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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Dopo le novità del primo semestre 2014 Pompei (NA), 4 dicembre 2014 Luigi Giordano.

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1 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Dopo le novità del primo semestre Pompei (NA), 4 dicembre 2014 Luigi Giordano

2 Le novità in materia di imposta unica comunale (Iuc)
di Luigi Giordano TREVISO 2

3 Le novità in materia di imposta municipale propria (Imu)
TREVISO 3

4 La proroga della scadenza del saldo Imu 2013
TREVISO 4

5 La proroga della scadenza del saldo Imu 2013
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Articolo 1, comma 728 La disposizione prevede che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’Imu 2014 Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 Articolo 1, comma 12bis La disposizione prevede che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1bis La disposizione abroga il comma 12bis dell’art. 1 del decreto legge n. 133 del 2013 TREVISO

6 IMU: il versamento dell’acconto 2014
TREVISO 6

7 Versamento dell’acconto 2014
Risoluzione 23 giugno 2014, n. 1/DF In considerazione della evoluzione normativa e della conseguente incertezza che si è creata per la corretta applicazione dell’Imu e della Tasi, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’importo dovuto entro il 16 giugno 2014, si ritiene che sussistano le condizione per cui i Comuni possono considerare applicabile l’art. 10 della legge n. 212 del 2000, stabilendo un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del 16 giugno 2014) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni ed interessi Pagina 7 TREVISO

8 Imu: il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà
TREVISO 8

9 Il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Art. 69, comma 1, lettera a) “contratto di multiproprietà”: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione ICI Versamento (legge 23 dicembre 2000, n Art. 19): effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale Dichiarazione (decreto 12 maggio 2009): vi è l’obbligo deve essere presentata dai singoli titolari dei diritti … segue TREVISO

10 Il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà
Versamento: dai singoli titolari dei diritti Dichiarazione (decreto 30 settembre 2012): vi è l’obbligo deve essere presentata dai singoli titolari dei diritti IMU dal 2013 Decreto legge 6/03/2014, n.16 convertito dalla legge 2/05/2014, n.68 Articolo 1, comma 1, lettera c-bis) Versamento (a decorrere dall’anno d’imposta 2013): effettuato da chi amministra il bene. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMU dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale TREVISO

11 Imu: i terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
TREVISO 11

12 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Art. 7, comma 1 Sono esenti i: h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (vedi circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9) La legge n. 984 del 1977 non è applicabile alla Regione Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano (Corte Costituzionale 15 dicembre 1983, n. 340) Nel Friuli Venezia Giulia probabilmente si può applicare la legge regionale n. 33 del 2002 che, ancorché non fa riferimento all’aspetto fiscale, individua i Comuni montani e quelli parzialmente montani provvedendo anche, per questi ultimi, alla loro delimitazione … segue Pagina 12 TREVISO

13 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9 Elenca i Comuni totalmente o parzialmente montani o di collina Nei Comuni totalmente montani o di collina l’esenzione spetta per tutti i terreni Nei Comuni parzialmente delimitati (PD) l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; per l’esatta individuazione bisogna rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici Scau (Servizio Contributi Agricoli Unificati) Per i Comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall’elenco allegato alla circolare … segue Pagina 13 TREVISO

14 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 art. 4, comma 5bis Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni … segue Pagina 14 TREVISO

15 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24/04/2014 n. 66 convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 (art. 22, commi 2 e 2bis  Il comma 2 sostituisce il comma 5bis dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012 con il seguente: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall’IMU.  Il comma 2bis dispone che i decreti sopra previsti sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  … segue Pagina 15 TREVISO

16 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24/04/2014 n. 66 convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 (art. 22, commi 2 e 2bis La disposizione apporta le seguenti modifiche: l’individuazione dei Comuni nei quali si applica l’esenzione non è più facoltativa bensì obbligatoria con apposito decreto (da emanare entro il 21 settembre 2014); è prevista l’applicazione dal 2014; è prevista la diversificazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli iap, rispetto agli altri terreni; non è più previsto l’eventuale criterio della redditività dei terreni; è previsto che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al nuovo decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU; è previsto che bisogna ottenere un maggiore gettito Imu annuo, a decorrere dal 2014, non inferiore a 350 milioni di euro; … segue Pagina 16 TREVISO

17 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24/04/2014 n. 66 convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 (art. 22, commi 2 e 2bis La disposizione apporta le seguenti modifiche: per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, detto maggiore gettito è trattenuto dal Ministero dell’interno dalle somme da erogare, a qualsiasi titolo, a ciascun Comune ovvero, in caso di incapienza, dall’Agenzia delle entrate sui riversamenti Imu da F24 o bollettino postale; per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il recupero avviene in sede di compartecipazione ai tributi erariali; con decreto del Ministero dell’interno (da emanare entro il 21 settembre 2014) sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall’IMU … segue Pagina 17 TREVISO

18 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto interministeriale 28 novembre 2014 (sostituisce l’individuazione dei terreni effettuata con la circolare n. 9 del 14 giugno 1993) In tutto il territorio italiano, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano (applica l’IMI), sono esenti dall’IMU: i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”; i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei Comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco. L’esenzione si applica anche ai predetti terreni nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o IAP I terreni agricoli ubicati nei Comuni con altitudine fino a 280 metri non sono esenti … segue Pagina 18 TREVISO

19 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto interministeriale 28 novembre 2014 (sostituisce l’individuazione dei terreni effettuata con la circolare n. 9 del 14 giugno 1993) I terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono esenti da Imu anche se ubicati nei Comuni con altitudine fino a 280 metri. Il versamento per l’anno d’imposta 2014 è effettuato in una unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014. Nell’Allegato A sono riportati sia gli importi da recuperare sia quelli da rimborsare nei riguardi dei Comuni per i quali varia il gettito per effetto del nuovo elenco dei Comuni montani. Il maggior gettito stimato, rispetto all’importo di 350 milioni di euro (dall’Allegato A emerge una stima di 365,5 milioni di euro), sarà utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore dei Comuni nei quali ricadono i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile cui è riconosciuta l’esenzione. L’eventuale eccedenza potrà essere utilizzata per reintegri correlati a rettifiche puntuali delle stime indicate nell’Allegato A … segue Pagina 19 TREVISO

20 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 29 luglio 2014 Ai fini della per la compensazione del minor gettito, tutti i Comuni (ad esclusione di quelli della provincia di Bolzano) devono inserire, entro il 15 settembre 2014, sul Portale del Federalismo fiscale i dati dei predetti terreni. In particolare, devono essere inserite le seguenti informazioni: codice fiscale del/dei possessore/i del terreno. Nel caso di più inserimenti relativi al medesimo codice fiscale, i dati verranno aggiornati automaticamente all’ultimo inserimento qualifica del/dei proprietario/i (IAP/CD): check box da attivare nel caso di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola numero di particella/particelle: indica il numero delle particelle di terreni che il/i soggetto/i possiede/possiedono nel comune reddito dominicale catastale totale: indica il reddito complessivo di tutti i terreni che il/i soggetto/soggetti possiede/possiedono nel comune aliquota IMU 2013 per i terreni oggetto del presente decreto aliquota IMU 2014 per i terreni oggetto del presente decreto. … segue Pagina 20 TREVISO

21 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
MEF COMUNICATO STAMPA DEL 19 SETTEMBRE 2014 OGGETTO: IMU – INSERIMENTO SUCCESSIVO AL 15 SETTEMBRE 2014 NEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE DEI DATI RELATIVI AI TERRENI A IMMUTABILE DESTINAZIONE AGRO-SILVO-PASTORALE A PROPRIETA’ COLLETTIVA INDIVISIBILE E INUSUCAPIBILE NON SITUATI IN ZONE MONTANE O DI COLLINA. In considerazione delle numerose segnalazioni da parte dei comuni, che hanno evidenziato difficoltà nell’individuazione dei dati relativi ai terreni in oggetto ai fini del loro inserimento entro il termine del 15 settembre 2014 nel Portale del federalismo fiscale, si comunica che si terrà conto degli inserimenti effettuati fino al 23 settembre 2014. … segue Pagina 21 TREVISO

22 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Mef – Risposta a Faq n. 6 del 3 giugno 2014 Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell’IMU 2014, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012 Pagina 22 TREVISO

23 Le novità Imu per i soggetti iscritti all’Aire
TREVISO 23

24 L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Articolo 13, comma 2, settimo periodo I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (omissis) l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, (omissis) TREVISO

25 L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». … segue TREVISO

26 L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire
La disposizione abroga, a decorrere dal 2014, la possibilità di assimilazione all’abitazione principale da parte del Comune e la sostituisce, a partire dal 2015, con l’assimilazione prevista direttamente dalla legge, ancorché con criteri differenti Rispetto alla precedente formulazione è previsto che: deve trattarsi di una sola unità immobiliare è necessaria la iscrizione all’Aire il contribuente deve essere pensionato nel Paese di residenza l’immobile non deve risultare né locato né concesso in comodato d’uso … segue TREVISO

27 L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. TREVISO

28 Le novità in materia di tributo sui servizi indivisibili (Tasi)
TREVISO 28

29 La nuova definizione del presupposto della Tasi
TREVISO 29

30 Tasi: presupposto Presupposto Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 669 prima dell’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti dopo l’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli … segue Pagina 30 TREVISO

31 Tasi: presupposto Mef – Risposta a Faq n. 13 del 3 giugno 2014
Nel caso di abitazione locata, si applica l’aliquota Tasi prevista per i fabbricati locati senza rilevare che il locatario lo utilizza come abitazione principale. Il Comune può, comunque, prevedere detrazioni a favore dell’occupante Mef – Risposta a Faq n. 9 del 3 giugno 2014 Sono escluse dalla TASI le aree edificabili possedute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole, in quanto sono considerati terreni agricoli Pagina 31 TREVISO

32 Tasi: esclusioni Esclusioni: aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali imponibili aree comuni condominiali di cui all’art del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.) Disposizione abrogata dall’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Pagina 32 TREVISO

33 La base imponibile della Tasi
TREVISO 33

34 è quella prevista per l’applicazione dell’IMU
Tasi: base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU Mef – Risposta a Faq n. 8 del 3 giugno 2014 Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili Pagina 34 TREVISO

35 La periodicità della Tasi
TREVISO 35

36 La norma non disciplina la periodicità del tributo
Tasi: periodicità La norma non disciplina la periodicità del tributo Mef – Risposta a Faq n. 4 del 3 giugno 2014 Si ritiene si possa applicare la medesima periodicità (mensile) dell’Imu Mef – Risposta a Faq n. 5 del 3 giugno 2014 Se il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, l’acconto deve essere calcolato in ragione del 50% dell’imposta dovuta su 8/12 Pagina 36 TREVISO

37 L’extra leva fiscale prevista per la Tasi
TREVISO 37

38 Tasi: aliquote Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi 676-678
l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille il Comune, con il regolamento, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento il Comune, con il medesimo regolamento, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili: abitazione principale: 6 per mille fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille altri immobili: 10,6 per mille per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l’1 per mille … segue Pagina 38 TREVISO

39 Tasi: aliquote Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera a) (aggiunge un periodo al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011 Pagina 39 TREVISO

40 secondo limite: aliquota Tasi 2014 non superiore a 2,5 per mille.
Tasi: aliquote Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF L’extra aliquota Tasi 2014 può superare, per tutte le tipologie di immobili, i seguenti 2 limiti complessivamente dello 0,8 per mille: primo limite: Imu Tasi 2014 non superiore al massimo previsto dalla legge per l’Imu 2013; secondo limite: aliquota Tasi 2014 non superiore a 2,5 per mille. … segue Pagina 40 TREVISO

41 Tasi: aliquote Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF
Opzione 1: utilizzo tutto 0,8 per aumentare 1 solo dei 2 limiti Ipotesi 1: se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale, non potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille Ipotesi 2: se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale … segue Pagina 41 TREVISO

42 Tasi: aliquote Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF
Opzione 2: distribuzione dello 0,8 per aumentare i 2 limiti Si può ipotizzare che lo stesso comune aumenti: dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille … segue Pagina 42 TREVISO

43 Tasi: aliquote Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF
Aliquote conformi alla norma Esempio 1 In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille) e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e il 6 per l’abitazione principale … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 Immobili locati 9,0 1 10,0 Fabbricati merce 3,3 (2,5+0,8) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 6 Pagina 43 TREVISO

44 Tasi: aliquote Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF
Aliquote conformi alla norma Esempio 2 In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il primo limite e ha pertanto lasciato invariato il secondo limite relativo all’aliquota TASI … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 0,8 11,4 (10,6+0,8) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 2,5 Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 6 6,8 (6+0,8) Pagina 44 TREVISO

45 Tasi: aliquote Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF
Aliquote conformi alla norma Esempio 3 In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione per aumentare il primo limite di 0,4 per mille e il secondo limite di 0,4 per mille. Ovviamente, la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra i due limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie, come è avvenuto nell’esempio per l’aliquota TASI fissata per l’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e per l’aliquota ordinaria … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,1 0,9 11 (10,6+0,4) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 2,9 (2,5+0,4) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 5 1,4 6,4 (6+0,4) Pagina 45 TREVISO

46 Tasi: aliquote Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF
Aliquote non conformi alla norma Esempio 1 In questo caso, la delibera non sarebbe rispettosa dei limiti sopra ricordati posti dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, relativamente alla distribuzione complessiva dell’ulteriore margine dello 0,8, in quanto, essendo stato aumentato il secondo limite relativo alla TASI dello 0,5 per mille (3 = 2,5+0,5), il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, avrebbe potuto essere aumentato solo dello 0,3 per mille e, quindi, fino al 10,9 per mille, cosa che non è avvenuta, poiché è stato raggiunto il limite dell’11,1 per mille (11,1= 10,6+0,5). … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 8,3 2,8 (2,5+0,3) 11,1 (10,6+0,5) Immobili locati 9,9 1 10,9 (10,6+0,3) Immobili tenuti a disposizione 10,6 0,5 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 3 (2,5+0,5) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 4,6 1,7 6,3 (6+0,3) Pagina 46 TREVISO

47 Tasi: aliquote Il comune se volesse mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3 per mille dovrebbe necessariamente ridurre il primo limite al 10,9 agendo sulle aliquote dei tributi previste per gli immobili ad aliquota ordinaria e per quelli tenuti a disposizione, fermo restando il limite massimo dell’aliquota TASI al 3 per mille. Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo: In questo modo, l’ammontare complessivo della maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille. … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 8,1 2,8 (2,5+0,3) 10,9 (10,6+0,3) Immobili locati 9,9 1 Immobili tenuti a disposizione 10,6 0,3 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 3 (2,5+0,5) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 4,6 1,7 6,3 (6+0,3) Pagina 47 TREVISO

48 Tasi: aliquote Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF
Aliquote non conformi alla norma Esempio 2 In questo caso, la maggiorazione è stata utilizzata nella misura dello 0,8 per mille per ciascun limite, in quanto il secondo limite relativo alla TASI è stato elevato dal 2,5 al 3,3 per mille e contestualmente il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, è stato elevato, seppure limitatamente all’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9, dal 6 al 6,8 per mille. … segue IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 3,3 (2,5+0,8) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 3,5 6,8 (6+0,8) Pagina 48 TREVISO

49 Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9
Tasi: aliquote Qualora il comune voglia mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3,3 per mille, utilizzando quindi tutta la maggiorazione, deve mantenere il primo limite relativo all’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 al 6 per mille agendo sulle aliquote dei tributi previste per tale tipologia di immobili. Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo: In questo modo, la maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille. IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 3,3 (2,5+0,8) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 3,5 2,5 6 Pagina 49 TREVISO

50 La nuova definizione del trasferimento compensativo della perdita di gettito Tasi
TREVISO 50

51 Tasi: trasferimento compensativo
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 731 riferimento all’anno 2014 contributo ai Comuni di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare detrazioni Tasi a favore di: abitazione principale e relative pertinenze dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale possibilità di finanziare detrazioni Tasi in favore dei cittadini italiani iscritti all’AIRE ripartizione contributo: con decreto del Mef, da adottare entro il 28 febbraio 2014 tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’Imu e del gettito standard della Tasi, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della Tasi relativo all’abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013 (?), entro il 28 febbraio 2014 (?) … segue Pagina 51 TREVISO

52 Tasi: trasferimento compensativo
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera d) (sostituisce il comma 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) riferimento all’anno 2014 contributo ai Comuni di 625 milioni di euro (decreto 6 novembre 2014) senza vincolo di destinazione ripartizione contributo: con decreto del Mef, senza termine per l’adozione tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’Imu e della Tasi (la nota metodologica e la ripartizione per i singoli Comuni è stata decisa nel corso della Conferenza del 30 luglio 2014) Pagina 52 TREVISO

53 Le nuove esenzioni Tasi
TREVISO 53

54 Tasi: esenzioni Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 3 sono esenti dalla Tasi: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastale E fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5-bis del DPR , n.601 fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto fabbricati di proprietà della Santa Sede fabbricati appartenenti agli Stati esteri ad alle organizzazioni internazionali che sono esentati dal pagamento dell’ILOR sui fabbricati … segue Pagina 54 TREVISO

55 Tasi: esenzioni Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 3 sono esenti dalla TASI: gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012 Per la Tasi non è stata prevista la disposizione, vigente per l’Imu, contenuta nel comma 6-quinquies dell’art. 9 del decreto legge n. 174 del 2012, secondo la quale l’esenzione ex lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 in ogni caso non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 Per la Tasi non è stata prevista l’esenzione, vigente per l’Imu, per i cc.dd. “beni merce”, disposta dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 Pagina 55 TREVISO

56 La riduzione Tasi per i soggetti iscritti all’Aire
TREVISO 56

57 La riduzione Tasi per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. … segue TREVISO

58 La riduzione Tasi per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. TREVISO

59 Il versamento della Tasi
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60 (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
Tasi: versamento Modalità: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 688 In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: con il modello F24 tramite apposito bollettino di conto corrente postale tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 1n. 446 del 1997: tramite apposito bollettino di conto corrente postale (il bollettino è stato approvato con decreto interministeriale del 23 maggio 2014) … segue Pagina 60 TREVISO

61 Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E
Tasi: versamento Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Codice Denominazione 3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. Codice Denominazione 3962 TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI 3963 TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI Pagina 61 TREVISO

62 Tasi: versamento Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E
Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni: nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Pagina 62 TREVISO

63 Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E
Tasi: versamento Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Codice Denominazione 374E TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 375E TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 376E TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. Codice Denominazione 377E TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI 378E TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI Pagina 63 TREVISO

64 Tasi: versamento Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU-TASI” (valore G), con l’indicazione: nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet nel campo“estremi identificativi”, nessun valore; nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999; nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. TREVISO

65 Tasi: versamento Termini: Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 688 il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TARI è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno … segue Pagina 65 TREVISO

66 (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
Tasi: versamento Termini: Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) il versamento della TASI è effettuato per l’anno in corso in due rate, di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre è consentito il pagamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno … segue Pagina 66 TREVISO

67 (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
Tasi: versamento Termini: Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) prima rata: sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente rata a saldo: conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente … segue Pagina 67 TREVISO

68 (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
Tasi: versamento Termini : Disciplina per il 2014 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) immobili diversi dall’abitazione principale: versamento della prima rata con riferimento all’aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 versamento della rata a saldo: a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale … segue Pagina 68 TREVISO

69 (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
Tasi: versamento Termini: Disciplina per il 2014 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) immobili adibiti ad abitazione principale: versamento in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito del Mef la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014 … segue Pagina 69 TREVISO

70 Mef – Risposta a Faq n. 3 del 3 giugno 2014
Tasi: versamento Mef – Risposta a Faq n. 3 del 3 giugno 2014 Ai fini del calcolo dell’acconto sono state considerate soltanto le delibere trasmesse entro il 23 maggio 2014 e non anche quelle trasmesse successivamente, ancorché entro il 31 maggio 2014 Pagina 70 TREVISO

71 Tasi: versamento Pubblicazione aliquote entro il 23 maggio 2014
Mancata pubblicazione aliquote entro il 23 maggio 2014 … segue Scadenza Aliquota Tutti gli immobili (acconto) 16/06/14 Deliberata Tutti gli immobili (saldo) 16/12/14 Scadenza Aliquota Abitazione principale (acconto) Non dovuto Abitazione principale (saldo) 16/12/14 Deliberata Altri immobili (acconto) 16/06/14 1 per mille Altri immobili (saldo) Pagina 71 TREVISO

72 dopo l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (NON CONVERTITO)
Tasi: versamento Termini: dopo l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (NON CONVERTITO) per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014 dopo l’art. 4, c.12quater, del d.l.24/04/14,n.66 convertito dalla l.23/06/14,n.89 per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale … segue Pagina 72 TREVISO

73 dopo l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (NON CONVERTITO)
Tasi: versamento Termini: dopo l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (NON CONVERTITO) nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale dopo l’art. 4, c.12quater, del d.l.24/04/14, n. 66 convertito dalla l.23/06/14, n. 89 nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale … segue Pagina 73 TREVISO

74 dopo l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (NON CONVERTITO)
Tasi: versamento Termini: dopo l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (NON CONVERTITO) nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile dopo l’art. 4, c.12quater, del d.l.24/04/14,n.66 convertito dalla l.23/06/14,n.89 nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 … segue Pagina 74 TREVISO

75 dopo l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (NON CONVERTITO)
Tasi: versamento Termini: dopo l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (NON CONVERTITO) la TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale dopo l’art. 4, c.12quater, del d.l.24/04/14, n. 66 convertito dalla l.23/06/14, n. 89 nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale … segue Pagina 75 TREVISO

76 Tasi: versamento Pubblicazione aliquote entro il 23 maggio 2014
Pubblicazione aliquote entro il 10 settembre 2014 Mancata pubblicazione aliquote entro il 10 settembre 2014 Scadenza Aliquota Tutti gli immobili (acconto) 16/06/14 Deliberata Tutti gli immobili (saldo) 16/12/14 Scadenza Aliquota Tutti gli immobili (acconto) 16/10/14 Deliberata Tutti gli immobili (saldo) 16/12/14 Scadenza Aliquota Tutti gli immobili (acconto) Non dovuto Tutti gli immobili (saldo) 16/12/14 1 per mille Pagina 76 TREVISO

77 Versamento dell’acconto Tasi 2014
Risoluzione 23 giugno 2014, n. 1/DF In considerazione della evoluzione normativa e della conseguente incertezza che si è creata per la corretta applicazione dell’Imu e della Tasi, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’importo dovuto entro il 16 giugno 2014, si ritiene che sussistano le condizione per cui i Comuni possono considerare applicabile l’art. 10 della legge n. 212 del 2000, stabilendo un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del 16 giugno 2014) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni ed interessi Pagina 77 TREVISO

78 nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 23 maggio 2014
Tasi: versamento Trasferimento compensativo: Art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (NON CONVERTITO) nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 23 maggio 2014 ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50% del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto del Mef da emanarsi entro il 10 giugno 2014 (decreto 12 giugno 2014) il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale l’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento F24 … segue Pagina 78 TREVISO

79 Tasi: versamento Trasferimento compensativo:
Art. 4, c.12quater, del d.l.24/04/14 , n. 66 convertito dalla l.23/06/14, n. 89  nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014 (decreto 12 giugno 2014) il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale l’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno Pagina 79 TREVISO

80 La riscossione e l’accertamento della Tasi
TREVISO 80

81 Tasi: riscossione e accertamento
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi 690 e 691 è applicata è riscossa dal Comune i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera c) (modifica il comma 691 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) non è più prevista la possibilità dell’affidamento diretto delle attività di riscossione e di accertamento della Tasi Pagina 81 TREVISO

82 I modelli di pagamento della Tasi preventivamente compilati
TREVISO 82

83 Tasi: i modelli di pagamento preventivamente compilati
Art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Come modificato dall’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (NON CONVERTITO) (Riguarda solo la Tasi) a decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli  Art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Come modificato dall’art. 4, comma 12quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 Pagina 83 TREVISO

84 I soggetti passivi e la modalità di determinazione della Tasi
TREVISO 84

85 TASI: soggetti passivi e determinazione del debito
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi da 671 a 674 e 681 Soggetti passivi: chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo … segue Pagina 85 TREVISO

86 TASI: soggetti passivi e determinazione del debito
nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare: occupante: minimo 10% e massimo 30% titolare del diritto reale: minimo 70% e massimo 90% in caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria Mef – Risposta a Faq n. 14 del 3 giugno 2014 Nel caso in cui il Comune non indichi nella delibera la percentuale di riparto tra il titolare del diritto reale e l’occupante, L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso Pagina 86 TREVISO

87 TASI: soggetti passivi e determinazione del debito
Mef – Risposta a Faq n. 17 del 3 giugno 2014 Nel caso di abitazione principale parzialmente locata (ad es. viene locata una camera), l’imposta deve essere calcolata come abitazione principale e deve essere ripartita tra il proprietario e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune Pagina 87 TREVISO

88 Esempi di calcolo della Tasi
TREVISO 88

89 Esempi di calcolo Tasi 2014 Per tutti gli immobili – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2014 Per tutti gli immobili – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 10/09/2014 Per tutti gli immobili – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 10/09/2014 Base imponibile Aliquota Tasi Acconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 0,8 per mille 80 40 ( *0,0008*50%) 40 (80-40) Base imponibile Aliquota Tasi Acconto (16/10/2014) Saldo (16/12/2014) 0,8 per mille 80 40 ( *0,0008*50%) 40 (80-40) Base imponibile Aliquota Tasi Acconto Saldo (16/12/2014) 1 per mille 100 Non dovuto Pagina 89 TREVISO

90 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2014 – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2014 – Ripartizione 90% e 10% Base imponibile Aliq. Tasi Acconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 0,8 per mille 80 Possessore Detentore 28 ( *0,0008*50%*70%) 12 ( *0,0008*50%*30%) (80*70%-28) 12 (80*30%-12) Base imponibile Aliq. Tasi Acconto (16/06/2014) Saldo (16/12/2014) 0,8 per mille 80 Possessore Detentore 36 ( *0,0008*50%*90%) 4 ( *0,0008*50%*10%) (80*90%-36) 8 (80*10%-0) Pagina 90 TREVISO

91 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 10/09/2014 – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 10/09/2014 – Ripartizione 90% e 10% Base imponibile Aliq. Tasi Acconto (16/10/2014) Saldo (16/12/2014) 0,8 per mille 80 Possessore Detentore 28 ( *0,0008*50%*70%) 12 ( *0,0008*50%*30%) (80*70%-28) 12 (80*30%-12) Base imponibile Aliq. Tasi Acconto (16/10/2014) Saldo (16/12/2014) 0,8 per mille 80 Possessore Detentore 36 ( *0,0008*50%*90%) 4 ( *0,0008*50%*10%) (80*90%-36) 8 (80*10%-0) Pagina 91 TREVISO

92 Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota, né la ripartizione tra possessore e detentore, entro il 10/09/2014 – Base imponibile Aliq. Tasi Acconto Saldo (16/12/2014) 1 per mille 100 Possessore Detentore Non dovuto 90 ( *0,001*90%) 10 ( *0,001*10%) Pagina 92 TREVISO

93 Fabbricato posseduto da A (60%) e B (40%)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato posseduto da A (60%) e B (40%) Il fabbricato ha una base imponibile di € ,00 Il fabbricato è adibito da B ad abitazione principale L’aliquota per l’abitazione principale è il 2 per mille (detrazione € 50) L’aliquota per gli altri fabbricati è l’1,2 per mille Calcolo quota di A: (€ *0,0012*60%) = € 72 Calcolo quota di B: (€ *0,002*40%) - € 50 = € 30 (€ 60 se detrazione in ragione della quota di possesso) Tasi totale € 102 (€ 132). Importo dovuto in solido da A e B Mef – Risposta a Faq n. 11 del 3 giugno 2014 Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. La solidarietà consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo Pagina 93 TREVISO

94 Rate – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 10/09/2014
Esempi di calcolo Tasi 2014 Rate – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2014 ovvero entro il 10/09/2014 Tasi totale € 102 (€ 132): Acconto € 51 (€ 66) Saldo € 51 (€ 66) Rate – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 10/09/2014 Tasi totale € 100: Acconto non dovuto Saldo (€ *0,001) = € 100 Pagina 94 TREVISO

95 (fabbricati equiparati all’abitazione principale)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Casi particolari (fabbricati equiparati all’abitazione principale) Cooperativa edilizia a proprietà indivisa (abitazione occupata dal socio) base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 Se il Comune non ha pubblicato le aliquote e la ripartizione entro il 10/09/14: la Tasi è pari ad € 100 (€ ,00*0,001) € 90 proprietario ed € 10 occupante versamento in unica soluzione entro il 16/12/ … segue Pagina 95 TREVISO

96 (fabbricati equiparati all’abitazione principale)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Casi particolari (fabbricati equiparati all’abitazione principale) Mef – Risposta a Faq n. 19 del 3 giugno 2014 Nelle ipotesi di assimilazione all’abitazione principale per legge o per regolamento, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:  l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;  la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio. Pagina 96 TREVISO

97 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Uso gratuito: proprietario diverso dall’occupante base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 Se il Comune non ha pubblicato le aliquote e la ripartizione entro il 10/09/14: la Tasi è pari ad € 100 (€ ,00*0,001) € 90 proprietario ed € 10 occupante versamento in unica soluzione entro il 16/12/2014 … segue Pagina 97 TREVISO

98 Mef – Risposta a Faq n. 23 del 3 giugno 2014
Esempi di calcolo Tasi 2014 Mef – Risposta a Faq n. 23 del 3 giugno 2014 In ipotesi di assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti di € 500,00 di rendita catastale, trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU. Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI. Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi: IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:  esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;  versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro. IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:  fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;  per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria. TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:  fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale; Pagina 98 TREVISO

99 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Casa ex coniugale (non contitolari – proprietà del coniuge assegnatario) base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 unica obbligazione tributaria dovuta esclusivamente dal proprietario Se il Comune non ha pubblicato le aliquote e la ripartizione entro il 10/09/14: la Tasi è pari ad € 100 (€ ,00*0,001) il versamento è dovuto esclusivamente dal proprietario versamento in unica soluzione entro il 16/12/2014 … segue Pagina 99 TREVISO

100 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Casa ex coniugale (non contitolari – proprietà del coniuge non assegnatario) base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 Se il Comune non ha pubblicato le aliquote e la ripartizione entro il 10/09/14: la Tasi è pari ad € 100 (€ ,00*0,001) € 90 proprietario ed € 10 occupante versamento in unica soluzione entro il 16/12/2014 … segue Pagina 100 TREVISO

101 Casa ex coniugale (contitolari): base imponibile: € 100.000,00
Esempi di calcolo Tasi 2014 Casa ex coniugale (contitolari): base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i contitolari Se il Comune non ha pubblicato le aliquote e la ripartizione entro il 10/09/14: la Tasi è pari ad € 100 (€ ,00*0,001) rispondono in solido i contitolari versamento in unica soluzione entro il 16/12/2014 … segue Pagina 101 TREVISO

102 Mef – Risposta a Faq n. 22 del 3 giugno 2014
Esempi di calcolo Tasi 2014 Mef – Risposta a Faq n. 22 del 3 giugno 2014 In ipotesi di assegnazione della casa ex coniugale, il coniuge assegnatario, al pari dell’Imu, è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale Pagina 102 TREVISO

103 Anziani e/o disabili ovvero militare (abitazione non occupata)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Anziani e/o disabili ovvero militare (abitazione non occupata) base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 Se il Comune non ha pubblicato le aliquote e la ripartizione entro il 10/09/14: la Tasi è pari ad € 100 (€ ,00*0,001) il versamento è dovuto esclusivamente dall’anziano e/o disabile ovvero dal militare versamento in unica soluzione entro il 16/12/2014 … segue Pagina 103 TREVISO

104 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Anziani e/o disabili ovvero militare (abitazione occupata da un contitolare) base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i contitolari Se il Comune non ha pubblicato le aliquote e la ripartizione entro il 10/09/14: la Tasi è pari ad € 100 (€ ,00*0,001) rispondono in solido i contitolari versamento in unica soluzione entro il 16/12/2014 … segue Pagina 104 TREVISO

105 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Anziani e/o disabili ovvero militare (abitazione occupata da un soggetto non contitolare) base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 Se il Comune non ha pubblicato le aliquote e la ripartizione entro il 10/09/14: la Tasi è pari ad € 100 (€ ,00*0,001) € 90 proprietario ed € 10 occupante versamento in unica soluzione entro il 16/12/2014 … segue Pagina 105 TREVISO

106 Alloggi sociali (abitazione non occupata)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Alloggi sociali (abitazione non occupata) base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 Se il Comune non ha pubblicato le aliquote e la ripartizione entro il 10/09/14: la Tasi è pari ad € 100 (€ ,00*0,001) il versamento è dovuto esclusivamente dal proprietario versamento in unica soluzione entro il 16/12/2014 … segue Pagina 106 TREVISO

107 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Alloggi sociali (abitazione occupata da soggetto diverso dal proprietario) base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 Se il Comune non ha pubblicato le aliquote e la ripartizione entro il 10/09/14: la Tasi è pari ad € 100 (€ ,00*0,001) € 90 proprietario ed € 10 occupante versamento in unica soluzione entro il 16/12/2014 … segue Pagina 107 TREVISO

108 Mef – Risposta a Faq n. 18 del 3 giugno 2014
Esempi di calcolo Tasi 2014 Mef – Risposta a Faq n. 18 del 3 giugno 2014 La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale. Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B. A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%. Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile: A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ( x 30% = Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale ( : x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100). A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta; B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ( x 70% = Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale ( : x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100). B paga la TASI per € 64,64. Pagina 108 TREVISO

109 Le novità in materia di tassa sui rifiuti (Tari)
TREVISO 109

110 Le superfici di produzione di rifiuti speciali escluse dalla determinazione della base imponibile Tari TREVISO 110

111 Tari: le superfici escluse dalla base imponibile
Tares Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 14, comma 10 Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 649, primo periodo nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente … segue Pagina 111 TREVISO

112 Tari: le superfici escluse dalla base imponibile
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1, lettera e) (aggiunge un terzo periodo al comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) con il proprio regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione Pagina 112 TREVISO

113 La modifica dell’agevolazione Tari per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo
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114 Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo
Tares Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 14, comma 18 Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 649, secondo periodo: per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero Art. 1, comma 661: Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero … segue Pagina 114 TREVISO

115 Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo
Ministero dell’Ambiente – Circolare 13 febbraio 2014, n. 1 Nell’attesa di chiarimenti normativi, si applica il comma 649 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 2, comma 1, lettera e) Sopprime il secondo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 Legge 2 maggio 2014, n.68, di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 Introduce la lettera e-quater) con la quale si abroga il comma 661 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 Sostituisce la predetta lettera e) del comma 1 dell’art. 2 del decreto legge n. 16 del 2014 stabilendo che: per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati  … segue Pagina 115 TREVISO

116 Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 183 (Definizioni) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: omissis t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; Pagina 116 TREVISO

117 La modifica alla copertura della perdita di gettito relativa alle agevolazioni “sociali” Tari
TREVISO 117

118 Tari: agevolazioni sociali
Tares Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 14, comma 19 Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 660 Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. … segue Pagina 118 TREVISO

119 Tari: agevolazioni sociali
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1, lettera e-ter Elimina il suddetto limite del 7% per il finanziamento dell’agevolazione con risorse diverse dalla TARI Pagina 119 TREVISO

120 I coefficienti per la determinazione delle tariffe Tari
TREVISO 120

121 Tari: tariffa Tares Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 14, comma 9 La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. … segue Pagina 121 TREVISO

122 Tari: tariffa Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi 651 e 652 Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. … segue Pagina 122 TREVISO

123 Art. 2, comma 1, lettera e-bis)
Tari: tariffa Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1, lettera e-bis) Aggiunge al comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 un ultimo periodo che dispone che per gli anni 2014 e 2015: si può non considerare il coefficiente Ka i limiti minimi e massimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd possono essere derogati nella misura del 50% Pagina 123 TREVISO

124 La riduzione Tari per i soggetti iscritti all’Aire
TREVISO 124

125 La riduzione Tari per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. … segue TREVISO

126 La riduzione Tari per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. TREVISO

127 Il versamento della Tari
TREVISO 127

128 Tari: versamento Modalità: Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 Art. 14, comma 35 In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: con il modello F24 tramite apposito bollettino di conto corrente postale tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 688 tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari … segue Pagina 128 TREVISO

129 (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
Tari: versamento Modalità: Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) la disposizione non deroga più l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non è più previsto il bollettino di conto corrente postale Legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 reintroduce la previsione del bollettino di conto corrente postale … segue Pagina 129 TREVISO

130 Codici F24 Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E
Tari: versamento Codici F24 Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Diversamente dalla Tasi e dall’Imu, non è indicato che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente alla tassa. Codice Denominazione 3944 TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/ TARES - art. 14 DL n. 201/2011 3945 TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/ TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – INTERESSI 3946 TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/ TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI 3950 TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/ art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 3951 TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/ art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – INTERESSI 3952 TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/ art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – SANZIONI Pagina 130 TREVISO

131 Tari: versamento Codici F24 Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E
Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. In particolare: nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”; nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Pagina 131 TREVISO

132 Codici F24EP Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E
Tari: versamento Codici F24EP Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Diversamente dalla Tasi e dall’Imu, non è indicato che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente alla tassa. Codice Denominazione 365E TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/ TARES - art. 14 DL n. 201/2011 366E TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/ TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – INTERESSI 367E TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/ TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI 368E TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/ art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 369E TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/ art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – INTERESSI 370E TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/ art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – SANZIONI TREVISO

133 Tari: versamento Codici F24EP Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), con l’indicazione: nel campo “codice”, del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet ; nel campo “estremi identificativi”, nessun valore; nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, di un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA”; nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, del numero di rata in pagamento, nel formato “NN”, nei successivi due caratteri, del numero di rate totali, nel formato “RR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, tale campo, per i primi quattro caratteri, è valorizzato con “0101”, per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da 01 a 99 in base al numero degli immobili a cui si riferisce il versamento. TREVISO

134 Tari: versamento Termini: Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 Art. 14, comma 35 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre il Comune può variare le scadenze ed il numero delle rate è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 688 il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno La disposizione è confermata dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 … segue Pagina 134 TREVISO

135 Nota del Mef prot. n. 5648 del 24 marzo 2014
Tari: versamento Termini: Nota del Mef prot. n del 24 marzo 2014 Anche in assenza di una apposita disposizione legislativa, il Comune può riscuotere un acconto della Tari 2014 commisurandolo a quanto dovuto per il tributo sui rifiuti (Tares, Tarsu, Tia 1 o Tia2) relativo all’anno 2013 … segue Pagina 135 TREVISO

136 La riscossione e l’accertamento della Tari
TREVISO 136

137 Tari: riscossione e accertamento
Tares Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 Art. 14, comma 35 In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: versamento esclusivamente ai Comuni i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Tari Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi 690 e 691 è applicata è riscossa dal Comune (non è più prevista la deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997) i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti … segue Pagina 137 TREVISO

138 Tari: riscossione e accertamento
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera c) (modifica il comma 691 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES Pagina 138 TREVISO


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