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1 Legge 15 luglio 2009, n. 94 LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO.

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1 1 Legge 15 luglio 2009, n. 94 LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO

2 Regolarità del soggiorno L’ufficiale d’anagrafe ha sempre verificato, ai fini dell’iscrizione anagrafica, la condizione di regolarità del soggiorno del cittadino straniero.

3 Regolarità del soggiorno La regolarità è dimostrata attraverso l’esibizione di: Permesso di soggiorno; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione; ovvero, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno dalla documentazione prevista, a secondo dei casi, dalle Circolari Ministeriali.

4 Regolarità del soggiorno Dopo l’entrata in vigore della legge 27 maggio 2007, n. 68,” Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" per i soggiorni di breve durata (massimo 90 giorni), non è più necessario il permesso di soggiorno. E’ sufficiente la presentazione della dichiarazione di presenza.

5 Regolarità del soggiorno Le iscrizioni anagrafiche, a seguito delle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32 del 13 giugno 2007, (riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis) e n. 14 del 31.10.2008, (riacquisto cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13 lett. c) possono essere richieste con la sola esibizione del passaporto riportante il visto/timbro Schengen e, nei casi previsti la dichiarazione di presenza o la registrazione in una struttura ricettiva o alberghiera.

6 Regolarità del soggiorno L’ufficiale dello stato civile ha dovuto “imparare” a verificare la regolarità del soggiorno, in virtù della formulazione dell’articolo 116 del codice civile: “lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”

7 Regolarità del soggiorno La difficoltà non sussiste laddove il cittadino straniero presenti il permesso di soggiorno o la documentazione alternativa prevista dalla Circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ma molto spesso la regolarità del soggiorno va’ verificata attraverso la lettura del visto/timbro Schengen

8 ACCORDI DI SCHENGEN Il primo risultato tangibile ed importante della strategia cooperativa degli Stati europei nel campo della politica migratoria è senza dubbio rappresentato dagli accordi di Schengen.

9 ACCORDI SCHENGEN Con questa locuzione si indica un articolato insieme di trattati internazionali, che comprende essenzialmente: 1) l'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985 fra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi; 2) la Convenzione che definisce le condizioni di applicazione e le garanzie per l’attuazione della libera circolazione, firmata il 19 giugno 1990, ed entrata in vigore nel 1995, dagli stessi Stati firmatari dell’Accordo; 3) i v ari atti di adesione degli Stati che si sono aggiunti progressivamente al nucleo originario dei contraenti; 4) un numero considerevole di atti esecutivi, deliberati nel corso degli anni dagli organi Schengen,in particolare dal Comitato esecutivo.

10 ACCORDI DI SCHENGEN PERCHE’? per eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari, degli altri Stati membri della Comunità o di paesi terzi.

11 CONVENZIONE SCHENGEN Visti per i soggiorni di breve durata Articolo 9 1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si impegnano a proseguire di comune accordo l`armonizzazione della loro politica in materia di visti. 2. Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della firma della presente Convenzione e dopo tale firma, il regime dei visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua decisione,tenere conto dei loro interessi nonchè delle conseguenze della decisione stessa

12 CONVENZIONE SCHENGEN Articolo 10 1. E' istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi. 2. Fino all'istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, semprechè il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti del presente Capitolo. 3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente Capitolo.

13 CONVENZIONE SCHENGEN Articolo 11 Il visto istituito all'articolo 10 può essere: a. un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purchè nè la durata di un soggiorno ininterrotto, nè il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso; b. un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente piu` volte sul territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purchè la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.

14 CONVENZIONE SCHENGEN Articolo 12 1. Il visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e, se del caso, dalle autorità delle Parti contraenti designate conformemente all'articolo 17. 2. La Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla sede diplomatica o consolare della Parte contraente in cui avviene il primo ingresso. 3. Il Comitato esecutivo specifica le modalità d'applicazione ed in particolare i criteri per determinare la destinazione principale.

15 Ingresso in area Schengen

16 CONVENZIONE SCHENGEN STATI ADERENTI ACCORDO SCHENGEN Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria

17 TIMBRO SCHENGEN

18 18 Verifiche: timbro Schengen e' il timbro che viene apposto sul passaporto dalle autorita' di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nell'area Schengen o in uscita. Da quella data decorre il termine di 8 giorni, per rendere alla questura la dichiarazione di presenza (salvo non sia gia' stata resa agli uffici di polizia di frontiera quando l'ingresso in area Schengen avvenga gia' in Italia ).

19 Verifiche: Dalla data di apposizione del timbro Schengen devono essere conteggiati i giorni a disposizione del cittadino per ritenersi regolarmente soggiornante. In caso di provenienza da Paesi per i quali non è previsto il visto d’ingresso la durata della permanenza nell’area Schengen è di 90 gg ogni semestre. In presenza di visto è necessario dare lettura congiunta del visto e del timbro per verificare la regolarità del soggiorno.

20 VISTO SCHENGEN paese dove il timbro ha validità (Area Schengen ovvero un unico Paese specificato) (Nell’esempio valido per Italia) periodo entro il quale il visto deve essere utilizzato (nell’esempio valido dal 16.01.2005 al 15.01.2006) se il visto può essere utilizzato per entrate ed uscite multiple (nell’esempio vedi Multi) validità del visto (nell’esempio 365 giorni) N el caso in cui sul visto non vi sia apposta la fotografia, verificare che vi sia l’indicazione che il documento è valido senza fotografia.


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