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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ASPP – MODULO B

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Presentazione sul tema: "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ASPP – MODULO B"— Transcript della presentazione:

1 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ASPP – MODULO B
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA SEDE di G E N O V A  Via del Seminario 4                                                                                         CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ASPP – MODULO B Corso della durata di 24 ore – LEZIONE N.1 Docente: Dott. Ing. Augusto Mario Isola

2 PROGRAMMA DEL CORSO Dott. Ing. Augusto M. Isola aggiornare le conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione aggiornare le capacità di individuazione dei rischi e di valutazione individuazioni delle misure tecniche, organizzative e procedurali di Prevenzione e Protezione individuare per le attività i DPI idonei principali tipologie di rischio aspetti metodologici e organizzativi

3 MACRO SETTORE DI ATTIVITA’ ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE : L
ACCORDO TRA GOVERNO , REGIONI E PROVINCIE AUTONOME , AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELL’ART.2 COMMI 2,3,4 E 5 DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2003, N.195, CHE INTEGRA IL DECRETO LGS. 626 DEL 1994 IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO. MACRO SETTORE DI ATTIVITA’ ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE : L RISCHI CHIMICI : GAS VAPORI FUMI, POLVERI-FUMI- NEBBIE, LIQUIDI, ETICHETTATURA RISCHI BIOLOGICI RISCHI FISICI: VIDEO TERMINALI, MICROCLIMA-ILLUMINAZIONE RISCHI AMBIENTI DI LAVORO RISCHI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI RISCHI INFORTUNI: RISCHIO ELETTRICO, RISCHIO MECCANICO SICUREZZA ANTINCENDIO: PREVENZIONE INCENDI (D. MIN ) DPI

4 LEZIONE 1 Il Decreto Legislativo 81/2008 integrato dal D.Lgs. 106/2009 e gli aggiornamenti normativi RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

5 Riferimenti normativi
D.Lgs 81/08, D.Lgs  106/2009 Accordo Stato-Regioni sui corsi di formazione per Rspp-datori di lavoro, lavoratori, Dirigenti e Preposti approvati il e pubblicati sulla G.U. l’

6 Novità introdotte dai recenti aggiornamenti normativi:
La nuova disciplina sanzionatoria del recente quadro normativo La formazione sulla sicurezza sul lavoro. Informazione, formazione, addestramento; Libretto formativo del cittadino. Novità relative alla valutazione dei rischi : Valutazione dei rischi stress lavoro-correlati; Criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi e tempistica del suo aggiornamento. Novità in tema di sorveglianza sanitaria: Accertamenti sanitari sui lavoratori; Visite mediche preassuntive; Accertamenti alcool e droga; Gestione della documentazione sanitaria e delle cartelle cliniche; Comunicazione all’INAIL dei dati sugli infortuni sul lavoro a fini statistici e assicurativi. Obblighi connessi ai contratti di appalto: Redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nel testo unico. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro: Il problema delle sub-deleghe; Il dirigente e il preposto.

7 La nuova disciplina sanzionatoria del recente quadro normativo
Novità in tema di sorveglianza sanitaria: Accertamenti sanitari sui lavoratori; Visite mediche preassuntive; Accertamenti alcool e droga; Gestione della documentazione sanitaria e delle cartelle cliniche; Comunicazione all’INAIL dei dati sugli infortuni sul lavoro a fini statistici e assicurativi. Obblighi connessi ai contratti di appalto: Redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro: Il problema delle sub-deleghe; Il dirigente e il preposto.

8 La nuova disciplina sanzionatoria del recente quadro normativo (dalla presentazione dell’Avv. Daniele Tanoni – Confindustria pesaro-Urbino) Le principali novità introdotte dal d.lgs. 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

9 Il d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 Il d.lgs. 106/2009 è stato pubblicato nel S.O. n. 142 alla G.U. n. 180 del 5 agosto 2009 Si compone di 149 articoli e 38 allegati che hanno apportato alcune rilevanti modifiche ed integrazioni al d.lgs. 81/2008 Le sue norme sono entrate in vigore lo scorso 20 agosto 2009, ad eccezione di quelle per cui è necessaria l’emanazione di decreti attuativi

10 Lavoratori computabili – art. 4
All’elenco dei lavoratori non computabili ogni qualvolta siano rilevanti i limiti dimensionali dell’impresa vengono aggiunti i lavoratori in periodo di prova Esempio di limite dimensionale rilevante – 30 addetti affinchè il datore di lavoro possa svolgere direttamente il ruolo di RSPP

11 Sospensione dell’attività – art. 14
Il personale ispettivo può adottare il provvedimento di sospensione dell’attività quando riscontri la presenza di lavoratori non risultanti da documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

12 Sospensione dell’attività – art. 14
Le violazioni sono gravi quando si sostanziano nella commissione di uno degli illeciti di cui all’Allegato I del decreto; successivamente sarà un decreto ministeriale a stabilire l’elenco Le violazioni sono reiterate quando nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione (ottemperata ai sensi del d.lgs. 758/1994) o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto compie altre due violazioni della stessa indole (cioè della stessa disposizione o di disposizioni assimilate dal decreto ministeriale) Criticità della previsione della prescrizione di cui al d.lgs. 758/1994 in quanto tale procedura estingue il reato

13 Sospensione dell’attività – art. 14
Viene recepito un orientamento già espresso nella circolare del Ministero del Lavoro n /2007 secondo cui la sospensione dovrà riguardare solo la parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni Viene recepito anche l’orientamento ministeriale secondo cui la sospensione non si applica nel caso di lavoro irregolare laddove il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato nell’impresa Sempre in caso di lavoro irregolare, la sospensione può decorrere dalle ore 12 della giornata successiva o dal temine dell’attività in corso che non possa essere interrotta, salvo situazioni di grave rischio o pericolo imminente

14 Delega di funzioni – art. 16
Permane l’obbligo di data certa della delega La vigilanza del delegante sull’attività del delegato si presume assolta con l’adozione e l’attuazione di un modello di gestione ai sensi dell’art. 30 Il soggetto delegato può subdelegare alcune specifiche funzioni a lui già delegate, previa intesa con il delegante

15 Obblighi del datore di lavoro art. 18 lett.g
Il datore di lavoro deve farsi parte attiva nell’inviare i lavoratori alla visita medica secondo le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria Il datore di lavoro deve comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, al fine della consegna al lavoratore di copia della cartella sanitaria

16 Obblighi del datore di lavoro art. 18 lett. o - p
Viene esplicitamente chiarito che il datore di lavoro deve consegnare il DVR e l’eventuale DUVRI all’RLS, ma la consultazione, possibile anche tramite supporto informatico, deve avvenire in azienda

17 Obblighi del datore di lavoro art. 18 lett. aa
L’obbligo di comunicazione all’INAIL del nominativo dell’RLS o degli RLS di ogni unità produttiva non ha più cadenza annuale, ma dovrà essere effettuata solo in caso di variazione del nominativo o di nuova elezione In fase di prima applicazione, le aziende dovranno comunicare il nominativo dell’RLS in carica alla data del 25 agosto u.s., a meno che non abbiano già effettuato la comunicazione entro la scadenza del 16 maggio 2009 e la situazione sia rimasta invariata Nessuna comunicazione andrà effettuata nel caso che non sia stato designato alcun RLS o nel caso che operi un RLST

18 Obblighi del datore di lavoro art. 18 comma 3 bis
Il datore di lavoro ed i dirigenti sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli obblighi dei preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità di questi ultimi quando l’inadempimento dei loro obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

19 Obblighi connessi ai contratti di appalto d’opera o di somministrazione – art. 26
Gli obblighi previsti a carico del committente in un contratto di appalto, sia d’opera, sia di servizi, sono previsti a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono i lavori e non sono più collegati automaticamente all’appartenenza all’intero ciclo produttivo L’obbligo di redazione del DUVRI viene meno nel caso di appalti di servizi di natura intellettuale, nel caso di semplici forniture di materiali o attrezzature e nel caso di lavori o servizi di durata non superiore a due giorni I costi da indicare in allegato al contratto di appalto sono esclusivamente quelli che l’appaltatore sostiene per eliminare i rischi di natura interferenziale

20 La valutazione dei rischi – art. 28
La valutazione dei rischi deve prevedere quei rischi particolari che possano derivare dalla tipologia contrattuale della prestazione di lavoro La valutazione del rischio da stress lavoro correlato dovrà essere effettuata sulla base delle emanande Linee Guida di una commissione ministeriale e comunque entro il 1° agosto 2010 La data del certo del DVR può essere realizzata attraverso la sottoscrizione del RSPP, dell’RLS e del medico competente

21 La valutazione dei rischi – artt. 28/29
Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi immediatamente, ma hanno un termine di 90 giorni per l’elaborazione del DVR Nel caso di necessaria rielaborazione della valutazione dei rischi, il DVR può essere modificato nel termine di 30 giorni dall’evento che ha determinato la necessità della rielaborazione

22 Formazione dei lavoratori – art. 37
Viene esteso l’obbligo di specifica formazione ai dirigenti Preposti e dirigenti potranno essere formati presso le organizzazioni datoriali e sindacali e non esclusivamente in azienda

23 La sorveglianza sanitaria – art. 41
Viene reintrodotta la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica preassuntiva per la verifica di idoneità dalla mansione, anche con riguardo all’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcool – dipendenza, per il quale si prevede una rivisitazione delle procedure previste attualmente Le visite preassuntive, a scelta del datore di lavoro, possono essere svolte dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione del SSN Criticità rispetto all’art. 5 della legge 300/1970 che vieta le visite effettuate direttamente dal datore di lavoro

24 Il sistema sanzionatorio – art. 300 e ss.
Si è prevista una generale rimodulazione delle sanzioni di cui al Titolo I del d.lgs. 81/2008 Anche le violazioni punite esclusivamente con l’ammenda possono essere sanate con la procedura di cui al d.lgs. 758/1994 La stessa procedura di estinzione agevolata viene prevista anche per gli illeciti amministrativi, che possono essere sanati con il pagamento della sanzione minima e con l’adempimento della prescrizione

25 Il sistema sanzionatorio – art. 300 e ss.
Nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice, su richiesta dell’imputato, può sostituire la pena fino a 12 mesi con una somma determinata secondo i criteri previsti dal codice penale e comunque non inferiore a euro, purché dalla violazione non sia derivata la morte o la lesione personale grave; trascorsi tre anni senza la commissione di altri reati in materia di sicurezza, il reato si estingue

26 Il sistema sanzionatorio – art. 300 e ss.
Si è prevista una generale rimodulazione delle sanzioni di cui al Titolo I del d.lgs. 81/2008 Anche le violazioni punite esclusivamente con l’ammenda possono essere sanate con la procedura di cui al d.lgs. 758/1994 La stessa procedura di estinzione agevolata viene prevista anche per gli illeciti amministrativi, che possono essere sanati con il pagamento della sanzione minima e con l’adempimento della prescrizione

27 Il sistema sanzionatorio – art. 300 e ss.
Nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice, su richiesta dell’imputato, può sostituire la pena fino a 12 mesi con una somma determinata secondo i criteri previsti dal codice penale e comunque non inferiore a euro, purché dalla violazione non sia derivata la morte o la lesione personale grave; trascorsi tre anni senza la commissione di altri reati in materia di sicurezza, il reato si estingue

28 RISCHI CHIMICI

29 RISCHI CHIMICI GAS, VAPORI, FUMI, POLVERI, E NEBBIA; ETICHETTATURA;
LIQUIDI I valori limite di esposizione, Obblighi del datore di lavoro, Le misure di prevenzione, Le misure di protezione e i DPI

30 RISCHIO CHIMICO dal sito: www.poliba.it/CISQ/Basso/2.ppt‎
RISCHIO CONNESSO ALL’USO PROFESSIONALE DI SOSTANZE O PREPARATI IMPIEGATI NEI CICLI DI LAVORO, CHE POSSONO ESSERE INTRINSECAMENTE PERICOLOSI O RISULTARE PERICOLOSI IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI D’IMPIEGO.

31 RISCHIO CHIMICO DEFINIZIONI
La proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi. PERICOLO La probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. RISCHIO

32 RISCHIO CHIMICO DEFINIZIONI
AGENTI CHIMICI Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. (Art.222 D.lgs 81/08)

33 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai ai sensi del D.Lgs. 3/2/97, n. 52, e successive modifiche; Agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14/3/2003,n.65 (sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente); Agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai punti 1 e 2, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute a causa della loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzate o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

34 DEFINIZIONE DI PERICOLOSITÀ
Sono pericolose le sostanze e i preparati che hanno una o più delle seguenti proprietà: CHIMICO-FISICHE TOSSICOLOGICHE

35 CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZA CHIMICHE
ESPLOSIVI COMBURENTI (Ossigeno) ESTREMAMENTE INFIAMMABILI (R12- os. etilene) FACILMENTE INFIAMMABILI (R11 – Toluene) INFIAMMABILI (R10 - xilene) MOLTO TOSSICI (T+) TOSSICI (T – formaldeide) NOCIVI (Xn – clorobenzene) CORROSIVI (C – acido cloridrico) IRRITANTI (Xi – dimetilammina) SENSIBILIZZANTI ( Xn - R42; Xi – R43) CANCEROGENI MUTAGENI TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO

36 ESPLOSIVI Le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento. COMBURENTI Le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica.

37 ESTREMAMENTE INFIAMMABILI
Le sostanze ed i preparati liquidi con i punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l’aria. INFIAMMABILI Le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità.

38 FACILMENTE INFIAMMABILI
le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi; le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione; le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso; le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose.

39 MOLTO TOSSICI TOSSICI NOCIVI
Le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche TOSSICI Le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche. NOCIVI Le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche.

40 TOSSICITÀ Dose: PARACELSO( ): Tutte le sostanze sono velenose non esiste nessuna sostanza che non sia un veleno è la dose che distingue il veleno dal farmaco; Tossicità intrinseca del composto; Via di esposizione; Relazione dose/risposta; Relazione dose/effetto.

41 RELAZIONE DOSE/RISPOSTA
Studia la percentuale degli individui della popolazione in studio che presentano un effetto.

42 RELAZIONE DOSE/EFFETTO
Studia la relazione tra livelli crescenti di esposizione ad un tossico in un certo periodo di tempo (dose) e le alterazioni osservate in ciascun individuo del gruppo studiato; Permette di identificare la concentrazione della sostanza che provoca l’effetto e la concentrazione di sostanza alla quale non è presente alcun effetto.

43 CORROSIVI IRRITANTI SENSIBILIZZANTI
Le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva. IRRITANTI Le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. SENSIBILIZZANTI Le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche.

44 TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO
CANCEROGENI Agenti chimici,fisici o biologici in grado di alterare il materiale genetico di una cellula rendendola capace di sviluppare un tumore in seguito ad una esposizione più o meno prolungata nel tempo. MUTAGENI Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza. TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili.

45 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
ESPOSIZIONE L’esposizione lavorativa al rischio chimico dipende: dalle caratteristiche chimico – fisiche e tossicologiche delle sostanze e/o dei preparati utilizzati; dal ciclo di lavorazione; delle modalità operative.

46 MONITORAGGIO AMBIENTALE
MISURA, USUALMENTE A LIVELLO ATMOSFERICO, DEGLI AGENTI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE E DEL RISCHIO PER LA SALUTE IN RAPPORTO AD APPROPRIATI RIFERIMENTI.

47 LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Al fine di tutelare la salute del lavoratore, L’ACGIH (American Conference Governmental Industrial Hygenist) ovvero la Conferenza Americana degli Igienisti Industriali, stabilisce i VALORI LIMITE DI SOGLIA(TLV). I TLV si riferiscono a concentrazioni atmosferiche di sostanze alla quali si ritiene che pressochè tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza andare incontro ad effetti nocivi. Riconosciamo: TLV-TWA (Time Weighted Average) Concentrazione media ponderata per giornata lavorativa di 8 ore e 40 ore settimanali (esposizione cronica). TLV-STEL (Short Term Exposure Limit) Esposizione media ponderata,su un tempo di 15 min, che non deve mai essere superata nella giornata lavorativa. Tale TLV ha la finalità di protegger i lavoratori dall’insorgenza di irritazioni, danni tissutali irreversibili oppure narcosi di grado sufficiente ad accrescere la possibilità di infortuni ed integra il TLV-TWA nel caso in cui la sostanza in esame abbia anche effetti acuti. TLV-C (Ceiling) E’ la concentrazione che non deve mai essere superata durante l’esposizione lavorativa.

48 VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
ALLEGATO XXXVIII D.Lgs 81/08 e s.m.i Alcuni esempi

49 MONITORAGGIO BIOLOGICO
DEFINIZIONE MISURA, USUALMENTE NEL SANGUE, URINE E ARIA ESPIRATA DEL SOGGETTO ESPOSTO, DEGLI AGENTI CHIMICI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO O DEI LORO METABOLITI PER VALUTARE L’ESPOSIZIONE E IL RISCHIO PER LA SALUTE IN RAPPORTO AD APPROPRIATI VALORI DI RIFERIMENTO. OBIETTIVO EVITARE CHE L’ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE A SOSTANZE PRESENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO RAGGIUNGA LIVELLI CAPACI DI PROVOCARE EFFETTI AVVERSI. TALE SCOPO È OTTENUTO PER MEZZO DEGLI INDICATORI BIOLOGICI.

50 INDICATORI DI DOSE INTERNA
Sono rappresentati dalla sostanza tal quale e/o dai suoi metaboliti e permettono di valutare l’entità dell’esposizione a una determinata sostanza presente nell’ambiente di lavoro. Integrano le diverse vie di assorbimento; Tengono conto del carico di lavoro; Risentono dei dispositivi di protezione individuale; Dipendono dalle caratteristiche individuali dei soggetti; Consentono la sorveglianza del rischio; Sono correlabili alle concentrazioni ambientali. Sono suddivisi in : INDICATORI Di ESPOSIZIONE Quando la loro quantità è correlabile alla quantità di sostanza presente nell’ambiente di lavoro INDICATORI Di ACCUMULO Quantità di un tossico accumulata nell’organismo o nei tessuti da cui può essere rilasciato. INDICATORI Di DOSE VERA Misura del tossico metabolicamente attivo nel sito dove esercita i suoi effetti lesivi

51 INDICATORI DI EFFETTO INDICATORI DI EFFETTO SUBCRITICO
Permettono di valutare il rischio per la salute attraverso lo studio degli effetti precoci e reversibili a carico dell’organo critico, ovvero dell’organo nel quale per primo avvengono le modificazioni biochimiche e strutturali in seguito all’esposizione ad una sostanza tossica presente nell’ambiente di lavoro. INDICATORI DI EFFETTO SUBCRITICO Permettono di valutare l’effetto di una esposizione a un tossico, quando ancora non si sono verificate alterazioni cellulari; INDICATORI DI EFFETTO CRITICO Evidenziano effetti biologici precoci che possono essere ancora reversibili.

52 INDICATORI DI SUSCETTIBILITA’ CONDIZIONE DI IPERSUSCETTIBILITA’
Condizioni individuali,congenite o acquisite che possono determinare una diversa probabilità di sviluppare una malattia come conseguenza dell’esposizione professionale a sostanze chimiche. La condizione di ipersuscettibilità si evidenzia maggiormente per bassi livelli di esposizione. CONDIZIONE DI IPERSUSCETTIBILITA’ Fattori genetici Fattori acquisiti

53 VALORE LIMITE BIOLOGICO
Il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXIX (D.Lgs.81/08).

54 Il D.L. prende in considerazione
VALUTAZIONE DEI RISCHI Il D.L. prende in considerazione a) Le proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sulla sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza; c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresi la quantità degli stessi; e) i valori limiti di esposizione professionale o i valori limiti biologici; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

55 LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI

56 LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI

57 SCHEDA DI SICUREZZA Molto più dettagliate delle etichette;
rivolte all’utilizzatore professionale (datore di lavoro); per la protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell’ambiente; accompagnano obbligatoriamente l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi; sono una vera e propria guida alla manipolazione sicura da parte di chi utilizza professionalmente un prodotto pericoloso; contengono 16 informazioni; Devono essere richieste al produttore o fornitore del prodotto; Vanno conservate nel luogo di lavoro rendendone facile e rapida la consultazione.

58 La scheda di sicurezza deve contenere i seguenti 16 capitoli

59 Esempio di scheda di sicurezza IL METANOLO

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71 MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio BISOGNA: a) Progettare appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b)adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) adottare misure di protezione individuali, compresi i DPI, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; d) programmare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a noma degli artt. Specifici.

72 RISCHI PER LA SICUREZZA Pericolo di incendio e/o esplosione;
pericolo di contatto con sostanze corrosive; pericoli di intossicazione o asfissia. PER LA SALUTE Pericolo d’inalazione e/o contatto con sostanze nocive che possono provocare effetti irreversibili

73 INQUINANTI AERODISPERSI
POLVERI FIBRE FUMI NEBBIE AEROSOL (solidi o liquidi dispersi in atmosfera) GAS VAPORI AERIFORMI (sostanze gassose disperse in atmosfera)

74 COSA PUÒ ESSERE UN AGENTE CHIMICO?
calce viva ( ossido di calcio ); cemento; amianto ( asbesto ); fibre di vetro e fibre minerali artificiali; sabbia e polveri silicotigene ( mole abrasive, etc); manufatti e prodotti contenenti piombo; oli disarmanti; additivi per cemento e calcestruzzo; prodotti vernicianti; solventi organici a base di idrocarburi aromatici; acidi e liscive; collanti e adesivi; polveri di legno; polveri metalliche; materie plastiche e gomma; ossido di ferro; sostanze derivanti dalla saldatura, etc.

75 IL DANNO DA AGENTI CHIMICI È CAUSATO DA :
DALL’INALAZIONE DAL CONTATTO (pelle e mucose ) DALL’INGESTIONE EFFETTI RISCONTRATI IRRITAZIONI APPARATO RESPIRATORIO ALLERGIE RESPIRATORIE E CUTANEE IRRITAZIONI PELLE E OCCHI ALTERAZIONI SUL SISTEMA NERVOSO ALTERAZIONI AL FEGATO E ALL’APPARATO DIGESTIVO

76 IL DANNO DA AGENTI CHIMICI È CAUSATO DA :
L’agente è presente nell’aria e introdotto nell’organismo con l’atto respiratorio.

77 IL DANNO DA AGENTI CHIMICI È CAUSATO DA :
L’agente penetra nell’organismo attraverso il cavo orale come contaminante di alimenti o per mezzo di oggetti portati alla bocca

78 IL DANNO DA AGENTI CHIMICI È CAUSATO DA :
L’agente penetra nell’organismo attraverso il contatto con la pelle o le mucose svolgendo un’azione locale o venendo assorbito dagli strati grassi dell’epidermide

79 POLVERI inferiore a 0.5  tra 0.5 e 5  maggiore di 5 
PARTICELLE SOLIDE DI VARIE DIMENSIONI DISPERSE NELL’ARIA DIFFERENZIATE IN BASE AL LORO DIAMETRO MASSIMO inferiore a 0.5  penetra in profondità ed in parte espirato tra 0.5 e 5  frazione respirabile che si fissa negli alveoli maggiore di 5  trattenute dalle vie aeree superiori Un micron ( ) è uguale alla milionesima parte del metro: 1  = m 1  = mm

80 Es: nebbie acquose,oleose e di solventi.
AEROSOL DI PARTICELLE LIQUIDE CON DIAMETRO MASSIMO INFERIORE A 1  DISPERSE NELL’ARIA E GENERATE DA PROCESSI DI EVAPORAZIONE E CONDENSAZIONE, DI ATOMIZZAZIONE, DI NEBULIZZAZIONE, ECC. Es: nebbie acquose,oleose e di solventi. FUMI AEROSOL DI PARTICELLE SOLIDE PROVENIENTI DALLA COMBUSTIONE INCOMPLETA DI SOSTANZE CARBONIOSE O DALLA CONDENSAZIONE DI SOSTANZE GASSOSE CON DIAMETRO MASSIMO INFERIORE A 1  Es:scarichi di motori (carrelli trasportatori) fumi di saldatura

81 GAS SOSTANZA AERIFORME CHE A TEMPERATURA AMBIENTE ESISTE SOLO ALLO STATO DI GAS Es: ossido di carbonio, acetilene, protossido di azoto, ozono ecc. VAPORI FORMA GASSOSA DI UNA SOSTANZA NORMALMENTE PRESENTE ALLO STATO LIQUIDO Es: vapori di solventi, di acidi,ecc.

82 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
IL DATORE DI LAVORO DEVE: valutare i rischi connessi al uso dei prodotti pericolosi; scegliere opportunamente le sostanze ed i preparati chimici da impiegare; sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso (per esempio l’utilizzo di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro è subordinato alla dimostrazione che non è tecnicamente possibile ricorrere a sostanze alternative o a processi tecnologici meno pericolosi); informare i lavoratori sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi e addestrali in occasione dell’introduzione di nuovi prodotti sul modo di prevenire incidenti, disturbi e malattie; informare i lavoratori dell’esistenza della scheda e del luogo in cui è conservata.

83 SISTEMA DI GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI
Identificare le sostanze a rischio presenti o potenzialmente presenti in ogni fase dell’attività; limitare l’utilizzo degli agenti chimici sul luogo di lavoro; valutare la possibile sostituzione con altri prodotti a minor grado di rischio; limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti e separare le lavorazioni a rischio; verificare le incompatibilità o la possibilità di reazioni pericolose o prodotti di decomposizione; individuare le modalità di conservazione e impiego necessarie a limitare al più basso livello possibile l’esposizione, rispettare i livelli di esposizione regolamentari e tenere conto dei valori raccomandati; controllare l’esposizione dei lavoratori mediante misurazione dell’agente chimico ogni qualvolta non è ragionevolmente possibile escluderne la presenza; sottoporre a controllo sanitario i lavoratori e consultare M.C.; informare e formare i lavoratori sugli agenti chimici presenti.

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86 RISCHIO BIOLOGICO NEGLI UFFICI (dalle dispense INAIL «Il rischio biologico nei luoghi di lavoro» anno 2011

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90 RISCHIO ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI
 Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sul rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Art Campo di applicazione [1] Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti unicamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.   

91 Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s. m. i
Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sul rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Art Definizioni [1] Agli effetti del presente decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo , n. 52 , e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi , n. 52 , e , n. 65 e successive modificazioni; 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII , nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII ;

92 Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s. m. i
Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sul rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Art Definizioni (continua..) b) agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo , n. 52 , e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi , n. 52 , e , n. 65 , e successive modificazioni; c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII .

93 Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s. m. i
Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sul rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Art Sostituzione e riduzione [1] Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene usato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. [2] Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. [3] Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII .

94 Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s. m. i
Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sul rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Art Valutazione del rischio [1] Fatto salvo quanto previsto all'art. 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 17. [2] Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

95 Art. 236. Valutazione del rischio (…continua)
Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sul rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Art Valutazione del rischio (…continua) [3] Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al primo comma, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. [4] Il documento di cui all'art. 28, secondo comma, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, quinto comma, sono integrati con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII , con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

96 Art. 236. Valutazione del rischio (…continua)
Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sul rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Art Valutazione del rischio (…continua) [4] c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

97 Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s. m. i
Stralcio normativo D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sul rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Art Valutazione del rischio (…continua) [5] Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al primo comma in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. [6] Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al quarto comma, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 50, sesto comma.

98 Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. individua quali cancerogene le sostanze ed i preparati classificati secondo il D.M “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze pericolose”, con le frasi di rischio R45 (può provocare il cancro) e R49 (può provocare il cancro per inalazione) ed R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie). La valutazione dei rischi deve essere eseguita ai sensi dell’art del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

99 CONCLUSIONI Per la valutazione dei rischi, negli uffici, per quanto riguarda l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni occorre fornire le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (p.e. il nerofumo), riportanti i rischi in cui incorrono i lavoratori nell’utilizzo dei materiali e dei prodotti e l’indicazione di sostanza mutagena o cancerogena.


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