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L.r. 28 ottobre 2004, n. 28 Politiche regionali per l’amministrazione e il coordinamento dei tempi delle città Pubblicata sul B.U.R.L. del 29/10/2004,

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Presentazione sul tema: "L.r. 28 ottobre 2004, n. 28 Politiche regionali per l’amministrazione e il coordinamento dei tempi delle città Pubblicata sul B.U.R.L. del 29/10/2004,"— Transcript della presentazione:

1 l.r. 28 ottobre 2004, n. 28 Politiche regionali per l’amministrazione e il coordinamento dei tempi delle città Pubblicata sul B.U.R.L. del 29/10/2004, 1° supplemento ordinario al n. 44

2 Le finalità della legge
Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari sono uno strumento per promuovere la qualità della vita e le pari opportunità tra uomini e donne. Le politiche temporali favoriscono la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

3 L’esigenza di politiche temporali
Le politiche temporali promuovono progetti ed azioni in risposta a diverse esigenze: gli orari di lavoro che diventano sempre più flessibili e meno standardizzati; la residenza diffusa sul territorio che genera l’aumento della mobilità delle persone e l’esigenza di nuovi usi del territorio; l’incremento della domanda di servizi in orari e giorni non abituali; la crescita dell’occupazione femminile; l’espansione dell’economia dei servizi e della società dell’informazione.

4 Il sistema di coordinamento definito dalla legge
Regione Lombardia integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e promuove l’adozione da parte dei Comuni dei piani territoriali degli orari. promuove inoltre un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, i comuni e le province per favorire un’intesa in merito all’applicazione della legge 53/2000. Province promuovono le politiche temporali e partecipano all’attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari. Comuni definiscono e approvano i Piani Territoriale degli Orari che costituiscono, nei rispettivi territori di competenza, gli strumenti di coordinamento e armonizzazione degli orari pubblici, di pubblico interesse o generale.

5 Ambito d’azione delle politiche temporali
I Comuni, attraverso i PTO, promuovono il coordinamento e l’armonizzazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale. I principali servizi interessati dalle politiche temporali uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche esercizi commerciali e i pubblici esercizi attività di trasporto servizi socio-sanitarie servizi di formazione e istruzione attività culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

6 Criteri generali di amministrazione e coordinamento
Il coordinamento e l’amministrazione degli orari viene attuato nel rispetto dei seguenti criteri generali: la mobilità sostenibile di persone e merci l’accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati la riqualificazione degli spazi urbani e dei luoghi di socialità il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale, attraverso la costituzione di associazioni finalizzate allo scambio del tempo tra gli utenti

7 Il Piano Territoriale degli Orari
Il PTO è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari. Il Piano indica le modalità di raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento, e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali. Per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, il piano descrive: l’ambito di applicazione le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta il partenariato attivato e i soggetti coinvolti le modalità di gestione e monitoraggio delle azioni

8 I contributi regionali per i PTO
Regione Lombardia concede ai Comuni contributi per la predisposizione e attuazione dei Piani Territoriali degli Orari attraverso: progetti che contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti progetti finalizzati all’armonizzazione degli orari dei servizi con gli orari di lavoro progetti che favoriscono l’accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione progetti attuativi di PTO inseriti negli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla l.r. 2/2003; progetti finalizzati alla promozione e costituzione di Banche del tempo altri progetti di politiche temporali promossi dai seguenti soggetti: > associazioni di comuni, in particolare sotto i abitanti > comuni che collaborano con altri enti locali per l’armonizzazione degli orari di servizi con vasti bacini di utenza > interventi attuativi di specifici accordi tra i soggetti che siedono nei tavoli di concertazione dei PTO (art. 25, comma 2, legge 53/2000).

9 Attività di promozione, ricerca e formazione
Per favorire l’applicazione della legge, la Giunta regionale promuove azioni di: informazione, comunicazione e formazione specialistica rivolta agli operatori impegnati nella definizione dei piani territoriali degli orari ricerca per migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario

10 Attività di monitoraggio e valutazione
L’art. 8 della legge prevede che la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale sull’attuazione della legge, e sui risultati da essa ottenuti nel promuovere nuove forme di coordinamento ed amministrazione dei tempi e degli orari delle città. E’ un esempio di “clausola valutativa”, cioè di un articolo di legge attraverso il quale viene attribuito un mandato esplicito a produrre, elaborare e comunicare le informazioni relative: all’attuazione della normativa alle conseguenze che ne sono derivate per la collettività.

11 Ulteriori approfondimenti su:
sezione “ Tempi delle città ”


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