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La certificazione medica: nuove norme e vecchi problemi Certificazione in ambito INAIL
Ravenna 19 novembre 2016 Enrico Maria Rossini, Giuseppe Focaccia, Norma Zama, Raffaele Delli Carri
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Articolo 38 Carta Costituzionale
☺ Articolo 38 Carta Costituzionale Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siamo preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato L’assistenza privata è libera
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Articolo 1 Carta Costituzionale
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
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☺ ASSICURAZIONE mezzi adeguati alle loro esigenze di vita ASSISTENZA
bisogno minimo vitale PIU’ ELEVATA GARANZIA DEL DIRITTO
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Articolo 32 Carta Costituzionale
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
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Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965
☺ Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965 Art. 2 D.P.R. 1124/1965 L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
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Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965
☺ ELEMENTI FONDAMENTALI Involontarietà Causa violenta Occasione di lavoro Morte…ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
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Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965
☺ Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965 CAUSA VIOLENTA Antecedente causale dannoso ed esteriore che agisce sull’organismo umano con rapidità di azione
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Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965
☺ Cassazione civile Sez. Lav. 27/09/2013 n. 22257 Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte…in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro…la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice.
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Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965
☺ Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965 Cassazione civile Sez. Lav. 10/01/2003 n. 239 …Nella soluzione di tale problema viene in soccorso la dottrina, la quale, per le fattispecie di azione concentrata nel tempo, ma non identificabile in un punctum temporis, ha individuato la “unità cronologica” ‑ rilevante per la sussistenza del requisito della concentrazione ‑ nel turno di lavoro, quale limite perché si possa parlare di causa violenta di infortunio.
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Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965
☺ INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA Art. 68 D.P.R. 1124/1965: A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera… riferimento all’attività lavorativa in concreto e di fatto svolta dall’assicurato (c.d. capacità lavorativa specifica).
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Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965
La “inabilità temporanea assoluta (Inail) riguarda … una situazione…che impedisce totalmente e di fatto, ma temporaneamente, la lavorazione cui il lavoratore era adibito al momento dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia professionale (capacità di lavoro specifica)… Può dirsi conclusa quando la evoluzione della lesione, se non raggiunge la restitutio ad integrum, perviene alla stabilizzazione, allorché non si può prevedere ulteriore miglioramento con cure complementari idonee…” V. RAMAGLI. Rapporti Inps-Inail, in Atti I corso quadrimestrale di formazione sulle malattie professionali per operatori sanitari e consulenti delle parti, Le malattie professionali aspetti clinici ed assicurativi, marzo-giugno 2012, Inail, Milano, 2013, pag. 38.
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Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965
Il ricorso ad un giudizio di natura clinica e medico-legale che si rifà alla prognosi della lesione ed alle caratteristiche che la malattia deve possedere per dirsi tale sotto il profilo medico-legale e giuridico, sanerebbe, probabilmente, queste contraddizioni, in quanto l’inabilità assoluta cesserebbe con l’interruzione del dinamismo del quadro clinico (stabilizzazione di postumi a carattere permanente o restitutio ad pristinum) e non con la persuasione che il lavoratore possa tornare ad espletare il proprio lavoro specifico (giudizio che dovrebbe essere demandato al medico competente aziendale). A. MELE, A. OSSICINI. Il concetto di I.T.A. - Inabilità Temporanea Assoluta: Qual è il reale significato medico – legale in ambito INAIL? Rivista degli infortuni e delle malattie professionali. Fascicolo N. 1/2014;
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Nozione di infortunio sul lavoro Art. 2 d.p.r. 1124/1965
D.Lgs. 106/2009 Art. 26 (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): All’articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti…e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
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Nozione di malattia professionale Art. 3 d.p.r. 1124/1965
☺ Nozione di malattia professionale Art. 3 d.p.r. 1124/1965 Art. 3 D.P.R. 1124/1965 L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella…, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nel’art. 1…
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Nozione di malattia professionale Art. 3 d.p.r. 1124/1965
Corte Costituzionale 04/07/1974 n. 206 Occorre, d'altra parte, considerare che l'adozione del sistema tabellare, con l'elencazione tassativa delle malattie professionali tipiche e delle correlative lavorazioni morbigene, comporta per i lavoratori il fondamentale vantaggio della presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene; presunzione per cui, ai fini della tutela assicurativa, é sufficiente l'accertamento dell'esistenza della malattia e del conseguente stato di inabilità, temporanea o permanente, senza che occorra fornire l'ardua prova della sua diretta dipendenza dall'attività professionale.
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Nozione di malattia professionale Art. 3 d.p.r. 1124/1965
☺ Corte Costituzionale 18/02/1988 n. 179 dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38…Cost., dell'art. 3….del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124…nella parte in cui non prevedevano l’obbligatorietà dell’assicurazione anche per le malattie non comprese nelle tabelle riguardanti le malattie professionali di industria ed agricoltura o provocate da un agente patogeno o una lavorazione non specificate nelle tabelle medesime qualora il lavoratore ne avesse provato l’etiologia professionale… “…purchè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro” dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 134, comma primo, del detto d.P.R. n del 1965 nella parte in cui si richiedeva che l’inabilità o la morte si fossero verificate nei limiti temporali specificati nella tabella.
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Nozione di malattia professionale Art. 3 d.p.r. 1124/1965
☺ Nozione di malattia professionale Art. 3 d.p.r. 1124/1965 SISTEMA MISTO E la nozione di malattia professionale ? Criteri di base che caratterizzano la malattia professionale: 1) Esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni di cui agli artt. 1, 206, 207, 208 2) Rapporto causale con tali lavorazioni Circolare INAIL n. 29 del 24 aprile 1991 Oggetto: Studio in tema di nozione di malattia professionale. Relazione della Commissione di esperti. Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/1991
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Nozione di malattia professionale Art. 3 d.p.r. 1124/1965
An “occupational disease” is any disease contracted primarily as a result of an exposure to risk factors arising from work activity. “Work-related diseases” have multiple causes, where factors in the work environment may play a role, together with other risk factors, in the development of such diseases. Arising: insorgente, derivante
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Nozione di malattia professionale Art. 3 d.p.r. 1124/1965
☺ Nozione di malattia professionale Art. 3 d.p.r. 1124/1965 Art. 10 D. Lgs 38/2000 …Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle…delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale
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Nozione di malattia professionale Art. 3 d.p.r. 1124/1965
☺ D.M. 09/04/ G.U. n. 169 del 21/07/2008 Strumento giuridico, elaborato su basi scientifiche, per la ripartizione degli oneri probatori a mezzo di presunzioni legali1, a fini assicurativi pubblici indennizzo è diverso da risarcimento Struttura in tre colonne (Malattie, Lavorazioni, PMI come 1994). Nuova codifica ICD voci per industria (vs 58) e 24 per agricoltura (vs 27). Altre malattia causata dall’esposizione a 1) A. Goggiamani SSC INAIL
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deve avvenire esclusivamente in via telematica
☺ D. Lgs 14/09/2015 n. 151 G.U. Serie Generale n. 221 del 23/09/2015 – Suppl. Ordinario n. 53 La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica Art. 21 semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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Art. 21, comma1), lettera b) apporta
☺ D. Lgs 14/09/2015 n. 151 G.U. Serie Generale n. 221 del 23/09/2015 – Suppl. Ordinario n. 53 Art. 21, comma1), lettera b) apporta modifiche all’art. 53 D.P.R. 1124/1965 stabilendo l’obbligo d’invio telematico del certificato medico d’infortunio e di malattia professionale
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D. Lgs 14/09/2015 n. 151 G. U. Serie Generale n
D. Lgs 14/09/2015 n. 151 G.U. Serie Generale n. 221 del 23/09/2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ☺ Art. 21 inserisce, dopo il settimo comma, i seguenti: Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
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D. Lgs 14/09/2015 n. 151 G. U. Serie Generale n
D. Lgs 14/09/2015 n. 151 G.U. Serie Generale n. 221 del 23/09/2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ☺ Articolo 53 D.P.R. 1124/65 (così modificato dal D. Lgs 14/09/2015 n. 151, con efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo): “…La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalita' dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti…”
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D. Lgs 14/09/2015 n. 151 G. U. Serie Generale n
D. Lgs 14/09/2015 n. 151 G.U. Serie Generale n. 221 del 23/09/2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ☺ Segue… “ La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa…dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio …Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie…”
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D. Lgs 14/09/2015 n. 151 G. U. Serie Generale n
D. Lgs 14/09/2015 n. 151 G.U. Serie Generale n. 221 del 23/09/2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ☺ Segue… “…Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, sia nel territorio nazionale sia all'estero…”
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☺ “…Qualunque medico…prima assistenza”
Chiarimenti applicativi art. 21 del D. Lgs n.151 del 2015 (n del 17 marzo 2016) Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ☺ “…Qualunque medico…prima assistenza” “…il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”.
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“…procedure organizzative strutturate…”
Chiarimenti applicativi art. 21 del D. Lgs n.151 del 2015 (n del 17 marzo 2016) Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ☺ …l’intervento di prima assistenza, realizzandosi all’interno di una cornice organizzativa strutturata, non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico. Per ottemperare all’obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione, risulta infatti sufficiente la disponibilità di tale connettività nell’orario di prestazione dell’attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza. “…procedure organizzative strutturate…”
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Chiarimenti applicativi art. 21 del D. Lgs n. 151 del 2015 (n
Chiarimenti applicativi art. 21 del D. Lgs n.151 del 2015 (n del 17 marzo 2016) Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ☺ ...si ritiene che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell’art. 18 del D.Lgs 81/08, nell’arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata… “…Ogni certificato…deve essere trasmesso… contestualmente alla sua compilazione… ”
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Chiarimenti applicativi art. 21 del D. Lgs n. 151 del 2015 (n
Chiarimenti applicativi art. 21 del D. Lgs n.151 del 2015 (n del 17 marzo 2016) Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria D. Lgs 81/2008 Art. 18 (così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 106 del 2009) Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: …r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
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STRUTTURATA IN 13 PARAGRAFI
Circolare INAIL 21/03/2016 ☺ STRUTTURATA IN 13 PARAGRAFI Par. 1): Modifiche all’articolo 53 D.P.R /1965. Obbligo di invio telematico del certificato medico Par. 2): Modifiche (D. Lgs 14/09/2015 n. 151) all’articolo 238 D.P.R.1124/1965. Obbligo di invio telematico del certificato medico in agricoltura (infortuni) …si richiamano le istruzioni fornite con la presente circolare relativamente al settore industriale nel paragrafo 1.1. dedicato alle “modifiche all’articolo 53 D.P.R. 1124/1965… …Resta salvo per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura che, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedere direttamente all’invio della denuncia, detto obbligo nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che abbia prestato la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative (art. 25, d.lgs. 38/2000 e art. 1, comma 7, d. m. 29/5/2001)… Agricoltura infortuni
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Circolare INAIL 21/03/2016 ☺ Par. 3): Modifiche all’articolo 251 D.P.R.1124/1965. Obbligo (D. Lgs 14/09/2015 n. 151) di invio telematico del certificato medico in agricoltura (malattie professionali) Per i lavoratori autonomi e per quelli subordinati a tempo determinato, invece, la denuncia della malattia professionale, deve essere effettuata dal medico che ha prestato la prima assistenza con un modulo apposito che funge da denuncia e da certificato medico (cd certificato- denuncia) entro 10 giorni dalla data della prima visita medica. Anche per detto certificato vige l’obbligo in capo al medico di trasmetterlo per via telematica all’INAIL, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio. Si richiamano anche per questa fattispecie, le istruzioni impartite nel precedente paragrafo 1.1.
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Circolare INAIL 21/03/2016 Par 4): Modifiche (D. Lgs 14/09/2015 n. 151) all’articolo 54 D.P.R.1124/1965. Trasmissione telematica delle denuncie all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza …a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento. Tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni….
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Circolare INAIL 21/03/2016 Par. 5): Modifiche (D. Lgs 14/09/2015 n. 151) all’articolo 56 D.P.R. 1124/1965. Inchiesta sugli infortuni …prevede che l’Istituto metta a disposizione…i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, al fine di consentire alle direzioni territoriali del lavoro o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano di poter procedere alle inchieste sugli infortuni previste dal medesimo articolo 56..
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Circolare INAIL 21/03/2016 ☺ Par. 6): Modifiche (D. Lgs 14/09/2015 n. 151) all’art D.P.R.1124/1965. Obbligo denuncia segnalazione Dal 22 marzo 2016, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, si intende assolto, per le tecnopatie indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del citato D.P.R.1124/1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2000. Nulla è innovato relativamente all’obbligo del medico di trasmissione della denuncia/segnalazione alle AA.SS.LL. e alle DD.TT.LL., quali soggetti espressamente previsti, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 D. Lgs. n. 38/2000.
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Art. 139 D.P.R / 1965 Art. 139 D.P.R / 1965 (così modificato dall'art. 26, comma 46, D. Lgs 19 dicembre 1994, n. 758, a decorrere dal 26 aprile 1995). E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro1 competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale2. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni . Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. c/o Direzione Territoriale del Lavoro ASL Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro
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☺ Art. 10 D. Lgs 38/2000 (malattie professionali):
Art. 139 D.P.R / 1965 ☺ Art. 10 D. Lgs 38/2000 (malattie professionali): Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale… e' costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico…Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterra' anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali… La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio…Ai fini del presente articolo, e' istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate…
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☺ FINALITA’ DELLA DEUNCIA / SEGNALAZIONE ASL
Art. 139 D.P.R / 1965 ☺ FINALITA’ DELLA DEUNCIA / SEGNALAZIONE ASL DTL preventiva, vigilanza, epidemiologica INAIL Registro Nazionale malattie professionali epidemiologica
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 giugno 2014 (GU n.212 del 12-9-2014)
☺ Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n e successive modificazioni e integrazioni L’elenco è diverso dalla tabella (D.M. 09/04/ G.U. n del 21/07/2008) che ha finalità assicurative pubbliche L’elenco è strutturato in liste
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 giugno 2014 (GU n.212 del 12-9-2014)
☺ Lista I Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità che costituiranno la base per la revisione delle tabelle ex artt. 3 e 211 del D.P.R. 1124/65 - Lista II Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo - Lista III Malattie la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche ed ancora non precisabili evidenze scientifiche.
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Circolare INAIL 21/03/2016 ☺ Par. 7): Decorrenza L’art. 21 del decreto in esame, al comma 2 prevede che le modifiche sopra indicate, apportate dal comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), abbiano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso e cioè dal 22 marzo 2016
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Circolare INAIL 21/03/2016 Par. 8): Nuovi Servizi per gli Utenti Sul portale dell’Istituto, dal 22 marzo 2016, sono disponibili per l’utenza (medici, strutture sanitarie e datori di lavoro) i seguenti servizi: - Servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale; - Cruscotto certificati medici per la consultazione degli stessi dedicato ai datori di lavoro e intermediari.
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Circolare INAIL 21/03/2016 ☺ Par. 9): Istruzioni per i medici e i presidi sanitari in sede di compilazione dei certificati I medici all’atto della redazione del certificato medico con modalità telematica devono fornire al lavoratore assistito il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dei giorni di prognosi. In fase di avvio del nuovo regime, qualora non sia possibile la trasmissione telematica, per necessità tecnico-organizzative o altre cause oggettive, i medici o le strutture sanitarie provvedono all’invio del certificato medico tramite PEC alla Sede Inail competente in base al domicilio dell’assistito. In tali casi, consegnano il certificato medico all’assistito per il successivo inoltro al datore di lavoro.
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☺ Par. 10): Istruzioni per i lavoratori Circolare INAIL 21/03/2016
Il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo assolve all’obbligo previsto dal citato art. 52 di: - dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio; - comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione. In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
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Par. 11): Istruzioni per i datori di lavoro
Circolare INAIL 21/03/2016 Par. 11): Istruzioni per i datori di lavoro Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia… …Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma. Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati: - numero identificativo del certificato medico - data di rilascio del certificato medico
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Circolare INAIL 21/03/2016 ☺ …Si ribadisce che, in attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”…
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Circolare INAIL 21/03/2016 Par. 12): Istruzioni per la profilazione delle strutture Sanitarie e dei medici Le strutture sanitarie e i medici, già in possesso delle abilitazioni rilasciate dall’Inail, che trasmettono telematicamente i certificati medici di infortunio continueranno regolarmente ad operare con le seguenti modalità già operative da tempo: 1. Modalità on line – accedendo al portale INAIL con credenziali dispositive… 2. Modalità off line – accedendo al portale INAIL è possibile trasmettere il contenuto informativo della certificazione di infortunio in formato txt e xml, accedendo alla funzione “Certificati tramite file” del servizio on line “certificati medici di infortunio” del macro gruppo “Prestazioni”. In tale area sono presenti le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere. 3. Cooperazione Applicativa - metodologia di interazione per gli utenti che dispongono di Porta di Dominio, che hanno sottoscritto appositi accordi di adesione e che hanno predisposto i loro applicativi per colloquiare con l’Inail. In questo caso non occorre abilitazione.
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sono previsti i seguenti moduli
Circolare INAIL 21/03/2016 Le strutture sanitarie e i medici che non sono in possesso di abilitazione, per l’accesso ai servizi di rilascio del certificato medico disponibili nel portale dell’Istituto devono richiedere apposite credenziali dispositive. sono previsti i seguenti moduli 1) Richiesta di attribuzione “codice presidio” e di abilitazione ai servizi on line Inail per i presidi ospedalieri; 2) Richiesta di attribuzione “codice medico” e di abilitazione ai servizi on line Inail per i medici esterni. La trasmissione telematica dei certificati è prevista solo per gli utenti in possesso di uno dei due codici sopra indicati.
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La domanda di abilitazione può essere presentata alternativamente:
Circolare INAIL 21/03/2016 La domanda di abilitazione può essere presentata alternativamente: 1) presso le sedi territoriali Inail allegando al modulo di richiesta compilato e firmato copia fronteretro del documento d'identità in corso di validità 2) in via telematica
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Circolare INAIL 21/03/2016 Via telematica: Servizio InailRisponde disponibile nella sezione Contatti (o Supporto) del portale Servizio online “Richiedi credenziali dispositive” presente sul portale istituzionale Utente in possesso di Carta Nazionale dei Servizi (CNS), credenziali Inps o credenziali dispositive Inail Utente in possesso di credenziali generiche (Cittadino generico o medico competente)
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Utente sprovvisto di credenziali
Circolare INAIL 21/03/2016 dovrà, prioritariamente, registrarsi come "Utente generico/Cittadino" utilizzare, per l’invio della richiesta, l’apposito servizio online “Richiedi credenziali dispositive” presente sul portale istituzionale Utente sprovvisto di credenziali
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Credenziali Dispositive
Registrazione al ruolo di medico esterno / presidio ospedaliero Allegato 1 circ. INAIL 10 /2016 ☺ Credenziali Dispositive Il soggetto che intende richiedere telematicamente le credenziali di Medico esterno\Presidio ospedaliero deve presentare la domanda di abilitazione (reperibile con il percorso Atti e Documenti - Moduli e Modelli - Altri Moduli - Abilitazione ai servizi on line del Portale Inail)... La domanda di abilitazione …deve essere firmata e ad essa va allegata copia fronteretro del documento d'identità in corso di validità. L’utente, a seguito di rilascio delle credenziali, potrà accedere ai seguenti servizi on line: - Certificati medici di Infortunio - Certificati medici di Malattia Professionale
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Circolare INAIL 21/03/2016 Par. 13): Assistenza Contact Center INAIL al numero , gratuito da rete fissa, oppure al numero , a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico Disponibile, sotto la sezione Contatti (Supporto) del Portale il servizio Inail Risponde che permetterà di inviare una mail strutturata con eventuali allegati
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
Sono abilitati al servizio online: 1) Le strutture ospedaliere; 2) I medici ospedalieri; 3) I medici esterni (medici di medicina generale)
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
Inserimento di tutti i dati obbligatori evidenziati in rosso all’interno dei quadri:
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
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Certificati medici di infortunio telematici Manuale Utente versione 1
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
Anamnesi lavorativa
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Anamnesi lavorativa luogo di lavoro abituale
Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0 Anamnesi lavorativa luogo di lavoro abituale Permette di inserire l’agente a cui il lavoratore è stato sottoposto che ha causato le malattie che vengono diagnosticate nell’apposita sezione (nella sezione delle malattie, verranno visualizzate le sole malattie del ex art. 139 TU DM 2014 legate a questo specifico rischio).
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Tasto cerca professione
Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0 Tasto cerca professione Immettendo le prime 3 lettere della mansione che si vuole ricercare, nel campo Voce professionale ISTAT e selezionando il tasto Cerca Professione, il sistema risponderà con: 1) un messaggio su il numero di unità professionali individuate; 2) popolerà la tendina sottostante con le relative voci del Grande gruppo.
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
Anamnesi lavorativa se valorizzato ‘SI’, vengono ricopiati i dati dell’ultimo datore di lavoro, se valorizzato ‘NO’, vengono lasciati i campi vuoti per la compilazione
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
Anamnesi lavorativa
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
Anamnesi lavorativa E’ possibile inserire fino a 6 attività lavorative facoltative
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
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Malattia professionale
Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0 Malattia professionale La ricerca è effettuata sulle prime lettere che inserisce l’utente: vengono proposte le malattie non presenti nel D.M. 2014
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
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Malattia professionale
Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0 Malattia professionale
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Malattia professionale
Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0 Malattia professionale
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
Dati certificato
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ATTENZIONE! Una volta inviato, il certificato non è più modificabile.
Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0 ATTENZIONE! Una volta inviato, il certificato non è più modificabile.
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Certificati medici di malattia professionale online Manuale Utente versione 1.0
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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Garanti della salute costituzionalmente tutelata (Art. 32).
Trattasi di certificati obbligatori: la cui esibizione consente l’esercizio di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo e sono previsti da specifiche normative.
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ACN art. 45 compiti del medico, lettera h) certificazione per l’incapacità temporanea al lavoro.
art. 13 bis le funzioni ed i compiti previsti nel presente articolo (richiama i compiti previsit dall’art. 45) COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELL’ACN E RAPPRESENTANO CONDIZIONI IRRINUNCIABILI PER L’ACCESSO ED IL MANTENIMENTO DELLA CONVENZIONE CON IL SSN.
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Nuova ipotesi di ACN (SISAC) all’art
Nuova ipotesi di ACN (SISAC) all’art. 38 distingue, tra le funzioni del medico di cure primarie, il rilascio delle seguenti certificazioni obbligatorie: 1) Assenza per MALATTIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI; 2) INCAPACITA’ TEMPORANEA AL LAVORO.
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