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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 818/84 Richiamo dei concetti di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro Ing. Fabio Sassu Dirigente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro
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Principali fattori di rischio
L’istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) ha raggruppato i rischi in tre tipologie: • Rischi per la sicurezza o infortunistici: strutture; macchine e apparecchiature; manipolazione di sostanze pericolose; carenza di sicurezza elettrica; rischi incendi e/o esplosioni. • Rischi per la salute o igienico/ambientali: Agenti chimici (polveri, fumi e gas), agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima, illuminazione), agenti biologici (virus e batteri). • Rischi per la salute o trasversali (organizzativi psico-sociali: Ritmi usuranti, posizioni di lavoro disagevole, procedure lavorative non coerenti con le misure di prevenzione, lavori concomitanti, lavori notturni, ripetitività, compiti non adeguati o non definiti, scarsa comunicazione aziendale, assenza di motivazione, difficoltà di adattamento a diversi contesti culturali e linguistici, invecchiamento della popolazione.
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CHE COS’È L’ANALISI DEL RISCHIO
Un metodo per quantificare l’impatto di un potenziale evento dannoso su una struttura Il risultato finale dell’anali del rischio: Aiuta a bilanciare rischi e costi Aiuta il gestore dell’attività nella decisione di quali rischi prevenire, limitare o accettare
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METODOLOGIA Analisi qualitativa Si basa su una valutazione intuitiva
I risultati si esprimono con parole Analisi quantitativa Si basa su dati statistici e probabilità I risultati si esprimono con numeri
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APPROCCIO QUALITATIVO
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APPROCCIO QUANTITATIVO
Rischio annuo = Esempio di un rischio incendio: Valore = 1 M € Esposizione = 50 % Frequenza : 1/10 (1 ogni 10 anni) Rischio annuo = 1 M € x 50% x 1/10 = = x 0,5 x 0,10 = = 50 K € valore del bene x Fattore di esposizione x Frequenza di accadimento
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ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO Beni da proteggere Pericoli Vulnerabilità Perdite Contromisure
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UNA CORRETTA VALUTAZIONE DEI RISCHI PERMETTE DI SCEGLIERE TRA UNA DELLE SEGUENTI DECISIONI:
Accettare il rischio Ridurre il rischio con l’adozione delle misure di prevenzione e protezione Trasferire il rischio (ad una compagnia di assicurazioni)
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Confronto tra costi e benefici dell’investimento nella sicurezza
COSTI DELLA SICUREZZA Confronto tra costi e benefici dell’investimento nella sicurezza Il punto corrispondente a C1-D1 è quello da ricercare per trovare il livello di investimento ottimale tra costi e sicurezza S=curva costi benefici in termini di sicurezza Danno -Livello di sicurezza C= curva del livello di sicurezza in funzione del costo D 1 D= curva del livello del danno Costi C 1
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D.M CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO All. IX : classificazione delle attività in base al rischio incendio ELEVATO : industrie e depositi ove si utilizzano sostanze pericolose (DPR 175/88) fabbriche di esplosivi centrali nucleari scuole alberghi con più di 200 posti letto ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani cantieri temporanei o mobili in sotterraneo (gallerie, pozzi, ecc. L > 50 mt) o dove si impiegano esplosivi MEDIO : luoghi di lavoro compresi nel D.M. 16/02/82 ( attività soggette a parere VVF per ottenimento CPI) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libereesclusi quelli interamente all’aperto BASSO : attività non classificate a medio o elevato rischio e dove, in generale, l’attività offre scarsa possibilità di sviluppo di fiamme
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D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 Oggetto della valutazione dei rischi (Art
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-collegato (accordo europeo 08/10/2004), quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri paesi. La valutazione dei rischi deve avere data certa.
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LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI CONTENUTI MINIMI E’ PENALMENTE RILEVANTE
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 Contenuto della valutazione dei rischi (Art. 28) Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere i seguenti contenuti minimi: I criteri adottati per la valutazione stessa; L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati in seguito alla valutazione; Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere (in possesso di adeguate competenze e poteri); L’indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS o del RLST e del MC che ha partecipato alla valutazione dei rischi; L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI CONTENUTI MINIMI E’ PENALMENTE RILEVANTE
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R = f (P,D) D P a b c d 1 2 3 4 5 6 7 a - Improbabile b - Possibile
Danno lieve b Danno modesto c Ferite gravi d Incidente mortale a - Improbabile 1 2 3 4 b - Possibile 5 c - Probabile 6 d - Inevitabile 7
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Se accade che: R > 4 Azioni correttive indilazionabili
Azioni correttive da programmare con urgenza 2 < R < 3 Azioni correttive da programmare a breve – medio termine 1 < R < 2 Azioni correttive da programmare con minore urgenza
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FONTI DI PERICOLO RIF. NORM. OSSERVAZIONI D P R MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 4. MACCHINE Vanno utilizzate solo macchine omologate, in conformità alle direttive CEE, come recepite dalla normativa italiana. Alcune macchine utilizzate nel locale cucina non sono conformi alle direttive CEE c 5 Sostituzione delle macchine non conformi alle direttive CEE Gli elementi mobili delle macchine (affettatrici, centrifughe, lavaortaggi) che intervengono nel lavoro sono completamente isolati per progettazione, costruzione e/o ubicazione. Gli elementi mobili delle macchine non sono completamente isolati Prevedere o introdurre dispositivi di sicurezza per evitare il contatto con parti rotanti o taglienti. La macchina è installata, utilizzata, mantenuta in maniera conforme alle istruzioni del manuale a corredo della stessa. Manca il manuale di istruzioni Reperire il manuale di istruzioni e provvedere affinché l’installazione, la riparazione, l’utilizzazione e la manutenzione avvengano secondo quanto stabilito nel manuale di istruzione. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. NORME CEE 89/109 D.L.777 del 23/08/82 D.L.108 del 25/02/92 Gli elementi delle macchine non sono dotati dei dispositivi di sicurezza Introdurre dispositivi di sicurezza nelle macchine potenzialmente pericolose, ovvero proteggerle o segregarle. Nei locali di lavoro bagnati o molto umidi è vietato l’utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra. Sono presenti utensili elettrici portatili a tensione pari a 220 Volt d 6 Sostituire gli utensili elettrici portatili con nuovi aventi tensione non superiore a 50 Volt verso terra. 20. ESPOSIZIONE A RUMORE Il livello di rumorosità nei locali di lavoro è limitato a valori accettabili, secondo la normativa vigente La rumorosità delle macchine presenti (n. 4 frigoriferi e n. 1 cappa aspirante) non è molto elevata ma risulta continua e fastidiosa b 3 Contenere il livello di rumore entro valori accettabili, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
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D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 Soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi (Art. 29)
La valutazione dei rischi è un compito, NON DELEGABILE, che fa capo al datore di lavoro. La valutazione dei rischi è effettuata in collaborazione con il RSPP e con il MC, ove previsto. La valutazione dei rischi è realizzata previa consultazione del RLS. Il DVR è conservato presso l’unità produttiva interessata e viene rielaborato in occasione di modifiche dei processi lavorativi che riguardano la sicurezza e salute dei lavoratori Per particolari aziende (fino a 10 lavoratori e attività non pericolose) saranno emanate con D.M. procedure standardizzate per effettuare la VR. Fino alla scadenza del 18° mese successivo all’entrata in vigore del D.M. e comunque non il oltre il 30/06/2012 gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
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Grazie per l’attenzione!!
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