udine Università degli studi di Urbino Università degli studi di Milano Università del Salento Asils – Associazione scuole di italiano come lingua Seconda Istituto Italiano di Firenze Università degli studi di Napoli "L'Orientale Asils - Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

125 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
COME INVIARE IL DENARO A CASA Se sei un lavoratore e vuoi inviare denaro all’estero ai tuoi familiari o amici o parenti, o sei uno studente e vuoi ricevere denaro in tutta sicurezza e nel giro di pochi minuti, ti consigliano di utilizzare i servizi specializzati di trasferimento denaro: agenzie di Money transfer, Banche e Poste. Per accedere al servizio è necessario possedere un documento legalmente valido e riconosciuto dalle autorità italiane: Carta d’identità Passaporto Patente di guida Carta del turista Identificazione di governo con foto un documento di identificazione valido. I cittadini extracomunitari per accedere al servizio devono possedere il Permesso di soggiorno. L’agenzia di Money transfer, banche o poste hanno l’obbligo di “acquisire e conservare per 10 anni copia del permesso di soggiorno dei clienti extracomunitari” e segnalare gli irregolari entro 12 ore alla polizia, se non si attiene alla regola, pena la cancellazione dall’elenco degli agenti finanziari. Maggiori informazioni al sito RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

126 COME DIVENTARE IMPRENDITORI AGRICOLI
I lavoratori stranieri extracomunitari possono esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo in agricoltura in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). sei in possesso di conoscenze e competenze professionali; hai aperto una partita Iva; sei iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ; conduci terreni a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, oppure in affitto; sei iscritto all’INPS. Puoi svolgere un’attività agricola se: eserciti un’attività agricola da almeno due anni; hai frequentato un corso per operatore agrituristico dedichi all’attività agrituristica 85% delle giornate occupate all’attività agricola, impegnando le materie prime e i locali dell’azienda. Puoi svolgere un’attività agrituristica se: Rivolgiti alla CIA- Confederazione italiana agricoltori per avere una consulenza RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

127 I RAPPORTI CON IL FISCO. Cosa devo sapere
Ogni contribuente deve avere il CODICE FISCALE Se svolgi un LAVORO SUBORDINATO Devi: PRESENTARE IL MODELLO 730 PER: PRESENTARE IL MODELLO UNICO PER DICHIARARE: Dichiarare gli importi ricevuti dal datore di lavoro e ottenere l’eventuale rimborso direttamente nella busta paga di luglio. Rilasciando la delega al Centro di Assistenza Fiscale (CAF-CIA) otterrai la consulenza di esperti e la compilazione del modello 730 a pagamento. Redditi ottenuti da più datori di lavoro privati. Si presenta da maggio a ottobre presso Agenzie delle Entrate, o agli uffici postali, o alle banche convenzionate. Anche in questo caso rivolgiti al CAF-CIA per la consulenza di esperti e la compilazione del Modello Unico a pagamento. segue RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

128 I RAPPORTI CON IL FISCO. Cosa devo sapere
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa o professione, devono richiedere l’attribuzione della PARTITA IVA presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. OBBLIGHI: Iscrizione al Registro delle imprese; Iscrizione e versamento contributi all’INPS LAVORO AUTONOMO Tenuta delle scritture contabili; Fatturazione OBBLIGHI FISCALI: PRESENTAZIONE MODELLO UNICO Dichiarazione dei redditi d’impresa o reddito di lavoro autonomo. L’obbligo vale anche se non si è percepito reddito. Si presenta entro il 31 ottobre presso Agenzie delle Entrate anche per via telematica, o agli uffici postali, o alle banche convenzionate. Rivolgiti al CAF-CIA per avere una consulenza RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE


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