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Procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo è costituito da un insieme di fasi che hanno come risultato finale il provvedimento amministrativo Legge 241/1990 Legge regionale 7/2000
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Art 1 L'azione amministrativa della regione FVG persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, incentivando l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
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Art 29 comma 2 quinquies legge 241/1990
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione
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Legge regionale 7/2000 La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli Enti regionali. 2.La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'Agenzia regionale della sanità, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti. 2 bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22 sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti
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La Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:
a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti; b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedimentali e dei soggetti intervenienti; c) la riduzione dei termini dei procedimenti; d) la regolazione uniforme dei procedimenti
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e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) lo snellimento della documentazione amministrativa.
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Art 3 Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, della responsabilità disciplinare e amministrativo- contabile.
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Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
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Art 4 Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale. 3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati. 4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.
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Termine conclusione Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale. 2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni. 3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
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Qualora il termine del procedimento non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.
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Sospensione termini in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni in caso di partecipazione al proc.amm. in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni per acquisizione di ulteriore documentazione b) in pendenza dell'acquisizione delle informazioni in materia di documentazione amm.va in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni per un periodo comunque non superiore a venti giorni in pendenza di pareri facoltativi in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria
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Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente, ovvero il Dirigente o il Direttore competente per materia. I coordinatori delle strutture stabili di livello inferiore a Servizio sono responsabili dei procedimenti di competenza. Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.
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Responsabile istruttoria
Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.
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Compiti responsabile proc.
a) chiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali; b) propone agli organi competenti l'indizione di conferenze di servizi; c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; .
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d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando E)adotta , ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione
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Compiti responsabile istruttoria
a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti; b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria proponendo al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza
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SOTTOSCRIZIONE PROPOSTE DELIBERAZIONE
Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale deve essere firmata dall'Assessore proponente e controfirmata dai Direttori competenti. Le proposte di deliberazione degli Enti regionali devono essere firmate dal Presidente e controfirmate dai Direttori competenti. La controfirma attesta il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta
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Partecipazione al procedimento
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.
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Diritti dei partecipanti
a) prendere visione degli atti del procedimento; b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.
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Art 7 l. 241/90 Se non esistono esigenze di celerità, l’avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali tale provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono essere informati e a coloro verso i quali il provvedimento può recare pregiudizio, se facilmente individuabili. L’Amministrazione può adottare, prima delle suddette comunicazioni, provvedimenti cautelari
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Contenuto COMUNICAZIONE PERSONALE
L’Amministrazione competente L’oggetto del procedimento promosso L’ufficio e la persona responsabile del procedimento La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi da adottare in caso di inerzia dell’amministrazione la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte L’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti
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Se il numero di destinatari è troppo elevato, per cui la comunicazione personale è impossibile e/o troppo gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti i suddetti elementi mediante forme di pubblicità idonee. L’omissione della comunicazione può essere fatta rivalere solo dal soggetto interessato.
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Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti
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La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni non si applicano alle procedure concorsuali.
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accordi L'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 241/1990.
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Provvedimento limitativo sfera giuridica dei privati
Il provvedimento che limita la sfera giuridica dei privati è efficace nei riguardi del destinatario con la comunicazione allo stesso, secondo anche le norme del codice di procedura civile in caso notifica ad irreperibili. Se non è possibile la comunicazione personale o risulti particolarmente gravosa a causa del numero dei destinatari, la P.A. trova altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dalla stessa P.A. Il provvedimento che limita la sfera giuridica del privato e che non ha carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti che limitano la sfera giuridica del privato ma che hanno carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
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Esecutorieta’ Nei casi previsti da legge le P.A. possono imporre in modo coattivo gli adempimenti degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento che costituisce gli obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Nel caso in cui l’interessato non ottemperi, le P.A lo diffidano e poi possono provvedere all’esecuzione coattiva secondo la legge. In caso di esecuzione di obbligazioni che hanno per oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni relative all’esecuzione coattiva dei credito dello Stato
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Efficacia del provvedimento
I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente salvo diversa disposizione dilegge. L’efficacia o l’esecuzione del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo necessario dall’organo che ha emanato il provvedimento o da un altro organo previsto dallalegge. Il termine di questa sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito una sola volta o ridotto per sopravvenute esigenze
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Revoca del provvedimento
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o per mutazione della situazione, o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dall’organo che lo ha emanato o da altro organo previsto da legge. La revoca fa sì che il provvedimento revocato non può più produrre effetti. NON HA EFFETTI RETROATTIVI
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RECESSO DAI CONTRATTI Il recesso unilaterale dai contratti della P.A. è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o se previsto nel contratto stesso
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NULLITA’ E’ nullo: •il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali •il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione •il provvedimento amministrativo che è adottato in violazione o elusione del giudicato •il provvedimento amministrativo nei casi espressamente previsti da legge
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ANNULLABILITà È annullabile: •il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge •il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere •il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza
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NON è annullabile: •il provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma quando, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non poteva esser diverso da quello adottato •il provvedimento amministrativo per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nel caso in cui la P.A. dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
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ANNULLAMENTO D’UFFICIO
Il provvedimento amministrativo illegittimo (nei casi previsti all’art. di cui sopra sull’annullabilità del provvedimento) può essere annullato d’ufficio, se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole e tenuto conto degli interessi dei destinatari e controinteressati, dall’organo che ha emanato l’atto o da un altro organo previsto dalla legge. La P.A. può convalidare il provvedimento finale entro un termine ragionevole. HA EFFETTI RETROATTIVI
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ACCORDI TRA PA Le Amministrazioni possono sempre stipulare accordi (scritti, sottoposti agli stessi controlli dei provvedimenti che sostituiscono, regolati dal codice civile e sotto la giurisdizione esclusiva del TAR per le controversie) per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
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AUTOCERTIFICAZIONI Le Amministrazioni devono adottare tutte le misure organizzative per garantire l’applicazione della DISCIPLINA sull’autocertificazione e la presentazione di atti e documenti di cittadini alle pubbliche amministrazioni. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti
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scia Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze
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La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
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L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni
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SILENZIO ASSENSO Vale per casi diversi dall’art. 19per atti discrezionali Se esistono ragioni di pubblico Interesse, l’amministrazione può annullare l’atto di assenso illegittimamente formato, a meno che l’interessato non sani i vizi. Il cittadino non può iniziare immediatamente la sua attività, ma deve attendere che sia decorso il tempo fissato(30 G) e il silenzio della P.A. vale come assenso, cioè autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
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le disposizioni non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.
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PARERI Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge 241/1990
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In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
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VALUTAZIONI TECNICHE Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale
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UNICO LIMITE ALLA DISCIPLINA
non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini
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RIORDINO ORGANI Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
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ACCORDO DI PROGRAMMA L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
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Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma
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Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
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Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione. 7
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L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza
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CONFERENZA DEI SERVIZI
Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, qualora debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all'amministrazione, il responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture dell'amministrazione interessate
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La convocazione della conferenza interna deve pervenire alle strutture interessate, almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria
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La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
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CONFERENZA ISTRUTTORIA
La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell'opera, su motivata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente
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Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi istruttoria si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
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FUNZIONAMENTO GENERALE
La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi può essere convocata e svolta in via telematica.
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…. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
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. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo nei casi in cui sia richiesta la VIA
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