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Aspetti tecnici della pena

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Presentazione sul tema: "Aspetti tecnici della pena"— Transcript della presentazione:

1 Aspetti tecnici della pena
(in particolare nel reato tentato, circostanziato, continuato)

2 una formuletta per iniziare
P A R C O una formuletta per iniziare

3 l’articolo 133 c.p.

4 MOTIVARE MOTIVARE !! In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio Sez. 1, Sentenza n del 13/03/2013

5 Il giudice, nell'esercizio del potere di scelta fra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva Sez. 4, Sentenza n del 21/10/2014 Ud.  (dep. 29/01/2015 ) Rv L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. Sez. 3, Sentenza n del 10/01/2013 Ud.  (dep. 04/03/2013 ) Rv In funzione della determinazione della pena il giudice può trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'imputato dalla pendenza di altri procedimenti penali a suo carico, anche se successivi al compimento dell'illecito per cui si procede Sez. 6, Sentenza n del 23/05/2012 Ud.  (dep. 05/06/2012 ) Rv Ai fini della determinazione della pena, il giudice può trarre elementi di valutazione non solo dalle condanne penali ma anche dai reati amnistiati o prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalità. Sez. 4, Sentenza n del 07/04/2016 Ud.  (dep. 05/05/2016 ) Rv

6 E’possibile un diverso trattamento sanzionatorio nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. Va evidenziato che il giudice deve indicare la pena base prima di procedere alla eventuale diminuzione per il riconoscimento di circostanze od all’aumento per l’applicazione di un’aggravante, per consentire non solo il controllo sulla correttezza del calcolo, ma anche la valutazione sulla congruità della pena base inflitta e sulla diminuzione o sull’aumento operato. La indicazione di una pena base che comprenda anche l’aumento per l’applicazione di aggravanti o la riduzione per il riconoscimento di attenuanti non è corretta. Sez. 3, Sentenza n del 19/02/2015 Ud.  (dep. 30/06/2015 ) Rv

7 Le attenuanti generiche
vale a dire circostanze che non sono previste dalla legge e che spetta al giudice di individuare, rendendo la condanna il più possibile adeguata alle specificità della vicenda concreta, furono introdotte con il D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 per alleggerire il rigore sanzionatorio del codice Rocco, ritenuto molto severo nella previsione legale dei minimo e dei massimi edittali, senza dover necessariamente incidere sulla modifica dei limiti edittali stessi previsti per le singole fattispecie di reato

8 Sez. 3, Sentenza n. 369 del 25/01/2000, Rigamonti, Rv. 216572
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione Sez. 3, Sentenza n del 19/03/2014 Ud.  (dep. 03/07/2014 ) Rv Allorché il giudice intenda determinare la pena al al di sopra del minimo edittale, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione Sez. 3, Sentenza n. 369 del 25/01/2000, Rigamonti, Rv È legittima la decisione con cui il giudice determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi. Ne consegue che l’applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto-reato Sez. 5, Sentenza n del 16/12/2009 Rv

9 I PRECEDENTI Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, è valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, secondo comma, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce Sez. 3, Sentenza n del 30/04/2015 Ud.  (dep. 04/06/2015 ) Rv Sono pacificamente valutabili in senso negativo i precedenti giudiziari ed anche quelli dattiloscopici: l'avere in passato fornito diverse generalità rappresenta una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi agli accertamenti di polizia e giudiziari e suscettibile, quindi, di valutazione ai sensi dell'art. 133, comma secondo, c.p. Cass. 29/3/2012, Saidi, RV L'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva Sez. 6, Sentenza n del 17/06/2014 Ud.  (dep. 23/09/2014 ) Rv

10 GENERICHE e COMPORTAMENTO PROCESSUALE
ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se consente all’imputato il silenzio e persino la menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, la cui violazione è valutabile da parte del giudice di merito Cass. SS.UU. 24/5/2012, Biondi, RV ordinanza (n. 290 del 4/11/2011) Corte Costituzionale legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico Cass. 29/3/2012, Di Lauro e altri, RV viene dato a volte rilievo al “patteggiamento sulla prova”, che può produrre effetti equivalenti a quelli del rito abbreviato, la cui differenza dal rito abbreviato è stata dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale. Merita il premio anche il consenso prestato dal difensore??

11 Il giudizio di comparazione fra circostanze (art. 69 c.p.).
il giudice di appello, pur dopo avere escluso una circostanza aggravante o riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze purché esso sia accompagnato da adeguata motivazione Cass. SS.UU. 18/4/2013, Papola, RV Cass. 15/1/2014, Manzari e altri, RV il giudice deve considerare e sottoporre a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. va fatto fra tutte le circostanze (compresa la recidiva)! comprese quelle ad effetto speciale !!!!

12 Segue… Se le circostanze aggravanti sono ritenute equivalenti o subvalenti rispetto a quelle attenuanti, ovviamente non si fa luogo all’aumento di pena, ma restano salvi tutti gli altri effetti della circostanza, se non diversamente stabilito. Ad esempio, in tema di: regime di procedibilità (ad es. art. 612 comma 2° c.p. e art. 625 c.p., reati ovviamente procedibili d’ufficio ancorché sia riconosciuta un’attenuante prevalente o equivalente pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici ex art. 31 c.p., conseguente a condanna per certi delitti commessi con abuso di poteri o violazioni di doveri inerenti a una pubblica funzione) in proposito, da ultimo, v. Cass. 9-15/4/2015 n , Zucconi prescrizione: l’art. 157 comma 3° c.p. – diversamente dal regime previgente alla ex Cirielli – prevede espressamente l’irrilevanza del giudizio di bilanciamento sulla determinazione del termine di prescrizione del reato il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. va fatto fra tutte le circostanze (compresa la recidiva)! comprese quelle ad effetto speciale !!!!

13 Eppure… In tema di patteggiamento, è illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, compari le attenuanti ed una sola delle aggravanti, in quanto l'art. 69 cod. pen. impone di procedere alla simultanea comparizione di tutte le circostanze ritenute. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza in cui, in relazione al reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo cod. pen., il giudice, dopo aver riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva effettuato il giudizio di comparazione solo tra queste e la recidiva e non anche con la suddetta aggravante di cui al citato art. 588, comma secondo, cod. pen.). (Sez. 5, Sentenza n del 23/05/2014 )

14 CIRCOSTANZE NON BILANCIABILI
Art. 1 d.l. 625/1979, convertito con modificazioni in l. 15/1980 – Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica Aggravante della finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico

15 La Corte Costituzionale
ritiene che rientri nella discrezionalità legislativa prevedere ipotesi di esclusione di alcune circostanze aggravanti dal giudizio di bilanciamento; tuttavia, affinché tali previsioni siano compatibili con il dettato costituzionale, in particolar modo con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Carta Fondamentale, considera necessario che esse siano improntate a criteri di ragionevolezza.

16 E così… “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 cost., dell’art. 1 d.l. 15 dicembre 1979 n.625, nella parte in cui preclude il giudizio di equivalenza o prevalenza fra l’aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e le attenuanti eventualmente concorrenti, posto che la norma consente comunque che le circostanze attenuanti vengano computate purché il calcolo sia effettuato sulla pena aumentata ex art. 1 d.l. n. 625 del 1979, istituendo in tal modo un regime sanzionatorio differenziato per i terroristi, che tuttavia non travalica i limiti imposti al potere discrezionale del legislatore dal principio di uguaglianza.” (C. Cost n. 194/1985) “E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 3 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, così come convertito nell’art. 1 l. 6 febbraio 1980 n. 15, in riferimento all’art. 3 comma 1 cost., poiché una corretta interpretazione della norma consente l’applicazione delle circostanze attenuanti qualora il giudice non intenda esercitare quel giudizio di bilanciamento che la legge consente solo a favore dell’aggravante de qua.” (C. Cost. n. 38/1985)

17 Aggravante del cd. metodo mafioso Aggravante della transnazionalità
Artt. 280 e 280 bis c.p. Delitti di “attentato per finalità terroristiche o di eversione” e “atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi” Art. 7 d.l. n° 152/91 convertito con l.n. 203/91 Aggravante del cd. metodo mafioso Art 4 l.n. 146/2006 Aggravante della transnazionalità Art 628 commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies c.p. Rapina Introdotti dalle ll.nn 94/2009 e 119/2013 Art. 590quater c.p. (introdotto con l. 41/2016) Computo delle circostanze in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali

18 L’articolo 69 quarto comma cp (l. n. 251/2005)
L’art. 69 c.p., dopo aver disciplinato il concorso di circostanze ed il connesso giudizio di bilanciamento, esclude espressamente da quest’ultimo le aggravanti di cui al quarto comma dell’art. 99 c.p., art.111 c.p. e art.112, primo comma, n.4 c.p., prevedendo che in tali casi “vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti”. N.B. stando alla lettera della legge, al Giudice è precluso il solo giudizio di prevalenza delle attenuanti, non anche quello di equivalenza. Ed esso assorbe ogni attenuante. Non potrà quindi esservi una diminuzione successiva al giudizio di bilanciamento

19 e, ancora, la Corte Costituzionale…
È costituzionalmente illegittimo l'art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. Premesso che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la "quantitas delicti", oppure soltanto di quelle che la diminuiscono e che deroghe al bilanciamento sono possibili e rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore - sindacabili dalla Corte costituzionale soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio -, ma in ogni caso non possono giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale, la manifesta irragionevolezza delle conseguenze sul piano sanzionatorio del divieto di prevalenza dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata è resa evidente dall'enorme divaricazione delle cornici edittali stabilite dal legislatore per il reato circostanziato e per la fattispecie base prevista dal comma 1 della disposizione citata e dagli effetti determinati dal convergere della deroga al giudizio di bilanciamento sull'assetto delineato dallo stesso art. 73, giacché nel caso di recidiva reiterata equivalente all'attenuante, il massimo edittale previsto dal comma 5 per il fatto di "lieve entità" (sei anni di reclusione) diventa il minimo della pena da irrogare. La disposizione censurata, inoltre dà luogo a una violazione del principio di uguaglianza perché il recidivo reiterato, cui siano riconosciute le attenuanti generiche, autore di un fatto "non lieve" da punire con il minimo edittale della pena stabilita dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, riceve lo stesso trattamento sanzionatorio - quest'ultimo irragionevolmente più severo - spettante al recidivo reiterato, cui pure siano riconosciute le attenuanti generiche, ma autore di un fatto di "lieve entità", e viola altresì il principio di proporzionalità della pena che implica un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra” (Corte Cost. n. 251/2012)

20 “È costituzionalmente illegittimo l'art. 69, comma 4, c. p
“È costituzionalmente illegittimo l'art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, dello stesso codice. La disciplina censurata, nel precludere relativamente al reato di ricettazione la prevalenza dell'attenuante del fatto di "particolare tenuità" sulla recidiva reiterata, determina conseguenze manifestamente irragionevoli sul piano sanzionatorio per l'annullamento delle differenze tra i livelli minimi di pena previsti dal primo e dal comma 2 dell'art. 648 c.p. per la fattispecie base (punita con la pena detentiva da due ad otto anni di reclusione) e per quella circostanziata (punita con la pena detentiva della reclusione da quindici giorni a sei anni). Essa, inoltre, riconducendo alla medesima cornice edittale due fatti, quelli previsti dal primo e dal comma 2 dell'art. 648 c.p., che lo stesso legislatore riconosce come profondamente diversi sul piano dell'offesa, lede il principio di offensività che "pone il fatto alla base della responsabilità penale". Risulta inoltre violato anche il principio di uguaglianza, in quanto il recidivo reiterato, cui siano concesse le attenuanti generiche e applicato il minimo della pena, viene assoggettato allo stesso trattamento sanzionatorio, tanto nel caso di ricettazione normale o anche di rilevante gravità, che nella ipotesi di fatto "di particolare tenuità". Infine, la disposizione censurata, impedendo il necessario adeguamento della sanzione attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per il fatto di "particolare tenuità" e, determinando, con l'innesto della deroga al giudizio di bilanciamento sull'assetto delineato dall'art. 648 c.p., un trattamento sanzionatorio palesemente sproporzionato, si pone in contrasto anche con la finalità rieducativa della pena.” (Corte Cost. n.105/2014) “È costituzionalmente illegittimo l'art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis, comma 3, c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, dello stesso codice. La disciplina censurata, nel precludere relativamente al reato di violenza sessuale la prevalenza dell'attenuante dei "casi di minore gravità" sulla recidiva reiterata, viola il principio di proporzionalità della pena, perché impedisce il necessario adeguamento della sanzione attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per i suddetti casi e, annullando la diversità delle cornici edittali previste dal primo e dal comma 3 dell'art. 609 bis c.p. in relazione alla fattispecie base e a quella circostanziata, attribuisce alla risposta punitiva i connotati di una pena palesemente sproporzionata e quindi lesiva della finalità rieducativa della pena. Dal divieto stabilito dalla norma censurata derivano, inoltre, conseguenze manifestamente irragionevoli sul piano sanzionatorio, tenuto conto della divaricazione tra i livelli minimi di pena previsti per la fattispecie base (cinque anni) e per quella circostanziata (un anno e otto mesi), in quanto, per effetto dell'equivalenza tra la recidiva reiterata e l'attenuante, l'imputato subisce un aumento di pena assai superiore a quello specificamente previsto dall'art. 99, comma 4, c.p., che, a seconda dei casi, è della metà o di due terzi. È violato, infine, il principio di uguaglianza perché fatti anche di minima entità vengono ad essere irragionevolmente sanzionati con la stessa pena, prevista dal comma 1 dell'art. 609 bis c.p., per le ipotesi di violenza più gravi, vale a dire per condotte che, pur aggredendo il medesimo bene giuridico, sono completamente diverse, sia per le modalità, sia per il danno arrecato alla vittima.” (Corte Cost. n.106/2014) Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui viene previsto il divieto di prevalenza della circostanza attenuante disciplinata dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 rispetto alla recidiva reiterata indicata nell'art. 99, comma 4, c.p. In questo modo si vanificherebbe la scelta politica di tipo premiale adottata dal legislatore con il sopra citato d.P.R. - basata sulla tutela del bene giuridico, sulla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti e orientata ad instaurare un'attività collaborativa - dal momento in cui viene riconosciuta una condotta recidiva reiterata nei confronti dell'imputato. Verrebbe quindi data maggiore considerazione alla precedente attività delittuosa rispetto a quella successiva collaborativa. (Corte Cost. n. 74/2016)

21 Che succede nel caso di concorso tra attenuante sottratta al bilanciamento e recidiva reiterata??

22 Esempio: TIZIO e CAIO vengono ritenuti colpevoli di rapina (art. 628 c.p.), pluriaggravata perché commessa in abitazione (comma 3-bis), con il ricorso a minaccia congiuntamente da parte di due persone (comma 3° n. 1, ult. parte) TIZIO è recidivo reiterato specifico e infraquinquennale avendo riportato nel quinquennio due condanne per furto le cui pene sommate giungono a un anno di reclusione e 300 di multa

23 Entriamo in camera di consiglio…e riflettiamo

24 Pena minima prima del bilanciamento
TIZIO CAIO Pena minima prima del bilanciamento Anni 3 di reclusione ed euro 516 di multa comma 3 bis = anni 4 mesi 6 reclusione e 1032 multa CON attenuanti generiche e relativo bilanciamento fra le residue aggravanti Necessariamente equivalenti (Recidiva reiterata) STOP anni tre di reclusione ed euro 688 di multa, riduzione per le generiche prevalenti ex art 628 ult co. cp. SENZA Attenuanti generiche PUO’ (63 comma 4 ) aumentare per l’aggravante (anch’essa ad effetto speciale) di cui all’art 628 comma 3 n 1 : es anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 1300 di multa

25 Quale sarà l’aggravante ad effetto speciale più grave?
Pena base anni 3 di reclusione ed euro 516 di multa Quale sarà l’aggravante ad effetto speciale più grave? 628 comma 3 bis 628 comma 3 n 1 99 comma 4 ? l’art 628 comma 3 bis è un’aggravante che non va in bilanciamento, ma diventa per questo una componente della pena base?? (A mio avviso, no)

26 la pena pecuniaria massima è aumentata del 300%
Se si condivide questo assunto, allora 628 comma 3 bis e 628 comma 3 n 1 , sono la stessa cosa, quindi possiamo ridurre la scelta a due opzione: una, possiamo dire così è l’aggravante di cui all’art 628 e l’altra è l’articolo 99 quarto comma. ORBENE: In virtù della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, la pena sarà aumentata del 66,6% Questa determina quindi un aumento maggiore del minimo detentivo e minore di tutte le altre soglie. in virtù dell’aggravante 628 la pena sarà da 4 anni e sei mesi a venti anni di reclusione e da 1032 a euro di multa . Ciò significa che: la pena detentiva minima è aumentata del 50% la pena detentiva massima è aumentata del 100% la pena pecuniaria minima è aumentata del 100% la pena pecuniaria massima è aumentata del 300%

27 QUINDI?? Ci soccorre ancora una volta la sentenza INDELICATO (Sez. U, Sentenza n del 24/02/2011 Ud.  (dep. 24/05/2011 ) Rv ) : è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale. con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo

28 Quindi, l’aggravante ad effetto speciale da considerare è quella di cui all’art 628, ma con un minimo che non può essere inferiore ad anni 5 di reclusione (= anni 3 + 2/3) (nessun problema ci dà la pena pecuniaria perché l’aumento di cui all’art 628 è già percentualmente maggiore di quello di cui all’art 99). Dovremmo pertanto dire che il range edittale è: da 5 a 20 anni di reclusione e da 1032 a euro di multa

29 Esatto…?

30

31 NO

32 Abbiamo violato l’art 99 sesto comma cp
Abbiamo violato l’art 99 sesto comma cp. Abbiamo cioè applicato un aumento della pena minima di due anni (da 3 a 5), laddove la somma delle condanne precedentemente riportate è di anni uno. Questo riporta, a mio avviso, la pena minima edittale ad anni 4 e mesi sei di reclusione, ovvero fa rivivere il minimo edittale di cui all’art 628 !!! E non dimentichiamoci che possiamo ancora aumentare per l’altra aggravante ad effetto speciale…

33 La sospensione condizionale della pena
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. . Sez. 2, Sentenza n del 15/04/2015 Ud.  (dep. 11/05/2015 ) Rv In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo della sospensione. Sez. 2, Sentenza n del 18/06/2015 Ud.  (dep. 17/09/2015 ) Rv In tema di sospensione condizionale della pena, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art cod. pen., con riguardo alla personalità dell'imputato stesso Sez. 3, Sentenza n del 03/06/2014 Ud.  (dep. 23/09/2014 ) Rv .

34 Il valore dei precedenti
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola da precedenti giudiziari non definitivi . La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione Sez. 3, Sentenza n del 30/09/2015 Ud.  (dep. 04/11/2015 ) Rv Sez 6, Sentenza n del 15/01/2016 Ud.  (dep. 29/01/2016 ) Rv Sez. 3, Sentenza n del 25/11/2015 Ud.  (dep. 01/02/2016 ) Rv E del comportamento processuale In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato sulla mancata confessione da parte dell'imputato, in quanto correla un effetto negativo all'esercizio del diritto al silenzio

35 Pena sospesa e pena pecuniaria
l'imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio, da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non può essere eliminata ovvero permane finché non siano trascorsi dieci anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa ex officio, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel solo caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli art. 163 e 175 cod. pen. - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 287 del 2010, di guisa che tutte le iscrizioni senza distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta Cass. 15/11/2011, Biagioni, RV , nonché Cass. 13/4/2012, Saltarelli e altro Conformi ex plurimis Cass. 25/2/2014, D’Amico, RV ; Cass. 20/6/2013, Germani, RV Va esclusa la tutela del potenziale interesse alla “utilizzabilità del beneficio nell'eventualità della commissione di futuri reati, poiché non è in alcun modo tutelabile una prospettiva criminosa da parte dell'imputato” che perseguirebbe il fine “di conservare una sorta di bonus per condotte illecite”

36 Va esclusa la tutela del potenziale interesse alla “utilizzabilità del beneficio nell'eventualità della commissione di futuri reati, poiché non è in alcun modo tutelabile una prospettiva criminosa da parte dell'imputato” che perseguirebbe il fine “di conservare una sorta di bonus per condotte illecite” . (la parte no) Tuttavia, quando è pronunciata sentenza di condanna esclusivamente ad una sanzione pecuniaria, e non vi è stata richiesta da parte dell'interessato di concessione della sospensione condizionale della pena, è legittima la motivazione della sentenza che si limiti ad escludere l'applicazione del beneficio sulla base della rilevata non rispondenza di esso ad un concreto interesse dell'imputato (ma il giudice si) Cass. 20/6/2013, Germani, RV Cass. 18/11/2014, Merenda RV

37 Sospensione condizionale subordinata all’adempimento di obblighi
Contrasti Si può subordinare la pena sospesa al pagamento di una provvisionale prima del passaggio in giudicato della sentenza? Cass. 5/4/2013, De Florentis, RV ; il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anche anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge Sez. 3, Sentenza n del 30/10/2014 Ud.  (dep. 23/04/2015 ) Rv il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza Cass. 5/4/2013, De Florentis, RV

38 Ove la sospensione sia condizionata al risarcimento del danno, occorre verificare le condizioni patrimoniali del condannato? È illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Sez. 5, Sentenza n del 02/02/2015 Ud.  (dep. 22/05/2015 ) Rv In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato. Sez. 2, Sentenza n del 11/06/2015 Ud.  (dep. 22/06/2015 ) Rv

39 Si può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato?? Il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati. Sez. 2, Sentenza n del 05/03/2015 Ud.  (dep. 26/03/2015 ) Rv La concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. (Fattispecie di omesso versamento di contributi previdenziali, nella quale la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione del beneficio al pagamento in favore dell'Inps delle quote non versate, pur in assenza di costituzione come parte civile dell'ente previdenziale). Sez. 3, Sentenza n del 24/06/2014 Ud.  (dep. 14/01/2015 )

40 È, invece, pacifico che… In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di obblighi, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello previsto dall'art. 163 cod.pen., ossia con quello durante il quale è sospesa l'esecuzione della sanzione irrogata, dopo il passaggio in giudicato della decisione. Sez. 1, Sentenza n del 27/05/2015 Cc.  (dep. 10/06/2015 ) Rv Sez. 3, Sentenza n del 15/01/2015 Ud.  (dep. 11/05/2015 ) Rv Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato il termine per la esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che non è possibile una esecuzione "ante iudicatum" dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena.

41 La non menzione della condanna
Nel caso in cui l'imputato abbia invocato la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, non potendo il predetto beneficio essere direttamente applicato dalla Corte di legittimità, poiché la questione involge valutazioni di merito anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi. Sez. 3, Sentenza n del 03/04/2014 Ud.  (dep. 15/05/2014 ) Rv Sez. 3, Sentenza n del 28/10/2015 Ud.  (dep. 18/01/2016 ) Rv La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione, atteso che l'art.178 cod.pen. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e l'art.175, primo comma, cod. pen., non introduce alcuna deroga al riguardo

42 La sostituzione della pena detentiva
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato Cass19326 del 27/1/2015 (Cass. 3/4/2013, Di Pasquale, RV ). La sostituzione può essere negata in ragione dei precedenti penali; non, invece, in considerazione delle condizioni economiche disagiate dell’imputato né soltanto perché la pena venga condizionalmente sospesa .

43 La determinazione della pena in presenza di reato tentato
Metodo diretto o sintetico? la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", ossia scindendo i due momenti enunciati. Entrambi i sistemi, peraltro, non si sottraggono ai vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi. Solo l'inosservanza in concreto di tali limiti comporta violazione di legge Sez. 1, Sentenza n del 06/06/2013 Ud.  (dep. 14/08/2013 ) Rv Sez. 1, Sentenza n del 21/10/2005 Cc.  (dep. 16/11/2005 ) Rv

44 ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato nel caso di concorso di circostanze anche ad effetto speciale, deve farsi riferimento alla pena base per il reato consumato e aggravato, qualora il giudizio di comparazione si sia concluso nel senso della prevalenza delle aggravanti, e alla pena base per il reato semplice, allorché il giudizio di comparazione si sia concluso con la prevalenza delle attenuanti ai fini della determinazione della pena massima per il delitto tentato - per il quale l'art. 56, comma secondo, cod. pen. stabilisce soltanto la sanzione minima di dodici anni di reclusione qualora per il reato consumato sia prevista la pena dell'ergastolo - si ha riguardo al principio generale, per cui in ogni caso di determinazione della sola pena minima, la pena massima irrogabile è quella stabilita dall'art. 23 cod. pen., e cioè nel caso di reclusione, quella di ventiquattro anni Sez. 1, Sentenza n del 21/10/2005 Cc.  (dep. 16/11/2005 ) Rv Sez. 5, Sentenza n del 22/10/2010 Ud.  (dep. 10/02/2011 ) Rv Sez. F, Sentenza n del 07/08/2012 Ud.  (dep. 09/08/2012 ) Rv nella determinazione della pena nel reato tentato, il giudice può procedere ad una differenziata diminuzione di pena per la sanzione pecuniaria e per quella detentiva, attesa la particolare funzione retributiva e sanzionatoria di ciascuna di esse, salvo l'obbligo della motivazione. (Fattispecie in cui nel reato di tentata estorsione il giudice ha ridotto della metà la reclusione e in misura minore la multa).

45 La continuazione

46 Continuazione e favor rei
L'applicazione, sia in sede di esecuzione che in sede di cognizione, dell'istituto della continuazione, ispirato al favor rei, comporta, ove non determini una diminuzione della pena complessiva una adeguata e puntuale motivazione Sez. 5, Sentenza n del 20/04/2015 Ud.  (dep. 18/05/2015 ) Rv Individuazione del reato più grave Contrasto in tema di continuazione, l'individuazione della violazione più grave ai fini di computo della pena deve essere effettuata in concreto e non già con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore Cass. 6/3/2012, Cicala e altri, RV per la determinazione del reato più grave, ai fini della continuazione, è necessario far riferimento alle valutazioni astratte compiute dal legislatore Sezioni Unite (Cass. 26/11/1997, Varnelli, RV ) SSUU In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse Sez. U, Sentenza n del 28/02/2013 Cc.  (dep. 13/06/2013 ) Rv

47 Altri principi espressi da SSUU n 25939 del 28/02/2013
nel concorso fra delitto e contravvenzione, deve essere ritenuta più grave la violazione costituente delitto, anche se la contravvenzione è punita edittalmente con una pena che, riguardata sotto il profilo della conversione, risulti maggiore quantitativamente rispetto a quella stabilita per il delitto In caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati-satellite Anche se essa deve essere il risultato di una operazione unitaria, occorre tuttavia che sia individuabile la pena stabilita dal giudice in aumento per ciascun reato-satellite e ciò sia per la verifica dell'osservanza del limite di cui al terzo comma dell'art. 81 cod. pen. sia perché a taluni effetti il cumulo giuridico si scioglie

48 A quali effetti il cumulo per la continuazione si scioglie?
prescrizione indulto all'estinzione di misure cautelari personali, quando la suddivisione della pena irrogata per i reati-satellite rilevi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione di pena alla sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53, ultimo comma, legge n. 689 del 1981) in cui la pena del reato continuato si scompone per determinare la porzione di pena suscettibile di sostituzione per quei reati che la ammettono

49 E’ fondamentale che tale specificazione il giudice compia soprattutto quando l’imputato sia in regime di custodia cautelare, magari per alcuni reati soltanto Si pensi al caso in cui all’esito del giudizio, vi sia condanna per un reato più grave “non cautelato”, a fronte di reati-satellite per i quali l’imputato è cautelato. SSUU: “in caso di condanna non definitiva per reato continuato, per valutare, a norma dell'art. 300 comma 4 c.p.p., l'entità della pena ai fini di un'eventuale dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il reato meno grave, occorre avere riguardo alla pena concretamente inflitta come aumento ex art. 81 cpv. c.p.” Cass. SS.UU. 26/3/2009, Vitale, RV

50 Premessa la compatibilità tra recidiva reiterata ed aumento per la continuazione
La doglianza in ordine all'incompatibilità tra continuazione e recidiva è manifestamente infondata, alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte che afferma la piena compatibilità tra i due istituti (tra le ultime, Sez. 5^, n del 02/07/2013, Marrella, Rv ; Sez. 4^, n del 30/09/2014, Paternesi, Rv ), poiché recidiva e continuazione rappresentano istituti autonomi, con struttura e finalità diverse, ma nient'affatto inconciliabili tra loro. La prima tende a punire in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole. La seconda, invece, attiene al trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto il reo per vari illeciti compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso, in ossequio al principio del "favor rei" che deroga a quello del cumulo materiale delle pene. Sez. 5, Sentenza n del 26/11/2014 Ud.  (dep. 23/04/2015 ) Rv E salvo il limite di cui all’art 81 comma 3 che vieta che la pena risultando dalla continuazione superi l’ammontare del cumulo materiale

51 È sorto un contrasto circa le modalità di calcolo degli aumenti nel caso in cui la recidiva venga annullata nel bilanciamento In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento stabilito dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata opera anche quando il giudice abbia considerato quest'ultima equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti Sez. 5, Sentenza n del 07/06/2013 Ud.  (dep. 05/12/2013 ) Rv Non v'è ragione per non equiparare l'esclusione della recidiva alle ipotesi in cui questa sia stata ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti, giacché essa, in tali casi, è stata considerata non incidente in concreto sull'entità della pena Sez. 5, Sentenza n del 27/01/2015 Cc.  (dep. 28/05/2015 ) Rv

52 Contrasto ora risolto dalle SSUU
In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. Sez. U, Sentenza n del 23/06/2016 Ud.  (dep. 21/07/2016 ) Rv

53 L’aumento minimo ed obbligatorio per la recidiva, peraltro, va considerato con riguardo a tutti i reati collegato in continuazione e non rispetto a ciascuno di essi: Il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che fosse incorsa nella violazione del divieto di "reformatio in peius" la pronuncia che aveva confermato la pena irrogata in primo grado, nonostante l'assoluzione per uno dei reati satellite che avevano comportato l'aumento di pena a titolo di continuazione). Sez. 2, Sentenza n del 12/04/2016 Ud.  (dep. 02/05/2016 ) Rv Per la determinazione delle pene accessorie, in caso di reato continuato, si deve fare riferimento all’entità della pena principale inflitta per il reato più grave e non già a quella individuata dopo l'aumento per la continuazione giurisprudenza costante: v., ad es., Cass. 27/3/2008, Pizza e altri, RV

54 Eppure a volte facciamo qualche errore

55 Mistakes !! Un vizio di motivazione in ordine alla continuazione può comportare l’annullamento della sentenza di merito: Ai fini della determinazione della pena nella sentenza di patteggiamento, relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione ed infine ridotta fino ad un terzo, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. pen. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento in cui l'aumento per la continuazione aveva preceduto la riduzione relativa alla concessione delle attenuanti generiche). PARCO!! Sez. 6, Sentenza n del 15/10/2014 Cc.  (dep. 24/10/2014 ) Rv

56 E ancora motivare , motivare!!
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la contemporanea assenza di indicazione del riconoscimento della continuazione tra le fattispecie in contestazione, della individuazione del reato ritenuto più grave e degli aumenti e delle diminuzioni di pena operate, configura una mancanza assoluta di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena, che trasmoda nel vizio di violazione di legge Sez. 3, Sentenza n del 17/12/2014 Ud.  (dep. 17/02/2015 ) Rv

57 Anche per dar conto della ragionevolezza
In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato. (Fattispecie in materia di acquisto illegale di armi, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione, con cui il giudice aveva stabilito, per il reato più grave, avente ad oggetto quindici armi comuni da sparo, la pena di tre anni di reclusione, apportandovi a titolo di aumento per il reato satellite avente ad oggetto due armi comuni da sparo, la pena di cinque anni di reclusione). Sez. 1, Sentenza n del 08/01/2016 Ud.  (dep. 24/05/2016 ) Rv

58 Sperando di essere stato all’altezza del compito

59 E di non avervi annoiato troppo

60 ringrazio,


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