La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Diritto internazionale pubblico

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Diritto internazionale pubblico"— Transcript della presentazione:

1 Diritto internazionale pubblico
L’accertamento del diritto internazionale e la soluzione delle controversie internazionali Trieste 2 maggio 2017 – - prof. Sara Tonolo – Diritto internazionale pubblico

2 L’accertamento del diritto internazionale e la soluzione delle controversie internazionali

3 L’accertamento del diritto internazionale e la soluzione delle controversie internazionali
Soluzione di controversie non sempre si risolve in accertamento del diritto, potendo ad es. creare nuovo diritto tra le parti – accordo transattivo; oppure nel caso in cui la sentenza risolva la controversia secondo equità anziché secondo diritto Accertamento del diritto non presuppone sempre l’esistenza di una controversia: ad es. quello previsto nel quadro dei trattati sui diritti dell’uomo (CEDU, UE)….

4 L’accertamento del diritto internazionale
Infatti l’accertamento del diritto internazionale è generalmente previsto dai trattati internazionali: ad es. t. di protezione dei diritti dell’uomo, protezione dell’ambiente Procedimenti contenziosi, ad es. Cedu Procedimenti rivolti ad accertare la corretta applicazione di norme entro OIG

5 La soluzione delle controversie internazionali
Nozione di controversia internazionale, sulla base della prassi: si verifica nel caso in cui la pretesa di uno Stato o di altro soggetto internazionale viene contestata da un altro: ad es. uno Stato pretende che un trattato da esso ratificato sia nulla perché contrario a ius cogens e l’altra parte ritiene il trattato valido o - nel caso in cui si realizza una protesta nei confronti di una lesione di un interesse: ad es. uno Stato protesta contro il modo in cui uno Stato costiero che abbia tracciato le linee di base per il calcolo del mare territoriale in modo non conforme alla Conv. Montego Bay.

6 DISTINZIONI GENERALI Controversie giuridiche: le parti invocano il diritto internazionale a sostegno delle proprie posizioni Controversie politiche: le parti invocano argomenti politici a sostegno delle proprie posizioni.

7 CONSEGUENZE DELLA DISTINZIONE TRA CONTROVERSIE GIURIDICHE E POLITICHE
Presentazione della pretesa o della contestazione sulla base di una norma giuridica: es. mi approprio di un territorio perché è in vigore un trattato internazionale Controversie politiche Presentazione della pretesa o della contestazione sulla base di motivi politici: es. mi approprio di un territorio per esigenze di sicurezza

8 CONSEGUENZE DELLA DISTINZIONE TRA CONTROVERSIE GIURIDICHE E POLITICHE
Controversie giustiziabili Procedimento giudiziale o arbitrale Controversie politiche Controversie non giustiziabili Mezzi politici

9 RILEVANZA DELLA DISTINZIONE NELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Art. 36 par. 2 dello Statuto CIG.controversie giuridiche: Interpretazione di un trattato; Ogni questione di diritto internazionale; L’esistenza di fatti che costituiscono violazioni del diritto internazionale; La natura di una riparazione conseguente a una violazione del diritto internazionale. CIG Nicaragua c. USA 1986 rigetta la pretesa degli USA di qualificare la controversia come politica e di escludere la competenza della CIG.

10 ESTINZIONE DI UNA CONTROVERSIA INTERNAZIONALE
Una controversia può estinguersi per effetto di una desistenza unilaterale dello Stato o dall’esercizio di una pretesa o dall’esercizio della protesta; Una controversia può estinguersi per effetto di un accordo delle partinozione giuridica

11 METODI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
Obbligo di risolvere pacificamente le controversie internazionali: Art. 2 par. 3 Carta ONU – complementare a art. 2 par. 4 Carta ONUart. 33: mezzi di soluzione pacifica delle controversie internazionali.

12 OBBLIGO DI RISOLVERE CONTROVERSIE IN MANIERA PACIFICA E’ CONSUETUDINARIO?
Sì – ribadito in Risoluzione dell’AG su relazioni amichevoli del 1970 e in Dichiarazione dell’AG di Manila del 1982 sulla soluzione pacifica delle controversie internazionali. CIG lo ha affermato in caso Nicaragua – USA 1986

13 OBBLIGO DI RISOLVERE CONTROVERSIE IN MANIERA PACIFICA IMPLICA OBBLIGO DI SCEGLIERE MEZZO DI SOLUZIONE? No, le parti sono libere di scegliere il mezzo preferito. Scelta del mezzo presuppone accordo delle parti Se parti non si accordano controversia resta irrisolta.

14 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
SCELTA DEL MEZZO DI SOLUZIONE PREVENTIVA Trattato generale di arbitrato o regolamento giudiziale Clausola arbitrale o regolamento giudiziale Protocollo addizionale a un Trattato SUCCESSIVA Accordo ad hoc

15 ARBITRATO CLAUSOLA COMPROMISSORIA:
Una clausola di un trattato con la quale le parti si accordano di sottoporre una o alcune delle loro controversie sull’interpretazione del trattato a un arbitrato. Ad es. i casi Lockerbie instaurati dalla Libia contro UK and USA dinanzi alla CIG si fondano sulla clausola compromissoria della Convenzione di Montreal del 1971 per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile.

16 ARBITRATO 2. CLAUSOLA ARBITRALE: Clausola generale in cui i dettagli di funzionamento del collegio arbitrale sono rimessi a norme diverse (ad es. regole di corte permanente di arbitrato)

17 ARBITRATO 3. TRATTATO DI ARBITRATO: Trattato con cui le parti si accordano di sottoporre future controversie ad arbitrato. Il trattato può essere bilaterale o multilaterale. I primi trattati generali di arbitrato sono la Convenzione dell’Aja del 1899 e del 1907 che stabiliscono la Corte permanente di arbitrato.

18 MEZZI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
Senza intervento di un terzo Negoziato Con intervento di un terzo Mezzi diplomatici Inchiesta Mediazione Buoni uffici Conciliazione Mezzi obbligatori Arbitrato Regolamento giudiziale

19 SOLUZIONE SENZA INTERVENTI DI TERZI - NEGOZIATO
Soluzione diretta tra le parti; Accordo – Memorandum of Understanding (MOU); Flessibilità; Accordo per scegliere mezzo più sofisticato di soluzione: di per sé l’accordo non è vincolante ma se le parti vi attribuiscono tale effetto ha una conseguenza giuridica rilevante.

20 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON INTERVENTO DI UN TERZO: Stato, OIG, individui
MEDIAZIONE: il terzo ha il compito di avvicinare la posizione delle parti in modo da ridurre il conflitto di interessi e facilitare la risoluzione della controversiaparere (suggerisce una soluzione): - art. 4 e art. 6 Conv. L’Aja 1899: la funzione del mediatore consiste nel conciliare le opposte pretese e appianare i contrasti: conclusione PARERE (ad es. tra Cile e Argentina mediazione papale per il canale di Beagle – trattato di pace).

21 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON INTERVENTO DI UN TERZO: Stato, OIG, individui
BUONI UFFICI: il terzo si limita a favorire l’inizio di un negoziato: - no in art. 33 Carta ONU

22 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON INTERVENTO DI UN TERZO: Stato, OIG, individui
CONCILIAZIONE: procedimento rivolto alla soluzione di una controversia, di regola per mezzo di una commissione composta da individuirapporto + raccomandazioni - annesso alla Convenzione di Vienna del 1969: conciliazione obbligatoria: modello per altre commissioni di conciliazione (Convenzione di Montego Bay 1982): per i diritti sovrani di pesca nella ZEE che può essere sottratta al tribunale int. del mare: un membro per parte e il terzo nominato o dalle parti o se non vi è accordo dal Presidente della CIG o della CPA

23 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON INTERVENTO DI UN TERZO: Stato, OIG, individui
INCHIESTA (fact finding): parti affidano a un terzo l’accertamento imparziale dei fatti che si pongono all’origine della controversiarapporto non vincolante: - art. 9 Conv.L’Aja 1899 C. perm. di arbitrato: le Parti possono istituire commissione di inchiesta per chiarificare le questioni di fatto mediante esame imparziale e coscienzioso con un RPPORTO; art. 33 Carta ONU; Art. 132 III Conv. Ginevra 1949 sui prig. Guerra Art. 90 I Prot. Add. a Conv. Ginevra; Art. 5 par. 2 Ann. VIII Conv dir. mare in materia di controversie di PESCA

24 INCHIESTA DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA
Art. 34 della Carta prevede che “il CdS può fare indagini su qualsiasi controversia o qualsiasi situazione che possa portare a un attrito internazionale o dar luogo a una controversia allo scopo di determinare se la continuazione della controversia sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”.

25 INCHIESTA Nonostante la collocazione dell’art. 34 nel capo VI, non si può ritenere che tale norma valga solo per l’esercizio della funzione conciliativa del CdS, dato che la norma definisce un POTERE DI INCHIESTA GENERALE. INCHIESTA è acquisizione di informazioni che serve al CdS per esercitare ogni funzione di sua competenza (capo VI o capo VII).

26 INCHIESTA INCHIESTA MERO ACCERTAMENTO DEI FATTI: es. inchiesta nel 1946 accertamento fatti in Spagna di Franco; 1975 delega al Segretario gen su Sahara occ. ACCERTAMENTO DEI FATTI FINALIZZATO A UNA DETERMINATA FUNZIONE: es. ris. 2004/1564 Commissione di inchiesta in Darfur se Sudan non rispetta altra ris.

27 INCHIESTA Rilevante la distinzione tra inchiesta generica e inchiesta finalizzata ad es all’adozione di misure ex cap. VII perché nel secondo caso non potrà essere eccepita l’eccezione di dominio riservato, nell’altro caso sì.

28 INCHIESTA Rilevante la distinzione anche al fine dell’applicazione di art. 27 par. 3 della Carta perché se riguarda un membro delle Nazioni Unite, parte di una controversia ricorre un caso di astensione obbligatoria.

29 INCHIESTA Inchiesta può essere svolta direttamente dal CdS oppure da un altro organo creato ad hoc secondo quanto prevede l’art. 29 della Carta (Commissione di inchiesta composta da alcuni membri del CdS, da personale ONU, ecc.) o anche dal Segretario generale. E’ delibera non procedurale (veto e doppio veto).

30 INCHIESTA Inchiesta può essere svolta dal CdS anche in ordine a situazioni controverse su cui il CdS sia già intervenuto a tutela della pace ma rispetto alle quali intenda intervenire per seguire gli sviluppi di ulteriori interventi: v. ad es. commissioni di tregua o corpi di osservatori per sosrvegliare il rispetto del cessate il fuoco. Inchiesta tramite gruppi di osservatori militari ≠missioni peace keeping.

31 NATURA DELLA DELIBERA ISTITUTIVA DELL’INCHIESTA
Risoluzione? In base ad art. 25 Carta e interpretazione funzionale. Raccomandazione? In base a sua appartenenza a Capo VI Risoluzione operativa? Preferibile perché non è atto normativo.

32 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON INTERVENTO DI UN TERZO: Stato, OIG, individui
ARBITRATO: procedimento rivolto alla soluzione di una controversia, per mezzo di un arbitro o di un collegio arbitrale scelto dalle parti della controversia, tramite accordo – compromesso arbitrale lodo arbitrale – sentenza:

33 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON INTERVENTO DI UN TERZO: Stato, OIG, individui
ARBITRATO: Corte permanente di arbitrato (L’Aja): - Ufficio internazionale di cancelleria; - Consiglio di amministrazione permanente; - Elenco di arbitri designati dagli Statiparti alla Conv. - Elenco di regole di procedura.

34 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRAMITE ARBITRATO INTERNAZIONALE
DEFINIZIONE GENERALE DI ARBITRATO: MEZZO DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FONDATO SULLA VOLONTA’ DELLE PARTI NEI LIMITI RICONOSCIUTI DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO.

35 ARBITRATO INTERNAZIONALE
DEFINIZIONE DI ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE: SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CHE POSSONO SORGERE DA OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE TRA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE AVENTI SEDE O RESIDENZA IN STATI CONTRAENTI DIVERSI (art. 1 a. Conv. Ginevra del 1961)

36 NOZIONE DI ARBITRATO INTERNAZIONALE
CATEGORIA SPECIFICA (controversie oggetto di Convenzione di Washington del 1965) OGGETTIVO: controversie concernenti rapporti originati dall’investimento in uno Stato contraente ad opera di cittadini (o enti) di altri Stati contraenti;

37 ARBITRATO NEL SISTEMA ICSID
ICSID – Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (International Centre for the Settlement of Investment Disputes -Washington). Costituito nell’ambito della BIRS (BANCA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO), che ha promosso la Convenzione di Washington del 1965 cui sono parti 148 Stati (158 firmatari); ha sede presso la Banca (a Washington)- per recedere dal Centro occorre notificare la denuncia della Convenzione alla BIRS (depositaria della Convenzione).

38 ICSID PARTECIPAZIONE Art. 67: è aperta ai soli membri della BIRS/però NON è obbligatoria per tali Stati (NO membri ICSID Canada, Russia, Brasile, India, Iran, Iraq, Libia, Messico, Sudafrica); Eccezione: invito del Consiglio di amministrazione a partecipare a Stati non membri BIRS ma parti dello Statuto CIG.

39 VANTAGGI DELL’ARBITRATO ICSID
AUMENTO DI ARBITRATO SFIDUCIA NELLA GIUSTIZIA ORDINARIA

40 ORGANI PERMANENTI SEGRETARIO GENERALE: legale rappresentante del Centro – svolge funzioni amministrative anche nell’ambito della soluzione delle controversie (cancelliere). Eletto a 2/3 dei componenti dal Consiglio di amministrazione

41 ORGANI PERMANENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Organo assembleare nel quale ogni Stato ha 1 rappresentante e ogni Stato ha 1 voto. Decisioni a maggioranza semplice (salvo casi in cui è richiesto il voto a 2/3 – regolamenti di conciliazione e arbitrato/bilancio) Ex art. 66 il Consiglio delibera sulle modifiche alla Convenzione (poi ratificate). Il Presidente è anche il Presidente BIRS.

42 ORGANI TEMPORANEI PANELS: liste di conciliatori e di arbitri istituite presso l’ICSID da cui gli interessati (Stati o investitori privati) atttingono in vista della costituzione delle commissioni di conciliazione o dei tribunali arbitrali chiamati a risolvere le loro controversie. Liste costituite con l’apporto degli Stati membri del Centro e del Presidente del Consiglio di Amministrazione (Stati-4/Presidente 10) nomina vale 6 anni rinnovabile a tempo indeterminato.

43 ORGANI TEMPORANEI PANELS: NON obbligatorio rivolgersi a essi per la soluzione della controversia – le parti possono anche rivolgersi unilateralmente o consensualmente ad altri arbitri liberamente scelti (artt. 31 – 40).

44 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: CASI
Impresa di costruzioni USA conclude un contratto di concessione con il governo venezuelano, secondo il quale l’impresa costruisce un’autostrada e cavalcavia che collegano porto e aeroporto a Caracas, e la costruzione viene finanziata con i pedaggi che vengono incassati dal concessionario. Il governo annuncia di aumentare i pedaggi; disordini di automobilisti e quindi ritira proposta; investitore sospende i lavori e propone ricorso per ottenere risarcimento dei danni e rimborso spese.

45 VANTAGGI DEL SISTEMA ICSID DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1) SI EVITA LA COMPETENZA DEI GIUDICI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO, che facilmente applicheranno l’immunità dalla giurisdizione. 2) SI EVITANO LE DIFFICOLTA’ DI FAR RICONOSCERE UNA SENTENZA STRANIERA IN UN PAESE IN VIA DI SVILUPPO

46 VANTAGGI DEL SISTEMA ICSID DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
3) INDIPENDENZA DEL SISTEMA ICSID (ART. 44 DELLA CONV.): si applicano le regole della Convenzione e del Reg. di arbitrato; 4) NEUTRALITA’ DEL SISTEMA (art. 39 DELLA CONV,.): maggioranza degli arbitri di diversa cittadinanza rispetto a quella delle parti.

47 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON INTERVENTO DI UN TERZO: Stato, OIG, individui
REGOLAMENTO GIUDIZIALE o GIURISDIZIONE: procedimento in cui la soluzione della controversia è deferita a un tribunale internazionale precostituito costituito da individui indipendenti e operante secondo regole prestabililtesentenza: - Corte permanente di giustizia internazionale – 1922 - Corte internazionale di giustizia – ONU - Tribunale internazionale del diritto del mare

48 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON INTERVENTO DI UN TERZO: Stato, OIG, individui
Relazione tra Corte permanente di arbitrato (CPA) e Corte internazionale di giustizia (CIG)  Arbitri della CPA sono chiamati a designare la lista di persone tra cui Assemblea generale e Consiglio di sicurezza eleggono i giudici della CIG

49 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Succede alla Corte permanente di giustizia internazionale, ma ≠ perché organo ONU (art. 7 e art. 92 Carta) Controversie tra Stati ma non giudice esclusivo (art. 95 Carta) Statuto (art. 93 Carta) 15 giudici per 9 anni eletti da Assemblea generale e Consiglio di sicurezza in lista di persone designate da CPA

50 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
COMPOSIZIONE DELLA CORTE: individuata in base a un’equa ripartizione geografica 3 dall’Africa (civil law, common law, e Islamic law), 3 dall’Asia (civil law, common law e islamic law), 2 Europa dell’Est, 2 da America Latina e Caraibi e 5 da Europa occidentale e altri Stati occidentali. C’è sempre un giudice della stessa nazionalità dei membri del Consiglio di Sicurezza.

51 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
COMPOSIZIONE DELLA CIG: giudice con cittadinanza di una delle parti della controversia può decidere (Article Statuto) Se la Corte non contiene un giudice di nazionalità di una delle parti della controversia, ciascuna parte può nominare un giudice ad hoc per il caso.

52 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
CAMERE: La corte si articola in Camere (art. 26 – 28), le udienze sono sempre pubbliche. La Camera ha gli stessi poteri della Corte in composizione plenaria; non è previsto appello nei confronti delle sentenze della CIG; La CIG può formare Camere di 3 o più giudici per trattare particolari categorie di casi (article 26.1.); Nel 1993, la prima Camera composta da 7 giudici è stata costituita in materia ambientale: era nele tendenze dell’epoca discutere di una corte ambientale; ora è stata abolita, in quanto si è dimostrato che la CIG in composizione plenaria può decidere sui casi (GabcikovoNagymaros Project 1997).

53 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
COMPETENZA CONTENZIOSA – solo Stati CONSULTIVA – no Stati solo organi Onu

54 COMPETENZA CONTENZIOSA
Legittimazione ad adire la Corte: Stati Giurisdizione consensuale Giurisdizione consensuale anche in presenza di una violazione di una norma imperativa del diritto internazionale

55 COMPETENZA CONTENZIOSA
GIURISDIZIONE: solo gli Stati Benchè la CIG riceva quasi 1000 ricorsi all’anno da parte degli individui, in realtà né loro né le organizzazioni possono essere parte delle controversie dinanzi alla CIG.

56 COMPETENZA CONTENZIOSA
GIURISDIZIONE RISPETTO ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, la CIG può richiedere loro informazioni e può riceverne se inviate dalla OIG. Se l’interpretazione di un trattato concernente l’istituzione di un’OIG, la CIG deve notificare l’informazione all’OIG e anche tutte le osservazioni scritte (Article 34).

57 COMPETENZA CONTENZIOSA
FONDAMENTO: LA CIG ha piena giurisdizione secondo l’art La sua giurisdizione riguarda tutti i casi sottoposti ad essa nelle materie regolate dalla Carta delle Nazioni Unite. Tutti gli Stati membri delle NU sono membri dello Statuto della CIG ma ciò non significa che essi abbiano accettato automaticamente la giurisdizione contenziosa della Corte: occorre un atto di accettazione autonomo.

58 COMPETENZA CONTENZIOSA- ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE
Giurisdizione consensuale Manifestazione anteriore alla controversia Clausola compromissoria Trattato generale di arbitrato Dichiarazione unilaterale di accettazione (art. 36 par. 2) Ricorso unilaterale Manifestazione posteriore alla controversia Compromesso Dichiarazione unilaterale – forum prorogatum

59 COMPETENZA CONTENZIOSA- ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE
Secondo l’Art dello Statuto l’accettazione della giurisdizione si fonda sulle dichiarazioni di accettazione (al momento solo 66). L’essenza di questo atto è la reciprocità perché occorre l’accettazione delle altre parti. L’art ammette la possibilità di riserve, ad es. “la dischiarazione non riguarda le controversie anteriori al 1995”. Solo UK ha fatto dichiarazione tra i membri permanenti del CdS, FRANCIA e USA l’hanno ritirata rispettivamente in 1974 and in 1985, la Cina non ha riconosciuto la dichiarazione posta in essere dalla Republic of China e la Russia, come il suo predecessore, ex URSS non ha mai effettuato la dichiarazione.

60 COMPETENZA CONTENZ IOSA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Regolamento di procedura regola la procedura Tutti gli Stati membri ONU e che hanno diritto a intervenire vengono informati del procedimento dal Cancelliere tramite il Segretario generale Fase scritta e fase orale

61 COMPETENZA CONTENZIOSA – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Possibilità di intervento in causa di uno Stato terzo (artt. 62 e 63): A) Intervento in una controversia non avente ad oggetto l’interpretazione di una convenzione di cui il terzo sia parte (art. 62); B) Intervento in una controversia avente ad oggetto l’interpretazione di una controversia di cui il terzo sia parte (art. 63).

62 INTERVENTO DEL TERZO NEL PROCESSO DINANZI ALLA CIG
Intervento in una controversia non avente ad oggetto l’interpretazione di una convenzione di cui il terzo sia parte (art. 62):  Il terzo informa la Corte dei suoi interessi giuridici coinvolti; però non diventa parte processuale e la sentenza non ha efficacia di cosa giudicata nei suoi confronti (CIG , El Salvador c. Honduras).

63 INTERVENTO DEL TERZO NEL PROCESSO DINANZI ALLA CIG
B) Intervento in una controversia avente ad oggetto l’interpretazione di una convenzione di cui il terzo sia parte (art. 63):  Il terzo è vincolato dall’interpretazione della convenzione resa nella sentenza della Corte.

64 COMPETENZA CONTENZIOSA – PROVVEDIMENTI ADOTTABILI DALLA CIG
Corte può adottare misure cautelari per la salvaguardia dei diritti delle parti (art. 41): tali misure sono vincolanti: CIG, , La Grand. Corte può adottare sentenze.

65 SENTENZE Sentenze della Corte sono definitive e hanno efficacia di cosa giudicata: In senso soggettivo: tra le parti della lite – art. 94 Carta ONU; In senso oggettivo: rispetto al caso deciso ★ Non esiste doppio grado di giudizio, però…

66 SENTENZE Le sentenze della Corte sono soggette a due mezzi di gravame:
Interpretazione (art. 60): in caso di contestazione sul significato e la portata della sentenza; Revisione: in caso di scoperta di un fatto di natura tale da costituire evento decisivo per la decisione (art. 61) – entro 6 mesi dalla scoperta di tale fatto.

67 COMPETENZA CONSULTIVA
Corte ha competenza CONSULTIVA (artt. 65 – 68 dello Statuto). Può esserle richiesto un parere su questioni giuridiche dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza (art. 96 par. 1 Carta ONU) Altri organi possono chiedere parere nelle questioni relative alla loro attività e previa autorizzazione dell’AG (art. 96 par. 2 Carta ONU). Stati possono presentare progetto di risoluzione a AG perché essa chieda parere

68 COMPETENZA CONSULTIVA
CIG ASSEMBLEA GENERALE CONSIGLIO DI SICUREZZA ALTRI ORGANI E ISTITUZIONI SPECIALIZZATE ONU

69 COMPETENZA CONSULTIVA
Richiesta di parere da parte di OMS sulla legalità di uso o minaccia di armi nucleari, respinta perché non rientrava nelle competenze di OMS, in seguito formulata da AG perché rientrante nelle sue competenze e parere del 1996.

70 CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Gli Stati possono intervenire nella procedura consultiva tramite memorie scritte e orali (art. 66 dello Statuto) Parere non vincolante, a meno che gli Stati non si accordino tramite trattato a ritenerlo tale: ad es. Convenzione di Vienna tra Stati e OIG: art. 66.

71 COMPETENZA CONSULTIVA
Se il parere riguarda l’interpretazione di un trattato internazionale, prevista dallo stesso trattato, il tratto può stabilire l’obbligatorietà del parere della CIG. Negli altri casi il parere ha valore di soft law, e molto spesso la questione giuridica è solo un aspetto di una più controversa questione in cui rilevano anche aspetti politici.

72 ESECUZIONE DELLE SENTENZE
Ogni Stato membro ONU è obbligato a rispettare le sentenze della CIG nei casi nei quali è stato coinvolto, ma per essere coinvolto occorre esprimere consenso espresso.

73 ESECUZIONE DELLE SENTENZE
Manca organo competente a tale scopo Art. 2 par. 4 della Carta ONU esclude il ricorso alla forza armate per ottenere l’esecuzione Ma è ammissibile l’esercizio di una contromisura che non comporti l’uso della forza armata. Inadempimento costituisce comunque violazione della Carta ONU (art. 94, 1° co.).

74 ESECUZIONE DELLE SENTENZE
In caso di inadempimento: l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza (art. 94 dello Statuto) che può decidere o raccomandare misure appropriate, anche secondo il capo VII della Carta. Occorre il voto positivo dei 5 membri permanenti per l’adozione di tali misure (caso Nicaragua 1986 mai attuata sentenza per veto USA) Lo Stato vittorioso può comunque porre in essere una contromisura non violenta nei confronti dello Stato soccombente: ad es. embargo esportazioni.

75 ESECUZIONE DELLE SENTENZE
Caso ostaggi Teheran (1980):CIG ordinò all’Iran l’immediato rilascio del personale diplomatico e consolare tenuto in ostaggio. L’Iran non eseguì la sentenza e la liberazione avvenne in seguito al negoziato dell’Algeria e con gli Accordi di Algeri del 1981

76 COMBINAZIONE TRA VARI METODI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
DELIMITAZIONE DEL CONFINE MARITTIMO TRA GUINEA BISSAU E SENEGAL

77 COMBINAZIONE TRA VARI METODI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
DELIMITAZIONE DEL CONFINE MARITTIMO TRA GUINEA BISSAU E SENEGAL: lodo arbitrale del 1989 impugnato da Guinea come nullo: CIG ritiene di avere competenza perché il lodo è valido ma non ha estinto la controversia; le parti continuano a negoziare concludendo un trattato nel 1993, operativo nel 1995.

78 COMBINAZIONE TRA VARI METODI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
STRISCIA DI BRCKO TRA REPUBBLICA SERBA DI BOSNIA E FEDERAZIONE BOSNIA: Applicazione regole UNCITRAL:arbitrato; Negoziato del Presidente del Collegio:firma del lodo arbitrale 1999.


Scaricare ppt "Diritto internazionale pubblico"

Presentazioni simili


Annunci Google