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DANNO TERMINALE? La proposta di Milano. Milano, 3 febbraio 2017

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Presentazione sul tema: "DANNO TERMINALE? La proposta di Milano. Milano, 3 febbraio 2017"— Transcript della presentazione:

1 DANNO TERMINALE? La proposta di Milano. Milano, 3 febbraio 2017
Come si liquida il DANNO TERMINALE? La proposta di Milano.

2 Nonostante la debole incidenza statistica del fenomeno?
Perché “tabellare” il DANNO TERMINALE Nonostante la debole incidenza statistica del fenomeno?

3 Segue: PERCHE’ “TABELLARE” I DANNI TERMINALI?
DALL’ USCITA DI SCENA DEL DANNO DA MORTE…….. ….ALLA CRISTALLIZZAZIONE DEL DANNO TERMINALE DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE (15350/2015)

4 DAL TANATOLOGICO AL TERMINALE, NELLA SENTENZA
15350/2015 Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni…si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Quanto invece alle “…questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni…. non c'e' alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi e' suscettibile di trasmissione agli eredi.”.

5 TRA INCERTEZZA ED ANARCHIA….
la figura del danno terminale ha conosciuto grande incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata come danno biologico terminale o come danno catastrofale a matrice morale, senza che, secondo quanto osservato dalle sezioni unite, a tali categorizzazioni corrispondessero autentiche differenze sostanziali o “differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni”. in realtà, il vero punto critico, è stato ravvisato, anche da autorevole dottrina, nella assoluta anarchia liquidativa che - registrata nelle corti di merito – ha condotto a risarcimenti inaccettabilmente disomogenei, pur a fronte di situazioni analoghe sul piano fattuale.

6 Tribunale di Milano, 1 agosto 2015
Danno biologico terminale pari a ,00 euro (3.000 euro per 70 giorni) Tribunale di Milano, 9 giugno 2014 Danno biologico terminale: € 816,00 (decesso dopo 6 giorni, euro 136 al giorno, quale valore della temporanea ordinaria al massimo tabellare) Danno biologico terminale: € 600,00 (decesso 18 ore dopo evento) Tribunale Nola, 31 gennaio 2011

7 Tribunale Firenze, 23 febbraio 2015
Danno morale terminale: € ,00 (coscienza per 30 minuti) Corte d’Appello Roma, cassata con sentenza S.C. 1418/17 Danno biologico terminale: € 900,00 (4 giorni dall’evento alla morte)

8 LA PROPOSTA DI TABELLA: I PRINCIPI PORTANTI

9 Principio di unitarietà ed omnicomprensività:
tenendo conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn dell’ , oltre alla citata n /2015) si è ritenuto di proporre una definizione omnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.

10 SS.UU. 15350/15: SOSTANZIALE UNITARIETA’
CATEGORICA, AL DI LA’ DELLE NOMENCLATURE L'unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con "mera sintesi descrittiva" (Cass. n /08), è indicato come "danno biologico terminale” - liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n /11) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno - e, da altro orientamento, è classificato come danno "catastrofale" (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni). Il danno "catastrofale", inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo e per altre, di danno biologico psichico. Ma da tali incertezze non sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perché, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l'utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale”.

11 DURATA LIMITATA La stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. TRATTASI DI DANNO TAUTOLOGICAMENTE LIMITATO E DI FINE VITA Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l’individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in pochi giorni.  

12 DURATA MINIMA Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo. Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi). Esperti medici legali hanno del resto sostenuto la necessaria sussistenza di un minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e rappresenti il rischio di morte.

13 DAL TANATOLOGICO AL TERMINALE, NELLA SENTENZA
15350/2015 Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni…si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Quanto invece alle “…questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni…. non c'e' alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi e' suscettibile di trasmissione agli eredi.”.

14 COSCIENZA E CONSAPEVOLEZZA
In nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza. Le SS.UU parlano di sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni”.

15 COSCIENZA E CONSAPEVOLEZZA
E’ comunque la soluzione prevalente, in giurisprudenza. “La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.”. (S.C. n /14 Rel. Rossetti).

16 .. ma attenzione, in senso difforme
Cass /15 secondo cui: “una persona in stato soporoso, pur non avendo sofferenza cosciente, avverte comunque la sofferenza del suo fisico che sussiste e si aggrava fino alla morte.”.

17 Costruzione della tabella e selezione dei valori:
Tra non appagante ricognizione dell’esistente ed ELABORAZIONE DI UNA REGOLA NECESSARIAMENTE CONVENZIONALE

18 Costruzione della tabella e selezione dei valori:
NECESSITA’ DI TENERE CONTO: a) in primo luogo dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito. Parametri utili ma non particolarmente indicativi proprio in considerazione dell’assoluta disomogeneità dei dati b) della necessità di non dar corso a liquidazioni irrisorie o sostanzialmente coincidenti con il danno biologico temporaneo standard (e cioè non qualificato) c) della contrapposta esigenza di contenere il danno – nella sua massima espressione possibile – entro un valore che non finisca per confondersi con quanto talune decisioni giurisprudenziali avevano riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espressamente ripudiato dalle SS.UU..

19 LIQUIDAZIONE DANNO DA MORTE
Sentenza del Tribunale di Venezia del 15 giugno 2009 “L’unica via percorribile è quella, da intendersi come soluzione minima, che utilizzi il criterio tabellare in uso riferito ad un soggetto con una invalidità al 100%. Una diversa soluzione finirebbe per apprezzare in termini riduttivi la lesione della vita risetto ad una lesione, sì grave, ma tale da offrire, sia pure in condizioni di menomazione, una spettanza di vita. Sulla base dei criteri di valutazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Venezia (vedi le tabelle aggiornate al maggio 2008) il danno spettante agli attori deve essere liquidato in complessivi € (età della vittima 19 anni, valore del punto Euro 5.534,45).”.

20 … e sentenza della Corte d’Appello di Milano dell’1 dicembre 2014
“Euro per la perdita della vita della signora Ma., danno non previsto dalle tabelle milanesi, e, quindi, somma – quest’ultima – inevitabilmente determinata in via equitativa, ridotta rispetto all’importo stabilito dalle tabelle milanesi 2014 per il 100% di IP (eu ,00) tenuto conto dell’età della signora Ma. al momento del decesso (67), della sua conseguente non più lunghissima ma al tempo stesso non del tutto indifferente aspettativa di vita, del lagame affettivo con i suoi familiari.”.

21 Intensita’ decrescente,
metodo tabellare: Dato il valore massimo di riferimento, si è ritenuto di seguire un criterio tabellare teso a valorizzare il danno nei cento giorni assunti quale parametro temporale di riferimento. Quale ulteriore criterio di base si è seguita l’idea, sostenuta dall’esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è usualmente percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio, a seconda dei casi, ad una sorta di “adattamento”, alla speranza di sopravvivere, ad un abbassamento delle capacità cognitive dovute al decadimento generale).

22 Intensita’ decrescente,
metodo tabellare: Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Nell’ipotesi in cui, a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, è solo dal quel momento che potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della tabella giornaliera di seguito proposta – cd. SLITTAMENTO NEL TEMPO della Tabella).

23 LA TABELLA Il “pozzetto”
Viene anzitutto proposto di introdurre un correttivo volto a consentire un’adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall’evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui l’evento presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell’immediatezza dell’evento (o, comunque, subito dopo la prima – scioccante - percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in euro non ulteriormente personalizzabile.

24 DOPO IL “POZZETTO”, METODO A SCALARE
: Il valore del quarto giorno è stato individuato in euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) minimamente aumentato rispetto a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (92 euro). A partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (es. dinamica dell’evento, particolarmente “cruda”, età della vittima, il fatto di essere padre, ecc..). Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall’applicazione della tabella di base.

25 In sintesi, si tratta di:
UN APPROCCIO RAGIONATO AD UNA SCELTA EQUITATIVA DICHIARATAMENTE CONVENZIONALE

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27 Rapide prove di assetto sulla giurisprudenza immediatamente successiva alla prima formulazione della proposta……

28 LA TABELLA E’ GIA’ STATA APPLICATA DAL TRIBUNALE DI PAVIA con sentenza del 26 gennaio 2017

29 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA del 26/01/17
Il caso: sinistro stradale: l’uomo decede dopo 64 giorni dall’evento. nr. di giorni di lucida agonia (sofferenza): 1 restanti nr. 63 giorni in stato soporoso / coma. In sentenza, applicata la tabella: per il primo giorno di lucida agonia, applicato il “pozzetto”, e quindi liquidato tenuto conto delle circostanze del caso concreto in euro per i restanti 63 giorni in stato soporoso / di coma, liquidata la componente biologica, al massimo del valore tabellare ordinario delle temporanee, pari a euro 145 pro die, e quindi per un complessivo di euro (145x63).

30 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA del 26/01/17
“Ebbene, richiamati ed applicati alla fattispecie oggetto di causa tali criteri, ritenuti utili al fine di scongiurare un’arbitraria e disomogenea liquidazione del danno cd terminale in ipotesi omogenee, tenuto quanto sopra esposto, dell’età della vittima (61 anni), questo giudice ritiene congruo liquidare, per il danno terminale in capo al B M avuto riguardo alle Tabelle di Milano, aggiornate al 2014, l’importo di € ,00 per il primo giorno di lucida agonia ed € 9.135,00 per i 63 giorni successivi in stato di coma (calcolati moltiplicando il valore di inabilità massima giornaliera 145 x 63), per complessivi € ,00.”. Lo stato di debolissima coscienza (rif. sent /15 “stato soporoso”) viene valutato personalizzando al massimo la temporanea ordinaria.

31 La sentenza del 20 gennaio 2017 n. 1418/17 Rel. Travaglino
La ricerca di un parametro di liquidazione del terminale “La Corte d'appello di Roma, premesso che la bambina era stata ricoverata in condizioni definite già gravissime al momento dell'ingresso in ospedale il 3 ottobre 1991, per poi peggiorare fino a raggiungere lo stato di coma depassé il successivo 6 ottobre, ha liquidato ai tre eredi la complessiva somma di 900 (novecento) Euro, equamente ripartita in ragione di 300 Euro ciascuno. Appare del tutto evidente come l'assoluta (quanto offensiva) irrisorietà del risarcimento riconosciuto dalla Corte romana ai genitori ed alla sorella della vittima confligga proprio con i principi dettati, in argomento, dalle sezioni unite di questa Corte, e non può trovare conferma alcuna da parte di questo collegio. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio del procedimento ad altra Corte di appello”.


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