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Le regioni sono, assieme ai Comuni, alle province, alle città metropolitane e allo Stato, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana.

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Presentazione sul tema: "Le regioni sono, assieme ai Comuni, alle province, alle città metropolitane e allo Stato, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana."— Transcript della presentazione:

1 Le regioni sono, assieme ai Comuni, alle province, alle città metropolitane e allo Stato, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana. Ogni regione è un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, come stabilito dall'art. 114, secondo comma del testo. Le regioni non sono considerate enti locali (comuni, province, città metropolitane ecc...) disciplinate invece dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

2 un ente di rilievo costituzionale, cioè previsto come necessario dalla costituzione;
un ente autonomo, visto che è dotato di autonomia in diversi ambiti; un ente autarchico, dato che opera in regime di diritto amministrativo e dispone di potestà pubbliche; un ente ad appartenenza necessaria, dato che tutti i cittadini residenti ne fanno parte.

3 In base allo statuto, che definisce le norme fondamentali del nostro ordinamento, è possibile distinguere due grandi categorie: regioni a statuto ordinario; regioni a statuto speciale.

4 Quindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario
Quindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal CR con legge approvata a MAGG ASSOLUTA dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate con intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

5 L'autonomia legislativa di queste regioni è stata notevolmente ampliata dalla riforma del 2001
Tuttavia l’’autonomia finanziaria, il cosiddetto federalismo fiscale, pure prevista dall'art. 119 della costituzione riformata, non è ancora operativa, per cui le regioni dipendono ancora dai trasferimenti dello stato centrale. Le regioni dispongono comunque dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), di un'addizionale regionale all'IRPEF, di una compartecipazione all'IVA e di altri tributi minori.

6 Regioni statuto speciale
Cinque regioni sono a statuto speciale, approvati con legge costituzionale come previsto dall'art. 116 della Costituzione. Lo statuto speciale garantisce una particolare forma di autonomia, ciò è tangibile nell'autonomia impositiva. Il Friuli-Venezia Giulia trattiene per sé il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio regionale, la Sardegna il 70%, la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano il 90% e la Sicilia il 100%

7 La prima regione ad essere istituita fu la Sicilia nel 1946, con il regio decreto del 15 maggio, prima del referendum istituzionale, e confermato con la legge costituzionale n. 2/1948. Tre regioni a statuto speciale furono istituite dalla stessa Assemblea costituente nel 1948: la SARDEGNA date le forti spinte autonomistiche,  come in Sicilia, la Valle d'Aosta per proteggere la minoranza francofona, il Trentino-Alto Adige, per la tutela dei germanofoni ai sensi dell'accordo di Parigi. Nel 1963 fu costituita la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia

8 FORME DI AUTONOMIA AUTONOMIA STATUTARIA AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
AUTONOMIA REGOLAMENTARE AUTONOMIA FINANZIARIA

9 Autonomia statutaria Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali

10 Le regioni a statuto speciale sono prive di tale autonomia (cioè del potere-dovere di darsi uno statuto), visto che gli statuti speciali sono leggi costituzionali dello Stato. Tuttavia la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli statuti delle cinque regioni speciali, attribuendo a una legge statutaria la determinazione della forma di governo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11 Autonomia legislativa
In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie. La competenza a legiferare può essere: esclusiva dello Stato; concorrente (statale e regionale); residuale delle regioni (interpretata come esclusiva).

12 Per l'art. 127 della Costituzione "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione". Così come la Regione " quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione di una legge o dell'atto avente valore di legge" (art.127 co.2)

13 Oggi la Regione, per tutte le materie elencate negli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto e, ovviamente, per tutte le altre materie in tali articoli non considerate, ha uno spazio di autonomia superiore

14 Fa eccezione un gruppo di materie, attribuite dallo Statuto alla competenza legislativa primaria della Regione, che coincidono in parte con materie riservate allo Stato dal nuovo articolo 117 comma 1 della Costituzione. In base al criterio di specialità dello Statuto, deve ritenersi che tali materie restino attribuite per intero alla competenza legislativa della Regione Sardegna, ma che, per le parti sotto indicate, cioè per le parti ordinariamente riservate allo Stato, la competenza legislativa della Regione debba esercitarsi nei limiti non solo del rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, ma anche nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legge dello Stato

15 ART 3 In armonia con la Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché  delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie

16 a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (2); c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario (3); e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione; f) edilizia ed urbanistica;

17 ) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
h) acque minerali e termali; i) caccia e pesca; l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche; m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline; n) usi civici; o) artigianato; p) turismo, industria alberghiera; q) biblioteche e musei di enti locali

18 Art 4 Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie

19 a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni; c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria; d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato; e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

20 f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
g) assunzione di pubblici servizi; h) assistenza e beneficenza pubblica; i) igiene e sanità pubblica; l) disciplina annonaria; m) pubblici spettacoli.

21 Art 5 Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi; b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale; c) antichità e belle arti; d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

22 Autonomia regolamentare
L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6° comma. La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad essa delegata.

23 La titolarità della potestà regolamentare della regione non è definita a livello costituzionale. La corte costituzionale, nella sentenza n. 313/2003, ha infatti sostenuto la teoria della libertà di scelta degli Statuti delle Regioni, affermando che spetta alla singola Regione, nell'ambito della sua autonomia, decidere quale deve esser l'organo che in concreto svolge la funzione regolamentare

24 autonomia amministrativa
L'autonomia amministrativa della regione è stabilita con l’art 118 della Costituzione. L'autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di sussidarietà, differenziazione, adeguatezza. La regione, per il tramite di una legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitana

25 Prima della modifica costituzionale per opera della legge n
Prima della modifica costituzionale per opera della legge n. 3/2001 vigeva il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa. Quindi alle regioni spettavano le funzioni amministrative in riferimento alle materie di cui all'art. 117 (anch'esso previgente alla riforma del titolo V).

26 L'articolo 6 dello Statuto, che attribuisce alla Regione la generalità delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha competenza legislativa, contrasta con la nuova formulazione del corrispondente articolo 118 della Costituzione, che attribuisce la generalità delle funzioni amministrative ai comuni. Considerato il carattere di principio di tale norma costituzionale, si pone il problema dell'effettiva vigenza dell'articolo 6 dello Statuto nella sua formulazione letterale

27 ART 6 La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato

28 Autonomia finanziaria
L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'art. 119 della Costituzione. Esso prevede il cosiddetto federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione (per le regioni a statuto ordinario). Ha trovato attuazione invece per le regioni a statuto speciale

29 La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa
La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

30 La regione ha un proprio patrimonio.
Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Per disposizione dell'art. 120 della Costituzione la regione non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni

31 Controlli sugli atti La legge costituzionale n. 3/2001 ha abolito i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti commissari del governo. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle Province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai Prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie.

32 Controllo sugli organi
Quanto al controllo sugli organi regionali, l'art. 120 II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»

33 Altro controllo sugli organi
L'art. 126 stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali

34 Controllo sulle leggi l'art. 127 della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»

35 La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (art. 127 Cost.).

36 La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.

37 Controllo sullo Statuto
l'art. 123 della Costituzione recita: "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".

38 Lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale nel 26 febbraio 1948, ha disciplinato il potere di legiferare in maniera esclusiva su alcune materie elencate dallo Statuto (ad esempio: ordinamento degli enti locali, edilizia urbanistica, agricoltura e foreste). In altre materie(come sanità, assistenza pubblica), la Regione può legiferare nell’ambito dei principi stabiliti con legge dello Stato

39 Tali competenze sono state di recente ampliate dalla Riforma del Titolo V della Costituzione che, nel confermare la posizione costituzionale di autonomia speciale, attribuisce alla Sardegna nuove materie (ad esempio, ricerca e formazione professionale).

40 Lo Statuto disciplina i tre organi necessari della struttura rappresentativa e costituzionale della Sardegna. Sono organi della Regione: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta sono organi esecutivi della Regione

41 Il Presidente, a seguito della Riforma introdotta con Legge Costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio. Rappresenta la Regione ed è responsabile dell’indirizzo politico regionale. Il Consiglio regionale è l’organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione.

42 In applicazione dell’art
In applicazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, la Sardegna potrà confermare o modificare la forma di governo e la legge elettorale mediante una “semplice” legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Su questa legge vi è la possibilità di un ricorso del Governo alla Corte costituzionale e, eventualmente, di un referendum approvativo

43 Art 123 Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princı`pi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

44 Lo statuto e` approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e` richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo` promuovere la questione di legittimita` costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

45 Lo statuto e` sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e` promulgato se non e` approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

46 statuto L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

47 Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla costituzione per la seconda deliberazione. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale

48 Le disposizioni del Titolo III dello Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

49 la legge regionale, (definita legge statutataria) approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

50 Sistema elettorale ls 1/2013
È eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza (anche solo relativa) dei voti. Se il candidato eletto ottiene almeno il 25% dei voti, alle liste che lo appoggiano viene garantita la maggioranza dei seggi in consiglio. Più in dettaglio, la legge prevede un unico turno, con voto di lista, la possibilità di esprimere una preferenza all'interno della lista prescelta, e voto per il candidato presidente, su un'unica scheda

51 È possibile votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro (Art. 9). È eletto presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa (Art. 1, Comma 4). Alle liste collegate al presidente eletto viene eventualmente assegnato un premio di maggioranza nella seguente misura: il 60% dei seggi nel caso il presidente eletto abbia ottenuto una percentuale di preferenze superiore al 40%; il 55% dei seggi nel caso il presidente eletto abbia ottenuto una percentuale di preferenze compresa fra il 25% e il 40%, mentre nessun premio di maggioranza è assegnato se il presidente è eletto con meno del 25% (Art. 13).

52 La legge prevede una soglia di sbarramento del 10% per le coalizioni, e del 5% per le liste non coalizzate (Art. 1, Comma 7). Nessuno sbarramento è previsto per le liste all'interno delle coalizioni che abbiano superato il 10%.

53 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

54 l Consiglio regionale è l'organo legislativo rappresentativo di ogni Regione, previsto dall'articolo 121 della Costituzione Italiana

55 A livello nazionale i Consigli sono coordinati attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. A livello europeo, i Presidenti dei Consigli regionali partecipano alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee - CALRE

56 I Consiglieri sono eletti dai cittadini italiani residenti nella regione che siano maggiorenni entro il primo giorno dell'elezione; sono eletti senza alcun vincolo di mandato. La legge determina i casi di esclusione dall'elettorato attivo e da quello passivo, nonché la disciplina dei subentri

57 Esclusione elettorato attivo
Sono esclusi dall'elettorato attivo della regione: coloro che sono stati dichiarati falliti; coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione della sorveglianza. Esclusione elettorato passivo Sono esclusi dall'elettorato passivo della regione: capi e vicecapi della polizia; gli ispettori generali di pubblica sicurezza; i direttori generali dei ministeri; gli ufficiali delle forze armate; i magistrati.

58 La carica di consigliere regionale è inoltre incompatibile con quella di deputato, senatore o eurodeputato (art. 122 Cost.), anche se poi la legge ordinaria concede tre mesi per optare fra queste cariche. Lo Statuto prevede inoltre l’incompatibiltà con quello di membro di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti

59 Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni
Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

60 Il Consiglio regionale può essere sciolto (Art
Il Consiglio regionale può essere sciolto (Art. 126 della costituzione): -per scadenza naturale del mandato (5 anni); -se sono stati commessi atti contro la Costituzione Italiana o gravi violazioni di legge; -per ragioni di sicurezza nazionale; -se decade il presidente della Regione qualora sia eletto direttamente dai cittadini; -per le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali

61 Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Comunicazione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

62 Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

63 I Consigli regionali, per le regioni a statuto ordinario, sono composti da un minimo di 20 ad un massimo di 80 consiglieri, secondo quanto stabilito dai singoli statuti regionali.

64 Il Consiglio regionale è composto da consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.  Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente, della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti

65 Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta

66 I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione e non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.( consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.) I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione e non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.( consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.)

67 Le funzioni del Consiglio regionale si suddividono in funzioni:
legislative Amministrative di controllo di indagine e d'inchiesta di indirizzo politico

68 legislative Il Consiglio regionale esplica le funzioni legislative sulle materie di competenza regionale. In particolare legifera sulle materie su cui la Regione ha competenza esclusiva, e in quelle su cui la Regione ha competenza complementare riguardo a quella dello Stato, rispetto alle quali legifera nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ordinaria (art. 117 cost.). Il Consiglio ha potere di iniziativa legislativa ordinaria, in quanto ha la facoltà di presentare al Parlamento, proposte di legge anche per materie per le quali non ha competenza, ma che hanno rilevanza per la Regione. Spetta al Consiglio regionale, l'approvazione e la modifica dello Statuto regionale

69 Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale

70 Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

71 Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgaione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non .sono subordinati ai termini

72 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso  Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta

73 amministrative Spettano al Consiglio l'amministrazione degli uffici e dei servizi dell'ente regione, e l'organizzazione del personale regionale, oltre che le funzioni regolamentatrici riservategli dallo Statuto regionale

74 Di controllo Il Consiglio regionale esplica funzioni di controllo sull'operato del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale. In particolare il Consiglio approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione della Regione redatto dalla giunta. In mancanza di tale approvazione, tramite legge regionale, il Consiglio regionale, può autorizzare la giunta ed il presidente, all'esercizio provvisorio. Sempre il Consiglio approva, il bilancio consuntivo della Regione per l'esercizio dell'anno precedente

75 Di indagine e inchiesta
Queste funzioni, svolte su materie di interesse regionale, vengono normalmente svolte tramite delle commissioni consiliari, appositamente costituite.

76 Di indirizzo politico La maggior parte degli statuti delle regioni ordinarie attribuisce al Consiglio il potere di determinare l'indirizzo politico ed amministrativo della regione

77 uffici Ufficio di Presidenza; è composto dal presidente del Consiglio, da 2 vice presidenti e da due segretari. Spetta all'ufficio mantenere la disciplina delle sedute del Consiglio e dirigere gli uffici che dipendono dal Consiglio stesso. Commissioni consiliari, che possono essere permanenti o speciali; queste hanno funzioni referenti nel procedimento legislativo, o di controllo, di indagine o conoscitive sulle materie di competenza regionale. Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico. Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal presidente del Consiglio; ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio e delle commissioni regionali

78 Il presidente del Consiglio regionale è la figura istituzionale a capo del Consiglio regionale.
La figura giuridica autonoma di presidente del Consiglio regionale è prevista dal 3° comma dell'art. 122 della Costituzione Italiana e non è da confondere con il presidente della Giunta regionale ex art. 121 Costituzione Italiana, la sua attività viene disciplinata dallo Statuto delle varie Regioni italiane

79 rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; è un organo super partes del Consiglio regionale (si può dire che è l'omologo a livello regionale dei presidenti di Camera e Senato) e tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali. È affiancato nella sua attività da un ufficio di presidenza composto da due vicepresidenti e due segretari

80 Viene eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri regionali (di solito viene eletto un membro della maggioranza consiliare), le modalità di elezione sono disciplinate dallo Statuto regionale e/o regolamento consiliare (di solito si prevede la maggioranza assoluta per le prime due votazioni e poi la maggioranza relativa), l'ufficio di presidenza viene anche eletto dal consiglio regionale tra i consiglieri regionali (ma qui devono essere garantite delle cariche anche all'opposizione consiliare).

81 giunta La giunta regionale è l'organo di governo della Regione, come stabilito dall'art. 121 della Costituzione. È un organo collegiale composto dal presidente della Giunta regionale e dagli assessori; in quanto tale, per quest'organo vale il principio della responsabilità politica solidale dei suoi componenti

82 Il numero dei componenti della giunta, indicato nei rispettivi statuti regionali, varia da regione a regione. L'art. 14, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 138/2011 prevede che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore a un quinto del numero dei consiglieri regionali, con arrotondamento all'unità superiore

83 I membri della giunta sono nominati dal presidente della Regione, il quale li può scegliere sia tra componenti eletti al Consiglio regionale sia tra persone non elette a far parte del Consiglio. La giunta, in quanto nominata dal presidente della Regione, non deve più ottenere la fiducia del Consiglio regionale. Gli statuti regionali possono disporre diversamente

84 La Giunta, in virtù del rapporto fiduciario con il presidente della Regione, rimane in carica per il tempo in cui rimane in carica il presidente. Nei casi normali la Giunta rimane in carica per i cinque anni della legislatura regionale. In tutti i casi di revoca o decadenza del mandato del presidente della Regione (mozione di sfiducia, impedimento permanente, morte, dimissioni), la giunta decade e con essa anche il consiglio regionale,

85 La Giunta ha delle funzioni proprie, distinte da quelle attribuite al presidente della Regione e da quelle da questo delegate ai singoli assessori, considerati come vertici degli uffici regionali. L'attività della Giunta è coordinata dal presidente della Regione e ha competenze di tipo legislativo, esecutivo e amministrativo. Ha competenze esecutive in merito alle leggi e alle deliberazioni del Consiglio

86 Per quelle di tipo amministrativo spetta alla Giunta la predisposizione:
del programma e i piani della Regione; dei bilanci regionali pluriennali; del bilancio regionale annuale, preventivo e consuntivo; le norme di variazione ai bilanci.

87 Spetta sempre alla Giunta coordinare l'attività degli uffici regionali, al cui capo sono posti i singoli assessori secondo le specifiche competenze. La Giunta amministra il patrimonio dell'ente-Regione. Tra quelle di tipo legislativo, la Giunta ha il potere di iniziativa legislativa, in quanto può predisporre dei disegni di legge regionale da presentare all'approvazione del Consiglio; inoltre spetta alla Giunta definire i regolamenti regionali.

88 Il funzionamento della Giunta è definito dallo statuto della Regione
Il funzionamento della Giunta è definito dallo statuto della Regione. In generale la sua attività si svolge in diverse fasi: convocazione; la Giunta è convocata dal presidente della Giunta, che ne fissa l'ordine del giorno. Di solito le sedute non sono pubbliche. verifica della validità della riunione; discussione; votazione, che normalmente avviene con voto palese

89 Presidente giunta Il presidente della giunta regionale (o presidente della regione) è, secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, uno degli organi della regione; è al contempo presidente della regione, e come tale preposto ad un organo monocratico dell'ente, e presidente (oltre che membro) di un organo collegiale del medesimo ente, la giunta regionale.

90 L'art. 122 della Costituzione prevede che il sistema di elezione (e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità) del presidente sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge statale, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Peraltro, secondo il 5° comma dello stesso articolo, il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto

91 la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto (art. 2); la contestualità dell'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, se il presidente è eletto a suffragio universale e diretto; la previsione, negli altri casi, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della giunta

92 Ne segue che, sebbene la Costituzione mostri una chiara preferenza per l'elezione diretta, è lasciata la possibilità alle singole regioni di optare per una diversa soluzione e, in particolare, per l'elezione da parte del consiglio regionale, come avveniva prima della riforma operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.

93 Secondo l'art. 121 della Costituzione il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Ha, quindi, a livello regionale un ruolo paragonabile a quello di capo del governo. In tutte le regioni il presidente è, inoltre, membro del consiglio regionale

94 che il presidente presenta al consiglio regionale i disegni di legge e gli altri provvedimenti di iniziativa della giunta; indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo statuto; convoca e presiede la giunta, stabilendone l'ordine del giorno; assegna ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia (le cosiddette "deleghe") e dirime i conflitti di attribuzione tra gli stessi

95 Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente della regione adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto. Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti presidenziali, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per lo stesso motivo, il presidente non è più titolato a stipulare contratti per la regione (mentre può stipulare gli accordi di programma, data la loro natura politica); gli statuti regionali hanno invece generalmente conservato in capo al presidente la rappresentanza processuale dell'ente.

96 Il presidente della giunta regionale è autorità sanitaria regionale
Il presidente della giunta regionale è autorità sanitaria regionale. In questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica

97 I presidenti delle regioni a statuto speciale hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri in cui si trattano questioni riguardanti interessi che, distaccandosi da quelli generali e comuni a tutte le regioni o ad una categoria di esse, si configurano come propri delle rispettive regioni. Tuttavia, mentre i presidenti di Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige hanno solo voto consultivo, al Presidente della Regione Siciliana è riconosciuto diritto di voto deliberativo e rango di ministro (d.lgs 21 gennaio 2004, n. 35).

98 In alcune regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna) il presidente è anche investito di funzioni dell'autorità di pubblica sicurezza. Il presidente della Sardegna fa parte della delegazione italiana all'Unione europea o in altre organizzazioni internazionali quando vi sono in gioco interessi rilevanti per la regione


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