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IL SISTEMA DI GARANZIE GIURISDIZIONALI

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Presentazione sul tema: "IL SISTEMA DI GARANZIE GIURISDIZIONALI"— Transcript della presentazione:

1 IL SISTEMA DI GARANZIE GIURISDIZIONALI
Prof. Avv. Roberto Baratta Corso di diritto dell’Unione europea Università di Macerata IL SISTEMA DI GARANZIE GIURISDIZIONALI

2 I principi 1) il principio dello “Stato di diritto”
La funzione giurisdizionale è obbligatoria e accentrata nella Corte di giustizia per garantire la legalità degli atti e l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione Le sentenze della Corte sono vincolanti nei confronti: a) degli Stati membri (dovendo essi “prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta”, art. 260, par. 1); b) delle istituzioni (art. 266) e c) degli individui (art. 92 reg. proc.), oltre ad essere corredate di forza esecutiva negli ordinamenti giuridici nazionali (art. 280). La Corte ha progressivamente assunto il ruolo di supremo interprete dell’ordinamento dell’Unione Il ruolo essenziale affidato ai giudici nazionali (art. 267)

3 2) l’autonomia dell’ordinamento dell’Unione – sent
2) l’autonomia dell’ordinamento dell’Unione – sent. van Gend en Loos (1963) i trattati quali fonti materialmente costituzionali (parere 1/91) 3) l’effettiva protezione giurisdizionale dei diritti individuali e il rispetto dei diritti fondamentali della persona da parte delle istituzioni e degli Stati chiamati ad attuare le norme comuni • L’individuo (persona fisica o giuridica, il cittadino, il lavoratore, il migrante, il consumatore, lo studente) quale punto di riferimento essenziale perché assicura l’osservanza diffusa delle norme • il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo - sentenza Kadi (2008)

4 L’accesso alla giustizia - rimedi diretti (accesso immediato ai giudici dell’Unione) e i rimedi indiretti (poggiano sull’attività dei giudici nazionali) Il sistema di garanzie giurisdizionali è tendenzialmente completo (non vi sono atti che vi si sottraggono) e coerente (l’ordinamento ne definisce competenze e modalità di controllo) - sentenza Les Verts (1986) - l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali - sentenza Alassini (2010) – ruolo complementare, ma essenziale dei giudici nazionali – sentenza Segi (2007) – parere 1/09 (2011) – l’autonomia processuale (principi di equivalenza e di effettività)

5 Le presunte lacune del controllo giurisdizionale
A) la giurisdizione sugli atti PESC (art. 24 TUE e art 275 TFUE) B) ordine pubblico e tutela della sicurezza interna (art. 276 TFUE) C) limiti al controllo giurisdizionale allorché l’atto impugnato dipende dal potere di valutazione politica dell’istituzione: art. 269, comma 1; TFUE in tema di procedura di deficit eccessivo

6 Quadro generale dei rimedi giurisdizionali – possibilità di sovrapposizione A) i ricorsi diretti - composizione e competenze riservate alla Corte di giustizia (art. 51 dello Statuto) - composizione e competenze del Tribunale: art. 256 TFUE - composizione e competenze del Tribunale della funzione pubblica (art. 257) B) i ricorsi che poggiano sull’attività del giudice nazionale: il rinvio pregiudiziale e il giudizio di responsabilità degli Stati membri per violazione di norme dell’Unione (infra)

7 Il ricorso per annullamento di atti dell’Unione
• Sospensione dell’atto (art 278) e misure provvisorie (art. 279) devono essere richieste con istanza separata • Condizioni di ricevibilità: atti impugnabili (art. 263, c. 1): irrilevanza del nomen iuris; è invece essenziale il contenuto dell’atto per verificare se produce effetti giuridici sui destinatari l’atto che si forma progressivamente in varie fasi del processo decisionale (provvedimenti intermedi che preparano la decisione finale) è contestabile solo nel suo momento finale, salvo che l’atto intermedio non produca effetti giuridici propri (sent. C-312/90 Spagna c. Commissione) non contestabilità del diritto primario, né dell’atto adottato dagli Stati membri “riuniti in Consiglio” (sent. Bangladesh, 30 giugno 1993, Parlamento c. Consiglio e Commissione, cause riunite C-181 e 248/91)

8 - Il termine per impugnare è di 2 mesi (art. 263 u.c.)
Ricorrenti privilegiati sono gli Stati membri, PE, Consiglio, Commissione i quali non sono tenuti a dimostrare l’interesse ad agire in giudizio Ricorrenti semiprivilegiati: BCE, Corte conti, Comitato regioni (art. 263, 3 c.) → salvaguardia prerogative)

9 Gli individui. L’art. 263, comma 4, consente al singolo di proporre ricorso contro:
le decisioni prese nei suoi confronti, e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, lo «riguardano direttamente e individualmente». Quindi: giurisdizione piena se l’individuo è il destinatario diretto dell’atto; altrimenti il ricorrente deve dimostrare due presupposti: a) il legame diretto tra ricorrente e atto impugnato - in giurisprudenza: effetto immediato di privare il ricorrente stesso di un diritto o di imporgli un obbligo, sì da farlo trovare in una situazione analoga a quella in cui egli si troverebbe se ne fosse stato il destinatario

10 b) la rilevanza individuale dell’atto impugnato: prassi giurisprudenziale restrittiva all’origine di una riforma della norma introdotta con il Trattato di Lisbona sent. Plaumann 1963 Il tentativo del Tribunale nella sent. Jègo Queré Nella sentenza Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio 25 luglio 2002 (in causa C-50/00 P), la Corte di giustizia respinse l’approccio innovativo di Jego Queré. il Trattato di Lisbona ha inserito nell’art. 264, comma 4, una ultima disposizione secondo cui il ricorso diretto è ammissibile “contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione”. Sentenza Inuit (2013)

11 I quattro vizi di invalidità degli atti (art. 263)
Incompetenza dell’Unione o dell’istituzione o dell’organo che adottato l’atto Violazione delle forme sostanziali (la carenza di motivazione: art. 296, c. 2; la necessità di menzionare la base giuridica dell’atto) Violazione dei trattati o delle regole di diritto relative alla loro applicazione Sviamento di potere L’inesistenza dell’atto Gli effetti ex tunc della sentenza di annullamento (art. 264), salvo casi eccezionali (art. 274, c.2).

12 L’eccezione di invalidità dell’atto nell’ambito di un ricorso diretto concernente un atto di portata generale (art. 277) Condizioni di ricevibilità: occorre che l’atto di portata generale sia la base giuridica di una misura individuale oggetto del giudizio, che vi sia dunque un legame giuridico tra i due atti l’eccezione non può essere tuttavia sollevata avverso decisioni che il ricorrente avrebbe potuto impugnare nei termini richiesti e che hanno assunto carattere definitivo nei suoi confronti l’eccezione è invocabile in giudizio da “ciascuna parte” L’eccezione può essere sollevata solo nell’ambito dei ricorsi di invalidità. Ma la Corte ne ha ammesso l’applicabilità anche nei ricorsi in carenza o di responsabilità extracontrattuale. L’eccezione appare invocabile anche dinanzi ai giudici nazionali, le quali possono porre una questione pregiudiziale sulla validità dell’atto di portata generale (sent. 2 luglio 2009) Effetti limitati della sentenza: la sentenza dichiara inapplicabile l’atto di portata generale, il quale resta formalmente in vigore

13 Il ricorso per carenza permette di sanzionare l’illegittima inerzia dell’istituzione o dell’organo che sia obbligato ad agire (art. 265, c. 1) La legittimazione ad agire spetta a Stati e istituzioni (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione e BCE), nonché alle persone fisiche e giuridiche per contestare ad una istituzione o organo dell’Unione “di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere” (265, ultimo comma) il ricorso è ricevibile solo se il ricorrente abbia preventivamente chiesto all’istituzione o all’organo di agire (art. 265, c. 2)

14 La responsabilità extracontrattuale dell’Unione per danni cagionati ai singoli (artt. 340, c. 2; 268; art Carta diritti fondamentali) La stringatezza del quadro normativo: principio di responsabilità; rinvio“ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri”; competenza della Corte → il ruolo integrativo della giurisprudenza gli atti PESC I requisiti dell’azione: A) la legittimazione ad agire B) La legittimazione passiva per qualunque atto di istituzioni, organi, organismi o agenzie - la rappresentanza dell’Unione - le condotte imputabili alla BCE - Imputazione dell’illecito all’Unione: giurisprudenza restrittiva → sent. Haegeman (1972) e sent. IBC (1976); l’elemento essenziale della discrezionalità; la responsabilità per fatto degli agenti

15 C) i requisiti oggettivi → cumulativi
l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione interessata, l’esistenza di un danno effettivo, il nesso di causalità tra il danno stesso e l’illecito: sentenze Lütticke (1971), Oleifici mediterranei (1982) Il rinvio ai principi generali comuni D) La responsabilità dell’Unione per atti normativi: L’elemento della illiceità : violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli - scelte discrezionali di politica economica - Responsabilità configurata in funzione del grado di discrezionalità E) La responsabilità dell’Unione derivante da atto lecito Teoricamente prospettata nelle sentenze CIE D’approvisionnement (1972) e Développement SA (1986) in base a tre condizioni: danno effettivo e certo; legame di causalità tra il danno e l’atto delle istituzioni; danno “anormale” e “speciale”(requisito tipico della sola responsabilità in questione) Revirement giurisprudenziale nella sentenza FIAMM (2008) - Sentenza Masdare (2008) ammissibilità di ricorso contro l’Unione per arricchimento senza causa, in quanto fonte di obbligazione non contrattuale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri. F) Termine di prescrizione dell’azione in risarcimento: 5 anni (art. 46 Statuto Corte)

16 La responsabilità contrattuale dell’Unione
la competenza della Corte o delle giurisdizioni nazionali (art. 272) la legge regolatrice del contratto → regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) La responsabilità degli agenti nei confronti dell’Unione (art. 22 dello Statuto dei funzionari)

17 Le procedure di infrazione (artt
Le procedure di infrazione (artt. 258 a 260, oltre talune procedure speciali) - 3 procedure generali Le procedure EU pilot I ricorsi avviati dalla Commissione (art. 258) non è tenuta a dimostrare l’interesse ad agire ampio potere discrezionale, anche in presenza di elementi che attestino un significativo fumus boni iuris Inapplicabilità del principio di reciprocità (indadimplenti non est adimplendum) indagini dei servizi della Commissione, sollecitazioni di altri Stati, denuncie di privati La Commissione ha rafforzato la posizione giuridica degli individui che presentano denunce → denuncia scritta in una lingua ufficiale, seguendo determinate modalità; uso della posta elettronica Comunicazione del COM(2012) 154 final

18 La fase precontenziosa: a) lettera di messa in mora; b) il parere motivato → la Commissione “può adire” la Corte (sentenza Commissione c. Francia 1971) → funzione della fase precontenziosa (sent. Commissione c. Italia 1984; permettere allo Stato “di mettersi in regola prima che venga adita la Corte”, Comm. c. Francia 2001) → l’adempimento in corso di procedura La fase contenziosa Effetti della sentenza di inadempimento: divieto di applicare la normativa dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione, nonché l’obbligo di adottare le disposizioni nazionali idonee ad agevolare la piena efficacia di tale diritto (sent. C-101/91, Commissione c Italia). Pur essendo un procedimento volto ad accertare la violazione di obblighi, la Corte si è spinta sino ad indicare le misure necessarie per l’adempimento allorché esse consistano nell’abrogazione del diritto interno incompatibile → art. 260

19 Le sanzioni pecuniarie nel corso della prima procedura di infrazione: lo Stato membro ha omesso di comunicare le misure di attuazione di una direttiva approvata in via legislativa (art. 260, par. 3 TFUE) - La comunicazione della Commissione: carattere deterrente; la disposizione può ricevere applicazione tanto nei casi di totale non comunicazione delle misure di attuazione, quanto in quelli di parziale comunicazione delle medesime → sanzioni pecuniarie ex art se lo Stato interessato non ha fornito tutte le necessarie spiegazioni relative alla completa trasposizione della direttiva → la Commissione considera possibile richiedere alla Corte entrambe le sanzioni pecuniarie (somma forfettaria e penalità di mora)

20 Le procedure di infrazione interstatali (art. 259)
prassi ridotta: motivi rare le sentenze della Corte (4 ottobre 1979, Francia c. Regno Unito, 141/78; 16 maggio 2000, Belgio c. Spagna, C-388/95; 12 settembre 2006, C-145/04) previo coinvolgimento della Commissione (art. 259, c. 2) laconicità del diritto primario: la Commissione inizia la fase precontenziosa → parere negativo (assenza di violazione) o positivo (constatazione di inadempimento) Caso recente riguardante l’Italia: uso surrettizio di tale procedura per: a) costringere la Commissione ad interpretare un atto in termini oggettivamente brevi (tre mesi) al fine di constatarne l’incompletezza o l’inadeguatezza ovvero di contestare la legittimità di scelte operate dal legislatore; b) tutelare indirettamente diritti soggettivi individuali potenzialmente lesi dalla decisione di un organo giudiziario in un caso determinato

21 L’infrazione in caso di una previa sentenza di infrazione (art. 260, c
procedura più rapida dopo il Trattato di Lisbona: viene meno la fase del parere motivato nella fase contenziosa, accertato il secondo inadempimento, la Corte “può” comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità due limiti procedurali: a) stretta corrispondenza tra il giudicato del primo procedimento di infrazione e l’oggetto della successiva procedura di esecuzione; b) corrispondenza in principio tra fase precontenziosa e fase contenziosa del procedimento ex art. 260 (lettera di messa in mora circoscrive l’oggetto della successiva fase contenziosa) (sent. 2009, C-457/07)

22 Le sanzioni pecuniarie: 1) la Commissione precisa l’importo “che considera adeguato alle circostanze” (260.3, c. 1); 2) la Corte può comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (260.3, c.2) esercizio di un potere discrezionale la sanzione pecuniaria non ha carattere risarcitorio sent. Commissione c Grecia (2000): modalità di determinazione della sanzione pecuniaria tre parametri di determinazione della sanzione: 1)livello di urgenza dell’adempimento, 2) gravità delle infrazioni e, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici; 3) durata dell’infrazione

23 Il rinvio pregiudiziale (art. 267)
meccanismo di cooperazione giudiziaria tra Corte e giudici nazionali volto ad assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto: è giudizio non contenzioso la Corte è il supremo interprete delle norme comuni (art. 19 TUE), mentre i giudici nazionali le applicano. La natura cooperativa del rinvio pregiudiziale → il rinvio pregiudiziale si inserisce incidentalmente nel processo nazionale Le finalità della procedura: 1) corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto nell’insieme degli Stati membri; 2) controllo indiretto della compatibilità della norma nazionale con il diritto dell’Unione

24 La legittimazione a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale è conferita ai soli organi giurisdizionali nazionali→ la distinzione tra giudici che si pronunciano in ultima istanza e giudici di grado inferiore (267, c. 2 e 3) nozione di organo giurisdizionale la crescente tendenza delle Corti costituzionali a rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte l’oggetto del giudizio: 1) interpretazione del diritto dell’Unione, validità del solo diritto derivato, incluse le norme non vincolanti e gli accordi internazionali conclusi dall’Unione, anche se di natura mista; 2) le norme dell’Unione che abbiano costituito oggetto di rinvio recettizio da parte di norme nazionali

25 il margine di discrezionalità: quattro profili a) necessità della pronuncia pregiudiziale e la pertinenza della questione; b) identità della questione con altra che sia stata già decisa in via pregiudiziale; c) giurisprudenza costante della Corte; chiarezza evidente della norma da interpretare (in claris non fit interpretatio) Effetti delle sentenze interpretative; la questione degli effetti nel tempo Effetti delle sentenze di invalidità → erga omnes

26 La responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per violazione di norme dell’Unione
istituto di creazione giurisprudenziale, parte essenziale del sistema di garanzie giurisdizionali→ parere 1/09 la sentenza Francovich (1991) cause riunite C-6/90 e C-9/90: principio della responsabilità dello SM per danni è “inerente al sistema del Trattato di Roma” (punto 35) 3 condizioni per il diritto al risarcimento del danno: 1) il risultato prescritto dalla direttiva comporti l’attribuzione di diritti a singoli; 2)individuabilità del contenuto dei diritti in base alle disposizioni della direttiva; 3) nesso di causalità tra l’inadempimento SM e il danno subito dai soggetti lesi (punto 40)

27 successivamente, il principio della responsabilità dello Stato è stato esteso a situazioni diverse dalle direttive inattuate: sentenza Brasserie du Pecheur e Factortame (1996) cause riunite C-46/93 e C-48/93 la contestazione del governo tedesco intervenuto nella causa: l’incompetenza della Corte i presupposti di tale responsabilità derivante da atti e omissioni del legislatore nazionale La responsabilità per atto di un giudice nazionale (sent. Köbler 2003) risarcimento deve essere adeguato al danno subito


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