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Rapporto giuridico contributivo
Mutamento del rapporto contributivo dal sistema assicurativo-previdenziale al sistema di sicurezza sociale: dal rapporto trilaterale al rapporto doppio bilaterale Conseguenze giuridiche: indisponibilità dei contributi da parte del lavoratore; automaticità delle prestazioni.
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Il rapporto contributivo (sistema assicurativo)
Ente gestore Datore Contributi Rapporto di lavoro Prestazioni lavoratore
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Il rapporto contributivo 1
Ente gestore Datore Contributi Rapporto di lavoro lavoratore
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Il rapporto contributivo 2
Datore Ente gestore Rapporto di lavoro Prestazioni lavoratore
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Il sistema di finanziamento
Sistema a capitalizzazione: i contributi sono capitalizzati; le prestazioni sono rendimenti del capitale accumulato. Sistema a ripartizione: i contributi versati dai lavoratori attivi sono utilizzati dall’ente per finanziare le prestazioni in essere
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A capitalizzazione: i contributi devono essere stabiliti considerando la redditività degli investimenti nel lungo periodo A ripartizione: i contributi devono essere stabiliti considerando il fabbisogno corrente (le prestazioni erogate)
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L’imponibile contributivo
Il concetto di retribuzione omnicomprensiva: tutto ciò che viene erogato non solo “a causa” ma “in relazione al rapporto di lavoro”, con esclusione di alcune voci. La riforma del 1997: verso l’unificazione con l’imponibile fiscale. L’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore: 1% per la retribuzione eccedente €46.123 Il problema della unificazione dei contributi versati in diverse gestioni: totalizzazione e ricongiunzione
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2114 c.c. Le leggi speciali [e le norme corporative] determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.
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2115 c.c. Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative], l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza . L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.
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2116 c.c. Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
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Art. 1886 Assicurazioni sociali.
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo. [Capo XX, dell’assicurazione]
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Il massimale contributivo
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dalla L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat nella misura dello 0,20%, è pari, per l'anno 2016, a € ,52, che arrotondato all’unità di euro è pari a € ,00
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Il minimale contributivo
“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle oo.ss. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989 Indisponibilità della contribuzione: 2115, co.3
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Interpretazione autentica
“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).
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Il minimale contributivo
In ogni caso la contribuzione minima giornaliera non può essere inferiore al 9,5% della pensione mensile minima. (Artt. 7, 1° comma l.n. 638/1983 e 1, 2° comma l.n. 389/1989) Pensione minima (2016): €501,89 Retribuzione minima giornaliera imponibile: €47,68 Part-time: € 47,68 x 6 /40 = € 7,15/h
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L’anzianità contributiva
Il numero dei contributi settimanali da accreditare annualmente, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali per le quali è previsto un requisito contributivo, “è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al primo gennaio dell’anno considerato”; dunque, l’accreditamento di una settimana è subordinato alla percezione di una retribuzione non inferiore a 200,76 Euro.
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Esempio Retribuzione oraria €3,50 Part time 20 h 3,50 x 20 = €70
3 settimane di lavoro= €210 = 1 settimana contributiva.
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Anzianità assicurativa/contributiva
La funzione dell’anzianità assicurativa/contributiva (an e quantum delle prestazioni) Il requisito dell’attualità contributiva
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Disponibilità della contribuzione
Un antecedente storico: previsione della l.243/2004 sul c.d. “superbonus”. I problemi relativi alla disponibilità dei contributi da parte del lavoratore: e il 2115? Contribuzione previdenziale e contribuzione per i fondi complementari
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L’omissione contributiva
L’automaticità delle prestazioni Prescrizione “pubblicistica” dei contributi Risarcimento del danno e azione ex art.13 l.1338/1962
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