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ORARIO DI LAVORO
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Evoluzione della disciplina
R.D.L. 15 Marzo 1923 n. 692; RR.DD successivi; Artt. 2107, 2108, 2109 c.c.; Art. 36 Cost.; D.LGS. 8 APRILE 2003 N. 66 (emanato per far fronte agli impegni europei, v. legge comunitaria del 2001).
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D.lgs. 66/2003 Attuativo della Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993; Applicabilità a tutti i lavoratori e in tutti i settori pubblici e privati; Art. 2; (ECCEZIONI: “gente di mare”, personale di volo nell’aviazione civile, “lavoratori mobili”, personale della scuola, forze di polizia, forze armate).
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FINALITA’ E DEFINIZIONI
Art. 1; Lett. a) ORARIO DI LAVORO: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.”; Inclusione dei lavori discontinui o di semplice attesa e custodia; Esclusione per il “tempo di viaggio”.
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D.LGS 66/2003 Definizione più ampia; Compresi periodi in cui il lavoratore non sta effettivamente lavorando; Definizione legale di orario di lavoro. R.D.L. n. 692/1923 Non può eccedere le 8 ore al giorno o le 48 ore settimanali; Requisito della effettività (applicazione assidua e continuativa). N.B il “tempo-tuta” rientra nel tempo di lavoro solo ove qualificato da eterodirezione.
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ORARIO NORMALE DI LAVORO
R.D.L. 692/1923: limite massimo di 8 ore per la giornata lavorativa e 48 per orario settimanale; LEGGE 196/1997 (Legge Treu): ridotto il limite settimanale a 40 ore + possibilità della contrattazione collettiva nazionale di stabilire limite inferiore; Art. 3 D.LGS 66/2003: conferma orario di lavoro in 40 ore settimanali e non prevede nulla riguardo al limite giornaliero.
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Limite massimo giornaliero ricavabile a contrario: art 7 d
Limite massimo giornaliero ricavabile a contrario: art 7 d.lgs 66/2003 impone riposo giornaliero non inferiore a 11 ore consecutive = limite delle ore giornaliere di lavoro pari al massimo a 13 ore; Distribuzione orario di lavoro/ durata massima dell’orario di lavoro ex art. 4 d.lgs 66/2003: può superare le 8 ore giornaliere, purchè nell’ambito settimanale non vengano superate le 40 ore come media oppure il diverso limite stabilito dalla contrattazione collettiva ed il limite massimo previsto dalla legge per lo straordinario (48 ore settimanali).
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LAVORO STRAORDINARIO Art. 1 co. 2 lett. c);
Lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali medie ovvero oltre il minore orario settimanale stabilito dai contratti collettivi; Principi regolatori ex art. 5: Ricorso allo straordinario deve essere contenuto; Rispetto dei limiti previsti da contrattazione collettiva (limite max per legge 250 ore annuali); In difetto, solo previo accordo fra datore e lavoratore; Se il lavoratore svolge lavoro straordinario senza che sia stato richiesto o senza autorizzazione = rifiuto legittimo di corrispondere il trattamento economico previsto.
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Diritto a maggiorazioni retributive ex art. 2108 c.c.;
No quantificazione specifica; Giurisprudenza: il giudice, nel calcolare la determinazione del compenso, in assenza di principio di onnicomprensività della retribuzione, deve prendere la norma del CCNL di riferimento + verificare la coerenza con la norma di legge in relazione alle modalità di fissazione della base del computo; Onere della prova a carico del lavoratore.
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FACOLTA’ DEL LAVORATORE:
Riposi compensativi in alternativa alle maggiorazioni retributive; Accantonamento delle ore di lavoro straordinario al fine di fruire di riposi compensativi; Richiesta di monetizzazione delle ore accantonate in un secondo momento.
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DEROGHE EX ART. 17: Personale con funzioni direttive, manodopera familiare, lavoratori del settore liturgico, lavoro a domicilio; Escluso dalla disciplina relativa al lavoro straordinario e da altre limitative dell’orario di lavoro (co. 5); Esclusa soggezione in ragione del carattere fiduciario e della peculiarità delle prestazioni, retribuzione legata alla qualità del lavoro (Corte Cost. 7 maggio 1975 n. 101).
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LAVORO NOTTURNO Art c.c.: maggiorazione retributiva ma nessun limite, eccetto categorie speciali e donne; D.lgs 66/2003: possibilità per i contratti collettivi di stabilire requisiti in presenza dei quali si esclude l’obbligo del lavoro notturno + accertamento idoneità in strutture sanitarie; Periodo notturno = almeno 7 ore consecutive nella fascia oraria mezzanotte/ 5 a.m; Lavoratore notturno = chi, pur non svolgendo quotidianamente lavoro notturno esegue la prestazione in turni in modo tale che una parte si svolga di notte, ovvero chi svolge nel periodo notturno almeno 4 ore del suo orario normale di lavoro.
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Art. 11 d.lgs 66/2003 LIMITAZIONI AL LAVORO NOTTURNO:
Tutela delle lavoratrici madri; Novità d.lgs 80/2015: non è obbligata la madre adottiva/padre adottivo o affidataria/o di un minore, nei primi 3 anni di ingresso in famiglia e non oltre il 12 esimo anno di età; Art. 12 NECESSARIA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE CON I SINDACATI: obbligatoriamente esperita, condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 28 St.lav; Art. 13 LIMITI: orario di lavoro dei lavoratori notturni non deve oltrepassare la media di 8 ore in un periodo di 24 ore.
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ULTERIORI DEFINIZIONI
RIPOSO: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro e che permetta di evitare lesioni a sé o ad altri a causa di stanchezza e fatica; RIPOSO GIORNALIERO: almeno 11 ore consecutive nell’arco di 24 ore; RIPOSO SETTIMANALE: ogni 7 giorni, diritto a un periodo di riposo di almeno 24 ore di regola la domenica (derogabilità della clausola: Circolare Ministero del Lavoro n. 8/2005).
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PAUSE (art. 8): periodo di riposo durante la giornata lavorativa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche, alla consumazione del pasto e all’attenuazione della monotonia e della ripetitività; Assenza disciplina contrattazione collettiva; Pausa minima di 10 minuti in caso di prestazione lavorativa superiore a 6 ore; Impossibilità di sostituirla alla compensazione economica (clausole eventuali nulle).
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FERIE (art. 10): periodo di riposo finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche, alla vita di relazione, familiare e sociale, alla soddisfazione delle esigenze di carattere ricreativo e culturale; Art c.c. rinvio a leggi speciali e contrattazione collettiva; Art. 36 Cost: diritto irrinunciabile; Periodo minimo di ferie annuali non inferiore a 4 settimane, non sostituibile dal pagamento di un’indennità.
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D.lgs 19 luglio 2004 n. 213: integrazione della disciplina ex art. 10;
Periodo goduto per almeno 2 settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione (se richiesto) + 2 settimane fruite entro i successivi 18 mesi dalla loro maturazione; Potere unilaterale del datore di lavoro di determinare le ferie (potere organizzativo e direttivo) + facoltà del lavoratore di segnalare il periodo preferito.
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FESTIVITA’: giornate che si aggiungono ai riposi, riconosciute dall’ordinamento giuridico come festive, per le quali viene garantita l’astensione dalla prestazione lavorativa; Sentimento politico/sociale/religioso; Integrabili dalla contrattazione collettiva (introduzione feste patronali o soppresse dall’ordinamento).
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CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
D.lgs 61/2000 (attuativo della Direttiva comunitaria 97/81/CE); D.lgs 81/2015 (artt. 4-12); Minore durata in termini di orario della prestazione lavorativa rispetto al parametro dell’orario normale di lavoro ( art. 3 co. 1 d.lgs 66/2003); Orizzontale o verticale.
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CARATTERISTICHE Forma scritta a fini probatori;
Puntuale indicazione della durata della prestazione e della collocazione temporale dell’orario (art. 5 d.lgs 81/2015); Clausole elastiche (art. 6); I lavoratori a tempo parziale si computano nell’organico in proporzione all’orario di lavoro svolto.
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Art. 10 – sanzioni; Mancanza prova stipulazione contratto part-time: il lavoratore può ottenere la dichiarazione della sussistenza di rapporto a tempo pieno solo dalla data di accertamento giudiziale; Nullità clausola sul tempo parziale: no invalidità, principio generale di conservazione del negozio giuridico (si considera a tempo pieno); Onere del datore dimostrare la durata limitata del contratto.
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CLAUSOLE ELASTICHE (art. 6)
Obbligo di previsione, nel contratto, di durata della prestazione e distribuzione dell’orario (art. 5); Le parti possono concordare, nel rispetto dei contratti collettivi, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero in aumento; Potere del datore subordinato a un duplice limite: preavviso di 2 giorni lavorativi + specifiche compensazioni.
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In assenza di regolazione nei contratti collettivi = COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE (art. 76 d.lgs 276/2003); Limiti all’aumento: 25% della prestazione annua a tempo parziale + diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto; Trasformazione del rapporto pieno/parziale per gravi patologie: facoltà di revoca del consenso prestato alle clausole elastiche (art. 8).
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Contemperamento esigenze datore-lavoratore (modello “rigido” + clausole elastiche entro i limiti di legge e della contrattazione collettiva); Legge 92/2012 (Legge Fornero): co. 4 e ss. art 6 d.lgs 81/2015; Art. 10 co. 3: clausole elastiche senza rispetto di limiti e condizioni = retribuzione dovuta + risarcimento del danno);
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LAVORO SUPPLEMENTARE : reso oltre l’orario concordato nel c
LAVORO SUPPLEMENTARE : reso oltre l’orario concordato nel c.i ma nei limiti dell’orario normale di lavoro; Se il contratto collettivo di settore nulla prevede, il datore può richiederlo rispettando i limiti ed il lavoratore può rifiutarsi ove giustificato da esigenze lavorative, familiari, di salute o di formazione professionale; LAVORO STRAORDINARIO: consentito nel contratto di lavoro a tempo parziale.
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Art. 7 d.lgs 81/2015 Principio di non discriminazione;
Principio di proporzionalità; Trattamento economico (anche previdenziale) riparametrato in ragione della ridotta prestazione lavorativa; Riduzione esercizio diritti connessi alla quantità di ore lavorative prestate (es. studenti lavoratori e riproporzionamento ore di permesso).
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TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO
Atto scritto integrante contratto originario; Accordo delle parti; Il rifiuto del lavoratore non costituisce G.M.O di licenziamento; Diritto alla trasformazione pieno/parziale prevista per legge: gravi patologie. Priorità trasformazione pieno/parziale: gravi patologie dei familiari, lavoratore che presta assistenza ad inabile lavorativo (legge 104), figlio convivente con handicap. Riforma 2015: congedo parentale, donne vittime di violenza di genere.
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Mancata concessione della trasformazione: legittimazione del lavoratore ad agire per ottenimento e risarcimento danno; Trasformazione parziale/pieno: diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per medesime mansioni; Per fatti concludenti.
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