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Formazione Assicurativa: I rischi nel mondo del Turismo

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Presentazione sul tema: "Formazione Assicurativa: I rischi nel mondo del Turismo"— Transcript della presentazione:

1 Formazione Assicurativa: I rischi nel mondo del Turismo
Formazione Assicurativa: I rischi nel mondo del Turismo. Le polizze viaggio 3 Novembre 2016 To change the logo in the footer, go to the VIEW menu > Master > Slide Master, and replace the existing logo by your entity's logo. To edit the confidentiality level, go to the INSERT menu > Header and footer, and fill in the desired level. Relatore: Guido Dell’Omo – Responsabile Sviluppo Retail AXA Assistance Italia CONFIDENTIALITY LEVEL

2 L’Assicurazione L’assicurazione è:
“l’attività economica in base alla quale l’assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che, opportunamente gestiti, gli consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati medesimi”. Il termine "assicurazione" deriva da assecurare: "ad" più "securus", nel senso di "rendere certo". Il termine “polizza” deriva da “pollicitatio” : promessa, nel senso di rivalere l’assicurato del danno.

3 L’assicurazione come trasferimento del rischio
Le basi normative dell’assicurazione L’assicurazione come trasferimento del rischio La funzione principale dell’assicurazione è il trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore. L’assicuratore ripartisce le conseguenze patrimoniali dannose di eventi futuri ed incerti (c.d. sinistri) tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo rischio. L’assicuratore trasforma, in questo modo, il rischio individuale in rischio collettivo. 3 3

4 Il trattamento del rischio
Le basi normative dell’assicurazione Il trattamento del rischio Il rischio, può essere opportunamente trattato e gestito: amuleto diminuendo la probabilità del suo accadimento (prevenzione); diminuendo l’entità delle conseguenze dannose (protezione); assumendo consapevolmente una certa quantità di rischio “tollerabile” (autoassicurazione); trasferendo i rischi “intollerabili” ad altri soggetti, primi fra tutti all’assicuratore. 4 4

5 Le basi normative dell’assicurazione
Identificare/valutare i rischi Evitare i rischi Assumere i rischi Controllare i rischi Trasferire i rischi a terzi Prevenzione Protezione Acquisto polizza 5 5

6 L’assicurazione come trasferimento del rischio
Le basi normative dell’assicurazione L’assicurazione come trasferimento del rischio L’attività assicurativa ha per oggetto i “rischi puri”, che si manifestano sotto forma di perdite o danni futuri e non determinati nel tempo e nella misura. L’assicurato trasferisce così il rischio ad un soggetto specializzato e trasforma un evento futuro, incerto e dannoso in un costo certo (premio). La Compagnia è in grado di fare fronte ai suoi impegni di risarcimento con un processo di “pooling”. In termini finanziari, il trasferimento del rischio ha come contropartita il pagamento di premi che vengono investiti in riserve (investimenti finanziari) da cui verranno prelevati i fondi necessari per compensare gli assicurati. 6 6

7 Calcolo del premio assicurativo danni
Il premio e le sue componenti Calcolo del premio assicurativo danni Premio puro = costo medio del sinistro x frequenza Il premio complessivo è costituito dal premio puro + i costi di gestione e acquisizione + l’utile dell’impresa + le tasse. 7 7

8 Le riserve tecniche obbligatorie
Le basi normative dell’assicurazione Le riserve tecniche obbligatorie RISERVA PREMI Frazione del premio relativa alla parte del periodo di assicurazione successiva alla chiusura di ciascun esercizio annuale, pagata e non goduta. L'Assicuratore è tenuto ad accantonarla perché destinata a garantire l'indennizzo dei danni causati dai sinistri che dovessero accadere (in quel periodo di tempo). RISERVA SINISTRI E' lo stanziamento determinato a fronte di costi stimati per indennizzi e costi di liquidazione per i sinistri avvenuti prima della data di bilancio e non ancora pagati. RISERVA MATEMATICA (riserva del ramo vita) Riserva a garanzia di futuri impegni nei confronti di beneficiari di assicurazioni del ramo vita e malattia. RISERVE DI SENESCENZA Sono così definiti gli accantonamenti di una parte dei premi incassati, costituiti dall'assicuratore per far fronte al progressivo appesantimento del rischio con il passare del tempo. Ciò si riscontra specificatamente nel Ramo Malattie, dove la costituzione di tali riserve è strettamente connessa con l'allungamento della vita umana e con il maggior ricorso a cure mediche rese necessarie dall'età sempre più avanzata. RISERVA SINISTRI È così definita l'appostazione in bilancio delle somme relative a sinistri denunciati nell'esercizio, ma non ancora pagati. 8 8

9 L’assicurazione come ripartizione del rischio
Le basi normative dell’assicurazione L’assicurazione come ripartizione del rischio L’assicuratore ripartisce le conseguenze dannose dei sinistri su una pluralità di assicurati. Egli: calcola la probabilità di accadimento del sinistro prevede il costo medio del sinistro ripartisce questi costi attraverso il pagamento dei premi (puri) 9 9

10 L’inversione del ciclo produttivo
Le basi normative dell’assicurazione L’inversione del ciclo produttivo Il ciclo assicurativo è invertito rispetto alle altre attività industriali o dei servizi; l’assicuratore: prima incassa il “prezzo” del servizio (premio) a distanza di tempo corrisponde (eventualmente) la prestazione assicurativa (indennizzo, capitale, rendita). Per garantire che l’impresa terrà fede agli impegni assunti, l’attività assicurativa è regolata da una articolata disciplina pubblica. 10 10

11 Il principio indennitario
Le assicurazioni contro i danni Il principio indennitario ESISTENZA INTERESSE POSTULA CHE L’ASSICURAZIONE DEVE TENERE INDENNE DAI DANNI PATITI NO STRUMENTO DI LUCRO IL PRINCIPIO INDENNITARO NO SOVRASSICURAZIONE LIMITI CONTRATTUALI O LEGALI

12 ASSICURAZIONI SULLA VITA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
Le basi normative dell’assicurazione I rami assicurativi L’attività assicurativa è classificata secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni, detti rami. ASSICURAZIONI SULLA VITA 6 RAMI I RAMI ASSICURATIVI Business Line- Mestieri ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI 18 RAMI 12 12

13 Le basi normative dell’assicurazione
I rami danni sono suddivisi in: infortuni:prestazioni, forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate. malattie: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; corpi di veicoli terrestri: ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; merci trasportate: ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; incendio ed elementi naturali:ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causati dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diversi da quelli compresi nel ramo 8; responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore); responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore); responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali (compresa la responsabilità del vettore); responsabilità civile generale: ogni responsabilità di credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo; cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti e di redditi; perdite versa da quelle menzionate nei rami 10, 11 e 12; tutela legale: tutela giudiziaria; assistenza: assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. Rami elementari 13 13

14 I rami danni (altra suddivisione)
Le basi normative dell’assicurazione I rami danni (altra suddivisione) property: danni a cose (tutela dai danni che colpiscono i beni di proprietà); casualty: danni a persone; (tutela della salute e della capacità di produrre reddito) liability: danni al patrimonio; (tutela dalla responsabilità civile)

15 Sono le polizze in cui si assicura una sola persona.
Le forme di polizza I tipi di polizze: Individuali Sono le polizze in cui si assicura una sola persona. Il massimale e le garanzie sono personalizzabili. Collettive Sono le polizze in cui si assicurano più persone indicate nominativamente. Per ogni persona possono essere prestate differenti garanzie e massimali. L’esclusione o l’inclusione di una persona non preclude la validità del contratto.

16 I rischi coperti dall’assicurazione Viaggio
ANNULLAMENTO SPESE MEDICHE BAGAGLIO INFORTUNI Ci sono determinati tipi di rischio che per loro natura sono variabili come ad esempio le coperture assicurative sul n° dipendenti, che in un’azienda possono variare nell’anno, o i rischi dell’impresa edile che costruisce più edifici durante l’anno. Quindi è impossibile stabilire a priori l’entità del rischio, che, di conseguenza, verrà calcolato basandosi sugli elementi variabili di rischio dell’anno precedente e/o presunti dall’assicurato. Alla fine del periodo assicurativo annuo e/o della minor durata del contratto, verrà effettuata la regolazione posticipata in base al rischio definitivamente accertato. ASSISTENZA SANITARIA RCT

17 Un esempio di polizza multirischio
Se non vuoi avere pensieri ma solo la sicurezza di una copertura a 360° questa è la nostra polizza più completa. Spese mediche illimitate non solo in Usa e Canada ma in tutto il Mondo, nessuna franchigia, copertura delle malattie preesistenti ,nessun giustificativo in caso di annullamento del viaggio e Assistenza All Risks: non più massimali per singole garanzie, solo la tranquillità di essere coperto Copertura per viaggi: durata massima 60 giorni. Massimale spese mediche: illimitato . (non solo in Usa/Canada, anche nel Mondo) Franchigia su spese mediche: nessuna. Malattie preesistenti: incluse. Nessun limite di età. Fees Agenzia/ costi pratica/ visti e tasse: compresi. Annullamento: senza giustificativo. Assistenza sanitaria: All Risks Copertura per viaggi con penale maggiore/uguale a 90%. Opzione Save : Il massimale illimitato ti sembra troppo ? Ti bastano euro di spese mediche? Risparmia circa il 15% riducendo il massimale. Altrimenti clicca EQUALIZZATORE per scegliere il massimale più adatto Opzione più: solo 1,50 (*) euro al giorno per assicurarti, in caso di furto all’abitazione mentre sei in vacanza

18 I limiti contrattuali dell’indennizzo
Le assicurazioni contro i danni I limiti contrattuali dell’indennizzo LIMITI CONTRATTUALI DELL’INDENNIZZO SOMMA ASSICURATA FRANCHIGIA SCOPERTO 18 18

19 Le assicurazioni contro i danni
Somma assicurata La somma assicurata può essere indicata come Capitale: il valore dei beni assicurati È il valore indicato quando è possibile stabilire a priori il valore massimo del danno Massimale: il massimo risarcimento cui è tenuto contrattualmente l’assicuratore È il valore indicato quando non è possibile stabilire a priori il valore del massimo danno possibile. Può anche essere illimitato Il massimale rappresenta la somma massima di risarcimento stabilita dalla polizza per l’insieme dei sinistri, coperti dalle garanzie, che si verificano nello stesso periodo assicurativo. Più è alto il massimale più è alto il premio da pagare. Talvolta oltre al massimale generale le polizze prevedono dei limiti di indennizzo per una singola garanzia o per una singola voce di spesa della stessa garanzia. Tutti i limiti di indennizzo previsti limitano i risarcimenti delle spese di riferimento e concorrono alla diminuzione del massimale generale se non diversamente indicato nella polizza.

20 massimo risarcimento € 900
Le assicurazioni contro i danni Scoperto e Franchigia Scoperto L’assicurato si obbliga a conservare a proprio carico una percentuale del rischio lo scoperto si applica sul danno (importo da rimborsare) ed il suo ammontare è quindi definibile solo dopo il verificarsi del sinistro. Franchigia L’assicuratore lascia a carico dell’assicurato una parte del danno. la franchigia si applica sulla somma assicurata ed il suo ammontare è definibile a priori; Lo scoperto quindi si risolve in una sottoassicurazione, accompagnata talvolta dal divieto di assicurare la parte del rischio scoperta presso altri assicuratori. La franchigia si diversifica in: Franchigia assoluta: l’assicuratore acquista il diritto di detrarre in ogni caso dall’indennità un certo ammontare. Franchigia relativa: l’assicuratore si obbliga soltanto a risarcire completamente i sinistri i cui effetti dannosi abbiano superato il valore della franchigia. Sia la franchigia che lo scoperto hanno lo scopo di rendere compartecipe l’assicurato nella liquidazione del danno. Esempi: Scoperto: somma assicurata € – scoperto 10% massimo risarcimento € 900 Franchigia assoluta: somma assicurata € franchigia assoluta 10% Danno € 500 indennità: X 10%=€ 450 Franchigia relativa: somma assicurata € 1000-franchigia relativa 10% danno € 100 Indennità: nessuna Franchigia relativa: somma assicurata € franchigia relativa 10% Danno € 200 Indennità: € 200

21 Le assicurazioni contro i danni
Lo scoperto Lo scoperto, come la franchigia, rappresenta una parte del danno che l’assicuratore deduce dall’indennizzo, ma al contrario della franchigia non corrisponde ad un importo fisso ma ad una percentuale del danno che consente di: - contenere l’ammontare del premio - aumentare la sensibilità dell’assicurato.

22 Franchigia assoluta e franchigia relativa
Le assicurazioni contro i danni Franchigia assoluta e franchigia relativa Se il danno subito dall’assicurato è superiore alla franchigia, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore varia a seconda che si sia in presenza di una franchigia assoluta o di una franchigia relativa . La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito. In caso di franchigia relativa, se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia. Solitamente l’art. 23 delle Condizioni Generali rafforza il concetto che l’Assicuratore non è tenuto a pagare una somma maggiore di quella assicurata salvo nel caso di “Obbligo di salvataggio” previsto dall’art.1914 del c.c. In questo caso le spese sostenute dall’assicurato per diminuire o evitare il danno, sono a carico dell’assicuratore e si aggiungono alla somma assicurata.

23 I soggetti del contratto
Il contratto di assicurazione I soggetti del contratto ASSICURATORE ASSICURATO CONTRAENTE ASSICURATO BENEFICIARIO Il soggetto che stipula la polizza Il soggetto su cui grava il rischio Il soggetto che ha diritto alla prestazione

24 La differenza tra assicurazione e assistenza
ASSICURAZIONE MALATTIA e INFORTUNI Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare i costi sostenuti dall’assicurato in conseguenza di ricovero o intervento chirurgico dovuti a malattia o infortunio, ovvero in conseguenza di visite specialistiche o esami diagnostici, oppure a garantire all’assicurato l’indennizzo dei danni conseguenti ad una malattia dalla quale derivi un’invalidità permanente o un’invalidità temporanea a svolgere un’attività lavorativa. ASSICURAZIONE ASSISTENZA Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell’assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito (guasto meccanico all’auto, infortunio all’estero, ecc.). L’aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro.

25 Ramo 18: L’Assistenza La gestione dell'emergenza e la fornitura del servizio possono derivare dall'avaria o inefficienza di una cosa oppure da esigenze personali. L'aiuto può consistere in prestazioni in servizi o in denaro. Tali prestazioni possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale ed attrezzature di terzi. Per questi motivi nell’assistenza l’attività lavorativa viene gestita secondo criteri diversi rispetto all’assicurazione classica: La possibilità di accedere ai servizi è immediata e H24. E’indispensabile poter usufruire di una rete fornitori per far fronte alle richieste dei Clienti. Gli aspetti caratteristici dell'ASSICURAZIONE ASSISTENZA:

26 Le aree in cui opera l’assistenza
Assistenza alla Persona Cos’è? Mette a disposizione una gamma di servizi per gli assicurati in viaggio che dovessero trovarsi in emergenza a seguito di infortuni o malattia Quali servizi offre? Consulto Medico telefonico H24 Invio del medico a domicilio Organizzazione visite specialistiche Invio dell’ambulanza Informazioni sanitarie pre-travel Rimpatrio Sanitario Assistenza domiciliare Rimpatrio salma

27 Lifestyle e Assistenza alla Casa
Le aree in cui opera l’assistenza Lifestyle e Assistenza alla Casa Cos’è il Lifestyle? Il Lifestyle è un Servizio disponibile in qualsiasi momento per suggerire e organizzare soluzioni ideali per i viaggi e il tempo libero di Clienti e per portare a termine richieste di acquisto e consegna di biglietteria, beni e oggetti anche di difficile reperibilità. Tale servizio assume per alcuni Clienti la denominazione di Servizio Concierge; La gamma dei servizi offerti è diversificata in relazione alle specifiche richieste delle varie Compagnie Clienti. Assistenza alla Casa Per l’invio di un artigiano la centrale operativa affida l’erogazione dell’assistenza alle società di multiservizi con cui IPAS ha stipulato una convenzione e che si avvale di una rete di fornitori (fabbri, idraulici, elettricisti) presenti in tutto il territorio italiano

28 Il codice civile 1895. Inesistenza del rischio Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 1896. Cessazione del rischio durante l'assicurazione Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese. 1907. Assicurazione parziale Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, in dicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta, secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha di ritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratori è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. 1911. Coassicurazione Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicurato per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dei l'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

29 LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'AGENTE DI VIAGGi
La polizza di Responsabilità Civile Professionale rappresenta la copertura fondamentale degli Agenti di Viaggi e dei Tour Operator, assolvendo un'importante funzione di salvaguardia del patrimonio dell'operatore turistico. Con questo contratto la Compagnia di Assicurazione si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni (corporali, materiali e patrimoniali), cagionati involontariamente ai propri clienti passeggeri. Sia le responsabilità di Tour Operator e Agenti di Viaggi, sia i loro rapporti con i clienti sono regolati da severe normative nazionali e internazionali a tutela del viaggiatore. Al Tour Operator vengono accollate le medesime responsabilità dei fornitori di servizi turistici: l'organizzatore è dunque chiamato a rispondere per l'operato dei vettori aerei, trasportatori terrestri, armatori, albergatori, di cui si avvale per realizzare il proprio pacchetto turistico.

30 IL FONDO DI GARANZIA Cosa è il Fondo di garanzia ?
Il fondo di garanzia tutela il passeggero in caso di fallimento dell’agenzia o del To il 30 giugno 2016 ha cessato di operare il Fondo Nazionale di Garanzia attualmente gestito dal Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT).  dal 1 luglio 2016  in poi  ciascun Tour Operator dovrà garantire i propri clienti  dal rischio di fallimento o insolvenza,  come previsto dalla legge (art. 9 L. 115/2015, che ha modificato art. 50 del Codice del Turismo) Quali sono le soluzioni messe in atto?

31 GRAZIE


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