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I licenziamenti collettivi

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Presentazione sul tema: "I licenziamenti collettivi"— Transcript della presentazione:

1 I licenziamenti collettivi
Piera Loi

2 Licenziamenti collettivi
Fonti: Prima disciplina: accordi interconfederali degli anni ‘60 Direttiva 75/129/CEE Condanna dell’Italia (per 2 volte) Corte di Giustizia UE per la mancata attuazione della direttiva 75/129/CEE, testo coordinato nella Dir. 98/59/CE L. 223/1991 (come modificata dalla L. 92/2012) D.Lgs. 23 /2015

3 Licenziamenti collettivi
Definizione di licenziamento collettivo: comprende A)elementi quantitativi e B) elementi qualitativi. A) Il datore di lavoro : con più di 15 dipendenti intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni in ciascuna o più unità produttive nell’ambito di una stessa provincia

4 Licenziamenti collettivi
B) Il licenziamento è conseguenza di una “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro” tutti i licenziamenti nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, sono riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. le imprese intendono cessare l'attività. La disciplina non si applica nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie

5 Licenziamenti collettivi
Gli elementi quantitativi permettono di distinguere la fattispecie licenziamento collettivo da quella di licenziamento per g.m.o. plurimo. La distinzione è essenziale ai fini della definizione del campo di applicazione della l. n. 223/91. La disciplina del licenziamento per gmo è dettata dalla L. 604/1966

6 Licenziamenti collettivi
Principio della proceduralizzazione dei licenziamenti collettivi: il datore di lavoro è libero di effettuare licenziamenti per ragioni economiche ma il suo potere è proceduralizzato, cioè per potere essere leggittimamente esercitao deve seguire una procedura La procedura è unica ma può derivare da due diverse modalità di accesso al licenziamento: Il datore di lavoro licenzia direttamente per riduzione di personale (art. 4 L. 223/1991) Il datore di lavoro licenzia dopo avere fatto ricorso per un certo periodo all’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria

7 Licenziamenti collettivi La procedura
La prima fase c.d. SINDACALE è obbligatoria e deve concludersi entro 45 giorni (23 per licenziamenti di meno di 10 lavoratori)).: Inizia con Comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

8 Licenziamenti collettivi La procedura
Alla Comunicazione per iscritto il datore di lavoro deve allegare una copia della ricevuta del versamento all'Inps, a titolo di anticipazione del trattamento di mobilità che riceveranno i lavoratori licenziati di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti

9 Licenziamenti collettivi La procedura
Prof. Antonio Lo Faro Licenziamenti collettivi La procedura Contenuto della comunicazione Motivi che determinano la situazione di eccedenza Motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità Numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato Tempi di attuazione del programma di mobilità Eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo Diritto del lavoro

10 Licenziamenti collettivi La procedura
Prof. Antonio Lo Faro Licenziamenti collettivi La procedura La L. 92/2012 ha modificato l’art. 4 della L. 223/91 che prevedeva che i vizi nella comunicazione comportassero l’illegittimità del licenziamento ora i vizi della comunicazione sono sanabili attraverso un accordo sindacale sottoscritto durante la procedura di mobilità Diritto del lavoro

11 Licenziamenti collettivi La procedura
Prof. Antonio Lo Faro Licenziamenti collettivi La procedura FASE SINDACALE si apre per volontà delle OO:SS. entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione e procede a: Esame cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza di personale Esame della possibilità di reimpiego di tutto o di parte del personale eccedente (es.utilizzo contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro) Possibilità di deroga dell’art c.c.,con adibizione a mansioni anche inferiori con riduzione della retribuzione ricorso a misure sociali di accompagnamento ai licenziamenti (misure volte alla riqualificazione e riconversione dei lavoratori licenziati) Diritto del lavoro

12 Licenziamenti collettivi La procedura
Prof. Antonio Lo Faro Licenziamenti collettivi La procedura Durante la FASE SINDACALE si può arrivare a raggiungere un accordo Non esiste un obbligazione a concludere ma un’obbligazione a trattare Il datore di lavoro che non partecipa alle trattative viola l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori con l’effetto che l’ordinanza del giudice travolge la procedura e pone nel nulla il licenziamento collettivo il datore di lavoro deve trasmettere l’esito dell’esame congiunto e le motivazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro Diritto del lavoro

13 Licenziamenti collettivi
fase AMMINISTRATIVA La Direzione Territoriale del lavoro convoca le parti per cercare un nuovo accordo da raggiungere entro 30 giorni (15 giorni per licenziamenti di meno di 10 lavoratori). In mancanza di accordo, il datore di lavoro comunica per iscritto a ogni lavoratore interessato il provvedimento. Si esamina la situazione e si valutano proposte per la realizzazione di un accordo o soluzioni alternative al licenziamento

14 Licenziamenti collettivi CrIteri di scelta
La scelta dei lavoratori da licenziare deve essere fatta sulla base di criteri individuati dagli accordi collettivi. In alternativa si applicano i criteri di scelta definiti dalla legge in concorso tra loro a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. I criteri dei contratti collettivi prevalgono se sono previsti e possono essere opposti a quelli legali(per es. criteri che licenziano prima i lavoratori più anziani, più vicini all’età pensionabile). Limite esterno: divieto di licenziamenti discriminatori Dubbi sul criteri della maggiore prossimità al pensionamento v. anzianità

15 Licenziamenti collettivi Comunicazione del recesso
la comunicazione dell’ elenco dei lavoratori in mobilità agli uffici pubblici competenti e alle associazioni sindacali doveva avvenire contestualmente alla comunicazione dei recessi individuali Dopo la legge 92/2012 deve avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi individuali,

16 Licenziamenti collettivi Sanzioni ex L. 92/2012
Licenziamento senza forma scritta: reintegrazione e indennità commisurata all’ultima retribuzione globale maturata, non inferiore a 5 mensilità (art. 18. co. 1) violazione dei criteri di scelta dall’art. 5, L. 223/1991: reintegrazione e indennità commisurata all’ultima retribuzione globale maturata, non superiore a 12 mensilità; Mancato rispetto della procedura indicata dall’art.4 e 24 della L. 233/1991: indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità

17 Licenziamenti collettivi Sanzioni ex art.10 D.Lgs. 23/2015
Licenziamento senza forma scritta: reintegrazione e indennità commisurata all’ultima retribuzione utilizzata come calcolo per tfr, non inferiore a 5 mensilità (ex art. 2 D.Lgs. 23/2015) violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, L. 223/1991 e mancato rispetto della procedura indicata dall’art.4, co. 12 della L. 233/1991: indennità risarcitoria pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita’ (art. 3, co. 1 D.lgs. 23/2015) N.B.: prima delle modifiche della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015 l’unica sanzione applicabile era la reintegrazione


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