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Le collaborazioni organizzate dal committente
Cassetto Giuridico aggiornato al 01 febbraio 2016
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L’art. 409 C.P.C. richiede che nei rapporti di collaborazione la prestazione sia:
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Continuativa: … ossia deve trattarsi di una prestazione non occasionale né istantanea. La prestazione deve protrarsi in un arco temporale abbastanza lungo, implicante una reiterazione delle prestazioni ed un impegno costante a favore del committente. La continuità può realizzarsi anche attraverso prestazioni istantanee funzionalmente correlate e destinate a soddisfare un interesse duraturo del committente. Cassetto Giuridico
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coordinata l’attività deve essere strutturalmente
e funzionalmente collegata all’organizzazione produttiva del committente Cassetto Giuridico
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prevalentemente personale
ai fini della realizzazione dell’obbligazione contrattuale, il requisito della personalità deve essere prevalente sugli altri fattori impiegati. La struttura non deve assumere, ovviamente, i caratteri di una organizzazione imprenditoriale perché in tal caso si configurerebbe un contratto di appalto. Cassetto Giuridico
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Il contratto a progetto …
Al fine di contrastare la condotta tesa a dissimulare contratti di lavoro subordinato, con il D. Lgs. n. 276, il legislatore del stabilisce, salvo determinate eccezioni, che tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbano essere riconducibili a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Cassetto Giuridico
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delle tipologie contrattuali,
…e suo superamento Il D. Lgs. n. 81/2015 di attuazione del Jobs Act, nell’ambito di un’ampia riforma delle tipologie contrattuali, ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto che a partire dal 25/06/2015 (data di entrata in vigore del provvedimento) non può più essere stipulato. Esso prevede che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69 bis del D. Lgs. n. 276 del 2003 siano abrogate Restano validi i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015. Cassetto Giuridico
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Ne consegue che: a seguito del D. Lgs. n. 81/2015, le collaborazioni coordinate e continuative possono sì essere stipulate ma solo ex art. 409 C.P.C., senza dover essere ricondotte allo schema del lavoro a progetto. Cassetto Giuridico
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Le tipologie contrattuali occasionali
Dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 non possono più essere poste in essere le cd. prestazioni occasionali ossia le collaborazioni coordinate ma non continuative perché di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5000 euro. Tali collaborazioni per le loro peculiarità erano state esentate, nel 2003, dalla redazione di un progetto. Cassetto Giuridico
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Inoltre, dall’entrata in vigore del D. lgs. n. 81/2015,
Inoltre, dall’entrata in vigore del D. lgs. n. 81/2015, non sono più operativi i presupposti che l’ art. 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003 richiedeva per considerare le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Cassetto Giuridico
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La presunzione di subordinazione
Superato il contratto a progetto, il legislatore ha previsto, a partire dal I° Gennaio 2016, una presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione che presentino caratteristiche tali da far supporre l’elusione dello schema tipico del lavoro subordinato (per es. l’assenza di autonomia, l’assoggettamento al potere disciplinare, direttivo e organizzativo dell’imprenditore, l’inserimento stabile all’interno del processo produttivo dell’azienda …) Cassetto Giuridico
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Tale presunzione non si applica: I
alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche; Cassetto Giuridico
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II alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
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III alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
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IV alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
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V alle collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione previste dall’art. 76 del D. Lgs. n. 276/2003.
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Le collaborazioni organizzate dal committente pubblico
Dal primo gennaio 2017 è fatto divieto a tutti i datori di lavoro pubblici di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche sotto il profilo spazio-temporale. Fino al riordino dei contratti di lavoro flessibile del settore pubblico la presunzione di subordinazione non opera. Cassetto Giuridico
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A decorrere dal primo gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e titolari di Partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, possono ottenere l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione. Cassetto Giuridico
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Per godere degli effetti della stabilizzazione occorre che:
i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’art del CC o avanti alle commissioni di certificazione; nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Cassetto Giuridico
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