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PubblicatoGemma Ferraro Modificato 7 anni fa
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Il pignoramento della retribuzione: adempimenti e limiti
30 Giugno 2017 Relatore: Francesco Capaccio
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Riferimenti normativi
I pignoramenti Riferimenti normativi D.P.R. 180/1950 (esteso ai privati da L. 311/2004, art. 1 comma 137) 545 c.p.c. 546 c.p.c. 547 c.p.c. 548 c.p.c. Artt. 72-bis, 72-ter e 75-bis DPR 602/73
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Art. 2 DPR 180/1950 LIMITI AL PIGNORAMENTO PER CATEGORIA DI CREDITO
I pignoramenti Art. 2 DPR 180/ LIMITI AL PIGNORAMENTO PER CATEGORIA DI CREDITO 1/3 Della retribuzione netta per causa di alimenti dovuti per legge; 1/5 Della retribuzione netta per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito (es. crediti di privati)
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I pignoramenti 1/5 retribuzione netta 1/2 retribuzione netta
Art. 2 DPR 180/1950 (art. 545 c.p.c.) LIMITI AL SIMULTANEO CONCORSO DI CATEGORIA DI CREDITO PIÙ PIGNORAMENTI PER CREDITI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA (es. privati + tributi) 1/5 retribuzione netta PIÙ PIGNORAMENTI PER CREDITI DI DIVERSA CATEGORIA (es. alimentari + privati o tributi) 1/2 retribuzione netta
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I pignoramenti Art. 68 DPR 180/1950 LIMITI NELLA COESISTENZA DI SEQUESTRI/PIGNORAMENTI E CESSIONI. Pignoramento o sequestro precedente /Cessione successiva Quota cedibile = 2/5 della retribuzione – quota pignorata Quota cedibile= ≤ 1/5 della retribuzione netta (art. 5 DPR 180/1950) Cessione del quinto precedente/ Pignoramento successivo Quota pignorabile = 1/2 della retribuzione – quota ceduta Quota pignorabile= ≤ 1/3 della retribuzione netta (pignoramento crediti alimentari) ≤ 1/5 della retribuzione netta (pignoramento tributi e/o crediti diversi)
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I pignoramenti Crediti alimentari
Art 545 c.p.c CREDITI IMPIGNORABILI Crediti alimentari Pignorabili solo per cause di alimenti previa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato nella misura da lui determinata Sussidi di grazia, assistenza e sostentamento Salario o altre indennità comprese TFR Crediti per tributi dovuti allo Stato province e comuni e ogni altro credito pignorabili fino a 1/5della retribuzione Per concorso crediti diversi non alimentari pignorabili fino a 1/2 della retribuzione netta impignorabili
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Somme dovute a titolo di pensione o indennità di pensione
I pignoramenti Art 545 c.p.c CREDITI IMPIGNORABILI Somme dovute a titolo di pensione o indennità di pensione sono impignorabili fino ad un ammontare pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà. Accredito su conto bancario o postale del debitore di somme dovute a titolo di stipendio, salario, TFR, e pensioni Possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo anteriormente al pignoramento. Successivamente le predette somme possono essere pignorate solo nei limiti di 1/3, 1/5 o 1/2
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OBBLIGHI DEL CUSTODE SUL TERZO PIGNORATO
I pignoramenti Art 546 c.p.c OBBLIGHI DEL CUSTODE SUL TERZO PIGNORATO DAL GIORNO IN CUI GLI E’ NOTIFICATO L’ATTO DI PIGNORAMENTO, IL TERZO E’ OBBLIGATO IN QUALITA’ DI CUSTODE, A TRATTENERE LA QUOTA DI RETRIBUZIONE IN BASE AL CREDITO PIGNORATO IL VERSAMENTO AL CREDITORE SARA’ EFFETTUATO SOLO DOPO L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
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Dichiarazione del terzo
I pignoramenti ART 547 c.p.c Dichiarazione del terzo Il terzo dichiara di quali somme o di quali cose è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Egli deve anche specificare le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato e i sequestri o i pignoramenti eseguiti presso di lui.
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MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO
I pignoramenti Art 548 c.p.c MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO IN TALE CIRCOSTANZA IL GIUDICE PER L’ESECUZIONE FISSA UN UDIENZA SUCCESSIVA CHE VIENE NOTIFICATA AL TERZO PIGNORATO ALMENO 10 GIORNI PRIMA L’UDIENZA STESSA. SE IL TERZO PIGNORATO NON SI PRESENTA ALLA NUOVA UDIENZA O SI RIFIUTI DI RENDERE LA DICHIARAZIONE, IL GIUDICE, SE L’ALLEGAZIONE DEL CREDITORE CONSENTE L’IDENTIFICAZIONE DEL CREDITO O BENI , PROVVEDE AI SENSI DEGLI ARTT. 552 E 553 C.P.C. CIOE’ ASSEGNA DIRETTAMENTE IN PAGAMENTO AI CREDITORI LE SOMME O BENI DI CUI IL TERZO PIGNORATO E’ STATO DICHIARATO DEBITORE.
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Se il rapporto di lavoro è ancora in corso
I pignoramenti Quesito: Se il rapporto di lavoro è ancora in corso è corretto indicare nella dichiarazione, il TFR accantonato lordo anche se non è esigibile?
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Esecuzione forzata -Limiti di pignorabilità
I pignoramenti Art. 72bis e 73ter D.P.R. 602/1973 Esecuzione forzata -Limiti di pignorabilità Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari a: Fasce retribuzione mensile Quota pignorabile 0→ 2.500,00 1/10 2.500,00 → 5.000,00 1/7 5.000,00 → ∞ 1/5
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Dichiarazione stragiudiziale
I pignoramenti Art. 75ter D.P.R. 602/1973 Dichiarazione stragiudiziale L’agente della riscossione, prima di procedere al pignoramento presso terzi nelle forme del rito ordinario o esattoriale, può chiedere a soggetti terzi, una dichiarazione scritta con la quale il terzo debitore del soggetto sottoposto alla procedura esattoriale indica in modo dettagliato i beni e le somme da loro dovute al creditore.
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DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE
I pignoramenti Art. 75 ter D.P.R 602/1973 DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE Termine entro cui adempiere= 30 GIORNI In caso di inadempimento, al terzo debitore si applicano le sanzioni ex art. 10 del D.Lgs. n. 471/72 (SANZIONE DA € 2.065,00 AD € ,00) La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni.
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DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
I pignoramenti ART C.C. DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi. La disciplina della delegazione di pagamento contenuta nel D.P.R. 180/1950 è da riferire ai soli dipendenti pubblici in quanto la legge 311/2004 ha esteso al settore privato solo la disciplina del pignoramento e della cessione. I limiti di cui artt. 69 e 70 del citato D.P.R. operano solo per particolari ipotesi nell’ambito del lavoro pubblico. Tuttavia, in caso di accettazione dell’incarico da parte del datore di lavoro, per prassi vengono applicati i limiti operanti per la cessione e pignoramento.
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I pignoramenti Artt. 69 DPR 180/1950 LIMITI NELLA COESISTENZA DI PIGNORAMENTI-SEQUESTRI/ DELEGAZIONI Pignoramento o sequestro precedente/Delegazione successiva Importo delegazione= 1/2 della retribuzione – quota pignorata Delegazione di pagamento precedente/Pignoramento o sequestro successivo Quota pignorabile = 1/2 della retribuzione – importo delegazione
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Concorso tra Cessione e Delegazione
I pignoramenti Artt. 70 DPR 180/1950 LIMITI NEL CASO DI CONCORSO DI CESSIONE E DELEGAZIONE Concorso tra Cessione e Delegazione 1/2 della retribuzione solo nel caso in cui l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso
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Notifica pignoramento
I pignoramenti Caso pratico 1 Notifica pignoramento Dipendente, con retribuzione mensile netta pari ad € 1.500,00#, a cui viene notificato un pignoramento (crediti di privati) di importo pari ad € 5.000,00: Risoluzione: Quota pignorabile= 1.500,00*1/5= € 300,00
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Pignoramento precedente a cessione
I pignoramenti Caso pratico 2 Pignoramento precedente a cessione Dipendente con retribuzione pari ad € 1.500,00 con in corso un pignoramento per crediti di privati di rata mensile pari ad € 300,00 a cui fa seguito una cessione di importo pari ad € 7.000,00: Risoluzione: Retribuzione netta € 1.500,00 Rata pignoramento in corso = € 300,00 Quota cedibile = (1.500,00*2/5)-300,00= 600,00-300,00= € 300,00
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Cessione anteriore al pignoramento + delegazione:
I pignoramenti Caso pratico 3 Cessione anteriore al pignoramento + delegazione: Dipendente, con retribuzione mensile netta di € 1.500,00#, con in corso una delegazione di pagamento di €/mese ed una cessione del quinto di €/mese 300,00 a cui fanno seguito due pignoramenti (crediti di privati e tributi) rispettivamente di importo pari ad € 7.000,00 e € 3.000,00:
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I pignoramenti Risoluzione A Retribuzione netta € 1.500,00
Cessione in corso = € 300,00 Delegazione pagamento= € 380,00 Limite art. 68 c. 2 e art. 69: 1.500,00/2 – 300,00 – 380,00 = € 70,00 Quota massima pignorabile sul primo pignoramento = € 70,00 fino a quando verrà recuperata in tutto o in parte la capienza del quinto dello stipendio. Il secondo pignoramento andrà in coda fino ad estinzione totale del primo. Netto in busta del dipendente: 1.500, ,00 cessione – 70,00 pignoramenti – 380,00 delegazione= = € 750,00
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(Interpretazione formale)
I pignoramenti Risoluzione B (Interpretazione formale) Retribuzione netta € 1.500,00 Cessione in corso = € 300,00 Delegazione pagamento= € 380,00 1.500,00/2 = 750,00 – 300,00 cessione= 450,00 1.500,00*1/5 = 300,00 Quota massima pignorabile 1/5 (essendo della stessa categoria) per i pignoramenti = € 300,00 Netto in busta del dipendente: 1.500, ,00 cessione -300,00 pignoramenti – 380,00 delegazione= = € 520,00
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I pignoramenti Caso pratico 4 Cumulo pignoramenti
Dipendente, con retribuzione netta mensile di € 1.500,00#, che ha già in corso un pignoramento di €/mese 300,00 per crediti di privati a cui segue la notifica di un ulteriore pignoramento di € 4.000,00# per crediti alimentari; Dipendente che ha già in corso un pignoramento mensile di € 200,00 per crediti di privati a cui segue la notifica di un ulteriore pignoramento di € 2.000,00# per stessa categoria di crediti;
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I pignoramenti Risoluzione caso A Retribuzione netta € 1.500,00
1/5 pignoramento n. 1= € 300,00 Limite art. 68 c. 2: 1.500,00/2 – 300,00 = 450,00 Trattenuta massima pignoramento per crediti alimentari (art. 2 DPR 180/50) = € 500,00 (1.500*1/3 )= Quota massima da trattenere per il pignoramento n. 2 = € 450,00
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I pignoramenti Risoluzione caso B. Retribuzione netta € 1.500,00
pignoramento 1= € 200,00 Quando sussistono più pignoramenti di stessa natura la somma delle quote trattenute non deve superare il limite del quinto della retribuzione netta: se 1.500,00*1/5= 300,00 la somma delle due trattenute deve essere pari ad e 300,00 quindi: pignoramento 2= € 100,00 Quando la quota massima disponibile per categoria di credito risulta già impegnata, opera il principio di gradualità temporale per cui la soddisfazione di un ulteriore credito pignoratizio avverrà in coda a quello precedentemente notificato.
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Pignoramento Equitalia
I pignoramenti Caso pratico 5 Pignoramento Equitalia Quesiti: La trattenuta va fatta anche sulle mensilità aggiuntive? Se la somma del netto delle mensilità aggiuntive e della retribuzione ordinaria supera il limite della 1° fascia di retribuzione, la trattenuta deve essere ricalcolata considerando la quota pignorabile prevista per la fascia di retribuzione successiva? In caso di cessazione, la trattenuta va operata considerando la retribuzione netta della busta di conguaglio (ratei ferie/permessi/mensilità aggiuntive) e del TFR?
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I pignoramenti Risoluzione
Retribuzione netta 1.800,00 per 13 mensilità: Da gennaio a novembre disponibilità netta € 1.800,00 (prima fascia); Dicembre - per effetto tredicesima - disponibilità netta € 3.000,00 (seconda fascia); E’ corretto applicare il limite corrispondente alla retribuzione mensilmente liquidata: Da gennaio a novembre → 1.800,00*1/10= 180,00 Dicembre → 3.000,00*1/7= 428,57 ovvero 13.ma mensilità 1.200,00*1/10=120,00 e Dicembre 1.800,00*1/10= 180,00 Totale trattenuta 300,00 In caso di cessazione: - Busta di fine rapporto € 4.200,00 - TFR € 6.800,00 (4.200, ,00) = ,00 11.000,00 *1/5 (terza fascia)= 2.200,00
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I pignoramenti Caso pratico 6.
Dipendente cessato prima dell’estinzione dei debiti, che aveva in corso un pignoramento e una cessione volontaria con estensione della garanzia integrale del TFR; Quesito: A quale creditore e in qual misura, il datore di lavoro deve versare il TFR?
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I pignoramenti Risoluzione
Se al datore di lavoro è stato notificato prima il pignoramento e successivamente la cessione, pignoramento e cessione concorrono con criterio cronologico pertanto al creditore pignoratizio verrà versato il quinto del TFR, mentre alla finanziaria verrà liquidata la restante quota: TFR = € ,00 15.000,00*1/5 = € 3.000,00 per creditore pignoratizio 15.000, ,00 = € ,00 per finanziaria b) Se al datore viene notificata prima la cessione con garanzia del TFR e successivamente il pignoramento, il TFR non può essere aggredito dal pignoramento poiché tale retribuzione è uscita fuori dalla disponibilità del lavoratore. Pertanto l’intero TFR verrà versato alla finanziaria. TFR = € ,00 da versare alla finanziaria fino a concorrenza dell’importo residuo da rimborsare, ovvero integralmente se superiore.
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