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Il trattamento di Vecchiaia e Anzianità Cipag
La riforma Fornero e le modifiche sulle pensioni di anzianità e di vecchiaia. Norme che regolano ricongiunzione, totalizzazione e cumulo Trento, 12 aprile 2017
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convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214
LA RIFORMA FORNERO Decreto-legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214 Modifica requisiti di accesso e sistema di calcolo con l’obiettivo di una maggiore sostenibilità Pensione di vecchiaia a 66 anni più la speranza di vita (nel anni e 7 mesi) Pro-rata contributivo per tutti a decorrere dall' ; Nel caso di chi ha iniziato a contribuire dal 1996 almeno 1,5 volte la minima Adeguamento periodico (a regime ogni due anni) dell’età di accesso alla pensione. Allungamento graduale entro il 2018 dell’età di pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti private fino allo stessa età degli altri lavoratori Eliminazione della pensione di anzianità e introduzione della pensione «anticipata» per chi ha almeno 42 anni (41 per le donne) e non raggiunge il requisito dell’età Nel anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne Molti cambiamenti apportati, i principali:
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LA RIFORMA FORNERO EFFETTI LEGGE FORNERO SU CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI Art.24, comma 24 Obbligo di assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni previdenziali per un arco temporale di cinquanta anni secondo bilanci attuariali redatti nel rispetto di precise indicazioni finanziarie
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MODIFICHE REGOLAMENTARI CIPAG
La CIPAG ben prima della riforma Fornero aveva intrapreso un percorso di riforma del proprio sistema previdenziale. In particolare gli interventi che hanno modificato la regola retributiva – oggi applicata alla sola liquidazione della pensione di vecchiaia ed alle prestazioni di invalidità ed inabilità - hanno riguardato : - la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle relative quote di rendimento; - estensione dell’arco di riferimento per il calcolo; - ampliamento dell’arco assicurativo utile ai fini della maturazione del diritto; - innalzamento dell’età pensionabile.
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MODIFICHE REGOLAMENTARI CIPAG
Pensione di anzianità Introduzione del calcolo contributivo nel rispetto del principio del pro rata a decorrere da gennaio 2007. Per le anzianità inferiori a 40 anni: abbattimento della quota retributiva in relazione all’età anagrafica ed all’anzianità contributiva. La CIPAG ha quindi proseguito il cammino di riforma intrapreso per garantire la sostenibilità nel lungo periodo, intervenendo in maniera sempre più incisiva sulla disciplina delle pensioni di vecchiaia e di anzianità.
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA CIPAG
Requisiti di accesso anagrafici e contributivi Vecchiaia retributiva Età: 70 anni (69 anni nel 2017; 69 anni e 6 mesi nel 2018) Contributi: 35 anni regolari Decorrenza dall’evento Vecchiaia mista Età: 67 anni Decorrenza dalla domanda Vecchiaia contributiva Contributi: 20 anni regolari Importo pari ad almeno 1,5 volte il trattamento minimo INPS. 70 anni 5 anni regolari Modalità di calcolo del trattamento Vecchiaia retributiva Retributivo Vecchiaia mista Retributivo fino al 2009 Contributivo dal 2010 Vecchiaia contributiva Contributivo Differenze con INPS: Mantenuto il sistema retributivo per la vecchiaia ordinaria; Pro-rata contributivo da 2010 per la vecchiaia mista.
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LA PENSIONE DI ANZIANITÀ CIPAG
Requisiti di accesso Età: 60 anni Contributi: 40 anni regolari Normativa transitoria a regime nel 2020 2017: 60 anni di età e 37 anni di contributi 2018: 60 anni di età e 38 anni di contributi 2019: 60 anni di età e 39 anni di contributi Calcolo retributivo fino al 2006, contributivo dal 2007 Mantenuta la possibilità di accedere al trattamento di anzianità con 40 senza riduzioni Pro-rata contributivo dal 2007 (INPS contributivo dal 1996 per chi al 1995 aveva meno di 18 anni di contributi, contributivo totale per chi ha iniziato a contribuire dal 1996) Differenze con INPS:
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Vecchiaia retributiva Vecchiaia contributiva Anzianità/Anticipata
CONFRONTO CIPAG - INPS NEL 2020 Vecchiaia retributiva Vecchiaia mista Vecchiaia contributiva Anzianità/Anticipata INPS No 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione; Inizio della contribuzione prima del 1996. Inizio della contribuzione dal 1996; Almeno 1,5 volte l'importo minimo altrimenti 70 anni di età e 5 anni di contribuzione 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi per le donne); Calcolo contributivo pro-rata dal 1996 Calcolo contributivo CIPAG 70 anni di età e 35 anni di contribuzione 67 anni di età e 35 anni di contribuzione 67 anni di età e 20 anni di contribuzione; 60 anni di età e 40 anni di contribuzione Calcolo retributivo Calcolo contributivo pro-rata dal 2010 Calcolo contributivo pro-rata dal 2007
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RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI LEGGE 5 MARZO 1990 N. 45
Consente di trasferire, ai fini di un unico trattamento pensionistico, i periodi di contribuzione maturati presso gestioni previdenziali diverse. Il geometra iscritto obbligatorio, prima della maturazione del diritto a pensione, può richiedere il trasferimento dei contributi accreditati presso gestioni diverse. La ricongiunzione dei contributi versati alla Cassa può essere richiesta anche dai geometri cancellati prima del raggiungimento del diritto a pensione. La ricongiunzione è onerosa e comporta il pagamento di un onere, laddove l’ammontare dei contributi trasferiti non è sufficiente a coprire il valore dell’aumento della pensione che l’interessato percepirà a seguito della ricongiunzione.
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RICONGIUNZIONE - LEGGE 5 MARZO 1990 N. 45
Al momento della richiesta viene determinata la differenza tra il calcolo della pensione annua senza i periodi da ricongiungere ed il calcolo della pensione annua comprensivo di tali periodi. La differenza viene moltiplicata per il coefficiente di riserva matematica (art. 13 legge n. 1338/62) secondo tabelle emanate con appositi decreti ministeriali. In questo modo si ottiene il valore dell’aumento delle rate pensionistiche che il soggetto godrà per gli anni successivi. All’importo così calcolato viene quindi sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione proveniente dall’altre gestione. Il costo della ricongiunzione è pari a tale differenza. L’onere può essere pagato in unica soluzione o ratealmente. In mancanza del pagamento l’interessato si considera rinunciatario e non potrà ripresentare una nuova istanza.
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TOTALIZZAZIONE D.LGS n. 42/2006
L’istituto della totalizzazione consente di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, maturati presso tutte le gestioni previdenziali, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta. La totalizzazione, al contrario della ricongiunzione, è gratuita e non comporta l’effettivo spostamento dei contributi da una gestione previdenziale all’altra sempre che risultino periodi contributivi non coincidenti. La domanda deve essere presentata alla gestione presso cui da ultimo si è o si è stati iscritti. A detta gestione spetta l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti pensionistici richiesti. Per il calcolo del trattamento in totalizzazione si applica – di norma – il sistema di calcolo contributivo corretto da una formula matematica. Ciascuna gestione determina la quota pensionistica di propria competenza, ma la pensione totalizzata è pagata a cura dell’Inps, restando a carico di ciascuna gestione l’onere delle singole quote.
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TOTALIZZAZIONE VECCHIAIA ANZIANITA’ Almeno 65 anni di età e 7 mesi di speranza di vita con 20 anni di contribuzione maturati in più gestioni; Finestra di accesso al trattamento di 18 mesi Almeno 40 anni di contribuzione maturati in più gestioni e 7 mesi di speranza di vita Applicazione dei coefficienti di riduzione per la quota CIPAG; Finestra di accesso al trattamento di 21 mesi Calcolo quota CIPAG con sistema misto, ma se non si raggiungono i requisiti della pensione il calcolo è praticamente contributivo Nessuna integrazione al minimo
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CUMULO LEGGE N. 228/2012 L’istituto del cumulo gratuito è stato istituito dalla legge n. 228/2012 per consentire di sommare i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali dell’Inps al fine di un’unica pensione. Tale facoltà era limitata al conseguimento della pensione di vecchiaia o inabilità ovvero al trattamento ai superstiti di assicurato deceduto prima di avere conseguito il diritto a pensione. Ulteriore condizione: assenza per il richiedente della titolarità di una pensione presso le gestioni previdenziali coinvolte, nonché l’aver già maturato i requisiti pensionistici.
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Legge di Bilancio 2017 art. 1 cc. da 195 - 198
CUMULO LEGGE , N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017) Legge di Bilancio 2017 art. 1 cc. da Dal Modifiche di particolare rilevanza alla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi regolata dalla legge 228/2012. viene estesa anche alla pensione anticipata; la facoltà di cumulo è esercitabile anche se maturato il diritto autonomo in una delle gestioni coinvolte; coinvolge le Casse di previdenza dei Liberi Professionisti
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AGO (Fpld – Gestione Speciale Lavoratori Autonomi);
SOGGETTI DESTINATARI CUMULO LEGGE , N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017) AGO (Fpld – Gestione Speciale Lavoratori Autonomi); Fondi Sostitutivi ed esclusivi dell’Ago; Gestione Separata (istituita dal ); Casse dei Liberi professionisti (D.lgs 509/94 e D.lgs 103/96).
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
SOGGETTI DESTINATARI Casse dei Liberi professionisti (D.lgs 509/94 e D.lgs 103/96) Ha effetto dal Eventuale diritto a pensione perfezionato prima di tale data senza periodi della Cassa, potrà essere liquidato con il computo degli stessi solo con la prima decorrenza utile successiva al Il cumulo non può essere esercitato in forma parziale e deve coinvolgere tutte le gestioni (comma 243 art. 1 L. 228/2012).
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
CONDIZIONI PER ESERCIZIO DEL CUMULO Dal viene eliminato il vincolo previsto dalla legge 228/2012: è possibile esercitare la facoltà di cumulo anche se risultano perfezionati i requisiti minimi per il diritto al trattamento autonomo anche in una sola delle gestioni coinvolte.
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
CONDIZIONI PER ESERCIZIO DEL CUMULO Rimane invece confermata l’impossibilità di esercitare tale facoltà in caso di titolarità di una pensione a carico di una delle gestioni previdenziali ammesse al cumulo, comprese le Casse dei Liberi Professionisti.
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
PRESTAZIONI AMMESSE AL CUMULO Dal è possibile esercitare la facoltà di cumulo per conseguire: Pensione anticipata; Pensione di vecchiaia; Pensione di inabilità; Pensione indiretta.
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
PRESTAZIONI AMMESSE AL CUMULO Pensione anticipata Art 1, comma 239, L. 228/2012 Dal è possibile esercitare la facoltà di cumulo per conseguire la pensione anticipata secondo i requisiti contributivi previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011, così come modificato dalla legge 214/2011.
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
PRESTAZIONI AMMESSE AL CUMULO Pensione anticipata Anno Uomini Donne 42 e 10 mesi 41 e 10 mesi 43 e 3 mesi * 42 e 3 mesi * 43 e 6 mesi * 42 e 6 mesi * * Valori da confermare in base agli adeguamenti degli incrementi della speranza di vita
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
PRESTAZIONI AMMESSE AL CUMULO Pensione vecchiaia Art 1, comma 241, L. 228/2012 Dispone che nel caso in cui l’età anagrafica e l’anzianità contributiva richieste dalle gestioni coinvolte nel cumulo dei periodi assicurativi siano diverse, devono essere assunte come requisito utile quelle più elevate. I requisiti di età e di anzianità contributiva richiamati dal comma 239 per il conseguimento della pensione di vecchiaia previsti dalla cd. Riforma Fornero (66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva) devono quindi essere considerati come parametri minimi per l’ammissione alla pensione di vecchiaia tramite cumulo, fermi restando i requisiti più elevati previsti dalle gestioni di volta in volta coinvolte nella procedura del cumulo.
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
PRESTAZIONI AMMESSE AL CUMULO CUMULO LEGGE , N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017) Pensione di inabilità e indiretta Rimangono invariate le modalità di accesso ai trattamenti conseguiti in conformità con quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.lgs 42/2006.
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
PRESTAZIONI AMMESSE AL CUMULO Pensione inabilità - indiretta Oltre ai requisiti relativi all’anzianità assicurativa e contributiva devono essere fatti salvi anche gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione previdenziale nella quale si è verificato lo stato invalidante (per inabilità), ovvero nella quale il dante causa risultava iscritto alla data del decesso (per indiretta).
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
PRESTAZIONI AMMESSE AL CUMULO Pensione di inabilità Il diritto è conseguito “in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dell’evento invalidante” Se l’ultimo Ente di iscrizione è una Cassa dei Liberi professionisti si dovrà far riferimento ai requisiti richiesti dalla stessa.
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
PRESTAZIONI AMMESSE AL CUMULO Pensione indiretta Il diritto alla prestazione viene maturato secondo i requisiti richiesti dalla forma pensionistica nella quale risultava iscritto il dante causa al momento del decesso.
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
FACOLTÀ DI RINUNCIA Totalizzazione di cui al D.lgs 42/2006 Per le domande di totalizzazione presentate prima dell’entrata in vigore della Legge 232/2016 e non ancora liquidate è possibile presentare revoca dell’istanza.
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
DIRITTO DI RECESSO Ricongiunzione legge 45/90 Non è previsto il diritto di recesso per coloro che hanno presentato istanza di ricongiunzione ex lege n. 45/90 perché questa legge è ESCLUSA dal campo di applicazione previsto dal comma 197 dell’art. 1 legge n. 232/2016.
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CUMULO LEGGE 11.12.2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
L’istituto del cumulo non prevede l’integrazione al minimo della pensione analogamente a quanto previsto dalla disciplina della totalizzazione. Ai fini dell’applicazione di tale disciplina si è in attesa di chiarimenti ministeriali a seguito dei quali potrà essere stipulata apposita convenzione con l’Inps che disciplini le procedure informatiche di scambio dei dati analogamente a quanto già verificatosi per la totalizzazione. Al momento l’istruttoria delle domande di cumulo pervenute è sospesa
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI D. L N. 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE N
È prevista all’art. 6 la facoltà di estinguere il debito senza dover corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive. L’importo richiesto, a titolo di pagamento integrale, sarebbe pertanto costituito: 1) dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale; 2) dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; 3) dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio, da calcolare solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; 4) dalle spese per le procedure esecutive; 5) dalle spese di notifica della cartella di pagamento. I debitori provvedono al pagamento delle somme dilazionato in rate sulle quali sono dovuti a decorrere dal , gli interessi per dilazione di pagamenti. Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018 rateizzabile nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018. RUOLI
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI D. L N. 193/2016 CONVERTITO INLEGGE N
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi concernenti: a) tributi connessi all’IVA riscossa all’importazione; b) somme a titolo di recupero di aiuti di stato; c) criteri derivanti da procure di condanna da Corte dei Conti; e) multe e sanzioni per provvedimenti e sentenze di condanna; e-bis) le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai premi e ai contributi dovuti dagli Enti previdenziali. In particolare la lettera e- bis) contemplando l’esclusione dalla definizione agevolata delle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli Enti previdenziali, non ha chiarito quali siano gli obblighi relativi ai premi ed ai contributi dovuti dagli enti previdenziali e se le sanzioni escluse dalla definizione agevolata siano quelle diverse da quelle relative a tali obblighi/premi o propriamente quelle relative a tali obblighi.
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI D. L N. 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE N
A seguito degli approfondimenti: la norma è costruita avendo a riferimento esclusivamente i carichi affidati agli Agenti della Riscossione da parte dell’erario - obbligato ad affidarsi solo ad Equitalia - per riscuotere i propri crediti, quindi avendo a riferimento un sistema in cui il recupero delle somme avviene con un’unica modalità e attraverso procedure uniformi gestite appunto da Equitalia. Alla Cassa è invece consentita la scelta delle modalità di riscossione dei propri crediti contributivi in virtù dell’autonomia gestionale e patrimoniale, peraltro ribadita di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 7/2017. l’applicazione della norma avrebbe un consistente impatto economico sulla Cassa, tale da incidere gravemente sulla sostenibilità previdenziale dell’Ente per il cui equilibrio sarebbe indispensabile un pesante aggravio della contribuzione, senza contare che tale disciplina imporrebbe la necessità di rinunciare alle sanzioni previste dai propri regolamenti, esclusivamente nei confronti dei geometri per i quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo delle somme contributive, creando una situazione di grave disparità rispetto alla riscossione effettuata con altre modalità.
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI D. L N. 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE N
La Cipag ha quindi ritenuto che detta disciplina non si applichi alle somme iscritte a ruolo dalle Casse previdenziali ed ha quindi inviato rispettivamente a febbraio e a marzo ad Equitalia e a Riscossione Sicilia un’apposita nota di diffida dall’accettare e comunque accogliere domande finalizzate alla definizione agevolata dei crediti contributivi agli iscritti tramite ruolo.
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ANDAMENTO ISCRITTI CIPAG
Nel biennio 2015/2016 si è registrato un trend negativo sul numero degli iscritti alla Cipag In particolare per quanto riguarda i neo-iscritti Numero degli iscritti – dati del Bilancio CIPAG
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RAPPORTO ISCRITTI PENSIONATI
La diminuzione del numero degli iscritti e l’aumento del numero dei pensionati ha portato ad una diminuzione del rapporto iscritti/pensionati Da evidenziare anche un rallentamento della crescita del numero di pensioni erogate
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REDDITI DI CATEGORIA Nel quinquennio si è registrata una flessione costante dei redditi di categoria L’aumento dell’aliquota contributiva e dei minimi ha consentito comunque di mantenere la sostenibilità del sistema Nota: i dati del 2016 sono ancora in fase di elaborazione per il bilancio 2016
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