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Sicurezza sul lavoro:
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Dalla legge 626 al D.lgs 81/08: i cambiamenti
La Legge 626 del 1994 fu la legge che rese più moderna la sicurezza sul lavoro in Italia, venne introdotta sia per abrogare le leggi precedenti, che per recepire tutte le normative europee per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le principali novità introdotte da questo Decreto furono il Servizio di Prevenzione e Protezione, la figura dell’RSPP, suo Responsabile e la figura dell’RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che funge da tramite tra lavoratori e datore di lavoro. Rispetto al DPR 547/55 il datore di lavoro con il L. 626/94 diventa responsabile del processo di miglioramento della sicurezza del luogo di lavoro e non più solo “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”, per questo viene obbligato dallo stesso decreto a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi
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Nel 2007 viene approvata la legge delega n
Nel 2007 viene approvata la legge delega n. 123 che conferisce al Governo il mandato di riformare la L. 626/94 entro il maggio del Era diventato infatti necessario: armonizzare le leggi vigenti per creare un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro; estendere le disposizioni del L. 626/94 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti; prevedere un adeguato sistema sanzionatorio; introdurre l’obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all’interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un’ammenda; rafforzare gli organi ispettivi. Il 6 febbraio 2008, l’allora Ministro del Lavoro Cesare Damiano firmò, in accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, Il Decreto legislativo n.81 che unificava la normativa degli ultimi 50 anni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il 30 aprile 2008 il testo definitivo venne poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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La nuova normativa contiene 306 articoli e 51 allegati e:
introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in esso contenute; istituisce la figura dell’RLS, quale rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza; obbliga alla compilazione del DVR da parte del datore di lavoro, come suo obbligo non delegabile; determina la responsabilità delle aziende appaltatrici nei confronti di quelle subappaltanti; prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola nei seguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del 20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria. In aggiunta al testo unico il codice penale fornisce i mezzi per punire atti e comportamenti omissivi che causano l’infortunio o la morte del lavoratore, con i reati di lesioni colpose e omicidio colposo. Nel 2009 e negli anni successivi sono state effettuate ulteriori modifiche al DLgs 81/08, la prima con il DLgs 106/09, la più recente con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che va a regolare la formazione sulla sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti.
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D.Lgs. 81/2008 306 articoli e XIII Titoli. 51 Allegati:
Titolo I: 1-61, Principi Comuni Titolo II: 62-68, Luoghi Lavoro Titolo III: 69-87, Attrezzature/DPI Titolo IV: , Cantieri temporanei o mobili Titolo V: , Segnaletica Titolo VI: , Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: ,Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII: , Agenti FISICI Titolo IX: , Sostanze PERICOLOSE Titolo X: , Esposizione ad agenti BIOLOGICI Titolo XI: , Protezione da Atmosfere Esplosive Titolo XII-XIII: , Disposizioni Finali
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LEGGI ABROGATE DPR 547/55 DPR 164/56 DPR 303/56 (tranne art. 64)
D.Lgs. 277/91 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 493/96 e D.Lgs. 494/96 D.Lgs. 187/2005 Art. 36 –bis L.248/06 e Artt. 2,3,5,6 e 7 Legge 123/07 Ogni altra disposizione incompatibile
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Entrata in vigore: 15 maggio 2008: la parte generale. 29 luglio 2008 (1 gennaio 2009): a) nuovi obblighi di valutazione dei rischi ex artt. 17, c.1°, lett a) e 28. b) le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi (art 29) e le relative disposizioni sanzionatorie
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Principali novità Amplia gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e delle altre figure esterne in ordine alla Formazione (ora obbligatoria per dirigenti e preposti) ed Addestramento. Sorveglianza sanitaria e medico competente (visita i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno e lo comunica al datore di lavoro ex art. 38). Definizioni(art.2): in particolare quella di PREVENZIONE mutuata dall’Art 2087 c.c. Introdotte nuove definizioni: a) norma tecnica, buone prassi e linee guida b) Formazione, informazione ed addestramento. Ampliato campo di applicazione anche ai lavoratori in distacco ed a distanza. Definizione del concetto di Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in una assenza di malattia o d’infermità (Art.2, c.1 lett.o)
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I Soggetti obbligati Il Datore di lavoro. Il Dirigente. Il Preposto.
I Lavoratori. Il responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e protezione (RSPP e ASPP). I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il medico competente (MC).
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Il Datore di lavoro D. lgs 81
E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (Art. 2,c.1 lett.b). Obblighi non delegabili: a) Designare il Rappresentante del Servizio Prevenzione e sicurezza; b) Valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi. Obblighi delegabili: Tutti gli altri previsti dalla normativa vigente.
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Legge 626 La prevenzione organizzata dal Datore di lavoro
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Il Dirigente E’ la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (Art.2,c.1 lett.d). Obblighi iure proprio: a) Tutti quelli previsti dall’art. 18 del T.U. e dalle altre norme vigenti. Altri obblighi: a) Quelli trasmessi con la delega di funzioni. Delega di funzioni di tipo “organizzativo-gestionale”
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Il Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art.2, c.1 lett.e).
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Preposti Obblighi: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. Delega di funzioni di tipo esecutivo.
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Il Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Applicabilità della norma a tutte le tipologie di lavoratori.
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Gli altri Soggetti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Medico competente : medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi di cui all’art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
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Informazione, Formazione e Addestramento
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro . Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Addestramento:complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche DPI, e le procedure di lavoro. Si può dire, riassumendo in modo sintetico, che gli obiettivi sono che il soggetto destinatario debba acquisire: con l’informazione il “sapere”; con la formazione il “saper essere”; con l’addestramento il “saper fare”.
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Informazione ai lavoratori
Oggetto: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure relative alle procedure di cui al punto b; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; e) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori. Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 19
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Formazione dei lavoratori
Oggetto: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata, i contenuti minimi e le modalita’ Deve avvenire: a) al momento di costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) nel caso di trasferimento o cambiamento di mansioni; c) nell’ipotesi di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza…. Libretto formativo del cittadino.
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Documento di valutazione del rischio
Deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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«Segue» Documento di valutazione dei rischi
Va rielaborato quando: a) modifiche significative del processo produttivo e/o organizzazione del lavoro; b) evoluzione della tecnica; c) a seguito di infortuni significativi; d) su segnalazione della sorveglianza sanitaria. 22 22
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